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Decisione

30.2006.70

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

28 aprile 2008Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

4.

4.1. La ricorrente contesta il

piano del perimetro in quanto a suo avviso fissato in modo troppo restrittivo e

ne chiede l’ampliamento a tutti i fondi situati a valle e a monte di Via __________.

4.2. L’art. 9 LCM dispone che i beni imponibili sono individuati mediante un

piano del perimetro, con l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria.

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad accennare alla

facoltà di suddividere il comprensorio in classi di vantaggio. Si dovrà dunque

ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità

d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla

destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del

contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale

valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., p.

95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, p. 46 ss).

Considerato che in tema di contributi di miglioria, e quindi anche nel

tracciare il comprensorio imponibile, l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia, il riesame da parte del Tribunale non può avvenire che con un

certo riserbo nell’ottica dei diritti costituzionalmente garantiti.

4.3. Il piano del perimetro è delimitato ad ovest dall’intersezione con la

strada cantonale, ad est dalla piazza di giro degli autobus, a nord dal limite

della zona boschiva e a sud dal limite dei sedimi che per gli spostamenti

gravitano in modo preponderante su Viale M__________. Il limite meridionale del

perimetro viene cosi a trovarsi a circa metà strada tra Viale M__________ e Via

__________.

Quanto alle proprietà che la ricorrente vorrebbe incluse nel perimetro, la

censura è a tal punto generica da non consentire alcun raffronto concreto. In

ogni caso i fondi appartenenti all’area menzionata sono assai lontani

dall’opera ed usufruiscono di altri accessi ben più razionali rispetto a Viale

M__________. Per questa categoria di utenti il percorso da Viale M__________

potrebbe rappresentare, semmai, solo una scelta di ripiego, peraltro poco

funzionale, cosicché il vantaggio non può essere definito specifico, ma si

confonde con quello collettivo.

Pertanto nel complesso il piano del perimetro non è contrario al principio

della parità di trattamento.

5.

5.1. Giusta l’art. 8 LCM la quota

a carico degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare

(cpv. 1), tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili,

del diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di

correzione qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3).

Poiché l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile la prassi

ammette l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi

consacrati dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione che

consistono nell’adoperare percentuali di incremento teoriche o predeterminate (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; Rhinow/Krähenmann,

op. cit., no. 111 B IIIa; Zbl 1980 179; DTF 98 Ia 169 c. 4b, 109

Ia 325 c. 5).

L’ente pubblico gode di un ampio margine di apprezzamento nella scelta del

metodo di ripartizione (Reitter, op. cit., p. 95; Otzenberger,

op. cit., p. 47). Perciò il Tribunale di espropriazione si impone moderazione e

riserbo nell’ambito del riesame dei singoli contributi limitandosi a verificare

Considerandi

che i criteri adottati rispettino la legge ed i fondamentali principi della

proporzionalità e dell’equivalenza (RDAT I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2

Stando al prospetto pubblicato la spesa determinante (art. 6 LCM) servita

per il calcolo ammonta a fr. 1'100’000.- e la corrispondente quota del 30% (art

.7 LCM) a carico dei privati ammonta a fr. 330'000.- (cfr. prospetto e

riassunto dei costi di cui al doc. 3). La ripartizione della quota prelevabile

(art. 8 LCM) è avvenuta sulla base della potenzialità edificatoria dei fondi e

di 4 classi di vantaggio che tengono conto principalmente della posizione dei

sedimi rispetto a Viale M__________.

Il fattore legato alla potenzialità edificatoria è stabilito in base all’indice

di sfruttamento riferibile alle varie zone di PR a cui appartengono le

proprietà imposte: così sono riconosciuti, rispettivamente, un coefficiente di

8.0

alla zona RSI, di 6.0 alla zona RSE, di 3.0 al fuori zona e di 0.5 alla

zona AP-EP.

Le differenti classi di vantaggio considerano la posizione dei fondi per

rapporto alla strada: il fattore 1 è stato applicato ai fondi cha hanno accesso

diretto alla strada; il fattore 0.6 a quelli retrostanti ed il fattore 0.3 ai fondi ancora

più retrostanti. Vi è poi il fattore speciale 1.0 che è applicato solo ai mapp.

no. 359 e 360 appartenenti al Comune di __________ e al mapp. no. 1205 di

proprietà del Patriziato.

Il mapp. no. 391 appartiene al comprensorio retrostante a Viale M__________.

Questo comporta l’applicazione di un fattore di vantaggio dello 0.60, vale a

dire di un fattore ridotto rispetto al 1.00 riconosciuto ai fondi direttamente

confinanti a Viale M__________.

Certo si tratta di un criterio schematico ed è inevitabile che pochi metri

bastino per creare quella differenza di cui si lamentano i ricorrenti; non per

questo però il criterio appare discutibile o addirittura errato. In effetti

esso ha il vantaggio di offrire risultati ragionevoli quanto proporzionati ed

attua una corretta e sufficiente differenziazione fra i fondi imposti in base

alla distanza confinante o retrostante, agli accessi e alle potenzialità

edificatorie.

Tutto ciò considerato i criteri di calcolo non violano i principi della

proporzionalità e dell’equivalenza e di conseguenza il contributo di miglioria

a carico del mapp. no. 391 va confermato nel suo ammontare.

6.

La tassa di giustizia e le spese

sono ripartite in ragione della soccombenza (art. 23 LCM e 31 LPamm.), compreso

quindi l’obbligo di corrispondere le ripetibili al Comune che si è avvalso

della consulenza di un legale.

In concreto, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono a

carico della ricorrente in quanto soccombente, la quale dovrà corrispondere al

Comune di __________ adeguate ripetibili.

per

questi motivi

richiamati la Legge sui contributi di

miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente, l’obbligo di rifondere al Comune di __________

fr. 300.- a titolo di ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la Presidente La segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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