Lexipedia

Decisione

30.2006.74

Circolazione senza osservare la segnalazione semaforica gialla e in stato di ebrietà 0.5 a 0.79 g/kg

29 gennaio 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i seguenti motivi:

“Alla guida della vettura

TI __________, non osservava una segnalazione semaforica gialla, s’inoltrava in

un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da destra.

Inoltre circolava in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue

da 0.5 a 0.79 g/kg. Ometteva pure di allacciarsi con la cintura di sicurezza.”

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2, 36 cpv. 2, 55 cpv. 6, 57 cpv. 5

lett. a, 90 cifra 1, 91 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; art. 2 cpv. 1,

3a cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; art. 68 cpv. 4 OSStr.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento limitatamente all’infrazione di inosservanza della

segnalazione semaforica con conseguente riduzione della multa a un importo non

superiore a fr. 450.-.

C. La Sezione della

circolazione nelle osservazioni 7 dicembre 2005 propone, per contro, che il

gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività

dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Nell’atto ricorsale

l’insorgente postula il richiamo dell’incarto della

Sezione della circolazione concernente la risoluzione impugnata e i tabulati

relativi all’impianto semaforico in via __________. L'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le

contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà

di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare,

nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non

porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove":

DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di

giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie il richiamo dell’incarto della Sezione

della circolazione risulta essere pacifico, mentre i tabulati dell’impianto

semaforico richiesti non sono atti a recare chiarimenti di rilievo ai fini del

giudizio.

Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.

Considerandi

2.

Giusta

l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i

segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la

luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase vOSStr, che

corrisponde ora al cpv. 1bis in vigore dal 1° marzo 2006),

mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase). La luce gialla, se

segue alla luce verde, indica “fermata” per i veicoli che possono fermarsi

ancora prima dell’intersezione; se è accesa insieme con la luce rossa indica di

prepararsi per ripartire e attendere che la luce verde dia il via libera (cpv.

4). Inoltre secondo l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non

deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la

velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.

Per

l’art. 31 cpv. 2 LCStr le persone che, sotto influsso di alcol, non hanno le

attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante

questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un

veicolo. Un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per

influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue

dello 0,5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che

determina una tale concentrazione (art. 1 dell’ Ordinanza dell’Assemblea

federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione).

Secondo l’art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli

autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i

passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa

(art. 90 cifra 1 LCStr). Chiunque conduce un veicolo a motore in stato di

ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva sino a tre anni o una pena

pecuniaria è inflitta quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol

nel sangue (art. 91 cifra 1 LCStr).

Per l'inosservanza

di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe

disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.-

(infrazione n. 309.1). Per l’omissione di allacciarsi con la cintura di

sicurezza quale conducente di veicoli la stessa è di fr. 60.- (infrazione n.

312.

).

3.

La Sezione della circolazione - in applicazione delle

predette disposizioni - rimprovera alla multata di non essersi fermata con la

propria vettura davanti a un semaforo giallo e di essersi inoltrata in

un’intersezione collidendo con un veicolo sopraggiungente da destra. Inoltre la

multata conduceva il proprio veicolo in stato di ebbrezza e senza essere

allacciata con la cintura di sicurezza.

4.

La

ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso la prima infrazione

ascrittale, sostenendo fin dai primi attimi seguiti all’incidente di aver visto

commutare il semaforo sull’arancione ma di aver deciso comunque di proseguire

per la sua strada, poiché viaggiando a una velocità di circa 50 km/h e trovandosi

particolarmente vicina al semaforo non aveva alcuna possibilità di arrestarsi,

senza rischiare di mettere in pericolo la sicurezza degli ulteriori utenti

della strada. Pretende inoltre che se per lei la luce era arancione, per

l’altro protagonista sopraggiungente da destra questa non poteva che essere

rossa, attestando che il sinistro è pertanto da addebitare esclusivamente a quest’ultimo,

il quale da parte sua sostiene che l’insorgente procedeva a forte velocità e

che è ripartito quando il segnale dava luce verde. Una testimone ha inoltre

affermato di presumere che la signora R1 “non abbia rallentato o fatto altro

per evitare la collisione”.

Per

quanto concerne le infrazioni di guida in stato di ebrietà e omissione di

allacciarsi con la cintura di sicurezza, queste sono state immediatamente

riconosciute dalla ricorrente, per cui non formano oggetto di discussione.

5.

Nell’evenienza concreta gli agenti di polizia, giunti

sul luogo a fatti avvenuti, non hanno potuto, per evidenti motivi, appurare se

il colore del segnale semaforico del protagonista proveniente dal sedime

scolastico era verde, né se quello della ricorrente era rosso o giallo e

neppure in quest’ultima ipotesi a quale distanza la stessa si trovasse dalla

linea di arresto quando ha commutato sul giallo. Essi hanno solo potuto

interrogare i due protagonisti e la testimone che percorreva la stessa via

dell’insorgente in senso inverso ed era ferma al semaforo.

L’altro

protagonista della collisione ha precisato di essere ripartito con il verde.

Non vi è alcun motivo di non credere a questa affermazione, perché è poco

verosimile che egli dopo essere stato fermo davanti al semaforo rosso –

circostanza confermata dalla testimone – si sia poi riavviato quando la luce

era ancora rossa. Tutt’al più si potrebbe sostenere che egli, avendo visto il

veicolo della testimone fermo, fosse particolarmente pronto a ripartire e si

sia avviato non appena il semaforo ha commutato sul giallo per transitare sulla

linea di arresto – visto il breve lasso di tempo in cui è indicato il giallo

prima del verde – a segnale ormai verde.

Ciò

significa che la ricorrente ha superato la linea di arresto della sua

segnalazione semaforica quando il segnale dava luce rossa (solo così è

possibile che l’altro segnale commuti sul giallo) o perlomeno – visto che vi è

un discreto spazio tra la linea di arresto e il centro dell’intersezione dove è

avvenuta la collisione e tenuto conto della velocità dichiarata di 50 km/h –

proprio quando il semaforo stava commutando dal giallo al rosso. Questo

spiegherebbe perché l’insorgente sostiene di essere passata con il giallo.

Ad

ogni buon conto non vi è certezza che ella sia transitata con il rosso, né

l’autorità di prime cure lo pretende.

Diventa

a questo punto essenziale stabilire se la ricorrente avesse ancora, una volta

percepito il colore giallo, la possibilità di fermarsi. Infatti, in questa

ipotesi - che è quella rimproverata nell’intimazione di contravvenzione – vi

sarebbe la violazione dell’art. 68 cpv. 4 lett. a OSStr.

A tal

fine, oltre alla velocità (che, in difetto di altri elementi, può essere

ammessa di 50 km/h), occorrerebbe sapere a che distanza si trovava l’insorgente

quando il segnale luminoso ha commutato sul giallo. In concreto manca qualsiasi

indicazione in merito e non vi sono altri indizi che permettano di stabilire se

ella avesse ancora la possibilità di fermarsi, come invero sembrerebbe (a meno

che la velocità fosse superiore a quella dichiarata).

Persistendo

comunque il dubbio, le giustificazioni addotte dalla ricorrente risultano

essere liberatorie, in quanto l’attraversamento di un’intersezione con il

semaforo giallo, se non vi è la possibilità di fermarsi, non costituisce di per

sé un’infrazione.

6.

Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata

limitatamente all’infrazione concernente l’inosservanza di segnali luminosi,

con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.

Visto l’esito del gravame si

prescinde dal prelievo di tasse e spese di questa

sede (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2, 90 cifra 1, 91 cifra 1 LCStr; art. 14 cpv. 1 ONC; art. 68 cpv. 4 OSStr; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata limitatamente all’infrazione per inosservanza

di segnali luminosi.

§ Di conseguenza alla

ricorrente è inflitta una multa di fr. 410.-, oltre alla tassa di giustizia di

fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster