30.2006.74
Circolazione senza osservare la segnalazione semaforica gialla e in stato di ebrietà 0.5 a 0.79 g/kg
29 gennaio 2007Italiano10 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.74
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, PRPEN
Titolo:
Circolazione senza osservare la segnalazione semaforica gialla e in stato di ebrietà 0.5 a 0.79 g/kg
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 91 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.74
4845/604
Bellinzona
29
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 13 marzo 2006
presentato da
RI 1
difesa da: DI
1
contro
la decisione
24 febbraio 2006 n° 4845/604 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 20 marzo 2006
presentate dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 24 febbraio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr.
800.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.- e alle spese di fr. 90.-, per
Fatti
i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
TI __________, non osservava una segnalazione semaforica gialla, s’inoltrava in
un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da destra.
Inoltre circolava in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue
da 0.5 a 0.79 g/kg. Ometteva pure di allacciarsi con la cintura di sicurezza.”
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 31 cpv. 2, 36 cpv. 2, 55 cpv. 6, 57 cpv. 5
lett. a, 90 cifra 1, 91 cifra 1, 103 cpv. 1, 106 cpv. 1 LCStr; art. 2 cpv. 1,
3a cpv. 1, 14 cpv. 1 ONC; art. 68 cpv. 4 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento limitatamente all’infrazione di inosservanza della
segnalazione semaforica con conseguente riduzione della multa a un importo non
superiore a fr. 450.-.
C. La Sezione della
circolazione nelle osservazioni 7 dicembre 2005 propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la tempestività
dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Nell’atto ricorsale
l’insorgente postula il richiamo dell’incarto della
Sezione della circolazione concernente la risoluzione impugnata e i tabulati
relativi all’impianto semaforico in via __________. L'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le
contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà
di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare,
nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non
porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle prove":
DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di
giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie il richiamo dell’incarto della Sezione
della circolazione risulta essere pacifico, mentre i tabulati dell’impianto
semaforico richiesti non sono atti a recare chiarimenti di rilievo ai fini del
giudizio.
Nulla osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Giusta
l'art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i
segnali e le demarcazioni stradali. Per quanto concerne i segnali luminosi, la
luce rossa significa “fermata” (art. 68 cpv. 1 prima frase vOSStr, che
corrisponde ora al cpv. 1bis in vigore dal 1° marzo 2006),
mentre quella verde dà via libera (cpv. 2 prima frase). La luce gialla, se
segue alla luce verde, indica “fermata” per i veicoli che possono fermarsi
ancora prima dell’intersezione; se è accesa insieme con la luce rossa indica di
prepararsi per ripartire e attendere che la luce verde dia il via libera (cpv.
4). Inoltre secondo l'art. 14 cpv. 1 ONC chi è tenuto a dare la precedenza non
deve ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la
velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione.
Per
l’art. 31 cpv. 2 LCStr le persone che, sotto influsso di alcol, non hanno le
attitudini fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante
questo periodo non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un
veicolo. Un conducente è considerato in ogni caso inabile alla guida per
influsso alcolico (ebrietà) se presenta una concentrazione di alcol nel sangue
dello 0,5 per mille o più oppure se ha nell’organismo una quantità di alcol che
determina una tale concentrazione (art. 1 dell’ Ordinanza dell’Assemblea
federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione).
Secondo l’art. 3a cpv. 1 ONC nelle automobili, negli
autofurgoni, nei furgoncini e nei trattori a sella leggeri, il conducente e i
passeggeri devono, durante la corsa, allacciarsi con la cintura di sicurezza.
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente legge o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa
(art. 90 cifra 1 LCStr). Chiunque conduce un veicolo a motore in stato di
ebrietà è punito con la multa. Una pena detentiva sino a tre anni o una pena
pecuniaria è inflitta quando è rilevata una concentrazione qualificata di alcol
nel sangue (art. 91 cifra 1 LCStr).
Per l'inosservanza
di segnali luminosi, l'allegato 1 all'ordinanza concernente le multe
disciplinari (RS 741.031) commina una sanzione pecuniaria di fr. 250.-
(infrazione n. 309.1). Per l’omissione di allacciarsi con la cintura di
sicurezza quale conducente di veicoli la stessa è di fr. 60.- (infrazione n.
312.
).
3.
La Sezione della circolazione - in applicazione delle
predette disposizioni - rimprovera alla multata di non essersi fermata con la
propria vettura davanti a un semaforo giallo e di essersi inoltrata in
un’intersezione collidendo con un veicolo sopraggiungente da destra. Inoltre la
multata conduceva il proprio veicolo in stato di ebbrezza e senza essere
allacciata con la cintura di sicurezza.
4.
La
ricorrente, dal canto suo, contesta di aver commesso la prima infrazione
ascrittale, sostenendo fin dai primi attimi seguiti all’incidente di aver visto
commutare il semaforo sull’arancione ma di aver deciso comunque di proseguire
per la sua strada, poiché viaggiando a una velocità di circa 50 km/h e trovandosi
particolarmente vicina al semaforo non aveva alcuna possibilità di arrestarsi,
senza rischiare di mettere in pericolo la sicurezza degli ulteriori utenti
della strada. Pretende inoltre che se per lei la luce era arancione, per
l’altro protagonista sopraggiungente da destra questa non poteva che essere
rossa, attestando che il sinistro è pertanto da addebitare esclusivamente a quest’ultimo,
il quale da parte sua sostiene che l’insorgente procedeva a forte velocità e
che è ripartito quando il segnale dava luce verde. Una testimone ha inoltre
affermato di presumere che la signora R1 “non abbia rallentato o fatto altro
per evitare la collisione”.
Per
quanto concerne le infrazioni di guida in stato di ebrietà e omissione di
allacciarsi con la cintura di sicurezza, queste sono state immediatamente
riconosciute dalla ricorrente, per cui non formano oggetto di discussione.
5.
Nell’evenienza concreta gli agenti di polizia, giunti
sul luogo a fatti avvenuti, non hanno potuto, per evidenti motivi, appurare se
il colore del segnale semaforico del protagonista proveniente dal sedime
scolastico era verde, né se quello della ricorrente era rosso o giallo e
neppure in quest’ultima ipotesi a quale distanza la stessa si trovasse dalla
linea di arresto quando ha commutato sul giallo. Essi hanno solo potuto
interrogare i due protagonisti e la testimone che percorreva la stessa via
dell’insorgente in senso inverso ed era ferma al semaforo.
L’altro
protagonista della collisione ha precisato di essere ripartito con il verde.
Non vi è alcun motivo di non credere a questa affermazione, perché è poco
verosimile che egli dopo essere stato fermo davanti al semaforo rosso –
circostanza confermata dalla testimone – si sia poi riavviato quando la luce
era ancora rossa. Tutt’al più si potrebbe sostenere che egli, avendo visto il
veicolo della testimone fermo, fosse particolarmente pronto a ripartire e si
sia avviato non appena il semaforo ha commutato sul giallo per transitare sulla
linea di arresto – visto il breve lasso di tempo in cui è indicato il giallo
prima del verde – a segnale ormai verde.
Ciò
significa che la ricorrente ha superato la linea di arresto della sua
segnalazione semaforica quando il segnale dava luce rossa (solo così è
possibile che l’altro segnale commuti sul giallo) o perlomeno – visto che vi è
un discreto spazio tra la linea di arresto e il centro dell’intersezione dove è
avvenuta la collisione e tenuto conto della velocità dichiarata di 50 km/h –
proprio quando il semaforo stava commutando dal giallo al rosso. Questo
spiegherebbe perché l’insorgente sostiene di essere passata con il giallo.
Ad
ogni buon conto non vi è certezza che ella sia transitata con il rosso, né
l’autorità di prime cure lo pretende.
Diventa
a questo punto essenziale stabilire se la ricorrente avesse ancora, una volta
percepito il colore giallo, la possibilità di fermarsi. Infatti, in questa
ipotesi - che è quella rimproverata nell’intimazione di contravvenzione – vi
sarebbe la violazione dell’art. 68 cpv. 4 lett. a OSStr.
A tal
fine, oltre alla velocità (che, in difetto di altri elementi, può essere
ammessa di 50 km/h), occorrerebbe sapere a che distanza si trovava l’insorgente
quando il segnale luminoso ha commutato sul giallo. In concreto manca qualsiasi
indicazione in merito e non vi sono altri indizi che permettano di stabilire se
ella avesse ancora la possibilità di fermarsi, come invero sembrerebbe (a meno
che la velocità fosse superiore a quella dichiarata).
Persistendo
comunque il dubbio, le giustificazioni addotte dalla ricorrente risultano
essere liberatorie, in quanto l’attraversamento di un’intersezione con il
semaforo giallo, se non vi è la possibilità di fermarsi, non costituisce di per
sé un’infrazione.
6.
Il ricorso va pertanto accolto e la decisione impugnata annullata
limitatamente all’infrazione concernente l’inosservanza di segnali luminosi,
con conseguente adeguamento degli oneri di primo grado.
Visto l’esito del gravame si
prescinde dal prelievo di tasse e spese di questa
sede (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1, 91 cifra 1 LCStr; art. 14 cpv. 1 ONC; art. 68 cpv. 4 OSStr; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata limitatamente all’infrazione per inosservanza
di segnali luminosi.
§ Di conseguenza alla
ricorrente è inflitta una multa di fr. 410.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 100.- e alle spese di fr. 30.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster