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Decisione

30.2006.79

mancato impiego durante la guida di un dispositivo mani libere

15 gennaio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

accertati il 2 settembre 2005 in territorio di Losone.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. Con comunicazione 27

marzo 2006 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando

a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

La CRTE 1 rimprovera al

multato, come detto, di aver circolato con il veicolo targato TI __________ impiegando,

durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’; sempre stando

all’autorità di primo grado “nei termini di legge non sono state presentate

osservazioni”.

Il 15 novembre 2005, per i

fatti suddetti, la Polizia comunale di Losone ha avviato una procedura

ordinaria nei confronti del ricorrente mediante intimazione di un rapporto di

contravvenzione, assegnandogli un termine di 15 giorni per

presentare le proprie osservazioni con l’avvertenza che, trascorso tale

termine, la documentazione sarebbe stata trasmessa alla CRTE 1 (cfr. avvertenza

di cui al citato rapporto).

3.

Il

ricorrente, nel suo gravame, negando l’addebito mossogli per i motivi già

esposti in un precedente scritto del 12 settembre 2005 che faceva seguito

all’intimazione del rapporto di contravvenzione, in cui precisava di non essere

stato alla guida della vettura al momento dell’accertamento dei fatti, lamenta

in sostanza di aver contestato l’infrazione - contrariamente a quanto indicato nella

decisione impugnata - con il predetto scritto (allegato al ricorso; si noti per

inciso che nel medesimo il ricorrente evocava la possibilità di aver prestato

la propria vettura alla sorella, fornendone le generalità).

4.

In concreto, come si evince dall’incarto della CRTE 1 acquisito

d’ufficio agli atti, il rapporto di contravvenzione è stato trasmesso alla CRTE

1.

il 7 febbraio 2006 senza la presa di posizione del ricorrente di cui al predetto

scritto, pervenuto alla Polizia entro il termine quindicinale e del cui

effettivo inoltro non vi è motivo di dubitare. In proposito si rileva che la

Polizia comunale, invitata dall’autorità di prime cure a fornire precisazioni

sui fatti, non si è invero pronunciata sulle osservazioni del ricorrente, senza

quindi contestarne specificatamente l’esistenza (cfr. rapporto di

contro-osservazioni 24 marzo 2006).

5.

In

definitiva, l’autorità di primo grado non ha dunque preso in considerazione il

predetto scritto per l’emanazione della propria decisione, ritenuto che ne è

entrata in possesso unicamente il 13 marzo 2006 (cfr. timbro d’entrata),

contestualmente al gravame erroneamente inoltrato alla medesima autorità dal

ricorrente e in seguito trasmesso per competenza a questa Pretura.

6.

E'

indubbio che la mancata trasmissione dello scritto in questione viola il

diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui la CRTE 1 si è

pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui addotte.

Tale violazione comporta

unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una

decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto

annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).

7.

Stando così le cose la

decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità

dipartimentale la facoltà di riassumere un eventuale procedimento

contravvenzionale.

Il ricorso va pertanto

accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29 Cost, 1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse, né spese per questo giudizio.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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