30.2006.79
mancato impiego durante la guida di un dispositivo mani libere
15 gennaio 2007Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2006.79
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, PRPEN
Titolo:
mancato impiego durante la guida di un dispositivo mani libere
TELEFONO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2006.79
5651/606
Bellinzona
15
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 10 marzo 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
10 marzo 2006 n. 5651/606 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 27 marzo 2006 presentate
dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 con decisione 10 marzo 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
20.- e alle spese di fr. 10.-, per il seguente motivo:
“Ha circolato con il
veicolo TI __________ impiegando, durante la guida, un telefono senza dispositivo
‘mani libere’ ”.
Fatti
accertati il 2 settembre 2005 in territorio di Losone.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. Con comunicazione 27
marzo 2006 la CRTE 1 dichiara di astenersi dal formulare osservazioni lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
La CRTE 1 rimprovera al
multato, come detto, di aver circolato con il veicolo targato TI __________ impiegando,
durante la guida, un telefono senza dispositivo ‘mani libere’; sempre stando
all’autorità di primo grado “nei termini di legge non sono state presentate
osservazioni”.
Il 15 novembre 2005, per i
fatti suddetti, la Polizia comunale di Losone ha avviato una procedura
ordinaria nei confronti del ricorrente mediante intimazione di un rapporto di
contravvenzione, assegnandogli un termine di 15 giorni per
presentare le proprie osservazioni con l’avvertenza che, trascorso tale
termine, la documentazione sarebbe stata trasmessa alla CRTE 1 (cfr. avvertenza
di cui al citato rapporto).
3.
Il
ricorrente, nel suo gravame, negando l’addebito mossogli per i motivi già
esposti in un precedente scritto del 12 settembre 2005 che faceva seguito
all’intimazione del rapporto di contravvenzione, in cui precisava di non essere
stato alla guida della vettura al momento dell’accertamento dei fatti, lamenta
in sostanza di aver contestato l’infrazione - contrariamente a quanto indicato nella
decisione impugnata - con il predetto scritto (allegato al ricorso; si noti per
inciso che nel medesimo il ricorrente evocava la possibilità di aver prestato
la propria vettura alla sorella, fornendone le generalità).
4.
In concreto, come si evince dall’incarto della CRTE 1 acquisito
d’ufficio agli atti, il rapporto di contravvenzione è stato trasmesso alla CRTE
1.
il 7 febbraio 2006 senza la presa di posizione del ricorrente di cui al predetto
scritto, pervenuto alla Polizia entro il termine quindicinale e del cui
effettivo inoltro non vi è motivo di dubitare. In proposito si rileva che la
Polizia comunale, invitata dall’autorità di prime cure a fornire precisazioni
sui fatti, non si è invero pronunciata sulle osservazioni del ricorrente, senza
quindi contestarne specificatamente l’esistenza (cfr. rapporto di
contro-osservazioni 24 marzo 2006).
5.
In
definitiva, l’autorità di primo grado non ha dunque preso in considerazione il
predetto scritto per l’emanazione della propria decisione, ritenuto che ne è
entrata in possesso unicamente il 13 marzo 2006 (cfr. timbro d’entrata),
contestualmente al gravame erroneamente inoltrato alla medesima autorità dal
ricorrente e in seguito trasmesso per competenza a questa Pretura.
6.
E'
indubbio che la mancata trasmissione dello scritto in questione viola il
diritto di essere sentito del ricorrente, nella misura in cui la CRTE 1 si è
pronunciata senza tener conto delle giustificazioni da lui addotte.
Tale violazione comporta
unicamente l'annullabilità dell'avversata risoluzione: in altri termini, una
decisione che viola il diritto di essere sentito non è nulla, bensì soltanto
annullabile (cfr. DTF 116 Ia 455, 115 Ia 8).
7.
Stando così le cose la
decisione va annullata. Rimane ovviamente salva e riservata all'autorità
dipartimentale la facoltà di riassumere un eventuale procedimento
contravvenzionale.
Il ricorso va pertanto
accolto. Visto l'esito del gravame non si prelevano né tassa di giustizia né spese.
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29 Cost, 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse, né spese per questo giudizio.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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