30.2006.8
posteggio su marciapiede
27 luglio 2006Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2006.8
Data decisione, Autorità:
27.07.2006, PRPEN
Titolo:
posteggio su marciapiede
PARCHEGGIO
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.8
1095/609
Bellinzona
27
luglio 2006
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Ivone
Ribeiro Lopes in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 gennaio 2006
presentato da
RI 1
difeso da: DI
1
contro
la decisione
13 gennaio 2006 n. 1095/609 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 27 gennaio 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione della
circolazione con decisione 13
gennaio 2006 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 120.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Ha posteggiato il veicolo __________
su un marciapiede e senza lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per
Fatti
i pedoni.”
Fatti accerta: l’11 agosto
2005 in territorio di__________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 41 cpv. 1bis ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione della
circolazione, nelle osservazioni 27 gennaio 2006, propone, per contro, che il
gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Preliminarmente il ricorrente chiede
di poter consultare l’incarto in questa sede poiché l’autorità di primo grado
gli avrebbe negato tale diritto. Come si evince dalle sue osservazioni 16
dicembre 2005 al rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005 della Polizia
comunale di __________, egli chiedeva “di poter consultare l’incarto, e ciò
in merito alle osservazioni del 14 ottobre 2005, indicate nella comunicazione
22 novembre 2005”.
Orbene, le osservazioni
14.10.2005 peraltro interposte dal denunciato (cfr. rapporto di contro-osservazioni
22 novembre 2005), si riferiscono invero all’atto, a torto denominato
“ricorso”, da lui inoltrato prima della scadenza del termine di trenta giorni
per pagare la multa disciplinare e che l’autorità d’indagine ha rettamente considerato
quali osservazioni, trasmettendole all’autorità di prime cure per la decisione
di sua competenza in ossequio al principio della buona fede, ancorché la
procedura disciplinare non preveda la facoltà per il multato di presentare
osservazioni (né tanto meno di ricorrere). Inspiegabile quindi la richiesta di
poter prendere visione di un atto da lui stesso prodotto.
Ciò posto, si rileva che fino
al 27 gennaio 2006 il fascicolo processuale era liberamente consultabile presso
la Sezione della circolazione, che non aveva alcun motivo di negarne l’accesso
al ricorrente. Spettava quindi a quest’ultimo attivarsi per consultare gli atti,
recandosi, se del caso, presso gli sportelli dell’autorità.
Per quanto attiene alle prove
richieste (sopralluogo, perizia e, con scritto tardivo del 1. febbraio 2006,
audizione personale), si osserva che l'art. 12 cpv. 1
della legge di procedura per le contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice
della Pretura penale la facoltà di completare l'istruttoria d'ufficio. Il
giudice può sempre rinunciare, nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui
presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento
anticipato delle prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami
di dottrina e di giurisprudenza, 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d).
Nella
fattispecie le prove chieste dal ricorrente non appaiono affatto suscettibili
d'influire sull'esito del giudizio, gli atti di causa essendo chiari e
completi.
Nulla
osta pertanto all'esame del ricorso nel merito.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 43 cpv. 2
LCStr, il marciapiede è riservato ai pedoni, la ciclopista è riservata ai
ciclisti. Il Consiglio federale può prevedere eccezioni. In tal senso, l’art.
41.
cpv. 1 ONC, stabilisce che i velocipedi possono essere parcheggiati sul
marciapiede se resta libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni. Al
cpv. 1bis del medesimo articolo
viene poi precisato che, se non è autorizzato espressamente mediante segnali o
demarcazioni, è vietato parcheggiare altri veicoli sul marciapiede. In mancanza
di siffatta segnaletica, è possibile fermarsi sul marciapiede solamente per
caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere i passeggeri dai
veicoli; deve restare sempre libero uno spazio di almeno 1.50 metri per i
pedoni. Inoltre, queste operazioni devono essere svolte nel più breve tempo
possibile.
Per quanto attiene alla prima
eccezione prevista dall’art. 41 cpv. 1bis ONC
(segnali o demarcazioni che autorizzano espressamente il parcheggio sul
marciapiede), di fatto, in Svizzera non vi è alcun segnale di questo genere.
Per quanto concerne la seconda
eccezione (possibilità di fermarsi - e non di parcheggiare - sul marciapiede
solamente per caricare o scaricare merci oppure per far salire o scendere
passeggeri dai veicoli), come detto prima, bisogna comunque lasciare libero uno
spazio di almeno 1.50 metri per i pedoni e le operazioni devono essere effettuate
con una certa rapidità (Bussy/Rusconi, Code suisse de la circulation routière,
commentaire ad art. 41 OCR, 3e éd., Lausanne 1996, pag. 825).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella presente legge o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con l’arresto o con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
Giusta l’Allegato 1
dell’Ordinanza federale concernente le multe disciplinari (OMD), il parcheggio sul
marciapiede, se segnali o demarcazioni non lo autorizzano espressamente, senza
lasciar libero un passaggio di almeno 1.50 metri per i pedoni (art. 41 cpv. 1bis
ONC) fino a 60 minuti comporta una multa di fr. 120.- (infrazione n. 228.1).
3.
La Sezione della
circolazione – in applicazione delle predette norme – ha multato il ricorrente
per aver posteggiato il veicolo TI __________ su un marciapiede e senza
lasciare libero un passaggio di almeno 1.5 metri per i pedoni. I fatti
rimproverati all’insorgente sono stati constatati da un agente della Polizia
comunale di __________.
4.
Dal canto suo,
l’insorgente, che non nega di aver parcheggiato il proprio veicolo sul
marciapiede, eccepisce che “non è assolutamente provata l’infrazione” (cfr.
ricorso 20 gennaio 2006 pag. 2). A sostegno della propria tesi, egli allega
alle osservazioni 14 ottobre 2005 alcune fotografie (che non recano peraltro
alcuna indicazione sull’ora e la data in cui sono state scattate) le quali dimostrano,
a suo parere, che “si tratta di una superficie privata dove giornalmente sono
parcheggiate delle vetture”.
Per questo motivo
egli “in perfetta buona fede, ha sempre ritenuto che si potesse posteggiare su
questo sedime. Del resto l’auto non causava nessun intralcio per i pedoni, né
pericolo (…) ”. Egli soggiunge che “la superficie in discussione è
sempre stata utilizzata quale parcheggio da parte dell’esercizio pubblico,
senza che nessuno ricevesse la multa” (ricorso 20 gennaio 2006 pag. 2 e 3).
Il ricorrente ne desume quindi una “disparità di trattamento con gli
altri utenti” suscettibile di inficiare la procedura di contravvenzione, che
“contesta anche per una questione di equità” (ibidem, pag. 3).
Và però precisato che una
violazione della legge da parte dell’autorità non conferisce tuttavia alcun
diritto al cittadino a essere trattato nello stesso modo illegale, a meno che
l’autorità rifiuti di abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi
pubblici preponderanti. Il ricorrente, nella specie, lamenta bensì una
possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che
l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia la Sezione
della circolazione, intenda istituire o mantenere l’asserita prassi illegale.
L’argomentazione non merita pertanto accoglimento.
5.
Nelle osservazioni 16
dicembre 2005, il multato tentava inoltre di giustificarsi asserendo che “non
poteva immaginare che questo sedime fosse pubblico e non privato” e
ribadiva che “ha sempre ritenuto che si potesse posteggiare la vettura su
questo sedime” anche perché “non è mai stato posato un cartello di
divieto di parcheggio” (pag. 3).
Per quanto concerne quest’ultima
considerazione, si ricorda in primo luogo che i marciapiedi sono una parte
della via pubblica (Bussy/Rusconi, op. cit., ad art. 43 LCR, pag. 448); nella
fattispecie, il marciapiede è di appartenenza del Comune di __________
(rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005 Polizia comunale __________),
circostanza rimasta incontestata.
Inoltre, vi sono divieti di
parcheggio che non necessitano nessuna segnaletica. In concreto, pur non
essendovi un segnale «Divieto di parcheggio» (2.50), l’autorizzazione di
parcheggiare veicoli è retta dalle condizioni previste all’art. 41 cpv. 1 e 1bis ONC, che, come detto, sancisce a
livello svizzero il divieto di parcheggiare veicoli sul marciapiede, ad
eccezione dei velocipedi.
In definitiva, le argomentazioni
del ricorrente non sono liberatorie. Neppure la buona fede del ricorrente è
suscettibile di influire sull’esito del giudizio, ritenuto che le infrazioni
alle norme della circolazione stradale sono punite anche qualora siano commesse
per negligenza (art. 100 LCStr).
6.
Di transenna si rileva
che a seguito della modifica dell’art. 18 cpv. 2 lett. e ONC, entrata in vigore
il 1. aprile 1994, la fermata volontaria è oramai vietata sui passaggi pedonali
e lateralmente sulla superficie contigua ad essi e, se non vi è una linea
vietante l’arresto, a meno di 5 metri prima di passaggi pedonali sulla carreggiata
e sul marciapiede contiguo.
Dalla documentazione
fotografica prodotta dal ricorrente, si evince che la sua autovettura era
parcheggiata in prossimità di un passaggio pedonale, oltretutto preceduto da
una linea vietante l’arresto volontario sulla carreggiata e sul marciapiede
adiacente. Dal rapporto di contro-osservazioni 22 novembre 2005 risulta poi che
la parte posteriore della vettura si trovava a filo del marciapiede.
Ciò posto, a maggior ragione,
il multato non avrebbe dovuto parcheggiare la sua autovettura in quel luogo, poiché,
contrariamente a quanto da lui preteso, siffatto modo di agire ha comportato
una messa in pericolo concreta per i pedoni e per la circolazione in generale.
7.
Il
ricorrente contesta infine che “l’automobile
sarebbe stata lasciata a filo del marciapiede e fosse l’unico veicolo
parcheggiato” (osservazioni 16 dicembre 2005, pag. 2), come sostenuto
dall’agente denunciante nel rapporto di contro- osservazioni 22 novembre 2005. Egli
“precisa che l’auto distava almeno 1.40 metri dal marciapiede” (osservazioni
16.
dicembre 2005, pag. 2), adombrando in sostanza un erroneo accertamento dei
fatti da parte dell’agente di polizia.
Anzitutto,
non può non essere messa in evidenza la contraddizione in cui cade il
ricorrente considerato che dalla documentazione fotografica da lui stesso
prodotta si evince un’asserta distanza dal marciapiedi di 91 cm. Ma, anche
ammettendo che vi fosse una distanza di 1.40 metri (da lui rilevata e contestata
dall’agente denunciante), tale misura non raggiunge le normative di legge che
prevedono, come detto, uno spazio di almeno 1.50 metri (rapporto di contro-osservazioni
22.
novembre 2005). Del resto egli stesso asserisce a più riprese che “non è
tecnicamente possibile parcheggiare lasciando la distanza di 1.5 metri” (osservazioni
14.
ottobre, pag. 2 e 16 dicembre 2005, pag. 3; ricorso 16 gennaio 2006, pag. 3)
e ne chiede pure l’accertamento in via peritale.
Ad
ogni buon conto, nulla induce a dubitare dell’accertamento dell’agente
denunciante - frutto di una constatazione di agevole momento - il quale
peraltro non ha nessun interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla
realtà, con il rischio di incorrere in sanzioni amministrative o penali.
In definitiva, come visto, l’insorgente non evoca
circostanze, né adduce giustificazioni che consentano di scostarsi dalla
decisione impugnata.
8.
A
ragione, la Sezione della circolazione ha inflitto al ricorrente una multa di
fr. 120.-, pari alla sanzione prevista all’Allegato 1 all’OMD per siffatto
genere d’infrazione (n. 228.1).
Il
ricorso – infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e
spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 43 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 41 cpv. 1bis ONC; 1 segg.
LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di
cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato
presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni
dalla notifica (art. 272 PP).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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