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Decisione

30.2006.82

inosservanza dell'obbligo di notifica

15 gennaio 2007Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 22 febbraio

2006 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1’000.- oltre a una tassa di

giustizia di fr. 100.- per “inosservanza all’obbligo di notifica” (cfr.

intimazione di contravvenzione 21 dicembre 2005, doc. 2)

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La CRTE 1 nelle sue

osservazioni 27 aprile 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 2 cpv. 6 vODDS,

gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi e che,

nel corso di questi tre mesi, esercitano un’attività lucrativa che comporta la

notificazione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro arrivo dal

momento in cui la loro attività è durata più di otto giorni nel periodo di

novanta giorni. Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il

genio civile e i rami accessori dell’edilizia, sono tenuti in ogni caso a

notificarsi al più tardi il giorno prima dell’inizio dei lavori,

indipendentemente dalla durata dell’attività.

Secondo l’art. 4 lett. c del

Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia

di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i

cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione delle

persone (RLaLPS-CE/AELS), la CRTE 1 è competente per la procedura di notifica

prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di servizio

indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che

esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno

civile. Inoltre, detta autorità emette le contravvenzioni, giusta l’art. 23

cpv. 6 LDDS, relative alle infrazioni alle disposizioni di sua competenza

previste dal regolamento (art. 39 RLaLPS-CE/AELS).

Le infrazioni alle

disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità

competenti, che non sono comprese nell’art. 23 cpv. 1 a 5 LDDS, sono punite con

la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà

prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).

3.

Nella fattispecie il

ricorrente è stato sanzionato nella sua qualità di prestatore di servizio

indipendente a seguito della situazione riscontrata nel corso del controllo

effettuato il 14 dicembre 2005, in entrata in Svizzera, presso il valico

doganale di __________. Dal rapporto di segnalazione allestito dal Corpo delle

guardie di confine __________ (doc. 1) si evince che egli era diretto a __________

per eseguire un’opera di montaggio di un capannone adibito a ricovero per

automezzi e che è stato invitato ad annunciarsi alla CRTE 1 competente in

materia di notifica, al quale è stato trasmesso il rapporto.

Durante il controllo è pure

stato steso un rapporto di segnalazione nei confronti di __________, il quale

si stava recando a __________ unitamente al ricorrente per eseguire in

collaborazione con quest’ultimo l’attività per la quale si rimprovera loro la

mancata notifica.

4.

Il ricorrente - in un

gravame perfettamente identico a quello inoltrato dal collega artigiano __________

(cfr. incarto n. 30.2006.83) – riconosce di aver “effettivamente svolto

un’attività indipendente articolatasi sull’arco di tre giorni 14, 15 e

16.

dicembre 2005 presso la ditta__________ SA di __________”, intervento “eseguito

su incarico della ditta __________ Snc di __________ (Varese)” (cfr.

ricorso, pag. 2), ma sempre a titolo indipendente, come sottolineato nel

gravame.

Egli contesta nondimeno

l’infrazione, in quanto asserisce che l’attività svolta non può essere

considerata di natura edile nel senso dell’art. 2 cpv. 6 ODDS. A torto. Come

rettamente osservato dall’autorità di prime cure, l’installazione di una

struttura di ferro e alluminio con copertura PVC per il ricovero di automezzi (cfr.

bolletta doganale 13 dicembre 2005 sub doc. 3), ancorché non preveda alcuna

opera muraria, rientra, a non averne dubbio, nei rami accessori dell’edilizia,

per cui la notifica era obbligatoria dal primo giorno di lavoro,

indipendentemente dalla durata dello stesso. Si noti peraltro che la decisione

di imposizione per l’IVA prodotta dal ricorrente unitamente al gravame indica

precisamente trattarsi di “prestazione di manodopera su prefabbricato”: che lo

stesso fosse destinato a essere utilizzato in ambito agricolo come preteso nel

gravame a pag. 2 - circostanza che appare comunque dubbia considerato che la

prestazione è stata eseguita presso la sede di un’impresa generale di

costruzioni – nulla muta al carattere edile della prestazione di servizio e

quindi all’obbligo di notifica.

Il ricorrente si giustifica

poi invocando la sua buona fede (soggettiva) e l’ignoranza della legge,

ritenuto come “fosse convinto del fatto che la notificazione dell’attività

svolta in Svizzera fosse necessaria solamente dopo lo svolgimento dell’ottavo

giorno lavorativo effettivo” (cfr. ricorso, pag. 2). Egli soggiunge che la

mancata notifica è stata sanata mediante lo scritto 9 gennaio 2006 della __________

Snc e che in ogni caso credeva che la questione fosse stata definitamene

risolta con il pagamento dell’IVA (ibidem).

5.

Orbene, le giustificazioni

addotte dal ricorrente non sono liberatorie e quindi tali da esimerlo dalle

proprie responsabilità.

Anzitutto va detto che

l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la

giurisprudenza ivi menzionata). Di conseguenza, egli non poteva ragionevolmente

ignorare che una simile attività fosse soggetta a obblighi e a termini precisi

di notifica, sul tenore dei quali egli aveva quindi l’obbligo d’informarsi

presso l’Autorità compente prima dell’inizio dei lavori.

Più in generale, il ricorrente

non può avvalersi della sua buona fede, in quanto le contravvenzioni alle norme

in materia di diritto degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute

a negligenza (art. 333 cpv. 3 vCP, che corrisponde ora al cpv. 7 in vigore dal

1° gennaio 2007).

Neppure torna utile al

ricorrente l’avvenuto necessario pagamento dell’IVA, che nulla ha a che vedere

con la procedura di notifica per la prestazione da lui eseguita, fondata sulla

legislazione in materia di diritto degli stranieri.

Non solo. Si osserva che in

realtà il ricorrente o chi per esso non ha proceduto ad alcuna notifica a

posteriori, circostanza che si desume dal fatto che nell’incarto prodotto dalla

CRTE 1 estera non risulta alcuna richiesta in tal senso, né tanto meno è

contenuta nello scritto 9 gennaio 2006 della __________ Snc agli atti. In

effetti, quest’ultima si limita a formulare le osservazioni per conto del

ricorrente e del collega __________ alle rispettive intimazioni di

contravvenzione datate 21 dicembre 2005.

Giovi rilevare che quand’anche

egli avesse provveduto in un secondo tempo a notificare l’attività, ciò non

avrebbe influito sulla sua responsabilità, poiché la

comunicazione sarebbe intervenuta solo posteriormente all’inizio dell’attività

e all’accertamento dell’infrazione.

6.

Per quanto attiene

all’ammontare della multa, che il ricorrente ritiene estremamente duro e

inadeguato, occorre esaminare se la decisione impugnata sia ossequiosa dei

principi della proporzionalità e della legalità, ritenuto che la commisurazione

della multa dipende da criteri oggettivi e proporzionati alla gravità

dell’infrazione.

In casu, come rettamente

osservato dall’autorità di prime cure, è pacifico che la mancata notifica è un

fatto grave che impedisce alle autorità preposte ai controlli di verificare il

rispetto delle condizioni lavorative e, indirettamente, ostacola l’osservazione

del mercato del lavoro da parte della Commissione tripartita in materia di

libera circolazione delle persone, non essendo più possibile stabilire la

presenza esatta, sul territorio elvetico, di lavoratori provenienti dall’UE.

Non va poi disatteso che nonostante l’avvertimento della Guardia di confine

egli non ha mai eseguito la notifica impostagli dalla legge, fatto questo da considerare

grave.

D’altro canto però, egli ha

contravvenuto all’obbligo di notifica in buona fede (ancorché non liberatoria)

e non risulta essere recidivo.

Di conseguenza, tenuto conto

di tutte le circostanze del caso specifico e ritenuto pure l’importo massimo

della sanzione di cui all’art. 23 cpv. 6 LDDS, questo giudice ritiene che una

multa di fr. 600.- si rivela confacentemente proporzionata alla gravità

dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e ossequiosa

del principio di proporzionalità.

7.

Il ricorso deve quindi

essere accolto parzialmente e la decisione impugnata riformata nel senso che al

ricorrente viene comminata una multa di fr. 600.-, lasciando invariati gli

oneri di primo grado.

L’esito del gravame induce a

prelevare una tassa di giustizia proporzionale al grado di soccombenza (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23

cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 600.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- dell’odierno giudizio, già anticipate dal

ricorrente, sono a suo carico.

2.1. Al ricorrente,

previa indicazione di un conto bancario, viene retrocesso l’importo di fr.

100.- a titolo di maggior anticipo.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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