30.2006.82
inosservanza dell'obbligo di notifica
15 gennaio 2007Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2006.82
Data decisione, Autorità:
15.01.2007, PRPEN
Titolo:
inosservanza dell'obbligo di notifica
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
art. 23 cpv. 6 LDDS
art. 2 cpv. 6 ODDS
art. 4 let. c RLALPS EXT
Incarto
n.
30.2006.82
MU0018-IND
Bellinzona
15
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 20 marzo 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
22 febbraio 2006 n. __________ emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 27 aprile 2006 presentate
dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione 22 febbraio
2006 la CRTE 1 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1’000.- oltre a una tassa di
giustizia di fr. 100.- per “inosservanza all’obbligo di notifica” (cfr.
intimazione di contravvenzione 21 dicembre 2005, doc. 2)
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23 cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 nelle sue
osservazioni 27 aprile 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 2 cpv. 6 vODDS,
gli stranieri tenuti normalmente al termine di notificazione di tre mesi e che,
nel corso di questi tre mesi, esercitano un’attività lucrativa che comporta la
notificazione entro otto giorni sono tenuti a dichiarare il loro arrivo dal
momento in cui la loro attività è durata più di otto giorni nel periodo di
novanta giorni. Gli stranieri attivi nei settori dell’edilizia, ivi compresi il
genio civile e i rami accessori dell’edilizia, sono tenuti in ogni caso a
notificarsi al più tardi il giorno prima dell’inizio dei lavori,
indipendentemente dalla durata dell’attività.
Secondo l’art. 4 lett. c del
Regolamento della legge di applicazione alla legislazione federale in materia
di persone straniere dell’8 giugno 1998 concernente i cittadini CE-AELS e i
cittadini di stati terzi beneficiari dell’accordo sulla libera circolazione delle
persone (RLaLPS-CE/AELS), la CRTE 1 è competente per la procedura di notifica
prevista per i lavoratori dipendenti distaccati, i prestatori di servizio
indipendenti e i lavoratori dipendenti presso un datore di lavoro svizzero che
esercitano un’attività lucrativa fino a 3 mesi o 90 giorni lavorativi per anno
civile. Inoltre, detta autorità emette le contravvenzioni, giusta l’art. 23
cpv. 6 LDDS, relative alle infrazioni alle disposizioni di sua competenza
previste dal regolamento (art. 39 RLaLPS-CE/AELS).
Le infrazioni alle
disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti delle autorità
competenti, che non sono comprese nell’art. 23 cpv. 1 a 5 LDDS, sono punite con
la multa fino a duemila franchi; nei casi di minima gravità si potrà
prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS).
3.
Nella fattispecie il
ricorrente è stato sanzionato nella sua qualità di prestatore di servizio
indipendente a seguito della situazione riscontrata nel corso del controllo
effettuato il 14 dicembre 2005, in entrata in Svizzera, presso il valico
doganale di __________. Dal rapporto di segnalazione allestito dal Corpo delle
guardie di confine __________ (doc. 1) si evince che egli era diretto a __________
per eseguire un’opera di montaggio di un capannone adibito a ricovero per
automezzi e che è stato invitato ad annunciarsi alla CRTE 1 competente in
materia di notifica, al quale è stato trasmesso il rapporto.
Durante il controllo è pure
stato steso un rapporto di segnalazione nei confronti di __________, il quale
si stava recando a __________ unitamente al ricorrente per eseguire in
collaborazione con quest’ultimo l’attività per la quale si rimprovera loro la
mancata notifica.
4.
Il ricorrente - in un
gravame perfettamente identico a quello inoltrato dal collega artigiano __________
(cfr. incarto n. 30.2006.83) – riconosce di aver “effettivamente svolto
un’attività indipendente articolatasi sull’arco di tre giorni 14, 15 e
16.
dicembre 2005 presso la ditta__________ SA di __________”, intervento “eseguito
su incarico della ditta __________ Snc di __________ (Varese)” (cfr.
ricorso, pag. 2), ma sempre a titolo indipendente, come sottolineato nel
gravame.
Egli contesta nondimeno
l’infrazione, in quanto asserisce che l’attività svolta non può essere
considerata di natura edile nel senso dell’art. 2 cpv. 6 ODDS. A torto. Come
rettamente osservato dall’autorità di prime cure, l’installazione di una
struttura di ferro e alluminio con copertura PVC per il ricovero di automezzi (cfr.
bolletta doganale 13 dicembre 2005 sub doc. 3), ancorché non preveda alcuna
opera muraria, rientra, a non averne dubbio, nei rami accessori dell’edilizia,
per cui la notifica era obbligatoria dal primo giorno di lavoro,
indipendentemente dalla durata dello stesso. Si noti peraltro che la decisione
di imposizione per l’IVA prodotta dal ricorrente unitamente al gravame indica
precisamente trattarsi di “prestazione di manodopera su prefabbricato”: che lo
stesso fosse destinato a essere utilizzato in ambito agricolo come preteso nel
gravame a pag. 2 - circostanza che appare comunque dubbia considerato che la
prestazione è stata eseguita presso la sede di un’impresa generale di
costruzioni – nulla muta al carattere edile della prestazione di servizio e
quindi all’obbligo di notifica.
Il ricorrente si giustifica
poi invocando la sua buona fede (soggettiva) e l’ignoranza della legge,
ritenuto come “fosse convinto del fatto che la notificazione dell’attività
svolta in Svizzera fosse necessaria solamente dopo lo svolgimento dell’ottavo
giorno lavorativo effettivo” (cfr. ricorso, pag. 2). Egli soggiunge che la
mancata notifica è stata sanata mediante lo scritto 9 gennaio 2006 della __________
Snc e che in ogni caso credeva che la questione fosse stata definitamene
risolta con il pagamento dell’IVA (ibidem).
5.
Orbene, le giustificazioni
addotte dal ricorrente non sono liberatorie e quindi tali da esimerlo dalle
proprie responsabilità.
Anzitutto va detto che
l’ignoranza della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa e la
giurisprudenza ivi menzionata). Di conseguenza, egli non poteva ragionevolmente
ignorare che una simile attività fosse soggetta a obblighi e a termini precisi
di notifica, sul tenore dei quali egli aveva quindi l’obbligo d’informarsi
presso l’Autorità compente prima dell’inizio dei lavori.
Più in generale, il ricorrente
non può avvalersi della sua buona fede, in quanto le contravvenzioni alle norme
in materia di diritto degli stranieri sono punibili anche qualora siano dovute
a negligenza (art. 333 cpv. 3 vCP, che corrisponde ora al cpv. 7 in vigore dal
1° gennaio 2007).
Neppure torna utile al
ricorrente l’avvenuto necessario pagamento dell’IVA, che nulla ha a che vedere
con la procedura di notifica per la prestazione da lui eseguita, fondata sulla
legislazione in materia di diritto degli stranieri.
Non solo. Si osserva che in
realtà il ricorrente o chi per esso non ha proceduto ad alcuna notifica a
posteriori, circostanza che si desume dal fatto che nell’incarto prodotto dalla
CRTE 1 estera non risulta alcuna richiesta in tal senso, né tanto meno è
contenuta nello scritto 9 gennaio 2006 della __________ Snc agli atti. In
effetti, quest’ultima si limita a formulare le osservazioni per conto del
ricorrente e del collega __________ alle rispettive intimazioni di
contravvenzione datate 21 dicembre 2005.
Giovi rilevare che quand’anche
egli avesse provveduto in un secondo tempo a notificare l’attività, ciò non
avrebbe influito sulla sua responsabilità, poiché la
comunicazione sarebbe intervenuta solo posteriormente all’inizio dell’attività
e all’accertamento dell’infrazione.
6.
Per quanto attiene
all’ammontare della multa, che il ricorrente ritiene estremamente duro e
inadeguato, occorre esaminare se la decisione impugnata sia ossequiosa dei
principi della proporzionalità e della legalità, ritenuto che la commisurazione
della multa dipende da criteri oggettivi e proporzionati alla gravità
dell’infrazione.
In casu, come rettamente
osservato dall’autorità di prime cure, è pacifico che la mancata notifica è un
fatto grave che impedisce alle autorità preposte ai controlli di verificare il
rispetto delle condizioni lavorative e, indirettamente, ostacola l’osservazione
del mercato del lavoro da parte della Commissione tripartita in materia di
libera circolazione delle persone, non essendo più possibile stabilire la
presenza esatta, sul territorio elvetico, di lavoratori provenienti dall’UE.
Non va poi disatteso che nonostante l’avvertimento della Guardia di confine
egli non ha mai eseguito la notifica impostagli dalla legge, fatto questo da considerare
grave.
D’altro canto però, egli ha
contravvenuto all’obbligo di notifica in buona fede (ancorché non liberatoria)
e non risulta essere recidivo.
Di conseguenza, tenuto conto
di tutte le circostanze del caso specifico e ritenuto pure l’importo massimo
della sanzione di cui all’art. 23 cpv. 6 LDDS, questo giudice ritiene che una
multa di fr. 600.- si rivela confacentemente proporzionata alla gravità
dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e ossequiosa
del principio di proporzionalità.
7.
Il ricorso deve quindi
essere accolto parzialmente e la decisione impugnata riformata nel senso che al
ricorrente viene comminata una multa di fr. 600.-, lasciando invariati gli
oneri di primo grado.
L’esito del gravame induce a
prelevare una tassa di giustizia proporzionale al grado di soccombenza (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 2 cpv. 6 vODDS; 23
cpv. 6 LDDS; 4 lett. c RLaLPS-CE/AELS; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 600.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 100.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- dell’odierno giudizio, già anticipate dal
ricorrente, sono a suo carico.
2.1. Al ricorrente,
previa indicazione di un conto bancario, viene retrocesso l’importo di fr.
100.- a titolo di maggior anticipo.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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