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Decisione

30.2006.85

Circolare con veicolo senza le targhe prescritte

29 gennaio 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con decisione 10 marzo

2006 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-,

oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i

seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:

“Ha circolato con il

veicolo [marca] TI __________ senza le targhe prescritte.”

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; art. 96, 219 cpv. 1 OETV.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

il riesame del caso con eventuale ridimensionamento delle responsabilità

ascrittegli e conseguente adeguamento della sanzione pecuniaria.

C. Con comunicazione __________

la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni

lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.

considerato in diritto

1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente

e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è

pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 29 LCStr prima frase, i veicoli possono

circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle

prescrizioni. In particolare, l’art. 96 OETV stabilisce che devono essere

muniti, anteriormente e posteriormente, delle targhe previste.

Un

veicolo è considerato come non conforme e l’articolo 93 cifra 2 LCStr è

applicabile se le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente

o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni

(art. 219 cpv. 1 lett. a OETV).

Chiunque

conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione

richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con

la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCstr). Per l’uso di un veicolo senza la

targa / le targhe prescritte l’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe

disciplinari (OMD) commina una multa di fr. 140.- (infrazione n. 404).

3.

La Sezione della circolazione - in applicazione delle

predette disposizioni - rimprovera al multato di aver circolato con il proprio

veicolo senza le targhe prescritte. L’infrazione è stata constatata da un

agente della Polizia comunale di __________, il quale, nelle

contro-osservazioni __________, ha precisato che “il signor RI 1 nei mesi

precedenti è già stato fermato e redarguito verbalmente per il suo

comportamento di scorazzare per la valle di __________ e per il paese senza le

dovute prescritte targhe applicate correttamente”.

4.

Il ricorrente, dal canto suo, contesta in parte la

fattispecie ravvisata dall’autorità di prime cure, sottolineando che la targa

(trasferibile) posteriore era regolarmente affissa mentre quella anteriore si

trovava all’interno del veicolo – sul cruscotto – poiché, a causa di un

incidente occorsogli due giorni prima, il supporto metallico che sorregge la

stessa si era danneggiato, cosicché non poteva più essere convenientemente

fissata al paraurti anteriore. Inoltre afferma che al momento della

contravvenzione egli stava appunto recandosi presso un’officina meccanica per

la dovuta riparazione.

Si lamenta poi del fatto che è mancata l’intimazione

verbale della contravvenzione al momento della constatazione dell’infrazione da

parte dell’agente di polizia, ciò che avrebbe permesso di evitare l’avvio della

procedura in essere.

5.

Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza

liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore

dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,

ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una

presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto

delle argomentazioni sollevate dal multato.

6.

Nell’evenienza concreta

va innanzitutto specificato che non è vi obbligo alcuno per gli agenti di

polizia di intimare verbalmente la contravvenzione, bastando la successiva

intimazione scritta. Si noti, di transenna, che nell’ambito della procedura

disciplinare non è data la facoltà di formulare osservazioni. Ne segue che

anche se, per delirio d’ipotesi, la multa disciplinare non fosse pervenuta al

ricorrente, ciò non avrebbe intaccato il suo diritto di essere sentito, che è

stato regolarmente esercitato dopo l’intimazione del rapporto di

contravvenzione.

Nel merito, lo stesso

ricorrente ammette d’aver circolato con una sola targa affissa sul veicolo,

specificatamente quella posteriore, e d’aver appoggiato quella anteriore sul

cruscotto, precisando che al momento dell’infrazione, ossia __________, si

stava appunto recando presso un’officina per la dovuta riparazione. Sennonché quest’ultima

affermazione è chiaramente smentita dalla dichiarazione __________ del garagista

prodotta dal ricorrente, dalla quale si evince che “in data __________ l __________

TI __________ del signor RI 1 era presso di noi per una riparazione causata da

un tamponamento con la rottura delle parti seguenti: paraurto anteriore con

porta targa anteriore e targa (…)”.

Ora, considerato che l’auto

danneggiata (__________) si trovava in officina per essere riparata e che la

contravvenzione è stata commessa due giorni dopo l’incidente con un camioncino __________

(cfr. rapporto di contravvenzione; circostanza confermata nel ricorso), non è

per nulla verosimile quanto egli va affermando: infatti non aveva la necessità

di recarsi all’officina con il secondo veicolo a lui intestato, per di più non

incidentato. Quand’anche la circostanza fosse risultata verosimile, la stessa

non sarebbe comunque stata liberatoria, in quanto egli poteva richiedere al

garage le targhe professionali per circolare regolarmente con il secondo

veicolo.

Donde l’inattendibilità

dell’affermazione del ricorrente che fa perdere credibilità a tutta la versione

da lui fornita. Per contro, non v’è motivo di dubitare della versione

dell’agente denunciante, il quale, a differenza del multato, non ha alcun

interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio,

tra l’altro, di subire sanzioni amministrative e penali.

Va inoltre sottolineato che

l’esperienza professionale del ricorrente (ex capo-posto di gendarmeria;

circostanza rimasta incontestata) è tale per cui doveva necessariamente essere

consapevole dell’infrazione che stava commettendo.

In ogni caso l’infrazione,

secondo l’articolo 93 cifra 2 prima frase LCStr, può venire commessa anche per

negligenza.

Di transenna, si osserva che

le circostanze menzionate dal ricorrente, secondo le quali l’agente di polizia

comunale nutrirebbe un sentimento di rivincita nei suoi confronti, esulano

totalmente dall’esame della presente infrazione e non sono suscettibili

d’influire sull’esito del gravame.

7.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso

l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

A

ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente la multa

di fr. 140.– prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle

tasse e spese così come previsto dalla legge nell’ambito della procedura

ordinaria.

Il

ricorso, infondato e al limite del temerario, deve pertanto essere respinto,

seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 29, 90 cifra 1, 93

cifra 2 LCStr; art. 96, 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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