30.2006.85
Circolare con veicolo senza le targhe prescritte
29 gennaio 2007Italiano7 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2006.85
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, PRPEN
Titolo:
Circolare con veicolo senza le targhe prescritte
TARGA DI CONTROLLO
art. 93 cf. 2 LCSTR
Incarto
n.
30.2006.85
6126/690
Bellinzona
29
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 21 marzo 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
10 marzo 2006 n. 6126/690 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino;
viste le osservazioni 28 marzo 2006 presentate
dalla Sezione della circolazione, Camorino;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Con decisione 10 marzo
2006 la Sezione della circolazione ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-,
oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i
seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________:
“Ha circolato con il
veicolo [marca] TI __________ senza le targhe prescritte.”
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 29, 93 cifra 2 LCStr; art. 96, 219 cpv. 1 OETV.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
il riesame del caso con eventuale ridimensionamento delle responsabilità
ascrittegli e conseguente adeguamento della sanzione pecuniaria.
C. Con comunicazione __________
la Sezione della circolazione dichiara di astenersi dal formulare osservazioni
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto
1. La competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente
e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 29 LCStr prima frase, i veicoli possono
circolare soltanto se sono in perfetto stato di sicurezza e conformi alle
prescrizioni. In particolare, l’art. 96 OETV stabilisce che devono essere
muniti, anteriormente e posteriormente, delle targhe previste.
Un
veicolo è considerato come non conforme e l’articolo 93 cifra 2 LCStr è
applicabile se le parti che devono essere montate stabilmente, temporaneamente
o in certi casi determinati, mancano o non corrispondono alle prescrizioni
(art. 219 cpv. 1 lett. a OETV).
Chiunque
conduce un veicolo, di cui sa o dovrebbe sapere, prestando tutta l’attenzione
richiesta dalle circostanze, che non è conforme alle prescrizioni è punito con
la multa (art. 93 cifra 2 prima frase LCstr). Per l’uso di un veicolo senza la
targa / le targhe prescritte l’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe
disciplinari (OMD) commina una multa di fr. 140.- (infrazione n. 404).
3.
La Sezione della circolazione - in applicazione delle
predette disposizioni - rimprovera al multato di aver circolato con il proprio
veicolo senza le targhe prescritte. L’infrazione è stata constatata da un
agente della Polizia comunale di __________, il quale, nelle
contro-osservazioni __________, ha precisato che “il signor RI 1 nei mesi
precedenti è già stato fermato e redarguito verbalmente per il suo
comportamento di scorazzare per la valle di __________ e per il paese senza le
dovute prescritte targhe applicate correttamente”.
4.
Il ricorrente, dal canto suo, contesta in parte la
fattispecie ravvisata dall’autorità di prime cure, sottolineando che la targa
(trasferibile) posteriore era regolarmente affissa mentre quella anteriore si
trovava all’interno del veicolo – sul cruscotto – poiché, a causa di un
incidente occorsogli due giorni prima, il supporto metallico che sorregge la
stessa si era danneggiato, cosicché non poteva più essere convenientemente
fissata al paraurti anteriore. Inoltre afferma che al momento della
contravvenzione egli stava appunto recandosi presso un’officina meccanica per
la dovuta riparazione.
Si lamenta poi del fatto che è mancata l’intimazione
verbale della contravvenzione al momento della constatazione dell’infrazione da
parte dell’agente di polizia, ciò che avrebbe permesso di evitare l’avvio della
procedura in essere.
5.
Di fronte a versioni contrastanti il giudice apprezza
liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall'autore
dell’accertamento ed esamina la pertinenza della descrizione dei fatti,
ritenuto che le constatazioni di un agente non fruiscono, di per sé, di una
presunzione di veridicità e fedefacenza. La valutazione tiene inoltre conto
delle argomentazioni sollevate dal multato.
6.
Nell’evenienza concreta
va innanzitutto specificato che non è vi obbligo alcuno per gli agenti di
polizia di intimare verbalmente la contravvenzione, bastando la successiva
intimazione scritta. Si noti, di transenna, che nell’ambito della procedura
disciplinare non è data la facoltà di formulare osservazioni. Ne segue che
anche se, per delirio d’ipotesi, la multa disciplinare non fosse pervenuta al
ricorrente, ciò non avrebbe intaccato il suo diritto di essere sentito, che è
stato regolarmente esercitato dopo l’intimazione del rapporto di
contravvenzione.
Nel merito, lo stesso
ricorrente ammette d’aver circolato con una sola targa affissa sul veicolo,
specificatamente quella posteriore, e d’aver appoggiato quella anteriore sul
cruscotto, precisando che al momento dell’infrazione, ossia __________, si
stava appunto recando presso un’officina per la dovuta riparazione. Sennonché quest’ultima
affermazione è chiaramente smentita dalla dichiarazione __________ del garagista
prodotta dal ricorrente, dalla quale si evince che “in data __________ l __________
TI __________ del signor RI 1 era presso di noi per una riparazione causata da
un tamponamento con la rottura delle parti seguenti: paraurto anteriore con
porta targa anteriore e targa (…)”.
Ora, considerato che l’auto
danneggiata (__________) si trovava in officina per essere riparata e che la
contravvenzione è stata commessa due giorni dopo l’incidente con un camioncino __________
(cfr. rapporto di contravvenzione; circostanza confermata nel ricorso), non è
per nulla verosimile quanto egli va affermando: infatti non aveva la necessità
di recarsi all’officina con il secondo veicolo a lui intestato, per di più non
incidentato. Quand’anche la circostanza fosse risultata verosimile, la stessa
non sarebbe comunque stata liberatoria, in quanto egli poteva richiedere al
garage le targhe professionali per circolare regolarmente con il secondo
veicolo.
Donde l’inattendibilità
dell’affermazione del ricorrente che fa perdere credibilità a tutta la versione
da lui fornita. Per contro, non v’è motivo di dubitare della versione
dell’agente denunciante, il quale, a differenza del multato, non ha alcun
interesse a dichiarare fatti non corrispondenti alla realtà, con il rischio,
tra l’altro, di subire sanzioni amministrative e penali.
Va inoltre sottolineato che
l’esperienza professionale del ricorrente (ex capo-posto di gendarmeria;
circostanza rimasta incontestata) è tale per cui doveva necessariamente essere
consapevole dell’infrazione che stava commettendo.
In ogni caso l’infrazione,
secondo l’articolo 93 cifra 2 prima frase LCStr, può venire commessa anche per
negligenza.
Di transenna, si osserva che
le circostanze menzionate dal ricorrente, secondo le quali l’agente di polizia
comunale nutrirebbe un sentimento di rivincita nei suoi confronti, esulano
totalmente dall’esame della presente infrazione e non sono suscettibili
d’influire sull’esito del gravame.
7.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun dubbio che il ricorrente ha effettivamente commesso
l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
A
ragione la Sezione della circolazione ha quindi inflitto al ricorrente la multa
di fr. 140.– prevista dall’OMD per questo genere di infrazioni, aumentata delle
tasse e spese così come previsto dalla legge nell’ambito della procedura
ordinaria.
Il
ricorso, infondato e al limite del temerario, deve pertanto essere respinto,
seguito da tassa di giustizia e spese dell’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 29, 90 cifra 1, 93
cifra 2 LCStr; art. 96, 219 cpv. 1 OETV; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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