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Decisione

30.2006.86

Omettere senza valida giustificazione di compilare e trasmettere il formulario "attestato del datore di lavoro"

29 gennaio 2007Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro, con

decisione 17 marzo 2006, ha inflitto a RI 1, titolare della ditta individuale __________

con sede a __________, una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di

fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per aver “omesso, senza alcuna valida

giustificazione, di compilare e trasmettere il formulario ‘attestato del datore

di lavoro’ violando così i propri obblighi”.

L’infrazione risale al periodo

__________ - __________.

La risoluzione è stata emessa

in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento.

C. L’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro, nelle osservazioni 7 aprile 2006, propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 20 cpv. 2

LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo

ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo

servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di

lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.

L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI,

impone altresì al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati

necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è

tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto

alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).

Chiunque viola l’obbligo

d’informare o non riempie i moduli prescritti è punito con la multa fino a fr.

5'000.- (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI).

3.

L’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro – in applicazione delle predette disposizioni - ha

sanzionato l’interessata per non aver debitamente compilato e trasmesso il

formulario “attestato del datore di lavoro” per l’assicurata __________

4.

L’insorgente, dal canto

suo, nel ricorso 19 marzo 2006, contesta l’infrazione ascrittale. Sostiene di

aver a suo tempo compilato regolarmente il formulario “attestato del datore di

lavoro” e di averlo consegnato direttamente alla signora __________. Quest’ultima

le avrebbe garantito di trasmetterlo personalmente all’ufficio disoccupazione.

5.

Dal fascicolo

processuale risulta tuttavia che nonostante i tentativi di ottenere l’attestato

del datore di lavoro da parte della Cassa di disoccupazione __________,

dapprima con scritto semplice 2 dicembre e in seguito con scritto raccomandato

27.

dicembre 2005 (doc. 1 e 2) e, non da ultimo, da parte della Sezione del

lavoro con l’intimazione, avvenuta con lettera raccomandata, del rapporto di

contravvenzione 7 febbraio 2006, il documento non è mai pervenuto. Ancora in data

6.

marzo 2006 la Cassa di disoccupazione comunicava all’autorità di prime cure

di non aver ricevuto alcunché (doc. 7).

Si osserva inoltre come la

ricorrente non abbia fornito spiegazioni in merito all’omissione di dar seguito

alle richieste di cui sopra, né tanto meno delucidazioni sull’avvenuta consegna

dell’attestato alla dipendente. Al di là di un’improbabile data di

licenziamento (che lei attesta essere il __________), non ha infatti precisato

quando e dove avrebbe consegnato il documento. Essa avrebbe perlomeno potuto

estrarre una fotocopia dell’attestato del datore di lavoro, al fine di

comprovare l’effettiva compilazione dello stesso. La giustificazione addotta

dalla ricorrente, oltre a non essere comprovata o resa verosimile, risulta

dunque poco attendibile e non merita di essere tutelata.

6.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente

commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.

La multa inflitta risulta peraltro confacentemente proporzionata alla

gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e

contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso, infondato, deve

pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1

lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

,

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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