30.2006.86
Omettere senza valida giustificazione di compilare e trasmettere il formulario "attestato del datore di lavoro"
29 gennaio 2007Italiano5 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2006.86
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, PRPEN
Titolo:
Omettere senza valida giustificazione di compilare e trasmettere il formulario "attestato del datore di lavoro"
DATORE DI LAVORO
art. 106 LADI
Incarto
n.
30.2006.86
5551
Bellinzona
29
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con
Natalia Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 19 marzo 2006
presentato da
RI 1
contro
la decisione
17 marzo 2006 n. 2006-10-202 emessa dalla Sezione del lavoro, Bellinzona;
viste le osservazioni 7 aprile 2006
presentate dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro, con
decisione 17 marzo 2006, ha inflitto a RI 1, titolare della ditta individuale __________
con sede a __________, una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per aver “omesso, senza alcuna valida
giustificazione, di compilare e trasmettere il formulario ‘attestato del datore
di lavoro’ violando così i propri obblighi”.
L’infrazione risale al periodo
__________ - __________.
La risoluzione è stata emessa
in applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI e 28 LPGA.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro, nelle osservazioni 7 aprile 2006, propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 20 cpv. 2
LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di lavoro del suo
ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato quando lascia il suo
servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più tardi, il datore di
lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro una settimana.
L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI,
impone altresì al datore di lavoro di compilare tempestivamente gli attestati
necessari ai lavoratori per far valere i diritti alle prestazioni; egli è
tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie per accertare il diritto
alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).
Chiunque viola l’obbligo
d’informare o non riempie i moduli prescritti è punito con la multa fino a fr.
5'000.- (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI).
3.
L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro – in applicazione delle predette disposizioni - ha
sanzionato l’interessata per non aver debitamente compilato e trasmesso il
formulario “attestato del datore di lavoro” per l’assicurata __________
4.
L’insorgente, dal canto
suo, nel ricorso 19 marzo 2006, contesta l’infrazione ascrittale. Sostiene di
aver a suo tempo compilato regolarmente il formulario “attestato del datore di
lavoro” e di averlo consegnato direttamente alla signora __________. Quest’ultima
le avrebbe garantito di trasmetterlo personalmente all’ufficio disoccupazione.
5.
Dal fascicolo
processuale risulta tuttavia che nonostante i tentativi di ottenere l’attestato
del datore di lavoro da parte della Cassa di disoccupazione __________,
dapprima con scritto semplice 2 dicembre e in seguito con scritto raccomandato
27.
dicembre 2005 (doc. 1 e 2) e, non da ultimo, da parte della Sezione del
lavoro con l’intimazione, avvenuta con lettera raccomandata, del rapporto di
contravvenzione 7 febbraio 2006, il documento non è mai pervenuto. Ancora in data
6.
marzo 2006 la Cassa di disoccupazione comunicava all’autorità di prime cure
di non aver ricevuto alcunché (doc. 7).
Si osserva inoltre come la
ricorrente non abbia fornito spiegazioni in merito all’omissione di dar seguito
alle richieste di cui sopra, né tanto meno delucidazioni sull’avvenuta consegna
dell’attestato alla dipendente. Al di là di un’improbabile data di
licenziamento (che lei attesta essere il __________), non ha infatti precisato
quando e dove avrebbe consegnato il documento. Essa avrebbe perlomeno potuto
estrarre una fotocopia dell’attestato del datore di lavoro, al fine di
comprovare l’effettiva compilazione dello stesso. La giustificazione addotta
dalla ricorrente, oltre a non essere comprovata o resa verosimile, risulta
dunque poco attendibile e non merita di essere tutelata.
6.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che la ricorrente ha effettivamente
commesso l'infrazione rimproveratale dall’autorità di prime cure.
La multa inflitta risulta peraltro confacentemente proporzionata alla
gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e
contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Il ricorso, infondato, deve
pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1
lett. b, 106 LADI e 28 LPGA; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
,
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster