30.2006.88
inoltrarsi in un'intersezione senza arrestarsi allo stop con conseguente collisione
29 gennaio 2007Italiano4 min
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Numero d'incarto:
30.2006.88
Data decisione, Autorità:
29.01.2007, PRPEN
Titolo:
inoltrarsi in un'intersezione senza arrestarsi allo stop con conseguente collisione
INCROCIO E SORPASSO
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 36 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
art. 36 cpv. 1 OSSTR
art. 75 cpv. 1 e 2 OSSTR
Incarto
n.
30.2006.88
5796/607
Bellinzona
29
gennaio 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 22 marzo 2006
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
10 marzo 2006 n. __________ emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 19 gennaio 2007 presentate dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
che la CRTE 1 con decisione 10 marzo 2006 ha
inflitto a RI 1 una multa di fr. 500.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
100.- e alle spese fr. 80.-, per i seguenti fatti accertati il 16 dicembre 2005
in territorio di Viganello:
"Alla guida della
vettura TI __________ ometteva di fermarsi ad uno ‘stop’, s’inoltrava in
un’intersezione e collideva con un autoveicolo sopraggiungente da sinistra”.
che la risoluzione è stata
resa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr; 14
cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr;
che contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
in sostanza una riduzione della multa;
che la CRTE 1, con
comunicazione 19 gennaio 2007, dichiara di astenersi dal formulare osservazioni
lasciando a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in diritto
che la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva
dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr,
ragion per cui il ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla
base degli atti a norma dell'art. 12 LPContr;
che per l'art. 27 cpv.
Fatti
1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le
demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad
arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si
avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSStr);
che giusta l'art. 14 cpv. 1
ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha
diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;
che chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che la CRTE 1 ha sanzionato
l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione senza fermarsi
a un segnale di "stop" ed essersi scontrato con un autoveicolo avente
la precedenza;
Considerandi
che il ricorrente non nega di
aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma postula
una riduzione della multa in considerazione della sua precaria situazione
finanziaria dovuta alla nascita del secondo figlio;
che la gravità e la pericolosità
dell’infrazione commessa dall'insorgente giustificano - di per sé - la sanzione
inflitta dalla CRTE 1;
che oltretutto, pur essendo
comprensibile che la nascita del secondo figlio abbia potuto avere un’incidenza
sulla condizione economica del ricorrente, egli non ha ulteriormente
circostanziato le sue asserite difficoltà;
che in siffatte evenienze non
vi è spazio alcuno per una riduzione della multa, il ricorso dovendo pertanto
essere respinto;
che in ogni caso rimane salva
la possibilità del ricorrente di chiedere il pagamento dilazionato della multa
all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia;
che vista la particolarità
della fattispecie si giustifica prelevare una tassa di giustizia ridotta e
contenere le spese;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.
2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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