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Decisione

30.2006.88

inoltrarsi in un'intersezione senza arrestarsi allo stop con conseguente collisione

29 gennaio 2007Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

1 prima frase LCStr l'utente della strada deve osservare i segnali e le

demarcazioni stradali; il segnale di "stop" obbliga il conducente ad

arrestarsi e a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla strada cui si

avvicina (art. 36 cpv. 1 prima frase OSStr);

che giusta l'art. 14 cpv. 1

ONC chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi ne ha

diritto; egli deve ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad

aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

che chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che la CRTE 1 ha sanzionato

l'insorgente, come detto, per essersi immesso in un'intersezione senza fermarsi

a un segnale di "stop" ed essersi scontrato con un autoveicolo avente

la precedenza;

Considerandi

che il ricorrente non nega di

aver commesso l'infrazione ravvisata dall'autorità di primo grado, ma postula

una riduzione della multa in considerazione della sua precaria situazione

finanziaria dovuta alla nascita del secondo figlio;

che la gravità e la pericolosità

dell’infrazione commessa dall'insorgente giustificano - di per sé - la sanzione

inflitta dalla CRTE 1;

che oltretutto, pur essendo

comprensibile che la nascita del secondo figlio abbia potuto avere un’incidenza

sulla condizione economica del ricorrente, egli non ha ulteriormente

circostanziato le sue asserite difficoltà;

che in siffatte evenienze non

vi è spazio alcuno per una riduzione della multa, il ricorso dovendo pertanto

essere respinto;

che in ogni caso rimane salva

la possibilità del ricorrente di chiedere il pagamento dilazionato della multa

all’Ufficio esazione e condoni, competente in materia;

che vista la particolarità

della fattispecie si giustifica prelevare una tassa di giustizia ridotta e

contenere le spese;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 36 cpv.

2, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 36 cpv. 1, 75 cpv. 1 e 2 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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