30.2006.95
perdita della padronanza di guida con conseguente caduta
15 marzo 2007Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2006.95
Data decisione, Autorità:
15.03.2007, PRPEN
Titolo:
perdita della padronanza di guida con conseguente caduta
PADRONANZA DEL VEICOLO
art. 31 cpv. 1 LCSTR
art. 32 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 3 cpv. 1 ONCS
art. 4 cpv. 1 e 2 ONCS
Incarto n.
30.2006.95
7233/607
Bellinzona
15
marzo 2007
Sentenza
In
nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra Vanoni in qualità di segretaria per
statuire sul ricorso 30 marzo 2006 presentato da
RI 1, ,
contro
la decisione 24 marzo 2006 n. 7233/607 emessa dalla CRTE
1
viste le
osservazioni 11 aprile 2006 presentate dalla CRTE 1;
letti
ed esaminati gli atti,
ritenuto in
fatto
Fatti
A. La
CRTE 1, con decisione 24 marzo
2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia
di fr. 20.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 9
gennaio 2006 in territorio di __________:
"Alla
guida del motoveicolo TI __________ circolava in una ‘rotonda’ a velocità
inadeguata alle condizioni del fondo stradale, umido, per cui perdeva la
padronanza di guida e cadeva”.
La
risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90
cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2 ONC.
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendone l'annullamento.
C.La CRTE 1 nelle sue
osservazioni 11 aprile 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in
diritto
1. La
competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la
tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è
pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per
l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il
veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Tale norma è
concretizzata dall’art. 3 cpv. 1 ONC il quale stabilisce che il conducente deve
rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione; inoltre egli non
deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (prima e
seconda frase).
Secondo
l’art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle
circostanze, in particolare alla peculiarità del veicolo e del carico, come
anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. In
particolare, il conducente deve circolare lentamente, se la strada è coperta di
neve, di ghiaccio, di foglie bagnate o di ghiaietto, specialmente qualora il
veicolo traini rimorchi (art. 4 cpv. 2 ONC).
Chiunque
contravviene alla norme della circolazione contenute nella presente legge o
nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa
(art. 90 cifra 1 LCStr).
3.
La
CRTE 1 – in applicazione delle predette norme – rimprovera al multato di aver
circolato in una ‘rotonda’ a velocità inadeguata alle condizioni del fondo
stradale, umido, per cui perdeva la padronanza di guida e cadeva.
4.
Il
ricorrente, dal canto suo, riconosce di aver perso il controllo del suo
motoveicolo, ritiene nondimeno di non aver infranto alcuna regola stradale, né
di aver causato noie a chicchessia, essendosi procurato solo una leggera ferita
in fronte. In proposito, sottolinea che l’incidente non necessitava
l’intervento della polizia (art. 55 cpv. 2 ONC). Sulla dinamica dell’incidente,
asserisce in sostanza che la sua velocità non era inadeguata visto che non
raggiungeva i 20 km/h e addebita l’incidente al fatto che “in curva, le
ruote di uno scooter toccano la strada per ½ mm al massimo, per cui
dell’aquaplaning è facilissimo anche a velocità di lumaca” (cfr. ricorso 30
marzo 2006, in fine). Precisa che, contrariamente a quanto risulta dal suo
verbale di interrogatorio 18 gennaio 2006 - sottoscritto, a suo dire, a causa
di agitazione - il fondo stradale era solo leggermente umido, ciò che peraltro
risulta dalle informazioni complementari al rapporto di polizia 13 febbraio
2006.
ed è quindi incontestato. Il fatto che la decisione impugnata non menzioni
l’avverbio “leggermente” - circostanza facilmente desumibile dagli atti - nulla
muta alla sostanza e non è tale da inficiarne la validità.
5.
Nella
fattispecie concreta, la velocità del ricorrente - ancorché di 20 km/h –
risultava senz’altro inadeguata alle circostanze del caso concreto, tenuto
conto della pericolosità della manovra di curva in rotonda, della peculiarità
del veicolo da lui condotto (due ruote, con esigua aderenza al suolo, come
peraltro asserito nel gravame), delle condizioni stradali (fondo leggermente
umido) e delle ammissioni dello stesso interessato sul presunto motivo della
perdita di padronanza del veicolo (“aquaplaning”).
In
proposito, va detto che non si è trattato di un vero e proprio caso di
“aquaplaning”, poiché tale fenomeno è piuttosto legato a precipitazioni atmosferiche
che creano un velo d’acqua sul fondo bagnato, ciò che non si realizza in specie
visto che il tempo era bello.
Al
di là di tale precisazione, la possibilità di slittamento dei pneumatici tenuto
conto del tipo di veicolo e delle condizioni sdrucciolevoli del manto stradale
durante la stagione invernale è effettivamente alto, per cui occorre a maggior
ragione adeguare la propria velocità (come precisamente sancito dall’art. 4 ONC).
Diverso sarebbe stato qualora sul manto stradale fosse stata accertata la
presenza di una macchia di carburante, ipotesi che può tranquillamente essere esclusa
nel caso concreto visto che dagli accertamenti esperiti dagli agenti pochi
minuti dopo l’incidente è unicamente emerso che il fondo stradale era
leggermente umido (cfr. informazioni complementari al rapporto di polizia 13
febbraio 2006). Di conseguenza, la causa della perdita di padronanza di guida non
può che essere ascritta alla velocità inadeguata del ricorrente.
6.
Giova
rilevare che la circostanza - sulla quale tanto insiste l’insorgente nella
copiosa corrispondenza agli atti e comunque non comprovata - secondo cui la
velocità degli altri conducenti era superiore alla sua, è irrilevante ai fini
del giudizio. Non gli viene infatti rimproverato di aver circolato a velocità
eccessiva, ossia oltre il limite consentito, bensì a velocità inadeguata alle
circostanze perdendo quindi il controllo del suo veicolo.
Pure
irrilevante è il fatto che in concreto non vi era l’obbligo di avvisare la
polizia a norma dall’art. 55 cpv. 2 ONC. In effetti, qualsiasi violazione alle
norme della circolazione stradale, come la perdita di padronanza rimproverata
al ricorrente, deve essere accertata e perseguita d’ufficio. Inoltre, è
doveroso sottolineare che il ricorrente sminuisce le conseguenze dell’incidente
(definendolo “banale”), incidente che ha comunque richiesto il suo ricovero al
pronto soccorso, dove gli è stato diagnosticato un leggero trauma cranico (cfr.
verbale d’interrogatorio 18 gennaio 2006).
7.
In
siffatte evenienze, considerata la dinamica dell’incidente descritta dal
protagonista, questo giudice perviene al convincimento che l’insorgente abbia
effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime
cure.
La
multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità
dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta
nei limiti concessi dalla legge.
Il
ricorso - infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e
spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti
gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2 ONC; 1
e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del
ricorrente.
3. Intimazione
a:
RICO 1
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro il presente giudizio può
essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna
(art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1
LTF).
Entro lo stesso termine può
essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale
(art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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