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Decisione

30.2006.95

perdita della padronanza di guida con conseguente caduta

15 marzo 2007Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

CRTE 1, con decisione 24 marzo

2006, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, oltre alla tassa di giustizia

di fr. 20.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti fatti accertati il 9

gennaio 2006 in territorio di __________:

"Alla

guida del motoveicolo TI __________ circolava in una ‘rotonda’ a velocità

inadeguata alle condizioni del fondo stradale, umido, per cui perdeva la

padronanza di guida e cadeva”.

La

risoluzione è stata resa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90

cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2 ONC.

B. Contro

la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo

giudice chiedendone l'annullamento.

C.La CRTE 1 nelle sue

osservazioni 11 aprile 2006 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in

diritto

1. La

competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la

tempestività dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è

pertanto ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per

l’art. 31 cpv. 1 LCStr il conducente deve costantemente padroneggiare il

veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza. Tale norma è

concretizzata dall’art. 3 cpv. 1 ONC il quale stabilisce che il conducente deve

rivolgere la sua attenzione alla strada e alla circolazione; inoltre egli non

deve compiere movimenti che impediscono la manovra sicura del veicolo (prima e

seconda frase).

Secondo

l’art. 32 cpv. 1 LCStr la velocità deve sempre essere adattata alle

circostanze, in particolare alla peculiarità del veicolo e del carico, come

anche alle condizioni della strada, della circolazione e della visibilità. In

particolare, il conducente deve circolare lentamente, se la strada è coperta di

neve, di ghiaccio, di foglie bagnate o di ghiaietto, specialmente qualora il

veicolo traini rimorchi (art. 4 cpv. 2 ONC).

Chiunque

contravviene alla norme della circolazione contenute nella presente legge o

nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa

(art. 90 cifra 1 LCStr).

3.

La

CRTE 1 – in applicazione delle predette norme – rimprovera al multato di aver

circolato in una ‘rotonda’ a velocità inadeguata alle condizioni del fondo

stradale, umido, per cui perdeva la padronanza di guida e cadeva.

4.

Il

ricorrente, dal canto suo, riconosce di aver perso il controllo del suo

motoveicolo, ritiene nondimeno di non aver infranto alcuna regola stradale, né

di aver causato noie a chicchessia, essendosi procurato solo una leggera ferita

in fronte. In proposito, sottolinea che l’incidente non necessitava

l’intervento della polizia (art. 55 cpv. 2 ONC). Sulla dinamica dell’incidente,

asserisce in sostanza che la sua velocità non era inadeguata visto che non

raggiungeva i 20 km/h e addebita l’incidente al fatto che “in curva, le

ruote di uno scooter toccano la strada per ½ mm al massimo, per cui

dell’aquaplaning è facilissimo anche a velocità di lumaca” (cfr. ricorso 30

marzo 2006, in fine). Precisa che, contrariamente a quanto risulta dal suo

verbale di interrogatorio 18 gennaio 2006 - sottoscritto, a suo dire, a causa

di agitazione - il fondo stradale era solo leggermente umido, ciò che peraltro

risulta dalle informazioni complementari al rapporto di polizia 13 febbraio

2006.

ed è quindi incontestato. Il fatto che la decisione impugnata non menzioni

l’avverbio “leggermente” - circostanza facilmente desumibile dagli atti - nulla

muta alla sostanza e non è tale da inficiarne la validità.

5.

Nella

fattispecie concreta, la velocità del ricorrente - ancorché di 20 km/h –

risultava senz’altro inadeguata alle circostanze del caso concreto, tenuto

conto della pericolosità della manovra di curva in rotonda, della peculiarità

del veicolo da lui condotto (due ruote, con esigua aderenza al suolo, come

peraltro asserito nel gravame), delle condizioni stradali (fondo leggermente

umido) e delle ammissioni dello stesso interessato sul presunto motivo della

perdita di padronanza del veicolo (“aquaplaning”).

In

proposito, va detto che non si è trattato di un vero e proprio caso di

“aquaplaning”, poiché tale fenomeno è piuttosto legato a precipitazioni atmosferiche

che creano un velo d’acqua sul fondo bagnato, ciò che non si realizza in specie

visto che il tempo era bello.

Al

di là di tale precisazione, la possibilità di slittamento dei pneumatici tenuto

conto del tipo di veicolo e delle condizioni sdrucciolevoli del manto stradale

durante la stagione invernale è effettivamente alto, per cui occorre a maggior

ragione adeguare la propria velocità (come precisamente sancito dall’art. 4 ONC).

Diverso sarebbe stato qualora sul manto stradale fosse stata accertata la

presenza di una macchia di carburante, ipotesi che può tranquillamente essere esclusa

nel caso concreto visto che dagli accertamenti esperiti dagli agenti pochi

minuti dopo l’incidente è unicamente emerso che il fondo stradale era

leggermente umido (cfr. informazioni complementari al rapporto di polizia 13

febbraio 2006). Di conseguenza, la causa della perdita di padronanza di guida non

può che essere ascritta alla velocità inadeguata del ricorrente.

6.

Giova

rilevare che la circostanza - sulla quale tanto insiste l’insorgente nella

copiosa corrispondenza agli atti e comunque non comprovata - secondo cui la

velocità degli altri conducenti era superiore alla sua, è irrilevante ai fini

del giudizio. Non gli viene infatti rimproverato di aver circolato a velocità

eccessiva, ossia oltre il limite consentito, bensì a velocità inadeguata alle

circostanze perdendo quindi il controllo del suo veicolo.

Pure

irrilevante è il fatto che in concreto non vi era l’obbligo di avvisare la

polizia a norma dall’art. 55 cpv. 2 ONC. In effetti, qualsiasi violazione alle

norme della circolazione stradale, come la perdita di padronanza rimproverata

al ricorrente, deve essere accertata e perseguita d’ufficio. Inoltre, è

doveroso sottolineare che il ricorrente sminuisce le conseguenze dell’incidente

(definendolo “banale”), incidente che ha comunque richiesto il suo ricovero al

pronto soccorso, dove gli è stato diagnosticato un leggero trauma cranico (cfr.

verbale d’interrogatorio 18 gennaio 2006).

7.

In

siffatte evenienze, considerata la dinamica dell’incidente descritta dal

protagonista, questo giudice perviene al convincimento che l’insorgente abbia

effettivamente commesso l’infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime

cure.

La

multa inflitta è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità

dell’infrazione commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta

nei limiti concessi dalla legge.

Il

ricorso - infondato – va pertanto respinto, seguito da tassa di giustizia e

spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti

gli art. 31 cpv. 1, 32 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 3 cpv. 1, 4 cpv. 1 e 2 ONC; 1

e segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto e la decisione impugnata confermata.

2. La

tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del

ricorrente.

3. Intimazione

a:

RICO 1

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro il presente giudizio può

essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna

(art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1

LTF).

Entro lo stesso termine può

essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale

(art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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