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Decisione

30.2007.10

Imposizione di contributi di miglioria posteriori per le opere di sistemazione di una strada comunale

12 novembre 2007Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di miglioria. In effetti considerato che è imponibile il proprietario che

dall’opera trae uno vantaggio particolare (art. 5 cpv. 1) e che il prospetto è

pubblicato entro due anni al massimo dalla messa in esercizio dell’opera (art.

16 LCM), generalmente il soggetto avvantaggiato si identifica con il

proprietario iscritto a RF al momento della pubblicazione. Sostanzialmente l’art.

5 cpv. 2 concorre quindi ad attuare lo scopo di addebitare il contributo a

colui che ha realmente tratto beneficio dall’opera (art. 5 cpv. 1) e che, per

questo motivo, è personalmente responsabile del debito;

- che, ciò considerato, l’applicabilità dell’art. 5 cpv. 2 LCM alla tipologia

dei contributi posteriori non convince, già solo per il fatto che in questo

caso il Comune non è condizionato dal termine di perenzione di cui all’art. 16

LCM e nemmeno è tenuto, in base all’art. 10 LCM, a pubblicare il prospetto dei

contributi posteriori in concomitanza con la modificazione del diritto

applicabile. E’ sufficiente che rispetti il termine di 10 anni dalla

pubblicazione del (primo) prospetto;

- che occorre piuttosto considerare che il vantaggio particolare è il criterio

decisivo anche nel campo dei contributi posteriori. Infatti la causale di

questi contributi è una modifica del diritto applicabile che si traduce in un provvedimento

favorevole al fondo quale è, per l’appunto, l’attribuzione al territorio

edificabile o l’abbandono di una restrizione di PR. Una tale modifica si

ripercuote sullo sfruttamento del fondo, connesso con la funzionalità

dell’opera imposta, nella misura in cui ne consegue una possibilità di miglior

uso a fini edilizi che mancava al momento della pubblicazione del (primo)

prospetto. Di riflesso ciò comporta una rivalutazione del fondo e concretizza quel

vantaggio particolare che è condizione sine qua non del contributo;

- che seguendo questo ragionamento per l’accertamento dell’incremento di valore

sono determinanti l’entrata in vigore della modifica legislativa

rispettivamente il cambiamento concreto delle circostanze (cfr. Otzenberger,

op. cit., p. 92), cosicché sia imposto colui che adempie i requisiti di legge vale

a dire colui che ha realmente tratto un beneficio;

- che il 2.7.2002, data di approvazione da parte del Consiglio di Stato e di

entrata in vigore del PR di __________ (art. 39 cpv. 1 LALPT), i qui ricorrenti

erano proprietari del mapp. no. 399;

- che con l’entrata in vigore del PR si è concretizzato il vantaggio

particolare poiché, grazie all’opera stradale già realizzata ed all’emendamento

pianificatorio, i proprietari potevano edificare la particella sfruttandola in

maniera più redditizia oppure venderla al valore edilizio di terreno

urbanizzato, ciò che del resto è poi avvenuto;

- che pertanto i ricorrenti sono assoggettabili al contributo posteriore giusta

l’art. 10 LCM;

- che i ricorrenti hanno sollevato l’eccezione di perenzione appellandosi all’art.

16 LCM;

- che tuttavia tale normativa è manifestamente riferita ed applicabile al

contributo normalmente riscosso entro 2 anni dalla messa in esercizio

dell’opera, e non al contributo posteriore;

- che difatti l’art. 10 LCM dispone un termine specifico per il prelievo di

contributi posteriori e cioè 10 anni dalla pubblicazione del prospetto. In

concreto, come già rilevato, questa ha avuto luogo nel 1997 e di conseguenza il

diritto d’imporre contributi posteriori non è perento;

- che i ricorrenti hanno pure sollevato l’eccezione di prescrizione decennale

Considerandi

di cui all’art. 20 LCM;

- che l’argomento è inconsistente poiché il termine di prescrizione di 10 anni è

applicabile al credito per contributi ed è riferito alla fase dell’incasso. Non

ha dunque nulla a che vedere con il diritto d’imporre contributi posteriori la

cui scadenza, come detto, è espressamente disciplinata dall’art. 10 LCM;

- che con riferimento alla procedura d’imposizione avviata nel 1997 i

ricorrenti lamentano di non aver mai ricevuto notifica dell’estratto di

pubblicazione con l’indicazione del termine di reclamo; comunque, a loro avviso,

“se in precedenza mai è stato imposto un contributo di miglioria per

l’esecuzione della strada __________, non può certo essere ora imposto un

contributo di miglioria a posteriori”;

- che tale ragionamento è privo di fondamento e di logica. Innanzitutto perché

nel 1997 il mapp. no. 399 non era incluso nel piano del perimetro ed i proprietari

non figuravano nell’elenco dei contribuenti; perciò non vi era motivo – e tanto

meno obbligo giuridico – di inviare loro un avviso personale (cfr. art. 11 e 12

LCM). In secondo luogo il fatto che non siano stati coinvolti nella procedura

avviata nel 1997 non significa affatto che non possano essere assoggettati ad

un contributo posteriore: la revisione del PR entrata in vigore nel 2002 ha

adempiuti i requisiti posti dall’art. 10 LCM ponendo le basi per il prelievo

del contributo posteriore;

- che infine i ricorrenti lamentano una violazione del diritto di essere

sentiti per essere stati impediti dal Municipio di accedere a gran parte della documentazione

relativa al prelievo avvenuto nel 1997;

- che, a prescindere dalla questione se la censura sia fondata, secondo la

giurisprudenza la violazione del diritto di essere sentito può essere sanata

ove l’interessato abbia avuto la possibilità di esprimersi dinanzi ad

un’autorità che – come il Tribunale di espropriazione (art. 13 cpv. 2 LCM) –

dispone di pieno potere cognitivio (cfr. Borghi/Corti, Compendio di

procedura amministrativa ticinese, ad art. 20 no. 2b). In concreto la facoltà

dei ricorrenti di interporre reclamo e ricorso con piena cognizione di causa

non è stata compromessa e le memorie scritte ne sono la prova lampante. Inoltre

essi hanno avuto libero accesso agli atti pubblicati ed alla documentazione

prodotta e sono comparsi all’udienza di conciliazione del 20.6.2007 cosicché il

diritto di essere sentito è ampiamente stato rispettato;

- che tutto ciò considerato i ricorsi devono essere respinti;

- che, visto l’esito del ricorso, la tassa di giustizia e le spese sono

addebitate ai ricorrenti in solido in quanto parte soccombente (art. 23 LCM e

31.

LPamm.). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 300.-

sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

La presente decisione e definitiva.

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente Il

segretario giudiziario

Margherita

De Morpurgo Enzo Barenco

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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