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Decisione

30.2007.105

Imposizione contributi di miglioria per opere di sistemazione e allargamento stradale

29 ottobre 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i contenuti e lo scopo del progetto volto ad ottenere un risultato unico, vale

a dire la sistemazione globale di Via __________ e dell’imbocco di Via __________

(cfr. MM 127/98 del 17.11.1998 e rapporto della Commissione della Gestione del

25.11.1999).

Il cantiere è stato aperto il 7.4.2003 e l’opera è stata eseguita a lotti

successivi alternando lo scavo, la posa delle sottostrutture e la sistemazione

del sottofondo con la posa progressiva della pavimentazione portante a seconda

del tratto interessato. Complessivamente i lavori sono proseguiti con

regolarità e senza intervalli significativi, al di là delle normali sospensioni

a cavallo delle ferie natalizie ed estive.

2.4. Dai documenti di causa richiamati presso il Comune, segnatamente dai

rapporti giornalieri di cantiere e dai bollettini di consegna della miscela

bituminosa, si evince che le opere di pavimentazione sono iniziate il

11.12.2003 con la posa di ca. 120 mq di marciapiede all’incrocio di Via __________

e Via __________, e sono terminate nei giorni 21-25 febbraio 2005 con la posa

di ca. 980 mq nell’ultimo tratto stradale, quello tra lo sbocco di Via __________

ed il confine con il Comune di __________.

Nel dettaglio le opere di pavimentazione sono state eseguite nel seguente

ordine cronologico:

-

11-15.12.2003: marciapiede

all’incrocio Via __________/Via __________ per 120 mq e carreggiata in Via __________;

-

24-27.2.2004: marciapiede e

carreggiata in Via __________ per ca. 650 mq nella tratta compresa tra

l’incrocio Via __________/Via __________ ed il mapp. no. 1267;

-

1.3.2004: marciapiede in Via __________

e carreggiata in Via __________ per ca. 120 mq;

-

24-28.5.2004: carreggiata in Via __________

per ca. 800 mq nella tratta compresa tra i mapp. no. 1267 e 224;

-

2.6.2004: marciapiede in Via __________

per ca. 110 mq nella zona del mapp. no. 772;

-

1-2.7.2004: carreggiata in Via __________

per ca. 750 mq nella zona del mapp. no. 224;

-

15.7.2004: piazzale all’altezza

del mapp. no. 806 per ca. 150 mq;

-

14.10.2004: carreggiata in Via __________

per ca. 80 mq;

-

22.11.10.12.2004: carreggiata per

ca. 1'300 mq e marciapiede per ca. 80 mq nella tratta compresa tra i due

incroci di Via __________ con Via __________ e con Via __________;

-

14-17.12.2004: marciapiede per ca.

80 mq e carreggiata per ca. 80 mq in Via __________;

-

20-21.12.2004: marciapiede per ca.

80 mq e piazzale in Via __________;

-

21-25.2.2005: carreggiata in Via __________

per ca. 980 mq nella tratta compresa tra lo sbocco di Via __________ e il

confine con il Comune di __________.

Da quanto sopra si evince chiaramente che l’asserzione del ricorrente secondo

cui la posa dell’asfalto nell’ultimo tratto di strada (quello al confine con il

Comune di __________) è avvenuta nel corso del mese di dicembre 2004 è errata.

I rapporti giornalieri attestano infatti che l’ultimo tratto stradale è stato

affrontato nel mese di febbraio 2005: si è proceduto dapprima - nei giorni dal

7 al 15.2. 2005 - alla preparazione del sottofondo stradale e successivamente -

nei giorni dal 21 al 25.2.2005 - alla posa della pavimentazione. In particolare,

il 21.2.2005 è stato posato il sottofondo stradale; il 22.2.2005 sono stati

eseguiti i lavori di rimozione dell’asfalto residuo, la posa di delimitazioni

in mocche e di un nuovo candelabro e la messa in quota dei chiusini; il

23.2.2005 è stato posato il manto portante sul campo stradale; il 24.2.2005 è

stata eseguita la pavimentazione del marciapiede e del posteggio ed infine il

25.2.2005 sono state eseguite le rampette attorno ai chiusini.

Ne consegue che la libera agibilità dell’opera, e quindi la messa in esercizio,

va fatta risalire al 25.2.2005 e che pertanto la pubblicazione del prospetto

(16.2.-17.3.2007) è avvenuta tempestivamente ed il diritto di prelevare

contributi di miglioria non è perento.

3.

Il ricorrente sostiene che per

buona parte l’opera costituisce un semplice intervento di manutenzione non

soggetto al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM).

La censura tende a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità

dell’opera e la sua natura. Essa trascura, tuttavia, che il Tribunale di

espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei

contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la

natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota

imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del

legislativo comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla

giurisprudenza, oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti

su tali elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle

forme e nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi

contro le decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c.

3b, II-1998 no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26,

I-2007 no. 29 c. 4.4.2).

In concreto il Municipio nei suoi messaggi ha indicato le opere per le quali

sarebbero stati prelevati i contributi di miglioria (cfr. MM 127/98 del

17.11.1998 e 177/2004 del 22.3.2004 ); il principio del prelievo nonché la

natura dell’opera sono stati poi avallati dal Consiglio Comunale con le

risoluzioni già menzionate che sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, in

questa sede, ogni censura in merito è irrimediabilmente tardiva e quindi

irricevibile.

In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente

formale, occorre osservare che per lavori di manutenzione si intendono gli

interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o

di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e

l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione

apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova

LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, op. cit., no. 197; RDAT I-2001

no. 36 c. 4 e rinvii).

Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nell’allargamento

della carreggiata stradale, nella sostituzione della pavimentazione con

contestuale rifacimento delle sottostrutture, nella costruzione di un nuovo

marciapiede, nella posa di una nuova illuminazione ed nell’introduzione di

opere di moderazione del traffico, non erano finalizzate solo a sanare le

precarie condizioni della Via __________ – in quest’ottica sarebbero bastate

semplici rappezzi o il rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla

medesima un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto della viabilità e della

sicurezza stradale. Indiscutibile dunque che le opere eseguite vadano ben al di

là di un semplice intervento di manutenzione.

4.

4.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 let. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è

finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno

standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la

sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto

conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce

inconvenienti ed oneri (Messaggio, cit., ad art. 5 p. 16-17).

La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di

urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse

derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,

Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,

th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,

p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

4.2. Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita su Via __________ – nel

tratto che va dal nucleo di __________ fino al confine con il Comune di __________

- e sull’imbocco di Via __________; strade che nel piano viario di __________

sono contrassegnate come “strade di raccolta secondaria (SR2)”

In ragione dell’inadeguatezza del tracciato, dovuto soprattutto alla sua

vetustà ed al traffico di transito, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di

ristrutturazione completa delle suddette strade. Il progetto contempla l’allargamento

della carreggiata a 5.10 m., la costruzione di un nuovo marciapiede con una

larghezza variabile da 1.50 a 2 m., la posa di una pavimentazione differenziata tra il

sedime stradale e il marciapiede in asfalto /granito rispettivamente in dadi in

porfido/granito, e la delimitazione dello spazio destinato ai pedoni con aiuole

verdi. A corollario delle opere prettamente stradali è stato eseguito il

rifacimento della tubazione dell’acqua potabile e della canalizzazione per le

acque chiare e luride (cfr. relazione tecnica e planimetrie). Oltre a conferire

un aspetto esteticamente uniforme e decoroso alle strade, dal profilo

funzionale l’intervento - che peraltro risponde a criteri tecnicamente ottimali

e sicuri avendo consolidato le sopra e sottostrutture - ha indubbiamente

migliorato l’agibilità e la qualità di percorrenza rendendo la circolazione

veicolare e pedonale più sicura.

Pertanto il vantaggio particolare per i fondi direttamente serviti, tra i quali

si annovera anche la proprietà del ricorrente al mapp. no. 242, non è

seriamente contestabile. In particolare è di secondaria importanza l’opinione

prettamente soggettiva del ricorrente secondo cui la situazione preesistente

era soddisfacente ed adempiva alle necessità, poiché su di essa prevale il

risultato oggettivo dell’intervento grazie al quale l’urbanizzazione è stata

corretta e migliorata secondo standard minimi adeguati alle esigenze del

comprensorio servito. Così come non basta a sovvertire la presunzione del

vantaggio particolare l’asserzione del ricorrente che non è stata creata una

Considerandi

nuova strada, né effettuata una pavimentazione od opere prime inesistenti;

queste sono considerazioni che non influiscono sul principio

dell’assoggettamento, poiché il vantaggio particolare non dipende necessariamente

dalla creazione di un’opera di urbanizzazione nuova, bensì può anche essere

conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è

ravvisabile, in particolare, nella sistemazione e nel risanamento di strade

poiché simili interventi si riflettono positivamente sulla viabilità (Scolari,

op. cit., no. 193; Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p.

61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

La trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai lavori è palese.

Gli interventi eseguiti hanno comportato un miglioramento dell’opera

preesistente con la costruzione di manufatti che, data la vetustà della strada,

come si evince dalla documentazione fotografica (cfr. rilievi fotografici), non

possono essere considerati semplici opere di manutenzione. In effetti la strada

è stata rifatta a nuovo, allargata e dotata di un marciapiede.

Il mapp. no. 242 è un fondo edificato di 1478 mq, attribuito alla zona

residenziale estensiva R2A (art. 36 NAPR) e con accesso diretto da Via __________.

Essendo affacciata sul tratto di strada sul quale l’ente pubblico è intervenuto

la proprietà del ricorrente ha ricavato evidenti benefici, cosi come tutti i

fondi direttamente confinanti con Via __________, favoriti dall’urbanizzazione

migliorata ed adeguata alle necessità della zona, specie dal profilo

dell’accessibilità pedonale e veicolare.

Ne consegue che l’assoggettamento del fondo al contributo di miglioria è

fondato.

4.3

Il ricorrente sostiene che l’allargamento della strada è avvenuto solo in

tratti limitati e che il calibro è inferiore a quello minimo previsto dalle

norme VSS per le strade di collegamento quale è Via __________.

Tali censure riguardano l’intervento come tale e quindi non sono pertinenti in

questa sede. La proposta d’intervento è stata presentata in tutte le sue

componenti già nel MM 127/98 e di conseguenza, nel principio, l’opera avrebbe

dovuto contestata impugnando la decisione del Consiglio Comunale che ne ha

stabilito l’esecuzione, nelle forme e nei termini sanciti per i ricorsi contro

le decisioni degli organi comunali giusta gli art. 208 ss LOC (RDAT

II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998 no. 29 c. 4b; RtiD II-2005 no. 26). Al più

tardi essa andava contestata nell’ambito della procedura di pubblicazione del

progetto: a quel momento infatti il proprietario disponeva di tutti gli

elementi necessari per valutare l’incidenza dell’intervento ed eventualmente

censurarne i contenuti con piena cognizione di causa.

Ad abundantiam, può essere osservato che in ogni caso, contrariamente a quanto

ritenuto dal ricorrente, Via __________ non è un strada di collegamento; nel

piano viario di __________ essa è infatti contrassegnata come “strada di

raccolta secondaria (SR2)” con una carreggiata di m 5 ed un marciapiede lungo

il lato a valle di 2 m. Il progetto, che prevede l’allargamento uniforme del

calibro stradale a m 5.10 e la costruzione di un marciapiede di larghezza

variabile da 1.50 a 2 m, è pertanto conforme al piano di utilizzo (cfr.

sentenza di approvazione progetto del 28. 5.2002 di cui inc. no. 79/01

richiamato). D'altronde, se la carreggiata di Via __________ fosse stata

allargata maggiormente, l’espropriazione sarebbe stata assai più invasiva a

svantaggio, in particolare, dei confinanti.

Le censure sollevate dal ricorrente sono quindi inconsistenti.

4.4

Il ricorrente lamenta inoltre degli inconvenienti riconducibili ad

un’asserita pericolosità del marciapiede ed un aumento del traffico.

Per quanto riguarda il marciapiede è vero che l’opera eseguita non corrisponde

del tutto a quella prevista nel progetto pubblicato (cfr. piano delle sezioni

tipo). È vero anche che, di regola, lo spazio pedonale delimitato solo mediante

una linea di mocche (sia esso realizzato sulla medesima quota della strada o

leggermente rialzato) si riscontra nei progetti che includono misure di arredo

e/o moderazione del traffico intese a restringere lateralmente la carreggiata

(mediante ostacoli fisici o semplici demarcazioni della carreggiata stessa),

ossia misure idonee a rompere la prospettiva della strada e la sua linearità

tanto da costringere il conducente a ridurre la velocità di transito ed a

permettere la convivenza di utenti motorizzati ed appiedati (cfr. norme VSS 640

213.

e 640 285/283).

Tuttavia il fatto che l’opera imposta non sia accompagnata da simili accorgimenti

non basta per affermare che sia priva di utilità e non conferisca alcun

vantaggio. Infatti, il tracciato stradale preesistente era per quasi tutta la

sua lunghezza privo di marciapiede (cfr. documentazione fotografica della prova

a futura memoria).

Quanto alla lamentata indisciplina dei conducenti che, a detta del ricorrente,

percorrono Via __________ a grande velocità e tagliano le curve invadendo il

marciapiede, sarà semmai compito del Comune adottare le opportune misure di

polizia.

5.

5.1

L’art. 9 LCM dispone che i

beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel

principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate.

Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete

possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante

ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del

contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale

valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95;

Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, Die Grundeigentümerbeiträge

im Kanton Luzern, p. 46 ss).

All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico

degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1),

tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del

diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione

qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che

l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette

l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i

principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto

per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD

I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).

In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone

moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.

95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007

no. 29 c. 5.1 e rinvii).

5.2

Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono

inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente

beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente

confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle retrostanti il cui

accesso presuppone l’uso di dette strade.

In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal

confine con __________, ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e

Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a

valle di Via Sarera, da quelli del nucleo di __________ e dai fondi collegati

con Via __________.

5.3

Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è

avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dell’indice

di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore

interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore.

Come risulta dall’annessa relazione tecnica il fattore di correzione

dell’indice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per

alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e

altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece

l’interesse del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente

proporzionale alla distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione

considera situazioni particolari che rendono l’interesse alle strade meno diretto

(mappale adibito a strada coattiva, maggiore distanza dall’opera rispetto ad

altri fondi nella medesima zona d’interesse, mappale accessibile anche da

un’altra strada non soggetta a miglioria o fondo situato all’inizio dell’opera

realizzata). Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del disturbo del

rumore dovuto all’opera eseguita, in particolare per i fondi situati a monte

della strada.

Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze

poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente

verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle

loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente

tratto dall’opera.

5.4

Al mapp. no. 242, avendo accesso diretto su Via __________, è stato

applicato un fattore interesse e un correttivo di 1. Ciò è condivisibile per

confronti con le proprietà situate di fronte a monte della strada (mapp. no.

381, 382, 921 e 383), nonché con i fondi confinanti ubicati a valle della

stessa (mapp. no. 772, 1268, 1459, 1583 e 1648).

D’altronde il fattore di interesse di 1, che traduce il vantaggio massimo, è

stato applicato linearmente a tutti i fondi direttamente confinanti con Via ________

o con l’imbocco di Via __________. Nel comparto con interresse 1, come ha

spiegato l’ing. __________ che ha allestito il prospetto dei contributi, è

stato poi riconosciuto un fattore di correzione 0.9 solo per alcuni fondi

ubicati lungo la parte iniziale di Via __________ rispetto al nucleo di __________,

sia a monte (mapp. no. 806, 863, 880 e 1465) che a valle (mapp. no. 751, 752,

1208.

e 1286) della strada, in considerazione del fatto che tali terreni

usufruiscono in misura minore di Via __________ rispetto a quelli situati a

metà o verso la fine del tratto stradale verso __________. Si è infatti

ritenuto come prevalente l’interesse di raggiungere il nucleo di __________ e __________

rispetto a __________ (cfr. verbale d’udienza del 27.1.2009).

Anche il fattore rumore di 1 applicato alla proprietà del ricorrente è

condivisibile perché, considerato che il rumore tende a salire, ai fondi

confinanti ubicati a valle della strada non può essere riconosciuta alcuna

riduzione.

Ne consegue che il contributo a carico del mapp. no. 242 va confermato nel suo

ammontare.

6.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico del ricorrente in quanto

soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico del ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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