Lexipedia

Decisione

30.2007.11

Assoggettamento al prelievo dei contributi sociali del reddito derivante dal commercio di immobili. Qualifica dell'attività svolta dal ricorrente.

3 settembre 2007Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i proventi dei suoi immobili acquistati nel corso degli anni e rileva che

l’autorità fiscale non ha ritenuto l’importo conseguito quale reddito

straordinario. Non esistendo alcuna tassazione in merito al commercio di

immobili per il 2001, il ricorrente ritiene che la Cassa non poteva

assoggettarlo in quanto tale, anche perché non ha potuto contestare, in sede

fiscale, la qualifica del reddito conseguito di fr. 100’000.

L’insorgente,

nel merito, contesta la qualifica di commerciante d’immobili asserendo di

essere in possesso dell’appartamento venduto nel 2001 da oltre 7 anni. Per cui

la sua vendita costituirebbe un’operazione di mera amministrazione della

propria sostanza privata. Egli infatti è senza attività lucrativa dal 1.

gennaio 1999, vive delle pigioni che percepisce dagli inquilini dei suoi

immobili e non sarebbe mai stato considerato commerciante d’immobili (doc. I).

C. Con risposta del 19 febbraio 2007 la cassa propone di respingere il

ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di

motivazione (doc. III).

D. Pendente

causa il TCA ha interpellato l’ufficio tassazione (doc. da XII a XV). Le parti

hanno potuto esprimersi in merito alle risultanze (doc. XVI). In particolare

l’insorgente ha chiesto a questo Tribunale di richiamare dall’__________ gli

atti relativi all’acquisto e alla vendita di un altro immobile (doc. XVI).

Considerandi

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio

2003.

nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

2.

Con

l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da

un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24

gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160

consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V

166.

consid. 4b).

Per

contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1.

gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa

specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la

necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola,

siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007

consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In

concreto la fissazione dei contributi personali dell’assicurato quale persona

esercitante un'attività

indipendente si riferisce al 2001, mentre le decisioni (formale e su

opposizione), sono state emanate nel 2006 e nel 2007.

Per

cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme

della LPGA, per quanto concerne la fissazione dei contributi vanno applicate le

norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.

nel merito

3.

Nella

fattispecie in esame, controverso è l'assoggettamento ai contributi sociali del

reddito conseguito dal ricorrente tramite la compravendita di un appartamento

nel 2001. Il ricorrente contesta infatti che il reddito in questione provenga

da commercio professionale di immobili e chiede pertanto di essere esonerato

dal versamento dei relativi contributi, non avendo potuto, tra l'altro,

verificarli a causa del vuoto di tassazione.

4.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale

sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che

hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9.

cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a

LAVS).

5.

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con

tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è

determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22

cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio

commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS).

6.

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli

assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,

se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

7.

In concreto, sulla base del reddito

aziendale di Fr. 100’000.-, per l'anno 2001, determinato in base ai dati

forniti dall'autorità fiscale ed evinti dalla dichiarazione 2003A, la Cassa ha

calcolato definitivamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti per quell’anno.

L'insorgente contesta sia l'affiliazione

quale commerciante di immobili, facendo tra l’altro valere come, trattandosi

del periodo relativo al vuoto di tassazione, egli non abbia potuto contestare

la qualifica davanti alla competente autorità fiscale, sia la circostanza che,

essendo il reddito in questione frutto di alienazione di un appartamento

posseduto da oltre 7 anni, non possa raffigurarsi un commercio professionale di

immobili, ma solo gestione della sostanza privata.

8.

Per

giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme

alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle

Autorità di tassazione ed il giudice delle assicurazioni sociali esamina di

principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.

L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in

giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,

immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti

irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.

Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la

determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali ed il giudice delle

assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti

di tassazione.

L'assicurato

esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti

nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle

assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321

consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371

consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V

30.

consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il

Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1. gennaio 2007: TF) ha comunque precisato

che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il

giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione

degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica

costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242

segg.).

9.

Nella

fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2001 occorre determinare il

reddito conseguito dall'assicurato

durante quell’anno (art. 22 cpv. 1 OAVS) e, prima di tutto, stabilire se lo

stesso sia il provento di commercio professionale di immobili e quindi fare

capo alla tassazione 2003A, che porta sui redditi realizzati nel biennio

fiscale 2001 e 2002.

In merito a ciò, va

osservato che la dichiarazione 2003A è particolare rispetto alle precedenti

dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel

Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente

conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in

realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal

sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di

tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto

dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno

ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati

stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo

di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva ai contribuenti interessati soltanto

una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora

fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite

straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno

erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.

Sulla scorta delle

summenzionate circostanze, questa particolare informazione fornita dall’Ufficio

di tassazione non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione

né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice

comunicazione, essa neppure può crescere in giudicato. Il TCA è quindi legittimato a scostarsi dagli

elementi esibiti da un Ufficio di tassazione, qualora essi appaiano inesatti.

Sebbene, quindi, un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a

livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza

dal profilo delle assicurazioni sociali.

Nel

caso concreto, rientrando la fattispecie nella situazione appena delineata - in

quanto l'Ufficio di Tassazione ha verificato l'assenza di redditi straordinari

- il TCA deve procedere alla verifica della dichiarazione 2003A e, in

applicazione delle normative fiscali in vigore in quel periodo, stabilire se il

reddito derivante dall’alienazione dell’appartamento avvenuta nel 2001 possa

essere considerato profitto da commercio professionale di immobili.

10.

Va

ancora rilevato che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9

LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa

indipendente tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale,

industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una

professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in

capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali

giusta l’art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi

agricoli e silvicoli giusta l’art. 18 cpv. 4 LIFD.

Con

il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una modifica di tale disposto nel senso

che sono eccettuati i redditi da partecipazione dichiarati quali sostanza

commerciale ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LIFD.

Secondo

l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di

un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una

libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.

Pronunciandosi

sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla

giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato,

con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio

professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).

L'Alta

Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara

imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma

pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti

sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale

"conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la legge si

limiterebbe a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli

articoli da 17 a 23 LIFD si limiterebbero a descrivere i redditi imponibili più

importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa dipendente

ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude il

Tribunale federale, anche utili provenienti da un'attività che oltrepassa la

mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività

lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività

costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata

nella forma di una vera e propria impresa.

Ne

consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli

utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del

patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al

conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in

modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività

lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che

oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di

attività lucrativa indipendente.

Va

infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale,

vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge

un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il

mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento

di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del

27.

marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività

lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali

operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli

crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali

proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento

dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF del 25 marzo 2004 nella

causa A.A. e B.A.,2A.37/2004).

Per

stabilire se si è o no in presenza di un commercio professionale d'immobili, si

deve tenere conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid.

3c e 6a).

11.

In

concreto l’insorgente ammette di aver venduto, nel 2001, un appartamento sito

ad __________, detenuto da oltre 7 anni, e di aver ricavato un utile di fr.

100'000.--.

Pendente

causa questo Tribunale ha richiamato le tassazioni fiscali dell’interessato dal

1997/1998 al 2003 ed ha interpellato l’autorità fiscale.

Dagli

atti emerge che l’Ufficio di tassazione (UT), in base alla documentazione

presentata, ha segnalato alla Cassa di compensazione il reddito aziendale di

fr. 100'000 e che “trattandosi di un commerciante di immobili non è quindi

straordinario”. (allegato al doc. 6). In altre parole l’UT ha rinunciato a

tassare l’importo conseguito poiché già in passato l’interessato era stato

considerato commerciante d’immobili per cui il ricavato non poteva essere

ritenuto quale reddito straordinario.

L’Ufficio

di tassazione, interpellato dal TCA, ha confermato che l’interessato “è già

stato tassato quale commerciante professionale di immobili e che questa

qualifica era stata tra l’altro anche indicata in precedenti verbali di

audizione fatti con il suo rappresentante.” (doc. XIV)

Dagli

atti fiscali emerge in effetti che nell’ambito della tassazione 1997/1998

l’insorgente e l’autorità fiscale hanno sottoscritto un verbale del seguente

tenore:

" Dopo discussione, tenuto conto della documentazione

presentata le parti convengono di comune accordo di definire in Fr. 60'000.— il

reddito aziendale medio annuo netto per l’IC e per l’IFD in fr. 70'000.—ivi

compresi fr. 10'000.—derivanti dalla vendita immobiliare del part. __________ a

__________.

Il contribuente ha preso domicilio ad __________, solo nel __________

e quindi si impongono gli affitti nella media dichiarata come dal modulo 16a.

L’acquisto dell’immobile a __________, particellare No. __________ è

avvenuto nel 1997.

Si espone l’importo di Fr. 500'000.—quale ricavo delle cartelle

ipotecarie presso la __________. L’immobile menzionato è poi stato venduto nel

1998.

Il

7.

novembre 2001, per quanto concerne la tassazione 1999/2000, le parti hanno

sottoscritto il seguente verbale:

" Dopo lunga discussione ed esame della

documentazione prodotta, il reddito aziendale medio annuo derivante dal

commercio di titoli in relazione alla vendita del part. No. __________ a __________

è definito di comune accordo in Fr. 100'000 .- di media annua.”

Chiamato

a presentare osservazioni scritte in merito l’interessato ha ribadito di non

esercitare alcuna attività e di vivere dei soli proventi dei suoi stabili. Nel

merito rileva di aver venduto il fondo n. __________ di __________, che

possedeva dal 1991, il 12 gennaio 1996 ricavandone “l’irrisorio importo di

fr. 10'000.—“. (doc. XVI) e di aver acquistato nel biennio 1995-1996 i

crediti relativi all’immobile sito sul fondo no. __________ di __________, di

aver dovuto acquistare questo fondo nel 1997 all’asta e che sua intenzione era

quella di ristrutturare l’immobile, darlo in locazione e mantenerne la

proprietà come fonte di reddito. Tuttavia, dopo essersi reso conto che

l’immobile abbisognava di importanti lavori di ristrutturazione, non

preventivati, per non subire perdite ha rinunciato al progetto e venduto

l’immobile. La proprietà è durata dall’ottobre 1997 al maggio 1998.

L’interessato

rileva che si tratta di sole tre vendite (__________o, __________ ed __________),

di cui una per soli fr. 10'000 e le altre riguardanti un solo immobile ed effettuate

tra il 1996 ed il 2003.

Egli

rileva inoltre di aver quasi sempre acquistato immobili senza più rivenderli

(doc. XVI).

12.

In

concreto gli accertamenti effettuati da questo Tribunale confermano la

qualifica effettuata dalla Cassa di commerciante professionale d’immobili.

Non

va infatti sottovalutata la circostanza che il ricorrente già in passato era

stato imposto per il commercio professionale di immobili (cfr. doc. XIV e

verbali sottoscritti dallo stesso insorgente o dal suo rappresentante in sede

fiscale e sopra riportati) e che ha già partecipato ad almeno altre due

operazioni immobiliari negli anni precedenti il 2001.

Un

prima volta vendendo un immobile a __________ nel 1996, che, seppur non ha

rapportato granché (fr. 10'000.--), è comunque stato considerato quale

commercio professionale d’immobili dallo stesso insorgente (cfr. verbale

tassazione 1997/1998).

Una

seconda volta allorquando ha venduto un immobile sito a __________ e detenuto

per pochi mesi.

A

questo proposito va rammentata una sentenza di questo Tribunale del 26 marzo

2001.

(inc. 30.2000.115), nella quale è stata citata una pronunzia della Corte

di diritto tributario che aveva qualificato di commerciante professionale

d’immobili un ricorrente che aveva venduto due particelle nel 1996, acquistate

nel 1956, rispettivamente 12 anni prima, tenendo conto, nella valutazione

complessiva, anche di operazioni immobiliari avvenute nel 1968-1969, nel 1974,

nel biennio 1983-1984 e qualche anno prima della vendita oggetto del

contendere.

In

concreto le tre compravendite di immobili si sono succedute a breve distanza

l’una dall’altra (1996, 1998 e 2001) e l’appartamento di __________ venduto nel

2001, indipendentemente dai motivi che hanno spinto l’assicurato a procedere

alla vendita, era di sua proprietà da meno di 8 anni, ossia un tempo non così

importante come invece sembrerebbe voler intendere l’interessato.

Significativa

è pertanto l'entità dell'attività svolta. Infatti, se si considerano le

alienazioni effettuate negli anni precedenti quella oggetto della presente

vertenza, non si può che rilevare che un'attività ampia e svolta da una persona

cognita del settore immobiliare, supera largamente la semplice amministrazione

della propria sostanza privata e costituisce un'attività lucrativa indipendente.

Un’attività che concerne la compravendita di 3 immobili nel giro di 5 anni (dal

1996.

al 2001) non può rientrare nel concetto di casualità o sporadicità.

Non

va poi dimenticato che il motivo per il quale l’autorità fiscale non lo ha

tassato nel 2001 per un reddito straordinario è proprio dovuto alla circostanza

che, essendo già stato imposto nel passato recente per redditi derivanti dal

commercio professionale d’immobili, il reddito conseguito nel 2001 non poteva

essere considerato straordinario.

In

altre parole, visto il vuoto di tassazione, di due cose l’una: o il reddito è

straordinario perché l’interessato non è commerciante d’immobili e dunque va

tassato in sede fiscale e va esonerato in sede di contributi sociali, oppure il

reddito non è straordinario ed allora va esonerato in sede fiscale e

assoggettato in sede di contributi sociali.

Il

ricorrente non può invece essere esonerato sia a livello fiscale che a livello

di contributi sociali.

L’insorgente

ha affermato di vivere dei proventi dei canoni di locazione dei suoi immobili.

Anche se l’interessato è considerato, negli anni in cui non consegue utili immobiliari,

quale persona senza attività lucrativa, ciò implica una relazione diretta tra

la vendita dell’appartamento di __________ (e degli immobili precedentemente

posseduti) e le modalità di acquisizione del suo reddito.

Infine

deve essere anche considerata la misura dell'utile conseguito e imposto, che ha

raggiunto la considerevole cifra di Fr. 100’000.-.

13.

In

queste circostanze il TCA non ha motivo alcuno per scostarsi dalla valutazione dell’autorità

fiscale e della Cassa e deve confermare la qualifica di commercio professionale

d'immobili.

L’insieme

delle circostanze sopra descritte porta inequivocabilmente a concludere che il

ricorrente non si è limitato semplicemente ad amministrare il proprio

patrimonio o ad approfittare di un’opportunità risultante da circostanze

fortuite, ma ha sfruttato il mercato immobiliare alla stregua di un

commerciante professionale, nell’intento di realizzare un profitto.

14.

Il

ricorrente ha chiesto di richiamare __________ gli atti relativi all’acquisto e

la vendita della particella sita a __________ (doc. XVI).

Il

TCA rinuncia all’assunzione della prova richiesta, poiché ininfluente ai fini

dell’esito della vertenza. Non è infatti contestato che la particella è stata

posseduta dall’insorgente dal 1991 al 1996 e che la sua vendita ha comportato

un guadagno di fr. 10'000.

Con

il ricorso l’assicurato ha richiamato l’incarto della Cassa di compensazione e

l’incarto fiscale (doc. I). Gli atti dell’amministrazione sono stati prodotti

con la risposta di causa, mentre le dichiarazioni fiscali sono state acquisite

da questo Tribunale.

Questo

Tribunale ritiene che ulteriori accertamenti sono superflui, per cui rinuncia

ad assumere altre prove.

Conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi

implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster