30.2007.11
Assoggettamento al prelievo dei contributi sociali del reddito derivante dal commercio di immobili. Qualifica dell'attività svolta dal ricorrente.
3 settembre 2007Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2007.11
Data decisione, Autorità:
03.09.2007, TCA
Titolo:
Assoggettamento al prelievo dei contributi sociali del reddito derivante dal commercio di immobili. Qualifica dell'attività svolta dal ricorrente.
COMMERCIO O INDUSTRIA
CONTRIBUTI
IMMOBILI
LAVORATORE INDIPENDENTE
REDDITO AZIENDALE
art. 9 LAVS
art. 18 LIFD
art. 17 OAVS
art. 22 OAVS
art. 23 cpv. 4 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.11
cs
Lugano
3 settembre
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2007
di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione su opposizione del 12
gennaio 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A.
Con decisione del 23 novembre 2006 la Cassa CO 1
ha fissato i contributi dovuti da RI 1 nel 2001 per l’attività indipendente di
commerciante d’immobili sulla base di un reddito aziendale di fr. 100’000. In seguito
all’opposizione presentata dall’assicurato l’amministrazione ha sentito RI 1 in
presenza del suo rappresentante e il 12 gennaio 2007 ha confermato il
provvedimento (doc. 5 e 4).
B. L’assicurato,
rappresentato dalla lic. jur. __________, è tempestivamente insorto contro la
decisione su opposizione, rilevando di non poter essere considerato un
commerciante professionista d’immobili.
L’insorgente
fa valere di non svolgere alcuna attività lucrativa e di limitarsi a vivere con
Fatti
i proventi dei suoi immobili acquistati nel corso degli anni e rileva che
l’autorità fiscale non ha ritenuto l’importo conseguito quale reddito
straordinario. Non esistendo alcuna tassazione in merito al commercio di
immobili per il 2001, il ricorrente ritiene che la Cassa non poteva
assoggettarlo in quanto tale, anche perché non ha potuto contestare, in sede
fiscale, la qualifica del reddito conseguito di fr. 100’000.
L’insorgente,
nel merito, contesta la qualifica di commerciante d’immobili asserendo di
essere in possesso dell’appartamento venduto nel 2001 da oltre 7 anni. Per cui
la sua vendita costituirebbe un’operazione di mera amministrazione della
propria sostanza privata. Egli infatti è senza attività lucrativa dal 1.
gennaio 1999, vive delle pigioni che percepisce dagli inquilini dei suoi
immobili e non sarebbe mai stato considerato commerciante d’immobili (doc. I).
C. Con risposta del 19 febbraio 2007 la cassa propone di respingere il
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione (doc. III).
D. Pendente
causa il TCA ha interpellato l’ufficio tassazione (doc. da XII a XV). Le parti
hanno potuto esprimersi in merito alle risultanze (doc. XVI). In particolare
l’insorgente ha chiesto a questo Tribunale di richiamare dall’__________ gli
atti relativi all’acquisto e alla vendita di un altro immobile (doc. XVI).
Considerandi
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003.
nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24
gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160
consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V
166.
consid. 4b).
Per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1.
gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa
specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la
necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola,
siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007
consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In
concreto la fissazione dei contributi personali dell’assicurato quale persona
esercitante un'attività
indipendente si riferisce al 2001, mentre le decisioni (formale e su
opposizione), sono state emanate nel 2006 e nel 2007.
Per
cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme
della LPGA, per quanto concerne la fissazione dei contributi vanno applicate le
norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel merito
3.
Nella
fattispecie in esame, controverso è l'assoggettamento ai contributi sociali del
reddito conseguito dal ricorrente tramite la compravendita di un appartamento
nel 2001. Il ricorrente contesta infatti che il reddito in questione provenga
da commercio professionale di immobili e chiede pertanto di essere esonerato
dal versamento dei relativi contributi, non avendo potuto, tra l'altro,
verificarli a causa del vuoto di tassazione.
4.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale
sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che
hanno il loro domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9.
cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un’attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
5.
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
6.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli
assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e,
se richiesto, presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
7.
In concreto, sulla base del reddito
aziendale di Fr. 100’000.-, per l'anno 2001, determinato in base ai dati
forniti dall'autorità fiscale ed evinti dalla dichiarazione 2003A, la Cassa ha
calcolato definitivamente i contributi AVS/AI/IPG dovuti per quell’anno.
L'insorgente contesta sia l'affiliazione
quale commerciante di immobili, facendo tra l’altro valere come, trattandosi
del periodo relativo al vuoto di tassazione, egli non abbia potuto contestare
la qualifica davanti alla competente autorità fiscale, sia la circostanza che,
essendo il reddito in questione frutto di alienazione di un appartamento
posseduto da oltre 7 anni, non possa raffigurarsi un commercio professionale di
immobili, ma solo gestione della sostanza privata.
8.
Per
giurisprudenza costante del TFA, ogni tassazione fiscale è presunta conforme
alla realtà: le Casse di compensazione sono vincolate dalle comunicazioni delle
Autorità di tassazione ed il giudice delle assicurazioni sociali esamina di
principio la decisione fiscale unicamente dal profilo della legalità.
L'Autorità giudicante non può scostarsi da una tassazione fiscale cresciuta in
giudicato a meno che essa contenga errori manifesti e debitamente comprovati,
immediatamente emendabili, oppure quando si debbano apprezzare fatti
irrilevanti dal profilo fiscale, ma decisivi in tema di assicurazioni sociali.
Semplici dubbi sull'esattezza di una tassazione fiscale non bastano; infatti la
determinazione del reddito spetta alle autorità fiscali ed il giudice delle
assicurazioni sociali non deve intervenire adottando particolari provvedimenti
di tassazione.
L'assicurato
esercitante un'attività indipendente deve anzitutto difendere i suoi diritti
nel procedimento fiscale anche per quanto concerne i contributi delle
assicurazioni sociali (Pratique VSI 1997 pag. 26 consid. 2b, 1993 pag. 232 consid. 4b, RCC 1992 pag. 35, RCC 1988 pag. 321
consid. 3, DTF 110 V 86 consid. 4 = RCC 1985 pag. 45 consid. 4, DTF 110 V 371
consid. 2a = RCC 1985 pag. 121 consid. 2a, DTF 106 V 130 consid. 1, DTF 102 V
30.
consid. 3a = RCC 1976 pag. 275 consid. 3a). Il
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1. gennaio 2007: TF) ha comunque precisato
che la comunicazione fiscale è vincolante per l'Amministrazione e per il
giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione
degli importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica
costituiscono un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993, pag. 242
segg.).
9.
Nella
fattispecie, per fissare i contributi portanti sul 2001 occorre determinare il
reddito conseguito dall'assicurato
durante quell’anno (art. 22 cpv. 1 OAVS) e, prima di tutto, stabilire se lo
stesso sia il provento di commercio professionale di immobili e quindi fare
capo alla tassazione 2003A, che porta sui redditi realizzati nel biennio
fiscale 2001 e 2002.
In merito a ciò, va
osservato che la dichiarazione 2003A è particolare rispetto alle precedenti
dichiarazioni. In effetti, nel corso del 2003 i contribuenti domiciliati nel
Cantone Ticino hanno dovuto indicare il reddito ordinario effettivamente
conseguito negli anni 2001 e 2002, ben sapendo però di non essere in
realtà tassati su quegli importi, trattandosi del periodo di transizione dal
sistema di tassazione biennale praenumerando al sistema di
tassazione annuale postnumerando. Di conseguenza, a meno di aver esposto
dei redditi e delle spese straordinarie, i contribuenti non hanno
ricevuto una decisione formale (notifica di tassazione) in cui sono stati
stabiliti il reddito imponibile ed il corrispettivo importo da versare a titolo
di imposta. L’autorità fiscale trasmetteva ai contribuenti interessati soltanto
una comunicazione standard, con cui semplicemente avvisava, qualora
fosse il caso, che non erano state registrate delle entrate/uscite
straordinarie. Non essendo, quindi, tale avviso, una decisione formale, nemmeno
erano menzionati i mezzi di diritto da utilizzare in caso di impugnativa.
Sulla scorta delle
summenzionate circostanze, questa particolare informazione fornita dall’Ufficio
di tassazione non deve essere considerata vincolante né per l’Amministrazione
né per il giudice (art. 23 cpv. 4 OAVS), tanto più che, in qualità di semplice
comunicazione, essa neppure può crescere in giudicato. Il TCA è quindi legittimato a scostarsi dagli
elementi esibiti da un Ufficio di tassazione, qualora essi appaiano inesatti.
Sebbene, quindi, un’errata indicazione del reddito non avesse importanza a
livello fiscale, i dati figuranti nella tassazione 2003A hanno invece rilevanza
dal profilo delle assicurazioni sociali.
Nel
caso concreto, rientrando la fattispecie nella situazione appena delineata - in
quanto l'Ufficio di Tassazione ha verificato l'assenza di redditi straordinari
- il TCA deve procedere alla verifica della dichiarazione 2003A e, in
applicazione delle normative fiscali in vigore in quel periodo, stabilire se il
reddito derivante dall’alienazione dell’appartamento avvenuta nel 2001 possa
essere considerato profitto da commercio professionale di immobili.
10.
Va
ancora rilevato che a norma dell'art. 17 OAVS, di cui al rinvio dell'art. 9
LAVS, sono considerati reddito proveniente da un'attività lucrativa
indipendente tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale,
industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una
professione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in
capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali
giusta l’art. 18 cpv. 2 LIFD e gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi
agricoli e silvicoli giusta l’art. 18 cpv. 4 LIFD.
Con
il 1° gennaio 2001 è entrata in vigore una modifica di tale disposto nel senso
che sono eccettuati i redditi da partecipazione dichiarati quali sostanza
commerciale ai sensi dell'art. 18 cpv. 2 LIFD.
Secondo
l'art. 18 cpv. 1 LIFD sono imponibili tutti i proventi dall'esercizio di
un'impresa commerciale, industriale, artigianale, agricola o forestale, da una
libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Pronunciandosi
sulla portata di questa norma, nonostante i dubbi sollevati dalla
giurisprudenza cantonale e dalla dottrina, il Tribunale federale ha confermato,
con una sentenza del 1999, l'imponibilità degli utili provenienti da commercio
professionale di beni, in particolare immobili e titoli (DTF 125 II 113).
L'Alta
Corte ha posto l'accento sul fatto che l'art. 16 cpv. 1 LIFD dichiara
imponibile "la totalità dei proventi, periodici e unici" e afferma
pertanto il principio dell'imposizione del reddito netto complessivo. Esenti
sono invece secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD solo gli utili in capitale
"conseguiti nella realizzazione di sostanza privata": la legge si
limiterebbe a esplicitare quanto vigeva già in precedenza; da parte loro, gli
articoli da 17 a 23 LIFD si limiterebbero a descrivere i redditi imponibili più
importanti e definiscono in particolare i redditi da attività lucrativa dipendente
ed indipendente. Per il legislatore, dunque, secondo quanto conclude il
Tribunale federale, anche utili provenienti da un'attività che oltrepassa la
mera amministrazione della sostanza privata rappresentano reddito da attività
lucrativa indipendente ed anche i beni impiegati per tale attività
costituiscono sostanza aziendale, anche se manca ogni attività organizzata
nella forma di una vera e propria impresa.
Ne
consegue che l'esenzione secondo l'art. 16 cpv. 3 LIFD è limitata a quegli
utili in capitale che sorgono nel quadro della usuale amministrazione del
patrimonio, cioè senza una particolare attività del contribuente indirizzata al
conseguimento di un lucro, oppure in seguito ad un'occasione che si offre in
modo casuale. Poiché bisogna fondarsi su una nozione ampia di attività
lucrativa indipendente, l'art. 18 LIFD permette di considerare un'attività che
oltrepassa la semplice amministrazione del patrimonio come una forma di
attività lucrativa indipendente.
Va
infine ricordato che secondo la pluridecennale prassi del Tribunale federale,
vi è commercio professionale di immobili non appena il contribuente svolge
un'attività che eccede la mera amministrazione del patrimonio e sfrutta il
mercato immobiliare alla stregua di un commerciante professionale, nell'intento
di realizzare un profitto (DTF 112 Ib 81 consid. 2a e rif.; STF 2P.56/2000 del
27.
marzo 2001). In particolare, sono considerati indizi di un'attività
lucrativa, un'elevata frequenza di operazioni, l'esistenza di legami tra tali
operazioni e l'attività professionale del contribuente, l'uso di notevoli
crediti, il fatto che l'interessato si serva di conoscenze professionali
proprie o di terzi, la breve durata del possesso dei fondi e il reinvestimento
dei profitti in ulteriori operazioni immobiliari (STF del 25 marzo 2004 nella
causa A.A. e B.A.,2A.37/2004).
Per
stabilire se si è o no in presenza di un commercio professionale d'immobili, si
deve tenere conto dell'insieme delle circostanze del caso concreto (cfr. DTF 125 II 113 consid.
3c e 6a).
11.
In
concreto l’insorgente ammette di aver venduto, nel 2001, un appartamento sito
ad __________, detenuto da oltre 7 anni, e di aver ricavato un utile di fr.
100'000.--.
Pendente
causa questo Tribunale ha richiamato le tassazioni fiscali dell’interessato dal
1997/1998 al 2003 ed ha interpellato l’autorità fiscale.
Dagli
atti emerge che l’Ufficio di tassazione (UT), in base alla documentazione
presentata, ha segnalato alla Cassa di compensazione il reddito aziendale di
fr. 100'000 e che “trattandosi di un commerciante di immobili non è quindi
straordinario”. (allegato al doc. 6). In altre parole l’UT ha rinunciato a
tassare l’importo conseguito poiché già in passato l’interessato era stato
considerato commerciante d’immobili per cui il ricavato non poteva essere
ritenuto quale reddito straordinario.
L’Ufficio
di tassazione, interpellato dal TCA, ha confermato che l’interessato “è già
stato tassato quale commerciante professionale di immobili e che questa
qualifica era stata tra l’altro anche indicata in precedenti verbali di
audizione fatti con il suo rappresentante.” (doc. XIV)
Dagli
atti fiscali emerge in effetti che nell’ambito della tassazione 1997/1998
l’insorgente e l’autorità fiscale hanno sottoscritto un verbale del seguente
tenore:
" Dopo discussione, tenuto conto della documentazione
presentata le parti convengono di comune accordo di definire in Fr. 60'000.— il
reddito aziendale medio annuo netto per l’IC e per l’IFD in fr. 70'000.—ivi
compresi fr. 10'000.—derivanti dalla vendita immobiliare del part. __________ a
__________.
Il contribuente ha preso domicilio ad __________, solo nel __________
e quindi si impongono gli affitti nella media dichiarata come dal modulo 16a.
L’acquisto dell’immobile a __________, particellare No. __________ è
avvenuto nel 1997.
Si espone l’importo di Fr. 500'000.—quale ricavo delle cartelle
ipotecarie presso la __________. L’immobile menzionato è poi stato venduto nel
1998.
”
Il
7.
novembre 2001, per quanto concerne la tassazione 1999/2000, le parti hanno
sottoscritto il seguente verbale:
" Dopo lunga discussione ed esame della
documentazione prodotta, il reddito aziendale medio annuo derivante dal
commercio di titoli in relazione alla vendita del part. No. __________ a __________
è definito di comune accordo in Fr. 100'000 .- di media annua.”
Chiamato
a presentare osservazioni scritte in merito l’interessato ha ribadito di non
esercitare alcuna attività e di vivere dei soli proventi dei suoi stabili. Nel
merito rileva di aver venduto il fondo n. __________ di __________, che
possedeva dal 1991, il 12 gennaio 1996 ricavandone “l’irrisorio importo di
fr. 10'000.—“. (doc. XVI) e di aver acquistato nel biennio 1995-1996 i
crediti relativi all’immobile sito sul fondo no. __________ di __________, di
aver dovuto acquistare questo fondo nel 1997 all’asta e che sua intenzione era
quella di ristrutturare l’immobile, darlo in locazione e mantenerne la
proprietà come fonte di reddito. Tuttavia, dopo essersi reso conto che
l’immobile abbisognava di importanti lavori di ristrutturazione, non
preventivati, per non subire perdite ha rinunciato al progetto e venduto
l’immobile. La proprietà è durata dall’ottobre 1997 al maggio 1998.
L’interessato
rileva che si tratta di sole tre vendite (__________o, __________ ed __________),
di cui una per soli fr. 10'000 e le altre riguardanti un solo immobile ed effettuate
tra il 1996 ed il 2003.
Egli
rileva inoltre di aver quasi sempre acquistato immobili senza più rivenderli
(doc. XVI).
12.
In
concreto gli accertamenti effettuati da questo Tribunale confermano la
qualifica effettuata dalla Cassa di commerciante professionale d’immobili.
Non
va infatti sottovalutata la circostanza che il ricorrente già in passato era
stato imposto per il commercio professionale di immobili (cfr. doc. XIV e
verbali sottoscritti dallo stesso insorgente o dal suo rappresentante in sede
fiscale e sopra riportati) e che ha già partecipato ad almeno altre due
operazioni immobiliari negli anni precedenti il 2001.
Un
prima volta vendendo un immobile a __________ nel 1996, che, seppur non ha
rapportato granché (fr. 10'000.--), è comunque stato considerato quale
commercio professionale d’immobili dallo stesso insorgente (cfr. verbale
tassazione 1997/1998).
Una
seconda volta allorquando ha venduto un immobile sito a __________ e detenuto
per pochi mesi.
A
questo proposito va rammentata una sentenza di questo Tribunale del 26 marzo
2001.
(inc. 30.2000.115), nella quale è stata citata una pronunzia della Corte
di diritto tributario che aveva qualificato di commerciante professionale
d’immobili un ricorrente che aveva venduto due particelle nel 1996, acquistate
nel 1956, rispettivamente 12 anni prima, tenendo conto, nella valutazione
complessiva, anche di operazioni immobiliari avvenute nel 1968-1969, nel 1974,
nel biennio 1983-1984 e qualche anno prima della vendita oggetto del
contendere.
In
concreto le tre compravendite di immobili si sono succedute a breve distanza
l’una dall’altra (1996, 1998 e 2001) e l’appartamento di __________ venduto nel
2001, indipendentemente dai motivi che hanno spinto l’assicurato a procedere
alla vendita, era di sua proprietà da meno di 8 anni, ossia un tempo non così
importante come invece sembrerebbe voler intendere l’interessato.
Significativa
è pertanto l'entità dell'attività svolta. Infatti, se si considerano le
alienazioni effettuate negli anni precedenti quella oggetto della presente
vertenza, non si può che rilevare che un'attività ampia e svolta da una persona
cognita del settore immobiliare, supera largamente la semplice amministrazione
della propria sostanza privata e costituisce un'attività lucrativa indipendente.
Un’attività che concerne la compravendita di 3 immobili nel giro di 5 anni (dal
1996.
al 2001) non può rientrare nel concetto di casualità o sporadicità.
Non
va poi dimenticato che il motivo per il quale l’autorità fiscale non lo ha
tassato nel 2001 per un reddito straordinario è proprio dovuto alla circostanza
che, essendo già stato imposto nel passato recente per redditi derivanti dal
commercio professionale d’immobili, il reddito conseguito nel 2001 non poteva
essere considerato straordinario.
In
altre parole, visto il vuoto di tassazione, di due cose l’una: o il reddito è
straordinario perché l’interessato non è commerciante d’immobili e dunque va
tassato in sede fiscale e va esonerato in sede di contributi sociali, oppure il
reddito non è straordinario ed allora va esonerato in sede fiscale e
assoggettato in sede di contributi sociali.
Il
ricorrente non può invece essere esonerato sia a livello fiscale che a livello
di contributi sociali.
L’insorgente
ha affermato di vivere dei proventi dei canoni di locazione dei suoi immobili.
Anche se l’interessato è considerato, negli anni in cui non consegue utili immobiliari,
quale persona senza attività lucrativa, ciò implica una relazione diretta tra
la vendita dell’appartamento di __________ (e degli immobili precedentemente
posseduti) e le modalità di acquisizione del suo reddito.
Infine
deve essere anche considerata la misura dell'utile conseguito e imposto, che ha
raggiunto la considerevole cifra di Fr. 100’000.-.
13.
In
queste circostanze il TCA non ha motivo alcuno per scostarsi dalla valutazione dell’autorità
fiscale e della Cassa e deve confermare la qualifica di commercio professionale
d'immobili.
L’insieme
delle circostanze sopra descritte porta inequivocabilmente a concludere che il
ricorrente non si è limitato semplicemente ad amministrare il proprio
patrimonio o ad approfittare di un’opportunità risultante da circostanze
fortuite, ma ha sfruttato il mercato immobiliare alla stregua di un
commerciante professionale, nell’intento di realizzare un profitto.
14.
Il
ricorrente ha chiesto di richiamare __________ gli atti relativi all’acquisto e
la vendita della particella sita a __________ (doc. XVI).
Il
TCA rinuncia all’assunzione della prova richiesta, poiché ininfluente ai fini
dell’esito della vertenza. Non è infatti contestato che la particella è stata
posseduta dall’insorgente dal 1991 al 1996 e che la sua vendita ha comportato
un guadagno di fr. 10'000.
Con
il ricorso l’assicurato ha richiamato l’incarto della Cassa di compensazione e
l’incarto fiscale (doc. I). Gli atti dell’amministrazione sono stati prodotti
con la risposta di causa, mentre le dichiarazioni fiscali sono state acquisite
da questo Tribunale.
Questo
Tribunale ritiene che ulteriori accertamenti sono superflui, per cui rinuncia
ad assumere altre prove.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi
implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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