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Decisione

30.2007.114

Fermata in un luogo senza visibilità

8 ottobre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri per concludere che si è in presenza di dossi o curve che ostacolano

la visibilità.

Lamenta inoltre una presunta

disparità di trattamento, giacché negli altri sei slarghi di scambio esistenti

lungo la via __________ sono previste demarcazioni di posteggio, al contrario

di quella presente di fronte a casa sua. In proposito, richiama uno scambio di

corrispondenza intercorso con i preposti dell’Area del supporto e del

coordinamento, Ufficio segnaletica, ai quali ha sottoposto la fattispecie, e

segnatamente una lettera ricevuta per posta elettronica, dalla quale risulta

che non si tratterebbe di una problematica di visibilità, bensì di passaggio

stretto nel senso dell’art. 18 cpv. 2 lett. b ONC.

Egli precisa infine che si

tratta di una strada di montagna a basso traffico, per cui la fermata sarebbe

consentita ex art. 18 cpv. 1 lett. c ONC. A prescindere dalle caratteristiche

della strada in esame, la disposizione invocata dal ricorrente non torna tuttavia

applicabile, poiché in concreto è pacifico che egli non si è soltanto fermato

sullo slargo in questione, ma vi ha posteggiato (la fattispecie contemplata

nelle decisioni si riferisce invero alla fermata, ma ciò solo perché l’autorità

decidente ha ripreso la formulazione di cui all’art. 18 cpv. 2 lett. a ONC e

204 allegato 1 OMD, che comporta a fortiori un divieto di parcheggio).

5. In concreto, va

anzitutto ricordato che la legislazione sulla circolazione stradale non prevede

una segnaletica specifica in merito agli spiazzi di scambio, né una

regolamentazione che disciplini tali aree (a differenza di quanto avviene per

le piazzuole; art. 47 cpv. 4 OSStr, corrispondenti al segnale n. 4.15), per cui

occorre riferirsi ai principi generali che reggono la fermata e il parcheggio,

ovvero all’art. 37 cpv. 2 LCStr, concretato dalle disposizioni d‘esecuzione

(art. da 18 a 21 ONC).

Ciò premesso, occorre

specificare che la fattispecie non riguarda un “passaggio stretto” nel senso

dell’art. 18 cpv. 2 lett. b ONC; tale nozione presuppone che la carreggiata presenti

per qualsivoglia motivo un restringimento e il traffico ne risulti fortemente

ostacolato, di modo che lo stazionamento di un veicolo impedirebbe

ulteriormente o renderebbe impossibile il transito di altri veicoli; la norma

non punisce la creazione di un passaggio stretto, bensì la fermata in un punto

già stretto (DTF 89 IV 213, consid. 4). Inoltre, come la giurisprudenza ha già

avuto modo di dire, su di una strada non principale, la fermata o la sosta di

un veicolo non è illecita già per il fatto che essa impedisca l’incrocio di due

autovetture, sempreché sussista uno spazio sufficiente per consentire il

passaggio, conformemente alla destinazione della strada in questione, e che non

ne derivi un pericolo d’incidente (DTF 117 IV 507 consid. 2b).

Orbene, l’esame della

problematica non può prescindere da quello della conformazione della via __________,

che si configura in una tipica strada collinare, a basso traffico,

caratterizzata da una sola corsia relativamente larga e dalla presenza di

convessità destinate all’incrocio di veicoli; tali allargamenti si trovano,

tuttavia, al di fuori della corsia normalmente percorsa dalle vetture che

Considerandi

salgono o scendono. Ne segue che la fermata di un veicolo su detti spiazzi non

influisce sul normale transito delle vetture, ma tutt’al più sul loro incrocio,

ciò che permette, alla luce della giurisprudenza sopraccitata, di concludere

che non si è in ogni caso in presenza di un passaggio stretto.

6.

Quanto alla problematica

della mancata visibilità, va anzitutto osservato che le tabelle prodotte

dall’insorgente – tratte dalle norme VSS (Associazione svizzera dei professionisti della strada e

dei trasporti), non vincolanti – non sono di alcun pregio per la

risoluzione della vertenza, poiché vertono unicamente sulla distanza di arresto

nell’ambito di un sorpasso o in caso di strade a forte pendenza. D’altra parte,

l’espressione “luogo senza visibilità” di cui all’art. 18 cpv. 2 lett. a ONC

(infrazione n. 204 dell’allegato 1 OMD) costituisce una nozione giuridica

indeterminata, poiché non risponde a un definizione legale precisa, ma dipende

da numerosi fattori, quali la presenza di cespugli, alberi, limitazioni di

velocità, ampiezza della carreggiata, possibilità di scansare l’ostacolo ecc.,

che vanno vagliati di caso in caso dall’autorità di esecuzione e, in ultima

analisi, dal giudice. Rimane tuttavia sottinteso che il veicolo deve essere

posizionato sulla carreggiata in modo tale da costituire un pericolo o un

ostacolo importante per la circolazione in violazione del principio generale

sancito dall’art. 37 cpv. 2 LCStr. In proposito, la giurisprudenza del

Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che vi è ostacolo alla

circolazione laddove il veicolo crea un impedimento considerevole suscettibile

di occasionare incidenti nonostante l’attenzione prestata dagli altri utenti

oppure laddove impedisce a questi ultimi in modo notevole di proseguire sul

loro percorso (cfr. DTF 84 IV 60, consid. 1).

Ciò che non si realizza nel

caso di specie.

Anzitutto va detto che, come

risulta dalla documentazione fotografica agli atti e per quanto noto a questo

giudice, un’eventuale problematica della visibilità si porrebbe unicamente per

il traffico che sale, ritenuto che per quello che scende la presenza del

veicolo stazionato sullo spiazzo di scambio è facilmente percepibile da ampia

distanza (almeno 40 metri). Certo, non è dato di sapere se la vettura del

ricorrente si trovasse interamente su detta superficie, che seppur non

particolarmente ampia (ciò che si desume anche dal fatto che rispetto ad altri

allargamenti lungo la via __________ non presenta demarcazione di stalli di

parcheggio), consente comunque lo stazionamento di un autoveicolo; non avendo

l’autorità denunciante fornito maggiori precisazioni, occorre tuttavia

ritenere, nell’ipotesi più favorevole all’insorgente, che lo fosse. Partendo da

tale presupposto, è in concreto decisivo il fatto che l’immobilizzazione del

veicolo parallelamente all’asse di transito non influisce sulla normale

circolazione dei veicoli né a salire né a scendere. In definitiva, considerato

che la vettura così posizionata si trova al di fuori della corsia di

circolazione, non è data alcuna violazione dell’art. 18 cpv. 2 lett. a ONC.

Abbondanzialmente si osserva

che se l’intenzione fosse quella di riservare nel caso specifico la convessità

della strada all’incrocio dei veicoli, l’autorità preposta dovrebbe procedere

con la posa di una segnaletica vietante il parcheggio, non essendo per nulla

palese che gli slarghi debbano servire esclusivamente all’incrocio.

Visto quanto sopra, si

giustifica accogliere i ricorsi e annullare le decisioni impugnate.

Alla luce dell’esito del

gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Per quanto attiene alle

ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente

consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,

né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128

cons. 2b).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 37 cpv. 2 e 90 cifra 1

LCStr; 18 cpv. 2 lett. a ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti e

le decisioni impugnate annullate.

2. Non si prelevano né

tasse né spese per l’odierno giudizio.

Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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