30.2007.114
Fermata in un luogo senza visibilità
8 ottobre 2008Italiano11 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2007.114
Data decisione, Autorità:
08.10.2008, PRPEN
Titolo:
Fermata in un luogo senza visibilità
FERMATA
art. 37 cpv. 2 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 18 cpv. 2 let. a ONCS
Incarto
n.
30.2007.114 -198-199-210
9350/810
18203/809
18202/803
18204/804
Bellinzona
8
ottobre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi 25 aprile 2007 e 11 luglio
2007 presentati da
RI 1,
contro
le decisioni
13 aprile 2007 n. 9350/810 e 6 luglio 2007 nri. 18203/809, 18202/803,
18204/804 emesse dalla CRTE 1
viste le osservazioni 4 maggio e 31
luglio 2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La CRTE 1 ha inflitto a RI 1 quattro multe dell’importo di fr. 80.- (in un caso con aggiunta della tassa di
giustizia di fr. 20.- e delle spese di fr. 10.-), per essersi fermato, a più
riprese, in un luogo senza visibilità con il veicolo targato TI __________ e in
un’occasione con il veicolo targato TI __________.
Fatti accertati il 17 ottobre,
25 ottobre, 2 novembre e 12 novembre 2006 in territorio di __________.
Le risoluzioni sono state rese
in applicazione degli art. 37 cpv. 2 e 90 cifra 1 LCStr; 18 cpv. 2 lett. a ONC.
B. Contro le predette
pronunce dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1 nelle varie
osservazioni presentate propone, per contro, che i ricorsi siano respinti e che
le decisioni impugnate siano confermate.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività dell'impugnativa
sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto ricevibile in ordine e può
essere giudicato sulla base degli atti a norma dell’art. 12 LPContr.
2. A norma dell’art. 37
cpv. 2 prima frase LCStr è vietato fermarsi o sostare, dove il veicolo potrebbe
essere di ostacolo o di pericolo alla circolazione.
In particolare, è vietato
fermarsi volontariamente in luoghi senza visibilità, segnatamente in prossimità
di curve e di dossi (art. 18 cpv. 2 lett. a ONC).
Chiunque contravviene alle norme
della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di esecuzione del
Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1 LCStr). Per la
fermata in luoghi senza visibilità l’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le
multe disciplinari (RS 741.031; OMD) commina una sanzione pecuniaria di fr.
80.- (infrazione n. 204).
3. La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di essersi fermato in
un luogo senza visibilità.
Le quattro decisioni impugnate
traggono origine da altrettanti rapporti di denuncia allestiti da agenti
ausiliari appartenenti a un’agenzia di sicurezza privata su mandato di
intervento del Municipio di __________.
È d’uopo precisare che in
origine la CRTE 1 ha avviato i procedimenti contravvenzionali nei confronti
della moglie del qui ricorrente, __________, per aver posteggiato il veicolo TI
__________, di cui è intestataria, fuori dai posti delimitati in violazione
dell’art. 79 cpv. 1 e 1bis OSStr (infrazione n. 252 lett. a
dell’allegato 1 all’OMD); l’autorità ha pure avviato un procedimento per
l’identica fattispecie contro la __________ SA, intestataria del veicolo TI __________.
Come in seguito affermato dall’autorità denunciante, dopo sopralluogo, le
presunte infrazioni non riguardavano tuttavia la violazione dell’art. 79 cpv. 1
OSStr, atteso che nel luogo in cui sono stati accertati i fatti non sono
demarcati stalli di parcheggio, bensì dell’art. 18 cpv. 2 lett. a ONC
(n. 204 dell’allegato 1 dell’OMD), che vieta la fermata volontaria in
luoghi senza visibilità e quindi a maggior ragione il parcheggio.
Ciò posto, per quanto riguarda
l’infrazione del 12 novembre 2006, commessa con il veicolo TI __________ la CRTE
1, con scritto 19 febbraio 2007, ha nuovamente assegnato alla società intestataria
del veicolo un termine di 10 giorni per pronunciarsi sull’addebito mossole, in
ossequio al principio del diritto di essere sentito.
Considerato che il qui
ricorrente ha contestato personalmente i fatti con osservazioni 26 febbraio
2007, l’autorità ha finalmente emesso la multa a suo carico; ciò che era
legittimata a fare, atteso che i dati contemplati nel rapporto di denuncia
costituiscono un mero ausilio per l’autorità decidente, la quale è comunque sia
tenuta a istruire e decidere le contravvenzioni (ex art. 4 lett. f RLACS),
accertando, tra l’altro, l’esatta identità del contravventore. Donde la
rettifica a posteriori delle generalità del contravventore sul rapporto di
denuncia.
D’altra parte, con risoluzioni
16 e 17 febbraio 2007, la CRTE 1 ha decretato l’abbandono dei procedimenti
aperti nei confronti di __________, con facoltà per l’autorità di riprenderli ex
novo. Nelle decisioni è stato ritenuto che vi fossero manifesti e
insanabili vizi di ordine formale; a torto tuttavia giacché l’errata
imputazione dell’infrazione commessa riguarda aspetti di natura sostanziale che
non possono più essere riesaminati nell’ambito di un altro procedimento penale
in relazione alla medesima persona e ai medesimi fatti, salvo violare il
principio “ne bis in idem”.
Sebbene la procedura sia stata
impropriamente riavviata nei confronti della signora __________ con l’emissione
di nuovi rapporti di denuncia (senza peraltro indicarne il numero, ciò che non
ne inficia tuttavia la validità, nella misura in cui sono chiaramente descritte
le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione), l’autorità decidente ha
per finire multato l’insorgente, poiché, anche in queste evenienze, come
nell’altra procedura, egli ha contestato le infrazioni a titolo personale con
l’inoltro delle osservazioni 31 maggio 2007. Ne segue che nell’ottica del
principio testé evocato le decisioni impugnate non prestano fianco ad alcuna
critica.
4. L’insorgente, sulla
scorta della documentazione fotografica prodotta con le osservazioni (denominate
erroneamente “ricorso”) 26 febbraio e 31 maggio 2007 (alle quali fa riferimento
nel ricorso 11 luglio 2007), contesta l’addebito mossogli, asserendo che nel
luogo in cui era stazionato il suo veicolo – ossia in uno slargo di scambio
situato in corrispondenza dell’entrata alla sua abitazione – non sarebbero dati
Fatti
i criteri per concludere che si è in presenza di dossi o curve che ostacolano
la visibilità.
Lamenta inoltre una presunta
disparità di trattamento, giacché negli altri sei slarghi di scambio esistenti
lungo la via __________ sono previste demarcazioni di posteggio, al contrario
di quella presente di fronte a casa sua. In proposito, richiama uno scambio di
corrispondenza intercorso con i preposti dell’Area del supporto e del
coordinamento, Ufficio segnaletica, ai quali ha sottoposto la fattispecie, e
segnatamente una lettera ricevuta per posta elettronica, dalla quale risulta
che non si tratterebbe di una problematica di visibilità, bensì di passaggio
stretto nel senso dell’art. 18 cpv. 2 lett. b ONC.
Egli precisa infine che si
tratta di una strada di montagna a basso traffico, per cui la fermata sarebbe
consentita ex art. 18 cpv. 1 lett. c ONC. A prescindere dalle caratteristiche
della strada in esame, la disposizione invocata dal ricorrente non torna tuttavia
applicabile, poiché in concreto è pacifico che egli non si è soltanto fermato
sullo slargo in questione, ma vi ha posteggiato (la fattispecie contemplata
nelle decisioni si riferisce invero alla fermata, ma ciò solo perché l’autorità
decidente ha ripreso la formulazione di cui all’art. 18 cpv. 2 lett. a ONC e
204 allegato 1 OMD, che comporta a fortiori un divieto di parcheggio).
5. In concreto, va
anzitutto ricordato che la legislazione sulla circolazione stradale non prevede
una segnaletica specifica in merito agli spiazzi di scambio, né una
regolamentazione che disciplini tali aree (a differenza di quanto avviene per
le piazzuole; art. 47 cpv. 4 OSStr, corrispondenti al segnale n. 4.15), per cui
occorre riferirsi ai principi generali che reggono la fermata e il parcheggio,
ovvero all’art. 37 cpv. 2 LCStr, concretato dalle disposizioni d‘esecuzione
(art. da 18 a 21 ONC).
Ciò premesso, occorre
specificare che la fattispecie non riguarda un “passaggio stretto” nel senso
dell’art. 18 cpv. 2 lett. b ONC; tale nozione presuppone che la carreggiata presenti
per qualsivoglia motivo un restringimento e il traffico ne risulti fortemente
ostacolato, di modo che lo stazionamento di un veicolo impedirebbe
ulteriormente o renderebbe impossibile il transito di altri veicoli; la norma
non punisce la creazione di un passaggio stretto, bensì la fermata in un punto
già stretto (DTF 89 IV 213, consid. 4). Inoltre, come la giurisprudenza ha già
avuto modo di dire, su di una strada non principale, la fermata o la sosta di
un veicolo non è illecita già per il fatto che essa impedisca l’incrocio di due
autovetture, sempreché sussista uno spazio sufficiente per consentire il
passaggio, conformemente alla destinazione della strada in questione, e che non
ne derivi un pericolo d’incidente (DTF 117 IV 507 consid. 2b).
Orbene, l’esame della
problematica non può prescindere da quello della conformazione della via __________,
che si configura in una tipica strada collinare, a basso traffico,
caratterizzata da una sola corsia relativamente larga e dalla presenza di
convessità destinate all’incrocio di veicoli; tali allargamenti si trovano,
tuttavia, al di fuori della corsia normalmente percorsa dalle vetture che
Considerandi
salgono o scendono. Ne segue che la fermata di un veicolo su detti spiazzi non
influisce sul normale transito delle vetture, ma tutt’al più sul loro incrocio,
ciò che permette, alla luce della giurisprudenza sopraccitata, di concludere
che non si è in ogni caso in presenza di un passaggio stretto.
6.
Quanto alla problematica
della mancata visibilità, va anzitutto osservato che le tabelle prodotte
dall’insorgente – tratte dalle norme VSS (Associazione svizzera dei professionisti della strada e
dei trasporti), non vincolanti – non sono di alcun pregio per la
risoluzione della vertenza, poiché vertono unicamente sulla distanza di arresto
nell’ambito di un sorpasso o in caso di strade a forte pendenza. D’altra parte,
l’espressione “luogo senza visibilità” di cui all’art. 18 cpv. 2 lett. a ONC
(infrazione n. 204 dell’allegato 1 OMD) costituisce una nozione giuridica
indeterminata, poiché non risponde a un definizione legale precisa, ma dipende
da numerosi fattori, quali la presenza di cespugli, alberi, limitazioni di
velocità, ampiezza della carreggiata, possibilità di scansare l’ostacolo ecc.,
che vanno vagliati di caso in caso dall’autorità di esecuzione e, in ultima
analisi, dal giudice. Rimane tuttavia sottinteso che il veicolo deve essere
posizionato sulla carreggiata in modo tale da costituire un pericolo o un
ostacolo importante per la circolazione in violazione del principio generale
sancito dall’art. 37 cpv. 2 LCStr. In proposito, la giurisprudenza del
Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che vi è ostacolo alla
circolazione laddove il veicolo crea un impedimento considerevole suscettibile
di occasionare incidenti nonostante l’attenzione prestata dagli altri utenti
oppure laddove impedisce a questi ultimi in modo notevole di proseguire sul
loro percorso (cfr. DTF 84 IV 60, consid. 1).
Ciò che non si realizza nel
caso di specie.
Anzitutto va detto che, come
risulta dalla documentazione fotografica agli atti e per quanto noto a questo
giudice, un’eventuale problematica della visibilità si porrebbe unicamente per
il traffico che sale, ritenuto che per quello che scende la presenza del
veicolo stazionato sullo spiazzo di scambio è facilmente percepibile da ampia
distanza (almeno 40 metri). Certo, non è dato di sapere se la vettura del
ricorrente si trovasse interamente su detta superficie, che seppur non
particolarmente ampia (ciò che si desume anche dal fatto che rispetto ad altri
allargamenti lungo la via __________ non presenta demarcazione di stalli di
parcheggio), consente comunque lo stazionamento di un autoveicolo; non avendo
l’autorità denunciante fornito maggiori precisazioni, occorre tuttavia
ritenere, nell’ipotesi più favorevole all’insorgente, che lo fosse. Partendo da
tale presupposto, è in concreto decisivo il fatto che l’immobilizzazione del
veicolo parallelamente all’asse di transito non influisce sulla normale
circolazione dei veicoli né a salire né a scendere. In definitiva, considerato
che la vettura così posizionata si trova al di fuori della corsia di
circolazione, non è data alcuna violazione dell’art. 18 cpv. 2 lett. a ONC.
Abbondanzialmente si osserva
che se l’intenzione fosse quella di riservare nel caso specifico la convessità
della strada all’incrocio dei veicoli, l’autorità preposta dovrebbe procedere
con la posa di una segnaletica vietante il parcheggio, non essendo per nulla
palese che gli slarghi debbano servire esclusivamente all’incrocio.
Visto quanto sopra, si
giustifica accogliere i ricorsi e annullare le decisioni impugnate.
Alla luce dell’esito del
gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Per quanto attiene alle
ripetibili, la LPContr non contiene alcuna norma che imponga o semplicemente
consenta all'autorità giudicante di attribuire indennità alla parte vincente,
né un simile principio scaturisce dal diritto federale (cfr. DTF 105 Ia 128
cons. 2b).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 37 cpv. 2 e 90 cifra 1
LCStr; 18 cpv. 2 lett. a ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. I ricorsi sono accolti e
le decisioni impugnate annullate.
2. Non si prelevano né
tasse né spese per l’odierno giudizio.
Non si assegnano
ripetibili.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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