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Decisione

30.2007.117

Imposizione dei contributi di migliora per opere di sistemazione e allargamento di una strada

29 ottobre 2009Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

i fondi edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente beneficiano delle

opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti

con Via __________ e Via __________ e di alcune proprietà retrostanti il cui

accesso presuppone l’uso di dette strade.

Considerato che lo scopo primo dei lavori eseguiti dal Comune era di migliorare

la viabilità e l’accessibilità dei terreni, non è arbitrario circoscrivere il

vantaggio particolare ai soli fondi concretamente serviti dalle strade che sono

state oggetto di miglioria. E’ vero che le suddette strade possono essere

percorse anche da altri cittadini, quali quelli residenti nella zona dell’__________.

Tuttavia, per questa categoria di utenti si tratta piuttosto di una percorrenza

di transito e non di servizio diretto, anche perché per recarsi a __________

e/o a __________ usufruiscono di altre strade, quali Via __________ e Via __________.

D’altronde Via __________ è stata considerata dal progettista del prospetto

proprio quale delimitazione del comprensorio d’imposizione. Ne consegue che per

i fondi appartenenti alla zona menzionata dalla ricorrente il percorso da Via __________

ed in special modo da Via __________, potrebbe rappresentare semmai solo una

scelta di ripiego, peraltro poco funzionale. In sostanza il loro esonero non

viola il principio della parità di trattamento poiché l’effetto della miglioria

è assai attenuato ed il vantaggio non può essere definito particolare, ma si

confonde piuttosto con quello collettivo che tutti i residenti hanno comunque

tratto dai lavori. In ogni caso il Comune ha connotato l’opera come urbanizzazione

generale ed ha applicato una quota prelevabile del 30%, cosicché la maggior

parte dei costi è assunta dalla collettività.

4.4. La ricorrente lamenta infine degli inconvenienti riconducibili ad un

asserito aumento del traffico.

Tale contestazione non è pertinente al fine dei contributi e quindi non

invalida la presunzione del vantaggio particolare.

Quanto alla lamentata indisciplina dei conducenti che, a detta della

ricorrente, ora percorrono Via __________ a grande velocità, sarà semmai

compito del Comune adottare le opportune misure di polizia.

5.

La ricorrente contesta la spesa

determinante e sostiene che i contributi di migliora devono essere prelevati

solo sulla base dei costi indicati nel primo preventivo di cui al MM 127/98.

5.1. Nella decisione su reclamo il Municipio ha ritenuto che le censure concernenti

la spesa determinante sono tardive, in quanto avrebbero dovuto essere sollevate

nell’ambito di un ricorso contro le decisioni del Consiglio Comunale ex art.

208 ss LOC. A mente della ricorrente tale tesi non è sostenibile, poiché il

proprietario, nell’ambito del prelievo dei contributi di miglioria, può

intervenire solo in applicazione della LCM e può quindi ricorrere solo secondo

quanto prevede l’art. 13 LCM, e cioè dopo la pubblicazione del prospetto; prima

egli non ha legittimazione a ricorrere anche perché non sa ancora a quanto

ammonterà il suo contributo.

La contestazione è infondata.

Il prelievo di contributi di miglioria è obbligatorio per le opere che

procurano un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), salvo che il

finanziamento sia adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCM).

Pertanto, quando il Municipio sottopone al legislativo una richiesta di credito

per l’esecuzione di un’opera pubblica deve congiuntamente anche porsi il

quesito se questa procura vantaggi particolari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCM.

In caso di risposta positiva, il messaggio da sottoporre al legislativo

contemplerà, oltre al progetto, al costo ed al piano di finanziamento, anche

l’autorizzazione di prelevare contributi di miglioria e di stabilire la

percentuale imponibile entro i limiti fissati dall’art. 7 LCM (RDAT

II-2001 no. 44 c. 3.3.1.). Di contro non occorre che, contestualmente, il

Municipio presenti anche l’elenco dei contribuenti o il piano del perimetro

poiché questi sono elementi del prospetto dei contributi (art. 11 cpv. 2 let.

a, b LCM) che è elaborato successivamente dal Municipio e che non rientra nelle

competenze deliberative del legislativo (RDAT I-1994 no. 7; RtiD

I-2007 no. 29 c. 4.4.2).

La conseguente risoluzione del Consiglio comunale è pubblicata all’albo con

l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 74 LOC). Si tratta di un

atto formale di estrema importanza teso ad informare la cittadinanza intera

delle deliberazioni prese dal legislativo comunale, ai fini di una loro

eventuale impugnazione. Nell’ambito della procedura di prelievo dei contribuiti

di miglioria l’importanza della pubblicazione si manifesta con meridiana

evidenza: infatti, il potenziale contribuente che intendesse contestare il

principio dell’imponibilità dei contributi per una data opera o la quota

percentuale di prelevamento sarà legittimato a farlo solo impugnando la

risoluzione del Consiglio Comunale secondo la procedura prevista dagli art. 208

e ss (RDAT I-2001 no. 37 c. 3.3.1.). La legge non prevede infatti alcun

obbligo, per l’ente pubblico, di inviare un avviso personale ai potenziali

contribuenti (Scolari, op. cit., no. 229). Pertanto, spetta a

quest’ultimi, in base ad un dovere di diligenza, il compito di tenersi informati

in merito alle decisioni adottate dagli organi comunali.

In concreto, al pari del testo dei rispettivi messaggi municipali (cfr. MM

127/98 p. 5, MM 12/2003 p. 5 e MM 177 /2004 p. 4), nei dispositivi

delle risoluzioni del Consiglio Comunale del 6.11.2000, del 17.7.2003 e del

29.3.2004, e di riflesso i loro estratti pubblicati all’albo comunale, sono

indicati i crediti imputati alla spesa determinante per il calcolo dei

contributi di miglioria da prelevare. Pertanto la ricorrente avrebbe dovuto

contestarli impugnando tempestivamente le citate risoluzioni del Consiglio

Comunale.

5.2. Secondariamente sempre secondo la ricorrente, sulla base della cronistoria

dell’opera e sul fatto che il legislativo ha riconosciuto l’incapacità di

gestire l’opera da parte del professionista inizialmente incaricato e

dell’Ufficio tecnico, i costi supplementari non possono essere imposti ai

privati essendo frutto di errori politici.

I sorpassi di credito e le problematiche sorte con il progettista sono

questioni che esulano dal procedimento in esame ed in merito alle quali il

Tribunale di espropriazione non ha alcuna competenza. Infatti, come già

ribadito il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo

sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM), mentre il principio

dell’imposizione e la natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di

finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di

competenza esclusiva del legislativo comunale. Di conseguenza, come già

rilevato, il prelievo dei contributi di miglioria anche sui due importi

costituenti i crediti supplementari avrebbe dovuto essere contestato nel principio

impugnando le risoluzioni del Consiglio Comunale del 14.7.2003 e del 29.3.2004

(art. 208 ss LOC).

In questa sede è decisivo e sufficiente che i due crediti supplementari, nonché

il conseguente prelievo dei contributi di miglioria in ragione del 30% della

spesa, siano stati approvati dal Consiglio Comunale e che la spesa determinante

per il calcolo dei contributi indicata nella relazione tecnica (fr. 3'691'000.-

) non eccede i limiti del credito complessivo ratificato dal Consiglio Comunale

(fr. 2'240'436.- + fr. 492'238.- + fr. 981'770.- = fr. 3'714'444.- ).

5.3. La ricorrente sostiene infine che dalla spesa determinante vanno dedotti i

costi relativi al rifacimento della pavimentazione stradale, dei muri, delle

ringhiere e delle recinzioni in quanto lavori non necessari e non riconducibili

all’opera, nonché le prestazioni tecniche.

Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o

di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità,

i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione. Così

stabilisce testualmente l’art. 6 cpv. 1 LCM.

Nella spesa determinante vanno dunque inclusi tutti i costi necessari connessi

con la realizzazione dell’opera.

In concreto il Municipio ha chiesto un credito complessivo di fr. 3'714'444.- ed

Considerandi

elencato il dettaglio della spesa già nei MM 127/98 (p. 2 e 3) e 177/2004 (p.

2). Conoscendo, o comunque avendo accesso a questi dati in quanto documenti

pubblici consultabili presso la cancelleria comunale, e sapendo che l’importo

sarebbe servito per il calcolo dei contributi, la ricorrente avrebbe dovuto

contestarlo impugnando tempestivamente le rispettive risoluzioni del Consiglio

Comunale del 6.11.2000 e 29.3.2004.

A prescindere da questa considerazione di ordine formale, come già rilevato, la

spesa totale riportata nel prospetto pubblicato rispetta il limite di spesa

stanziato dal Consiglio Comunale ed ammonta a fr. 3'691'000.-.

Considerato inoltre il carattere unitario del progetto e che le sue singole

componenti sono impianti e/o manufatti nuovi venuti a sostituire elementi

vetusti, dalla spesa determinante non posso essere dedotti i costi per

l’illuminazione, per il rifacimento del manto stradale e del marciapiede, nonché

per la ricostruzione delle ringhiere, parapetti e muri di sostegno (necessari

per ripristinare la situazione dopo l’espropriazione). Tutte queste spese si

riconducono, infatti, ad interventi espressamente previsti dal progetto ed

indispensabili per un’esecuzione dell’opera corretta e conforme alle regole dell’arte.

Di conseguenza le deduzioni richieste non sono ammissibili.

5.4

Giova rivelare inoltre che i costi per l’acquedotto non sono stati

computati (cfr. MM 127/98 p. 4 e 120/2003 p. 4); ciò si risolve a vantaggio dei

contribuenti poiché, di principio, nel contesto degli impianti pubblici di

urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono installazioni

indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di

miglioria, poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi (o le migliorano)

e dunque conferiscono loro un vantaggio particolare (Reitter, op. cit.,

p. 68; Blumer, op. cit., p. 39; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 25).

6.

6.1

L’art. 9 LCM dispone che i

beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel

principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate.

Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete

possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante

ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del

contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale

valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit.,

95; Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, op. cit., p. 46 ss).

All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico

degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1),

tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del

diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione

qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che l’entità

del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette

l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i

principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto

per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD

I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).

In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone

moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.

95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4, I-2007

no. 29 c. 5.1 e rinvii).

6.2

Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono

inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente

beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà

direttamente confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle

retrostanti il cui accesso presuppone l’uso di dette strade.

In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal

confine con __________, ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e

Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a

valle di Via __________, da quelli del nucleo di __________ e dai fondi

collegati con Via __________.

6.3

Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è

avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dell’indice

di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore

interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore.

Come risulta dall’annessa relazione tecnica il fattore di correzione

dell’indice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per

alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e

altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece

l’interesse del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente

proporzionale alla distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione

considera situazioni particolari che rendono l’interesse alle strade meno

diretto (mappale adibito a strada coattiva, maggiore distanza dall’opera

rispetto ad altri fondi nella medesima zona d’interesse, mappale accessibile

anche da un’altra strada non soggetta a miglioria o fondo situato all’inizio

dell’opera realizzata). Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del

disturbo del rumore dovuto all’opera eseguita, in particolare per i fondi

situati a monte della strada.

Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze

poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente

verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle

loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente

tratto dall’opera.

6.4

Al mapp. no. 875 è stato attribuito un fattore interesse di 0.8. Ciò è

condivisibile per confronti con tutto il comprensorio che fa capo alla strada

privata (mapp. no. 1647, 1646, 1645, 1644 1576 e 226), al quale è stato

applicato uniformemente il fattore interesse di 0.8. Al comparto che fa capo a

Via __________ (mapp. no. 1572, 1573, 1574, 1575, 1367 e 678) è stata poi

riconosciuta un’ulteriore riduzione di 0.7. Pertanto si è tenuto conto della

distanza maggiore da Via __________ rispettivamente dell’interresse minore

all’opera rispetto ai confinanti, ai quali è stato applicato linearmente il

fattore di interesse di 1.

Ne consegue che il contributo a carico del mapp. no. 875 va confermato nel suo

ammontare.

7.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto

soccombente (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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