Lexipedia

Decisione

30.2007.119

Imposizione dei contributi di migliora per opere di sistemazione e allargamento di una strada

29 ottobre 2009Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I sorpassi di credito e le problematiche sorte con il progettista sono

questioni che esulano dal procedimento in esame ed in merito alle quali il

Tribunale di espropriazione non ha alcuna competenza. Infatti, come già

ribadito il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo

sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM), mentre il principio

dell’imposizione e la natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di

finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di

competenza esclusiva del legislativo comunale. Di conseguenza, il prelievo dei

contributi di miglioria anche sui due importi costituenti i crediti

supplementari avrebbe dovuto essere contestato nel principio impugnando le

risoluzioni del Consiglio Comunale del 14.7.2003 e del 29.3.2004 (art. 208 ss

LOC).

In questa sede è decisivo e sufficiente che i due crediti supplementari, nonché

il conseguente prelievo dei contributi di miglioria in ragione del 30% della

spesa, siano stati approvati dal Consiglio Comunale e che la spesa determinante

per il calcolo dei contributi indicata nella relazione tecnica (fr. 3'691'000.-

) non eccede i limiti del credito complessivo ratificato dal Consiglio Comunale

(fr. 2'240'436.- + fr. 492'238.- + fr. 981'770.- = fr. 3'714'444.- ).

5.3. La ricorrente sostiene infine che dalla spesa determinante vanno dedotti i

costi relativi al rifacimento della pavimentazione stradale, dei muri, delle

ringhiere e delle recinzioni, in quanto lavori non necessari e non riconducibili

all’opera, nonché le prestazioni tecniche.

Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o

di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità,

i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione. Così

stabilisce testualmente l’art. 6 cpv. 1 LCM.

Nella spesa determinante vanno dunque inclusi tutti i costi necessari connessi

con la realizzazione dell’opera.

In concreto il Municipio ha chiesto un credito complessivo di fr. 3'714'444.-

ed elencato il dettaglio della spesa già nei MM 127/98 (p. 2 e 3) e 177/2004

(p. 2). Conoscendo, o comunque avendo accesso a questi dati in quanto documenti

pubblici consultabili presso la cancelleria comunale, e sapendo che l’importo

sarebbe servito per il calcolo dei contributi, la ricorrente avrebbe dovuto

contestarlo impugnando tempestivamente le rispettive risoluzioni del Consiglio

Comunale del 6.11.2000 e 29.3.2004.

A prescindere da questa considerazione di ordine formale, come già rilevato, la

spesa totale riportata nel prospetto pubblicato rispetta il limite di spesa

stanziato dal Consiglio Comunale ed ammonta a fr. 3'691'000.-.

Considerato inoltre il carattere unitario del progetto e che le sue singole

componenti sono impianti e/o manufatti nuovi venuti a sostituire elementi

vetusti, dalla spesa determinante non posso essere dedotti i costi per

l’illuminazione, per il rifacimento del manto stradale e del marciapiede,

nonché per la ricostruzione delle ringhiere, parapetti e muri di sostegno (necessari

per ripristinare la situazione dopo l’espropriazione). Tutte queste spese si

riconducono, infatti, ad interventi espressamente previsti dal progetto ed

indispensabili per un’esecuzione dell’opera corretta e conforme alle regole

dell’arte.

Di conseguenza le deduzioni richieste non sono ammissibili.

5.4. Giova rivelare inoltre che i costi per l’acquedotto non sono stati

computati (cfr. MM 127/98 p. 4 e 120/2003 p. 4); ciò si risolve a vantaggio dei

contribuenti poiché, di principio, nel contesto degli impianti pubblici di

urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono installazioni

indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di

miglioria, poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi (o le

migliorano) e dunque conferiscono loro un vantaggio particolare (Reitter,

op. cit., p. 68; Blumer, op. cit., p. 39; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 25).

6.

6.1. L’art. 9 LCM dispone che i

beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio

cit., ad art. 10 p. 22) e comporta un’analisi di complessa attuazione, non da

ultimo perché la normativa è priva di spunti limitandosi ad istituire nel

principio la facoltà di suddividere il comprensorio in categorie differenziate.

Si dovrà dunque ponderare le caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete

possibilità d’uso, accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante

ed alla destinazione dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del

contributo, nel perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale

valutazione, risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95;

Blumer, op. cit., p. 62; Otzenberger, op. cit., p. 46 ss).

All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico

degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1),

tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del

diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione

qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che

l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette

l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i

Considerandi

principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto

per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD

I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).

In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone

moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.

95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

6.2

Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono

inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente

beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà

direttamente confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle

retrostanti il cui accesso presuppone l’uso di dette strade.

In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal

confine con __________ ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e

Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a

valle di Via __________ da quelli del nucleo di __________ e dai fondi

collegati con Via __________.

6.3

Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è

avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dell’indice

di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore

interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore.

Come risulta dall’annessa relazione tecnica il fattore di correzione

dell’indice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per

alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e

altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece

l’interesse del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente proporzionale

alla distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione considera

situazioni particolari che rendono l’interesse alle strade meno diretto

(mappale adibito a strada coattiva, maggiore distanza dall’opera rispetto ad

altri fondi nella medesima zona d’interesse, mappale accessibile anche da

un’altra strada non soggetta a miglioria o fondo situato all’inizio dell’opera

realizzata). Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del disturbo del

rumore dovuto all’opera eseguita, in particolare per i fondi situati a monte

della strada.

Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze

poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente

verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle

loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente

tratto dall’opera.

6.4

Al mapp. no. 732, essendo confinante con Via __________ e Via __________ e

non avendo altre possibilità di accesso, è stato applicato un fattore interesse

e un correttivo di 1. Ciò è condivisibile per confronti con le proprietà

situate di fronte a monte della strada (mapp. no. 389, 1326, 1300 e 398),

nonché con i fondi confinanti ubicati a valle della stessa (mapp. no. 1262,

1263.

e 1264).

D’altronde il fattore di interesse di 1, che traduce il vantaggio massimo, è

stato applicato linearmente a tutti i fondi direttamente confinanti con Via __________

o con l’imbocco di Via __________. Nel comparto con interresse 1, come ha

spiegato l’ing. __________ che ha allestito il prospetto dei contributi, è

stato poi riconosciuto un fattore di correzione 0.9 solo per alcuni fondi

ubicati lungo la parte iniziale di Via __________ rispetto al nucleo di __________,

sia a monte (mapp. no. 806, 863, 880 e 1465) che a valle (mapp. no. 751, 752,

1208.

e 1286) della strada, in considerazione del fatto che tali terreni

usufruiscono in misura minore di Via __________ rispetto a quelli situati a

metà o verso la fine del tratto stradale verso __________o. Si è infatti

ritenuto come prevalente l’interesse di raggiungere il nucleo di __________ e __________

rispetto a __________ (cfr. verbale d’udienza del 27.1.2009 degli inc. no.

30.2007

, 103, 104 e 105).

Di regola, considerato che il rumore tende a salire, ai fondi confinanti

ubicati a valle di Via __________ non è stata riconosciuta alcuna riduzione del

fattore rumore. Alla proprietà della ricorrente è stato tuttavia riconosciuto un

minimo di riduzione (0.98) dovuto non tanto al rumore proveniente da Via __________

quanto piuttosto a quello causato da Via __________

Ne consegue che il contributo a carico del mapp. no. 732 va confermato nel suo

ammontare.

7.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico della ricorrente in quanto soccombente

(art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano ripetibili.

per

questi motivi

richiamata la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico della ricorrente. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster