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Decisione

30.2007.12

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 luglio 2007Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d'acconto dovuti

in una decisione.

In virtù dell'art. 25

cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno

di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i

contributi d'acconto pagati.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non

versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla

fatturazione.

Le casse di

compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25

cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione

domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie

al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG

(art. 27 cpv. 1 OAVS).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le

autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.

23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

5. Oltre

ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che

hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono

entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il

capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art.

41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i

contributi sono dovuti;

c. i datori di lavoro,

sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano

entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a

partire da tale fatturazione;

f. le persone che esercitano

un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività

lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i

contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano

almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non

vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente

l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.

Gli interessi cessano

di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la

fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato

(art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42

cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del

pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di

mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.

2 OAVS).

Gli interessi sono

calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.

3 OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).

A proposito degli

articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni

finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire

dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1

lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da

pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente

per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Infine, le

summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali

sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di

calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è

previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità

di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).

6. Nel

caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione

degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali

per l'anno 2001.

Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi

personali sottoforma di acconti pari a Fr. 1'187,60.

Il 21 giugno 2005 la

Cassa ha calcolato in Fr. 12'202.- i contributi personali totali, emettendo una fattura di Fr. 11'014,40 a saldo.

Più specificatamente,

il saldo dei contributi per il 2001 è stato richiesto all'assicurato il 21 giugno 2005 ed il

pagamento è giunto alla Cassa il 3 agosto seguente.

Gli interessi maturati

a causa del superamento del limite soglia del 25% esistente tra gli acconti versati

ed i contributi effettivamente dovuti in totale, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati

calcolati dal 1° gennaio 2003 al 3 agosto 2005, quindi su 933 giorni di ritardo

e sempre sull'importo ancora da

corrispondere alla Cassa a saldo (Fr. 11'014,40), per un interesse da versare di Fr. 1'427,30.

7. In

merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle

Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare

sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito

questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di

contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi

d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno

di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare

corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come

indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).

Si devono riscuotere

interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente

l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25%

inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,

in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).

Gli interessi

decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di

contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv.

1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure

alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato

non preveda disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente,

al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi

nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.

Nel caso concreto va

evidenziato come l’assicurato abbia effettivamente versato acconti

insufficienti (cfr. consid. 6), siccome eccessivamente bassi, alla luce del

reddito conseguito nella sua attività indipendente, a lui noto, nel periodo

d’interesse.

È circostanza notoria

che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli

acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione

solo dopo l’emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006 nella causa G.B.,

inc. n. 30.2006.2) ciò che, in taluni casi, può avvenire anche alcuni anni dopo

il conseguimento del reddito. Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio

2001 dell’OAVS costituiscono la conseguenza del mancato obbligo dell’assicurato

di segnalare tempestivamente alla Cassa una modifica significativa (si tenga

conto del limite del 25% di cui alla norma citata) del proprio reddito.

Gli interessi di mora

possono dunque essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i

contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio,

sempre che quest'ultimo importo

sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È dunque solo al

momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi

diventano esigibili.

8. In

merito alla contestazione dell'applicazione

dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre

evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in

virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS,

stabilire i contributi d'acconto

sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul

reddito determinante per l'ultima

decisione di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è

altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o

persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di

compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze sostanziali

dal reddito presumibile.

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui

le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione

le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,

se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d’acconto

in una decisione. L’assicurato debitore di contributi ha quindi l’obbligo di

segnalare tempestivamente le modifiche di reddito rispetto al periodo

precedente che funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, salvo

appunto un'indicazione

contraria dell’assicurato.

In effetti, quest'ultimo non è soggetto passivo della

procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi

non solo riguardo al pagamento (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali

per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche

significative che incidano sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo

favore che a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, senza necessità di far

capo alle Direttive UFAS che precisano il contenuto di questo capoverso.

Secondo questa norma, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato

di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga a seguito di una

richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un

termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente

alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso

in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date

da quest'ultimo per fissare i

contributi d'acconto che si

basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24

cpv. 5 OAVS).

Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi

parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse

improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di

acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla

Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti nel 2001 (art. 24 cpv. 4

OAVS), in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi personali

AVS/AI/IPG da versare per quell'anno.

Questa inattività, a

mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha fatto sì che si sia

configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal

ricorrente, tale da imporre l'applicazione

dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.

In effetti, il

ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la

fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non

inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini,

l'importo da versare a

conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi

effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che

però non è stato fatto.

In questo senso, va

osservato che quando nel 2005 l'assicurato ha ricevuto la decisione di fissazione dei contributi con

l'indicazione del conguaglio

dei contributi personali ancora da pagare, egli era già in ritardo con

il relativo pagamento.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati

caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più

dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha

emanato le decisioni di conguaglio (nel 2005) non ha avuto alcuna

influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente

contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Alla stessa stregua,

totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali e quest'ultima, a sua volta, le ha trasmesse alla

Cassa di compensazione per i suoi incombenti.

Ne consegue che la

tesi del ricorrente si rivela infondata.

Il pagamento della

somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, nell'agosto 2005. L'insorgente si è quindi trovato in una situazione simile alle altre

ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e della norma.

L’interesse di mora,

dunque, tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento di congrui acconti.

9. È

lapalissiano che l'assicurato

conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno

d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la

decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla

Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi

lassi di tempo in __________ sembrano essere divenuti particolarmente lunghi a

seguito del cambiamento di tassazione nel 2003. Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato il tema di fondo qui posto

in discussione (STCA del 19

aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di

tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i

rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "…

dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"

appare lunga ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di

trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla

tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che

deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,

nulla toglie agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione che gli

incombe, sotto pena di versamento degli interessi moratori.

Nel caso in esame, le

richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base della

notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento,

verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 1999/2000, dato che la

tassazione 2001/2002 - relativa ai redditi conseguiti nel biennio 1999-2000 - è

pervenuta al ricorrente il 14 aprile 2003 (doc. C).

Più concretamente, al

termine dell'anno per il quale

il contributo era chiesto, ma certamente nel 2002 (per i guadagni conseguiti

sino al 31.12.2001), l'assicurato

conosceva l’entità del proprio reddito quale indipendente, e ciò senza la

necessità di attendere la notifica di tassazione 2003A dell'Ufficio di tassazione – che, trattandosi di

periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione, peraltro non può crescere in

giudicato, poiché è una semplice comunicazione e non una decisione impugnabile.

Il ricorrente disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta

di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione)

relative ai redditi definitivi conseguiti nel 2001 prima ancora che fosse

emanata la decisione di conguaglio dei contributi personali (nel 2005).

L’assicurato,

nonostante gli obblighi fissati dalla norma conforme alla legge ed alla

Costituzione, ha omesso una tempestiva comunicazione dei suoi redditi; se vi

avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di

mora, dato che gli acconti versati si palesavano sin da allora – come si sono

poi rivelati essere – ben inferiori ai contributi effettivamente dovuti per

quell'anno, e ciò oltre il

limite del 25%.

Come detto, alla Cassa

non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto

all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato

correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una

comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS),

i contributi d'acconto sulla

base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS).

Come indicato, l’amministrazione non poteva sapere che il reddito

effettivo del ricorrente divergeva dal reddito presumibile ed in maniera così

importante. La Cassa non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -

correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta

nel 2005, solo una volta conosciuti dall’amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel

2001.

Stanti le

considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza essendo semmai

riconducibile al solo ricorrente per non avere tempestivamente segnalato le

concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo

reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.

Da questo profilo,

dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela

corretta.

10. Il

tema oggetto del presente giudizio è stato di recente affrontato dalla Cassa CO

1, che il 21 dicembre 2006 l'ha

sottoposto, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella citata

pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (Inc. n. 30.2007.3, consid.

Considerandi

2.

), l'UFAS così si è espresso in merito:

"

(…)

Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque

la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo

determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo

bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di

regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i

contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente

dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le

divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della

chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la

differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo,

iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis

capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non

hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza,

dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare

interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella

fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle

dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo

ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli

interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia

attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a

versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di

mora.

Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la

cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori

indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione,

nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio

alcun motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi.".

Occorre ancora

evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver

informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati

riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore

dal 1° gennaio 2001 doc. A punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°

gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i

contributi ancora dovuti a conguaglio sarebbero stati superiori al 25% dei

contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in materia di

interessi moratori e compensativi (decisione dell’8 ottobre 2002 in re Z.;

30.2002

), questo Tribunale aveva già evidenziato tale informazione

dell’amministrazione ai (in quel caso) datori di lavoro.

Va comunque osservato

che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe

prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA

del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215,

consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S., Inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J.,

Inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di

questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio

degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha

chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli

interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo

del pagamento non è imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il

Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle

perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati,

che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.

Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla

sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel

versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o

all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS

è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse

dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale

per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli

assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far

dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del

ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni

amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la

riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno

gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare

interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa,

le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i

contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo

aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso

alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è

chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si

possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi

interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono

restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di

dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi

compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni

volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo

richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.

Pertanto

il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento

d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte

anche il Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione

dell'AVS.",

ed

ha quindi proposto di respingere il postulato.

11.

Gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto

con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2

OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali

dell'assicurato dovuti per il

2001.

non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non

conteggiare all'interessato

degli interessi di ritardo.

E ciò,

indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati

definitivamente fissati dalla Cassa.

Con decisione del 21

giugno 2005 la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2001. Ciò significa che non

tutti i contributi personali per questo anno erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede,

discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.

Ora, dagli atti si

evince che il ricorrente ha già pagato i contributi da compensare fissati con

la citata decisione. Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati

degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che

i contributi d'acconto versati

dall'insorgente per l'anno 2001 (Fr. 1'187,60) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva

effettivamente versare - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 12'202.-). In altri termini, il conteggio

finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 11'014,40), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 3'050,50), corrispondente al 25% dei

contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla

differenza ancora dovuta - siccome gli interessi vengono calcolati sul

differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 11'014,40), e quindi non solo sulla parte

superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli

interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal

1° gennaio 2003 (cfr. consid. 6).

Questi interessi

decorrono poi, come detto, fino al momento del loro versamento completo,

che in specie si è realizzato con l'accreditamento del dovuto sul conto corrente della Cassa di

compensazione il 3 agosto 2005. Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava in mora.

Sulla scorta di quanto

precede, la data del 14 maggio 2003 proposta dall'insorgente non può essere ritenuta. Infatti, a questo proposito occorre

evidenziare che la tassazione 2001-2002, emessa il 14 aprile 2003 (doc. C), portava

sui redditi conseguiti dall'assicurato

negli anni 1999 e 2000, quindi non è servita come base di calcolo per la

fissazione dei contributi personali per l'anno 2001. I redditi conseguiti nel 2001 sono in effetti stati

dichiarati nella tassazione 2003A.

Anche questa censura

va pertanto respinta.

Di conseguenza, sulla base

della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS, la Cassa di compensazione ha correttamente proceduto

calcolando degli interessi di mora dal 1° gennaio 2003 al 3 agosto 2005,

pari a Fr. 1'427,30 (doc. B).

Occorre infine specificare

che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e

quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal

caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,

implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti

rappresentano il 100%. La legge medesima, quindi, senza necessariamente fare

capo alle Direttive dell'UFAS,

contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per

determinare l'esistenza di

interessi moratori.

12.

Da

quanto precede, discende che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei

confronti della Cassa per aver addebitato al ricorrente degli interessi

moratori di Fr. 1'427,30 in

funzione dell'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS. Il ricorso va dunque respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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