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Decisione

30.2007.121

Imposizione dei contributi di migliora per opere di sistemazione e allargamento di una strada

29 ottobre 2009Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I ricorrenti in veste di proprietari dei mapp. no. 226, 277, 413, 420, 450,

451, 1576 e 1644 sono stati assoggettati ai seguenti contributi di miglioria:

- per il mapp. no. 226 fr. 16'300.35

- per il mapp. no. 277 fr. 439.60

- per il mapp. no. 413 fr. 652.95

- per il mapp. no. 420 fr. 215.95

- per il mapp. no. 450 fr. 3'248.10

- per il mapp. no. 451 fr. 413.90

- per il mapp. no. 1576 fr. 6'774.30

- per il mapp. no. 1644 fr. 8'162.50

Il reclamo tempestivamente interposto contro il prospetto è stato respinto dal Municipio con

risoluzione del 7.11.2007.

Da ciò il ricorso in esame nel quale i proprietari hanno contestato la

sussistenza di un vantaggio particolare, la natura dell’opera e la spesa

determinante.

Dal canto suo il Municipio, con osservazioni del 19.5.2008, ha postulato la

reiezione del gravame.

L’udienza di conciliazione del 27.1.2009 si è risolta negativamente.

Conclusa l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento

finale; i ricorrenti hanno presentato un memoriale conclusivo.

2.

Nel memoriale conclusivo del

7.8.2009 i ricorrenti rimproverano a questo Tribunale di non aver assunto le

prove da essa notificate, insinuando in tal modo un diniego di giustizia.

In tema di contributi di miglioria il Tribunale di espropriazione esamina

liberamente il fatto e il diritto (art. 13 cpv. 3 LCM), accerta d’ufficio i

fatti determinanti per la decisione e non è vincolato dalle domande di prova

delle parti (art. 23 LCM, 18 cpv. 1 LPamm., 47 cpv. 2 Lespr.). Il giudice,

apprezzandone anticipatamente la concludenza, ha la facoltà di rifiutare le

prove offerte che reputa irrilevanti o superflue qualora quelle già esperite

gli avessero consentito di raggiungere un fermo convincimento sulle

problematiche litigiose (DTF 122 II 464 c. 4a; Borghi/Corti,

Compendio di procedura amministrativa, ad. art. 19 no. 4 e 5).

In concreto i ricorrenti hanno notificato quali prove una perizia sui costi

necessari per la manutenzione dell’opera per rapporto ai progetti di

costruzione ed allo stato preesistente delle opera, il richiamo presso il

Comune delle fatturazioni inerenti l’opera eseguita, dei rapporti delle

Commissioni del Consiglio Comunale e dei verbali delle discussioni del

Consiglio Comunale.

Con ordinanza 21.7.2009 questo Tribunale ha respinto i suddetti mezzi di prova,

in quanto ritenuti irrilevanti al fine del giudizio essendo tra l’altro

finalizzati a sostenere censure che, come si vedrà in seguito, esulano dalla

presente procedura (cfr. consid. 3 e 5). Pertanto la censura è infondata.

3.

I ricorrenti sostengono che

l’opera costituisce in parte un semplice intervento di manutenzione non

soggetto al prelievo di contributi di miglioria (art. 3 cpv. 4 LCM) rispettivamente

che crea un vantaggio generico a tutti i cittadini di __________

Le censure tendono a rimettere in discussione il principio dell’imponibilità

dell’opera e la sua natura. Esse trascurano, tuttavia, che il Tribunale di

espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo sul prospetto dei

contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM) mentre il principio dell’imposizione e la

natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di finanziamento e la quota

imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di competenza esclusiva del legislativo

comunale. E’ questo un postulato ripetutamente confermato dalla giurisprudenza,

oramai consolidata, stando alla quale le contestazioni vertenti su tali

elementi vanno sollevate, semmai, dinanzi al Consiglio di Stato nelle forme e

nei termini sanciti dagli art. 208 ss LOC che disciplinano i ricorsi contro le

decisioni degli organi comunali (cfr. RDAT II-1995 no. 46 c. 3b, II-1998

no. 29 c. 4b, I-1999 no. 41 c. 4; RtiD II-2005 no. 26, I-2007 no. 29 c.

4.4.2).

In concreto il Municipio nei suoi messaggi ha indicato le opere per le quali

sarebbero stati prelevati i contributi di miglioria (cfr. MM 127/98 del

17.11.1998 e 177/2004 del 22.3.2004 ); il principio del prelievo la natura

dell’opera e la conseguente quota imponibile del 30% a carico dei privati sono

stati poi avallati dal Consiglio Comunale con le risoluzioni già menzionate che

sono cresciute in giudicato. Di conseguenza, in questa sede, ogni censura in

merito è irrimediabilmente tardiva e quindi irricevibile.

In ogni caso, prescindendo dalle suddette considerazioni di ordine prettamente

formale, occorre osservare che per lavori di manutenzione si intendono gli

interventi prevalentemente intesi a conservare lo stato e l’uso di un’opera o

di un impianto, prevenendone il degrado e mantenendone inalterato lo stato e

l’efficienza, senza comportare ampliamenti o cambiamenti di destinazione

apprezzabili (cfr. Messaggio 2862 del 13.6.1984 concernente la nuova

LCM, ad art. 4b, p. 16; Scolari, Tasse e contributi di miglioria, 2005,

no. 197; RDAT I-2001 no. 36 c. 4 e rinvii).

Nel caso concreto, le opere eseguite dal Comune, consistenti nell’allargamento

della carreggiata stradale, nella sostituzione della pavimentazione con

contestuale rifacimento delle sottostrutture, nella costruzione di un nuovo

marciapiede, nella posa di una nuova illuminazione ed nell’introduzione di

opere di moderazione del traffico, non erano finalizzate solo a sanare le

precarie condizioni della Via __________ – in quest’ottica sarebbero bastate

semplici rappezzi o il rifacimento dell’asfalto – bensì a restituire alla

medesima un aspetto decoroso e funzionale nel rispetto della viabilità e della

sicurezza stradale. Indiscutibile dunque che le opere eseguite vadano ben al di

là di un semplice intervento di manutenzione.

Inoltre si è tenuto conto che si tratta di un’infrastruttura di urbanizzazione

generale che, per definizione, è realizzata non solo nell’interesse specifico

di certi proprietari, ma in misura rilevante anche nell’interesse della

collettività (RtiD I-2007 no. 29 c. 4.4.2), imponendo l’opera solo in

ragione del 30% della spesa determinante, cosicché la comunità si assume la maggior

parte dei costi.

4.

4.1. I Comuni sono tenuti a

prelevare contributi di miglioria per le opere pubbliche che procurano al

privato un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), specie per le opere di

urbanizzazione generale e particolare dei terreni (art. 3 cpv. 1 lett. a LCM).

Il vantaggio particolare è presunto (art. 4 cpv. 1 LCM) quando l’opera è

finalizzata ad urbanizzare i fondi o a migliorarne l’urbanizzazione secondo uno

standard minimo, oppure quando migliora in modo evidente la redditività, la

sicurezza, l’accessibilità, la salubrità e la tranquillità dei fondi tenuto

conto della loro destinazione, oppure ancora quando elimina o riduce inconvenienti

ed oneri (Messaggio, cit., ad art. 5 p. 16-17).

La costruzione e la sistemazione di strade e marciapiedi sono opere di

urbanizzazione soggette al prelievo di contributi poiché, di principio, da esse

derivano indubbi vantaggi particolari per le proprietà servite (Reitter,

Les contributions d’équipement, plus particulièrement en droit neuchâtelois,

th. 1986, p. 64 ss; Blumer, Abgaben für Erschliessungsanlagen, th. 1989,

p. 38 ss; Marantelli-Sonanini, Erschliessung von Bauland, Diss. 1997, p.

93; Crespi, Il contributo di miglioria e la sua imposizione nel comune

ticinese, 1963, p. 66 e 70; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b).

4.2. Nel caso concreto l’opera imposta è stata eseguita su Via __________ – nel

tratto che va dal nucleo di __________ fino al confine con il Comune di __________

- e sull’imbocco di Via __________; strade che nel piano viario di ___________

sono contrassegnate come “strade di raccolta secondaria (SR2)”

In ragione dell’inadeguatezza del tracciato, dovuto soprattutto alla sua

vetustà ed al traffico di transito, il Municipio ha deciso di procedere ad un intervento di

ristrutturazione completa delle suddette strade. Il progetto contempla

l’allargamento della carreggiata a 5.10 m., la costruzione di un

nuovo marciapiede con una larghezza variabile da 1.50 a 2 m., la posa di una

pavimentazione differenziata tra il sedime stradale e il marciapiede in

asfalto/granito rispettivamente in dadi in porfido/granito, e la delimitazione

dello spazio destinato ai pedoni con aiuole verdi. A corollario delle opere

prettamente stradali è stato eseguito il rifacimento della tubazione dell’acqua

potabile e della canalizzazione per le acque chiare e luride (cfr. relazione

tecnica e planimetrie). Oltre a conferire un aspetto esteticamente uniforme e

decoroso alle strade, dal profilo funzionale l’intervento - che peraltro

risponde a criteri tecnicamente ottimali e sicuri avendo consolidato le sopra e

sottostrutture - ha indubbiamente migliorato l’agibilità e la qualità di

percorrenza rendendo la circolazione veicolare e pedonale più sicura.

Pertanto il vantaggio particolare per i fondi direttamente serviti, tra i quali

si annoverano anche le proprietà dei ricorrenti, non è seriamente contestabile.

In particolare è di secondaria importanza l’opinione prettamente soggettiva dei

ricorrenti secondo cui la situazione preesistente era soddisfacente ed adempiva

alle necessità, poiché su di essa prevale il risultato oggettivo

dell’intervento grazie al quale l’urbanizzazione è stata corretta e migliorata

secondo standard minimi adeguati alle esigenze del comprensorio servito. Così

come non basta a sovvertire la presunzione del vantaggio particolare il fatto

che i fondi fossero già urbanizzati ed accessibili; infatti questo è un

elemento che non influisce sul principio dell’assoggettamento (ma tutt’al più

sul riparto), poiché il vantaggio particolare non dipende necessariamente dalla

creazione di un’opera di urbanizzazione nuova, bensì può anche essere

conseguenza del miglioramento di un’opera esistente (art. 3 cpv. 4 LCM) ed è ravvisabile,

in particolare, nella sistemazione e nel risanamento di strade poiché simili

interventi si riflettono positivamente sulla viabilità (Scolari, op.

cit., no. 193; Blumer, op. cit., p. 68; Crespi, op. cit., p.

61-62; RDAT II-1998 no. 29 c. 6b). Neppure l’affermazione dei ricorrenti

secondo cui l’inserimento della aiuole impedisce lo scorrimento del traffico e

fa si che la strada non risulti allargata, invalida la presunzione del

vantaggio particolare. Del resto la realizzazione di alcune aiuole è finalizzata

ad attirare l’attenzione dell’utente sull’approssimarsi della limitazione del

campo viabile (cfr. relazione tecnica), contribuendo così a rendere la

circolazione veicolare più sicura. Anche la giurisprudenza citata (TF 25.6.2001

N.2P. 253/2000) non è pertinente; essa si riferisce infatti ad una fattispecie

nella quale, in sintesi, l’intervento stradale era costituito da un'opera

nuova, segnatamente la costruzione di una nuova strada che aggirava il

“percorso tortuoso” e stretto del nucleo. Un quadro, questo, ben diverso dal

caso in esame in cui si tratta di un miglioramento di un’opera esistente

secondo standard minimi.

La trasformazione radicale subita da Via __________ grazie ai lavori è palese.

Gli interventi eseguiti hanno comportato un miglioramento dell’opera

preesistente con la costruzione di manufatti che, data la vetustà della strada,

come si evince dalla documentazione fotografica (cfr. rilievi fotografici), non

possono essere considerati semplici opere di manutenzione. In effetti la strada

è stata rifatta a nuovo, allargata e dotata di un marciapiede.

I mapp. no. 226, 1576 e 1644 sono terreni retrostanti rispetto a Via __________,

alla quale hanno però accesso veicolare e pedonale attraverso Via __________. Posto

che a fronte della costruzione o rifacimento di una strada il vantaggio

particolare si riflette anzitutto suo fondi limitrofi, ma può ripercuotersi anche

su terreni non confinanti nella misura in cui vi hanno accesso e/o sono allacciati

alle sue infrastrutture, dal profilo dell’accessibilità le citate proprietà

hanno pertanto ricavato benefici dall’opera. Poco importa che la strada sia

effettivamente utilizzata o che lo sia solo saltuariamente poiché la semplice

possibilità d’uso basta per ammettere il vantaggio particolare (RDAT

II-2000 no. 50 c. 4.2.). È vero che il beneficio è meno marcato rispetto ad

altre proprietà direttamente affacciate su Via __________ ma questo va

soppesato semmai nella fase di riparto dei contributi (art. 8 LCM).

Un ragionamento analogo vale per le part. 413, 420, 450 e 451 situate nel

nucleo di __________, le quali hanno accesso a Via __________ attraverso Via __________-Via

__________.

Il mapp. no. 277 è un fondo situato nella zona nucleo di __________, affacciato

sul tratto iniziale di Via __________, quindi la proprietà ha ricavato benefici

dall’opera perché per raggiungere il Comune di __________ usufruisce comunque

di detta strada.

Ne consegue che l’assoggettamento dei mapp. no. 226, 277, 413, 420, 450, 451,

1576 e 1644 ai contributi di miglioria è fondato.

4.3. Secondo i ricorrenti l’assoggettamento delle loro proprietà costituirebbe

una disparità di trattamento rispetto ad altri fondi ubicati nella zona dell’__________

e a nord del nucleo di __________ sfuggiti all’imposizione, benché si trovano

nella medesima situazione dei loro terreni.

Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono inclusi

i fondi edificati o edificabili che di fatto o potenzialmente beneficiano delle

opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà direttamente confinanti

con Via __________ e Via __________ e di alcune proprietà retrostanti il cui

accesso presuppone l’uso di dette strade.

Considerato che lo scopo primo dei lavori eseguiti dal Comune era di migliorare

la viabilità e l’accessibilità dei terreni, non è arbitrario circoscrivere il

vantaggio particolare ai soli fondi concretamente serviti dalle strade che sono

state oggetto di miglioria. E’ vero che le suddette strade possono essere

percorse anche da altri cittadini, quali quelli residenti nella zona dell’__________

o a nord del nucleo di __________. Tuttavia, per questa categoria di utenti si

tratta piuttosto di una percorrenza di transito e non di servizio diretto,

anche perché per recarsi a __________ e/o a __________ usufruiscono di altre

strade, quali Via __________, Via __________ e Via __________. D’altronde Via __________

è stata considerata dal progettista del prospetto proprio quale delimitazione

del comprensorio d’imposizione. Ne consegue che per i fondi appartenenti alle zone

menzionate dai ricorrenti il percorso da Via __________ ed in special modo da

Via __________, potrebbe rappresentare semmai solo una scelta di ripiego,

peraltro poco funzionale. In sostanza il loro esonero non viola il principio

della parità di trattamento poiché l’effetto della miglioria è assai attenuato

ed il vantaggio non può essere definito particolare, ma si confonde piuttosto

con quello collettivo che tutti i residenti hanno comunque tratto dai lavori.

In ogni caso il Comune ha connotato l’opera come urbanizzazione generale ed ha

applicato una quota prelevabile del 30%, cosicché la maggior parte dei costi è

assunta dalla collettività.

Considerandi

4.4

I ricorrenti lamentano infine degli inconvenienti riconducibili ad un

asserito aumento del traffico.

Tale contestazione non è pertinente al fine dei contributi e quindi non

invalida la presunzione del vantaggio particolare.

Quanto alla lamentata indisciplina dei conducenti che, a detta dei ricorrenti,

ora percorrono Via __________ a grande velocità, sarà semmai compito del Comune

adottare le opportune misure di polizia.

5.

I ricorrenti contestano la spesa

determinante e sostengono che i contributi di migliora devono essere prelevati

solo sulla base dei costi indicati nel primo preventivo di cui al MM 127/98.

5.1

Nella decisione su reclamo il Municipio ha ritenuto che le censure

concernenti la spesa determinante sono tardive, in quanto avrebbero dovuto

essere sollevate nell’ambito di un ricorso contro le decisioni del Consiglio

Comunale ex art. 208 ss LOC. A mente dei ricorrenti tale tesi non è

sostenibile, poiché il proprietario, nell’ambito del prelievo dei contributi di

miglioria, può intervenire solo in applicazione della LCM e può quindi

ricorrere solo secondo quanto prevede l’art. 13 LCM, e cioè dopo la pubblicazione

del prospetto; prima egli non ha legittimazione a ricorrere anche perché non sa

ancora a quanto ammonterà il suo contributo.

La contestazione è infondata.

Il prelievo di contributi di miglioria è obbligatorio per le opere che

procurano un vantaggio particolare (art. 1 cpv. 1 LCM), salvo che il

finanziamento sia adeguatamente garantito da altri tributi (art. 1 cpv. 2 LCM).

Pertanto, quando il Municipio sottopone al legislativo una richiesta di credito

per l’esecuzione di un’opera pubblica deve congiuntamente anche porsi il

quesito se questa procura vantaggi particolari ai sensi dell’art. 1 cpv. 1 LCM.

In caso di risposta positiva, il messaggio da sottoporre al legislativo

contemplerà, oltre al progetto, al costo ed al piano di finanziamento, anche

l’autorizzazione di prelevare contributi di miglioria e di stabilire la

percentuale imponibile entro i limiti fissati dall’art. 7 LCM (RDAT

II-2001 no. 44 c. 3.3.1.). Di contro non occorre che, contestualmente, il

Municipio presenti anche l’elenco dei contribuenti o il piano del perimetro

poiché questi sono elementi del prospetto dei contributi (art. 11 cpv. 2 let.

a, b LCM) che è elaborato successivamente dal Municipio e che non rientra nelle

competenze deliberative del legislativo (RDAT I-1994 no. 7; RtiD

I-2007 no. 29 c. 4.4.2).

La conseguente risoluzione del Consiglio comunale è pubblicata all’albo con

l’indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 74 LOC). Si tratta di un

atto formale di estrema importanza teso ad informare la cittadinanza intera

delle deliberazioni prese dal legislativo comunale, ai fini di una loro

eventuale impugnazione. Nell’ambito della procedura di prelievo dei contribuiti

di miglioria l’importanza della pubblicazione si manifesta con meridiana

evidenza: infatti, il potenziale contribuente che intendesse contestare il

principio dell’imponibilità dei contributi per una data opera o la quota

percentuale di prelevamento sarà legittimato a farlo solo impugnando la

risoluzione del Consiglio Comunale secondo la procedura prevista dagli art. 208

e ss (RDAT I-2001 no. 37 c. 3.3.1.). La legge non prevede infatti alcun

obbligo, per l’ente pubblico, di inviare un avviso personale ai potenziali

contribuenti (Scolari, op. cit., no. 229). Pertanto, spetta a

quest’ultimi, in base ad un dovere di diligenza, il compito di tenersi

informati in merito alle decisioni adottate dagli organi comunali.

In concreto, al pari del testo dei rispettivi messaggi municipali (cfr. MM

127/98 p. 5, MM 12/2003 p. 5 e MM 177 /2004 p. 4), nei dispositivi delle

risoluzioni del Consiglio Comunale del 6.11.2000, del 17.7.2003 e del

29.3

, e di riflesso i loro estratti pubblicati all’albo comunale, sono

indicati i crediti imputati alla spesa determinante per il calcolo dei

contributi di miglioria da prelevare. Pertanto i ricorrenti avrebbero dovuto

contestarli impugnando tempestivamente le citate risoluzioni del Consiglio

Comunale.

5.2

Secondariamente sempre secondo i ricorrenti, sulla base della cronistoria

dell’opera e sul fatto che il legislativo ha riconosciuto l’incapacità di

gestire l’opera da parte del professionista inizialmente incaricato e

dell’Ufficio tecnico, i costi supplementari non possono essere imposti ai

privati essendo frutto di errori politici.

I sorpassi di credito e le problematiche sorte con il progettista sono

questioni che esulano dal procedimento in esame ed in merito alle quali il

Tribunale di espropriazione non ha alcuna competenza. Infatti, come già

ribadito il Tribunale di espropriazione giudica con pieno potere cognitivo solo

sul prospetto dei contributi (art. 11 e 13 cpv. 2 LCM), mentre il principio

dell’imposizione e la natura dell’opera, come d’altronde anche il piano di

finanziamento e la quota imponibile, sfuggono al suo sindacato essendo di

competenza esclusiva del legislativo comunale. Di conseguenza, il prelievo dei

contributi di miglioria anche sui due importi costituenti i crediti

supplementari avrebbe dovuto essere contestato nel principio impugnando le

risoluzioni del Consiglio Comunale del 14.7.2003 e del 29.3.2004 (art. 208 ss

LOC).

In questa sede è decisivo e sufficiente che i due crediti supplementari, nonché

il conseguente prelievo dei contributi di miglioria in ragione del 30% della

spesa, siano stati approvati dal Consiglio Comunale e che la spesa determinante

per il calcolo dei contributi indicata nella relazione tecnica (fr. 3'691'000.-

) non eccede i limiti del credito complessivo ratificato dal Consiglio Comunale

(fr. 2'240'436.- + fr. 492'238.- + fr. 981'770.- = fr. 3'714'444.- ).

5.3

I ricorrenti sostengono infine che dalla spesa determinante vanno dedotti

i costi relativi al rifacimento della pavimentazione stradale, dei muri, delle

ringhiere e delle recinzioni, in quanto lavori non necessari e non

riconducibili all’opera, nonché le prestazioni tecniche.

Per il calcolo dei contributi sono determinanti le spese totali d’esecuzione o

di acquisto dell’opera, comprese quelle per i terreni necessari, le indennità,

i progetti, la direzione dei lavori e gli interessi di costruzione. Così

stabilisce testualmente l’art. 6 cpv. 1 LCM.

Nella spesa determinante vanno dunque inclusi tutti i costi necessari connessi

con la realizzazione dell’opera.

In concreto il Municipio ha chiesto un credito complessivo di fr. 3'714'444.-

ed elencato il dettaglio della spesa già nei MM 127/98 (p. 2 e 3) e 177/2004

(p. 2). Conoscendo, o comunque avendo accesso a questi dati in quanto documenti

pubblici consultabili presso la cancelleria comunale, e sapendo che l’importo

sarebbe servito per il calcolo dei contributi, i ricorrenti avrebbero dovuto

contestarlo impugnando tempestivamente le rispettive risoluzioni del Consiglio

Comunale del 6.11.2000 e 29.3.2004.

A prescindere da questa considerazione di ordine formale, come già rilevato, la

spesa totale riportata nel prospetto pubblicato rispetta il limite di spesa

stanziato dal Consiglio Comunale ed ammonta a fr. 3'691'000.-.

Considerato inoltre il carattere unitario del progetto e che le sue singole

componenti sono impianti e/o manufatti nuovi venuti a sostituire elementi

vetusti, dalla spesa determinante non posso essere dedotti i costi per

l’illuminazione, per il rifacimento del manto stradale e del marciapiede,

nonché per la ricostruzione delle ringhiere, parapetti e muri di sostegno

(necessari per ripristinare la situazione dopo l’espropriazione). Tutte queste

spese si riconducono, infatti, ad interventi espressamente previsti dal

progetto ed indispensabili per un’esecuzione dell’opera corretta e conforme

alle regole dell’arte.

Di conseguenza le deduzioni richieste non sono ammissibili.

5.4

Giova rivelare inoltre che i costi per l’acquedotto non sono stati

computati (cfr. MM 127/98 p. 4 e 120/2003 p. 4); ciò si risolve a vantaggio dei

contribuenti poiché, di principio, nel contesto degli impianti pubblici di

urbanizzazione, le condotte dell’acqua potabile sono installazioni

indispensabili che normalmente danno luogo al prelievo di contributi di

miglioria, poiché creano le premesse per l’edificazione dei fondi (o le

migliorano) e dunque conferiscono loro un vantaggio particolare (Reitter,

op. cit., p. 68; Blumer, op. cit., p. 39; Otzenberger, Die

Grundeigentümerbeiträge im Kanton Luzern, Diss. 1976, p. 25).

6.

6.1

L’art. 9 LCM dispone che i

beni imponibili sono individuati mediante un piano del perimetro, con

l’eventuale suddivisione in classi di vantaggio.

Il piano del perimetro racchiude i fondi o la porzione dei fondi che traggono

un effettivo vantaggio particolare dall’opera e che, per questo motivo, sono

assoggettati al contributo di miglioria (art. 5 cpv. 1 LCM).

La delimitazione del piano, che compete al Municipio (RDAT I-1994 no. 7), dipende da un

apprezzamento fattuale a carattere prevalentemente tecnico (cfr. Messaggio,

2862.

del 13.6.1984 concernente la nuova LCM, ad art. 10 p. 22) e comporta

un’analisi di complessa attuazione, non da ultimo perché la normativa è priva

di spunti limitandosi ad istituire nel principio la facoltà di suddividere il

comprensorio in categorie differenziate. Si dovrà dunque ponderare le

caratteristiche dell’opera (funzionalità, concrete possibilità d’uso,

accessibilità ecc.) per rapporto al territorio circostante ed alla destinazione

dei singoli fondi affinché, conformemente allo scopo del contributo, nel

perimetro siano incluse solo le proprietà che, in esito a tale valutazione,

risulteranno realmente avvantaggiate (Reitter, op. cit., 95; Blumer,

op. cit., p. 62; Otzenberger, op. cit., p. 46 ss).

All’interno del piano del perimetro, giusta l’art. 8 LCM, la quota a carico

degli interessati è ripartita in funzione del vantaggio particolare (cpv. 1),

tenuto conto della superficie dei fondi e, per i terreni edificabili, del

diverso indice di sfruttamento (cpv. 2); sono applicabili fattori di correzione

qualora speciali circostanze lo giustificassero (cpv. 3). Considerato che

l’entità del singolo vantaggio è difficilmente determinabile, la prassi ammette

l’applicazione di criteri di calcolo schematici fondati su elementi consacrati

dall’esperienza e di facile applicazione e comprensione purché rispettino i

principi della parità di trattamento e del divieto di arbitrio (Messaggio

cit., ad art. 9 p. 21; Marantelli-Sonanini, op. cit., p. 98; RtiD

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

In definitiva il criterio decisivo tanto per la delimitazione del piano quanto

per la ripartizione dei contributi è il vantaggio particolare (RtiD

I-2007 no. 29 c. 4.2 e 5.1).

In materia di contributi di miglioria l’ente pubblico gode di un ampio margine

di autonomia. Perciò, nell’ambito del riesame, il Tribunale si impone

moderazione e riserbo limitandosi a verificare che i criteri adottati

rispettino la legge ed i principi costituzionali (Reitter, op. cit., p.

95; Otzenberger, op. cit., p. 47; RtiD II-2005 no. 25 c. 6.4,

I-2007 no. 29 c. 5.1 e rinvii).

6.2

Stando alla relazione tecnica annessa al prospetto, nel perimetro sono

inclusi i fondi edificati o edificabili che direttamente o potenzialmente

beneficiano delle opere; come risulta dal piano si tratta delle proprietà

direttamente confinanti con Via __________ e Via __________ e di quelle

retrostanti il cui accesso presuppone l’uso di dette strade.

In particolare, esso è delimitato a nord dal nucleo di __________, a sud dal

confine con __________, ad est dai mappali che fanno capo alla Via __________ e

Via __________ (fino ai mapp. no. 1248 e 1536) ed infine ad ovest dai terreni a

valle di Via __________, da quelli del nucleo di __________ e dai fondi

collegati con Via __________

6.3

Nel prospetto la ripartizione della quota prelevabile (art. 8 LCM) è

avvenuta sulla base della superficie computabile risultante ad RF, dell’indice

di sfruttamento completato con un fattore di correzione, di un fattore

interesse al quale è associato un correttivo e di un fattore rumore.

Come risulta dall’annessa relazione tecnica il fattore di correzione

dell’indice di sfruttamento serve a compensare condizioni particolari per

alcuni fondi dei nuclei, dove ad esempio ci sono fabbricati senza terreno e

altri con molto terreno annesso. Il fattore interesse considera invece

l’interesse del mappale alla sistemazione delle strade ed è inversamente

proporzionale alla distanza dalle opere eseguite. Il fattore di correzione

considera situazioni particolari che rendono l’interesse alle strade meno

diretto (mappale adibito a strada coattiva, maggiore distanza dall’opera

rispetto ad altri fondi nella medesima zona d’interesse, mappale accessibile

anche da un’altra strada non soggetta a miglioria o fondo situato all’inizio

dell’opera realizzata). Il fattore rumore tiene conto infine dell’aumento del

disturbo del rumore dovuto all’opera eseguita, in particolare per i fondi

situati a monte della strada.

Tutto sommato questo metodo, per quanto schematico, risponde alle esigenze

poste dalla giurisprudenza. Esso si avvale di criteri oggettivi facilmente

verificabili che differenziano sufficientemente i singoli fondi a seconda delle

loro caratteristiche tanto da imporli proporzionalmente al vantaggio realmente

tratto dall’opera.

6.4

Contrariamente a quanto asserito dai ricorrenti non sono stati applicati

fattori diversi a situazioni uguali.

Ai mapp. no. 226. 1576 e 1644 è stato attribuito un fattore interesse di 0.8.

Ciò è condivisibile per confronti con tutto il comprensorio che fa capo alla

strada privata (mapp. no. 1647, 1646, 1645, 1644, 1576 e 226), al quale è stato

applicato uniformemente il fattore interesse di 0.8. Al comparto che fa capo a

Via __________ (mapp. no. 1572, 1573, 1574, 1575, 1367 e 678) è stata poi

riconosciuta un’ulteriore riduzione di 0.7. Pertanto si è tenuto conto della

distanza maggiore da Via Leoni rispettivamente dell’interresse minore all’opera

rispetto ai confinanti, ai quali è stato applicato linearmente il fattore di

interesse di 1.

Alle part. no. 450 e 451 è stato applicato un fattore di interesse di 0.7, il

quale è stato d’altronde linearmente applicato a tutte proprietà appartenenti alla

parte bassa del nucleo di __________ (ad es. mapp. no. 448, 452, 453, 454 e 455).

Al mapp. no. 450 è poi stato riconosciuto un fattore di correzione dell’indice di

sfruttamento di 0.5 in quanto, a differenza del mapp. no. 451, è solo

parzialmente edificato (cfr. estratto RF).

Ai mapp. no. 413 e 420 è stato applicato un fattore di interesse minore di 0.4

considerato che appartengono alla parte alta del nucleo e quindi sono più

lontani dall’opera. Ad entrambi i terreni è poi stato riconosciuto un fattore di

correzione dell’indice di sfruttamento di 0.5 considerato che, trattandosi di

fondi non edificati e che nel nucleo non sono ammesse nuove costruzioni (art.

32.

NAPR), essi non sono edificabili ma eventualmente destinabili al servizio

delle abitazioni esistenti (orto, giardino, ecc. ). A ben vedere, per quanto

riguarda il mapp. no. 420, è stato tuttavia commesso un errore nel prospetto -

riscontrato peraltro anche per i mapp. no. 419, 421 e 422 - laddove il fattore

di 0.5 è stato inserito nella colonna “fattore di correzione interesse” anziché

in quella “fattore correzione i.s.”. Tale errore è tuttavia trascurabile

poiché il risultato non cambia.

Alla part. no. 277 è stato applicato un fattore di interesse di 0.4. Ciò è

condivisibile per confronti con le altre proprietà situate del nucleo di __________

confinati ed affacciate direttamente su Via __________ (mapp. no. 287, 275 e

1719).

Ne consegue che i contributi a carico dei mapp. no. 226, 277, 413, 420, 450,

451, 1576 e 1644 vanno confermati nel loro ammontare.

7.

Visto l’esito del ricorso la tassa

di giustizia e le spese sono poste a carico dei ricorrenti in solido in quanto

soccombenti (art. 23 LCM e 31 LPamm). Per lo stesso motivo non si assegnano

ripetibili.

per

questi motivi

richiamati la

Legge sui contributi di miglioria del 24.4.1990

dichiara

e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2.

La tassa di giustizia e le spese in fr. 500.-

sono a carico dei ricorrenti in solido. Non si assegnano ripetibili.

3.

Contro la

presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Losanna, entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art.

82.

ss LTF). Qualora non sia proponibile il ricorso in materia di diritto

pubblico, entro il medesimo termine è ammesso il ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113 ss LTF).

4.

Intimazione a:

-

-

per il Tribunale di

espropriazione

la

Presidente la

segretaria giurista

Margherita

De Morpurgo Annalisa

Butti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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