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Decisione

30.2007.122

Svolgere un'attività lavorativa sprovvisto del necessario permesso

1 settembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione dei permessi

e dell'immigrazione con decisione 20 aprile 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese

fr. 10.-, per i seguenti motivi:

"Ha lavorato in

qualità di pacherista-operaio, dal 16.01.2006 al 26.01.2006, a favore della

ditta __________, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei

permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLalps-extra

CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione, nelle osservazioni 18 maggio 2007 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà

assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso

di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi

attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata

a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

Lo

straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone.

Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale

preposta al mercato del lavoro (art. 29 cpv. 1 prima e seconda frase OLS, che

istituisce un obbligo proprio della persona straniera).

Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono

punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima gravità si può

prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr. rinvio

dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).

3.

La

Sezione dei permessi e dell'immigrazione rimprovera al multato – in

applicazione delle predette disposizioni – di aver lavorato in qualità

di pacherista-operaio, dal 16 al 26 gennaio __________ a favore della ditta __________,

con sede a __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta la fattispecie ascrittagli, come segue:

“La ditta __________, in

data 28.12.__________ aveva notificato per iscritto alla Sezione del permessi (recte:

Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona), che a partire dal 01.01.__________

sarei stato alle dipendenze della __________. Essendo assente per ferie avremmo

provveduto ad inoltrare la domanda per il cambiamento del permesso solo in un

secondo tempo. Trasmessa tale richiesta mi era stato comunicato che non potevo

iniziare il lavoro presso la __________ il 01.01.__________, ma solo il 16.01.__________

e così è stato. Il funzionario della Sezione (recte: Ufficio regionale

degli stranieri), signor __________., che ha parlato con la signora __________,

responsabile del personale, ha confermato che il caso era in regola, pertanto

sia io che la ditta abbiamo ritenuto che fosse tutto in ordine”.

Conclude, asserendo che “da

un controllo approfondito ho notato che il permesso in effetti era valido solo

a partire dal 27.01.__________, a suo tempo non ho dunque controllato bene gli

incarti, ma solamente perché il funzionario incaricato aveva assicurato che la

pratica era corretta e che il permesso veniva rilasciato a partire dal 16.01.__________”

(cfr. ricorso 2 maggio 2007).

5.

Nella fattispecie

concreta, ci si potrebbe invero chiedere se il gravame non debba essere accolto

in virtù del principio della buona fede in campo amministrativo, ritenuto che

l’asserzione dell’insorgente circa la rassicurazione ottenuta, seppur

verbalmente, da un funzionario dell’Ufficio regionale degli stranieri - autorità

competente, non tanto per la concessione dei permessi veri e propri, ma per il

rilascio di informazioni - sembra plausibile; ciò si potrebbe anche spiegare

con il fatto che non vi è stato un vero cambiamento del posto di lavoro, bensì una

successione a livello di società riconducibili al medesimo gruppo (“__________”),

prova né è che la sede sociale, la carta intestata, il recapito postale e telefonico

della nuova ditta sono rimasti invariati.

La questione può tuttavia essere

lasciata indecisa, in quanto il gravame deve comunque essere accolto per i seguenti

motivi. In effetti, il ricorrente, in qualità di cittadino di uno Stato (Bosnia

e Erzegovina) che non beneficia dell’Accordo sulla libera circolazione delle

persone concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità

europea e i suoi Stati membri (ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo

protocollo (in vigore dal 1° aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera

in materia di stranieri e alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito,

va detto che il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la Legge federale sugli

stranieri (LStr), la quale ha per scopo, da un lato, di rendere più favorevole

lo statuto giuridico degli stranieri extra-comunitari (allineandolo, a

determinate condizioni, a quello delle persone che beneficiano dell’ALC) e di

semplificare le procedure per gli stranieri, come pure per i datori di lavoro e

le autorità, in modo tale da garantire l’integrazione e, dall’altro, di lottare

contro gli abusi e il lavoro nero, ciò che ha comportato l’inasprimento delle

sanzioni penali. Con l’entrata in vigore della LStr è stata abrogata la Legge

federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; e, tra le

altre, l’Ordinanza federale che limita l’effettivo degli stranieri, OLS), fermo

restando che alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della

presente legge permane applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1

LStr).

Per quanto qui interessa, tra

le innovazioni di rilievo è stata introdotta una maggiore mobilità geografica e

professionale all’interno della Svizzera, sancita dagli art. 37 e segg. LStr,

per cui gli stranieri che hanno soddisfatto le severe condizioni di ammissione

(soglia d’entrata elevata), possono esercitare un’attività lucrativa in tutta

la Svizzera. Inoltre il cambiamento di professione e d’impiego nel contesto di

un soggiorno durevole non sottostà più ad autorizzazione (cfr. inoltre

Messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 2002, pag. 3367; FF 2002 3327).

In effetti, l’art. 38 cpv. 2

LStr sancisce che il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per

esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale

attività in tutta la Svizzera; inoltre egli non necessita di un’autorizzazione

per cambiare impiego.

Considerato che, come emerge

dagli atti, il ricorrente era già in possesso di un permesso di dimora “B” con

attività, deve in concreto trovare applicazione il predetto disposto, siccome a

lui più favorevole rispetto all’art. 29 cpv. 1 OLS, in virtù del noto principio

della lex mitior.

Aggiungasi che la LStr non

istituisce alcun obbligo di notifica per lo straniero che, titolare di un

permesso, cambia la propria sede di lavoro, purché tale cambiamento non

comporti contestualmente la modifica del luogo di residenza (art. 12 cpv. 2 e

15.

LStr e 15 OASA).

Così stando le cose,

l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione

impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né

spese.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;

38 cpv. 2 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS , 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né tasse

né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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