30.2007.122
Svolgere un'attività lavorativa sprovvisto del necessario permesso
1 settembre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.122
Data decisione, Autorità:
01.09.2008, PRPEN
Titolo:
Svolgere un'attività lavorativa sprovvisto del necessario permesso
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 3 cpv. 3 LDDS
Incarto
n.
30.2007.122
07 214/307
Bellinzona
1
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 2 maggio 2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione
20 aprile 2007 n. __________ emessa dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 18 maggio 2007 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione con decisione 20 aprile 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 80.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 20.- e alle spese
fr. 10.-, per i seguenti motivi:
"Ha lavorato in
qualità di pacherista-operaio, dal 16.01.2006 al 26.01.2006, a favore della
ditta __________, __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei
permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta attività”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLalps-extra
CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione dei permessi e dell’immigrazione, nelle osservazioni 18 maggio 2007 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà
assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso
di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi
attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata
a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Lo
straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone.
Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale
preposta al mercato del lavoro (art. 29 cpv. 1 prima e seconda frase OLS, che
istituisce un obbligo proprio della persona straniera).
Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono
punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima gravità si può
prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr. rinvio
dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS).
3.
La
Sezione dei permessi e dell'immigrazione rimprovera al multato – in
applicazione delle predette disposizioni – di aver lavorato in qualità
di pacherista-operaio, dal 16 al 26 gennaio __________ a favore della ditta __________,
con sede a __________, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta la fattispecie ascrittagli, come segue:
“La ditta __________, in
data 28.12.__________ aveva notificato per iscritto alla Sezione del permessi (recte:
Ufficio regionale degli stranieri di Bellinzona), che a partire dal 01.01.__________
sarei stato alle dipendenze della __________. Essendo assente per ferie avremmo
provveduto ad inoltrare la domanda per il cambiamento del permesso solo in un
secondo tempo. Trasmessa tale richiesta mi era stato comunicato che non potevo
iniziare il lavoro presso la __________ il 01.01.__________, ma solo il 16.01.__________
e così è stato. Il funzionario della Sezione (recte: Ufficio regionale
degli stranieri), signor __________., che ha parlato con la signora __________,
responsabile del personale, ha confermato che il caso era in regola, pertanto
sia io che la ditta abbiamo ritenuto che fosse tutto in ordine”.
Conclude, asserendo che “da
un controllo approfondito ho notato che il permesso in effetti era valido solo
a partire dal 27.01.__________, a suo tempo non ho dunque controllato bene gli
incarti, ma solamente perché il funzionario incaricato aveva assicurato che la
pratica era corretta e che il permesso veniva rilasciato a partire dal 16.01.__________”
(cfr. ricorso 2 maggio 2007).
5.
Nella fattispecie
concreta, ci si potrebbe invero chiedere se il gravame non debba essere accolto
in virtù del principio della buona fede in campo amministrativo, ritenuto che
l’asserzione dell’insorgente circa la rassicurazione ottenuta, seppur
verbalmente, da un funzionario dell’Ufficio regionale degli stranieri - autorità
competente, non tanto per la concessione dei permessi veri e propri, ma per il
rilascio di informazioni - sembra plausibile; ciò si potrebbe anche spiegare
con il fatto che non vi è stato un vero cambiamento del posto di lavoro, bensì una
successione a livello di società riconducibili al medesimo gruppo (“__________”),
prova né è che la sede sociale, la carta intestata, il recapito postale e telefonico
della nuova ditta sono rimasti invariati.
La questione può tuttavia essere
lasciata indecisa, in quanto il gravame deve comunque essere accolto per i seguenti
motivi. In effetti, il ricorrente, in qualità di cittadino di uno Stato (Bosnia
e Erzegovina) che non beneficia dell’Accordo sulla libera circolazione delle
persone concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità
europea e i suoi Stati membri (ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo
protocollo (in vigore dal 1° aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera
in materia di stranieri e alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito,
va detto che il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la Legge federale sugli
stranieri (LStr), la quale ha per scopo, da un lato, di rendere più favorevole
lo statuto giuridico degli stranieri extra-comunitari (allineandolo, a
determinate condizioni, a quello delle persone che beneficiano dell’ALC) e di
semplificare le procedure per gli stranieri, come pure per i datori di lavoro e
le autorità, in modo tale da garantire l’integrazione e, dall’altro, di lottare
contro gli abusi e il lavoro nero, ciò che ha comportato l’inasprimento delle
sanzioni penali. Con l’entrata in vigore della LStr è stata abrogata la Legge
federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; e, tra le
altre, l’Ordinanza federale che limita l’effettivo degli stranieri, OLS), fermo
restando che alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della
presente legge permane applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1
LStr).
Per quanto qui interessa, tra
le innovazioni di rilievo è stata introdotta una maggiore mobilità geografica e
professionale all’interno della Svizzera, sancita dagli art. 37 e segg. LStr,
per cui gli stranieri che hanno soddisfatto le severe condizioni di ammissione
(soglia d’entrata elevata), possono esercitare un’attività lucrativa in tutta
la Svizzera. Inoltre il cambiamento di professione e d’impiego nel contesto di
un soggiorno durevole non sottostà più ad autorizzazione (cfr. inoltre
Messaggio del Consiglio federale dell’8 marzo 2002, pag. 3367; FF 2002 3327).
In effetti, l’art. 38 cpv. 2
LStr sancisce che il titolare di un permesso di dimora ammesso in Svizzera per
esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può esercitare tale
attività in tutta la Svizzera; inoltre egli non necessita di un’autorizzazione
per cambiare impiego.
Considerato che, come emerge
dagli atti, il ricorrente era già in possesso di un permesso di dimora “B” con
attività, deve in concreto trovare applicazione il predetto disposto, siccome a
lui più favorevole rispetto all’art. 29 cpv. 1 OLS, in virtù del noto principio
della lex mitior.
Aggiungasi che la LStr non
istituisce alcun obbligo di notifica per lo straniero che, titolare di un
permesso, cambia la propria sede di lavoro, purché tale cambiamento non
comporti contestualmente la modifica del luogo di residenza (art. 12 cpv. 2 e
15.
LStr e 15 OASA).
Così stando le cose,
l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione
impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né
spese.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;
38 cpv. 2 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS , 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né tasse
né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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