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Decisione

30.2007.124

Deposito abusivo di materiale in area forestale

4 agosto 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 13 aprile 2007 ha

inflitto a RI 1 – in qualità di titolare dell’omonima ditta esecutrice dei

lavori di realizzazione della strada forestale __________ – una multa di fr.

800.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di complessivi fr. 100.-, per

aver eseguito il deposito di 28 mc di materiale di scavo all’interno dell’area

forestale, lungo la costruenda strada forestale, all’altezza della sezione 69,

nel Comune di __________, su un sedime di proprietà del Patriziato di __________

(con riferimento all’intimazione del rapporto di contravvenzione 15 gennaio

2007).

Fatti accertati il 23 novembre

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo, 14 cpv. 1, 38 LCFo.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendo, in via principale, l'annullamento della multa e, in subordine, la

riduzione della stessa a fr. 200.-, proporzionalmente alla sua negligenza e al

grado di colpa.

C. La CRTE 1 con le

osservazioni 23 maggio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le utilizzazioni

che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o mettono in

pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti a tali

utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i Cantoni

emanano le disposizioni necessarie.

Per l’art. 14 cpv. 1 LCFo, sono vietate le

utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e

del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal regolamento. In

particolare, è considerato utilizzazione dannosa il deposito non autorizzato di

qualsiasi materiale (art. 21 lett. b RLCFo).

Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia

il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile

con una multa fino a franchi 20'000.-; se l’autore agisce per negligenza, esso

è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (art. 38 LCFo, sulla scorta

della delega legislativa prevista all’art. 43 cpv. 4 LFo).

3.

La CRTE 1, in

applicazione delle predette disposizioni, rimprovera al multato di avere

effettuato un deposito di 28 mc di materiale di scavo estraneo al cantiere

della strada, in area forestale, all’altezza della sezione 69, “dopo che con

il presidente del Patriziato di __________ era stata pattuita una cifra a corpo

di fr.1'000.- quale tassa per il deposito di 70 – 100 mc di materiale” (cfr

intimazione del rapporto di contravvenzione 15 gennaio 2007).

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, non contesta la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica invocando la sua

assoluta buona fede, il suo impegno immediato a interrompere l’operazione e

l’assicurazione a garantire il non verificarsi di simili inconvenienti.

Specifica di aver agito su incarico e autorizzazione dei suoi partner

contrattuali, ovvero della direzione lavori (DL) rappresentata dall’ingegnere __________

e del Patriziato proprietario della strada, senza alcuna intenzionalità o

conoscenza di commettere un’infrazione.

Egli soggiunge che “il

deposito, effettivamente da me effettuato come già asserito nelle mie

osservazioni al rapporto di contravvenzione unicamente nella mia qualità di

esecutore delle opere come da richiesta del committente e della DL, non è da

considerarsi a mio avviso un deposito abusivo ai sensi della legislazione

forestale. Il materiale aveva quale scopo quello di fungere da riempimento per

il piazzale regolarmente previsto nella costruzione della strada forestale

(peraltro non contestato) ma situato ad un livello inferiore a quello della

nuova strada forestale. Il materiale consisteva in detriti di roccia, materiale

quindi non estraneo alla natura del bosco ed alla funzione della foresta; (…)

proprio in considerazione di una funzionalità ottimale della strada e del

piazzale forestale, il materiale si rivelava senz’altro di ottima qualità” (cfr.

ricorso 30 aprile 2007, pag. 3/4).

5.

Innanzitutto va

osservato, come rileva a giusto titolo l’autorità di prime cure, che da una

stimata impresa di costruzioni operante nel settore dell’edilizia da oltre

vent’anni (cfr. registro di commercio) ci si deve attendere tutta la diligenza

che le circostanze richiedono, nonché un comportamento responsabile e

irreprensibile, rispettoso delle leggi. Il ricorrente doveva quindi astenersi

dal compiere l’azione rimproveratagli sebbene la stessa fosse stata

“autorizzata” dalla DL e dal Patriziato, entità queste non munite peraltro dei

poteri per la concessione di un siffatto permesso, circostanza di cui avrebbe

dovuto essere a conoscenza in base alla sua notevole esperienza, o che avrebbe

potuto facilmente verificare; ciò che invece non ha fatto, dando prova di leggerezza.

Aggiungasi, quand’anche si volesse ammettere che egli abbia agito in buona

fede, che la stessa non è comunque liberatoria.

In second’ordine che il

materiale depositato consistesse in detriti di roccia, aventi qualità drenante,

e non fosse estraneo alla natura del bosco ed alla funzione della foresta -

circostanza contestata dall’autorità di prime cure, senza peraltro confrontarsi

a fondo con l’argomentazione sollevata dal ricorrente - non è una valida

scusante, poiché il solo deposito di qualsiasi

materiale senza autorizzazione delle autorità competenti configura una

violazione delle norme forestali contemplate nella decisione impugnata.

In

definitiva, le argomentazioni addotte dall’insorgente non sono liberatorie, per

cui occorre ritenere che vi è stata una violazione della legge forestale per

negligenza.

6.

Quo alla commisurazione

della multa, non può essere disatteso che in concreto il danno risulta essere

contenuto, nella misura in cui il deposito era volto a completare, con un

quantitativo ridotto, un deposito già esistente di 1'200 – 1'500 mc di

materiale avente le medesime caratteristiche, destinato all’esecuzione di un

piazzale di deposito/lavorazione di legname secondo progetto, circostanze non

contestate dall’autorità di prime cure, la quale non si è espressa sulla

questione dell’entità del danno, affermando però che vi era materiale

“altrettanto idoneo” proveniente direttamente dall’area di cantiere.

Alla luce delle circostanze appena

evocate, non risulta un danno accresciuto e di importanza tale da giustificare

una multa così elevata.

Tutto ben ponderato, questo

giudice ritiene che una multa di fr. 400.- sia confacentemente proporzionata

all’effettiva gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado

di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Di conseguenza, il ricorso

deve essere parzialmente accolto e la multa ridotta nella misura che precede,

lasciando invariati gli oneri processuali di primo grado.

L’esito del gravame induce a

prelevare una tassa di giustizia ridotta in questa sede (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1, 43 LFo, 14

cpv. 1, 38 LCFo, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 400.-, oltre a tassa e spese di giustizia di

complessivi fr. 100.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- per l’odierno giudizio sono a carico del

ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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