30.2007.124
Deposito abusivo di materiale in area forestale
4 agosto 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.124
Data decisione, Autorità:
04.08.2008, PRPEN
Titolo:
Deposito abusivo di materiale in area forestale
BOSCO
art. 14 cpv. 1 LCFO
art. 38 LCFO
art. 16 cpv. 1 LFO
Incarto
n.
30.2007.124
1288/806
Bellinzona
4
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 30 aprile 2007
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
13 aprile 2007 n. 1288/806 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 maggio 2007
presentate dalla CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 13 aprile 2007 ha
inflitto a RI 1 – in qualità di titolare dell’omonima ditta esecutrice dei
lavori di realizzazione della strada forestale __________ – una multa di fr.
800.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di complessivi fr. 100.-, per
aver eseguito il deposito di 28 mc di materiale di scavo all’interno dell’area
forestale, lungo la costruenda strada forestale, all’altezza della sezione 69,
nel Comune di __________, su un sedime di proprietà del Patriziato di __________
(con riferimento all’intimazione del rapporto di contravvenzione 15 gennaio
2007).
Fatti accertati il 23 novembre
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo, 14 cpv. 1, 38 LCFo.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendo, in via principale, l'annullamento della multa e, in subordine, la
riduzione della stessa a fr. 200.-, proporzionalmente alla sua negligenza e al
grado di colpa.
C. La CRTE 1 con le
osservazioni 23 maggio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Giusta l’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le utilizzazioni
che, pur non essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o mettono in
pericolo le funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti a tali
utilizzazioni vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i Cantoni
emanano le disposizioni necessarie.
Per l’art. 14 cpv. 1 LCFo, sono vietate le
utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento inadeguato del bosco e
del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal regolamento. In
particolare, è considerato utilizzazione dannosa il deposito non autorizzato di
qualsiasi materiale (art. 21 lett. b RLCFo).
Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia
il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile
con una multa fino a franchi 20'000.-; se l’autore agisce per negligenza, esso
è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (art. 38 LCFo, sulla scorta
della delega legislativa prevista all’art. 43 cpv. 4 LFo).
3.
La CRTE 1, in
applicazione delle predette disposizioni, rimprovera al multato di avere
effettuato un deposito di 28 mc di materiale di scavo estraneo al cantiere
della strada, in area forestale, all’altezza della sezione 69, “dopo che con
il presidente del Patriziato di __________ era stata pattuita una cifra a corpo
di fr.1'000.- quale tassa per il deposito di 70 – 100 mc di materiale” (cfr
intimazione del rapporto di contravvenzione 15 gennaio 2007).
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, non contesta la fattispecie ascrittagli, ma si giustifica invocando la sua
assoluta buona fede, il suo impegno immediato a interrompere l’operazione e
l’assicurazione a garantire il non verificarsi di simili inconvenienti.
Specifica di aver agito su incarico e autorizzazione dei suoi partner
contrattuali, ovvero della direzione lavori (DL) rappresentata dall’ingegnere __________
e del Patriziato proprietario della strada, senza alcuna intenzionalità o
conoscenza di commettere un’infrazione.
Egli soggiunge che “il
deposito, effettivamente da me effettuato come già asserito nelle mie
osservazioni al rapporto di contravvenzione unicamente nella mia qualità di
esecutore delle opere come da richiesta del committente e della DL, non è da
considerarsi a mio avviso un deposito abusivo ai sensi della legislazione
forestale. Il materiale aveva quale scopo quello di fungere da riempimento per
il piazzale regolarmente previsto nella costruzione della strada forestale
(peraltro non contestato) ma situato ad un livello inferiore a quello della
nuova strada forestale. Il materiale consisteva in detriti di roccia, materiale
quindi non estraneo alla natura del bosco ed alla funzione della foresta; (…)
proprio in considerazione di una funzionalità ottimale della strada e del
piazzale forestale, il materiale si rivelava senz’altro di ottima qualità” (cfr.
ricorso 30 aprile 2007, pag. 3/4).
5.
Innanzitutto va
osservato, come rileva a giusto titolo l’autorità di prime cure, che da una
stimata impresa di costruzioni operante nel settore dell’edilizia da oltre
vent’anni (cfr. registro di commercio) ci si deve attendere tutta la diligenza
che le circostanze richiedono, nonché un comportamento responsabile e
irreprensibile, rispettoso delle leggi. Il ricorrente doveva quindi astenersi
dal compiere l’azione rimproveratagli sebbene la stessa fosse stata
“autorizzata” dalla DL e dal Patriziato, entità queste non munite peraltro dei
poteri per la concessione di un siffatto permesso, circostanza di cui avrebbe
dovuto essere a conoscenza in base alla sua notevole esperienza, o che avrebbe
potuto facilmente verificare; ciò che invece non ha fatto, dando prova di leggerezza.
Aggiungasi, quand’anche si volesse ammettere che egli abbia agito in buona
fede, che la stessa non è comunque liberatoria.
In second’ordine che il
materiale depositato consistesse in detriti di roccia, aventi qualità drenante,
e non fosse estraneo alla natura del bosco ed alla funzione della foresta -
circostanza contestata dall’autorità di prime cure, senza peraltro confrontarsi
a fondo con l’argomentazione sollevata dal ricorrente - non è una valida
scusante, poiché il solo deposito di qualsiasi
materiale senza autorizzazione delle autorità competenti configura una
violazione delle norme forestali contemplate nella decisione impugnata.
In
definitiva, le argomentazioni addotte dall’insorgente non sono liberatorie, per
cui occorre ritenere che vi è stata una violazione della legge forestale per
negligenza.
6.
Quo alla commisurazione
della multa, non può essere disatteso che in concreto il danno risulta essere
contenuto, nella misura in cui il deposito era volto a completare, con un
quantitativo ridotto, un deposito già esistente di 1'200 – 1'500 mc di
materiale avente le medesime caratteristiche, destinato all’esecuzione di un
piazzale di deposito/lavorazione di legname secondo progetto, circostanze non
contestate dall’autorità di prime cure, la quale non si è espressa sulla
questione dell’entità del danno, affermando però che vi era materiale
“altrettanto idoneo” proveniente direttamente dall’area di cantiere.
Alla luce delle circostanze appena
evocate, non risulta un danno accresciuto e di importanza tale da giustificare
una multa così elevata.
Tutto ben ponderato, questo
giudice ritiene che una multa di fr. 400.- sia confacentemente proporzionata
all’effettiva gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado
di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Di conseguenza, il ricorso
deve essere parzialmente accolto e la multa ridotta nella misura che precede,
lasciando invariati gli oneri processuali di primo grado.
L’esito del gravame induce a
prelevare una tassa di giustizia ridotta in questa sede (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1, 43 LFo, 14
cpv. 1, 38 LCFo, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 400.-, oltre a tassa e spese di giustizia di
complessivi fr. 100.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- per l’odierno giudizio sono a carico del
ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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