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Decisione

30.2007.125

Deposito abusivo di materiale in area boschiva

4 agosto 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 13 aprile 2007 ha

inflitto a RI 1

– titolare dello Studio d’ingegneria __________ e incaricato della direzione

lavori nell’ambito della realizzazione della nuova strada forestale __________

– una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di

complessivi fr. 100.-, per aver fatto eseguire all’impresa di costruzioni __________,

__________, all’altezza della sezione __________, su sedime di proprietà del Patriziato

di __________, il deposito di 28 mc di materiale di scavo in area forestale,

senza la necessaria autorizzazione della Sezione forestale (con riferimento

all’intimazione del rapporto di contravvenzione 15 gennaio 2007).

Fatti accertati il 23 novembre

2006 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo, 14 cpv. 1, 38 LCFo.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone in sostanza l'annullamento.

C. La CRTE 1 con le

osservazioni 23 maggio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr. Non è per contro ammissibile lo scritto 5 giugno 2007

prodotto dal ricorrente, poiché la LPContr non conferisce alle parti la facoltà

di replica e duplica.

Relativamente alla domanda del ricorrente intesa a ottenere l’esperimento

di un sopralluogo – alla quale l’autorità non si è opposta, senza tuttavia

riconoscere alcuna necessità all’assunzione di tale prova, contrariamente a

quanto preteso dall’insorgente nello scritto 5 giugno 2007 – occorre dire che l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le

contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà

di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare,

nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non

porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle

prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di

giurisprudenza; 124 I 211 consid. 4a; 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie

in esame, la prova richiesta non appare suscettibile di recare chiarimenti di

rilievo ai fini del giudizio; inoltre, gli atti di causa risultano

sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il

proprio convincimento.

Considerandi

2.

A norma dell’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le utilizzazioni che, pur non

essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o mettono in pericolo le

funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti a tali utilizzazioni

vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i Cantoni emanano le

disposizioni necessarie. Per l’art. 14 cpv. 1

LCFo, sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento

inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal

regolamento. In particolare, è considerato utilizzazione dannosa il

deposito non autorizzato di qualsiasi materiale (art. 21 lett. b RLCFo).

Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia

il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile

con una multa fino a franchi 20'000.-; se l’autore agisce per negligenza, esso

è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (art. 38 LCFo, sulla scorta

della delega legislativa prevista all’art. 43 cpv. 4 LFo).

3.

La CRTE 1, come detto,

rimprovera al multato, incaricato della DL nell’ambito della realizzazione

della strada forestale __________, di avere autorizzato l’impresa di

costruzioni __________ ad effettuare un deposito abusivo di 28 mc di materiale

di scavo all’altezza della sezione ____ della costruenda strada, su sedime di

proprietà del Patriziato di __________, all’interno dell’area forestale.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, pur senza contestare l’addebito mossogli, si giustifica da un lato

appellandosi a una conoscenza superficiale delle leggi applicate dall’autorità

forestale e dall’altro sottolineando il ridotto quantitativo depositato e la

bontà dell’operazione sia dal profilo dei costi sia dal profilo ambientale,

poiché avrebbe permesso di completare gratuitamente il piazzale (di deposito

legname) rimasto a mezz’aria con materiale altrettanto idoneo, senza dover

spostare scavatrici, camion e uomini dal fronte avanzato.

Già in sede di osservazioni 22

gennaio 2007 al rapporto di contravvenzione egli precisava che: “confermo

che ero a conoscenza del fatto che la ditta __________ (da lui subito

indicata all’Ufficio forestale __________ circondario, ancorché nel gravame

chiami in causa una “ditta locale”, identificandola poi nella ditta __________,

ndr) depositasse alcuni camion di buon frantumato di roccia, proveniente

dalla creazione di un parcheggio in roccia proprio all’inizio della nostra

strada forestale, quindi con trasporto ridotto. Quali sono stati i miei errori?

Ho sottovalutato l’importanza di un’operazione del genere che, in base alle

leggi e normative segnalate, osservata in modo disgiunto dall’operazione di

costruzione, diventa un’operazione non consentita. Ciò nonostante, quando vi è

stato il contatto con l’ing. __________ (dell’Ufficio forestale, ndr) ho

proceduto immediatamente a far fermare i trasporti, anche se in quel momento, a

mio modo di vedere, l’operazione era intelligente perché permetteva di

sistemare bene il piazzale di lavorazione con il materiale della zona, senza

rallentare in contemporanea la costruzione sul fronte avanzato”.

Nel gravame, a pag. 4, egli

riassume la sua posizione come segue: “(…) ritengo sì di aver fatto l’errore

di non aver comunicato tempestivamente tutti questi dettagli alla sezione

forestale; a mia discolpa devo dire però che di fronte all’immensità delle

masse di materiale spostato, alle difficoltà riscontrate, alle decisioni

giornaliere da prendere, il fatto di depositare 100 mc di buon materiale

per risolvermi un problema mi è apparso veramente e soltanto una goccia di

ricostituente in un mare di difficoltà (peraltro riconosciute dall’autorità

di prime cure a pag. 3 delle osservazioni 23 maggio 2007, ndr). Da parte

mia, forse anche per poca conoscenza di determinate leggi che vengono citate

dai forestali, non ho considerato questa attività assolutamente un problema ma

bensì una splendida opportunità per risolvere una piccola situazione

problematica lungo il tracciato”.

Infine, si duole del

mancato rispetto del principio della proporzionalità nella commisurazione della

multa considerate anche le conseguenze negative legate ai fatti e la finalità

dell’operazione volta a “migliorare la situazione, sistemare, mettere

a posto”.

5.

Ebbene, per quanto

attiene all’adombrata conoscenza incompleta della legge, questo giudice ritiene

che tale argomentazione, oltre a non essere liberatoria, atteso che l’ignoranza

della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa), risulta poco

credibile alla luce della qualifica professionale e dell’esperienza maturata

dall’insorgente, che si è lui stesso definito “un ingegnere civile e

forestale”, operante “da oltre 2 anni per conto del patriziato di __________

come DL per la costruzione della strada forestale __________”, posizione

che lo obbliga inevitabilmente a una conoscenza delle norme che regolano le

attività in zona forestale; per di più nella sua replica del 5 giugno 2007,

ancorché formalmente irrita, egli dichiara al punto D che: “anche nella

risposta (della Sezione forestale, ndr) si parla spesso di danno al bosco e si

confronta con la legge. Ora, in questo caso, è vero che come operatore del

settore conosco la legge ed è proprio per questo che sono in disaccordo con

quanto esposto”, ciò in aperta contraddizione con quanto dichiarato nel ricorso.

Non va poi disatteso che egli,

così come il Patriziato, non ha mai contestato di aver ricevuto la nota della

Sezione forestale Ufficio __________ circondario del 13 settembre 2006, nella

quale era stato ammonito in maniera incontrovertibile che: “come già

discusso nel passato, non è ammissibile che materiale proveniente da altri

cantieri venga depositato lungo la strada in costruzione. La DL e il Patriziato

sono quindi responsabili di vegliare affinché tali situazioni non possano

manifestarsi (eventuali abusi in questo senso verranno perseguiti)”.

In proposito, il fatto che si

trattava di buon materiale frantumato proveniente dalla zona (e meglio da un

cantiere privato sito 200 metri sotto il piazzale in questione in territorio di

__________), non lo esime dalle sue responsabilità, poiché ai fini della

violazione della legge non è determinante il tipo di materiale trasportato,

bensì il fatto che il deposito è avvenuto senza nulla chiedere all’autorità

preposta al rilascio dell’autorizzazione (a differenza del deposito di 500 mc

di materiale estratto dalla costruenda strada forestale, autorizzato in via

provvisoria lungo la strada forestale __________ e potenzialmente utilizzabile

per l’ultimazione del piazzale di lavorazione del legname).

Al di là del fatto che non vi

era l’assoluta necessità di reperire materiale da cantieri estranei, se non per

motivi sostanzialmente economici od opportunistici (che trovano riscontro nelle

dichiarazioni della ditta esecutrice del deposito; cfr. scritto 6 dicembre 2006

della ditta __________) egli non poteva in ogni caso sostituirsi secondo il suo

libero apprezzamento alla Sezione forestale e arrogarsi la competenza di

autorizzare simile operazione, a maggior ragione se si considera che in

precedenza era stato espressamente diffidato dal realizzare depositi abusivi,

ovvero senza autorizzazione.

In definitiva, le

argomentazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie.

6.

Quo alla commisurazione

della multa, non può tuttavia essere disatteso che in concreto il danno risulta

essere contenuto, nella misura in cui il deposito era volto a completare, con

un quantitativo ridotto, un deposito già esistente di 1'200 – 1'500 mc di materiale

avente le medesime caratteristiche, destinato all’esecuzione di un piazzale di

deposito/lavorazione di legname secondo progetto (e quindi giocoforza

autorizzato), circostanze non contestate dall’autorità di prime cure, la quale

non si è neppure confrontata con la questione dell’entità del danno. Alla luce delle

circostanze testé citate, non risulta pertanto un danno accresciuto e di

importanza tale da giustificare una multa così elevata, ancorché l’infrazione

sia stata consumata in dispregio delle indicazioni ricevute.

Tutto ben ponderato, questo

giudice ritiene che una multa di fr. 800.- sia confacentemente proporzionata

all’effettiva gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado

di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.

Di conseguenza, il ricorso

deve essere parzialmente accolto e la multa ridotta nella misura che precede,

lasciando invariati gli oneri processuali di primo grado.

L’esito del gravame induce a

prelevare una tassa di giustizia ridotta in questa sede (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1, 43 LFo, 14

cpv. 1, 38 LCFo, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 800.-, oltre a tassa e spese di giustizia di

complessivi fr. 100.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 50.- e le spese di fr. 50.- per l’odierno giudizio sono a carico del

ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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