30.2007.125
Deposito abusivo di materiale in area boschiva
4 agosto 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
30.2007.125
Data decisione, Autorità:
04.08.2008, PRPEN
Titolo:
Deposito abusivo di materiale in area boschiva
BOSCO
art. 14 cpv. 1 LCFO
art. 38 LCFO
art. 16 cpv. 1 LFO
Incarto
n.
30.2007.125
1290/804
Bellinzona
4
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 26 aprile 2007
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
13 aprile 2007 n. 1290/804 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 maggio 2007 presentate
dalla CRTE 1, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 13 aprile 2007 ha
inflitto a RI 1
– titolare dello Studio d’ingegneria __________ e incaricato della direzione
lavori nell’ambito della realizzazione della nuova strada forestale __________
– una multa di fr. 1'500.-, oltre alla tassa e alle spese di giustizia di
complessivi fr. 100.-, per aver fatto eseguire all’impresa di costruzioni __________,
__________, all’altezza della sezione __________, su sedime di proprietà del Patriziato
di __________, il deposito di 28 mc di materiale di scavo in area forestale,
senza la necessaria autorizzazione della Sezione forestale (con riferimento
all’intimazione del rapporto di contravvenzione 15 gennaio 2007).
Fatti accertati il 23 novembre
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 16 cpv. 1 LFo, 14 cpv. 1, 38 LCFo.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone in sostanza l'annullamento.
C. La CRTE 1 con le
osservazioni 23 maggio 2007 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr. Non è per contro ammissibile lo scritto 5 giugno 2007
prodotto dal ricorrente, poiché la LPContr non conferisce alle parti la facoltà
di replica e duplica.
Relativamente alla domanda del ricorrente intesa a ottenere l’esperimento
di un sopralluogo – alla quale l’autorità non si è opposta, senza tuttavia
riconoscere alcuna necessità all’assunzione di tale prova, contrariamente a
quanto preteso dall’insorgente nello scritto 5 giugno 2007 – occorre dire che l'art. 12 cpv. 1 della legge di procedura per le
contravvenzioni (LPContr) conferisce al giudice della Pretura penale la facoltà
di completare l'istruttoria d'ufficio. Il giudice può sempre rinunciare,
nondimeno, ad assumere mezzi di prova il cui presumibile risultato non
porterebbe elementi di rilievo ("apprezzamento anticipato delle
prove": DTF 125 I 135 consid. 6c/cc in fine con richiami di dottrina e di
giurisprudenza; 124 I 211 consid. 4a; 122 V 162 consid. 1d). Nella fattispecie
in esame, la prova richiesta non appare suscettibile di recare chiarimenti di
rilievo ai fini del giudizio; inoltre, gli atti di causa risultano
sufficientemente chiari e completi da permettere a questo giudice di formare il
proprio convincimento.
Considerandi
2.
A norma dell’art. 16 cpv. 1 LFo, sono vietate le utilizzazioni che, pur non
essendo dissodamenti secondo l’art. 4, intralciano o mettono in pericolo le
funzioni o la gestione della foresta; i diritti inerenti a tali utilizzazioni
vanno riscattati, se necessario mediante esproprio; i Cantoni emanano le
disposizioni necessarie. Per l’art. 14 cpv. 1
LCFo, sono vietate le utilizzazioni dannose che comportano uno sfruttamento
inadeguato del bosco e del sottobosco, riservate le eccezioni previste dal
regolamento. In particolare, è considerato utilizzazione dannosa il
deposito non autorizzato di qualsiasi materiale (art. 21 lett. b RLCFo).
Chiunque, intenzionalmente e senza autorizzazione, danneggia
il bosco o in altro modo contravviene alla legislazione forestale è punibile
con una multa fino a franchi 20'000.-; se l’autore agisce per negligenza, esso
è punibile con una multa fino a franchi 10'000.- (art. 38 LCFo, sulla scorta
della delega legislativa prevista all’art. 43 cpv. 4 LFo).
3.
La CRTE 1, come detto,
rimprovera al multato, incaricato della DL nell’ambito della realizzazione
della strada forestale __________, di avere autorizzato l’impresa di
costruzioni __________ ad effettuare un deposito abusivo di 28 mc di materiale
di scavo all’altezza della sezione ____ della costruenda strada, su sedime di
proprietà del Patriziato di __________, all’interno dell’area forestale.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, pur senza contestare l’addebito mossogli, si giustifica da un lato
appellandosi a una conoscenza superficiale delle leggi applicate dall’autorità
forestale e dall’altro sottolineando il ridotto quantitativo depositato e la
bontà dell’operazione sia dal profilo dei costi sia dal profilo ambientale,
poiché avrebbe permesso di completare gratuitamente il piazzale (di deposito
legname) rimasto a mezz’aria con materiale altrettanto idoneo, senza dover
spostare scavatrici, camion e uomini dal fronte avanzato.
Già in sede di osservazioni 22
gennaio 2007 al rapporto di contravvenzione egli precisava che: “confermo
che ero a conoscenza del fatto che la ditta __________ (da lui subito
indicata all’Ufficio forestale __________ circondario, ancorché nel gravame
chiami in causa una “ditta locale”, identificandola poi nella ditta __________,
ndr) depositasse alcuni camion di buon frantumato di roccia, proveniente
dalla creazione di un parcheggio in roccia proprio all’inizio della nostra
strada forestale, quindi con trasporto ridotto. Quali sono stati i miei errori?
Ho sottovalutato l’importanza di un’operazione del genere che, in base alle
leggi e normative segnalate, osservata in modo disgiunto dall’operazione di
costruzione, diventa un’operazione non consentita. Ciò nonostante, quando vi è
stato il contatto con l’ing. __________ (dell’Ufficio forestale, ndr) ho
proceduto immediatamente a far fermare i trasporti, anche se in quel momento, a
mio modo di vedere, l’operazione era intelligente perché permetteva di
sistemare bene il piazzale di lavorazione con il materiale della zona, senza
rallentare in contemporanea la costruzione sul fronte avanzato”.
Nel gravame, a pag. 4, egli
riassume la sua posizione come segue: “(…) ritengo sì di aver fatto l’errore
di non aver comunicato tempestivamente tutti questi dettagli alla sezione
forestale; a mia discolpa devo dire però che di fronte all’immensità delle
masse di materiale spostato, alle difficoltà riscontrate, alle decisioni
giornaliere da prendere, il fatto di depositare 100 mc di buon materiale
per risolvermi un problema mi è apparso veramente e soltanto una goccia di
ricostituente in un mare di difficoltà (peraltro riconosciute dall’autorità
di prime cure a pag. 3 delle osservazioni 23 maggio 2007, ndr). Da parte
mia, forse anche per poca conoscenza di determinate leggi che vengono citate
dai forestali, non ho considerato questa attività assolutamente un problema ma
bensì una splendida opportunità per risolvere una piccola situazione
problematica lungo il tracciato”.
Infine, si duole del
mancato rispetto del principio della proporzionalità nella commisurazione della
multa considerate anche le conseguenze negative legate ai fatti e la finalità
dell’operazione volta a “migliorare la situazione, sistemare, mettere
a posto”.
5.
Ebbene, per quanto
attiene all’adombrata conoscenza incompleta della legge, questo giudice ritiene
che tale argomentazione, oltre a non essere liberatoria, atteso che l’ignoranza
della legge non è scusabile (DTF 124 V 215, consid. 2b/aa), risulta poco
credibile alla luce della qualifica professionale e dell’esperienza maturata
dall’insorgente, che si è lui stesso definito “un ingegnere civile e
forestale”, operante “da oltre 2 anni per conto del patriziato di __________
come DL per la costruzione della strada forestale __________”, posizione
che lo obbliga inevitabilmente a una conoscenza delle norme che regolano le
attività in zona forestale; per di più nella sua replica del 5 giugno 2007,
ancorché formalmente irrita, egli dichiara al punto D che: “anche nella
risposta (della Sezione forestale, ndr) si parla spesso di danno al bosco e si
confronta con la legge. Ora, in questo caso, è vero che come operatore del
settore conosco la legge ed è proprio per questo che sono in disaccordo con
quanto esposto”, ciò in aperta contraddizione con quanto dichiarato nel ricorso.
Non va poi disatteso che egli,
così come il Patriziato, non ha mai contestato di aver ricevuto la nota della
Sezione forestale Ufficio __________ circondario del 13 settembre 2006, nella
quale era stato ammonito in maniera incontrovertibile che: “come già
discusso nel passato, non è ammissibile che materiale proveniente da altri
cantieri venga depositato lungo la strada in costruzione. La DL e il Patriziato
sono quindi responsabili di vegliare affinché tali situazioni non possano
manifestarsi (eventuali abusi in questo senso verranno perseguiti)”.
In proposito, il fatto che si
trattava di buon materiale frantumato proveniente dalla zona (e meglio da un
cantiere privato sito 200 metri sotto il piazzale in questione in territorio di
__________), non lo esime dalle sue responsabilità, poiché ai fini della
violazione della legge non è determinante il tipo di materiale trasportato,
bensì il fatto che il deposito è avvenuto senza nulla chiedere all’autorità
preposta al rilascio dell’autorizzazione (a differenza del deposito di 500 mc
di materiale estratto dalla costruenda strada forestale, autorizzato in via
provvisoria lungo la strada forestale __________ e potenzialmente utilizzabile
per l’ultimazione del piazzale di lavorazione del legname).
Al di là del fatto che non vi
era l’assoluta necessità di reperire materiale da cantieri estranei, se non per
motivi sostanzialmente economici od opportunistici (che trovano riscontro nelle
dichiarazioni della ditta esecutrice del deposito; cfr. scritto 6 dicembre 2006
della ditta __________) egli non poteva in ogni caso sostituirsi secondo il suo
libero apprezzamento alla Sezione forestale e arrogarsi la competenza di
autorizzare simile operazione, a maggior ragione se si considera che in
precedenza era stato espressamente diffidato dal realizzare depositi abusivi,
ovvero senza autorizzazione.
In definitiva, le
argomentazioni addotte dal ricorrente non sono liberatorie.
6.
Quo alla commisurazione
della multa, non può tuttavia essere disatteso che in concreto il danno risulta
essere contenuto, nella misura in cui il deposito era volto a completare, con
un quantitativo ridotto, un deposito già esistente di 1'200 – 1'500 mc di materiale
avente le medesime caratteristiche, destinato all’esecuzione di un piazzale di
deposito/lavorazione di legname secondo progetto (e quindi giocoforza
autorizzato), circostanze non contestate dall’autorità di prime cure, la quale
non si è neppure confrontata con la questione dell’entità del danno. Alla luce delle
circostanze testé citate, non risulta pertanto un danno accresciuto e di
importanza tale da giustificare una multa così elevata, ancorché l’infrazione
sia stata consumata in dispregio delle indicazioni ricevute.
Tutto ben ponderato, questo
giudice ritiene che una multa di fr. 800.- sia confacentemente proporzionata
all’effettiva gravità dell'infrazione commessa, rettamente commisurata al grado
di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla legge.
Di conseguenza, il ricorso
deve essere parzialmente accolto e la multa ridotta nella misura che precede,
lasciando invariati gli oneri processuali di primo grado.
L’esito del gravame induce a
prelevare una tassa di giustizia ridotta in questa sede (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 16 cpv. 1, 43 LFo, 14
cpv. 1, 38 LCFo, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 800.-, oltre a tassa e spese di giustizia di
complessivi fr. 100.-.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- per l’odierno giudizio sono a carico del
ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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