30.2007.127
Parcheggio in zona pedonale in cui è segnalato il divieto di parcheggio
5 agosto 2008Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
30.2007.127
Data decisione, Autorità:
05.08.2008, PRPEN
Titolo:
Parcheggio in zona pedonale in cui è segnalato il divieto di parcheggio
PARCHEGGIO
art. 3 LCSTR
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 22c OSSTR
art. 30 cpv. 1 OSSTR
Incarto
n.
30.2007.127
10880/809
Bellinzona
5
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 4 maggio 2007
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
20 aprile 2007 n. 10880/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 10 maggio 2007 presentate
dalla CRTE 1, __________;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto:
A. La CRTE 1 con decisione
20 aprile 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 140.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
“Alla guida della vettura
TI __________ non osservava un segnale indicante ‘zona pedonale’ e posteggiava
su un tratto dove è segnalato il divieto di parcheggio”.
Fatti accertati il 6 novembre
2006 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra 1 LCStr; 2a cpv. 1bis
(nel frattempo abrogato e ripreso dall’art. 22c OSStr, in vigore dal 1° agosto
2002) e 30 cpv. 1 OSStr.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento.
C. La CRTE 1, con
comunicazione 10 maggio 2007, si astiene dal formulare osservazioni, lasciando
a questo giudice la più ampia facoltà di giudizio.
considerato in diritto:
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell’art. 12 LPContr.
2. Per l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni.
Le «Zone pedonali» (2.59.3)
sono riservate ai pedoni e agli utenti di mezzi simili a veicoli. Se,
eccezionalmente, è ammesso un traffico limitato di veicoli, vi si può circolare
soltanto a passo d’uomo; i pedoni e gli utenti di mezzi simili a veicoli hanno
la precedenza (art. 22c cpv. 1 OSStr).
Fatti
I segnali «Divieto di fermata»
(2.49) e «Divieto di parcheggio» (2.50) vietano rispettivamente la fermata
volontaria e il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un
tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto
a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art.
19 cpv. 1 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra
1 LCStr); per le infrazioni oggetto dell’attuale procedimento, l’elenco
allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede sanzioni
pecuniarie di fr. 100.- (inosservanza del segnale «Zona pedonale»; infrazione
n. 304.20) e fr. 40.- (parcheggio in luogo in cui è segnalato il divieto di
parcheggio, fino a due ore; infrazione n. 250 lett. a).
3. La CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non aver
osservato un segnale indicante “zona pedonale” e nel contempo di aver
posteggiato su un tratto dove è segnalato il divieto di parcheggio.
4. Il ricorrente contesta
fin dalla prima comparsa scritta gli addebiti mossigli.
Egli fa valere di aver
eseguito, unitamente agli operai della ditta __________ di __________,
un’operazione di carico/scarico intesa a sgomberare tutta la merce rimasta a
fine stagione nella cantina del Bar __________ (legato al Bar __________) - di
cui è gerente da cinque anni - nel rispetto dalla segnaletica presente in loco
che autorizza, tra le altre eccezioni, operazioni di carico e scarico nei
giorni feriali tra le 7.00 e le 11.00, come da fotografie allegate al ricorso.
A comprova di quanto addotto,
egli, già con le prime osservazioni 9 novembre 2006 (introdotte nell’ambito della
procedura disciplinare - benché non sia data tale facoltà per legge - e
successivamente trasmesse dalla polizia comunale all’autorità giudicante in
seguito all’avvio della procedura ordinaria) ha prodotto fotocopia del
bollettino di consegna della ditta fornitrice, dal quale risulta invero sempre
il medesimo orario, ossia le ore 10.00.
Nelle osservazioni 26 marzo
2007 al rapporto di contravvenzione, egli ha specificato che:
“(…) Il giorno 06.11.2006
ero anche al bar per motivi di lavoro insieme ai collaboratori della ditta __________
di __________, loro portavano via la merce rimanente loro e io portavo via le
bottiglie aperte, però siccome non è possibile arrivare in macchina fino al bar
invece di lasciare la macchina sul marciapiede come fanno tanti l’ho lasciata
di fronte alla casa comunale essendoci uno spazio libero dove non disturba nessuno
che poi si trattava di un’ora di tempo”.
La versione del ricorrente è
stata confermata dai gestori dell’esercizio pubblico in parola, i quali hanno
così riassunto l’accaduto:
“Per la data del 6 novembre
2006 abbiamo incaricato il nostro gerente, signor __________, a voler liberare
la cantina del bar__________ sito nella località __________. Il signor __________
si è quindi attivato, ha concordato pure un appuntamento con il nostro
fornitore di bibite, per poter sgomberare la cantina del bar __________. Quindi
la mattina del 6 novembre verso le 10.10 il signor __________ svuotava la
cantina, estraendo varie bottiglie aperte e diversi generi alimentari usati per
allestire gli aperitivi, mettendoli tutti nel baule della sua autovettura
parcheggiata antistante la casa comunale d’__________. Poco dopo, verso le
10.25 circa, sono arrivati gli operai della birreria __________ per ritirare
tutta la merce rimanente come da contratto. Tale operazione di sgombero si è
protratta fino alle ore 10.50.
(…)
Forse a trarre in inganno
l’agente __________ può essere stata la situazione. Il signor __________ ha
infatti prima dovuto sgombrare la cantina dalle bottiglie aperte (e quindi non
cedibili alla birreria) più alcuni generi alimentari e poi ha dovuto aiutare e
controllare il lavoro degli uomini della birreria che asportavano tutte le
bevande, lavoro che si è protratto fino alle 10.50.
Riassumendo, prima ha caricato
la sua autovettura e poi il camion della __________. A cantina svuotata ha
controllato che non ci fosse altra merce da asportare ed è poi quindi
ripartito. Ripetiamo, forse questa situazione può aver confuso l’agente __________.
Rimane il fatto che il signor __________ in 40 minuti abbia svuotato in modo
perfetto una cantina di un bar, operazione effettuata durante l’orario concesso.
Motivo per il quale contesta la multa” (cfr. lettera 23 novembre 2006
sottoscritta da __________, in rappresentanza della società gestrice __________
Sagl).
5. L’agente denunciante,
nel proprio rapporto di contro-osservazioni 26 gennaio 2007, ha, dal canto suo,
precisato quanto segue:
“ 1. La
vettura si trovava a circa 150 m distante dal Bar __________.
Considerandi
2.
Le
operazioni di scarico e carico per durante ed oltre 40 minuti non sono state
fatte. Durante il nostro colloquio con il rubricato ho fatto rimarcare che ho
potuto constatare in modo concreto che operazioni di carico e scarico non sono
state effettuate”.
6.
Come detto, il
“divieto di parcheggio” (2.50) proibisce la sosta che non è destinata soltanto
a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art.
19.
cpv. 1 ONC). A contrario, la fermata destinata a far salire o scendere i
passeggeri oppure a caricare o scaricare merci, che per dimensioni, peso e/o
quantità richiedono l’uso del veicolo, non è punibile. Affinché vi sia fermata
e non parcheggio in caso di carico e/o scarico di merce occorre che il
conducente sia in grado di permettere la partenza di altri veicoli non appena
sollecitato in tal senso; deve quindi essere raggiungibile in ogni momento;
tale circostanza riveste maggiore importanza rispetto alla durata
dell’operazione, che deve comunque essere eseguita rapidamente, avuto riguardo
a non ostacolare gli altri utenti. Nella misura in cui le predette condizioni
non sono adempiute, l’immobilizzazione del veicolo è qualificabile come
parcheggio (cfr. Bussy/Rusconi,
Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.1. ad
art. 19 ONC).
Inoltre, colui che
lascia il suo veicolo per un certo tempo dopo aver terminato le operazioni di
carico e/o scarico di merce in una strada munita di segnale indicante “divieto
di circolazione, ad eccezione del carico e scarico merci” viola il divieto di
parcheggio risultante implicitamente dal cartello di cui trattasi (DTF 114 IV
50, confermata nella DTF 126 IV 184), ciò che deve con ogni evidenza valere in
caso di segnaletica che prescrive espressamente il divieto.
In particolare, come la
giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, la sosta di un veicolo durante
un lasso di tempo di 10 minuti senza che siano caricate o scaricate merci
eccede la durata ammissibile per l’esecuzione di tali operazioni (TRAM,
sentenza del 17 dicembre 1996 in re S., consid. 4 con richiamo). In proposito,
non è quindi decisiva la fascia oraria indicata su un’eventuale tavola
complementare a precisazione di un’eccezione per carico e/o scarico merce nel
contesto di un divieto di circolazione o, come in casu, di una zona
pedonale, ritenuto che devono comunque valere i principi generali sopraccitati.
7.
In concreto, le versioni
dell’agente e del denunciato sono discordanti. In tal caso, il giudice apprezza liberamente la concludenza delle
dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della
descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non
fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La
valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.
Ora, se da un lato non vi è
motivo di dubitare che il ricorrente si sia effettivamente adoperato per
svuotare la cantina del bar __________ (sebbene il fatto che la vettura si
trovasse a 150 metri dal ristorante lasci alquanto perplessi, a maggior ragione
se si considera che l’esercizio pubblico, per suo stesso dire, non dispone di
un accesso diretto alla strada), dall’altro non si può certo considerare, tenuto
altresì conto della capienza del baule della vettura, che l’operazione da lui
eseguita sia durata 40 o 50 minuti (se si prende per buono l’orario d’arrivo
indicato nel ricorso 4 maggio 2007) o un’ora (se si prende per buona
l’asserzione contenuta nelle osservazioni 26 marzo 2007 al rapporto di
contravvenzione), ciò che in ogni caso mette in evidenza la mancata linearità
della versione dell’insorgente circa la durata della presunta operazione. D’altronde,
dallo scritto 23 novembre 2006 dei gestori del bar risulta che dopo aver
sgomberato la cantina dalle bottiglie aperte e da alcuni generi alimentari, e
meglio dalle ore 10.25, egli ha dovuto aiutare e controllare il lavoro degli
operai della ditta __________ SA che asportavano tutte le altre bevande. A
partire da questo momento, l’immobilizzazione della sua vettura non aveva più
ragione d’essere e si configura quindi a tutti gli effetti in un parcheggio, in
violazione della vigente segnaletica. In altri termini, una volta terminato di
sgombrare la cantina il veicolo non poteva rimanere in loco, ma doveva essere
spostato al di fuori della zona pedonale ed esservi, se del caso, ricondotto
qualora fosse effettivamente rimasta merce che per peso, quantità o dimensioni
avrebbe richiesto l’utilizzo del veicolo.
Aggiungasi che lasciando la
vettura a 150 metri dal ristorante, il ricorrente non era neppure
immediatamente raggiungibile come esatto dalla giurisprudenza.
Giovi ribadire che la tavola
complementare indicante la fascia oraria entro la quale è consentito effettuare
operazioni di carico e/o scarico all’interno della zona pedonale in questione,
non giustifica la permanenza di veicoli oltre il periodo strettamente
necessario per le tali operazioni, che devono essere eseguite senza indugio.
8.
Per quanto attiene,
infine, all’adombrata disparità di trattamento, va
detto che una violazione della legge da parte
dell’autorità non conferisce tuttavia alcun diritto al cittadino a essere
trattato nello stesso modo illegale, a meno che l’autorità rifiuti di
abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti.
L’insorgente, nella specie, lamenta bensì una
possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che
l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia laCRTE 1,
intenda istituire o mantenere l’asserita prassi illegale.
Non
vi è quindi spazio per l’applicazione del principio della parità di trattamento
a detrimento del principio di legalità.
9.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente
commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.
A giusta ragione la CRTE 1 gli
ha quindi inflitto una multa di complessivi fr. 140.-, pari alla sanzione
pecuniaria prevista dall’allegato 1 all’OMD per queste infrazioni (n. 304.20 e
250.
lett. a), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di
procedura ordinaria.
10.
Il
ricorso – infondato – va pertanto respinto seguito da tassa di giustizia e
spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; art. 22c e 30 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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