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Decisione

30.2007.127

Parcheggio in zona pedonale in cui è segnalato il divieto di parcheggio

5 agosto 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I segnali «Divieto di fermata»

(2.49) e «Divieto di parcheggio» (2.50) vietano rispettivamente la fermata

volontaria e il parcheggio di veicoli dalla parte della strada provvista di un

tale segnale. Il parcheggio è la sosta dei veicoli che non è destinata soltanto

a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art.

19 cpv. 1 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra

1 LCStr); per le infrazioni oggetto dell’attuale procedimento, l’elenco

allegato all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD) prevede sanzioni

pecuniarie di fr. 100.- (inosservanza del segnale «Zona pedonale»; infrazione

n. 304.20) e fr. 40.- (parcheggio in luogo in cui è segnalato il divieto di

parcheggio, fino a due ore; infrazione n. 250 lett. a).

3. La CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di non aver

osservato un segnale indicante “zona pedonale” e nel contempo di aver

posteggiato su un tratto dove è segnalato il divieto di parcheggio.

4. Il ricorrente contesta

fin dalla prima comparsa scritta gli addebiti mossigli.

Egli fa valere di aver

eseguito, unitamente agli operai della ditta __________ di __________,

un’operazione di carico/scarico intesa a sgomberare tutta la merce rimasta a

fine stagione nella cantina del Bar __________ (legato al Bar __________) - di

cui è gerente da cinque anni - nel rispetto dalla segnaletica presente in loco

che autorizza, tra le altre eccezioni, operazioni di carico e scarico nei

giorni feriali tra le 7.00 e le 11.00, come da fotografie allegate al ricorso.

A comprova di quanto addotto,

egli, già con le prime osservazioni 9 novembre 2006 (introdotte nell’ambito della

procedura disciplinare - benché non sia data tale facoltà per legge - e

successivamente trasmesse dalla polizia comunale all’autorità giudicante in

seguito all’avvio della procedura ordinaria) ha prodotto fotocopia del

bollettino di consegna della ditta fornitrice, dal quale risulta invero sempre

il medesimo orario, ossia le ore 10.00.

Nelle osservazioni 26 marzo

2007 al rapporto di contravvenzione, egli ha specificato che:

“(…) Il giorno 06.11.2006

ero anche al bar per motivi di lavoro insieme ai collaboratori della ditta __________

di __________, loro portavano via la merce rimanente loro e io portavo via le

bottiglie aperte, però siccome non è possibile arrivare in macchina fino al bar

invece di lasciare la macchina sul marciapiede come fanno tanti l’ho lasciata

di fronte alla casa comunale essendoci uno spazio libero dove non disturba nessuno

che poi si trattava di un’ora di tempo”.

La versione del ricorrente è

stata confermata dai gestori dell’esercizio pubblico in parola, i quali hanno

così riassunto l’accaduto:

“Per la data del 6 novembre

2006 abbiamo incaricato il nostro gerente, signor __________, a voler liberare

la cantina del bar__________ sito nella località __________. Il signor __________

si è quindi attivato, ha concordato pure un appuntamento con il nostro

fornitore di bibite, per poter sgomberare la cantina del bar __________. Quindi

la mattina del 6 novembre verso le 10.10 il signor __________ svuotava la

cantina, estraendo varie bottiglie aperte e diversi generi alimentari usati per

allestire gli aperitivi, mettendoli tutti nel baule della sua autovettura

parcheggiata antistante la casa comunale d’__________. Poco dopo, verso le

10.25 circa, sono arrivati gli operai della birreria __________ per ritirare

tutta la merce rimanente come da contratto. Tale operazione di sgombero si è

protratta fino alle ore 10.50.

(…)

Forse a trarre in inganno

l’agente __________ può essere stata la situazione. Il signor __________ ha

infatti prima dovuto sgombrare la cantina dalle bottiglie aperte (e quindi non

cedibili alla birreria) più alcuni generi alimentari e poi ha dovuto aiutare e

controllare il lavoro degli uomini della birreria che asportavano tutte le

bevande, lavoro che si è protratto fino alle 10.50.

Riassumendo, prima ha caricato

la sua autovettura e poi il camion della __________. A cantina svuotata ha

controllato che non ci fosse altra merce da asportare ed è poi quindi

ripartito. Ripetiamo, forse questa situazione può aver confuso l’agente __________.

Rimane il fatto che il signor __________ in 40 minuti abbia svuotato in modo

perfetto una cantina di un bar, operazione effettuata durante l’orario concesso.

Motivo per il quale contesta la multa” (cfr. lettera 23 novembre 2006

sottoscritta da __________, in rappresentanza della società gestrice __________

Sagl).

5. L’agente denunciante,

nel proprio rapporto di contro-osservazioni 26 gennaio 2007, ha, dal canto suo,

precisato quanto segue:

“ 1. La

vettura si trovava a circa 150 m distante dal Bar __________.

Considerandi

2.

Le

operazioni di scarico e carico per durante ed oltre 40 minuti non sono state

fatte. Durante il nostro colloquio con il rubricato ho fatto rimarcare che ho

potuto constatare in modo concreto che operazioni di carico e scarico non sono

state effettuate”.

6.

Come detto, il

“divieto di parcheggio” (2.50) proibisce la sosta che non è destinata soltanto

a far salire o scendere i passeggeri oppure a caricare o scaricare merci (art.

19.

cpv. 1 ONC). A contrario, la fermata destinata a far salire o scendere i

passeggeri oppure a caricare o scaricare merci, che per dimensioni, peso e/o

quantità richiedono l’uso del veicolo, non è punibile. Affinché vi sia fermata

e non parcheggio in caso di carico e/o scarico di merce occorre che il

conducente sia in grado di permettere la partenza di altri veicoli non appena

sollecitato in tal senso; deve quindi essere raggiungibile in ogni momento;

tale circostanza riveste maggiore importanza rispetto alla durata

dell’operazione, che deve comunque essere eseguita rapidamente, avuto riguardo

a non ostacolare gli altri utenti. Nella misura in cui le predette condizioni

non sono adempiute, l’immobilizzazione del veicolo è qualificabile come

parcheggio (cfr. Bussy/Rusconi,

Commentaire du code suisse de la circulation routière, Losanna 1996, n. 1.1. ad

art. 19 ONC).

Inoltre, colui che

lascia il suo veicolo per un certo tempo dopo aver terminato le operazioni di

carico e/o scarico di merce in una strada munita di segnale indicante “divieto

di circolazione, ad eccezione del carico e scarico merci” viola il divieto di

parcheggio risultante implicitamente dal cartello di cui trattasi (DTF 114 IV

50, confermata nella DTF 126 IV 184), ciò che deve con ogni evidenza valere in

caso di segnaletica che prescrive espressamente il divieto.

In particolare, come la

giurisprudenza ha già avuto modo di stabilire, la sosta di un veicolo durante

un lasso di tempo di 10 minuti senza che siano caricate o scaricate merci

eccede la durata ammissibile per l’esecuzione di tali operazioni (TRAM,

sentenza del 17 dicembre 1996 in re S., consid. 4 con richiamo). In proposito,

non è quindi decisiva la fascia oraria indicata su un’eventuale tavola

complementare a precisazione di un’eccezione per carico e/o scarico merce nel

contesto di un divieto di circolazione o, come in casu, di una zona

pedonale, ritenuto che devono comunque valere i principi generali sopraccitati.

7.

In concreto, le versioni

dell’agente e del denunciato sono discordanti. In tal caso, il giudice apprezza liberamente la concludenza delle

dichiarazioni rese dall'autore dell’accertamento ed esamina la pertinenza della

descrizione dei fatti, ritenuto che le constatazioni di un agente non

fruiscono, di per sé, di una presunzione di veridicità e fedefacenza. La

valutazione tiene inoltre conto delle argomentazioni sollevate dal multato.

Ora, se da un lato non vi è

motivo di dubitare che il ricorrente si sia effettivamente adoperato per

svuotare la cantina del bar __________ (sebbene il fatto che la vettura si

trovasse a 150 metri dal ristorante lasci alquanto perplessi, a maggior ragione

se si considera che l’esercizio pubblico, per suo stesso dire, non dispone di

un accesso diretto alla strada), dall’altro non si può certo considerare, tenuto

altresì conto della capienza del baule della vettura, che l’operazione da lui

eseguita sia durata 40 o 50 minuti (se si prende per buono l’orario d’arrivo

indicato nel ricorso 4 maggio 2007) o un’ora (se si prende per buona

l’asserzione contenuta nelle osservazioni 26 marzo 2007 al rapporto di

contravvenzione), ciò che in ogni caso mette in evidenza la mancata linearità

della versione dell’insorgente circa la durata della presunta operazione. D’altronde,

dallo scritto 23 novembre 2006 dei gestori del bar risulta che dopo aver

sgomberato la cantina dalle bottiglie aperte e da alcuni generi alimentari, e

meglio dalle ore 10.25, egli ha dovuto aiutare e controllare il lavoro degli

operai della ditta __________ SA che asportavano tutte le altre bevande. A

partire da questo momento, l’immobilizzazione della sua vettura non aveva più

ragione d’essere e si configura quindi a tutti gli effetti in un parcheggio, in

violazione della vigente segnaletica. In altri termini, una volta terminato di

sgombrare la cantina il veicolo non poteva rimanere in loco, ma doveva essere

spostato al di fuori della zona pedonale ed esservi, se del caso, ricondotto

qualora fosse effettivamente rimasta merce che per peso, quantità o dimensioni

avrebbe richiesto l’utilizzo del veicolo.

Aggiungasi che lasciando la

vettura a 150 metri dal ristorante, il ricorrente non era neppure

immediatamente raggiungibile come esatto dalla giurisprudenza.

Giovi ribadire che la tavola

complementare indicante la fascia oraria entro la quale è consentito effettuare

operazioni di carico e/o scarico all’interno della zona pedonale in questione,

non giustifica la permanenza di veicoli oltre il periodo strettamente

necessario per le tali operazioni, che devono essere eseguite senza indugio.

8.

Per quanto attiene,

infine, all’adombrata disparità di trattamento, va

detto che una violazione della legge da parte

dell’autorità non conferisce tuttavia alcun diritto al cittadino a essere

trattato nello stesso modo illegale, a meno che l’autorità rifiuti di

abbandonare siffatta prassi e non siano lesi interessi pubblici preponderanti.

L’insorgente, nella specie, lamenta bensì una

possibile tolleranza della polizia nei confronti di terzi, ma non pretende che

l’autorità preposta al perseguimento di queste infrazioni, ossia laCRTE 1,

intenda istituire o mantenere l’asserita prassi illegale.

Non

vi è quindi spazio per l’applicazione del principio della parità di trattamento

a detrimento del principio di legalità.

9.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente ha effettivamente

commesso le infrazioni rimproverategli dall’autorità di prime cure.

A giusta ragione la CRTE 1 gli

ha quindi inflitto una multa di complessivi fr. 140.-, pari alla sanzione

pecuniaria prevista dall’allegato 1 all’OMD per queste infrazioni (n. 304.20 e

250.

lett. a), aumentata dalle tasse e spese previste dalla legge in sede di

procedura ordinaria.

10.

Il

ricorso – infondato – va pertanto respinto seguito da tassa di giustizia e

spese per l’odierno giudizio (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra

1 LCStr; art. 22c e 30 cpv. 1 OSStr; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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