30.2007.13
Contestazione dell'affiliazione retroattiva quale indipendente per il pagamento dei contributi sociali. Qualifica dell'attività di donna delle pulizie. Nozione di buona fede
6 novembre 2007Italiano37 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2007.13
Data decisione, Autorità:
06.11.2007, TCA
Titolo:
Contestazione dell'affiliazione retroattiva quale indipendente per il pagamento dei contributi sociali. Qualifica dell'attività di donna delle pulizie. Nozione di buona fede
BUONA FEDE
CONTRIBUTI
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE INDIPENDENTE
TERMINE DI PRESCRIZIONE
art. 9 COST
art. 4 LAVS
art. 9 LAVS
art. 16 LAVS
art. 24 LPGA
art. 53 LPGA
art. 22 OAVS
art. 23 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.13
cs
Lugano
6 novembre 2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 27 febbraio 2007
di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 9
febbraio 2007 emanata da
Cassa CO 1,
in materia di contributi AVS
ritenuto, in
fatto
A. Con
5 distinte decisioni del 20 ottobre 2006 la Cassa CO 1 ha fissato i contributi
dovuti da RI 1, quale indipendente, dal 2001 al 2005, sulla base di un reddito
aziendale variante, a seconda degli anni, tra fr. 15'492 e fr. 18'000 (doc.
6/1-5).
Tramite
decisione su opposizione del 9 febbraio 2007 l’amministrazione ha confermato le
5 precedenti decisioni (doc. A), rilevando che, alfine di salvaguardare la
prescrizione dei contributi (art. 16 LAVS), ha proceduto all’affiliazione
d’ufficio nella categoria degli indipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2001.
B. L’assicurata
è tempestivamente insorta contro la predetta decisione, rilevando che il 21
gennaio 2004 ed il 24 marzo 2004 la stessa amministrazione aveva respinto la
richiesta di affiliazione quale indipendente, poiché riteneva che la sua
attività di donna delle pulizie fosse da qualificare quale dipendente (doc. I).
La
ricorrente censura il fatto che “all’improvviso, ossia il 27.09.2006, ho
ricevuto dall’__________ una conferma di affiliazione come indipendente. Nel
frattempo la mia situazione non è cambiata.”
L’insorgente
rileva poi di non essere in grado di versare quanto richiesto e di non capire
per quale motivo, dopo essere stata ritenuta dipendente, tutto ad un tratto
l’amministrazione ha deciso di modificare il suo statuto contributivo.
C. Nella
risposta del 3 aprile 2007, la Cassa chiede la reiezione del ricorso.
L’amministrazione rileva di aver proceduto alla verifica dell’estratto conto
individuale della ricorrente, dal quale è emerso che il reddito conseguito non
è stato notificato quale salario. Al fine di salvaguardare la prescrizione ha
proceduto all’affiliazione d’ufficio nella categoria degli indipendenti.
La
Cassa precisa inoltre di aver invitato più volte l’insorgente a segnalare il
nominativo delle persone per le quali lavora, senza ottenere risposta. L’amministrazione
intende mantenere le decisioni, con riserva di rettifica nel momento in cui
l’interessata comunicherà tutti i nominativi dei committenti con i quali ha
avuto un rapporto di lavoro (doc. III).
D. Pendente
causa il TCA ha richiamato gli incarti fiscali della ricorrente ed ha interpellato
l’interessata, chiedendole, tra le altre cose, di indicare il nome delle
persone per le quali svolge l’attività di donna delle pulizie (doc. V e VI).
E. La
ricorrente ha rilevato che dal 2002, nel periodo aprile-ottobre, svolge lavori
di pulizia ogni lunedì presso la __________ di __________ (__________), che la
retribuisce alla fine della giornata di lavoro e, per il resto, di lavorare per
turisti negli appartamenti di vacanza della regione (doc. VII).
L’interessata
ha precisato di non lavorare per nessuna società, di non avere particolare
conoscenza dei turisti che la incaricano dei lavori, i quali la pagano a ore,
alla fine della giornata, alla loro partenza e di assumersi le spese per lo
svolgimento dell’attività lavorativa (doc. VII).
L’assicurata
ha inoltre evidenziato di non aver alcun contratto di lavoro, di non emettere
fatture e di non avere il bilancio della sua attività, ciò poiché viene
chiamata da persone diverse, di tanto in tanto, senza regolarità e senza
particolare preavviso, a parte la __________ (doc. VII).
F. Interpellata
dal TCA, la gerente della __________ di __________ ha trasmesso gli estratti
contabili dal 2002 al 2005 riguardanti i versamenti effettuati a favore
dell’insorgente ed ha confermato che l’interessata svolge l’attività di donna
delle pulizie, che viene chiamata a seconda delle necessità, che viene rimunerata
ad ore e che lavora tutt’ora a suo favore (doc. X).
La
gerente ha inoltre precisato di non aver informato la Cassa poiché la
ricorrente lavora come indipendente e dunque paga gli oneri per proprio conto
(doc. X).
G. L’amministrazione,
in sede di osservazioni, ha affermato che “mal si comprende come la
ricorrente, alle domande specifiche poste sia dalla scrivente Cassa e riprese
dal Tribunale, tendenti a sapere il nominativo dei suoi “datori lavoro occasionali”,
al fine di poter ricuperare gli oneri sociali non conteggiati, si limita a dire
genericamente che trattasi di “turisti” e, poi, non essere d’accordo con la
decisione della Cassa di essere qualificata lavoratore indipendente” (doc.
XII).
H. Il
17 agosto 2007 l’interessata ha affermato che “nella lettera 31 luglio 2007
indirizzatavi dall__________ quest’ultimo sostiene che io non sarei d’accordo
con la decisione della Cassa di essere qualificata indipendente. Ciò non
corrisponde al vero. E’ invece la Cassa che ancora il 24 marzo 2004 respingeva
la mia affiliazione come indipendente per poi attribuirmi questo statuto il 27
ottobre 2006.” (doc. XIV)
Fatti
I. Alla
luce di quanto affermato dalla ricorrente il TCA ha chiesto all’assicurata di
precisare in cosa consistono le censure ed in particolare di indicare se la
qualifica di indipendente è contestata, se l’ammontare dei contributi è
contestato, se l’inizio dell’attività svolta è contestata o se vi sono altre
contestazioni particolari (doc. XV).
L. Il
24 agosto 2007 la ricorrente ha affermato di non comprendere “come io possa
essere soggetta a contributi AVS per la categoria “indipendente” a partire dal
2001 allorquando ancora in data 24.03.2004 la Cassa CO 1 respingeva la mia domanda
di affiliazione in detta categoria. La Cassa cambiava però idea solo il
27.09.2006 anche se il mio genere di attività non era mutato. Contesto quindi
di dover pagare i contributi con effetto retroattivo al 2001. Sono invece
d’accordo di pagare i contributi come indipendente a partire dalla suddetta
decisione datata 27.09.2006. In altre parole ancora: non vedo motivo di pagare
i contributi retroattivi per la categoria indipendente quando fino al 2006 la
Cassa non mi considerava appartenente a detta categoria.” (doc. XVI)
Considerandi
in ordine
1.
La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003.
nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
2.
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da
un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali
in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24
gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160
consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V
166.
consid. 4b).
Per
contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa
specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la
necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte
disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid.
6.
, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In
concreto la fissazione dei contributi personali dell’assicurata si riferisce al
periodo dal 2001 al 2005, mentre le decisioni (formali e su opposizione), sono
state emanate nel 2006 e nel 2007.
Per
cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme
della LPGA, per quanto concerne la fissazione dei contributi vanno applicate le
norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i contributi 2001-2002
e le norme modificate dalla LPGA per il periodo successivo.
nel merito
3.
Sono
assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro
domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).
A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli
assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano
un'attività lucrativa.
In applicazione dell'art. 4 cpv. 1
LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono
calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa
dipendente e indipendente.
I contributi AVS degli assicurati
esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto
di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.
9.
cpv. 1 LAVS).
Il reddito proveniente da un’attività
lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese
generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a
LAVS).
4.
I
contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di
contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).
I contributi sono
calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione
e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con
tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è
determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22
cpv. 2 OAVS).
Il reddito dell'anno
di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale
chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).
Se in un anno di
contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito
dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione
conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).
Se l'esercizio
commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il
capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale
(art. 22 cpv. 5 OAVS).
5.
Le
autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo
dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata
in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla
corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e
adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).
In difetto di una
tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi
fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul
reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta
federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).
Nei casi di tassazione
intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono
applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).
Le indicazioni fornite
dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23
cpv. 4 OAVS).
Se le autorità fiscali
cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono
valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale
proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati
devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,
presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).
6.
In
concreto l’insorgente contesta innanzitutto l’affiliazione retroattiva al 1°
gennaio 2001 quale indipendente, sia perché sarebbe tardiva, sia perché in
passato tale facoltà le sarebbe stata preclusa.
Per
l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una
decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno
civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati.
Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi
arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un
termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
Con
il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.
1.
LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,
trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso
1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la
tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di
ricupero d’imposta.
L’art.
24.
cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue
cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque
anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere
pagato. Per il cpv. 2 se il responsabile del pagamento di contributi si è
sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto
penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a
determinare il momento in cui il credito si estingue.
Una
decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione
prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.
Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, ad art. 24, p.
271, N. 20, rammenta infatti che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung
wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn
die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben
und durch eine neue ersetzt wird.” (cfr. anche
Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur
l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art. 16, pag.
409.
seg.).
Va
ancora rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono
figurare in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc,
Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata, entro il
termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia impostata
entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299;
Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea,
Ginevra, Zurigo 2003, pag. 271, n. 20 ad art. 24).
La
comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della
notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica
è stata fatta regolarmente. Poco importa che l’interessato prenda conoscenza
del contenuto della decisione.
A
determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un
credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo
contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore
di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia
l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione
precedentemente notificata.
In
concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato le 5 decisioni
di fissazione dei contributi per gli anni dal 2001 al 2005, in data 20 ottobre
2006.
(cfr. doc. 6 e 7), ossia entro il termine quinquennale previsto dall’art.
16.
cpv. 1 LAVS.
7.
Va
ora esaminato se l’amministrazione poteva affiliare l’interessata come indipendente,
allorquando in passato ha in due occasioni negato questa facoltà.
Il
TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui
i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente
cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del
riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello
statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione
dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta,
con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello
statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati
contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione,
deve essere esaminato, per la parte già considerata dal provvedimento formalmente
cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della
revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti
rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente
(DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à
16.
de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121
seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).
Per
l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o
l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di
prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2
l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente
passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro
rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una
decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato
ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.
Kieser,
in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota
30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:
" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung
galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung
derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre
Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält.
Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden
Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen
(insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl.
BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht,
ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der
eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der
Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme
aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt
immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236
f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten
Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK
1992.
117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das
Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76).
Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht
benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen
(vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."
Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,
" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist,
dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige
auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar
ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor)
vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass
präsentierte." (STFA
del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03)
8.
Va
infine rilevato che il Tribunale Federale, in una sentenza 3
maggio 2006 (DTF 132 V 257), ha modificato la sua giurisprudenza relativa alle
decisioni di accertamento. Secondo la prassi instaurata precedentemente a questo
giudizio, le decisioni di rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di
lavoratore indipendente consistevano in una semplice comunicazione
all'assicurato cui non era riconosciuto, salvo eccezioni, valore di decisione
formale impugnabile. Il rifiuto di affiliazione quale indipendente poteva
quindi essere contestato solo in occasione della prima decisione di fissazione
dei contributi con una serie di difficoltà che la citata sentenza mette in
evidenza. Con la nuova prassi instaurata dalla nostra Massima Istanza, la
decisione d'iscrizione è ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. In
tal senso, la competente Cassa di compensazione deve emanare un provvedimento
contro cui l’assicurato può aggravarsi sia mediante opposizione sia, se del
caso, mediante ricorso all’autorità giudiziaria. In particolare l’Alta Corte
federale ha ritenuto (cons. 1, 2.4. e 2.5):
" (…) Gemäss Art. 49 ATSG hat der
Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich
sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich
Verfügungen zu erlassen (Abs. 1). Dem Begehren um Erlass einer
Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn die Gesuch-stellende Person ein
schützenswertes Interesse glaubhaft macht (Abs. 2). Erforderlich ist ein
rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen
Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, dem
keine erheblichen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen, und
welches nicht durch eine Rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann. (…)
Bei Verfügungen über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichts-praxis
ein Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der
Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann
zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige
Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht
der als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für
die Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im
dargelegten Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten
und der Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer
Verhältnisse neuartig ist (…).
Diese Rechtsprechung hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG
Gültigkeit (…).
2.4
Eine Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig
erkannt und die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis entspricht oder
den veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen
besser Rechnung trägt (…).
Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichs-kasse
ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als
Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristische Person
verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische
Beiträge auf den bezogenen Entgelten. Daran ändert nichts, dass ein solcher
Verwaltungsakt grundsätzlich auch dem oder den davon betroffenen Arbeitnehmern
zu eröffnen ist und diese ein selbstständiges Einsprache- und Beschwerderecht
haben (…). Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs- noch
beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in
einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen.
Dies spricht umgekehrt für ein schützenswertes Interesse an einer
einsprachefähigen Verfügung und allenfalls an einem beschwerdefähigen
Einspracheentscheid, wenn die zuständige Ausgleichskasse das Gesuch einer
versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im
Register gänzlich oder in Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten
ablehnen will. Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse
des Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut
innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten
Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr
oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber
entschieden wird.
(…) Es kann offen bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein
schützenswertes Interesse an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG
zu begründen vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um
Anschluss und Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen
Feststellungsentscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein
Rechtsverhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf
die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig gesetzlich verpflichtet
und berechtigt ist.
Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid
Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und
nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die
oder eine zuständige Ausgleichskasse (Art. 64 AHVG und Art. 117 ff. AHVV) bei gänzlicher oder
teilweiser Ablehnung eines Anschlussgesuchs, weil sie die versicherte Person
als unselbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer Tätigkeiten als
unselbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine Verfügung über
paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der Ausgleichskasse des
anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S. 574 Erw. 1b).
Umgekehrt ist ein die paritätische Beitragspflicht des angesprochenen
Arbeitgebers verneinender rechtskräftiger Entscheid für die zuständige
Ausgleichskasse des mitbetroffenen "Arbeitnehmers" verbindlich. Diese
Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden Charakter des
Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.
In Änderung der Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten
Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und
Z. vom 30. August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei
Ablehnung des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als
Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register eine einsprachefähige
Verfügung und gegebenenfalls einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu
erlassen (Art. 49 Abs. 1,
Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2 ATSG). Diese sind, soweit
bekannt, grundsätzlich auch dem oder den allenfalls abrechnungs- und
beitragszahlungspflichtigen Arbeitgebern zu eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103
[Beiladung zum verwaltungsgerichtlichen Beschwerde-verfahren]). (…)",
9.
Nel
caso di specie il 1° luglio 2003 l’insorgente ha trasmesso alla Cassa il questionario
per l’affiliazione degli indipendenti, indicando di svolgere l’attività di
donna delle pulizie dal 1° gennaio 2000 (doc. 4). In data 8 e 31 luglio 2003 la
Cassa ha chiesto alla ricorrente alcune informazioni (doc. 4/12-13).
Il
4.
settembre 2003 l’interessata ha comunicato di non aver sottoscritto
contratti, né di essere in possesso di fatture emesse da clienti (doc. 4/10).
Con
scritto 12 settembre 2003 l’amministrazione ha chiesto all’assicurata di segnalare
i nominativi delle persone dalle quali ha ricevuto l’incarico di lavorare quale
donna delle pulizie (doc. 4/7).
L’insorgente
ha risposto affermando:
" (…) i miei clienti variano e mi chiamano secondo il
loro fabbisogno. Le ore di pulizia sono saltuarie e essenzialmente da persone
private.
Inoltre lavorando in proprio, mi sono assunta la responsabilità di
pagare le aliquote AVS già dal 1998, perciò non vedo la necessità di fornirvi i
nominativi delle persone private presso le quali faccio le pulizie.
Per il mio sostentamento vivo con il minimo vitale, vedi la notifica
di tassazione del 2002 di CHF. 13'000.--, per questa ragione non mi è possibile
di pagare un premio superiore.
Vogliate dunque continuare a considerarmi in avvenire quale persona
senza attività lucrativa.” (doc. 4/6)
Il
23.
ottobre 2003 la Cassa ha scritto una lettera del seguente tenore:
" (…) la informiamo che secondo il diritto delle
assicurazioni sociali una donna delle pulizie è considerata lavoratrice
dipendente e quindi è esclusa un’affiliazione nella categoria degli
indipendenti.
In considerazione di quanto precede, la invitiamo nuovamente a segnalarci
il nominativo delle persone che presta i suoi servizi, poiché gli stessi devono
regolare la loro posizione assicurativa nei confronti dell’AVS quali “datori di
lavoro”.
Va ricordato che, l’art. 88 “contravvenzioni” della legge AVS, sancisce
che chiunque si rifiuti di dare informazioni è punito con una multa fino 10'000
franchi.” (doc. 5)
Il
13.
gennaio 2004 l’assicurata si è rivolta alla Cassa CO 1 chiedendo nuovamente l’affiliazione
quale indipendente (doc. 4/4).
Il
21.
gennaio 2004 la Cassa ha scritto una lettera all’interessata, intitolata “affiliazione
come indipendente respinta”, affermando:
" (…)
Al riguardo la informiamo che le donne di pulizia secondo il diritto
delle Assicurazioni sociali sono considerate lavoratrici dipendenti.
In considerazione di quanto precede, la Cassa conferma la presa di
posizione inviata alla sua cliente in data 23 ottobre 2003.
Va ricordato che, se la persona in oggetto con collabora a segnalare i
nominativi dei suoi committenti la Cassa non potrà procedere alle affiliazioni
nella categoria datori di lavoro e la sua assistita potrà avere delle lacune
contributive che influiranno negativamente il calcolo di una futura rendita
AVS.” (doc. 4)
Il 20
febbraio 2004 l’interessata ha chiesto l’emanazione di una decisione formale.
In data 24 marzo 2004 la Cassa ha ribadito:
" facciamo riferimento al suo scritto del 20.02.2004
e la informiamo che le direttive dell’Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, stabiliscono che una presa di posizione di affiliazione respinta, non
costituisce una formale decisione con l’indicazione dei rimedi giuridici, bensì
“una decisione di accertamento”, che in ossequio alla circolare sul contenzioso
nell’AVS, segnatamente alla marginale 1005 e giurisprudenza del tribunale
federale, non riveste la forma di decisione costitutiva di diritto.
Alla luce di quanto precede, la Cassa deve confermare la decisione di
accertamento del 23.10.2003 in quanto rispettosa delle vigenti norme di legge
AVS.” (doc. 4/2)
Il
27.
settembre 2006 l’amministrazione ha informato l’assicurata di averla
affiliata quale indipendente dal 1° gennaio 2001 poiché “non ha annunciato
spontaneamente la sua attività lucrativa in proprio” (doc. 2)
Il
20.
ottobre 2006 la Cassa ha emanato le decisioni di fissazione di contributi
quale indipendente.
10.
Alla
luce della giurisprudenza riassunta al consid. 8 e di quanto accaduto (cfr. consid.
9), questo TCA deve concludere innanzitutto che la Cassa ha agito correttamente
laddove non ha emesso, nel corso del 2003 e 2004, una decisione di accertamento
con i rimedi di diritto circa la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente,
giacché, precedentemente alla sentenza della nostra Massima Corte del 3 maggio
2006.
(DTF 132 V 257), una tale decisione poteva essere impugnata solo in casi
particolari, le cui condizioni non sono adempiute nel caso concreto.
Inoltre,
non essendoci altre decisioni definitive circa la fissazione dei contributi per
gli anni oggetto del contendere (cfr. incarto Cassa), la Cassa poteva rivedere
liberamente lo statuto della ricorrente per il periodo 2001-2005, come ha fatto
con la decisione impugnata.
Va
abbondanzialmente rilevato che se nel periodo in esame la Cassa avesse affiliato
l’interessata quale persona senza attività lucrativa ed avesse emesso decisioni
di fissazione dei contributi in tal senso, queste sarebbero senza dubbio errate
(poiché l’insorgente nel periodo litigioso ha lavorato) e la loro modifica
avrebbe una notevole importanza.
Anche
su questo punto il ricorso va respinto.
11.
L’assicurata
fa implicitamente valere la violazione del principio della buona fede, laddove
sostiene di aver chiesto invano, precedentemente, l’affiliazione quale indipendente,
di aver sempre ottenuto un rifiuto e di vedersi ora notificare decisioni in
senso contrario rispetto a quanto affermato in passato dalla Cassa.
Il
diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento
giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9
della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che
l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così
un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a
consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.
Le condizioni per
tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della
legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono
così essere formulate:
1.
l'autorità deve essere
intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;
2.
l'autorità ha agito o
creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;
3.
la promessa
dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.
Ciò
significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere
immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La
comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario
può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della
buona fede dell'assicurato).
Una
mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre
seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104
V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).
Inoltre
l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che
fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -
che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non
può far valere la propria buona fede (Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung,
5a edizione, n. 75 B III b 3);
4.
l'informazione errata
ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è
pregiudizievole;
5.
la legge non è stata
modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68
segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.
3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V
55).
La
giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.
(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.
fed. (RAMI 2000 pag. 223).
In
merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag.
66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993
pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982
pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992
pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit
administratif, vol. I, pag. 390 segg.; Knapp, Précis de
droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer
sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg..
Va infine rilevato che
in una sentenza del 27 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 169, il TFA, pur
confermando la modifica di uno statuto contributivo con effetto retroattivo, ha
accennato al principio della buona fede, non ritenendo tuttavia adempiuti i
presupposti, poiché l'assicurato non ha fatto valere di aver ricevuto
informazioni vincolanti da parte della Cassa. In particolare l'Alta Corte si è
così espressa (sentenza citata, pag. 178):
" Inwiefern dieser Statutswechsel dem Grundsatz des Vertrauensschutzes
widersprechen soll, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt wird, ist
nicht ersichtlich. Namentlich kann keine Rede davon sei, es habe im Zeitpunkt
der Uebernahme des Telekiosk-Betriebes am 1. Januar 1993 eine langjährige
Praxis der Ausgleichskassen im Sinne der Einstufung der Telefonhostessen als
Selbständigerwerbende bestanden, gibt es doch den "Telekiosk 156"
erst seit Oktober 1991. Der Beschwerdeführer durfte daher nicht ohne weiteres
auf die Richtigkeit dieser Qualifizierung vertrauen. Dass er eine solche nach
Treu und Glauben verbindliche Auskunft von der zuständigen Ausgleichskasse
erhalten hatte (vgl. BGE 119 V 307 Erw. 3a, 118 Ia 254 Erw. 4b, je mit
Hinweisen), macht er im übrigen nicht geltend."
Anche
in concreto non vi sono gli estremi per applicare il principio della buona
fede.
Infatti
l’amministrazione ha negato l’affiliazione quale indipendente, giacché
l’interessata, quale donna delle pulizie, di principio doveva essere affiliata
quale dipendente. Non avendo tuttavia l’insorgente segnalato i nominativi dei
propri datori di lavoro, l’amministrazione non ha potuto procedere con la sua
affiliazione.
Per
evitare la prescrizione dei contributi ed una lacuna contributiva, la Cassa, a
fine 2006, si è tuttavia vista costretta ad affiliare l’interessata come
indipendente e a chiederle il pagamento dei contributi in tale qualità.
Il
TCA non ravvisa, nell’agire dell’amministrazione, l’adempimento dei presupposti
sopra elencati.
12.
Va
infine esaminato se l’affiliazione quale indipendente, effettuata dalla Cassa,
è corretta.
A
norma dell'art. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) i contributi degli assicurati che
esercitano un’attività lucrativa sono calcolati in percento del reddito
proveniente da qualsiasi attività lucrativa dipendente e indipendente.
L’art.
5.
cpv. 2 prima frase LAVS prevede che il salario determinante comprende
qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo determinato
o indeterminato. Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito proveniente da
un’attività lucrativa indipendente comprende qualsiasi reddito che non sia
mercede per lavoro a dipendenza d’altri. Per l’art. 10 della Legge federale del
6.
ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)
è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un salario
determinante secondo la pertinente legge. È considerato datore di lavoro chi
impiega salariati (art. 11 LPGA).
L’art.
12.
LPGA prevede che è considerato lavoratore indipendente chi non consegue un
reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente
può essere contemporaneamente anche un salariato, se consegue un reddito per
un lavoro dipendente (cpv. 2).
Per
quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il
Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura
dal profilo del diritto civile del contratto vincolante un assicurato a un
datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per
stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo dipendente o
indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H
31/04). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono
servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore
(RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente
secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è
subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro
(STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro
indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto
che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di
lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi
principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le
manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e
impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità
amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso
particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione
sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il
rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che
militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA
dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V
162.
consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid.
2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere
si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA
dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18 settembre 2000 nella causa M., H
59/00).
13.
Secondo
la giurisprudenza dell’Alta Corte (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V
284.
consid. 2b) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad
esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall’assicurato, utilizzo
di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI
1993.
pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste
quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali
incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986
pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è
l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse
attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza
con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giuridica
di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione
effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di
un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono
adempiute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine
prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante
l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può
praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches
Arbeitsrecht, 12a ed., pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,
pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costituiscono
indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di
stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture
sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,
in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro
personale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 consid. 2d) o, in
caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di
questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di
un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.
226.
consid. 3b). Il TFA ha inoltre precisato che la comunicazione
fiscale è vincolante per l'amministrazione e per il Giudice delle
assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli
importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono
un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber,
Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza
pubblicata in Pratique VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 l’Alta Corte ha precisato:
"
(…) Il est vrai que, selon
la jurisprudence, la qualification fiscale du revenu ne constitue qu'un
indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de
l'ensemble des conditions économiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid.
5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit
commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'écarter sans
nécessité de l'appreciation fiscale. (…)."
14.
Il
TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualificazione
dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente
formale della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta personale
dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un
assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come
tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione
è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di
qualificarne lo stato professionale definitivamente.
Solo la natura di tale
attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è
determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori
che un assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente,
eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella
causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226
consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi motivi un assicurato può essere
qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un
altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da
un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 consid. 5a; DTF 104
V 127).
15.
In concreto l’interessata svolge
l’attività di donna delle pulizie, lavoro che, di regola, è considerato di
natura dipendente (cfr. Scartazzini, in: Greber, Duc, Scartazzini, op. cit.,
pag. 200, n. 174 che, riferendosi ad una sentenza del Tribunale federale del 19
agosto 1996, H 214/95, ha affermato: “Enfin, dans un cas limite, une
femme de ménage a été considérée comme personne exerçant une activité lucrative
indépendante”, sottolineatura del redattore).
Malgrado sia stata interpellata più volte dall’amministrazione in
merito alla questione a sapere presso quali persone svolgesse questo tipo di
attività, l’insorgente si è sempre rifiutata di segnalare i nominativi dei
committenti.
Solo
in sede giudiziaria la ricorrente ha ammesso di svolgere un’attività regolare (ogni
lunedì), dal 2002, durante il periodo aprile-ottobre, presso la __________ di __________,
dove viene retribuita alla fine di ogni giorno lavorativo.
La
gerente della __________ ha confermato questa circostanza (doc. X).
Per
il resto l’interessata ha precisato di lavorare a favore di turisti che
giungono nella regione e di cui non conosce i nomi.
Ora,
rilevato che alla __________ (presunto datore di lavoro dal 2002), che ha potuto
esprimersi solo in sede giudiziaria, non è (ancora) stata notificata alcuna
decisione in merito e che dagli atti fiscali, per il 2003, emergono altri nomi
ed altri importi che non corrispondono necessariamente con quanto indicato a questo
Tribunale dalla ricorrente, il TCA ritiene opportuno annullare le decisioni per
quanto concerne il periodo successivo al 2002 (ossia da quando l’insorgente
lavora per la __________ e da quando ci sono documenti in merito in sede fiscale)
e rinviare l’incarto alla Cassa per ulteriori accertamenti.
In
particolare l’amministrazione dovrà stabilire se l’attività svolta per la __________
è di natura dipendente (come sembrerebbe essere il caso) e dovrà approfondire,
sulla base di quanto potrà emergere dagli atti fiscali (in particolare quelli relativi
al 2003), quali sono gli altri presunti datori di lavoro. In particolare
l’interessata è obbligata a fornire tutti i nominativi di tutti
i committenti e ciò sulla base dell’art. 88 LAVS (contravvenzioni; in
particolare il cpv. 1 per il quale chiunque, in violazione dell’obbligo che gli
incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare
informazioni è punito con la multa fino a 10 000 franchi, sempreché non si
verifichi una fattispecie indicata nell’articolo 87), già citato dalla Cassa.
Il
reddito da attività indipendente sul quale l’interessata dovrà pagare i
contributi sociali, deriverà dalla sottrazione dal reddito stabilito in sede
fiscale dell’ammontare conseguito lavorando per i datori di lavoro che
l’amministrazione riuscirà ad accertare.
Copia
della presente sentenza va intimata anche alla __________, quale parte cointeressata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
La
decisione impugnata è annullata per quanto concerne gli anni 2002 e seguenti e
l’incarto rinviato alla Cassa per nuovi accertamenti conformemente ai
considerandi.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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