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Decisione

30.2007.13

Contestazione dell'affiliazione retroattiva quale indipendente per il pagamento dei contributi sociali. Qualifica dell'attività di donna delle pulizie. Nozione di buona fede

6 novembre 2007Italiano37 min

Source ti.ch

Fatti

I. Alla

luce di quanto affermato dalla ricorrente il TCA ha chiesto all’assicurata di

precisare in cosa consistono le censure ed in particolare di indicare se la

qualifica di indipendente è contestata, se l’ammontare dei contributi è

contestato, se l’inizio dell’attività svolta è contestata o se vi sono altre

contestazioni particolari (doc. XV).

L. Il

24 agosto 2007 la ricorrente ha affermato di non comprendere “come io possa

essere soggetta a contributi AVS per la categoria “indipendente” a partire dal

2001 allorquando ancora in data 24.03.2004 la Cassa CO 1 respingeva la mia domanda

di affiliazione in detta categoria. La Cassa cambiava però idea solo il

27.09.2006 anche se il mio genere di attività non era mutato. Contesto quindi

di dover pagare i contributi con effetto retroattivo al 2001. Sono invece

d’accordo di pagare i contributi come indipendente a partire dalla suddetta

decisione datata 27.09.2006. In altre parole ancora: non vedo motivo di pagare

i contributi retroattivi per la categoria indipendente quando fino al 2006 la

Cassa non mi considerava appartenente a detta categoria.” (doc. XVI)

Considerandi

in ordine

1.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio

2003.

nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

2.

Con

l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da

un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali

in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere

valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24

gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160

consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V

166.

consid. 4b).

Per

contro, per quanto attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa

specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la

necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte

disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid.

6.

, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).

In

concreto la fissazione dei contributi personali dell’assicurata si riferisce al

periodo dal 2001 al 2005, mentre le decisioni (formali e su opposizione), sono

state emanate nel 2006 e nel 2007.

Per

cui, mentre per l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme

della LPGA, per quanto concerne la fissazione dei contributi vanno applicate le

norme sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002 per i contributi 2001-2002

e le norme modificate dalla LPGA per il periodo successivo.

nel merito

3.

Sono

assicurate obbligatoriamente in conformità della legge federale sull'assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti le persone fisiche che hanno il loro

domicilio civile nella Svizzera (art. 1 cpv. 1 lett. a LAVS).

A norma dell'art. 3 cpv. 1 LAVS, gli

assicurati sono tenuti al pagamento dei contributi fintanto che esercitano

un'attività lucrativa.

In applicazione dell'art. 4 cpv. 1

LAVS, i contributi degli assicurati che esercitano un'attività lucrativa sono

calcolati in percento del reddito proveniente da qualsiasi attività lucrativa

dipendente e indipendente.

I contributi AVS degli assicurati

esercitanti un'attività lucrativa indipendente sono determinati tenendo conto

di qualsiasi reddito che non sia mercede per lavoro a dipendenza d'altri (art.

9.

cpv. 1 LAVS).

Il reddito proveniente da un’attività

lucrativa indipendente è stabilito deducendo dal reddito lordo le spese

generali necessarie per conseguire il reddito lordo (art. 9 cpv. 2 lett. a

LAVS).

4.

I

contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di

contribuzione si intende l'anno civile (art. 22 cpv. 1 OAVS).

I contributi sono

calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l'anno di contribuzione

e sul capitale proprio investito nell'azienda al 31 dicembre. Nei Cantoni con

tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è

determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno (art. 22

cpv. 2 OAVS).

Il reddito dell'anno

di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell'esercizio commerciale

chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell'anno (art. 22 cpv. 3 OAVS).

Se in un anno di

contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito

dell'esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione

conformemente alla sua durata (art. 22 cpv. 4 OAVS).

Se l'esercizio

commerciale non corrisponde all'anno di contribuzione, è determinante il

capitale proprio investito nell'azienda alla fine dell'esercizio commerciale

(art. 22 cpv. 5 OAVS).

5.

Le

autorità fiscali cantonali stabiliscono il reddito determinante per il calcolo

dei contributi in base alla tassazione dell'imposta federale diretta, passata

in giudicato, e il capitale proprio investito nell'azienda in base alla

corrispondente tassazione dell'imposta cantonale, passata in giudicato e

adeguata ai valori di ripartizione intercantonali (art. 23 cpv. 1 OAVS).

In difetto di una

tassazione dell'imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi

fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell'imposta cantonale sul

reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d'imposta

federale diretta (art. 23 cpv. 2 OAVS).

Nei casi di tassazione

intermedia o di procedura per sottrazione d'imposta, i capoversi 1 e 2 sono

applicabili per analogia (art. 23 cpv. 3 OAVS).

Le indicazioni fornite

dalle autorità fiscali sono vincolanti per le casse di compensazione (art. 23

cpv. 4 OAVS).

Se le autorità fiscali

cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di compensazione devono

valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale

proprio investito nell'azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati

devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto,

presentare i giustificativi (art. 23 cpv. 5 OAVS).

6.

In

concreto l’insorgente contesta innanzitutto l’affiliazione retroattiva al 1°

gennaio 2001 quale indipendente, sia perché sarebbe tardiva, sia perché in

passato tale facoltà le sarebbe stata preclusa.

Per

l’art. 16 cpv. 1 LAVS, i contributi, il cui importo non è stato fissato in una

decisione notificata entro un termine di cinque anni dalla fine dell’anno

civile per il quale sono dovuti, non possono essere né pretesi né pagati.

Trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta. Se il diritto di esigere il pagamento di contributi

arretrati nasce da un atto punibile per il quale la legge penale prevede un

termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

Con

il 1° gennaio 2003 è entrata in vigore la LPGA che ha modificato l’art. 16 cpv.

1.

LAVS seconda frase giusta il quale in deroga all’art. 24 capoverso 1 LPGA,

trattandosi di contributi secondo gli articoli 6, 8 capoverso 1 e 10 capoverso

1, il termine decorre dalla fine dell’anno civile in cui passa in giudicato la

tassazione fiscale determinante o la tassazione consecutiva a una procedura di

ricupero d’imposta.

L’art.

24.

cpv. 1 LPGA prevede che il diritto a prestazioni o contributi arretrati si estingue

cinque anni dopo la fine del mese per cui era dovuta la prestazione e cinque

anni dopo lo scadere dell’anno civile per cui il contributo doveva essere

pagato. Per il cpv. 2 se il responsabile del pagamento di contributi si è

sottratto a quest’obbligo con una procedura punibile per la quale il diritto

penale prevede un termine di prescrizione più lungo, è quest’ultimo a

determinare il momento in cui il credito si estingue.

Una

decisione contributiva resa nei termini legali esclude una volta per tutte la perenzione

prevista dall’art. 16 cpv. 1 LAVS.

Kieser, ATSG Kommentar, Basilea Zurigo Ginevra 2003, ad art. 24, p.

271, N. 20, rammenta infatti che “Mit dem Erlass einer Beitragsverfügung

wird die Verwirkung ein für allemal ausgeschlossen, und zwar auch dann, wenn

die Verfügung in der Folge gerichtlich oder wieder erwägungsweise aufgehoben

und durch eine neue ersetzt wird.” (cfr. anche

Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur

l’assurance-vieillesse et survivants, Basilea 1997, n. 9 segg. ad art. 16, pag.

409.

seg.).

Va

ancora rammentato che prima che la perenzione diventi definitiva i contributi devono

figurare in una decisione notificata al debitore dei contributi (Greber, Duc,

Scartazzini, op. cit., pag. 409). La decisione deve essere notificata, entro il

termine di perenzione, al debitore dei contributi. Non basta che sia impostata

entro il termine (DTF 119 V 96, Pratique VSI 1996 pag. 136 segg. e pag. 299;

Greber, Duc, Scartazzini, op. cit., pag. 409; Kieser, ATSG-Kommentar, Basilea,

Ginevra, Zurigo 2003, pag. 271, n. 20 ad art. 24).

La

comunicazione di una decisione è un atto giuridico che necessita della

notifica. Essa esplica i suoi effetti a partire dal momento in cui la notifica

è stata fatta regolarmente. Poco importa che l’interessato prenda conoscenza

del contenuto della decisione.

A

determinate condizioni, la decisione notificata allo scopo di evitare che un

credito contributivo sia perento può essere sufficiente anche se il suo

contenuto è lacunoso (per esempio indica l’importo globale a carico del datore

di lavoro, senza che figurino i dettagli per ogni dipendente). Tuttavia

l’ammontare richiesto successivamente non può superare quello della decisione

precedentemente notificata.

In

concreto la Cassa ha agito tempestivamente, giacché ha emanato le 5 decisioni

di fissazione dei contributi per gli anni dal 2001 al 2005, in data 20 ottobre

2006.

(cfr. doc. 6 e 7), ossia entro il termine quinquennale previsto dall’art.

16.

cpv. 1 LAVS.

7.

Va

ora esaminato se l’amministrazione poteva affiliare l’interessata come indipendente,

allorquando in passato ha in due occasioni negato questa facoltà.

Il

TFA ha stabilito che il cambiamento dello statuto contributivo nei casi in cui

i contributi assicurativi in lite siano stati oggetto di decisione formalmente

cresciuta in giudicato è possibile solo quando siano dati i presupposti del

riesame o della revisione processuale. Se non si tratta di un cambiamento dello

statuto con effetto retroattivo, ma con effetto per il futuro, la questione

dello statuto viene di principio esaminata liberamente come per la prima volta,

con il dovuto riserbo nei casi limite. Se la questione del cambiamento dello

statuto concerne sia rimunerazioni dalle quali sono già stati prelevati

contributi assicurativi, sia rimunerazioni non ancora oggetto di decisione,

deve essere esaminato, per la parte già considerata dal provvedimento formalmente

cresciuto in giudicato, se sono dati i presupposti del riesame o della

revisione processuale, mentre lo statuto contributivo per le rimanenti

rimunerazioni, non ancora contemplate da decisione, è apprezzato liberamente

(DTF 121 V 1; cfr. anche Greber, Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à

16.

de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS), n. 121

seg. ad art. 5 , pag. 183 seg., in particolare n. 127 pag. 185).

Per

l'art. 53 cpv. 1 LPGA le decisioni e le decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato devono essere sottoposte a revisione se l'assicurato o

l'assicuratore scoprono successivamente nuovi fatti rilevanti o nuovi mezzi di

prova che non potevano essere prodotti in precedenza. Per il cpv. 2

l'assicuratore può tornare sulle decisioni o sulle decisioni su opposizione formalmente

passate in giudicato se è provato che erano manifestamente errate e se la loro

rettifica ha una notevole importanza. L'assicuratore può riconsiderare una

decisione o una decisione su opposizione, contro le quali è stato inoltrato

ricorso, fino all'invio del suo preavviso all'autorità di ricorso.

Kieser,

in ATSG-Kommentar, Zurigo, Basilea, Ginevra 2003, a pag. 541 ad art. 53, nota

30, a proposito dell'art. 53 cpv. 3 LPGA, precisa:

" b) Die in art. 53 Abs. 3 ATSG kodizierte Regelung

galt bereits nach der bisherigen Rechtsprechung (einlässliche Darstellung

derselben SCHLAURI, Neuverfügung lite pendente, 176 ff.), welche ihre

Gültigkeit auch unter Berücksichtigung von Art 53 Abs. 3 ATSG beibehält.

Insbesondere steht es dem Versicherungsträger frei, während des laufenden

Beschwerdeverfahrens ohne Beachtung der besonderen Wiedererwägugnsvoraussetzungen

(insbesondere ohne Annahme einer zweifellosen Unrichtigkeit) auf den Entscheid zurückzukommen (vgl.

BGE 107 V 192). Hat der Versicherungsträger die Beschwerdeantwort eingereicht,

ist ihm eine Wiedererwägung untersagt (dazu HISCHIER, Wiedererwägung, 457, der

eine Wiedererwägung lite pendente auch noch zulassen will, wenn der

Versicherungsträger nach Erstattung der Beschwerdeantwort zu einer weiteren Stellungnahme

aufgefordert wird). Einer nach diesem Zeitpunkt erlassenen Verfügung kommt

immerhin der Charakter eines Antrages an das Gericht zu (vgl. BGE 109 V 236

f.). Entspricht die Wiedererwägung nicht dem im Beschwerdeverfahren gestellten

Antrag, kommt sie ebenfalls bloss einem Antrag an das Gericht gleich (vgl. ZAK

1992.

117). Im übrigen wird bei einer entsprechenden Wiedererwägung das

Beschwerdeverfahren gegenstandlos (vgl. ATSG-Kommentar, Art. 61 Rz. 76).

Allerdings ist es nach der Rechtsprechung dem Versicherungsträger nicht

benommen, eine im Gerichtsverfahren vorgenommene Wiedererwägung zu widerrufen

(vgl. SVR 2001 IV Nr. 20)."

Va qui rammentato che una decisione è manifestamente errata,

" wenn kein vernünftiger Zweifel daran möglich ist,

dass die Verfügung unrichtig war. Es ist nur ein einziger Schluss - derjenige

auf die Unrichtigkeit - möglich (vgl. BGE 125 V 393 oben; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrechts, 2. Auflage, Bern 1997, S. 362; Kieser, Kommentar

ATSG, Ziffer 20 zu Art. 53). Dabei ist nach dem eingangs Gesatgen (Erw. 1.2.hievor)

vom Rechtszustand auszugehen, wie er sich bei Verfügungserlass

präsentierte." (STFA

del 10 settembre 2003 nella causa U, H 97/03)

8.

Va

infine rilevato che il Tribunale Federale, in una sentenza 3

maggio 2006 (DTF 132 V 257), ha modificato la sua giurisprudenza relativa alle

decisioni di accertamento. Secondo la prassi instaurata precedentemente a questo

giudizio, le decisioni di rifiuto di affiliazione di una persona a titolo di

lavoratore indipendente consistevano in una semplice comunicazione

all'assicurato cui non era riconosciuto, salvo eccezioni, valore di decisione

formale impugnabile. Il rifiuto di affiliazione quale indipendente poteva

quindi essere contestato solo in occasione della prima decisione di fissazione

dei contributi con una serie di difficoltà che la citata sentenza mette in

evidenza. Con la nuova prassi instaurata dalla nostra Massima Istanza, la

decisione d'iscrizione è ritenuta, salvo eccezioni, di natura formatrice. In

tal senso, la competente Cassa di compensazione deve emanare un provvedimento

contro cui l’assicurato può aggravarsi sia mediante opposizione sia, se del

caso, mediante ricorso all’autorità giudiziaria. In particolare l’Alta Corte

federale ha ritenuto (cons. 1, 2.4. e 2.5):

" (…) Gemäss Art. 49 ATSG hat der

Versicherungsträger über Leistungen, Forderungen und Anordnungen, die erheblich

sind oder mit denen die betroffene Person nicht einverstanden ist, schriftlich

Verfügungen zu erlassen (Abs. 1). Dem Begehren um Erlass einer

Feststellungsverfügung ist zu entsprechen, wenn die Gesuch-stellende Person ein

schützenswertes Interesse glaubhaft macht (Abs. 2). Erforderlich ist ein

rechtliches oder tatsächliches und aktuelles Interesse an der sofortigen

Feststellung des Bestehens oder Nichtbestehens eines Rechtsverhältnisses, dem

keine erheblichen öffentlichen oder privaten Interessen entgegenstehen, und

welches nicht durch eine Rechtsgestaltende Verfügung gewahrt werden kann. (…)

Bei Verfügungen über das AHV-Beitragsstatut bejaht die Gerichts-praxis

ein Feststellungsinteresse bei komplizierten Verhältnissen, wo der mit der

Abrechnung über paritätische Beiträge verbundene Arbeitsaufwand oft nur dann

zumutbar ist, wenn bereits feststeht, dass eine unselbstständige

Erwerbstätigkeit ausgeübt wird und die Abrechnungs- und Beitragszahlungspflicht

der als Arbeitgeber oder Arbeitgeberin angesprochenen Person erstellt ist. Für

die Bejahung eines schutzwürdigen resp. schützenswerten Interesses im

dargelegten Sinne sprechen u.a. die grosse Zahl von betroffenen Versicherten

und der Umstand, dass die Rechtsfrage nach dem Beitragsstatut wegen besonderer

Verhältnisse neuartig ist (…).

Diese Rechtsprechung hat grundsätzlich auch unter der Herrschaft von Art. 49 Abs. 2 ATSG

Gültigkeit (…).

2.4

Eine Gerichtspraxis ist u.a. zu ändern, wenn sie als unrichtig

erkannt und die neue Lösung besserer Erkenntnis der ratio legis entspricht oder

den veränderten äusseren Verhältnissen oder gewandelten Rechtsanschauungen

besser Rechnung trägt (…).

Versicherte haben keinen Anspruch darauf, dass eine Ausgleichs-kasse

ihr Beitragsstatut in Bezug auf die Tätigkeit für eine ihr als

Selbstständigerwerbender angeschlossene natürliche oder juristische Person

verbindlich festlegt, allenfalls durch eine Verfügung über paritätische

Beiträge auf den bezogenen Entgelten. Daran ändert nichts, dass ein solcher

Verwaltungsakt grundsätzlich auch dem oder den davon betroffenen Arbeitnehmern

zu eröffnen ist und diese ein selbstständiges Einsprache- und Beschwerderecht

haben (…). Entscheidend ist, dass Arbeitnehmer weder abrechnungs- noch

beitragszahlungspflichtig sind und somit in keinem oder zumindest nicht in

einem direkten Rechtsverhältnis zur Ausgleichskasse des Arbeitgebers stehen.

Dies spricht umgekehrt für ein schützenswertes Interesse an einer

einsprachefähigen Verfügung und allenfalls an einem beschwerdefähigen

Einspracheentscheid, wenn die zuständige Ausgleichskasse das Gesuch einer

versicherten Person um Anschluss als Selbstständigerwerbender und Eintrag im

Register gänzlich oder in Bezug auf eine oder mehrere bestimmte Tätigkeiten

ablehnen will. Ebenfalls kann in der Regel nur so dem berechtigten Interesse

des Gesuchstellers an der rechtskräftigen Entscheidung über sein Beitragsstatut

innert nützlicher Frist genügend Rechnung getragen werden. Diesem berechtigten

Anliegen widerspricht, warten zu müssen, bis in einem unter Umständen ein Jahr

oder noch länger dauernden Verfahren über paritätische Beiträge (auch) darüber

entschieden wird.

(…) Es kann offen bleiben, ob die dargelegten Gründe in jedem Fall ein

schützenswertes Interesse an einer Feststellungsverfügung im Sinne von Art. 49 Abs. 2 ATSG

zu begründen vermögen. Entscheidender Gesichtspunkt ist, dass das Gesuch um

Anschluss und Registrierung als Selbstständigerwerbender nicht auf einen reinen

Feststellungsentscheid abzielt. Vielmehr will die versicherte Person in ein

Rechtsverhältnis mit der (zuständigen) Ausgleichskasse treten im Hinblick auf

die Entrichtung persönlicher Beiträge, wozu sie gleichzeitig gesetzlich verpflichtet

und berechtigt ist.

Wird ein entsprechendes Gesuch abgelehnt, ist dieser Entscheid

Rechtsgestaltender Natur im Sinne von Art. 5 Abs. 1 lit. a oder c VwVG und

nicht bloss ein reiner Feststellungsentscheid. Zu beachten ist sodann, dass die

oder eine zuständige Ausgleichskasse (Art. 64 AHVG und Art. 117 ff. AHVV) bei gänzlicher oder

teilweiser Ablehnung eines Anschlussgesuchs, weil sie die versicherte Person

als unselbstständigerwerbend oder bestimmte ihrer Tätigkeiten als

unselbstständig erachtet, nicht die Möglichkeit hat, eine Verfügung über

paritätische Beiträge zu erlassen oder eine solche von der Ausgleichskasse des

anzusprechenden Arbeitgebers zu erwirken (vgl. ZAK 1986 S. 574 Erw. 1b).

Umgekehrt ist ein die paritätische Beitragspflicht des angesprochenen

Arbeitgebers verneinender rechtskräftiger Entscheid für die zuständige

Ausgleichskasse des mitbetroffenen "Arbeitnehmers" verbindlich. Diese

Rechtslage spricht ebenfalls für den rechtsgestaltenden Charakter des

Entscheids der Ausgleichskasse, das Anschlussgesuch abzuweisen.

In Änderung der Rechtsprechung gemäss den in Erw. 2.3 erwähnten

Urteilen A. vom 24. Februar 2003 (H 245/01), F. vom 8. Juli 1999 (H 187/99) und

Z. vom 30. August 1985 (ZAK 1986 S. 48) hat daher eine Ausgleichskasse bei

Ablehnung des Gesuchs einer versicherten Person um Anschluss als

Selbstständigerwerbender und Eintrag im Register eine einsprachefähige

Verfügung und gegebenenfalls einen beschwerdefähigen Einspracheentscheid zu

erlassen (Art. 49 Abs. 1,

Art. 52 Abs. 2 und Art. 56 Abs. 2 ATSG). Diese sind, soweit

bekannt, grundsätzlich auch dem oder den allenfalls abrechnungs- und

beitragszahlungspflichtigen Arbeitgebern zu eröffnen (vgl. EVGE 1957 S. 103

[Beiladung zum verwaltungsgerichtlichen Beschwerde-verfahren]). (…)",

9.

Nel

caso di specie il 1° luglio 2003 l’insorgente ha trasmesso alla Cassa il questionario

per l’affiliazione degli indipendenti, indicando di svolgere l’attività di

donna delle pulizie dal 1° gennaio 2000 (doc. 4). In data 8 e 31 luglio 2003 la

Cassa ha chiesto alla ricorrente alcune informazioni (doc. 4/12-13).

Il

4.

settembre 2003 l’interessata ha comunicato di non aver sottoscritto

contratti, né di essere in possesso di fatture emesse da clienti (doc. 4/10).

Con

scritto 12 settembre 2003 l’amministrazione ha chiesto all’assicurata di segnalare

i nominativi delle persone dalle quali ha ricevuto l’incarico di lavorare quale

donna delle pulizie (doc. 4/7).

L’insorgente

ha risposto affermando:

" (…) i miei clienti variano e mi chiamano secondo il

loro fabbisogno. Le ore di pulizia sono saltuarie e essenzialmente da persone

private.

Inoltre lavorando in proprio, mi sono assunta la responsabilità di

pagare le aliquote AVS già dal 1998, perciò non vedo la necessità di fornirvi i

nominativi delle persone private presso le quali faccio le pulizie.

Per il mio sostentamento vivo con il minimo vitale, vedi la notifica

di tassazione del 2002 di CHF. 13'000.--, per questa ragione non mi è possibile

di pagare un premio superiore.

Vogliate dunque continuare a considerarmi in avvenire quale persona

senza attività lucrativa.” (doc. 4/6)

Il

23.

ottobre 2003 la Cassa ha scritto una lettera del seguente tenore:

" (…) la informiamo che secondo il diritto delle

assicurazioni sociali una donna delle pulizie è considerata lavoratrice

dipendente e quindi è esclusa un’affiliazione nella categoria degli

indipendenti.

In considerazione di quanto precede, la invitiamo nuovamente a segnalarci

il nominativo delle persone che presta i suoi servizi, poiché gli stessi devono

regolare la loro posizione assicurativa nei confronti dell’AVS quali “datori di

lavoro”.

Va ricordato che, l’art. 88 “contravvenzioni” della legge AVS, sancisce

che chiunque si rifiuti di dare informazioni è punito con una multa fino 10'000

franchi.” (doc. 5)

Il

13.

gennaio 2004 l’assicurata si è rivolta alla Cassa CO 1 chiedendo nuovamente l’affiliazione

quale indipendente (doc. 4/4).

Il

21.

gennaio 2004 la Cassa ha scritto una lettera all’interessata, intitolata “affiliazione

come indipendente respinta”, affermando:

" (…)

Al riguardo la informiamo che le donne di pulizia secondo il diritto

delle Assicurazioni sociali sono considerate lavoratrici dipendenti.

In considerazione di quanto precede, la Cassa conferma la presa di

posizione inviata alla sua cliente in data 23 ottobre 2003.

Va ricordato che, se la persona in oggetto con collabora a segnalare i

nominativi dei suoi committenti la Cassa non potrà procedere alle affiliazioni

nella categoria datori di lavoro e la sua assistita potrà avere delle lacune

contributive che influiranno negativamente il calcolo di una futura rendita

AVS.” (doc. 4)

Il 20

febbraio 2004 l’interessata ha chiesto l’emanazione di una decisione formale.

In data 24 marzo 2004 la Cassa ha ribadito:

" facciamo riferimento al suo scritto del 20.02.2004

e la informiamo che le direttive dell’Ufficio federale delle assicurazioni

sociali, stabiliscono che una presa di posizione di affiliazione respinta, non

costituisce una formale decisione con l’indicazione dei rimedi giuridici, bensì

“una decisione di accertamento”, che in ossequio alla circolare sul contenzioso

nell’AVS, segnatamente alla marginale 1005 e giurisprudenza del tribunale

federale, non riveste la forma di decisione costitutiva di diritto.

Alla luce di quanto precede, la Cassa deve confermare la decisione di

accertamento del 23.10.2003 in quanto rispettosa delle vigenti norme di legge

AVS.” (doc. 4/2)

Il

27.

settembre 2006 l’amministrazione ha informato l’assicurata di averla

affiliata quale indipendente dal 1° gennaio 2001 poiché “non ha annunciato

spontaneamente la sua attività lucrativa in proprio” (doc. 2)

Il

20.

ottobre 2006 la Cassa ha emanato le decisioni di fissazione di contributi

quale indipendente.

10.

Alla

luce della giurisprudenza riassunta al consid. 8 e di quanto accaduto (cfr. consid.

9), questo TCA deve concludere innanzitutto che la Cassa ha agito correttamente

laddove non ha emesso, nel corso del 2003 e 2004, una decisione di accertamento

con i rimedi di diritto circa la qualifica dell’attività svolta dall’insorgente,

giacché, precedentemente alla sentenza della nostra Massima Corte del 3 maggio

2006.

(DTF 132 V 257), una tale decisione poteva essere impugnata solo in casi

particolari, le cui condizioni non sono adempiute nel caso concreto.

Inoltre,

non essendoci altre decisioni definitive circa la fissazione dei contributi per

gli anni oggetto del contendere (cfr. incarto Cassa), la Cassa poteva rivedere

liberamente lo statuto della ricorrente per il periodo 2001-2005, come ha fatto

con la decisione impugnata.

Va

abbondanzialmente rilevato che se nel periodo in esame la Cassa avesse affiliato

l’interessata quale persona senza attività lucrativa ed avesse emesso decisioni

di fissazione dei contributi in tal senso, queste sarebbero senza dubbio errate

(poiché l’insorgente nel periodo litigioso ha lavorato) e la loro modifica

avrebbe una notevole importanza.

Anche

su questo punto il ricorso va respinto.

11.

L’assicurata

fa implicitamente valere la violazione del principio della buona fede, laddove

sostiene di aver chiesto invano, precedentemente, l’affiliazione quale indipendente,

di aver sempre ottenuto un rifiuto e di vedersi ora notificare decisioni in

senso contrario rispetto a quanto affermato in passato dalla Cassa.

Il

diritto alla protezione della buona fede, principio generale dell'ordinamento

giuridico svizzero che dal 1° gennaio 2000 trova il suo fondamento nell'art. 9

della nuova Costituzione federale, permette al cittadino di esigere che

l'Autorità rispetti le proprie promesse e che eviti di contraddirsi. Così

un'informazione o una decisione erronea possono obbligare l'Amministrazione a

consentire ad un assicurato un vantaggio contrario alla legge.

Le condizioni per

tutelare la buona fede dell'assicurato, e scostarsi dal principio della

legalità, sono precisate da una lunga e consolidata giurisprudenza e possono

così essere formulate:

1.

l'autorità deve essere

intervenuta in una situazione concreta nei riguardi di persone determinate;

2.

l'autorità ha agito o

creduto di agire nei limiti delle proprie competenze;

3.

la promessa

dell'autorità deve essere propria a ispirare fiducia all'assicurato.

Ciò

significa che l'interessato, date le circostanze, non deve poter riconoscere

immediatamente l'erroneità della disposizione o dell'informazione ricevuta. La

comunicazione dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario

può e deve capirla usando tutta l'attenzione da lui esigibile (protezione della

buona fede dell'assicurato).

Una

mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della Cassa non può trarre

seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (DTF 106 V 33 consid. 4; DTF 104

V 18 consid. 4; RAMI 1991 pag. 68).

Inoltre

l'informazione deve essere incondizionata. Qualora l'organo amministrativo che

fornisce la comunicazione esprime - almeno implicitamente, ma con chiarezza -

che la comunicazione non è definitiva, il destinatario della comunicazione non

può far valere la propria buona fede (Imboden-Rhinow, Schweiz. Vewaltungsrechtsprechung,

5a edizione, n. 75 B III b 3);

4.

l'informazione errata

ha indotto l'assicurato ad adottare un comportamento o un’omissione che gli è

pregiudizievole;

5.

la legge non è stata

modificata dal momento in cui l'informazione è stata data (RAMI 1991 pag. 68

segg.; DTF 113 V 87 consid. 4c; DTF 112 V 199 consid.

3a; DTF 111 V 71; DTF 110 V 155 consid. 4b; DTF 109 V

55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con l'art. 4 vCost. fed.

(DTF 121 V 66 consid. 2), è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9 Cost.

fed. (RAMI 2000 pag. 223).

In

merito si vedano in particolare: SZS 1998 pag. 42; DTF 121 V 65 consid. 2a pag.

66-67 e la giurisprudenza ivi citata; RAMI 1993 pag. 120-121, Pratique VSI 1993

pag. 21-22; RCC 1991 pag. 220 consid. 3a; RCC 1983 pag. 195 consid. 3; RCC 1982

pag. 368 consid. 2; RCC 1981 pag. 194 consid. 3; RCC 1979 pag. 155; DLA 1992

pag. 106; DTF 118 V 76 consid. 7; RDAT I-1992 n° 63; Grisel, Traité de droit

administratif, vol. I, pag. 390 segg.; Knapp, Précis de

droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer

sind vor dem Gesetze gleich, pag. 217 segg..

Va infine rilevato che

in una sentenza del 27 giugno 1996, pubblicata in DTF 122 V 169, il TFA, pur

confermando la modifica di uno statuto contributivo con effetto retroattivo, ha

accennato al principio della buona fede, non ritenendo tuttavia adempiuti i

presupposti, poiché l'assicurato non ha fatto valere di aver ricevuto

informazioni vincolanti da parte della Cassa. In particolare l'Alta Corte si è

così espressa (sentenza citata, pag. 178):

" Inwiefern dieser Statutswechsel dem Grundsatz des Vertrauensschutzes

widersprechen soll, wie in der Verwaltungsgerichtsbeschwerde gerügt wird, ist

nicht ersichtlich. Namentlich kann keine Rede davon sei, es habe im Zeitpunkt

der Uebernahme des Telekiosk-Betriebes am 1. Januar 1993 eine langjährige

Praxis der Ausgleichskassen im Sinne der Einstufung der Telefonhostessen als

Selbständigerwerbende bestanden, gibt es doch den "Telekiosk 156"

erst seit Oktober 1991. Der Beschwerdeführer durfte daher nicht ohne weiteres

auf die Richtigkeit dieser Qualifizierung vertrauen. Dass er eine solche nach

Treu und Glauben verbindliche Auskunft von der zuständigen Ausgleichskasse

erhalten hatte (vgl. BGE 119 V 307 Erw. 3a, 118 Ia 254 Erw. 4b, je mit

Hinweisen), macht er im übrigen nicht geltend."

Anche

in concreto non vi sono gli estremi per applicare il principio della buona

fede.

Infatti

l’amministrazione ha negato l’affiliazione quale indipendente, giacché

l’interessata, quale donna delle pulizie, di principio doveva essere affiliata

quale dipendente. Non avendo tuttavia l’insorgente segnalato i nominativi dei

propri datori di lavoro, l’amministrazione non ha potuto procedere con la sua

affiliazione.

Per

evitare la prescrizione dei contributi ed una lacuna contributiva, la Cassa, a

fine 2006, si è tuttavia vista costretta ad affiliare l’interessata come

indipendente e a chiederle il pagamento dei contributi in tale qualità.

Il

TCA non ravvisa, nell’agire dell’amministrazione, l’adempimento dei presupposti

sopra elencati.

12.

Va

infine esaminato se l’affiliazione quale indipendente, effettuata dalla Cassa,

è corretta.

A

norma dell'art. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1946 su l’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) i contri­buti degli assicurati che

esercitano un’attività lucrativa sono cal­colati in percento del reddito

proveniente da qualsiasi attività lu­crativa dipendente e indipendente.

L’art.

5.

cpv. 2 prima frase LAVS prevede che il salario determinante comprende

qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo deter­minato

o indeterminato. Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito pro­veniente da

un’attività lucrativa indipendente comprende qual­siasi reddito che non sia

mercede per lavoro a dipendenza d’altri. Per l’art. 10 della Legge federale del

6.

ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un sa­lario

determinante secondo la pertinente legge. È considerato datore di lavoro chi

impiega salariati (art. 11 LPGA).

L’art.

12.

LPGA prevede che è considerato lavoratore indipen­dente chi non consegue un

reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente

può essere contemporanea­mente anche un salariato, se consegue un reddito per

un lavoro dipendente (cpv. 2).

Per

quanto concerne la qualifica dell'attività esercitata da un assicurato, il

Tribunale federale delle assicura­zioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che gli accordi, le dichiarazioni delle parti, la natura

dal profilo del di­ritto civile del contratto vincolante un assicurato a un

datore di lavoro non costituiscono, in materia di AVS, elementi decisivi per

stabilire se una persona eserciti un'attività lucrativa a titolo di­pendente o

indipendente (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H

31/04). In particolare, insolite co­struzioni di diritto civile che devono

servire a motivare un certo statuto di contribuzione qui non hanno alcun valore

(RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente

secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è

subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'orga­nizzazione del lavoro

(STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). Un altro

indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto

che l'assicurato non sopporti il rischio economico a carico del datore di

lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi

principi non comportano comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le

manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e

impreviste, così che è necessario lasciare alla prassi delle Autorità

amministrative e alla prudenza dei Giudici il compito di stabilire in ogni caso

parti­colare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La deci­sione

sarà determinata generalmente dalla priorità di certi ele­menti, quali il

rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che

militano in favore di soluzioni diverse (STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA

dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V

162.

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid.

2a; DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere

si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA

dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18 settembre 2000 nella causa M., H

59/00).

13.

Secondo

la giurisprudenza dell’Alta Corte (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V

284.

consid. 2b) i criteri caratteristici di una atti­vità indipendente sono ad

esempio: investimenti di una certa im­portanza fatti dall’assicurato, utilizzo

di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI

1993.

pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste

quando, indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali

incorse sono sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986

pag. 120 consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è

l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altret­tante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giu­ridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determi­nante, ma la situazione

effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adem­piute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (Rehbinder, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 12a ed., pag. 34 segg.; Vischer, Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1,

pag. 306 citati in: Pratique VSI 1996 pag. 258 consid. 3c). Costitui­scono

indizi in questo senso l’esistenza di un piano di lavoro, la necessità di

stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la di­pendenza dalle infrastrutture

sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag. 176). Il rischio economico dell’assicurato,

in questo caso, ri­siede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro

perso­nale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b; RCC 1986 pag. 347 con­sid. 2d) o, in

caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventua­lità di una cessazione di

questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di

un salariato che perde il suo im­piego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag.

226.

consid. 3b). Il TFA ha inoltre precisato che la comunicazione

fiscale è vinco­lante per l'amministrazione e per il Giudice delle

assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla determinazione degli

importi. Le questioni relative alla qualificazione giuridica costituiscono

un'eccezione a questa disposizione (Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; Greber,

Duc, Scartazzini, Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza

pubblicata in Prati­que VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 l’Alta Corte ha precisato:

"

(…) Il est vrai que, selon

la jurisprudence, la qualification fiscale du re­venu ne constitue qu'un

indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de

l'ensemble des conditions éco­nomiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid.

5d et les références citées). Une harmonisation de l'application du droit

commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'é­carter sans

nécessité de l'appreciation fiscale. (…)."

14.

Il

TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha pure stabilito che la qualificazione

dell'assicurato come dipendente o indipendente non dipende dal fatto puramente

for­male della sua affiliazione avvenuta d'ufficio o su richiesta per­sonale

dell'interessato in una o nell'altra categoria. L'affiliazione di un

assicurato, anche se formalmente confermata dalla Cassa di compensazione, come

tale non lo qualifica definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione

è quello di assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di

qualificarne lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori

che un assicurato qualifi­cato dalla Cassa di compensazione come indipendente,

eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella

causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226

consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi mo­tivi un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 con­sid. 5a; DTF 104

V 127).

15.

In concreto l’interessata svolge

l’attività di donna delle pulizie, lavoro che, di regola, è considerato di

natura dipendente (cfr. Scartazzini, in: Greber, Duc, Scartazzini, op. cit.,

pag. 200, n. 174 che, riferendosi ad una sentenza del Tribunale federale del 19

agosto 1996, H 214/95, ha affermato: “Enfin, dans un cas limite, une

femme de ménage a été considérée comme personne exerçant une activité lucrative

indépendante”, sottolineatura del redattore).

Malgrado sia stata interpellata più volte dall’amministrazione in

merito alla questione a sapere presso quali persone svolgesse questo tipo di

attività, l’insorgente si è sempre rifiutata di segnalare i nominativi dei

committenti.

Solo

in sede giudiziaria la ricorrente ha ammesso di svolgere un’attività regolare (ogni

lunedì), dal 2002, durante il periodo aprile-ottobre, presso la __________ di __________,

dove viene retribuita alla fine di ogni giorno lavorativo.

La

gerente della __________ ha confermato questa circostanza (doc. X).

Per

il resto l’interessata ha precisato di lavorare a favore di turisti che

giungono nella regione e di cui non conosce i nomi.

Ora,

rilevato che alla __________ (presunto datore di lavoro dal 2002), che ha potuto

esprimersi solo in sede giudiziaria, non è (ancora) stata notificata alcuna

decisione in merito e che dagli atti fiscali, per il 2003, emergono altri nomi

ed altri importi che non corrispondono necessariamente con quanto indicato a questo

Tribunale dalla ricorrente, il TCA ritiene opportuno annullare le decisioni per

quanto concerne il periodo successivo al 2002 (ossia da quando l’insorgente

lavora per la __________ e da quando ci sono documenti in merito in sede fiscale)

e rinviare l’incarto alla Cassa per ulteriori accertamenti.

In

particolare l’amministrazione dovrà stabilire se l’attività svolta per la __________

è di natura dipendente (come sembrerebbe essere il caso) e dovrà approfondire,

sulla base di quanto potrà emergere dagli atti fiscali (in particolare quelli relativi

al 2003), quali sono gli altri presunti datori di lavoro. In particolare

l’interessata è obbligata a fornire tutti i nominativi di tutti

i committenti e ciò sulla base dell’art. 88 LAVS (contravvenzioni; in

particolare il cpv. 1 per il quale chiunque, in violazione dell’obbligo che gli

incombe, fornisce intenzionalmente informazioni inesatte o rifiuta di dare

informazioni è punito con la multa fino a 10 000 franchi, sempreché non si

verifichi una fattispecie indicata nell’articolo 87), già citato dalla Cassa.

Il

reddito da attività indipendente sul quale l’interessata dovrà pagare i

contributi sociali, deriverà dalla sottrazione dal reddito stabilito in sede

fiscale dell’ammontare conseguito lavorando per i datori di lavoro che

l’amministrazione riuscirà ad accertare.

Copia

della presente sentenza va intimata anche alla __________, quale parte cointeressata.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.

La

decisione impugnata è annullata per quanto concerne gli anni 2002 e seguenti e

l’incarto rinviato alla Cassa per nuovi accertamenti conformemente ai

considerandi.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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