30.2007.131
Immetersi alla guida di un autobus nel flusso della circolazione collidendo con una vettura circolante sulla pubblica via
26 agosto 2008Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2007.131
Data decisione, Autorità:
26.08.2008, PRPEN
Titolo:
Immetersi alla guida di un autobus nel flusso della circolazione collidendo con una vettura circolante sulla pubblica via
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.131
10304/804
Bellinzona
26
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con Marco
Agustoni in qualità di segretario per statuire sul ricorso 7 maggio 2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione 13
aprile 2007 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 15 maggio 2007 presentate
dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
Fatti
A. CRTE 1, con decisione 13 aprile 2007, ha inflitto
a RI 1 una multa di fr. 200.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e
alle spese di fr. 70.--, per i seguenti motivi:
"Alla guida
dell’autobus __________ s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo
con una vettura circolante sulla pubblica via”.
Fatti accertati il __________
in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e
che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in
diritto:
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 36 cpv. 4
LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il
veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della
strada; questi hanno la precedenza.
Chi si immette in una strada
principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa,
da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e
simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che
circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente
deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra
(art. 15 cpv. 3 ONC).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr).
3.
La CRTE 1 rimprovera al
multato, in applicazione delle predette disposizioni, di essersi immesso nel
flusso della circolazione alla guida dell’autobus targato __________ senza
concedere la precedenza a una vettura circolante sulla pubblica via, andando
conseguentemente a collidere contro quest’ultima.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta recisamente l’addebito mossogli, ascrivendo l’intera
responsabilità dell’accaduto al co-protagonista.
Sostiene che sarebbe stato
quest’ultimo a violare il diritto di precedenza a favore dei bus di linea
sancito dall’art. 17 cpv. 5 ONC, sopraggiungendo a una velocità superiore a
quella dichiarata - a suo dire manifestamente troppo ridotta e ingiustificata
per il luogo e la situazione - che non gli avrebbe consentito di fermarsi per
tempo in ossequio ai disposti di cui al menzionato articolo. Sempre per tale
ragione non sarebbe neppure stato visibile quando ha verificato nello
specchietto laterale sinistro prima di immettersi nel flusso della
circolazione.
5.
La decisione impugnata
trae origine dal rapporto di polizia __________ 2007 - basato sulle
constatazioni degli agenti sopraggiunti in loco dopo che i veicoli erano già
stati rimossi e sulle dichiarazioni dei protagonisti, atteso che nessuno si
annunciava quale testimone - dal quale risulta la seguente dinamica
dell’incidente:
“__________(co-protagonista,
ndr) circolava all’interno dell’intersezione circolare a __________ in
Piazza __________, a una velocità da lui dichiarata di circa 10-15 km/h. Giunto
all’altezza della fermata per gli autopostali situata di fronte al Bar __________,
notava da quest’ultima partire l’autopostale condotto da RI 1, il quale
iniziava a immettersi all’interno del percorso rotatorio. __________ sterzava a
sinistra in base alla sua direzione di marcia e si fermava completamente, onde
cercare di evitare l’urto. RI 1, non notando il __________, continuava la sua
manovra, andando così a collidere con la ruota anteriore sinistra
dell’autopostale, contro la parte anteriore destra del veicolo __________”.
a. Il co-protagonista
ha affermato che:
“Mi trovavo a circolare in
territorio di __________ su Via __________ con l’intento di recarmi presso
l’autosilo __________. Ero alla guida regolarmente allacciato alla cintura di
sicurezza con le luci anabbaglianti accese.
Siccome all’interno di
Piazza __________ non vi era alcun veicolo che circolava, mi immettevo in essa
a una velocità di circa 10-15 km/h. Mentre percorrevo Piazza __________, giunto
all’altezza della fermata per gli autopostali, quella adiacente al Bar __________,
notavo improvvisamente l’autopostale, il quale era fermo alla fermata,
ripartire con l’intento di immettersi all’interno della piazza. Da parte mia,
sterzavo alla sinistra in base alla mia direzione di marcia e frenavo
fermandomi completamente. Purtroppo, nonostante ciò, l’autopostale mi urtava
con la sua fiancata sinistra all’altezza della ruota anteriore, contro la parte
anteriore destra del mio veicolo. Tengo a precisare che al momento dell’impatto
ero completamente fermo”.
Egli, a domanda
dell’agente interrogante, ha inoltre confermato che il conducente
dell’autopostale ha inserito l’indicatore di direzione sinistro, precisando che
ciò è avvenuto quando si trovava già di fianco allo stesso (cfr. suo verbale
di interrogatorio __________ 2007).
b. Dal canto suo il
ricorrente ha così descritto la sua manovra di immissione:
“Appena salita l’ultima
persona, iniziavo dapprima a inserire l’indicatore di direzione sinistro,
dopodiché verificavo che tutti gli utenti fossero regolarmente seduti ai loro
posti, effettuato ciò, facevo una verifica allo specchietto retrovisore
sinistro onde appurare se stessero giungendo dei veicoli.
Preciso che fino a questo
punto ero ancora fermo all’interno della fermata per l’autopostale. Dopo aver
verificato tramite lo specchietto retrovisore sinistro che non stavano
sopraggiungendo veicoli da tergo, iniziavo a immettermi all’interno della
Piazza a passo d’uomo. Subito dopo verificavo se d’innanzi a me la strada era
libera per verificare se vi fosse magari qualche pedone. Non essendoci nessuno,
mentre continuavo ad avanzare a passo d’uomo, siccome dovevo effettuare tutto
il giro della Piazza __________, guardavo nuovamente lo specchietto retrovisore
e anche in questo frangente non notavo alcun veicolo giungere da tergo.
In seguito rivolgevo
nuovamente lo sguardo d’innanzi a me per controllare che da Via __________ non
si immettesse qualche veicolo in Piazza tagliandomi la strada. Tengo a
precisare che a questo punto ero quasi con la totalità dell’autopostale
all’interno della Piazza __________.
Dopo aver appurato che da
Via __________ non giungeva nessuno e quindi avevo la strada libera per
effettuare il giro della piazza, riportavo lo sguardo alla mia sinistra per
eseguire la manovra. In questo istante sentivo un colpo provenire dal lato
sinistro dell’autopostale. Guardando dal finestrino, mi rendevo conto che
un’autovettura era andata a collidere con la sua parte anteriore destra contro
la ruota anteriore sinistra dell’autobus da me condotto” (cfr. suo verbale
di interrogatorio __________ 2007).
6.
Anzitutto va detto che
il ricorrente non può prevalersi del diritto di precedenza sancito dall’art. 17
cpv. 5 ONC a favore dei bus di linea fermi sul bordo destro della carreggiata
(prerogativa che trova comunque i suoi limiti nel principio dell’affidamento). Tale
norma - che soggiace a condizioni restrittive stante il suo carattere
eccezionale rispetto al principio dell’art. 36 cpv. 4 LCStr -presuppone che la
fermata del bus, debitamente segnalata, si trovi sulla medesima arteria
stradale dei veicoli debitori della precedenza, a sapere quelli che provengono
da tergo e che circolano nella medesima direzione.
In concreto, sebbene il bus si
trovasse posizionato ad una fermata segnalata, la stessa era tuttavia
delimitata dal resto della carreggiata, ovvero dall’area con percorso rotatorio
obbligato adiacente, attraverso una linea di guida nel senso dell’art. 76 cpv.
2.
lett. c OSStr, ciò che sta chiaramente a indicare che la fermata non fa parte
della carreggiata (circostanza che si spiega con ogni verosimiglianza per
motivi di sicurezza, stante la particolare ubicazione della fermata, che non è
facilmente visibile da parte degli utenti che vi si immettono in provenienza da
ovest (su via __________) e, soprattutto, da nord (su via __________), tanto
più che si trova a un’esigua distanza dagli imbocchi in questione). Ciò posto, considerato
che il bus si immette in un’area con percorso rotatorio, la precedenza dei
veicoli provenienti da sinistra (disciplinata dall’art. 41b ONC) deve essere
garantita, come prescritto dall’art. 17 cpv. 1 ONC, che concretizza l’art.
36.
cpv. 4 LCStr. Inoltre, a mente di questo giudice, posto come i veicoli non
circolano dietro al bus nel senso prescritto dall’art. 17 cpv. 5 ONC, ma
seguono un percorso rotatorio, al conducente del servizio di linea incombe un
obbligo di prudenza maggiore.
Si noti, ancorché ininfluente
ai fini del giudizio, che per poter beneficiare del diritto prioritario di cui
all’art. 17 cpv. 5 ONC l’autobus deve essere pronto a immettersi nel flusso
della circolazione e solo a questo momento può essere inserito l’indicatore di
direzione (non è infatti possibile riservarsi qualsivoglia priorità azionando
anzitempo il segnale), ciò che non è avvenuto in concreto, giacché il
ricorrente ha dapprima inserito l’indicatore e successivamente ha effettuato
tutte le varie verifiche, che hanno richiesto, per suo stesso dire, diversi
secondi prima di immettersi sulla carreggiata.
Al di là della tempistica con
cui è avvenuta la segnalazione - circostanza che diverge peraltro da quanto
indicato dal co-protagonista, che ha affermato che l’indicatore di direzione è
stato esposto quando lui aveva già raggiunto il bus - v’è da credere che
durante il lasso di tempo impiegato per le varie verifiche, l’insorgente non
abbia prestato la dovuta attenzione al traffico proveniente da tergo -
verosimilmente poiché impegnato a verificare la presenza di pedoni o di altri
utenti antistanti al veicolo - o non abbia guardato in modo sufficiente nello specchietto
retrovisore sinistro, tant’è vero che non si è per nulla avveduto del
sopraggiungere del co-protagonista, se non a seguito dell’urto con lo stesso, nonostante
questi circolasse con le luci anabbaglianti accese a causa del crepuscolo.
Sintomatica è senz’altro l’affermazione
secondo cui: “Dopo aver appurato che da Via __________ non giungeva nessuno (dopo
le precedenti ulteriori verifiche, ndr) e quindi avevo la strada libera per
effettuare il giro della piazza, riportavo lo sguardo alla mia sinistra per
eseguire la manovra. In questo istante sentivo un colpo provenire dal lato
sinistro” (cfr. suo verbale di interrogatorio __________ 2007).
Quanto alla posizione finale
dei veicoli, se è vero che l’autobus si trovava in posizione avanzata oltre la
linea di guida (ciò che si spiega anche con il fatto che non è possibile
arrestare immediatamente un veicolo di questo peso in fase di accelerazione),
dall’altro non può certo essere disatteso che la vettura del co-protagonista
aveva già oltrepassato l’obelisco situato al centro del percorso rotatorio, per
cui doveva trovarsi nel campo visivo dell’insorgente da diversi secondi,
ritenuta una velocità di immissione in rotonda di 10-15 km/h, di poco superiore
a un’andatura a passo d’uomo. In proposito, in assenza di indizi contrari, non
vi è alcun motivo di dubitare della velocità dichiarata a verbale dal
co-protagonista, che, contrariamente all’assunto del ricorrente, risulta del
tutto confacente alla conformazione del percorso rotatorio in questione (piazza
con rivestimento in acciottolato), caratterizzato per di più dalla presenza al
centro di un obelisco che influisce notevolmente sulla visuale degli utenti che
sono giocoforza chiamati a ridurre fortemente la loro velocità in entrata della
rotonda. L’ipotesi della velocità eccessiva peraltro avanzata solo
successivamente al verbale d’interrogatorio, appare invero un estremo tentativo
di ascrivere al co-protagonista la violazione della precedenza dei bus, facendo
valere che se non fosse sopraggiunto a un’asserta velocità eccessiva si sarebbe
trovato a una distanza sufficiente per poter rallentare e fermarsi per tempo. Tale
congettura non appare per nulla convincente e non è suffragata dal benché minimo
riscontro oggettivo.
In
siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non
ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente abbia
effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.
7.
Giova
infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o
omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua
la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa
(Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne
consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità
di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito
appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere
possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.
8.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
Per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1
LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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