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Decisione

30.2007.131

Immetersi alla guida di un autobus nel flusso della circolazione collidendo con una vettura circolante sulla pubblica via

26 agosto 2008Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. CRTE 1, con decisione 13 aprile 2007, ha inflitto

a RI 1 una multa di fr. 200.--, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.-- e

alle spese di fr. 70.--, per i seguenti motivi:

"Alla guida

dell’autobus __________ s’immetteva nel flusso della circolazione collidendo

con una vettura circolante sulla pubblica via”.

Fatti accertati il __________

in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1 LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C.La CRTE 1 propone, per contro, che il gravame sia respinto e

che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in

diritto:

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 36 cpv. 4

LCStr il conducente che si appresta a entrare nella circolazione, a voltare il

veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare gli altri utenti della

strada; questi hanno la precedenza.

Chi si immette in una strada

principale o secondaria uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa,

da strade dei campi, da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e

simili oppure attraverso un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che

circolano su tali strade. Se questi punti sono senza visuale, il conducente

deve fermarsi; se necessario, deve chiedere ad una persona di controllare la manovra

(art. 15 cpv. 3 ONC).

Chiunque contravviene alle

norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di

esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1

LCStr).

3.

La CRTE 1 rimprovera al

multato, in applicazione delle predette disposizioni, di essersi immesso nel

flusso della circolazione alla guida dell’autobus targato __________ senza

concedere la precedenza a una vettura circolante sulla pubblica via, andando

conseguentemente a collidere contro quest’ultima.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta recisamente l’addebito mossogli, ascrivendo l’intera

responsabilità dell’accaduto al co-protagonista.

Sostiene che sarebbe stato

quest’ultimo a violare il diritto di precedenza a favore dei bus di linea

sancito dall’art. 17 cpv. 5 ONC, sopraggiungendo a una velocità superiore a

quella dichiarata - a suo dire manifestamente troppo ridotta e ingiustificata

per il luogo e la situazione - che non gli avrebbe consentito di fermarsi per

tempo in ossequio ai disposti di cui al menzionato articolo. Sempre per tale

ragione non sarebbe neppure stato visibile quando ha verificato nello

specchietto laterale sinistro prima di immettersi nel flusso della

circolazione.

5.

La decisione impugnata

trae origine dal rapporto di polizia __________ 2007 - basato sulle

constatazioni degli agenti sopraggiunti in loco dopo che i veicoli erano già

stati rimossi e sulle dichiarazioni dei protagonisti, atteso che nessuno si

annunciava quale testimone - dal quale risulta la seguente dinamica

dell’incidente:

“__________(co-protagonista,

ndr) circolava all’interno dell’intersezione circolare a __________ in

Piazza __________, a una velocità da lui dichiarata di circa 10-15 km/h. Giunto

all’altezza della fermata per gli autopostali situata di fronte al Bar __________,

notava da quest’ultima partire l’autopostale condotto da RI 1, il quale

iniziava a immettersi all’interno del percorso rotatorio. __________ sterzava a

sinistra in base alla sua direzione di marcia e si fermava completamente, onde

cercare di evitare l’urto. RI 1, non notando il __________, continuava la sua

manovra, andando così a collidere con la ruota anteriore sinistra

dell’autopostale, contro la parte anteriore destra del veicolo __________”.

a. Il co-protagonista

ha affermato che:

“Mi trovavo a circolare in

territorio di __________ su Via __________ con l’intento di recarmi presso

l’autosilo __________. Ero alla guida regolarmente allacciato alla cintura di

sicurezza con le luci anabbaglianti accese.

Siccome all’interno di

Piazza __________ non vi era alcun veicolo che circolava, mi immettevo in essa

a una velocità di circa 10-15 km/h. Mentre percorrevo Piazza __________, giunto

all’altezza della fermata per gli autopostali, quella adiacente al Bar __________,

notavo improvvisamente l’autopostale, il quale era fermo alla fermata,

ripartire con l’intento di immettersi all’interno della piazza. Da parte mia,

sterzavo alla sinistra in base alla mia direzione di marcia e frenavo

fermandomi completamente. Purtroppo, nonostante ciò, l’autopostale mi urtava

con la sua fiancata sinistra all’altezza della ruota anteriore, contro la parte

anteriore destra del mio veicolo. Tengo a precisare che al momento dell’impatto

ero completamente fermo”.

Egli, a domanda

dell’agente interrogante, ha inoltre confermato che il conducente

dell’autopostale ha inserito l’indicatore di direzione sinistro, precisando che

ciò è avvenuto quando si trovava già di fianco allo stesso (cfr. suo verbale

di interrogatorio __________ 2007).

b. Dal canto suo il

ricorrente ha così descritto la sua manovra di immissione:

“Appena salita l’ultima

persona, iniziavo dapprima a inserire l’indicatore di direzione sinistro,

dopodiché verificavo che tutti gli utenti fossero regolarmente seduti ai loro

posti, effettuato ciò, facevo una verifica allo specchietto retrovisore

sinistro onde appurare se stessero giungendo dei veicoli.

Preciso che fino a questo

punto ero ancora fermo all’interno della fermata per l’autopostale. Dopo aver

verificato tramite lo specchietto retrovisore sinistro che non stavano

sopraggiungendo veicoli da tergo, iniziavo a immettermi all’interno della

Piazza a passo d’uomo. Subito dopo verificavo se d’innanzi a me la strada era

libera per verificare se vi fosse magari qualche pedone. Non essendoci nessuno,

mentre continuavo ad avanzare a passo d’uomo, siccome dovevo effettuare tutto

il giro della Piazza __________, guardavo nuovamente lo specchietto retrovisore

e anche in questo frangente non notavo alcun veicolo giungere da tergo.

In seguito rivolgevo

nuovamente lo sguardo d’innanzi a me per controllare che da Via __________ non

si immettesse qualche veicolo in Piazza tagliandomi la strada. Tengo a

precisare che a questo punto ero quasi con la totalità dell’autopostale

all’interno della Piazza __________.

Dopo aver appurato che da

Via __________ non giungeva nessuno e quindi avevo la strada libera per

effettuare il giro della piazza, riportavo lo sguardo alla mia sinistra per

eseguire la manovra. In questo istante sentivo un colpo provenire dal lato

sinistro dell’autopostale. Guardando dal finestrino, mi rendevo conto che

un’autovettura era andata a collidere con la sua parte anteriore destra contro

la ruota anteriore sinistra dell’autobus da me condotto” (cfr. suo verbale

di interrogatorio __________ 2007).

6.

Anzitutto va detto che

il ricorrente non può prevalersi del diritto di precedenza sancito dall’art. 17

cpv. 5 ONC a favore dei bus di linea fermi sul bordo destro della carreggiata

(prerogativa che trova comunque i suoi limiti nel principio dell’affidamento). Tale

norma - che soggiace a condizioni restrittive stante il suo carattere

eccezionale rispetto al principio dell’art. 36 cpv. 4 LCStr -presuppone che la

fermata del bus, debitamente segnalata, si trovi sulla medesima arteria

stradale dei veicoli debitori della precedenza, a sapere quelli che provengono

da tergo e che circolano nella medesima direzione.

In concreto, sebbene il bus si

trovasse posizionato ad una fermata segnalata, la stessa era tuttavia

delimitata dal resto della carreggiata, ovvero dall’area con percorso rotatorio

obbligato adiacente, attraverso una linea di guida nel senso dell’art. 76 cpv.

2.

lett. c OSStr, ciò che sta chiaramente a indicare che la fermata non fa parte

della carreggiata (circostanza che si spiega con ogni verosimiglianza per

motivi di sicurezza, stante la particolare ubicazione della fermata, che non è

facilmente visibile da parte degli utenti che vi si immettono in provenienza da

ovest (su via __________) e, soprattutto, da nord (su via __________), tanto

più che si trova a un’esigua distanza dagli imbocchi in questione). Ciò posto, considerato

che il bus si immette in un’area con percorso rotatorio, la precedenza dei

veicoli provenienti da sinistra (disciplinata dall’art. 41b ONC) deve essere

garantita, come prescritto dall’art. 17 cpv. 1 ONC, che concretizza l’art.

36.

cpv. 4 LCStr. Inoltre, a mente di questo giudice, posto come i veicoli non

circolano dietro al bus nel senso prescritto dall’art. 17 cpv. 5 ONC, ma

seguono un percorso rotatorio, al conducente del servizio di linea incombe un

obbligo di prudenza maggiore.

Si noti, ancorché ininfluente

ai fini del giudizio, che per poter beneficiare del diritto prioritario di cui

all’art. 17 cpv. 5 ONC l’autobus deve essere pronto a immettersi nel flusso

della circolazione e solo a questo momento può essere inserito l’indicatore di

direzione (non è infatti possibile riservarsi qualsivoglia priorità azionando

anzitempo il segnale), ciò che non è avvenuto in concreto, giacché il

ricorrente ha dapprima inserito l’indicatore e successivamente ha effettuato

tutte le varie verifiche, che hanno richiesto, per suo stesso dire, diversi

secondi prima di immettersi sulla carreggiata.

Al di là della tempistica con

cui è avvenuta la segnalazione - circostanza che diverge peraltro da quanto

indicato dal co-protagonista, che ha affermato che l’indicatore di direzione è

stato esposto quando lui aveva già raggiunto il bus - v’è da credere che

durante il lasso di tempo impiegato per le varie verifiche, l’insorgente non

abbia prestato la dovuta attenzione al traffico proveniente da tergo -

verosimilmente poiché impegnato a verificare la presenza di pedoni o di altri

utenti antistanti al veicolo - o non abbia guardato in modo sufficiente nello specchietto

retrovisore sinistro, tant’è vero che non si è per nulla avveduto del

sopraggiungere del co-protagonista, se non a seguito dell’urto con lo stesso, nonostante

questi circolasse con le luci anabbaglianti accese a causa del crepuscolo.

Sintomatica è senz’altro l’affermazione

secondo cui: “Dopo aver appurato che da Via __________ non giungeva nessuno (dopo

le precedenti ulteriori verifiche, ndr) e quindi avevo la strada libera per

effettuare il giro della piazza, riportavo lo sguardo alla mia sinistra per

eseguire la manovra. In questo istante sentivo un colpo provenire dal lato

sinistro” (cfr. suo verbale di interrogatorio __________ 2007).

Quanto alla posizione finale

dei veicoli, se è vero che l’autobus si trovava in posizione avanzata oltre la

linea di guida (ciò che si spiega anche con il fatto che non è possibile

arrestare immediatamente un veicolo di questo peso in fase di accelerazione),

dall’altro non può certo essere disatteso che la vettura del co-protagonista

aveva già oltrepassato l’obelisco situato al centro del percorso rotatorio, per

cui doveva trovarsi nel campo visivo dell’insorgente da diversi secondi,

ritenuta una velocità di immissione in rotonda di 10-15 km/h, di poco superiore

a un’andatura a passo d’uomo. In proposito, in assenza di indizi contrari, non

vi è alcun motivo di dubitare della velocità dichiarata a verbale dal

co-protagonista, che, contrariamente all’assunto del ricorrente, risulta del

tutto confacente alla conformazione del percorso rotatorio in questione (piazza

con rivestimento in acciottolato), caratterizzato per di più dalla presenza al

centro di un obelisco che influisce notevolmente sulla visuale degli utenti che

sono giocoforza chiamati a ridurre fortemente la loro velocità in entrata della

rotonda. L’ipotesi della velocità eccessiva peraltro avanzata solo

successivamente al verbale d’interrogatorio, appare invero un estremo tentativo

di ascrivere al co-protagonista la violazione della precedenza dei bus, facendo

valere che se non fosse sopraggiunto a un’asserta velocità eccessiva si sarebbe

trovato a una distanza sufficiente per poter rallentare e fermarsi per tempo. Tale

congettura non appare per nulla convincente e non è suffragata dal benché minimo

riscontro oggettivo.

In

siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti istruttori, non

ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente abbia

effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime cure.

7.

Giova

infine ricordare che in materia penale ognuno risponde delle proprie azioni e/o

omissioni e che il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua

la responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa

(Tribunale federale, sentenza 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003, consid. 3.3). Ne

consegue che non spetta al giudice penale stabilire il grado di responsabilità

di più conducenti coinvolti in un incidente della circolazione: tale compito

appartiene semmai al giudice civile eventualmente incaricato di dirimere

possibili litigi fra gli interessati e le rispettive assicurazioni.

8.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

Per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1

LCStr; art. 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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