30.2007.135
Omissione di sottoporre il veicolo al controllo delle emissioni dei gas di scarico
22 aprile 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2007.135
Data decisione, Autorità:
22.04.2008, PRPEN
Titolo:
Omissione di sottoporre il veicolo al controllo delle emissioni dei gas di scarico
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 59a cpv. 1 ONCS
art. 96 ONCS
Incarto
n.
30.2007.135
10614/805
Bellinzona
22
aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 10 maggio 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 20
aprile 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino
viste le osservazioni 30 maggio 2007 presentate
dalla Sezione della circolazione;
preso atto delle osservazioni inoltrate dal
ricorrente in data 15 giugno 2007;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 20 aprile
2007, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una
tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti
accertati il 9 marzo 2007 in territorio di __________:
“ha
omesso di sottoporre il veicolo __________, entro il termine prescritto, al
controllo relativo alle emissioni dei gas di scarico conformemente alle vigenti
disposizioni federali”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103, 106 cpv. LCStr, 59a cpv. 1 e 96 ONC;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 10 maggio 2007, con
Fatti
il quale chiede una riduzione della multa;
che,
con scritto del 30 maggio 2007, la Sezione della circolazione ha
dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice
la più ampia facoltà di giudizio;
che
il ricorrente in data 15 giugno 2007 ha formulato ulteriori osservazioni;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr, non essendo necessario acquisire agli atti la copia
del foglio di contravvenzione redatto dall’agente di Polizia, come richiesto
dall’insorgente;
che,
giusta l’art. 59a cpv. 1 prima frase ONC, gli autoveicoli leggeri immatricolati
in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere
di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto
concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in
Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto
concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al
servizio di manutenzione;
che
sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare
un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle
emissioni di gas di scarico (art. 35 OETV) ogni 12 mesi per i veicoli senza
catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (art. 59a
cpv. 2 lett. a ONC);
che
chiunque viola le disposizioni dell’Ordinanza sulle norme della circolazione è
punito con la multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96
Considerandi
ONC);
che,
come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in
applicazione delle predette norme, di aver omesso di sottoporre il proprio
veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;
che
dal rapporto di contravvenzione 10 marzo 2007 risulta che il certificato di
manutenzione era scaduto in data 22 giugno 2006, ossia più di 8 mesi prima del
controllo effettuato dalla polizia cantonale il 9 marzo 2007;
che
il ricorrente non contesta l’infrazione commessa, ma postula una riduzione
della multa ritenendola sproporzionata, in quanto ha depositato le targhe del
suo veicolo il 26 gennaio 2006 e, in seguito, lo ha nuovamente immatricolato il
20.
novembre 2006 (cfr. ricorso 10 maggio 2007, nonché osservazioni 25 marzo
2007.
inviate, tardivamente, alla Polizia cantonale);
che,
in effetti, dalla documentazione prodotta risulta che la licenza di
circolazione del veicolo in questione è stata annullata in data 26 gennaio 2006
e che il veicolo è stato nuovamente immatricolato il 20 novembre 2006
dall’insorgente (cfr. doc. allegati alle osservazioni 25 marzo 2007);
che,
stante quanto precede, appare equo considerare per il calcolo dell’ammontare
della multa unicamente il periodo in cui il veicolo poteva effettivamente
essere messo in circolazione, ossia quello compreso fra il giorno
dell’immatricolazione e quello del controllo di polizia (3 mesi e 17 giorni);
che
per il superamento del termine prescritto per il servizio obbligatorio di
manutenzione del sistema antinquinamento durante più di 3 mesi, ma non più di 6
mesi, è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 200.-- (cifra 501 lett. c
dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che
la multa inflitta alla ricorrente deve pertanto essere ridotta in tale misura e
la decisione impugnata riformata di conseguenza;
che
l’esito del ricorso giustifica di rinunciare al prelievo della tassa e delle
spese dell’odierno giudizio;
che
se fosse stata correttamente emessa una multa disciplinare sulla scorta delle
considerazioni che precedono, nulla avrebbe indotto l’insorgente a contestarla
dando avvio alla procedura ordinaria, ciò che impone di soprassedere anche agli
oneri di primo grado;
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,
103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto
e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa
di fr. 200.--, senza tassa né spese di giudizio.
2. Non si prelevano né tassa
né spese per il presente giudizio.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con
medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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