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Decisione

30.2007.135

Omissione di sottoporre il veicolo al controllo delle emissioni dei gas di scarico

22 aprile 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

il quale chiede una riduzione della multa;

che,

con scritto del 30 maggio 2007, la Sezione della circolazione ha

dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice

la più ampia facoltà di giudizio;

che

il ricorrente in data 15 giugno 2007 ha formulato ulteriori osservazioni;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr, non essendo necessario acquisire agli atti la copia

del foglio di contravvenzione redatto dall’agente di Polizia, come richiesto

dall’insorgente;

che,

giusta l’art. 59a cpv. 1 prima frase ONC, gli autoveicoli leggeri immatricolati

in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere

di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto

concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in

Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto

concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al

servizio di manutenzione;

che

sui veicoli sottoposti a tale obbligo, il detentore è tenuto a fare effettuare

un servizio di manutenzione del sistema antinquinamento che influisce sulle

emissioni di gas di scarico (art. 35 OETV) ogni 12 mesi per i veicoli senza

catalizzatore e ogni 24 mesi per i veicoli che ne sono provvisti (art. 59a

cpv. 2 lett. a ONC);

che

chiunque viola le disposizioni dell’Ordinanza sulle norme della circolazione è

punito con la multa, se non è applicabile alcun’altra disposizione penale (art. 96

Considerandi

ONC);

che,

come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in

applicazione delle predette norme, di aver omesso di sottoporre il proprio

veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento;

che

dal rapporto di contravvenzione 10 marzo 2007 risulta che il certificato di

manutenzione era scaduto in data 22 giugno 2006, ossia più di 8 mesi prima del

controllo effettuato dalla polizia cantonale il 9 marzo 2007;

che

il ricorrente non contesta l’infrazione commessa, ma postula una riduzione

della multa ritenendola sproporzionata, in quanto ha depositato le targhe del

suo veicolo il 26 gennaio 2006 e, in seguito, lo ha nuovamente immatricolato il

20.

novembre 2006 (cfr. ricorso 10 maggio 2007, nonché osservazioni 25 marzo

2007.

inviate, tardivamente, alla Polizia cantonale);

che,

in effetti, dalla documentazione prodotta risulta che la licenza di

circolazione del veicolo in questione è stata annullata in data 26 gennaio 2006

e che il veicolo è stato nuovamente immatricolato il 20 novembre 2006

dall’insorgente (cfr. doc. allegati alle osservazioni 25 marzo 2007);

che,

stante quanto precede, appare equo considerare per il calcolo dell’ammontare

della multa unicamente il periodo in cui il veicolo poteva effettivamente

essere messo in circolazione, ossia quello compreso fra il giorno

dell’immatricolazione e quello del controllo di polizia (3 mesi e 17 giorni);

che

per il superamento del termine prescritto per il servizio obbligatorio di

manutenzione del sistema antinquinamento durante più di 3 mesi, ma non più di 6

mesi, è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 200.-- (cifra 501 lett. c

dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);

che

la multa inflitta alla ricorrente deve pertanto essere ridotta in tale misura e

la decisione impugnata riformata di conseguenza;

che

l’esito del ricorso giustifica di rinunciare al prelievo della tassa e delle

spese dell’odierno giudizio;

che

se fosse stata correttamente emessa una multa disciplinare sulla scorta delle

considerazioni che precedono, nulla avrebbe indotto l’insorgente a contestarla

dando avvio alla procedura ordinaria, ciò che impone di soprassedere anche agli

oneri di primo grado;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1,

103, 106 cpv. 1 LCStr; 59a cpv. 1, 96 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto

e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa

di fr. 200.--, senza tassa né spese di giudizio.

2. Non si prelevano né tassa

né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con

medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTG).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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