30.2007.14
messa in commercio di bottiglie di vino recante un'indicazione di località cui non aveva diritto
27 settembre 2007Italiano11 min
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Numero d'incarto:
30.2007.14
Data decisione, Autorità:
27.09.2007, PRPEN
Titolo:
messa in commercio di bottiglie di vino recante un'indicazione di località cui non aveva diritto
DERRATE ALIMENTARI
art. 18 LDERR
art. 48 cpv. 1 let. k LDERR
art. 10 cpv. 1 ODERR
Incarto
n.
30.2007.14
271/2007/001
Bellinzona
27
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 22 gennaio 2007 presentato
da
RI 1
contro
la decisione 8
gennaio 2007 emessa dal Laboratorio cantonale, Bellinzona,
viste le osservazioni 20 febbraio 2007 presentate dal Laboratorio cantonale, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
il Laboratorio cantonale, con decisione dell’8 gennaio 2007, ha inflitto a RI 1
una multa di fr. 1’500.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
176.-- e le spese di fr. 45.-- per aver messo in commercio ad opera della
Cantina __________, __________, vino recante l’indicazione “ex __________”
a cui non aveva diritto;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 18, 48 cpv. 1 vLDerr
(18, 48 cpv. 1 LDerr dal 1. gennaio 2006), 10 vODerr (19 ODerr dal 1. gennaio
2006), 2 della Legge cantonale di applicazione della LDerr, 8 del Regolamento
di applicazione della legge cantonale di applicazione della LDerr, 6 cpv. 1 e 2
del Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione di origine
controllata ai vini ticinesi e 1 segg. LPContr;
che
RI 1 è insorto con ricorso del 22 gennaio 2007, con il quale ha chiesto
l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 20 febbraio 2007 il Laboratorio cantonale ha
postulato la reiezione del gravame;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti ai
sensi dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 18 vLDerr (corrispondente ora all’art. 18 LDerr, in vigore dal 1. gennaio
2006), la qualità pubblicizzata, come anche tutte le altre indicazioni sulla
derrata alimentare devono corrispondere ai fatti (cpv. 1). La pubblicità, la
presentazione e l’imballaggio della derrata alimentare non devono ingannare il
consumatore (cpv. 2). Sono considerate ingannevoli in particolare le
indicazioni e le presentazioni atte a suscitare nel consumatore false
concezioni circa la fabbricazione, la composizione, la qualità, il metodo di
produzione, la conservazione, l’origine, gli effetti particolari e il valore
della derrata alimentare (cpv. 3);
che,
per l’art. 19 cpv. 1 vODerr (corrispondente ora all’art. 10 cpv. 1 ODerr, in
vigore dal 1. gennaio 2006), le designazioni, le indicazioni, le immagini, le
confezioni, gli imballaggi, le scritte che figurano sulle confezioni e gli
imballaggi, le modalità di presentazione e la pubblicità utilizzati per le
derrate alimentari devono corrispondere ai fatti e non essere tali da indurre
in inganno sulla natura, la provenienza, la fabbricazione, il modo di
produzione, la composizione, il contenuto e la conservabilità della
corrispondente derrata alimentare. In particolare sono vietate indicazioni o
presentazioni di ogni genere che possono dare origine a confusione con
definizioni protette secondo l’ordinanza del 28 maggio 1997 DOP/IGP, una
legislazione cantonale analoga oppure un trattato internazionale concluso con
la Svizzera (art. 19 cpv. 2 lett. g vODerr, ora art. 10 cpv. 2 lett.
f ODerr);
che,
ai sensi dell’art. 48 cpv. 1 lett. k LDerr, è punito con l’arresto o con la
multa sino a fr. 20’000.--, chiunque, intenzionalmente o per negligenza, omette
le indicazioni prescritte sulle derrate alimentari o le riproduce in modo
inesatto. Il tentativo e la complicità sono punibili (cpv. 2). In casi di
esigua gravità, si può prescindere dal procedimento penale e dalla pena (cpv.
3);
che,
secondo l’art. 8 del Regolamento di applicazione della legge cantonale di
applicazione della Legge federale sulle derrate alimentari e sugli oggetti
d’uso, le contravvenzioni ai sensi dell’art. 48 LDerr sono perseguite dal
Laboratorio cantonale e dall’Ufficio del veterinario cantonale. I casi di
particolare gravità sono trasmessi al Ministero pubblico;
che,
giusta l’art. 12 cpv. 1 del Regolamento concernente l’attribuzione della
denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004
(corrispondente all’art. 6 cpv. 1 e 2 del vecchio Regolamento concernente
l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del 9 giugno
1997, in vigore fino al 30 settembre 2004), le denominazioni di cui all’art. 3
possono essere completate con indicazioni geografiche di località più
circoscritte, solo se documentate, quali: la parte di Cantone, il Distretto, il
Comune, la frazione e i nomi iscritti a Registro fondiario (RF) (lett. a); la
tenuta, l’azienda, la fattoria, il castello e termini analoghi (lett. b);
indicazioni geografiche non chiaramente definite o circoscritte, le quali
devono differenziarsi dai nomi dei perimetri di cui alle lett. a) e b). Per le
indicazioni di cui al cpv. 1 lett. a) fanno stato i perimetri ufficiali
riconosciuti (cpv. 2). Le frazioni ufficiali, i nomi iscritti a RF e quelli dei
perimetri di cui al cpv. 1 lett. b) possono essere usati solo se indicati nei
certificati di produzione e negli attestati di controllo della vendemmia (cpv.
5);
che,
per l’art. 16 cpv. 1 del Regolamento concernente l’attribuzione della denominazione
Fatti
di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004, le etichette dei
vini DOC devono essere sottoposte al controllo dell’Ordine della DOC, il quale
può esigere dall’imbottigliatore la prova dell’esattezza delle menzioni
utilizzate per designare il vino. Per consentire il controllo, il fruitore
della DOC dovrà presentare un esemplare di etichetta originale, accompagnato
dall’apposito modulo (cpv. 2). Restano riservate le competenze fissate dalla
legislazione federale in materia (cpv. 3);
che,
come detto, il Laboratorio cantonale ha sanzionato il ricorrente per aver messo
in commercio ad opera della Cantina __________, __________, vino recante
l’indicazione “ex __________” a cui non aveva diritto;
che,
a fondamento della propria risoluzione, l’autorità di prime cure sostiene che
questa denominazione richiami indiscutibilmente l’esistente indicazione
geografica di località più circoscritta “__________”, parcella iscritta a
Registro fondiario ma non piantata a vigna, per cui far precedere tale
indicazione semplicemente dalla preposizione latina “ex” confonde e trae in
inganno il consumatore, inducendolo a credere che si tratti di vino prodotto
con le uve coltivate in quel sedime (cfr. decisione n. 271/2007/001 dell’8
gennaio 2007 e osservazioni 20 febbraio 2007, pag. 2 seg.);
che
l’insorgente non ha contestato di aver messo in commercio del vino recante
l’indicazione “ex __________”, ma si è opposto alla contravvenzione, poiché la
procedura avviata dal Laboratorio cantonale non sarebbe conforme alle
disposizioni di legge;
che,
a sostegno di siffatta argomentazione, l’insorgente ha affermato che “Dopo
l’introduzione della DOC nel 1997, tutte le etichette dei miei vini sono state
ritenute conformi e questo dopo il controllo effettuato per conto dell’ordine
della DOC nell’agosto 2000 (vedi documento di conferma A). A seguito di un
nuovo controllo delle etichette dei vini DOC (luglio 2006) ho presentato la
distinta delle mie etichette (vedasi documento B). Non ho mai ricevuto una
presa di posizione e unicamente a distanza di oltre 6 mesi mi è stata
notificata la decisione oggetto del presente ricorso. A mio modesto parere, se
l’Ordine della DOC non avesse ritenuto conforme le etichette - e questo in
netto contrasto al controllo delle etichette stesse dei miei vini del mese di
agosto 2000, vedasi documento A -, l'Ordine della DOC avrebbe dovuto
notificarmi una decisione formale con l’indicazione dell’autorità di ricorso,
cioè il lodevole Consiglio di Stato (articolo 21 del regolamento concernente
l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del
23 novembre 2004)” (cfr. ricorso 22 gennaio 2007);
che
il Laboratorio cantonale è l’autorità competente per eseguire le analisi
necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso,
nonché per perseguire le contravvenzioni ai sensi dell’art. 48 LDerr (art. 2
della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate
alimentari e sugli oggetti d’uso in combinazione con gli art. 4 e 8 del relativo
regolamento di applicazione);
che
è soltanto dal 1. ottobre 2004, ovvero dall’entrata in vigore del Regolamento
concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini
ticinesi del 23 novembre 2004, che l’Ordine della DOC esercita il controllo
delle etichette dei vini DOC (art. 16 cpv. 1 e 2). In precedenza tale esame era
svolto dall’Ordine della DOC unicamente a titolo consultivo;
che,
in ogni caso, le competenze fissate dalla legislazione federale in materia
rimangono riservate (art. 16 cpv. 3 del predetto Regolamento);
Considerandi
che
all’Ordine della DOC spetta pertanto soltanto il compito di verificare se le etichette
rispettano le condizioni per l’uso della Denominazione di Origine Controllata
(DOC) per i vini ticinesi (art. 1 in combinazione con gli art. 3 e 12 segg.
del relativo Regolamento);
che,
nel caso di specie, trattandosi di una violazione delle normative federali
sulle derrate alimentari, in particolare degli art. 18 LDerr e 10 vODerr (ora
19.
ODerr), è quindi data la competenza del Laboratorio cantonale ad
esaminare e perseguire le violazioni in oggetto;
che,
come detto, a mente del ricorrente, le etichette devono essere considerate
conformi, in quanto, dopo l’introduzione della DOC, le etichette dei suoi vini
sono state giudicate conformi dall’Ordine della DOC ed inoltre quest’ultima
autorità non ha risposto alla sua richiesta del luglio 2006 di esaminarle dopo
un nuovo controllo da parte della Commissione federale per il controllo del
commercio dei vini (CFCCV);
che
tuttavia le suddette asserzioni non sono di alcun giovamento alla posizione del
procedente. In effetti, a prescindere da quanto esposto sopra in merito alla
competenza, la Cantina __________, di cui è contitolare il procedente, con la
notifica di contestazione e intimazione di contravvenzione n. 158/03, emessa il
10.
dicembre 2003 dal Laboratorio cantonale a seguito di una segnalazione della CFCCV,
era stata avvertita che per la rimanenza del vino sfuso 2002 e 2003 sulle
bottiglie avrebbero dovuto essere apposte indicazioni di origine corrette,
sottoponendo preventivamente le bozze delle nuove etichette al Laboratorio
cantonale per la verifica (cfr. allegato H delle osservazioni 20 febbraio 2007);
che
il ricorrente era dunque a conoscenza del fatto che le indicazioni di origine “__________”
e “__________” non erano state ritenute conformi dal Laboratorio cantonale e
che prima di mettere in commercio la rimanenza del vino sfuso 2002 e 2003 (lt
3930.
di Merlot DOC 2002) avrebbe dovuto sottoporre una nuova etichette per un
esame al Laboratorio cantonale;
che
a dimostrazione di ciò vi è il anche il Rapporto di ispezione n. LE/03/158 del
20.
novembre 2003 da lui sottoscritto (cfr. allegato G delle osservazioni
20.
febbraio 2007);
che
l’insorgente ha consapevolmente venduto 5240 bottiglie da 75 cl munendole di
un’etichetta con la denominazione “ex __________” senza averla mai sottoposta
per la verifica all’autorità competente, ossia al Laboratorio cantonale;
che,
a titolo abbondanziale, le etichette in questione non sono nemmeno state
sottoposte all’Ordine della DOC per l’esame di sua competenza. In effetti, come
pacificamente ammesso dal ricorrente, i moduli per il controllo delle etichette
dei vini DOC sono stati trasmessi all’Ordine della DOC soltanto nel luglio 2006
a seguito della nuova ispezione effettuata dalla CFCCV. Dagli stessi si evince
inoltre che l’etichetta con la denominazione “ex __________” è stata utilizzata
dalla vendemmia 2003 in avanti (cfr. ricorso 22 gennaio 2007 e relativo allegato
B);
che,
già solo per questi motivi, all’insorgente non può essere riconosciuta la buona
fede;
che,
a mente dello scrivente giudice, come rettamente evidenziato dal Laboratorio
cantonale e dalla CFCCV, la denominazione “ex __________” richiama
indiscutibilmente l’indicazione geografica di località circoscritta “__________”
e non può dunque essere definita quale nome di fantasia;
che,
non essendo il sedime in questione coltivato a vigna, la dicitura incriminata è
pertanto suscettibile di ingannare il consumatore ai sensi degli art. 18 LDerr
e 10 vODerr (ora 19 ODerr), in quanto evoca la falsa credenza che il vino sia
stato prodotto con uve coltivate in quel luogo;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 18 vLDerr; 18, 48
LDerr; 19 vODerr; 10 ODerr; 8 del Regolamento di applicazione della legge
cantonale di applicazione della LDerr; 12, 16 del Regolamento concernente
l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi; 1
segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia
costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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