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Decisione

30.2007.14

messa in commercio di bottiglie di vino recante un'indicazione di località cui non aveva diritto

27 settembre 2007Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

di origine controllata ai vini ticinesi del 23 novembre 2004, le etichette dei

vini DOC devono essere sottoposte al controllo dell’Ordine della DOC, il quale

può esigere dall’imbottigliatore la prova dell’esattezza delle menzioni

utilizzate per designare il vino. Per consentire il controllo, il fruitore

della DOC dovrà presentare un esemplare di etichetta originale, accompagnato

dall’apposito modulo (cpv. 2). Restano riservate le competenze fissate dalla

legislazione federale in materia (cpv. 3);

che,

come detto, il Laboratorio cantonale ha sanzionato il ricorrente per aver messo

in commercio ad opera della Cantina __________, __________, vino recante

l’indicazione “ex __________” a cui non aveva diritto;

che,

a fondamento della propria risoluzione, l’autorità di prime cure sostiene che

questa denominazione richiami indiscutibilmente l’esistente indicazione

geografica di località più circoscritta “__________”, parcella iscritta a

Registro fondiario ma non piantata a vigna, per cui far precedere tale

indicazione semplicemente dalla preposizione latina “ex” confonde e trae in

inganno il consumatore, inducendolo a credere che si tratti di vino prodotto

con le uve coltivate in quel sedime (cfr. decisione n. 271/2007/001 dell’8

gennaio 2007 e osservazioni 20 febbraio 2007, pag. 2 seg.);

che

l’insorgente non ha contestato di aver messo in commercio del vino recante

l’indicazione “ex __________”, ma si è opposto alla contravvenzione, poiché la

procedura avviata dal Laboratorio cantonale non sarebbe conforme alle

disposizioni di legge;

che,

a sostegno di siffatta argomentazione, l’insorgente ha affermato che “Dopo

l’introduzione della DOC nel 1997, tutte le etichette dei miei vini sono state

ritenute conformi e questo dopo il controllo effettuato per conto dell’ordine

della DOC nell’agosto 2000 (vedi documento di conferma A). A seguito di un

nuovo controllo delle etichette dei vini DOC (luglio 2006) ho presentato la

distinta delle mie etichette (vedasi documento B). Non ho mai ricevuto una

presa di posizione e unicamente a distanza di oltre 6 mesi mi è stata

notificata la decisione oggetto del presente ricorso. A mio modesto parere, se

l’Ordine della DOC non avesse ritenuto conforme le etichette - e questo in

netto contrasto al controllo delle etichette stesse dei miei vini del mese di

agosto 2000, vedasi documento A -, l'Ordine della DOC avrebbe dovuto

notificarmi una decisione formale con l’indicazione dell’autorità di ricorso,

cioè il lodevole Consiglio di Stato (articolo 21 del regolamento concernente

l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi del

23 novembre 2004)” (cfr. ricorso 22 gennaio 2007);

che

il Laboratorio cantonale è l’autorità competente per eseguire le analisi

necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso,

nonché per perseguire le contravvenzioni ai sensi dell’art. 48 LDerr (art. 2

della Legge cantonale di applicazione della Legge federale sulle derrate

alimentari e sugli oggetti d’uso in combinazione con gli art. 4 e 8 del relativo

regolamento di applicazione);

che

è soltanto dal 1. ottobre 2004, ovvero dall’entrata in vigore del Regolamento

concernente l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini

ticinesi del 23 novembre 2004, che l’Ordine della DOC esercita il controllo

delle etichette dei vini DOC (art. 16 cpv. 1 e 2). In precedenza tale esame era

svolto dall’Ordine della DOC unicamente a titolo consultivo;

che,

in ogni caso, le competenze fissate dalla legislazione federale in materia

rimangono riservate (art. 16 cpv. 3 del predetto Regolamento);

Considerandi

che

all’Ordine della DOC spetta pertanto soltanto il compito di verificare se le etichette

rispettano le condizioni per l’uso della Denominazione di Origine Controllata

(DOC) per i vini ticinesi (art. 1 in combinazione con gli art. 3 e 12 segg.

del relativo Regolamento);

che,

nel caso di specie, trattandosi di una violazione delle normative federali

sulle derrate alimentari, in particolare degli art. 18 LDerr e 10 vODerr (ora

19.

ODerr), è quindi data la competenza del Laboratorio cantonale ad

esaminare e perseguire le violazioni in oggetto;

che,

come detto, a mente del ricorrente, le etichette devono essere considerate

conformi, in quanto, dopo l’introduzione della DOC, le etichette dei suoi vini

sono state giudicate conformi dall’Ordine della DOC ed inoltre quest’ultima

autorità non ha risposto alla sua richiesta del luglio 2006 di esaminarle dopo

un nuovo controllo da parte della Commissione federale per il controllo del

commercio dei vini (CFCCV);

che

tuttavia le suddette asserzioni non sono di alcun giovamento alla posizione del

procedente. In effetti, a prescindere da quanto esposto sopra in merito alla

competenza, la Cantina __________, di cui è contitolare il procedente, con la

notifica di contestazione e intimazione di contravvenzione n. 158/03, emessa il

10.

dicembre 2003 dal Laboratorio cantonale a seguito di una segnalazione della CFCCV,

era stata avvertita che per la rimanenza del vino sfuso 2002 e 2003 sulle

bottiglie avrebbero dovuto essere apposte indicazioni di origine corrette,

sottoponendo preventivamente le bozze delle nuove etichette al Laboratorio

cantonale per la verifica (cfr. allegato H delle osservazioni 20 febbraio 2007);

che

il ricorrente era dunque a conoscenza del fatto che le indicazioni di origine “__________”

e “__________” non erano state ritenute conformi dal Laboratorio cantonale e

che prima di mettere in commercio la rimanenza del vino sfuso 2002 e 2003 (lt

3930.

di Merlot DOC 2002) avrebbe dovuto sottoporre una nuova etichette per un

esame al Laboratorio cantonale;

che

a dimostrazione di ciò vi è il anche il Rapporto di ispezione n. LE/03/158 del

20.

novembre 2003 da lui sottoscritto (cfr. allegato G delle osservazioni

20.

febbraio 2007);

che

l’insorgente ha consapevolmente venduto 5240 bottiglie da 75 cl munendole di

un’etichetta con la denominazione “ex __________” senza averla mai sottoposta

per la verifica all’autorità competente, ossia al Laboratorio cantonale;

che,

a titolo abbondanziale, le etichette in questione non sono nemmeno state

sottoposte all’Ordine della DOC per l’esame di sua competenza. In effetti, come

pacificamente ammesso dal ricorrente, i moduli per il controllo delle etichette

dei vini DOC sono stati trasmessi all’Ordine della DOC soltanto nel luglio 2006

a seguito della nuova ispezione effettuata dalla CFCCV. Dagli stessi si evince

inoltre che l’etichetta con la denominazione “ex __________” è stata utilizzata

dalla vendemmia 2003 in avanti (cfr. ricorso 22 gennaio 2007 e relativo allegato

B);

che,

già solo per questi motivi, all’insorgente non può essere riconosciuta la buona

fede;

che,

a mente dello scrivente giudice, come rettamente evidenziato dal Laboratorio

cantonale e dalla CFCCV, la denominazione “ex __________” richiama

indiscutibilmente l’indicazione geografica di località circoscritta “__________”

e non può dunque essere definita quale nome di fantasia;

che,

non essendo il sedime in questione coltivato a vigna, la dicitura incriminata è

pertanto suscettibile di ingannare il consumatore ai sensi degli art. 18 LDerr

e 10 vODerr (ora 19 ODerr), in quanto evoca la falsa credenza che il vino sia

stato prodotto con uve coltivate in quel luogo;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 18 vLDerr; 18, 48

LDerr; 19 vODerr; 10 ODerr; 8 del Regolamento di applicazione della legge

cantonale di applicazione della LDerr; 12, 16 del Regolamento concernente

l’attribuzione della denominazione di origine controllata ai vini ticinesi; 1

segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 50.-- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in materia

costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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