30.2007.143
Immettersi a retromarcia nel flusso della circolazione e collidere con un autocarro circolante sulla pubblica via
22 aprile 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.143
Data decisione, Autorità:
22.04.2008, PRPEN
Titolo:
Immettersi a retromarcia nel flusso della circolazione e collidere con un autocarro circolante sulla pubblica via
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PRECEDENZA
art. 36 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 15 cpv. 3 ONCS
Incarto
n.
30.2007.143
11877/810
Bellinzona
22 aprile 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 9 maggio 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 27
aprile 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 30 maggio 2007 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 27 aprile
2007, ha inflitto ad RI 1 una multa di fr. 300.--, addebitandole inoltre una
tassa di giustizia di fr. 60.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti
accertati il 26 gennaio 207 in territorio di __________:
“alla
guida del veicolo __________ s’immetteva in retromarcia nel flusso della
circolazione collidendo con un autocarro in circolazione sulla pubblica via”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1
LCStr e 15 cpv. 3 ONC;
che
RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 9 maggio 2007, con il
quale chiede una riduzione della multa;
che
nelle sue osservazioni del 30 maggio 2007 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 36 cpv. 4 LCStr, il conducente che si appresta a entrare nella
circolazione, a voltare il veicolo o a fare marcia indietro non deve ostacolare
gli altri utenti della strada; questi hanno la precedenza;
che,
per l’art. 15 cpv. 3 ONC, chi si immette in una strada principale o secondaria
uscendo da una fabbrica, da un cortile, da un’autorimessa, da strade dei campi,
da ciclopiste, da parcheggi, da stazioni di servizio e simili oppure attraverso
un marciapiede deve dare la precedenza ai veicoli che circolano su tali strade.
Se questi punti sono senza visuale, il conducente deve fermarsi; se necessario,
deve chiedere ad una persona di controllare la manovra;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente
legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che,
come detto, la Sezione della circolazione rimprovera alla multata, in
applicazione delle predette norme, di essersi immessa in retromarcia nel flusso
della circolazione collidendo con un autocarro circolante sulla pubblica via;
che
la ricorrente postula una riduzione della multa, ritenendola sproporzionata
rispetto al danno causato alla circolazione, poiché, a suo avviso, dal rapporto
Fatti
di polizia risulterebbe che quando è sopraggiunto l’autocarro si era già
immessa sulla strada principale e stava per ripartire (cfr. ricorso);
che,
nel caso in esame, la dinamica del sinistro è stata così riassunta dalla Polizia
cantonale (cfr. rapporto di constatazione del 7 febbraio 2007, pag. 4):
“__________circolava
ad una velocità dichiarata di 20 Km/h con l’autocarro della sua ditta su via __________
a __________. Improvvisamente da un posteggio perpendicolare a via __________,
posto alla sua destra usciva in retromarcia la RI 1. __________ frenava ma non
riusciva ad evitare l’impatto che è avvenuto tra lo spigolo anteriore destro
del suo autocarro e la parte posteriore del veicolo della RI 1.”;
che,
dal canto suo, la ricorrente ha così descritto la dinamica dei fatti:
“Ho
acceso l’auto, mi sono messa la cintura, ho guardato dietro in tutte e due le
direzioni, visto che non arrivava nessuno, ho iniziato a fare la retromarcia:
mentre facevo retromarcia, quando ero già in mezzo alla strada improvvisamente
ho sentito qualcuno che urtava la parte posteriore del mio veicolo. D1: Come
mai non ha visto arrivare l’autofurgone visto che la visibilità era buona? R1:
Tutti e due avevamo la visibilità buona e quindi come mi potevo fermare io,
poteva fermarsi anche lui. Io non l’ho visto arrivare perché quando sono
partita non c’era.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 26 gennaio 2007,
pagg. 1-2);
che
l’interessata sembra quindi voler addossare parte della responsabilità
dell’incidente al conducente dell’autofurgone, reo di non essersi fermato
nonostante il veicolo da lei condotto fosse già completamente sulla pubblica
via;
che,
secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che vuole
immettersi nel flusso della circolazione deve dare prova di una particolare
attenzione e prudenza. Egli deve accordare la precedenza a tutti i veicoli
Considerandi
prioritari ed eseguire le sue manovre in modo da non ostacolare o mettere in
pericolo gli altri utenti della strada;
che
il conducente non può limitarsi a controllare che la carreggiata sia libera nel
momento in cui inizia ad immettersi nel flusso della circolazione, egli deve
essere costantemente vigile ed in grado, se le circostanze lo esigono, di
fermarsi in tempo utile o di accelerare al fine di liberare il passaggio ad un
veicolo in arrivo;
che
inoltre, i conducenti di veicoli prioritari non sono, in principio, tenuti a
facilitare l’immissione nel flusso della circolazione, ad esempio frenando,
agli altri utenti della strada;
che,
nel caso in esame, è incontestato che la ricorrente non fosse prioritaria, in
quanto si stava immettendo in retromarcia nel flusso della circolazione uscendo
da un parcheggio, e ciò indipendentemente dal fatto che il suo veicolo fosse o
meno già completamente immesso sulla strada pubblica;
che
se avesse prestato l’attenzione dovuta al traffico durante tutta la manovra di retromarcia
e non si fosse limitata a guardare in entrambe le direzioni prima di mettersi
in moto, l’insorgente avrebbe senz’altro potuto scorgere l’autofurgone che
procedeva regolarmente sulla pubblica via, arrestarsi immediatamente ed evitare
- in ultima analisi - la collisione;
che,
a titolo abbondanziale, all’insorgente non giova prevalersi di eventuali - e
non comprovate - colpe della controparte, ove solo si consideri come in ambito
penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale
comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità
per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV
296.
consid. 2a);
che,
visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che
l’interessata abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione
enunciate nella decisione impugnata;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1
LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con
medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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