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Decisione

30.2007.143

Immettersi a retromarcia nel flusso della circolazione e collidere con un autocarro circolante sulla pubblica via

22 aprile 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

di polizia risulterebbe che quando è sopraggiunto l’autocarro si era già

immessa sulla strada principale e stava per ripartire (cfr. ricorso);

che,

nel caso in esame, la dinamica del sinistro è stata così riassunta dalla Polizia

cantonale (cfr. rapporto di constatazione del 7 febbraio 2007, pag. 4):

“__________circolava

ad una velocità dichiarata di 20 Km/h con l’autocarro della sua ditta su via __________

a __________. Improvvisamente da un posteggio perpendicolare a via __________,

posto alla sua destra usciva in retromarcia la RI 1. __________ frenava ma non

riusciva ad evitare l’impatto che è avvenuto tra lo spigolo anteriore destro

del suo autocarro e la parte posteriore del veicolo della RI 1.”;

che,

dal canto suo, la ricorrente ha così descritto la dinamica dei fatti:

“Ho

acceso l’auto, mi sono messa la cintura, ho guardato dietro in tutte e due le

direzioni, visto che non arrivava nessuno, ho iniziato a fare la retromarcia:

mentre facevo retromarcia, quando ero già in mezzo alla strada improvvisamente

ho sentito qualcuno che urtava la parte posteriore del mio veicolo. D1: Come

mai non ha visto arrivare l’autofurgone visto che la visibilità era buona? R1:

Tutti e due avevamo la visibilità buona e quindi come mi potevo fermare io,

poteva fermarsi anche lui. Io non l’ho visto arrivare perché quando sono

partita non c’era.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 26 gennaio 2007,

pagg. 1-2);

che

l’interessata sembra quindi voler addossare parte della responsabilità

dell’incidente al conducente dell’autofurgone, reo di non essersi fermato

nonostante il veicolo da lei condotto fosse già completamente sulla pubblica

via;

che,

secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, il conducente che vuole

immettersi nel flusso della circolazione deve dare prova di una particolare

attenzione e prudenza. Egli deve accordare la precedenza a tutti i veicoli

Considerandi

prioritari ed eseguire le sue manovre in modo da non ostacolare o mettere in

pericolo gli altri utenti della strada;

che

il conducente non può limitarsi a controllare che la carreggiata sia libera nel

momento in cui inizia ad immettersi nel flusso della circolazione, egli deve

essere costantemente vigile ed in grado, se le circostanze lo esigono, di

fermarsi in tempo utile o di accelerare al fine di liberare il passaggio ad un

veicolo in arrivo;

che

inoltre, i conducenti di veicoli prioritari non sono, in principio, tenuti a

facilitare l’immissione nel flusso della circolazione, ad esempio frenando,

agli altri utenti della strada;

che,

nel caso in esame, è incontestato che la ricorrente non fosse prioritaria, in

quanto si stava immettendo in retromarcia nel flusso della circolazione uscendo

da un parcheggio, e ciò indipendentemente dal fatto che il suo veicolo fosse o

meno già completamente immesso sulla strada pubblica;

che

se avesse prestato l’attenzione dovuta al traffico durante tutta la manovra di retromarcia

e non si fosse limitata a guardare in entrambe le direzioni prima di mettersi

in moto, l’insorgente avrebbe senz’altro potuto scorgere l’autofurgone che

procedeva regolarmente sulla pubblica via, arrestarsi immediatamente ed evitare

- in ultima analisi - la collisione;

che,

a titolo abbondanziale, all’insorgente non giova prevalersi di eventuali - e

non comprovate - colpe della controparte, ove solo si consideri come in ambito

penale ognuno risponde delle proprie azioni e omissioni, sicché l’eventuale

comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la responsabilità

per una violazione di prescrizioni imputabile a propria colpa (cfr. DTF 116 IV

296.

consid. 2a);

che,

visto quanto precede, questo giudice perviene al convincimento che

l’interessata abbia effettivamente trasgredito le norme della circolazione

enunciate nella decisione impugnata;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1

LCStr; 15 cpv. 3 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con

medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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