30.2007.148
Omettere di compilare il formulario "attestato del datore di lavoro"
7 febbraio 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2007.148
Data decisione, Autorità:
07.02.2008, PRPEN
Titolo:
Omettere di compilare il formulario "attestato del datore di lavoro"
DILIGENZA
art. 106 LADI
Incarto
n.
30.2007.148
236/2007-10-802
Bellinzona
7
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca
Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 15 maggio 2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione
11 maggio 2007 __________ emessa dall’Ufficio giuridico della Sezione del
lavoro, Bellinzona,
viste le osservazioni del 6 giugno presentate
dall’Ufficio giuridico della Sezione del lavoro, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro con
decisione 11 maggio 2007 ha inflitto a RI 1 - in qualità di amministratore
unico della __________ - una multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia
di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha omesso, senza
alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere il formulario
‘attestato del datore di lavoro’ violando così i propri obblighi”.
L’infrazione risale al periodo
__________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b,
106 LADI e 28 LPGA.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. L’Ufficio giuridico
della Sezione del lavoro nelle osservazioni 6 giugno 2007 propone, per contro,
che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine.
Per quanto attiene alle prove
offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta
con il gravame, mentre non occorre dar seguito al postulato richiamo
dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ dell’incarto relativo al
fallimento della __________, decretato il 16 aprile 2007, in quanto tale circostanza
non è contestata. Il ricorso può quindi essere giudicato nel merito sulla base
degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per
l’art. 20 cpv. 2 LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di
lavoro del suo ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato
quando lascia il suo servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più
tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro
una settimana.
L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, impone altresì al datore di lavoro di compilare
tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti
alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie
per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).
Chiunque viola l’obbligo d’informare o non riempie i moduli prescritti è
punito con la multa fino a fr. 5'000.-, purché non si tratti di una fattispecie
di cui
all’art. 105 (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI), ciò che non si realizza nel caso
concreto.
Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una
persona giuridica le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che
l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art.
107.
LADI, il quale, si noti per inciso, costituisce una norma di competenza
riguardante aspetti formali, per cui non necessita di essere menzionata nella
decisione); l’organo della persona giuridica che, intenzionalmente o per
negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire
un’infrazione del subordinato soggiace alle disposizioni penali che valgono per
l’autore (art. 6 cpv. 2 e 3 DPA).
3.
L’Ufficio
giuridico della Sezione del lavoro – in applicazione delle predette disposizioni
- ha sanzionato l’interessato per non aver debitamente compilato e trasmesso il
formulario “attestato del datore di lavoro” nei tempi prescritti dalla Legge
federale sull’assicurazione contro la disoccupazione.
La decisione impugnata
si fonda sul rapporto di contravvenzione 3 aprile 2007 regolarmente intimato
per raccomandata - ritirata, come si evince dalle osservazioni 6 giugno 2007
dell’autorità di prime cure (pag. 2) - al ricorrente presso il recapito della
ditta (cfr. doc. 5, 6 e 7).
4.
L’insorgente,
dal canto suo, nel ricorso 15 maggio 2007, contesta l’infrazione ascrittagli
sostenendo quanto di seguito:
“La
valutazione (dell’Ufficio giuridico della
Sezione del lavoro, ndr) è, a parere del ricorrente, errata ed arbitraria,
per i seguenti motivi.
- La
posta della __________ veniva recapitata alla sede di __________ e giungeva
allo scrivente legale solo dopo parecchi giorni, rilegata in mazzetti, che il
ricorrente apriva periodicamente.
- Nel
caso specifico il ricorrente non si è occupato direttamente della gestione
quotidiana della società e quindi non ha potuto immediatamente allestire
l’attestato, ma ha dovuto procedere a delle verifiche, interpellando le varie
persone (…), le quali, come sempre in questi casi, vista la mal parata, si sono
dileguate come neve al sole.
- Dopo
questa prima infruttuosa fase di ricerca di informazioni, il
sottoscritto decideva quindi di interpellare direttamente la signora __________
(ex impiegata della società in questione, ndr),
e di ciò informava con lettera-fax del 21 marzo 2007 (doc. B) la __________
di __________, chiedendo alla signora __________ di far contattare la signora __________,
e questo al fine di poter compilare l’attestato di lavoro”,
ciò che effettivamente è avvenuto, ma solamente nel
corrente del mese di maggio 2007 (cfr. formulario datato 8, ma ricevuto dalla cassa
di disoccupazione il 16 maggio 2007; doc. 12).
Il
ricorrente, conclude nel gravame, “non ritiene di aver agito con una
negligenza tale da configurare una colpa che giustifichi la multa emessa nei
suoi confronti. Egli ha effettuato tutti i passi necessari per poter giungere
al chiarimento e quindi alla compilazione dell’attestato di lavoro in maniera
corretta”.
5.
Dal
fascicolo processuale risulta che nonostante i tentativi di ottenere
l’attestato del datore di lavoro da parte della __________, dapprima con
scritto del 5 febbraio 2007 poi con ulteriore lettera del 26 febbraio 2007 ed
infine con il sollecito raccomandato del 9 marzo 2007 - gli ultimi due atti
intimati direttamente al recapito professionale del ricorrente; cfr. doc. 2 e 3
-, quest’ultimo non ha provveduto che in data 21 marzo 2007 (con fax dove
peraltro conferma di aver ricevuto lo scritto 9 marzo 2007) ad attivarsi per
adempiere il suo obbligo; ciò che, come detto, si è concretizzato in data 16
maggio 2007, ossia oltre due mesi dopo la prima richiesta effettuata dalla cassa
di disoccupazione.
Orbene, come rettamente
osservato dall’autorità di prime cure, l’insorgente ha acquisito la carica di amministratore
unico della società precedentemente alla richiesta di rilascio dell’attestato e
in questa veste egli aveva l’obbligo di gestire gli affari della stessa con
diligenza e di vegliare affinché gli atti di normale amministrazione, quali il
rilascio di un attestato all’ex lavoratrice, fossero adempiuti. La circostanza
secondo cui egli non aveva accesso immediato alla corrispondenza, non lo
solleva dalle sue responsabilità di amministratore unico ed in particolare
dall’obbligo di rendersi parte diligente nella gestione interna della società e
quindi di attivarsi al fine di consultare la corrispondenza. In più c’è da dire
che, ad eccezione della prima richiesta del 5 febbraio 2007, le successive
(compreso il sollecito raccomandato) sono state intimate direttamente al recapito
professionale dell’insorgente.
In definitiva, le considerazioni espresse dal ricorrente nel gravame non si
rivelano influenti ai fini del giudizio, né tanto meno liberatorie: egli, nella
sua qualità di amministratore unico iscritto a Registro di commercio a far
tempo dal 12 aprile 2006 (cfr. doc. 11) avrebbe dovuto assicurare il regolare
svolgersi delle attività amministrative, nonché il rispetto delle incombenze
legali.
In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti
istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente
ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime
cure
6.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 28
LPGA; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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