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Decisione

30.2007.148

Omettere di compilare il formulario "attestato del datore di lavoro"

7 febbraio 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. L’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro con

decisione 11 maggio 2007 ha inflitto a RI 1 - in qualità di amministratore

unico della __________ - una multa di fr. 500.- oltre alla tassa di giustizia

di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:

"Ha omesso, senza

alcuna valida giustificazione, di compilare e trasmettere il formulario

‘attestato del datore di lavoro’ violando così i propri obblighi”.

L’infrazione risale al periodo

__________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b,

106 LADI e 28 LPGA.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. L’Ufficio giuridico

della Sezione del lavoro nelle osservazioni 6 giugno 2007 propone, per contro,

che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine.

Per quanto attiene alle prove

offerte, nulla osta all’acquisizione agli atti della documentazione prodotta

con il gravame, mentre non occorre dar seguito al postulato richiamo

dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ dell’incarto relativo al

fallimento della __________, decretato il 16 aprile 2007, in quanto tale circostanza

non è contestata. Il ricorso può quindi essere giudicato nel merito sulla base

degli atti a norma dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per

l’art. 20 cpv. 2 LADI il disoccupato deve presentare alla cassa un attestato di

lavoro del suo ultimo datore di lavoro; questi lo consegna al disoccupato

quando lascia il suo servizio; se l’assicurato diventa disoccupato soltanto più

tardi, il datore di lavoro deve trasmettergli l’attestato, su domanda, entro

una settimana.

L’art. 88 cpv. 1 lett. b LADI, impone altresì al datore di lavoro di compilare

tempestivamente gli attestati necessari ai lavoratori per far valere i diritti

alle prestazioni; egli è tenuto inoltre a dare tutte le informazioni necessarie

per accertare il diritto alle prestazioni (art. 28 cpv. 3 LPGA).

Chiunque viola l’obbligo d’informare o non riempie i moduli prescritti è

punito con la multa fino a fr. 5'000.-, purché non si tratti di una fattispecie

di cui

all’art. 105 (art. 106 cpv. 1 e 4 LADI), ciò che non si realizza nel caso

concreto.

Se l’infrazione è commessa nella gestione degli affari di una

persona giuridica le disposizioni penali si applicano alle persone fisiche che

l’hanno commessa (art. 6 cpv. 1 DPA, applicabile per il rinvio di cui all’art.

107.

LADI, il quale, si noti per inciso, costituisce una norma di competenza

riguardante aspetti formali, per cui non necessita di essere menzionata nella

decisione); l’organo della persona giuridica che, intenzionalmente o per

negligenza, in violazione di un obbligo giuridico, omette di impedire

un’infrazione del subordinato soggiace alle disposizioni penali che valgono per

l’autore (art. 6 cpv. 2 e 3 DPA).

3.

L’Ufficio

giuridico della Sezione del lavoro – in applicazione delle predette disposizioni

- ha sanzionato l’interessato per non aver debitamente compilato e trasmesso il

formulario “attestato del datore di lavoro” nei tempi prescritti dalla Legge

federale sull’assicurazione contro la disoccupazione.

La decisione impugnata

si fonda sul rapporto di contravvenzione 3 aprile 2007 regolarmente intimato

per raccomandata - ritirata, come si evince dalle osservazioni 6 giugno 2007

dell’autorità di prime cure (pag. 2) - al ricorrente presso il recapito della

ditta (cfr. doc. 5, 6 e 7).

4.

L’insorgente,

dal canto suo, nel ricorso 15 maggio 2007, contesta l’infrazione ascrittagli

sostenendo quanto di seguito:

“La

valutazione (dell’Ufficio giuridico della

Sezione del lavoro, ndr) è, a parere del ricorrente, errata ed arbitraria,

per i seguenti motivi.

- La

posta della __________ veniva recapitata alla sede di __________ e giungeva

allo scrivente legale solo dopo parecchi giorni, rilegata in mazzetti, che il

ricorrente apriva periodicamente.

- Nel

caso specifico il ricorrente non si è occupato direttamente della gestione

quotidiana della società e quindi non ha potuto immediatamente allestire

l’attestato, ma ha dovuto procedere a delle verifiche, interpellando le varie

persone (…), le quali, come sempre in questi casi, vista la mal parata, si sono

dileguate come neve al sole.

- Dopo

questa prima infruttuosa fase di ricerca di informazioni, il

sottoscritto decideva quindi di interpellare direttamente la signora __________

(ex impiegata della società in questione, ndr),

e di ciò informava con lettera-fax del 21 marzo 2007 (doc. B) la __________

di __________, chiedendo alla signora __________ di far contattare la signora __________,

e questo al fine di poter compilare l’attestato di lavoro”,

ciò che effettivamente è avvenuto, ma solamente nel

corrente del mese di maggio 2007 (cfr. formulario datato 8, ma ricevuto dalla cassa

di disoccupazione il 16 maggio 2007; doc. 12).

Il

ricorrente, conclude nel gravame, “non ritiene di aver agito con una

negligenza tale da configurare una colpa che giustifichi la multa emessa nei

suoi confronti. Egli ha effettuato tutti i passi necessari per poter giungere

al chiarimento e quindi alla compilazione dell’attestato di lavoro in maniera

corretta”.

5.

Dal

fascicolo processuale risulta che nonostante i tentativi di ottenere

l’attestato del datore di lavoro da parte della __________, dapprima con

scritto del 5 febbraio 2007 poi con ulteriore lettera del 26 febbraio 2007 ed

infine con il sollecito raccomandato del 9 marzo 2007 - gli ultimi due atti

intimati direttamente al recapito professionale del ricorrente; cfr. doc. 2 e 3

-, quest’ultimo non ha provveduto che in data 21 marzo 2007 (con fax dove

peraltro conferma di aver ricevuto lo scritto 9 marzo 2007) ad attivarsi per

adempiere il suo obbligo; ciò che, come detto, si è concretizzato in data 16

maggio 2007, ossia oltre due mesi dopo la prima richiesta effettuata dalla cassa

di disoccupazione.

Orbene, come rettamente

osservato dall’autorità di prime cure, l’insorgente ha acquisito la carica di amministratore

unico della società precedentemente alla richiesta di rilascio dell’attestato e

in questa veste egli aveva l’obbligo di gestire gli affari della stessa con

diligenza e di vegliare affinché gli atti di normale amministrazione, quali il

rilascio di un attestato all’ex lavoratrice, fossero adempiuti. La circostanza

secondo cui egli non aveva accesso immediato alla corrispondenza, non lo

solleva dalle sue responsabilità di amministratore unico ed in particolare

dall’obbligo di rendersi parte diligente nella gestione interna della società e

quindi di attivarsi al fine di consultare la corrispondenza. In più c’è da dire

che, ad eccezione della prima richiesta del 5 febbraio 2007, le successive

(compreso il sollecito raccomandato) sono state intimate direttamente al recapito

professionale dell’insorgente.

In definitiva, le considerazioni espresse dal ricorrente nel gravame non si

rivelano influenti ai fini del giudizio, né tanto meno liberatorie: egli, nella

sua qualità di amministratore unico iscritto a Registro di commercio a far

tempo dal 12 aprile 2006 (cfr. doc. 11) avrebbe dovuto assicurare il regolare

svolgersi delle attività amministrative, nonché il rispetto delle incombenze

legali.

In siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato gli atti

istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che il ricorrente

ha effettivamente commesso l'infrazione rimproveratagli dall’autorità di prime

cure

6.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 20 cpv. 2, 88 cpv. 1 lett. b, 106 LADI; 28

LPGA; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.- e le spese di fr. 50.- sono a carico ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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