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Decisione

30.2007.149

Straniero che svolge un'attività lavorativa senza il necessario permesso

1 settembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione __________

permessi e dell’immigrazione con

decisione 4 maggio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1000.-, oltre alla

tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti

motivi:

"Ha lavorato in

qualità di responsabile delle relazioni internazionali, dal 01.08.2005 al

22.06.2006 a favore dell __________, , sprovvisto del permesso della Sezione

dei permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di

svolgere detta attività”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLalps-extra

CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la

decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà

assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso

di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi

attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata

a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS, ora abrogata).

Lo

straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone.

Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale

preposta al mercato del lavoro (art. 29 cpv. 1 prima e seconda frase OLS, che

istituisce un obbligo proprio della persona straniera).

Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono

punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima gravità si può

prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr. rinvio

dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS.

3.

La

Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato – in

applicazione delle predette disposizioni – di aver lavorato in qualità

di responsabile delle relazioni internazionali, dal 01.08.2005 al 22.06.2006 a

favore dell’__________, , sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività, essendo egli

a beneficio di un permesso di dimora tipo “B” per occuparsi presso altro datore

di lavoro.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, ritenendo

di essersi comportato conformemente alla legge e si giustifica come segue:

“Dal settembre 2003 sino ad

oggi, ho sempre lavorato come RESPONSABILE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI

presso la L__________, con sedi a __________ ed a __________. La __________ era

gestita finanziariamente dalla __________, ma a seguito di cambiamenti interni,

per i quali io non ho alcun tipo di potere, tale gestione è passata nelle mani

dell__________.

Ci tengo ancora una volta a

precisare che, sin dal settembre 2003 e fino ad oggi, non ho mai cambiato

impiego e conseguentemente datore di lavoro” (cfr. ricorso 23 maggio 2007).

5.

In concreto, l’insorgente,

in qualità di cittadino di uno Stato terzo (Haiti) che non beneficia

dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999

tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri

(ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo protocollo (in vigore dal 1°

aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera in materia di stranieri e

alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito, va detto che il 1° gennaio

2008.

è entrata in vigore la Legge federale sugli stranieri (LStr). Con

l’entrata in vigore della LStr è stata abrogata la Legge federale concernente

la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; e, tra le altre, l’Ordinanza

federale che limita l’effettivo degli stranieri, OLS), fermo restando che alle

domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge permane

applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1 LStr).

Per quanto qui interessa, l’art.

38.

cpv. 2 LStr sancisce che il titolare di un permesso di dimora ammesso in

Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può

esercitare tale attività in tutta la Svizzera, ritenuto che non necessita di

un’autorizzazione per cambiare impiego. Aggiungasi che tra le innovazioni di

rilievo, oltre alla garanzia di mobilità professionale per i cittadini già

beneficiari di un permesso di dimora o di domicilio, è stato migliorato lo

statuto degli stranieri nell’ambito del ricongiungimento familiare. In

particolare, giusta l’art. 46 LStr il coniuge e i figli di un cittadino

svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora

(art. 42-44 LStr) possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o

indipendente in tutta la Svizzera (art. 46 LStr), senza ulteriore permesso.

6.

A priori si constata come,

di fatto, il ricorrente non abbia cambiato né professione, né funzione,

continuando a lavorare in qualità di responsabile per le relazioni

internazionali presso la __________. Ciononostante, formalmente, il datore di

lavoro, ovvero la società gestrice della __________, è cambiata a seguito del

fallimento della precedente società datrice di lavoro, tant’è vero che

l’insorgente ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro (cfr. doc. F).

In siffatte evenienze, secondo

l’art. 29 cpv. 1 OLS, come giustamente rilevato dalla Sezione dei permessi e

dell’immigrazione, egli era tenuto, prima di iniziare a lavorare per la nuova

gestione, a informare le autorità di ogni cambiamento inerente il suo datore di

lavoro e a richiedere un nuovo permesso.

Le giustificazioni addotte

dall’insorgente non sono dunque di per sé liberatorie.

Tuttavia, alla luce della

nuova Legge federale sugli stranieri, considerato che, come emerge dagli atti,

il ricorrente era in possesso di un permesso di dimora “B” rilasciato il 6

luglio 2005 (con validità fino al 16 luglio 2006; cfr. doc. G), per esercitare

la professione di responsabile di istituto, per la __________, __________, deve

in concreto trovare applicazione l’art. 38 cpv. 2 LStr, siccome a lui più

favorevole rispetto all’art. 29 cpv. 1 OLS, in virtù del noto principio della lex

mitior. Si giungerebbe alla medesima conclusione anche applicando l’art. 46

LStr, ritenuto che egli ha verosimilmente ottenuto il suo permesso “B” nell’ambito

di un ricongiungimento familiare con la moglie, cittadina svizzera.

7.

Così stando le cose, seppur

per altri motivi, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli e

la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né

tasse né spese.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;

38 cpv. 2, 46 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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