30.2007.149
Straniero che svolge un'attività lavorativa senza il necessario permesso
1 settembre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.149
Data decisione, Autorità:
01.09.2008, PRPEN
Titolo:
Straniero che svolge un'attività lavorativa senza il necessario permesso
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 3 cpv. 3 LDDS
Incarto
n.
30.2007.149
07 269/303
Bellinzona
1
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara
Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 23 maggio 2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione
4 maggio 2007 n__________ emessa dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 8 giugno 2007 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione __________
permessi e dell’immigrazione con
decisione 4 maggio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1000.-, oltre alla
tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese di fr. 30.-, per i seguenti
motivi:
"Ha lavorato in
qualità di responsabile delle relazioni internazionali, dal 01.08.2005 al
22.06.2006 a favore dell __________, , sprovvisto del permesso della Sezione
dei permessi e dell’immigrazione che [gli] consentisse di
svolgere detta attività”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLalps-extra
CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà
assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso
di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi
attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata
a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS, ora abrogata).
Lo
straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone.
Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale
preposta al mercato del lavoro (art. 29 cpv. 1 prima e seconda frase OLS, che
istituisce un obbligo proprio della persona straniera).
Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono
punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima gravità si può
prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr. rinvio
dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS.
3.
La
Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato – in
applicazione delle predette disposizioni – di aver lavorato in qualità
di responsabile delle relazioni internazionali, dal 01.08.2005 al 22.06.2006 a
favore dell’__________, , sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività, essendo egli
a beneficio di un permesso di dimora tipo “B” per occuparsi presso altro datore
di lavoro.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta l’infrazione ascrittagli dall’autorità di prime cure, ritenendo
di essersi comportato conformemente alla legge e si giustifica come segue:
“Dal settembre 2003 sino ad
oggi, ho sempre lavorato come RESPONSABILE DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
presso la L__________, con sedi a __________ ed a __________. La __________ era
gestita finanziariamente dalla __________, ma a seguito di cambiamenti interni,
per i quali io non ho alcun tipo di potere, tale gestione è passata nelle mani
dell__________.
Ci tengo ancora una volta a
precisare che, sin dal settembre 2003 e fino ad oggi, non ho mai cambiato
impiego e conseguentemente datore di lavoro” (cfr. ricorso 23 maggio 2007).
5.
In concreto, l’insorgente,
in qualità di cittadino di uno Stato terzo (Haiti) che non beneficia
dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999
tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri
(ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo protocollo (in vigore dal 1°
aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera in materia di stranieri e
alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito, va detto che il 1° gennaio
2008.
è entrata in vigore la Legge federale sugli stranieri (LStr). Con
l’entrata in vigore della LStr è stata abrogata la Legge federale concernente
la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; e, tra le altre, l’Ordinanza
federale che limita l’effettivo degli stranieri, OLS), fermo restando che alle
domande presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge permane
applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1 LStr).
Per quanto qui interessa, l’art.
38.
cpv. 2 LStr sancisce che il titolare di un permesso di dimora ammesso in
Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può
esercitare tale attività in tutta la Svizzera, ritenuto che non necessita di
un’autorizzazione per cambiare impiego. Aggiungasi che tra le innovazioni di
rilievo, oltre alla garanzia di mobilità professionale per i cittadini già
beneficiari di un permesso di dimora o di domicilio, è stato migliorato lo
statuto degli stranieri nell’ambito del ricongiungimento familiare. In
particolare, giusta l’art. 46 LStr il coniuge e i figli di un cittadino
svizzero o di uno straniero titolare di un permesso di domicilio o di dimora
(art. 42-44 LStr) possono esercitare un’attività lucrativa dipendente o
indipendente in tutta la Svizzera (art. 46 LStr), senza ulteriore permesso.
6.
A priori si constata come,
di fatto, il ricorrente non abbia cambiato né professione, né funzione,
continuando a lavorare in qualità di responsabile per le relazioni
internazionali presso la __________. Ciononostante, formalmente, il datore di
lavoro, ovvero la società gestrice della __________, è cambiata a seguito del
fallimento della precedente società datrice di lavoro, tant’è vero che
l’insorgente ha sottoscritto un nuovo contratto di lavoro (cfr. doc. F).
In siffatte evenienze, secondo
l’art. 29 cpv. 1 OLS, come giustamente rilevato dalla Sezione dei permessi e
dell’immigrazione, egli era tenuto, prima di iniziare a lavorare per la nuova
gestione, a informare le autorità di ogni cambiamento inerente il suo datore di
lavoro e a richiedere un nuovo permesso.
Le giustificazioni addotte
dall’insorgente non sono dunque di per sé liberatorie.
Tuttavia, alla luce della
nuova Legge federale sugli stranieri, considerato che, come emerge dagli atti,
il ricorrente era in possesso di un permesso di dimora “B” rilasciato il 6
luglio 2005 (con validità fino al 16 luglio 2006; cfr. doc. G), per esercitare
la professione di responsabile di istituto, per la __________, __________, deve
in concreto trovare applicazione l’art. 38 cpv. 2 LStr, siccome a lui più
favorevole rispetto all’art. 29 cpv. 1 OLS, in virtù del noto principio della lex
mitior. Si giungerebbe alla medesima conclusione anche applicando l’art. 46
LStr, ritenuto che egli ha verosimilmente ottenuto il suo permesso “B” nell’ambito
di un ricongiungimento familiare con la moglie, cittadina svizzera.
7.
Così stando le cose, seppur
per altri motivi, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli e
la decisione impugnata annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né
tasse né spese.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;
38 cpv. 2, 46 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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