30.2007.150
Cittadino straniero che lavora come cameriere sprovvisto di permesso
1 settembre 2008Italiano7 min
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Numero d'incarto:
30.2007.150
Data decisione, Autorità:
01.09.2008, PRPEN
Titolo:
Cittadino straniero che lavora come cameriere sprovvisto di permesso
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 3 cpv. 3 LDDS
Incarto
n.
30.2007.150
07 268/308
Bellinzona
1
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara
Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 16 maggio 2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione
4 maggio 2007 n. __________ emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 1o
giugno 2007 presentate dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione con decisione
4 maggio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di
giustizia di fr. 60.- e alle spese di fr. 20.-, per i seguenti motivi:
"Ha lavorato in
qualità di cameriere, dal __________ al __________, a favore del Bar Ristorante
__________, Bellinzona, sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta
attività”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 e 29 cpv. 1 OLS; 45 RLalps-extra
CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione propone, per contro, che il gravame sia respinto e che la
decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Per l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà
assumere un impiego e un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso
di dimora lo autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi
attività dipendente o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata
a titolo gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Lo
straniero necessita di un permesso per cambiare posto, professione e Cantone.
Il permesso è rilasciato unicamente su preavviso dell’autorità cantonale
preposta al mercato del lavoro (art. 29 cpv. 1 prima e seconda frase OLS, che
istituisce un obbligo proprio della persona straniera).
Le contravvenzioni alle disposizioni di polizia degli stranieri sono
punite con la multa fino a fr. 2'000.- e nei casi di minima gravità si può
prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, ora abrogata; cfr. rinvio
dell’art. 45 RLaLPS-extra CE/AELS.
3. La
Sezione dei permessi e dell’immigrazione rimprovera al multato – in
applicazione delle predette disposizioni – di aver lavorato in
qualità di cameriere, dal __________ al __________, a favore del Bar Ristorante
__________, , sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere detta attività, essendo egli
al beneficio di un permesso “B” per occuparsi presso altro datore di lavoro.
4. Il ricorrente, dal canto
suo, contesta l’infrazione ravvisata dall’autorità di prime cure, asserendo
quanto segue:
“Fino al __________
lavoravo presso la __________ SA-, la quale ha poi cessato la sua attività. Mi
sono presentato presso i vostri uffici per comunicarvi che dal __________ ero
stato assunto dal Ris. __________, che a quel momento non era ancora __________
Sagl. Mi avete risposto che potevo tranquillamente lavorare e che bastava
lasciarvi il mio permesso di lavoro, cosa che ho fatto. Non ho più ricevuto
alcuna vostra comunicazione e pertanto per me era a posto. Ho sempre
regolarmente pagato i vari oneri sociali comprese le imposte alla fonte e se
avessi voluto nascondere qualcosa non mi sarei presentato spontaneamente presso
Fatti
i vostri sportelli. Ritengo che una multa di questo genere sia un’ingiustizia
nei miei confronti visto che ho agito sempre in buona fede” (cfr. ricorso
16 maggio 2007).
5. In concreto, il
ricorrente, in qualità di cittadino di uno Stato terzo (Serbia e Montenegro)
che non beneficia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso
il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi
Stati membri (ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo protocollo (in
vigore dal 1° aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera in materia di
stranieri e alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito, va detto che
il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la Legge federale sugli stranieri (LStr).
Con l’entrata in vigore della LStr è stata abrogata la Legge federale
concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; e, tra le altre,
l’Ordinanza federale che limita l’effettivo degli stranieri, OLS), fermo
restando che alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della
presente legge permane applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1
LStr).
Per quanto qui interessa,
l’art. 38 cpv. 2 LStr sancisce che il titolare di un permesso di dimora ammesso
in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può
esercitare tale attività in tutta la Svizzera, ritenuto che non necessita di un’autorizzazione
per cambiare impiego.
6. Dagli atti emerge che l’insorgente
era in possesso di un permesso di dimora “B” valido fino al 27 dicembre 2006,
per esercitare la professione di cameriere presso il Ristorante __________, ____________________,.
Considerandi
Come visto in precedenza, secondo
l’art. 29 cpv. 1 OLS egli necessitava di un nuovo permesso per cambiare impiego.
Nel ricorso 16 maggio 2007,
come pure in sede d’interrogatorio 14 giugno 2006, il ricorrente, una volta
ricevuta la disdetta del precedente rapporto d’impiego, afferma di essersi
rivolto senza indugio alla Cassa di disoccupazione per inoltrare richiesta
d’indennità, come pure all’Ufficio regionale degli stranieri depositandovi il
suo permesso. In seconda battuta avrebbe messo al corrente il signor __________
dell’Ufficio regionale degli stranieri che avrebbe iniziato a lavorare per il
Ristorante __________ dal __________, ritirando nel contempo la domanda di
disoccupazione. A suo dire, il signor __________ gli avrebbe indicato che
poteva tranquillamente continuare a lavorare presso il nuovo ristorante e che
bastava lasciargli il suo permesso di lavoro, ciò che ha fatto. In definitiva, fidatosi
in buona fede delle indicazioni ottenute, seppur verbalmente, e non avendo
ricevuto ulteriori comunicazioni, né dalle autorità, né dal suo datore di
lavoro, egli ha dunque reputato di poter iniziare a lavorare presso il
Ristorante __________.
L’argomentazione sollevata
dall’insorgente riguarda in altre parole la buona fede in campo amministrativo.
In considerazione della precisione dell’esposto, con menzione del nominativo
del funzionario, la stessa meritava senz’altro di essere approfondita dall’autorità
di prima istanza, la quale è per contro rimasta silente.
Tuttavia, la questione può
rimanere aperta poiché, alla luce della nuova legge federale sugli stranieri, il
ricorrente deve essere in ogni caso prosciolto in applicazione dell’art. 38
cpv. 2 LStr, siccome a lui più favorevole rispetto all’art. 29 cpv. 1 OLS, in
virtù del noto principio della lex mitior : siccome titolare di un
permesso “B” per esplicare un’attività lavorativa, egli non necessita di alcuna
autorizzazione per cambiare impiego.
7.
Così stando le cose, l’insorgente
deve essere prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione impugnata
annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;
38 cpv. 2 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si
prelevano né tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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