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Decisione

30.2007.150

Cittadino straniero che lavora come cameriere sprovvisto di permesso

1 settembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i vostri sportelli. Ritengo che una multa di questo genere sia un’ingiustizia

nei miei confronti visto che ho agito sempre in buona fede” (cfr. ricorso

16 maggio 2007).

5. In concreto, il

ricorrente, in qualità di cittadino di uno Stato terzo (Serbia e Montenegro)

che non beneficia dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone concluso

il 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi

Stati membri (ALC, in vigore il 1° giugno 2002) e relativo protocollo (in

vigore dal 1° aprile 2006), soggiace alla legislazione svizzera in materia di

stranieri e alle relative ordinanze di esecuzione. In proposito, va detto che

il 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la Legge federale sugli stranieri (LStr).

Con l’entrata in vigore della LStr è stata abrogata la Legge federale

concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS; e, tra le altre,

l’Ordinanza federale che limita l’effettivo degli stranieri, OLS), fermo

restando che alle domande presentate prima dell’entrata in vigore della

presente legge permane applicabile il diritto previgente (art. 126 cpv. 1

LStr).

Per quanto qui interessa,

l’art. 38 cpv. 2 LStr sancisce che il titolare di un permesso di dimora ammesso

in Svizzera per esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente può

esercitare tale attività in tutta la Svizzera, ritenuto che non necessita di un’autorizzazione

per cambiare impiego.

6. Dagli atti emerge che l’insorgente

era in possesso di un permesso di dimora “B” valido fino al 27 dicembre 2006,

per esercitare la professione di cameriere presso il Ristorante __________, ____________________,.

Considerandi

Come visto in precedenza, secondo

l’art. 29 cpv. 1 OLS egli necessitava di un nuovo permesso per cambiare impiego.

Nel ricorso 16 maggio 2007,

come pure in sede d’interrogatorio 14 giugno 2006, il ricorrente, una volta

ricevuta la disdetta del precedente rapporto d’impiego, afferma di essersi

rivolto senza indugio alla Cassa di disoccupazione per inoltrare richiesta

d’indennità, come pure all’Ufficio regionale degli stranieri depositandovi il

suo permesso. In seconda battuta avrebbe messo al corrente il signor __________

dell’Ufficio regionale degli stranieri che avrebbe iniziato a lavorare per il

Ristorante __________ dal __________, ritirando nel contempo la domanda di

disoccupazione. A suo dire, il signor __________ gli avrebbe indicato che

poteva tranquillamente continuare a lavorare presso il nuovo ristorante e che

bastava lasciargli il suo permesso di lavoro, ciò che ha fatto. In definitiva, fidatosi

in buona fede delle indicazioni ottenute, seppur verbalmente, e non avendo

ricevuto ulteriori comunicazioni, né dalle autorità, né dal suo datore di

lavoro, egli ha dunque reputato di poter iniziare a lavorare presso il

Ristorante __________.

L’argomentazione sollevata

dall’insorgente riguarda in altre parole la buona fede in campo amministrativo.

In considerazione della precisione dell’esposto, con menzione del nominativo

del funzionario, la stessa meritava senz’altro di essere approfondita dall’autorità

di prima istanza, la quale è per contro rimasta silente.

Tuttavia, la questione può

rimanere aperta poiché, alla luce della nuova legge federale sugli stranieri, il

ricorrente deve essere in ogni caso prosciolto in applicazione dell’art. 38

cpv. 2 LStr, siccome a lui più favorevole rispetto all’art. 29 cpv. 1 OLS, in

virtù del noto principio della lex mitior : siccome titolare di un

permesso “B” per esplicare un’attività lavorativa, egli non necessita di alcuna

autorizzazione per cambiare impiego.

7.

Così stando le cose, l’insorgente

deve essere prosciolto dall’addebito mossogli e la decisione impugnata

annullata. Visto l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS;

38 cpv. 2 LStr; 45 RLalps-extra CE/AELS, 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si

prelevano né tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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