30.2007.156
Posteggiare un veicolo superando di oltre 4 ore la durata di parcheggio autorizzato
6 agosto 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2007.156
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, PRPEN
Titolo:
Posteggiare un veicolo superando di oltre 4 ore la durata di parcheggio autorizzato
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.156
13578/805
Bellinzona
6
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 29 maggio 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 18
maggio 2007 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 27 giugno 2007 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 18 maggio 2007, ha inflitto a RI
1 una multa di fr. 100.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
20.-- e le spese di fr. 10.--, per i seguenti fatti accertati il 7 febbraio
Fatti
2007 in territorio di __________;
“ha
posteggiato il veicolo TI __________ superando di oltre 4 ore la durata di
parcheggio autorizzata”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr e 48 cpv. 8 OSStr;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 29 maggio 2007, con
il quale chiede l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 27 giugno 2007 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
secondo l’art. 27 cpv. 1 prima frase LCStr, l’utente della strada deve
osservare i segnali e le demarcazioni stradali;
che,
giusta l’art. 48 cpv. 2 OSStr, i segnali “Parcheggio con disco” (4.18) e “Fine
del parcheggio con disco” (4.19) indicano l’inizio e la fine di un’area di
circolazione in cui i conducenti di autoveicoli devono utilizzare un disco per
il parcheggio conformemente all’allegato 3 numero 1. Il segnale “Parcheggio con
disco” ha il seguente significato: Senza ulteriore indicazione di una
limitazione temporale (zona blu): durante i giorni feriali per i veicoli il
tempo di parcheggio limitato vale dalle ore 08.00 alle 19.00. Se la limitazione
è valevole pure la domenica e i giorni festivi, bisogna indicarlo su una tavola
complementare. Il disco secondo l’allegato 3 numero 1 disciplina la durata di
parcheggio (lett. a). Con ulteriore indicazione di una limitazione temporale: i
veicoli possono essere posteggiati al massimo durante il periodo indicato sulla
tavola complementare; la limitazione temporale del parcheggio deve essere di
almeno mezz’ora (lett. b). Il conducente che parcheggia l’autoveicolo in
un’area di circolazione conformemente al capoverso 2 deve posizionare la
freccia del disco sulla lineetta susseguente l’ora effettiva d’arrivo e mettere
il disco in maniera ben visibile dietro il parabrezza. Le indicazioni del disco
non devono essere modificate prima della partenza del veicolo (cpv. 4). Se il
parcheggio di autoveicoli è limitato nel tempo, il conducente deve riportare nuovamente
il veicolo in circolazione al più tardi alla scadenza del tempo permesso per il
parcheggio, a meno che sia permesso, secondo le istruzioni che figurano sul
parchimetro, di versare nuovamente una tassa prima della fine del tempo
autorizzato. E’ vietato spostare l’autoveicolo su un posto di parcheggio vicino
Considerandi
(cpv. 8);
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente
legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che
per il superamento della durata di parcheggio autorizzata per più di 4 ore, ma
non più di 10 ore, è comminata una sanzione pecuniaria di fr. 100.-- (cifra 200
lett. c dell’allegato 1 dell’Ordinanza concernente le multe disciplinari);
che,
come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in
applicazione delle predette norme, di aver superato di oltre 4 ore la durata di
parcheggio autorizzata;
che
il ricorrente afferma di aver parcheggiato il proprio veicolo in un posteggio
in “zona blu” alle ore 13:40 circa, dimenticandosi di indicare l’ora effettiva
di arrivo sul disco. A suo dire, il disco riportava l’ora di arrivo di una
precedente sosta e non era nemmeno stato posizionato in modo corretto sul
cruscotto (cfr. ricorso);
che
l’insorgente sostiene altresì di aver riferito tali circostanze il giorno
seguente all’ausiliario di polizia denunciante, riconoscendo d’aver
erroneamente posizionato il disco, ma ritenendo esagerato ed inveritiero il
conteggio delle ore di superamento della durata di parcheggio autorizzata. Il
denunciante gli avrebbe inoltre assicurato che avrebbe annullato la
contravvenzione (cfr. ricorso);
che
la Polizia comunale di __________ nelle proprie contro-osservazioni 25 giugno
2007.
ha dichiarato che il predetto ausiliario non rammenta di aver comunicato
al ricorrente che avrebbe provveduto all’annullamento della contravvenzione.
Egli avrebbe elevato regolare rapporto di contravvenzione dopo aver constatato
che il disco posizionato sul cruscotto indicava quale ora di arrivo le “09.30”
(cfr. rapporto di contro-osservazioni);
che
dal rapporto di contravvenzione 22 marzo 2007 risulta che l’infrazione è stata
constatata alle ore 15.42 (cfr. rapporto di contravvenzione);
che
le dichiarazioni di polizia non fruiscono, di per sé, di una presunzione di
veridicità e fedefacenza: rientra nelle attribuzioni dell’autorità decidente
apprezzare liberamente la concludenza delle dichiarazioni rese dall’autore
dell’accertamento ed esaminare la pertinenza della descrizione dei fatti,
tenendo conto delle argomentazioni sollevate dal multato;
che,
nel caso concreto, il ricorrente riconosce di non aver indicato, in buona fede,
l’ora esatta di arrivo sul disco e non vi è motivo di dubitare che l’orario
indicato fosse quello rilevato dall’ausiliario denunciante, il quale,
oltretutto, non ha alcun interesse a dichiarare fatti e circostanze non
corrispondenti alla realtà, con il rischio di subire sanzioni penali ed
amministrative;
che,
per contro, non vi è alcuna prova circa la veridicità dell’affermazione del
ricorrente, secondo cui avrebbe parcheggiato il proprio veicolo alle 13:40
circa, ragione per cui la multa per superamento della durata di parcheggio
autorizzata di oltre 4 ore deve essere confermata;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1, 90 cifra
1 LCStr; 48 OSStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con
medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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