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Decisione

30.2007.158

Lavore in qualità di magazziniere autista sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che consente un'attività lavorativa

1 settembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione con decisione 18 maggio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa

di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr.

10.-, per i seguenti motivi:

"Ha lavorato in

qualità di magazziniere autista, dal __________ al __________, a favore della

ditta __________ Sagl, , sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e

dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta

attività”.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 38 RLaLPS-CE/AELS.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l'annullamento.

C. La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione nelle osservazioni 13 giugno 2007 propone, per contro, che

il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per

l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e

un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo

autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente

o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo

gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).

Le

infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti

delle autorità competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi

di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, in

vigore al momento dei fatti; cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS).

Tali reati sono punibili anche

qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).

3.

La Sezione dei permessi

e dell’immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette

disposizioni – di aver lavorato in qualità di magazziniere autista, dal __________

al __________, a favore della ditta __________ Sagl, , sprovvisto del permesso

della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere

detta attività; fattispecie che presuppone la violazione dell’obbligo di

notifica conformemente a quanto sancito dall’art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC.

4.

Il ricorrente, dal canto

suo, contesta l’infrazione ravvisata dall’autorità di prime cure e giustifica

l’accaduto come segue:

“Come già dichiarato con il

verbale d’interrogatorio reso alla polizia cantonale in data __________.2007,

contestualmente all’inizio dell’attività mi sono attivato per regolarizzare la

mia posizione con la richiesta del rilascio del permesso G (copia richiesta

allegata). Permesso che è giunto solo qualche giorno più tardi, in quanto

essendomi presentato una prima volta presso gli uffici competenti di __________

con le copie dei documenti anziché gli originali, sono dovuto ritornare una

seconda volta prima di ricevere il permesso provvisorio. Detto questo, vi

confermo che da parte mia non c’è stata alcuna intenzione di lavorare senza la

relativa autorizzazione, ma ho cercato di attivarmi immediatamente per essere

in perfetta regola.

D’altronde, sia sul

contratto di lavoro, che sulla richiesta del rilascio del permesso G, viene

menzionato il corretto inizio del rapporto di lavoro, ovvero il __________.2007”

(cfr. ricorso 31 maggio 2007).

A verbale, egli aveva inoltre

precisato di aver iniziato a lavorare il 20 novembre 2006 e di aver avviato le

pratiche per l’inoltro della domanda del permesso lo stesso giorno. L’insorgente

si è poi presentato all’Ufficio degli stranieri solo qualche giorno dopo

portando seco i documenti necessari, tuttavia in fotocopia, ragion per cui è ritornato

in seguito con quanto richiesto (cfr. verbale d’interrogatorio 11 gennaio

2007).

5.

Il ricorrente è cittadino

di uno Stato membro (Italia) che beneficia dell’Accordo sulla libera

circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione

Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC, in vigore dal 1o

giugno 2002) e relativo protocollo (in vigore dal 1o aprile 2006).

Secondo l’art. 2 cifra 1

allegato I ALC, i cittadini di una parte contraente hanno il diritto di

soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra

parte contraente. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di

soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri. I frontalieri salariati in

possesso di un certificato di assunzione o di un attestato di lavoro (contratto

di lavoro) di una durata compresa fra tre mesi e meno di un anno ottengono un

permesso per frontalieri la cui durata corrisponde a quella del contratto di

lavoro, mentre per quelli di una durata uguale o superiore a un anno, ottengono

un permesso per frontalieri con una durata di validità di cinque anni (art. 7

cifra 2 allegato I ALC).

6.

Anche dopo l’entrata in

vigore, il 1° giugno 2007, per gli Stati membri dell’UE-17/AELE,

della libera circolazione totale delle persone – concernente il ricorrente, in

quanto cittadino di un vecchio Stato membro dell’UE – rimane applicabile per

attività lavorative soggette a permesso, conformemente all’art. 2 cifra 4

allegato I ALC, l’obbligo di notifica nel senso degli art. 2 e 3 LDDS e 1 e 2

ODDS (ripreso oggi dagli art. 10-13 della Legge federale sugli stranieri

entrata in vigore il 1° gennaio 2008; LStr), applicabile per analogia ai

frontalieri (art. 9 cpv. 4 ultima frase OLCP). Giusta l’art. 2 cpv. 1 seconda

frase LDDS, gli stranieri venuti in Svizzera con l’intenzione di stabilirvisi o

di esercitare un’attività lucrativa devono notificare il loro arrivo alla

polizia degli stranieri entro otto giorni, in ogni caso prima di assumere un

impiego.

Ogni cittadino CE-AELS che

chiede di poter esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in

Svizzera, è autorizzato a iniziare la propria attività durante la procedura

d’ottenimento del permesso conformemente all’art. 19 cpv. 2 RLaLPS-CE/AELS

(cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato I ALC), poiché gode di un diritto generale

all’ottenimento dello stesso. Tuttavia, anche in questo caso, esso rimane

comunque tenuto a notificare il suo arrivo, prima d’iniziare l’attività

lucrativa (art. 2 cpv. 2 LDDS).

7.

In concreto, dagli atti

emerge che il ricorrente ha iniziato a lavorare il 20 novembre 2006. Il

contratto di lavoro, datato 16 novembre 2006, era di durata indeterminata,

ragion per cui l’insorgente aveva diritto ad un permesso G-CE-AELS valevole 5

anni (art. 7 cifra 2 allegato I ALC). In occasione del verbale di

interrogatorio 11 gennaio 2007 egli ha affermato che:

“In effetti ho iniziato a

lavorare il __________ e lo stesso giorno con la collaborazione del datore di

lavoro sono state avviate le pratiche per l’inoltro della domanda all’Ufficio

degli stranieri. Io mi sono presentato personalmente presso l’URS di __________

qualche giorno dopo, portando le carte necessarie. Avendo portato solo

fotocopie l’URS mi rendeva attento che per la domanda necessitavano gli

originali. Qualche giorno dopo ho portato quanto richiesto dando avvia alla

procedura”; versione confermata in sede ricorsuale, benché in termini ancor

più vaghi. Dalla domanda di rilascio del permesso G-CE-AELS risulta che la

richiesta, datata 28 novembre 2006, è stata inoltrata formalmente il 1°

dicembre 2006.

Ora, è indubbio che dalle stesse

affermazioni dell’insorgente risulta che la notifica, avvenuta al più presto

qualche giorno (invero non precisato) dopo l’inizio dell’attività lucrativa, è tardiva.

La conclusione non muterebbe nemmeno se si considerasse che la notifica è

avvenuta contestualmente all’inizio dell’attività, poiché la stessa andava inoltrata

anticipatamente.

A giusta ragione l’autorità di

prime cure osserva che egli avrebbe potuto lavorare già all’indomani dell’inoltro

della richiesta presso l’Ufficio regionale degli stranieri, senza attendere il

rilascio del permesso.

In definitiva, le

giustificazioni addotte dal ricorrente non sono dunque liberatorie.

D’altronde, come detto, le contravvenzioni alle norme di polizia degli

stranieri sono punibili anche qualora, come nel caso concreto, siano dovute a

negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).

8.

La multa inflitta

è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge.

Il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; art.

9 cpv. 4 ultima frase OLCP; art. 2 cifra 4 allegato I ALC; 38 RLalps-CE/AELS; 1

segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla

notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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