30.2007.158
Lavore in qualità di magazziniere autista sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che consente un'attività lavorativa
1 settembre 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2007.158
Data decisione, Autorità:
01.09.2008, PRPEN
Titolo:
Lavore in qualità di magazziniere autista sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e dell'immigrazione che consente un'attività lavorativa
LAVORO SENZA PERMESSO
art. 3 cpv. 3 LDDS
Incarto
n.
30.2007.158
07 363/307
Bellinzona
1
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Sara
Friedli in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 31 maggio 2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione
18 maggio 2007 n. 363/307 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 13 giugno 2007 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione con decisione 18 maggio 2007 ha inflitto a RI 1 una multa
di fr. 150.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 40.- e alle spese di fr.
10.-, per i seguenti motivi:
"Ha lavorato in
qualità di magazziniere autista, dal __________ al __________, a favore della
ditta __________ Sagl, , sprovvisto del permesso della Sezione dei permessi e
dell’immigrazione che [gli] consentisse di svolgere detta
attività”.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; 38 RLaLPS-CE/AELS.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l'annullamento.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione nelle osservazioni 13 giugno 2007 propone, per contro, che
il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per
l'art. 3 cpv. 3 LDDS lo straniero non domiciliato potrà assumere un impiego e
un datore di lavoro potrà occuparlo soltanto se il permesso di dimora lo
autorizzi a ciò. È considerata attività lucrativa qualsiasi attività dipendente
o indipendente che normalmente dà un guadagno, anche se esercitata a titolo
gratuito (art. 6 cpv. 1 OLS).
Le
infrazioni alle disposizioni di polizia degli stranieri o ai provvedimenti
delle autorità competenti sono punite con la multa fino a fr. 2'000.-; nei casi
di minima gravità si potrà prescindere da ogni pena (art. 23 cpv. 6 LDDS, in
vigore al momento dei fatti; cfr. rinvio dell’art. 38 RLaLPS - CE/AELS).
Tali reati sono punibili anche
qualora siano dovuti a negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).
3.
La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione rimprovera al multato – in applicazione delle predette
disposizioni – di aver lavorato in qualità di magazziniere autista, dal __________
al __________, a favore della ditta __________ Sagl, , sprovvisto del permesso
della Sezione dei permessi e dell’immigrazione che gli consentisse di svolgere
detta attività; fattispecie che presuppone la violazione dell’obbligo di
notifica conformemente a quanto sancito dall’art. 2 cpv. 4 Allegato I ALC.
4.
Il ricorrente, dal canto
suo, contesta l’infrazione ravvisata dall’autorità di prime cure e giustifica
l’accaduto come segue:
“Come già dichiarato con il
verbale d’interrogatorio reso alla polizia cantonale in data __________.2007,
contestualmente all’inizio dell’attività mi sono attivato per regolarizzare la
mia posizione con la richiesta del rilascio del permesso G (copia richiesta
allegata). Permesso che è giunto solo qualche giorno più tardi, in quanto
essendomi presentato una prima volta presso gli uffici competenti di __________
con le copie dei documenti anziché gli originali, sono dovuto ritornare una
seconda volta prima di ricevere il permesso provvisorio. Detto questo, vi
confermo che da parte mia non c’è stata alcuna intenzione di lavorare senza la
relativa autorizzazione, ma ho cercato di attivarmi immediatamente per essere
in perfetta regola.
D’altronde, sia sul
contratto di lavoro, che sulla richiesta del rilascio del permesso G, viene
menzionato il corretto inizio del rapporto di lavoro, ovvero il __________.2007”
(cfr. ricorso 31 maggio 2007).
A verbale, egli aveva inoltre
precisato di aver iniziato a lavorare il 20 novembre 2006 e di aver avviato le
pratiche per l’inoltro della domanda del permesso lo stesso giorno. L’insorgente
si è poi presentato all’Ufficio degli stranieri solo qualche giorno dopo
portando seco i documenti necessari, tuttavia in fotocopia, ragion per cui è ritornato
in seguito con quanto richiesto (cfr. verbale d’interrogatorio 11 gennaio
2007).
5.
Il ricorrente è cittadino
di uno Stato membro (Italia) che beneficia dell’Accordo sulla libera
circolazione delle persone concluso il 21 giugno 1999 tra la Confederazione
Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri (ALC, in vigore dal 1o
giugno 2002) e relativo protocollo (in vigore dal 1o aprile 2006).
Secondo l’art. 2 cifra 1
allegato I ALC, i cittadini di una parte contraente hanno il diritto di
soggiornare e di esercitare un’attività economica nel territorio dell’altra
parte contraente. Tale diritto è comprovato dal rilascio di una carta di
soggiorno o di una carta speciale per i frontalieri. I frontalieri salariati in
possesso di un certificato di assunzione o di un attestato di lavoro (contratto
di lavoro) di una durata compresa fra tre mesi e meno di un anno ottengono un
permesso per frontalieri la cui durata corrisponde a quella del contratto di
lavoro, mentre per quelli di una durata uguale o superiore a un anno, ottengono
un permesso per frontalieri con una durata di validità di cinque anni (art. 7
cifra 2 allegato I ALC).
6.
Anche dopo l’entrata in
vigore, il 1° giugno 2007, per gli Stati membri dell’UE-17/AELE,
della libera circolazione totale delle persone – concernente il ricorrente, in
quanto cittadino di un vecchio Stato membro dell’UE – rimane applicabile per
attività lavorative soggette a permesso, conformemente all’art. 2 cifra 4
allegato I ALC, l’obbligo di notifica nel senso degli art. 2 e 3 LDDS e 1 e 2
ODDS (ripreso oggi dagli art. 10-13 della Legge federale sugli stranieri
entrata in vigore il 1° gennaio 2008; LStr), applicabile per analogia ai
frontalieri (art. 9 cpv. 4 ultima frase OLCP). Giusta l’art. 2 cpv. 1 seconda
frase LDDS, gli stranieri venuti in Svizzera con l’intenzione di stabilirvisi o
di esercitare un’attività lucrativa devono notificare il loro arrivo alla
polizia degli stranieri entro otto giorni, in ogni caso prima di assumere un
impiego.
Ogni cittadino CE-AELS che
chiede di poter esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in
Svizzera, è autorizzato a iniziare la propria attività durante la procedura
d’ottenimento del permesso conformemente all’art. 19 cpv. 2 RLaLPS-CE/AELS
(cfr. art. 6 cpv. 7 Allegato I ALC), poiché gode di un diritto generale
all’ottenimento dello stesso. Tuttavia, anche in questo caso, esso rimane
comunque tenuto a notificare il suo arrivo, prima d’iniziare l’attività
lucrativa (art. 2 cpv. 2 LDDS).
7.
In concreto, dagli atti
emerge che il ricorrente ha iniziato a lavorare il 20 novembre 2006. Il
contratto di lavoro, datato 16 novembre 2006, era di durata indeterminata,
ragion per cui l’insorgente aveva diritto ad un permesso G-CE-AELS valevole 5
anni (art. 7 cifra 2 allegato I ALC). In occasione del verbale di
interrogatorio 11 gennaio 2007 egli ha affermato che:
“In effetti ho iniziato a
lavorare il __________ e lo stesso giorno con la collaborazione del datore di
lavoro sono state avviate le pratiche per l’inoltro della domanda all’Ufficio
degli stranieri. Io mi sono presentato personalmente presso l’URS di __________
qualche giorno dopo, portando le carte necessarie. Avendo portato solo
fotocopie l’URS mi rendeva attento che per la domanda necessitavano gli
originali. Qualche giorno dopo ho portato quanto richiesto dando avvia alla
procedura”; versione confermata in sede ricorsuale, benché in termini ancor
più vaghi. Dalla domanda di rilascio del permesso G-CE-AELS risulta che la
richiesta, datata 28 novembre 2006, è stata inoltrata formalmente il 1°
dicembre 2006.
Ora, è indubbio che dalle stesse
affermazioni dell’insorgente risulta che la notifica, avvenuta al più presto
qualche giorno (invero non precisato) dopo l’inizio dell’attività lucrativa, è tardiva.
La conclusione non muterebbe nemmeno se si considerasse che la notifica è
avvenuta contestualmente all’inizio dell’attività, poiché la stessa andava inoltrata
anticipatamente.
A giusta ragione l’autorità di
prime cure osserva che egli avrebbe potuto lavorare già all’indomani dell’inoltro
della richiesta presso l’Ufficio regionale degli stranieri, senza attendere il
rilascio del permesso.
In definitiva, le
giustificazioni addotte dal ricorrente non sono dunque liberatorie.
D’altronde, come detto, le contravvenzioni alle norme di polizia degli
stranieri sono punibili anche qualora, come nel caso concreto, siano dovute a
negligenza (art. 333 cpv. 7 CP).
8.
La multa inflitta
è, peraltro, confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge.
Il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese (art. 15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3 cpv. 3 LDDS; 6 OLS; art.
9 cpv. 4 ultima frase OLCP; art. 2 cifra 4 allegato I ALC; 38 RLalps-CE/AELS; 1
segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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