30.2007.16
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14 maggio 2007Italiano38 min
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Numero d'incarto:
30.2007.16
Data decisione, Autorità:
14.05.2007, TCA
Titolo:
Interessi di mora su contributi per indipendenti sono riscossi solo se i contributi d'acconto già versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto.L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica del reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto.OAVS 41bis cpv.1 lett.f conforme a Cost
ACCONTO
CONTRIBUTI
INTERESSI DI MORA
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 8 COST
art. 9 COST
art. 29 COST
art. 14 cpv. 4 let. e LAVS
art. 24 cpv. 2 OAVS
art. 24 cpv. 4 OAVS
art. 25 OAVS
art. 27 OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
art. 42 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.16
TB
Lugano
14 maggio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
febbraio 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS (interessi
di mora)
ritenuto in
fatto
A. Il
24 aprile 2004 (doc. 6) la Cassa CO 1 ha emesso il conguaglio dei contributi
personali di RI 1 come indipendente per l'anno 2001. Dall'importo
totale di Fr. 18'390,65 dovuto
dall'assicurato per contributi
e spese, è stato dedotto il versamento degli acconti pari a Fr. 5'637,80 già effettuato negli anni 2001 e
2002, per ottenere un saldo a favore della Cassa di compensazione di Fr. 12'752,85. Questa somma doveva essere
accreditata sul conto dell'amministrazione
entro 30 giorni dalla data della fattura.
Con un'analoga
decisione di pari data (doc. 7), la Cassa ha fissato in
Fr. 18'362,05 i contributi personali e le spese dovute dall'assicurato per il
2002. Da questa somma è stato poi dedotto l'importo di Fr.
5'637,80 versato come acconto,
perciò la Cassa gli ha chiesto il pagamento di Fr. 12'724,25
a saldo.
B. Il
27 novembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che
fissavano per l'anno 2001 (doc.
2) e per il 2002 (doc. 4) degli interessi di mora sui citati contributi
personali AVS/AI/IPG che l'assicurato
doveva versare, conteggiando gli importi di Fr. 2'114,85 rispettivamente di Fr. 1'473,90 da pagare entro trenta giorni dalla data della decisione.
L'assicurato si è opposto a queste decisioni
contestando di dover pagare ulteriori interessi di mora per tale biennio
contributivo, indicando che queste pretese avrebbero dovuto essere notificate
il 24 aprile 2006 e "comunque prima della rateazione, e per la quale vi
ho pagato interessi (!!)". Ha inoltre chiesto di sapere i contributi
previsti dovuti per gli anni 2003, 2004 e 2005 (doc. 1).
C. Contro
la decisione su opposizione del 14 febbraio 2007 (doc. A) della Cassa che ha
respinto l'opposizione, il 7
marzo 2007 (doc. I) l'assicurato
ha formulato ricorso al TCA,
chiedendo il mantenimento dell'opposizione
(recte: l'annullamento
della decisione che conferma la fissazione degli interessi di mora). L'insorgente ha rilevato di aver sollecitato
più volte il competente Ufficio di tassazione per l'emanazione delle decisioni d'imposta pendenti da quattro anni e di aver subito pagato i conguagli
non appena gli sono stati richiesti. Inoltre, quando a suo tempo ha chiesto le
dilazioni e le rateizzazioni, nessuno l'avrebbe mai avvertito che, oltre agli interessi di ritardo sulle
rateizzazioni, sarebbero pure decorsi degli interessi sull'intero capitale, per di più ad avvenuto
saldo di tutte le rate e degli interessi.
D. Con
risposta del 16 marzo 2007 (doc. III) la Cassa convenuta ha confermato la decisione
su opposizione, ribadendo che gli interessi di mora richiesti sono dovuti in applicazione
dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f
OAVS.
Il ricorrente ha
nuovamente sottolineato di non essere mai stato avvisato – prima del 13 marzo
2007 (doc. B) - riguardo al suo obbligo di aggiornare i propri contributi d'acconto comunicando all'Amministrazione l'adeguamento del suo reddito aziendale (docc. VII e IX).
La Cassa ha ampliato
le proprie argomentazioni (doc. X) suffragandole mediante documentazione (docc.
8-10). L'insorgente è rimasto
silente (doc. XI).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 questo Tribunale ha
emanato una decisione di principio concernente una fattispecie analoga alla
presente, nella composizione di tre giudici, ed ha respinto il ricorso con
argomentazioni che verranno riprese anche in questa sede.
2.Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003
della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla
LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24
gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160
consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V
166 consid. 4b).
Per contro, per quanto
attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa
specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la
necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola,
siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007
consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la decisione
impugnata si riferisce alla fissazione di interessi di mora dovuti dal
ricorrente sull'apparente
ritardo nel pagamento di contributi personali AVS/AI/IPG concernenti gli anni
2001 e 2002. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa sono invece
state emanate nel 2006 e nel 2007.
Pertanto, mentre per
l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per
quanto concerne la fissazione degli interessi di mora vanno applicate le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel merito
3. Con
sentenza del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3) questo TCA ha già confermato la costituzionalità dell’art. 41 cpv. 1 lett. f
OAVS ed ha quindi respinto la censura del ricorrente che si lamentava del
calcolo degli interessi di mora effettuato dalla Cassa sui conguagli dei
contributi dovuti per il 2001 ed il 2002.
In quell'occasione, la scrivente Corte ha affermato:
" (…)
2.2. L'art.
14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se,
nonostante diffida, una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni
necessarie per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione
d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv. 4 LAVS, il
Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei contributi
(lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett. b), sul
pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati in troppo
(lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett. d) e sulla
riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi rimunerativi
(lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e dell'art. 14 cpv. 4 LAVS relativa alla riscossione di
interessi di mora ed il pagamento di interessi rimunerativi è stata abrogata.
Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle prestazioni sono retti dall'art. 26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.
2.3. Giusta l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone tenute a pagare i contributi
devono pagare i contributi d'acconto a
scadenze periodiche.
Secondo il capoverso 2, le casse
di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito
determinante per l'ultima decisione di fissazione dei
contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile
che detto reddito non corrisponde manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il reddito
diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione
adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a pagare i
contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie
per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se entro il
termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengono
presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano i
contributi d'acconto dovuti in una decisione.
In virtù dell'art. 25 cpv. 1 OAVS,
le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno di
contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi
d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non versati dagli
assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla fatturazione.
Le casse di compensazione devono
restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione
domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie
al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività
lucrativa indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi
versati all'AVS/AI/IPG (art. 27 cpv. 1 OAVS).
Secondo l'art.
27 cpv. 2 OAVS, le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le
indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto
nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.
23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione
competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
2.4.Oltre ai citati disposti sulla
fissazione e la determinazione dei contributi che hanno modificato le norme di
esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono entrate in vigore delle
disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il capitolo relativo alla
fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art. 41bis cpv.
1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal termine
del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a pagare i
contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal
1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro, sui contributi
salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da
parte della cassa di compensazione, a partire da tale fatturazione;
d. i datori di lavoro, sui contributi
da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni
dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale
termine;
e. le persone che esercitano
un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività
lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i
contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30
giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da
tale fatturazione;
f. le persone che esercitano
un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un'attività
lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a pagare i
contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d'acconto siano
almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti e non
vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente
l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine.
Gli interessi cessano di decorrere
con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare
conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di reclamo di
contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,
sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.
2 OAVS).
In virtù dell'art. 42 cpv. 1 OAVS,
Fatti
i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte
della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli
interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Gli interessi sono calcolati in
giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA
del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).
A proposito degli articoli riguardanti
gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica
del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in
vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e 2, 41ter e 42
OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv.
4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i
contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Infine, le summenzionate
disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di
specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo
rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto
per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di
perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).
2.5. Nel caso di specie, la Cassa di
compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione degli interessi di mora per
il ritardo nel pagamento dei contributi personali per gli anni 2001 e 2002.
Come detto, il ricorrente ha
invocato la non sussistenza di una base legale sufficiente per poter prelevare
interessi di mora nel senso inteso dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS che, a suo parere, non possono comunque
essere definiti "di mora", non essendoci alcun ritardo nel pagamento
dei contributi personali.
Occorre quindi verificare se,
effettivamente, vi sia stato un ritardo nel pagamento dei contributi da parte
dell'assicurato che svolge un'attività lucrativa indipendente, ciò che darebbe
luogo alla percezione di interessi di mora in virtù del nuovo art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS (cfr. consid. 2.4).
2.6. Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi personali sottoforma di quattro
acconti da Fr. ____ ciascuno, per complessivi Fr. _________ (doc. 2).
Il 15 marzo 2004 (doc. B) la Cassa ha
calcolato in Fr. ______ i contributi personali totali, emettendo una fattura di
Fr. ______ a saldo.
Medesimo discorso vale per i contributi
del 2002, corrisposti nella precedente misura e secondo le stesse modalità,
mentre il conteggio finale emesso il 4 ottobre 2004 enumerava un importo di Fr.
________, per una differenza di contributi personali ancora da versare pari a
Fr. ________.
Più specificatamente, il saldo dei
contributi per il 2001 gli è stato richiesto il 15 marzo 2004 e l'assicurato ha pagato la fattura il 14 aprile
seguente, mentre quest'ultimo ha saldato il 5 novembre 2004 la
fattura del 4 ottobre 2004 relativa ai contributi personali del 2002.
In merito ai versamenti effettuati dal
ricorrente per l'anno 2001, va osservato che il pagamento
della fattura del 15 marzo 2004 è giunto alla Cassa di compensazione (art. 42
cpv. 1 OAVS) il 19 aprile 2004, ciò che ha comportato un ritardo che è stato
calcolato per 34 giorni (dal 16 marzo 2004 al 19 aprile 2004) al tasso d'interesse del 5% sul conguaglio da versare, per
ottenere Fr. _____ da pagare a titolo di interessi di mora (art. 41bis cpv. 1
lett. e OAVS).
A questa somma si sono inoltre aggiunti
gli interessi maturati a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti
versati e la fissazione definitiva dei contributi totali da pagare. Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, questi interessi
sono stati calcolati dal 1° gennaio 2003 al 15 marzo 2004, quindi su 435 giorni
di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla
Cassa a saldo (Fr. ____), per un interesse pari a Fr. ______.
Quanto ai contributi da pagare per l'anno 2002, l'importo della fattura del 4 ottobre 2004 è stato accreditato sul conto
della Cassa (art. 42 cpv. 1 OAVS) il 10 novembre 2004, creando così, in virtù
del citato art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS, un ritardo di 36 giorni che, al
tasso del 5% su Fr. _______, dà un interesse di mora di Fr. ______.
La questione del superamento del limite
soglia del 25% esistente fra l'ammontare
degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato
luogo ad interessi di mora di Fr. _____ calcolati dal 1° gennaio 2004 fino al
momento della decisione di fissazione dei contributi definitivi (4 ottobre
2004), quindi su 274 giorni.
2.7. Il Tribunale cantonale delle
assicurazioni ritiene che, nel caso in esame, si è configurata una situazione
di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente tale da imporre l'applicazione sia dell'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS sia della lettera f
del medesimo disposto e quindi tale da obbligare così l'assicurato a versare degli interessi moratori.
In merito alla tematica giuridica
relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS,
l’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino
al 2006, la Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI
e IPG. Al proposito questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti
per l’anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS.
Per contributi d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli
fissati per l’anno di contribuzione giusta l’art. 24 OAVS. I contributi da
compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti,
come indicato, e gli acconti versati (n. 2029 CIM).
Si devono riscuotere interessi di mora
se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di
contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25 per cento
inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,
in altre parole, costituiscono il 100 per cento (n. 2030 CIM).
Gli interessi decorrono dal 1° gennaio
dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino al
pagamento completo dei contributi (art.
41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209
LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il
concordato non preveda disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente, al n. 4012,
il pagamento ed al n. 4014 le modalità di calcolo degli interessi nonché, al n.
4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.
Nel caso concreto va evidenziato come
l’assicurato abbia effettivamente versato acconti insufficienti, siccome
eccessivamente bassi, alla luce del reddito conseguito nella sua attività
indipendente, a lui noto, nel periodo d’interesse.
È circostanza notoria che gli importi
definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e
quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione solo dopo
l’emanazione della decisione di tassazione ciò che, in taluni casi, può
avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento del reddito. Le norme volute
con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell’OAVS costituiscono la conseguenza del
mancato obbligo dell’assicurato di segnalare tempestivamente alla Cassa una
modifica significativa (si tenga conto del limite del 25% di cui alla norma
citata) del proprio reddito.
L’assicurato debitore di contributi ha
quindi l’obbligo di segnalare tempestivamente - come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS (secondo cui le persone tenute
a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile, in difetto di che le casse
fissano i contributi d’acconto in una decisione) – le modifiche di reddito
rispetto al periodo precedente che funge da base, salvo appunto indicazione
contraria dell’assicurato – per la percezione degli acconti.
In concreto l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi parte
diligente – come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse
improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di
acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla
Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002,
in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi personali AVS/AI/IPG da
versare per quei singoli anni.
A questo proposito occorre segnalare che
è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può
fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi. Tuttavia, è altrettanto
vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza
attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le
indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando come detto le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Contrariamente a quanto sembra ritenere
il ricorrente, egli non è soggetto passivo della procedura che compete
unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al
pagamento (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei
contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative che incidano
sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo favore che a suo
svantaggio.
Alla luce di ciò va ritenuto che, come
prevede l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, il ricorrente avrebbe dovuto – entro
il 1° gennaio dell’anno seguente la fine dell’anno civile successivo a quello
di contribuzione – versare quanto effettivamente dovuto, ciò che non è stato
fatto.
Quando, nel 2004, l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di
fissazione dei contributi con l'indicazione
del conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, egli era già in
ritardo con il relativo pagamento.
Il pagamento è avvenuto, a richiesta
dell’amministrazione, a 2004 inoltrato. L'insorgente si è quindi trovato in una situazione simile alle altre
ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e della norma.
L’interesse di mora tende, quindi, a
compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione che
versa sul dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo
implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento di congrui acconti.
2.8.È lapalissiano che l'assicurato conosca sempre prima della Cassa i
redditi effettivi conseguiti nell’anno d’interesse. La realtà evidenzia anche
che l’assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli
stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa che deve attendere la
comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo in __________
sembrano essere divenuti particolarmente lunghi. In sede di udienza, in merito ai ritardi delle autorità di
tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i
rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "…
dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"
appare lunga ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di
trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla
tassazione biennale a quella annuale." (doc. VIII).
Tale evidenza, che deve essere comunque
affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni X e Y, non toglie
nulla agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione che gli incombe, sotto
pena di versamento degli interessi moratori.
Nel caso di specie, le richieste di
versamento degli acconti trimestrali di Fr. _____ sono stati fissati nel 2001
sulla base della notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel
momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 2001/2002, dato che
la tassazione 2003A – relativa ai redditi conseguiti nel biennio 2001 - 2002 è
pervenuta al ricorrente il 2 ottobre 2003 (doc. H) ed all'amministrazione successivamente.
Più concretamente, al termine degli anni
per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel 2002 (per i guadagni
conseguiti sino al 31.12.2001) rispettivamente nel 2003 (per quanto conseguito
sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del
proprio reddito quale indipendente, e ciò senza la necessità di attendere la
notifica di tassazione dell'Ufficio di
tassazione – che peraltro è giunta per i redditi straordinari, trattandosi di
periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione, preannunciata dalla
comunicazione 2 ottobre 2003 cui è cenno (doc. H). Il ricorrente disponeva dei
dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le
informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi
definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima ancora che venissero emesse le
due decisioni di conguaglio dei contributi personali (nel 2004).
R1, nonostante gli obblighi fissati
dalla norma - come si vedrà comunque conforme alla legge ed alla Costituzione
-, ha omesso una tempestiva comunicazione dei suoi redditi (straordinari e
conseguiti nel periodo di vuoto della tassazione). Se vi avesse provveduto
avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli
acconti versati si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere
– ben inferiori del 25% ai contributi effettivamente dovuti in entrambi gli
anni.
Come detto, alla Cassa non può essere
mosso rimprovero non essendo imposto all’amministrazione un puntuale controllo
ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando,
in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato
(art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi (art.
24 cpv. 2 OAVS). Come indicato, l’amministrazione non poteva sapere che il
reddito effettivo del ricorrente divergeva dal reddito presumibile ed in
maniera così importante. La Cassa non era nelle condizioni di adeguare i
contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -
correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono
giunte nel 2004, una volta conosciuti dall’amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel 2001 e
nel 2002.
Stanti le considerazioni che precedono,
non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza
essendo semmai riconducibile al ricorrente per non avere tempestivamente
segnalato le concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili –
fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.
Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela corretta.
2.9.Il tema oggetto del presente giudizio è
stato di recente affrontato dalla Cassa Y, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposto, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
(UFAS).
In occasione dell'udienza esperita il 28 febbraio 2007, la Cassa ha
prodotto la risposta 30 gennaio 2007 dell'UFAS (doc. VIII/ 1), in cui quest'ultimo ha precisato quanto segue:
Considerandi
"(…) Per quanto
concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la
fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo
determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi
e che l'importo mancante possa
essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli
interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori
di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare
alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di
determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144
DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo,
iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso
1.
lettera f OAVS.
Nei casi da voi
menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non
hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di
mora. L'obbligo di versare
interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella
fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle
dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo
ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli
interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia
attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a
versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di
mora.
Dal canto nostro,
partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato
sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia.
Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei
contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione
degli interessi."
Occorre ancora evidenziare che nella
decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato (nel mese di
dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante
modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore dal 1° gennaio 2001
(doc. A punto 5). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 gli interessi di
mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio
sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare.
In uno dei primi giudizi in materia di interessi moratori e compensativi
(decisione dell’8 ottobre 2002 in re Z.; 30.2002.93) questo Tribunale aveva già
evidenziato tale informazione dell’amministrazione ai (in quel caso) datori di
lavoro.
Va comunque osservato che se
l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe
prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA
del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215,
consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S., Inc. n.
30.2006
, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J.,
Inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di questa tematica,
il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha
sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha chiesto di verificare
se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5%
applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo del pagamento non è
imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il Consiglio
Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=
20063736):
“Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,
nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle
perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati,
che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.
Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla
sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel
versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o
all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS
è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse
dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale
per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli
assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora
dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e
implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro
obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In
questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano
l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento
dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in
ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel
pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più
frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento
d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel
diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che
sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti
che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio
di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli
interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe
chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo
elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.
Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato
far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità
del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso
nell'ambito della 10a revisione dell'AVS."
ed ha quindi proposto
di respingere il postulato.
2.10
Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di
decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2
OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per gli anni 2001 e 2002 non sono
stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.
E ciò, indipendentemente da quando
questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.
Con due decisioni del 15 marzo e del 4
ottobre 2004 la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2001 ed il 2002. Ciò significa
che non tutti i contributi personali per questi due anni erano già stati pagati
dall'interessato. In virtù di quanto precede,
discende che degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.
Ora, dagli atti si evince che il
ricorrente ha già pagato i contributi da compensare fissati con le citate
decisioni. Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli
interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i
contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2001 (Fr. _______) sono
almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente versare
per l'anno di contribuzione 2001 (Fr.
_______). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da
versare, ossia il conguaglio (Fr. _______) è superiore all'importo limite rilevante (Fr. _______),
corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.
Pertanto, sulla differenza (doc. VIII:
"gli interessi vengano calcolati sul differenziale e quindi non solo sulla
parte superante il 25%"), ovvero sui contributi da compensare (Fr.
________), l'assicurato deve pagare degli interessi
di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio
2003.
(cfr. consid. 2.6).
Di conseguenza, la Cassa di
compensazione ha correttamente statuito in merito calcolando degli interessi di
mora di Fr. ____ sulla base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS (doc. D).
Alla stessa conclusione questo Tribunale
giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2002, giacché anche in
questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari a Fr. _____, dato che
il conteggio finale dei contributi personali ancora da conguagliare (Fr. _____)
era superiore al 25% (Fr. _____) dei contributi personali definitivi
effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. _______).
Da quanto precede, discende che alcun
rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa per aver
addebitato al ricorrente degli interessi moratori in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
2.11
Va ulteriormente esaminata la censura
sollevata dal ricorrente relativa alla conformità dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS con la Costituzione
federale. L'assicurato ha rilevato che il Tribunale
Federale delle Assicurazioni non si sarebbe ancora pronunciato in merito,
mentre un giudizio di conformità sarebbe stato reso per l'art. 42 OAVS.
Questa Corte osserva, a tale proposito,
che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02) il Tribunale Federale delle
Assicurazioni ha considerato che promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1
OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in
materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS
stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di
modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del
ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di
interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà riservatagli dal
Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di rinunciare a
prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. la CIM citata n.
4024). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova regolamentazione possa
avere come conseguenza che gli interessi moratori siano percepiti
retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di pagamento),
quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di compensazione.
Nella sentenza H 328/02 del 30 gennaio
2004.
l’alta Corte ha ripreso i medesimi concetti in questi termini:
" Dans
un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de
l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143
ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie
scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant
de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO. La Cour de céans a eu
l'occasion de trancher la question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21
août 2003 (H 268/02). Elle a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al.
1.
RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière
d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et
que l'AVS doit se montrer intransigeante,…. Le Conseil fédéral a d'ailleurs
admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour
conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit
déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent
trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175)."
D'avviso del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, quanto appena
esposto confuta la tesi del ricorrente, laddove ritiene che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non sia mai stato
dichiarato conforme alla Costituzione federale.
Infatti, se è vero che il TFA (si veda
la sentenza H 268/02 citata i cui principi sono stati – come detto - ribaditi
nella sentenza H 328/02 del 30 gennaio 2004) ha specificatamente applicato l'art. 41bis lett. c OAVS al caso da esso stesso
trattato, è innegabile però che la Massima istanza si sia pronunciata sull'art. 41bis OAVS in generale, implicitamente negando
la difformità di detta norma alla Costituzione Federale.
L’esame svolto dal TFA, riguardante l’art. 41bis OAVS, dimostra
che l'Alta corte non l'ha ritenuta incostituzionale.
Pertanto, è indubbio che il TFA abbia
dichiarato conforme alla Costituzione federale sia questo disposto sia anche,
quindi, entrambi i suoi capoversi ed indirettamente le sei ipotesi contemplate
al capoverso 1, fra cui la citata lettera f qui in discussione.
Lo scrivente Tribunale osserva ancora
che il TFA ha confermato espressamente la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS,
nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001, alla Costituzione federale ed
alla legge (Pratique VSI 2003 pag. 143 segg.). Questa norma ha codificato la
giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 41bis cpv. 3 vOAVS, che regolava diversi casi concernenti la
decorrenza degli interessi di mora.
La Corte federale ha riaffermato il
principio secondo cui il debitore che paga con moneta scritturale sopporta i
rischi del ritardo e della perdita nel lasso di tempo che intercorre fra l'ordine di pagamento e l'esecuzione dello stesso (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO; DTF 124 III 117 consid. 2a). Inoltre, situandosi nell'ambito dell'ampio margine d'apprezzamento di cui dispone il
Consiglio federale sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e
LAVS, il TFA (H 268/02 consid 5.1) ha stabilito che la regolamentazione
contemplata dall'art. 42 cpv. 1 OAVS non è né sprovvista di
significato, né è inutile e non crea nemmeno delle ingiustificate differenze
giuridiche (Pratique VSI 2003 pag. 144 consid. 3.3).
Data dunque la costituzionalità dell'art.
41bis OAVS che trova anch'esso, occorre ribadirlo, il proprio fondamento nel
citato art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, vengono così a cadere le lamentele del
ricorrente riguardo alla presunta violazione che l'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS genererebbe nei confronti dei principi costituzionali
evocati dagli artt. 8, 9 e 29 Cost. fed.
D’altro canto, la norma censurata dal ricorrente
non viola il principio di parità di trattamento dinanzi alla legge, anzi,
proprio la percezione degli interessi moratori a fronte di una situazione come
quella qui in discussione, ossia conseguente ad insufficiente versamento di
acconti per la mancata segnalazione del debitore dei contributi, tende a volere
trattare tutti gli assicurati in maniera conforme alla legge. D’altra parte la
norma stessa non crea discriminazioni tra gli assicurati trattando gli stessi
in maniera uguale.
Il ricorrente fa poi generico riferimento all’art.
9.
Cost. fed. che tende a proteggere la buona fede dell’assicurato (qui) ed a
fare in modo che alcuno sia trattato in maniera arbitraria. Il ricorrente non
specifica in quale modo la norma, o la sua applicazione da parte dell’amministrazione,
violino il divieto d’arbitrio e la sua buona fede. Dal tenore dell’impugnativa
gli sembra ricondurre tali violazioni all’obbligo fatto all’assicurato di
segnalare spontaneamente all’amministrazione l’aumentato reddito e quindi
l’obbligo di maggiore versamento di contributi. Se il sistema della
segnalazione spontanea da parte di un contribuente è sostanzialmente
sconosciuto nel diritto fiscale laddove si tratti di imposte dirette, diversa è
la situazione per le imposte indirette. Nella LIVA è espressamente previsto un
obbligo di spontanea dichiarazione dell’imposta (art. 46) non diversamente
viene trattato il contribuente nell’ambito dell’imposta preventiva che è tenuto a presentare spontaneamente
all’Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto prescritto,
corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o a fare la
notifica sostitutiva del pagamento (art. 38 LIP). La modalità della
segnalazione spontanea imposta dalle norme LAVS ricordate, e che tratta sia
dell’aumento che della diminuzione del reddito sul quale debbono essere
percepiti i contributi, non può certo essere considerata un’eccezione ed appare
comunque rispondere a tutti i requisiti di parità di trattamento e di
protezione all’arbitrio.
Nemmeno l’art. 29 Cost. fed. è di
sussidio al ricorrente. Tale norma costituzionale prevede l’obbligo, per le
autorità amministrative e giudiziarie, di garantire la parità e l’equità di
trattamento, oltre al rispetto di termini ragionevoli per il giudizio.
Ebbene il ricorrente è stato trattato
dall’amministrazione con equità e parimenti ad altri contribuenti come la
pendenza di diverse procedure analoghe presso questo Tribunale dimostra. Egli
non ha reso minimamente verosimile di essere stato trattato differentemente da
parte dell’amministrazione. La Cassa ha proceduto nei suoi confronti come nei
confronti di altri assicurati, quando ha ricevuto la decisione di tassazione ha
proceduto alla verifica dei presupposti di cui all’art. 41bis OAVS ed ha emesso
la sua decisione di fissazione degli interessi moratori. In alcun modo il ricorrente è stato discriminato.”
4.
Per
i medesimi motivi sopra riportati per esteso, anche nel caso di specie il
ricorso deve dunque essere respinto. La Cassa ha infatti calcolato gli
interessi moratori conformemente alla legge ed all’ordinanza senza violare la
costituzione.
In particolare per il
2001, applicando l'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2001 (Fr. 5'637,80) sono almeno il 25% inferiori ai
contributi che egli doveva effettivamente versare per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 18'390,65). In altri termini, il
conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio del 24
aprile 2006 (Fr. 12'752,85), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 4'597,65), corrispondente al 25% dei
contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.
Pertanto, sulla
differenza, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 12'752,85), l'assicurato deve pagare degli interessi di mora
del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1°
gennaio 2003.
Di conseguenza, la
Cassa di compensazione ha correttamente statuito in concreto calcolando su 1'194 giorni (dal 1° gennaio 2003 al 24
aprile 2006, e non al 27 novembre 2006) degli interessi di mora di Fr. 2'114,85 sulla base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS (Fr. 12'752,85 x (1'194 giorni : 360 giorni) x 5 : 100).
Alla stessa conclusione
questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2002,
giacché, anche in questo caso, dal 1° gennaio 2004 al 24 aprile 2006 (e non il
27.
novembre 2006) sono maturati degli interessi di mora, pari a Fr. 1'473,90 (Fr. 12'724,25 x (834 giorni : 360 giorni) x 5 : 100).
Infatti, il conteggio
finale del 24 aprile 2006 relativo ai contributi personali ancora da versare
(Fr. 12'724,25) è superiore al 25% (Fr. 4'590,50) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in
totale per quell'anno (Fr. 18'362,05).
In queste circostanze, il ricorso va respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto di ricorso, in
3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
4. Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la
presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale
al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Gianluca
Menghetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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