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30.2007.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 maggio 2007Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte

della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di mora e per gli

interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Gli interessi sono calcolati in

giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv. 3 OAVS; STFA

del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).

A proposito degli articoli riguardanti

gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni finali della modifica

del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire dalla loro entrata in

vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1 lett. a-e e 2, 41ter e 42

OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restituire (cpv.

4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente per i

contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Infine, le summenzionate

disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di

specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo

rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto

per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di

perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).

2.5. Nel caso di specie, la Cassa di

compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione degli interessi di mora per

il ritardo nel pagamento dei contributi personali per gli anni 2001 e 2002.

Come detto, il ricorrente ha

invocato la non sussistenza di una base legale sufficiente per poter prelevare

interessi di mora nel senso inteso dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS che, a suo parere, non possono comunque

essere definiti "di mora", non essendoci alcun ritardo nel pagamento

dei contributi personali.

Occorre quindi verificare se,

effettivamente, vi sia stato un ritardo nel pagamento dei contributi da parte

dell'assicurato che svolge un'attività lucrativa indipendente, ciò che darebbe

luogo alla percezione di interessi di mora in virtù del nuovo art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS (cfr. consid. 2.4).

2.6. Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi personali sottoforma di quattro

acconti da Fr. ____ ciascuno, per complessivi Fr. _________ (doc. 2).

Il 15 marzo 2004 (doc. B) la Cassa ha

calcolato in Fr. ______ i contributi personali totali, emettendo una fattura di

Fr. ______ a saldo.

Medesimo discorso vale per i contributi

del 2002, corrisposti nella precedente misura e secondo le stesse modalità,

mentre il conteggio finale emesso il 4 ottobre 2004 enumerava un importo di Fr.

________, per una differenza di contributi personali ancora da versare pari a

Fr. ________.

Più specificatamente, il saldo dei

contributi per il 2001 gli è stato richiesto il 15 marzo 2004 e l'assicurato ha pagato la fattura il 14 aprile

seguente, mentre quest'ultimo ha saldato il 5 novembre 2004 la

fattura del 4 ottobre 2004 relativa ai contributi personali del 2002.

In merito ai versamenti effettuati dal

ricorrente per l'anno 2001, va osservato che il pagamento

della fattura del 15 marzo 2004 è giunto alla Cassa di compensazione (art. 42

cpv. 1 OAVS) il 19 aprile 2004, ciò che ha comportato un ritardo che è stato

calcolato per 34 giorni (dal 16 marzo 2004 al 19 aprile 2004) al tasso d'interesse del 5% sul conguaglio da versare, per

ottenere Fr. _____ da pagare a titolo di interessi di mora (art. 41bis cpv. 1

lett. e OAVS).

A questa somma si sono inoltre aggiunti

gli interessi maturati a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti

versati e la fissazione definitiva dei contributi totali da pagare. Giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, questi interessi

sono stati calcolati dal 1° gennaio 2003 al 15 marzo 2004, quindi su 435 giorni

di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla

Cassa a saldo (Fr. ____), per un interesse pari a Fr. ______.

Quanto ai contributi da pagare per l'anno 2002, l'importo della fattura del 4 ottobre 2004 è stato accreditato sul conto

della Cassa (art. 42 cpv. 1 OAVS) il 10 novembre 2004, creando così, in virtù

del citato art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS, un ritardo di 36 giorni che, al

tasso del 5% su Fr. _______, dà un interesse di mora di Fr. ______.

La questione del superamento del limite

soglia del 25% esistente fra l'ammontare

degli acconti versati ed i contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato

luogo ad interessi di mora di Fr. _____ calcolati dal 1° gennaio 2004 fino al

momento della decisione di fissazione dei contributi definitivi (4 ottobre

2004), quindi su 274 giorni.

2.7. Il Tribunale cantonale delle

assicurazioni ritiene che, nel caso in esame, si è configurata una situazione

di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal ricorrente tale da imporre l'applicazione sia dell'art. 41bis cpv. 1 lett. e OAVS sia della lettera f

del medesimo disposto e quindi tale da obbligare così l'assicurato a versare degli interessi moratori.

In merito alla tematica giuridica

relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS,

l’Ufficio Federale delle Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino

al 2006, la Circolare sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI

e IPG. Al proposito questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti

per l’anno di contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS.

Per contributi d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli

fissati per l’anno di contribuzione giusta l’art. 24 OAVS. I contributi da

compensare corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti,

come indicato, e gli acconti versati (n. 2029 CIM).

Si devono riscuotere interessi di mora

se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di

contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25 per cento

inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,

in altre parole, costituiscono il 100 per cento (n. 2030 CIM).

Gli interessi decorrono dal 1° gennaio

dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione fino al

pagamento completo dei contributi (art.

41bis cpv. 1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209

LEF) oppure alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il

concordato non preveda disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente, al n. 4012,

il pagamento ed al n. 4014 le modalità di calcolo degli interessi nonché, al n.

4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.

Nel caso concreto va evidenziato come

l’assicurato abbia effettivamente versato acconti insufficienti, siccome

eccessivamente bassi, alla luce del reddito conseguito nella sua attività

indipendente, a lui noto, nel periodo d’interesse.

È circostanza notoria che gli importi

definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli acconti versati e

quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione solo dopo

l’emanazione della decisione di tassazione ciò che, in taluni casi, può

avvenire anche alcuni anni dopo il conseguimento del reddito. Le norme volute

con le modifiche dal 1° gennaio 2001 dell’OAVS costituiscono la conseguenza del

mancato obbligo dell’assicurato di segnalare tempestivamente alla Cassa una

modifica significativa (si tenga conto del limite del 25% di cui alla norma

citata) del proprio reddito.

L’assicurato debitore di contributi ha

quindi l’obbligo di segnalare tempestivamente - come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS (secondo cui le persone tenute

a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni

necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le

divergenze sostanziali dal reddito presumibile, in difetto di che le casse

fissano i contributi d’acconto in una decisione) – le modifiche di reddito

rispetto al periodo precedente che funge da base, salvo appunto indicazione

contraria dell’assicurato – per la percezione degli acconti.

In concreto l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi parte

diligente – come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse

improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di

acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla

Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002,

in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi personali AVS/AI/IPG da

versare per quei singoli anni.

A questo proposito occorre segnalare che

è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può

fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi. Tuttavia, è altrettanto

vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o persone senza

attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di compensazione le

indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando come detto le divergenze

sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).

Contrariamente a quanto sembra ritenere

il ricorrente, egli non è soggetto passivo della procedura che compete

unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi non solo riguardo al

pagamento (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali per la percezione dei

contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche significative che incidano

sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo favore che a suo

svantaggio.

Alla luce di ciò va ritenuto che, come

prevede l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, il ricorrente avrebbe dovuto – entro

il 1° gennaio dell’anno seguente la fine dell’anno civile successivo a quello

di contribuzione – versare quanto effettivamente dovuto, ciò che non è stato

fatto.

Quando, nel 2004, l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di

fissazione dei contributi con l'indicazione

del conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, egli era già in

ritardo con il relativo pagamento.

Il pagamento è avvenuto, a richiesta

dell’amministrazione, a 2004 inoltrato. L'insorgente si è quindi trovato in una situazione simile alle altre

ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e della norma.

L’interesse di mora tende, quindi, a

compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della prestazione che

versa sul dovuto un acconto manifestamente insufficiente, conseguendo

implicitamente un finanziamento per il mancato pagamento di congrui acconti.

2.8.È lapalissiano che l'assicurato conosca sempre prima della Cassa i

redditi effettivi conseguiti nell’anno d’interesse. La realtà evidenzia anche

che l’assicurato viene a conoscere la decisione finale di tassazione degli

stessi con largo anticipo rispetto alla Cassa che deve attendere la

comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi lassi di tempo in __________

sembrano essere divenuti particolarmente lunghi. In sede di udienza, in merito ai ritardi delle autorità di

tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i

rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "…

dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"

appare lunga ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di

trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla

tassazione biennale a quella annuale." (doc. VIII).

Tale evidenza, che deve essere comunque

affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni X e Y, non toglie

nulla agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione che gli incombe, sotto

pena di versamento degli interessi moratori.

Nel caso di specie, le richieste di

versamento degli acconti trimestrali di Fr. _____ sono stati fissati nel 2001

sulla base della notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel

momento, verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 2001/2002, dato che

la tassazione 2003A – relativa ai redditi conseguiti nel biennio 2001 - 2002 è

pervenuta al ricorrente il 2 ottobre 2003 (doc. H) ed all'amministrazione successivamente.

Più concretamente, al termine degli anni

per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel 2002 (per i guadagni

conseguiti sino al 31.12.2001) rispettivamente nel 2003 (per quanto conseguito

sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del

proprio reddito quale indipendente, e ciò senza la necessità di attendere la

notifica di tassazione dell'Ufficio di

tassazione – che peraltro è giunta per i redditi straordinari, trattandosi di

periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione, preannunciata dalla

comunicazione 2 ottobre 2003 cui è cenno (doc. H). Il ricorrente disponeva dei

dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla Cassa le

informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi

definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima ancora che venissero emesse le

due decisioni di conguaglio dei contributi personali (nel 2004).

R1, nonostante gli obblighi fissati

dalla norma - come si vedrà comunque conforme alla legge ed alla Costituzione

-, ha omesso una tempestiva comunicazione dei suoi redditi (straordinari e

conseguiti nel periodo di vuoto della tassazione). Se vi avesse provveduto

avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione di mora, dato che gli

acconti versati si palesavano sin da allora – come si sono poi rivelati essere

– ben inferiori del 25% ai contributi effettivamente dovuti in entrambi gli

anni.

Come detto, alla Cassa non può essere

mosso rimprovero non essendo imposto all’amministrazione un puntuale controllo

ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando,

in assenza di una comunicazione contraria da parte del diretto interessato

(art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi (art.

24 cpv. 2 OAVS). Come indicato, l’amministrazione non poteva sapere che il

reddito effettivo del ricorrente divergeva dal reddito presumibile ed in

maniera così importante. La Cassa non era nelle condizioni di adeguare i

contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -

correttamente - le decisioni di fissazione dei contributi definitivi sono

giunte nel 2004, una volta conosciuti dall’amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel 2001 e

nel 2002.

Stanti le considerazioni che precedono,

non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza

essendo semmai riconducibile al ricorrente per non avere tempestivamente

segnalato le concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili –

fra il suo reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.

Da questo profilo, dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela corretta.

2.9.Il tema oggetto del presente giudizio è

stato di recente affrontato dalla Cassa Y, che il 21 dicembre 2006 l'ha sottoposto, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

(UFAS).

In occasione dell'udienza esperita il 28 febbraio 2007, la Cassa ha

prodotto la risposta 30 gennaio 2007 dell'UFAS (doc. VIII/ 1), in cui quest'ultimo ha precisato quanto segue:

Considerandi

"(…) Per quanto

concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque la

fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo

determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo bassi

e che l'importo mancante possa

essere fatturato solo qualche anno dopo. Di regola, in questi casi gli

interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i contributi d'acconto sono inferiori

di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare

alla cassa di compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di

determinarle in virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144

DIN). Se omette di pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo,

iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso

1.

lettera f OAVS.

Nei casi da voi

menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le informazioni richieste e non

hanno versato la differenza, dando così il via al meccanismo degli interessi di

mora. L'obbligo di versare

interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella

fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle

dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo

ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli

interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia

attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a

versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di

mora.

Dal canto nostro,

partiamo dal presupposto che la cassa di compensazione abbia informato

sufficientemente i lavoratori indipendenti sui loro obblighi in materia.

Considerata la situazione, nonostante il ritardo nella fissazione dei

contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare alla riscossione

degli interessi."

Occorre ancora evidenziare che nella

decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver informato (nel mese di

dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati riguardo all'importante

modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore dal 1° gennaio 2001

(doc. A punto 5). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 gli interessi di

mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio

sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare.

In uno dei primi giudizi in materia di interessi moratori e compensativi

(decisione dell’8 ottobre 2002 in re Z.; 30.2002.93) questo Tribunale aveva già

evidenziato tale informazione dell’amministrazione ai (in quel caso) datori di

lavoro.

Va comunque osservato che se

l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe

prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA

del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215,

consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S., Inc. n.

30.2006

, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J.,

Inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di questa tematica,

il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha

sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha chiesto di verificare

se le Casse di compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5%

applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo del pagamento non è

imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il Consiglio

Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=

20063736):

“Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle

perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati,

che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.

Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla

sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel

versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o

all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS

è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse

dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale

per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli

assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo di versare interessi di mora

dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e

implicherebbe complicazioni amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro

obblighi legali, la riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In

questi casi, nemmeno gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano

l'obbligo di versare interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento

dipendesse da una colpa, le casse di compensazione dovrebbero verificare in

ogni singolo caso se i contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel

pagamento. Questo aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più

frequente il ricorso alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento

d'interessi di mora è chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel

diritto vigente si possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che

sono concessi interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti

che vengono restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio

di dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli

interessi compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe

chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo

elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.

Pertanto il Consiglio federale non ritiene adeguato

far dipendere il versamento d'interessi di mora dell'AVS dalla responsabilità

del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si è espresso in tal senso

nell'ambito della 10a revisione dell'AVS."

ed ha quindi proposto

di respingere il postulato.

2.10

Gli interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di

decorrere soltanto con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2

OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali dell'assicurato dovuti per gli anni 2001 e 2002 non sono

stati versati alla Cassa di compensazione, non è possibile non conteggiare all'interessato degli interessi di ritardo.

E ciò, indipendentemente da quando

questi contributi personali siano stati definitivamente fissati dalla Cassa.

Con due decisioni del 15 marzo e del 4

ottobre 2004 la Cassa ha fissato i contributi personali (ancora) dovuti dall'assicurato per il 2001 ed il 2002. Ciò significa

che non tutti i contributi personali per questi due anni erano già stati pagati

dall'interessato. In virtù di quanto precede,

discende che degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.

Ora, dagli atti si evince che il

ricorrente ha già pagato i contributi da compensare fissati con le citate

decisioni. Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno prelevati degli

interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i

contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2001 (Fr. _______) sono

almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente versare

per l'anno di contribuzione 2001 (Fr.

_______). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da

versare, ossia il conguaglio (Fr. _______) è superiore all'importo limite rilevante (Fr. _______),

corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla differenza (doc. VIII:

"gli interessi vengano calcolati sul differenziale e quindi non solo sulla

parte superante il 25%"), ovvero sui contributi da compensare (Fr.

________), l'assicurato deve pagare degli interessi

di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio

2003.

(cfr. consid. 2.6).

Di conseguenza, la Cassa di

compensazione ha correttamente statuito in merito calcolando degli interessi di

mora di Fr. ____ sulla base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS (doc. D).

Alla stessa conclusione questo Tribunale

giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2002, giacché anche in

questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari a Fr. _____, dato che

il conteggio finale dei contributi personali ancora da conguagliare (Fr. _____)

era superiore al 25% (Fr. _____) dei contributi personali definitivi

effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. _______).

Da quanto precede, discende che alcun

rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa per aver

addebitato al ricorrente degli interessi moratori in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

2.11

Va ulteriormente esaminata la censura

sollevata dal ricorrente relativa alla conformità dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS con la Costituzione

federale. L'assicurato ha rilevato che il Tribunale

Federale delle Assicurazioni non si sarebbe ancora pronunciato in merito,

mentre un giudizio di conformità sarebbe stato reso per l'art. 42 OAVS.

Questa Corte osserva, a tale proposito,

che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02) il Tribunale Federale delle

Assicurazioni ha considerato che promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1

OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più severe in

materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che l'AVS

stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di

modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del

ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di

interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà riservatagli dal

Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di rinunciare a

prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. la CIM citata n.

4024). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova regolamentazione possa

avere come conseguenza che gli interessi moratori siano percepiti

retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di pagamento),

quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di compensazione.

Nella sentenza H 328/02 del 30 gennaio

2004.

l’alta Corte ha ripreso i medesimi concetti in questi termini:

" Dans

un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de

l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143

ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie

scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps allant

de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO. La Cour de céans a eu

l'occasion de trancher la question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21

août 2003 (H 268/02). Elle a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al.

1.

RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière

d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et

que l'AVS doit se montrer intransigeante,…. Le Conseil fédéral a d'ailleurs

admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour

conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit

déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent

trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175)."

D'avviso del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni, quanto appena

esposto confuta la tesi del ricorrente, laddove ritiene che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non sia mai stato

dichiarato conforme alla Costituzione federale.

Infatti, se è vero che il TFA (si veda

la sentenza H 268/02 citata i cui principi sono stati – come detto - ribaditi

nella sentenza H 328/02 del 30 gennaio 2004) ha specificatamente applicato l'art. 41bis lett. c OAVS al caso da esso stesso

trattato, è innegabile però che la Massima istanza si sia pronunciata sull'art. 41bis OAVS in generale, implicitamente negando

la difformità di detta norma alla Costituzione Federale.

L’esame svolto dal TFA, riguardante l’art. 41bis OAVS, dimostra

che l'Alta corte non l'ha ritenuta incostituzionale.

Pertanto, è indubbio che il TFA abbia

dichiarato conforme alla Costituzione federale sia questo disposto sia anche,

quindi, entrambi i suoi capoversi ed indirettamente le sei ipotesi contemplate

al capoverso 1, fra cui la citata lettera f qui in discussione.

Lo scrivente Tribunale osserva ancora

che il TFA ha confermato espressamente la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS,

nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001, alla Costituzione federale ed

alla legge (Pratique VSI 2003 pag. 143 segg.). Questa norma ha codificato la

giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 41bis cpv. 3 vOAVS, che regolava diversi casi concernenti la

decorrenza degli interessi di mora.

La Corte federale ha riaffermato il

principio secondo cui il debitore che paga con moneta scritturale sopporta i

rischi del ritardo e della perdita nel lasso di tempo che intercorre fra l'ordine di pagamento e l'esecuzione dello stesso (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO; DTF 124 III 117 consid. 2a). Inoltre, situandosi nell'ambito dell'ampio margine d'apprezzamento di cui dispone il

Consiglio federale sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e

LAVS, il TFA (H 268/02 consid 5.1) ha stabilito che la regolamentazione

contemplata dall'art. 42 cpv. 1 OAVS non è né sprovvista di

significato, né è inutile e non crea nemmeno delle ingiustificate differenze

giuridiche (Pratique VSI 2003 pag. 144 consid. 3.3).

Data dunque la costituzionalità dell'art.

41bis OAVS che trova anch'esso, occorre ribadirlo, il proprio fondamento nel

citato art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, vengono così a cadere le lamentele del

ricorrente riguardo alla presunta violazione che l'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS genererebbe nei confronti dei principi costituzionali

evocati dagli artt. 8, 9 e 29 Cost. fed.

D’altro canto, la norma censurata dal ricorrente

non viola il principio di parità di trattamento dinanzi alla legge, anzi,

proprio la percezione degli interessi moratori a fronte di una situazione come

quella qui in discussione, ossia conseguente ad insufficiente versamento di

acconti per la mancata segnalazione del debitore dei contributi, tende a volere

trattare tutti gli assicurati in maniera conforme alla legge. D’altra parte la

norma stessa non crea discriminazioni tra gli assicurati trattando gli stessi

in maniera uguale.

Il ricorrente fa poi generico riferimento all’art.

9.

Cost. fed. che tende a proteggere la buona fede dell’assicurato (qui) ed a

fare in modo che alcuno sia trattato in maniera arbitraria. Il ricorrente non

specifica in quale modo la norma, o la sua applicazione da parte dell’amministrazione,

violino il divieto d’arbitrio e la sua buona fede. Dal tenore dell’impugnativa

gli sembra ricondurre tali violazioni all’obbligo fatto all’assicurato di

segnalare spontaneamente all’amministrazione l’aumentato reddito e quindi

l’obbligo di maggiore versamento di contributi. Se il sistema della

segnalazione spontanea da parte di un contribuente è sostanzialmente

sconosciuto nel diritto fiscale laddove si tratti di imposte dirette, diversa è

la situazione per le imposte indirette. Nella LIVA è espressamente previsto un

obbligo di spontanea dichiarazione dell’imposta (art. 46) non diversamente

viene trattato il contribuente nell’ambito dell’imposta preventiva che è tenuto a presentare spontaneamente

all’Amministrazione federale delle contribuzioni il rendiconto prescritto,

corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo l’imposta o a fare la

notifica sostitutiva del pagamento (art. 38 LIP). La modalità della

segnalazione spontanea imposta dalle norme LAVS ricordate, e che tratta sia

dell’aumento che della diminuzione del reddito sul quale debbono essere

percepiti i contributi, non può certo essere considerata un’eccezione ed appare

comunque rispondere a tutti i requisiti di parità di trattamento e di

protezione all’arbitrio.

Nemmeno l’art. 29 Cost. fed. è di

sussidio al ricorrente. Tale norma costituzionale prevede l’obbligo, per le

autorità amministrative e giudiziarie, di garantire la parità e l’equità di

trattamento, oltre al rispetto di termini ragionevoli per il giudizio.

Ebbene il ricorrente è stato trattato

dall’amministrazione con equità e parimenti ad altri contribuenti come la

pendenza di diverse procedure analoghe presso questo Tribunale dimostra. Egli

non ha reso minimamente verosimile di essere stato trattato differentemente da

parte dell’amministrazione. La Cassa ha proceduto nei suoi confronti come nei

confronti di altri assicurati, quando ha ricevuto la decisione di tassazione ha

proceduto alla verifica dei presupposti di cui all’art. 41bis OAVS ed ha emesso

la sua decisione di fissazione degli interessi moratori. In alcun modo il ricorrente è stato discriminato.”

4.

Per

i medesimi motivi sopra riportati per esteso, anche nel caso di specie il

ricorso deve dunque essere respinto. La Cassa ha infatti calcolato gli

interessi moratori conformemente alla legge ed all’ordinanza senza violare la

costituzione.

In particolare per il

2001, applicando l'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che i contributi d'acconto versati dall'insorgente nel corso del 2001 (Fr. 5'637,80) sono almeno il 25% inferiori ai

contributi che egli doveva effettivamente versare per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 18'390,65). In altri termini, il

conteggio finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio del 24

aprile 2006 (Fr. 12'752,85), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 4'597,65), corrispondente al 25% dei

contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla

differenza, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 12'752,85), l'assicurato deve pagare degli interessi di mora

del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1°

gennaio 2003.

Di conseguenza, la

Cassa di compensazione ha correttamente statuito in concreto calcolando su 1'194 giorni (dal 1° gennaio 2003 al 24

aprile 2006, e non al 27 novembre 2006) degli interessi di mora di Fr. 2'114,85 sulla base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS (Fr. 12'752,85 x (1'194 giorni : 360 giorni) x 5 : 100).

Alla stessa conclusione

questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel 2002,

giacché, anche in questo caso, dal 1° gennaio 2004 al 24 aprile 2006 (e non il

27.

novembre 2006) sono maturati degli interessi di mora, pari a Fr. 1'473,90 (Fr. 12'724,25 x (834 giorni : 360 giorni) x 5 : 100).

Infatti, il conteggio

finale del 24 aprile 2006 relativo ai contributi personali ancora da versare

(Fr. 12'724,25) è superiore al 25% (Fr. 4'590,50) dei contributi personali definitivi effettivamente dovuti in

totale per quell'anno (Fr. 18'362,05).

In queste circostanze, il ricorso va respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in

3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

4. Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia di diritto pubblico, contro la

presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale

al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Gianluca

Menghetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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