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Decisione

30.2007.163

Svoltare a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso

20 maggio 2008Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

2007 in territorio di __________:

“alla

guida della vettura __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza

concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso,

collidendo conseguentemente con lo stesso”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36

cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr e 14 cpv. 1 ONC;

che RI 1 è insorta

contro tale decisione con ricorso dell’1 giugno 2007, con il quale chiede una

riduzione della multa;

che,

con scritto di data 20 giugno 2007, la Sezione della circolazione ha dichiarato

di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a questo giudice la più ampia

facoltà di giudizio;

considerato in diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

Considerandi

che,

giusta l’art. 34 cpv. 3 LCStr, il conducente che vuole cambiare

direzione di marcia, ad esempio per voltare, sorpassare, mettersi in

preselezione, passare da una corsia a un’altra, deve badare ai veicoli che

giungono in senso inverso e a quelli che seguono;

che

prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che

giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr);

che,

secondo l'art. 14 cpv. 1 ONC, chi è tenuto a dare la precedenza non deve

altresì ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo

la velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell'intersezione;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente

legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che

la ricorrente non contesta l’infrazione, ma postula la riduzione della multa in

considerazione della sua difficile situazione economica;

che

la gravità della violazione ascritta all’insorgente giustifica - di per sé - la

sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione;

che

tuttavia, data la precaria situazione finanziaria allegata dalla ricorrente, si

ritiene opportuno ridurre la multa inflittagli a fr. 300.--, come pure di

soprassedere al prelievo di oneri processuali della presente decisione;

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 34

cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è

riformata nel senso che a RI 1 è inflitta una multa di fr. 300.--, oltre ad un

tassa di giustizia di fr. 100.-- ed alle spese di fr. 80.--.

2. Non si

prelevano né tassa né spese per il presente giudizio.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il

presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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