30.2007.168
Presenza irregolare e incostante del gerente che svolgeva anche altra attivitàé professionale
7 febbraio 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2007.168
Data decisione, Autorità:
07.02.2008, PRPEN
Titolo:
Presenza irregolare e incostante del gerente che svolgeva anche altra attivitàé professionale
GERENTE
art. 37 cpv. 1 LESPUBB
art. 53 LESPUBB
art. 66 LESPUBB
Incarto
n.
30.2007.168
07 134/704
Bellinzona
7
febbraio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Francesca
Ferrara in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 9 giugno 2007
presentato da
RI 1
contro
la decisione
1° giugno 2007 __________ emessa dalla Sezione dei permessi e
dell'immigrazione, Bellinzona,
viste le osservazioni 28 giugno 2007 presentate
dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazione, Bellinzona;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
A. La Sezione dei permessi
e dell'immigrazione con decisione
1° giugno 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 1'900.-, oltre alla tassa di
giustizia
fr. 200.- e alle spese di fr. 50.-, per i seguenti motivi:
"Gerenza irregolare ed
incostante presso il __________, dal __________ al __________. La sua presenza
non era conforme alle disposizioni in materia di esercizi pubblici. Inoltre è
stato accertato che svolgeva un’altra attività lavorativa” (con riferimento
al rapporto di contravvenzione 15 gennaio 2007).
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 37 cpv. 1, 53 e 66 Les pubb; 80, 81 e
82 RLes pubb.
B. Contro
la predetta pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo
giudice chiedendo una riduzione, come pure una rateazione della multa.
C. La Sezione dei permessi
e dell’immigrazione nelle osservazioni 28 giugno 2007 propone, per contro, che
il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. A norma dell’art. 37
cpv. 1 Les pubb gli esercizi pubblici, esclusi i locali notturni e le
discoteche, devono rimanere aperti almeno per otto ore giornaliere, anche non
consecutive, tra le 05.00 e la 01.00, durante almeno cinque giorni per
settimana.
Il gerente è responsabile
dell'igiene, dell’ordine, della quiete e della tutela del buon costume
nell’esercizio pubblico e nelle immediate vicinanze, ritenuto che il
regolamento fissa le modalità relative alla sua presenza (art. 53 cpv. 1 e 2 Les
pubb). Egli è la persona fisica responsabile verso l'Ufficio e il gestore del
rispetto della legge e del regolamento; con la sua presenza, assicura il buon
funzionamento dell'esercizio sotto tutti i punti di vista (curando in
particolare l'istruzione del personale, i rapporti con la clientela, l'ordine, la
quiete, l'igiene, la pulizia ecc.) inoltre svolge la propria attività a tempo
pieno, in un unico esercizio, in proprio o per conto del gestore (art. 80, 81 e
82 RLes pubb.)
Secondo l’art. 66 cpv.
1 Les pubb le infrazioni alla legge e al regolamento di applicazione, sono
punite con una multa da un minimo di fr. 50.- ad un massimo di fr. 10'000.-,
giusta le norme della legge di procedura per le contravvenzioni. Sono punibili
il gestore, il gerente, il titolare della patente o i loro rappresentanti (art.
66 cpv. 2 Les pubb).
3. La Sezione dei permessi e dell'immigrazione - in applicazione
delle predette disposizioni - ha sanzionato l'interessato per avere svolto una
gerenza irregolare e incostante presso il __________ di __________, dal
__________ al __________, con riferimento anche all’assenza del piano
settimanale o quindicinale e al fatto che ha svolto contemporaneamente alla
gerenza una seconda attività.
4. Il
ricorrente, dal canto suo, ammette le infrazioni rimproverategli; postula
tuttavia una riduzione della multa, che ritiene sproporzionata, e una dilazione
della stessa in considerazione di una situazione finanziaria alquanto precaria.
5. Come
detto le violazioni alla Les pubb e al RLes pubb sono punite con multe che
vanno da un minimo di fr. 50.- fino ad un massimo di fr. 10'000, ritenuto che il
minimo per le contravvenzioni relative alla vendita di bevande alcoliche ai
sensi dell’art. 50 è fissato a fr. 200.-. La
commisurazione della stessa spetta alla autorità multante considerata la
gravità delle infrazioni, il grado di colpa e la situazione personale del
contravventore.
Occorre rilevare nel
caso in questione che l’inosservanza perpetrata dal ricorrente
riveste una certa gravità, poiché la conduzione di un esercizio pubblico (oltretutto
di grande capienza e con numerosi posti letto) senza la regolare presenza del
gerente – responsabile del "buon funzionamento dell'esercizio sotto tutti
Fatti
i punti di vista" (art. 81 RLes pubb) – può comportare rischi per la
clientela e per l'ordine pubblico in genere. Nella fattispecie in esame poi la
gerenza irregolare si è protratta per un periodo piuttosto lungo (sin dal
rilascio dell’autorizzazione), quindi maggiore è la gravità della violazione.
Inoltre l’opponente non
ha contravvenuto la legge compiendo solo una gerenza irregolare ma ha anche
svolto in contemporanea una seconda attività, fattispecie anche questa vietata dall’art.
82 del RLes pubb.
Ciò posto, va detto che
l’insorgente chiede la riduzione della multa unicamente perché trova l’importo
troppo elevato, senza tuttavia circostanziare ulteriormente la propria
richiesta e documentare l’asserita precarietà finanziaria. La motivazione non è
Considerandi
quindi tale da giustificare una riduzione.
Per quel che concerne la
rateazione della multa, si rende edotto il ricorrente che la relativa istanza deve
essere presentata all’Ufficio esazione e condoni, Bellinzona, competente in
materia.
6.
In definitiva, la
multa inflitta è confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge. Il ricorso va pertanto respinto.
Visto l’esito del gravame non
si può prescindere dal prelevare tasse e spese per l’odierno giudizio. Gli
oneri possono tuttavia restare contenuti tenuto conto del fatto che il
ricorrente non ha contestato gli addebiti mossigli, limitandosi a postulare una
riduzione della multa. La decisione non ha così richiesto complessi
approfondimenti di carattere giuridico.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 37 cpv. 1, 53 e 66 Les
pubb; 80, 81 e 82 RLes pubb; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 50.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia
costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30
giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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