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Decisione

30.2007.176

circolare con il convoglio stradale sovraccarico

3 settembre 2007Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 11 maggio 2007 ha

inflitto a RI 1, una multa di fr. 2’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.

100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:

"Ha circolato con il

convoglio stradale TI __________ / TI __________ sovraccarico superando conseguentemente

la pressione autorizzata sull’asse posteriore del veicolo trainante”.

Fatti accertati il 1° marzo

2007 in territorio di Lugano.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 9 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 2, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr;

67 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

in sostanza una riduzione della multa che ritiene scorretta e sproporzionata.

C. La CRTE 1, nelle sue

osservazioni 11 luglio 2007, propone di ridurre la multa a fr. 350.-, con tassa

di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 30.-, in considerazione del fatto che

il rapporto di contravvenzione steso dalla Polizia comunale di Lugano è errato.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

La CRTE 1 rimprovera al

multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 2, 93 cifra 2, 96

cifra 1 LCStr e 67 ONC – di avere “circolato con il convoglio stradale TI __________

/ TI__________ sovraccarico superando conseguentemente la pressione autorizzata

sull’asse posteriore del veicolo trainante”.

Dal rapporto di

contravvenzione 12 marzo 2007 della Polizia comunale di Lugano, si evince infatti

un carico totale del veicolo __________ e rimorchio di 5100 kg, di cui 840 kg

sul primo asse, rispettivamente 4250 kg sul secondo asse del veicolo trainante,

in luogo dei 1670 kg autorizzati sulla carta grigia (con un sovraccarico del

154.

%).

3.

L’insorgente, dal canto

suo, non contesta l’esistenza di un sovraccarico, ma ritiene tuttavia che la

multa inflitta sia “scorretta e sproporzionata, pensando che corrisponde

quasi alla metà del suo stipendio mensile”. Fa inoltre notare che gli

agenti che hanno proceduto al suo fermo “dopo la pesa, hanno semplicemente

richiesto lo scarico di 10 sacchi di cemento, del peso di 25 kg l’uno,

lasciando poi ripartire il furgone, affermando che il carico poteva così andar

bene”. Di conseguenza, conclude nel gravame, “una simile affermazione

sta ad indicare che il sovraccarico ammontava a soli 250 kg”.

4.

La CRTE 1, preso atto

delle doglianze del ricorrente e dopo nuova attenta valutazione della

fattispecie, ha potuto accertare, con l’ausilio di un esperto dell’ufficio

tecnico, che il rapporto di contravvenzione 12 marzo 2007 era errato. Nelle

osservazioni 11 luglio 2007 l’autorità ha rilevato che: “l’indicazione del

‘carico sul secondo asse: kg 4250 invece dei kg 1670 autorizzati’ non è

corretta dato che l’asse posteriore del veicolo trainante è stato pesato

assieme al rimorchio. L’unico dato sicuro emergente dal rapporto di contravvenzione

e relativi allegati risulta essere un sovraccarico del convoglio stradale,

dedotta la tolleranza (n.d.r.: del 3% per imprecisione della pesa;

percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai controlli del peso dei

veicoli stradali da parte della polizia emanate dall’Ufficio federale delle

strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di kg 435, pari al 9.6% del peso

autorizzato”.

In concreto, a fronte di un

peso totale del convoglio stradale di 4515 kg (ossia 2515 kg del veicolo

trainante + 2000 kg del rimorchio, consentiti dalle rispettive licenze di

circolazione), il peso accertato dalla polizia in occasione del controllo

avvenuto il 1° marzo 2007 era di 5100 kg – dato di cui non vi è motivo di

dubitare – per un’eccedenza, dedotta la tolleranza di 3% di cui sopra (ossia

150.

kg), di 435 kg (5100 kg - 150 kg – 4515 kg), che corrisponde in effetti al

9.6

% del peso totale consentito.

Si noti che la circostanza per

cui la polizia si sarebbe limitata a chiedere lo scarico di 10 sacchi di

cemento di 25 kg l’uno, par 250 kg, si spiega anzitutto per motivi di sicurezza.

Inoltre v’è da credere che, dopo una prima valutazione - che non poteva che

essere sommaria -, l’autorità d’indagine abbia ritenuto, seppur a torto, che

con l’alleggerimento del rimorchio la pressione sui vari assi del convoglio

stradale si sarebbe riequilibrata. Tuttavia, la disposizione presa dalla

polizia al momento del controllo non è determinante ai fini del presente

giudizio, ritenuto che nell’ambito della procedura ordinaria, come in specie, la

valutazione dei fatti attestati nel rapporto di contravvenzione e la decisione in

merito è di esclusiva competenza della CRTE 1. L’argomentazione addotta dal

ricorrente non risulta pertanto fondata.

5.

Visto quanto precede, si

giustifica accogliere il ricorso nella misura proposta dalla CRTE 1 in sede di

osservazioni, con conseguente riduzione della multa a fr. 350.- e adeguamento

degli oneri di primo grado. Tale importo risulta confacentemente proporzionato

alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa

e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

L’esito del gravame induce a

rinunciare al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli 9 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 2, 93

cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e

alle spese di fr. 30.-.

2. Non si prelevano né

tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

RI 1,

CRTE 1

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale

federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione

(art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro

lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in

materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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