30.2007.176
circolare con il convoglio stradale sovraccarico
3 settembre 2007Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2007.176
Data decisione, Autorità:
03.09.2007, PRPEN
Titolo:
circolare con il convoglio stradale sovraccarico
DIMENSIONE E PESO
RIMORCHIO
art. 9 cpv. 1 e 2 LCSTR
art. 30 cpv. 2 LCSTR
art. 93 cf. 2 LCSTR
art. 96 cf. 1 LCSTR
art. 67 ONCS
Incarto
n.
30.2007.176
12973/809
Bellinzona
3
settembre 2007
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con Petra
Vanoni in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 14 giugno 2007
presentato da
RI 1,
contro
la decisione
11 maggio 2007 n. 12973/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 11 luglio 2007 presentate
dalla CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti,
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 11 maggio 2007 ha
inflitto a RI 1, una multa di fr. 2’000.-, oltre alla tassa di giustizia di fr.
100.- e alle spese di fr. 40.-, per i seguenti motivi:
"Ha circolato con il
convoglio stradale TI __________ / TI __________ sovraccarico superando conseguentemente
la pressione autorizzata sull’asse posteriore del veicolo trainante”.
Fatti accertati il 1° marzo
2007 in territorio di Lugano.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 9 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 2, 93 cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr;
67 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
in sostanza una riduzione della multa che ritiene scorretta e sproporzionata.
C. La CRTE 1, nelle sue
osservazioni 11 luglio 2007, propone di ridurre la multa a fr. 350.-, con tassa
di giustizia di fr. 80.- e spese di fr. 30.-, in considerazione del fatto che
il rapporto di contravvenzione steso dalla Polizia comunale di Lugano è errato.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione degli art. 9 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 2, 93 cifra 2, 96
cifra 1 LCStr e 67 ONC – di avere “circolato con il convoglio stradale TI __________
/ TI__________ sovraccarico superando conseguentemente la pressione autorizzata
sull’asse posteriore del veicolo trainante”.
Dal rapporto di
contravvenzione 12 marzo 2007 della Polizia comunale di Lugano, si evince infatti
un carico totale del veicolo __________ e rimorchio di 5100 kg, di cui 840 kg
sul primo asse, rispettivamente 4250 kg sul secondo asse del veicolo trainante,
in luogo dei 1670 kg autorizzati sulla carta grigia (con un sovraccarico del
154.
%).
3.
L’insorgente, dal canto
suo, non contesta l’esistenza di un sovraccarico, ma ritiene tuttavia che la
multa inflitta sia “scorretta e sproporzionata, pensando che corrisponde
quasi alla metà del suo stipendio mensile”. Fa inoltre notare che gli
agenti che hanno proceduto al suo fermo “dopo la pesa, hanno semplicemente
richiesto lo scarico di 10 sacchi di cemento, del peso di 25 kg l’uno,
lasciando poi ripartire il furgone, affermando che il carico poteva così andar
bene”. Di conseguenza, conclude nel gravame, “una simile affermazione
sta ad indicare che il sovraccarico ammontava a soli 250 kg”.
4.
La CRTE 1, preso atto
delle doglianze del ricorrente e dopo nuova attenta valutazione della
fattispecie, ha potuto accertare, con l’ausilio di un esperto dell’ufficio
tecnico, che il rapporto di contravvenzione 12 marzo 2007 era errato. Nelle
osservazioni 11 luglio 2007 l’autorità ha rilevato che: “l’indicazione del
‘carico sul secondo asse: kg 4250 invece dei kg 1670 autorizzati’ non è
corretta dato che l’asse posteriore del veicolo trainante è stato pesato
assieme al rimorchio. L’unico dato sicuro emergente dal rapporto di contravvenzione
e relativi allegati risulta essere un sovraccarico del convoglio stradale,
dedotta la tolleranza (n.d.r.: del 3% per imprecisione della pesa;
percentuale stabilita dalle istruzioni relative ai controlli del peso dei
veicoli stradali da parte della polizia emanate dall’Ufficio federale delle
strade, in vigore dal 1° gennaio 2005), di kg 435, pari al 9.6% del peso
autorizzato”.
In concreto, a fronte di un
peso totale del convoglio stradale di 4515 kg (ossia 2515 kg del veicolo
trainante + 2000 kg del rimorchio, consentiti dalle rispettive licenze di
circolazione), il peso accertato dalla polizia in occasione del controllo
avvenuto il 1° marzo 2007 era di 5100 kg – dato di cui non vi è motivo di
dubitare – per un’eccedenza, dedotta la tolleranza di 3% di cui sopra (ossia
150.
kg), di 435 kg (5100 kg - 150 kg – 4515 kg), che corrisponde in effetti al
9.6
% del peso totale consentito.
Si noti che la circostanza per
cui la polizia si sarebbe limitata a chiedere lo scarico di 10 sacchi di
cemento di 25 kg l’uno, par 250 kg, si spiega anzitutto per motivi di sicurezza.
Inoltre v’è da credere che, dopo una prima valutazione - che non poteva che
essere sommaria -, l’autorità d’indagine abbia ritenuto, seppur a torto, che
con l’alleggerimento del rimorchio la pressione sui vari assi del convoglio
stradale si sarebbe riequilibrata. Tuttavia, la disposizione presa dalla
polizia al momento del controllo non è determinante ai fini del presente
giudizio, ritenuto che nell’ambito della procedura ordinaria, come in specie, la
valutazione dei fatti attestati nel rapporto di contravvenzione e la decisione in
merito è di esclusiva competenza della CRTE 1. L’argomentazione addotta dal
ricorrente non risulta pertanto fondata.
5.
Visto quanto precede, si
giustifica accogliere il ricorso nella misura proposta dalla CRTE 1 in sede di
osservazioni, con conseguente riduzione della multa a fr. 350.- e adeguamento
degli oneri di primo grado. Tale importo risulta confacentemente proporzionato
alla gravità dell’infrazione commessa, rettamente commisurato al grado di colpa
e contenuto nei limiti concessi dalla legge.
L’esito del gravame induce a
rinunciare al prelievo di tasse e spese per l’odierno giudizio (art. 15
LPContr).
Dispositivo
per questi motivi visti gli 9 cpv. 1 e 2, 30 cpv. 2, 93
cifra 2 e 96 cifra 1 LCStr; 67 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente
accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è
inflitta una multa di fr. 350.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 80.- e
alle spese di fr. 30.-.
2. Non si prelevano né
tasse né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
RI 1,
CRTE 1
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al Tribunale
federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) entro 30 giorni dalla notificazione
(art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro
lo stesso termine può essere, con medesima istanza, interposto ricorso in
materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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