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Decisione

30.2007.18

Attività di segretariato e servizi. A ragione la cassa ha rifiutato la richiesta di affiliazione quale indipendente. Nonostante sia svolta a casa per le sue caratteristiche l'attività é tipicamente di

16 luglio 2007Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i dati rilevati dall'Ufficio Federale di Statistica ("IKT-Ausstattung der

Schweizer Haushalte, Entwicklung 1990-2004", reperibile al sito internet

dell'Ufficio Federale di Statistica, www.bfs.admin.ch), mentre nel 1990

solamente il 14,5% delle economie domestiche svizzere disponeva di almeno un personal

computer (fisso o portatile), nel 1998 tale percentuale era già del 51,1%. Nel

2004 il 70,6% delle economie domestiche elvetiche disponeva di almeno un pc.

Per quanto riguarda le stampanti per pc, il discorso è quantomeno simile: nel

2004 il 64,5% delle eco­nomie domestiche elvetiche disponeva di almeno una stam­pante.

Dunque,

in quasi tutte le economie domestiche in cui è presente almeno un pc, è

presente anche una stampante per pc. Ora, come noto la rapida diffusione di

internet, avvenuta a partire dal 1995 in poi, ha fatto sì che sempre più

economie domestiche si siano dotate di almeno un personal computer, con cui al

giorno d'oggi con frequenza sempre maggiore si scrivono documenti di vario

genere e si gestisce la contabilità famigliare.

La

postazione informatica casalinga, intesa come pc e stam­pante, è dunque

considerata oggigiorno uno strumento poliva­lente, utile per soddisfare varie

necessità do­mesti­che, ma che all'occorrenza dispone della potenza di calcolo

e dei programmi necessari allo svolgimento di un'attività di segretariato e

piccole con­tabilità per il servizio a terzi.

Nella

fattispecie l'utilizzo di una postazione informatica propria non è dunque un

argomento d'aiuto alla ricorrente. Oltretutto, come affermato proprio dalla

Signora RI 1, il pc e la stampante non sono stati acquistati al momento di

iniziare le attività de­scritte dalla ricorrente, bensì già in precedenza. In

concreto non c'è un acquisto specifico di materiale particolare (un pc speciale

o programmi specifici o fatti allestire specificatamente da specialisti). In

concreto non si può ritenere dunque un vero e proprio rischio economico.

Per quanto riguarda la possibilità di scegliere liberamente come

organizzare la propria attività professionale, è vero che in concreto la

ricorrente può determinare personalmente il proprio orario di lavoro e

l'organizzazione di quest'ultimo, e può altresì decidere se delegare lavoro a

terzi, ciò però in ossequio alle esigenze del cliente. L'elemento relativo all'organizzazione

del lavoro farebbe ritenere l'attività svolta quale indipendente ma l'esame dei

rapporti in essere deve essere complessivo. La circostanza dello svolgimento

dell'attività per l'ex datore di lavoro nel sostanziale medesimo ambito, la

modalità di fatturazione, il genere di attività svolta che impone di ossequiare

le precise istruzioni dei datori di lavoro, l'esiguità del numero dei clienti,

Considerandi

sono tutti elementi che inducono a concludere per un'attività dipendente.

9.

Alla luce di quanto

precede, nel caso di fattispecie i requisiti per l'affiliazione come

indipendente non sono soddisfatti, come detto il numero di committenti cui fa

capo la ricorrente e la rilevanza del rischio economico del caso concreto non

sono sufficienti a comprovare un'attività indipendente; inoltre il tipo di

fatturazione è tipico di un'attività a carattere dipendente. Il ricorso va

pertanto respinto e la decisione su opposizione va confermata.

10.

Con il 1. gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17

giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art.

132.

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag. 319 segg., in

particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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