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Decisione

30.2007.184

Non concedere la precedenza ad un veicolo proveniente da destra

20 maggio 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

2007 in territorio di Quinto;

“alla

guida della vettura __________ s’inoltrava in un’intersezione senza concedere

la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo

conseguentemente con quest’ultimo”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1

LCStr e 14 cpv. 1 ONC;

che

RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 2 luglio 2007, con il

quale chiede l’annullamento della multa;

che

nelle sue osservazioni dell’11 luglio 2007 la Sezione della circolazione ha

postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

secondo l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni, la precedenza spetta al

veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate

principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. E’ riservato

qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordine della polizia;

che,

giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC, chi è tenuto a dare la precedenza non deve altresì

ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la

velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione. Chi

gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della strada che hanno

raggiunto l’intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo (cpv. 2). I

conducenti devono usare speciale prudenza e intendersi sull’ordine delle

precedenze nei casi non regolati dalle prescrizioni, per esempio quando veicoli

provenienti da tutte le direzioni giungono contemporaneamente a una

intersezione (cpv. 5);

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente

legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che,

nel caso in esame, la dinamica del sinistro, è stata così riassunta dalla

Polizia cantonale (cfr. rapporto di constatazione del 14 marzo 2007, pag. 4):

“La

pista dell’aeroporto di Ambrì, nel caso specifico, era adibita a parcheggio in

merito alla partita di disco su ghiaccio tra la locale squadra ed il Basilea. I

militi dei pompieri di Quinto provvedevano a far parcheggiare le innumerevoli

autovetture, tra cui quelle dei protagonisti. A partita terminata, RI 1, in

qualità di allieva conducente, regolarmente accompagnata, si poneva alla guida

dell’autovettura Subaru __________. A suo dire percorreva all’incirca duecento

metri, ad una velocità di circa 30 km/h, tra due lunghe file di auto

parcheggiate. Ad un dato momento entrava in collisione con l’auto condotta dal __________,

il quale proveniente da destra, rispetto la direzione della RI 1, pure lui

circolando tra dei veicoli parcheggiati. L’urto avveniva tra la parte anteriore

destra del veicolo RI 1 e la parte anteriore sinistra dell’auto __________.”;

che

la ricorrente nega ogni responsabilità nel sinistro, adducendo di aver

percorso, per raggiungere l’uscita, longitudinalmente la pista d’atterraggio,

seguendo la maggioranza degli altri veicoli, ciò che le ha dato la convinzione

di essere sulla via di scorrimento principale, ritenuto inoltre che non c’era

alcuna demarcazione (cfr. ricorso, pagg. 2-3);

che,

a suo parere, non vi sarebbe quindi un preciso incrocio in cui avrebbe dovuto

concedere la precedenza, ma soltanto una serie di veicoli in procinto di

partire. Inoltre l’auto con cui è entrata in collisione nonostante giungesse da

destra, proveniva dall’hangar, ossia da una strada chiusa e secondaria rispetto

alla via di scorrimento principale, e stava attraversando perpendicolarmente la

pista per guadagnare l’uscita, quando invece avrebbe potuto raggiungerla più

velocemente svoltando a destra e proseguendo nella direzione di marcia della

maggioranza degli altri veicoli;

che

pertanto, sempre a suo avviso, trovandosi sulla via di scorrimento principale,

Considerandi

non vigerebbe il principio della precedenza da destra, tantomeno avrebbe dovuto

immaginarsi di doverla concedere. Essa non avrebbe quindi dovuto attendersi la

repentina fuoriuscita dell’altro veicolo;

che

inoltre, a causa delle numerose auto ivi presenti, non le sarebbe stato

possibile avvedersi per tempo del pericolo costituito dal sopraggiungere

dell’altro veicolo proveniente da destra;

che,

infine, ritenendo che la fattispecie non sia stata sufficientemente chiarita

dal rapporto di polizia e dal disegno ivi allegato, la ricorrente ne ha

allestito uno di proprio pugno, dal quale, a suo dire, si può desumere che

stava percorrendo la via di scorrimento principale;

che,

innanzitutto, va ricordato che in materia contravvenzionale ognuno risponde delle

proprie azioni od omissioni;

che

pertanto il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la

propria responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria

colpa;

che

tale questione, semmai, deve essere risolta dal giudice civile qualora dovesse

insorgere una controversia in punto alla suddivisione, fra le parti, della

responsabilità per i pregiudizio cagionato dall'infortunio. La concolpa non

elimina né sminuisce la propria;

che

di conseguenza, le deduzioni intese a mettere in evidenza le presunte colpe

dell'altro conducente non sono liberatorie.

che

si può senz’altro concordare circa la poca chiarezza dello schizzo allestito

dagli agenti di polizia, in quanto riporta soltanto la disposizione dei

numerosi veicoli parcheggiati e la direzione di marcia dei due protagonisti,

senza tuttavia fornire alcuna descrizione dei luoghi, mentre quello

dell’insorgente permette una migliore comprensione della zona in cui è avvenuto

l’incidente - peraltro perfettamente nota a questa autorità - nonché della

dinamica dello stesso;

che

malgrado ciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a mente di

questo giudice, la stessa non si trovava a circolare sulla via principale e

dunque non godeva della precedenza;

che,

in effetti, in occasione delle partite di disco su ghiaccio in programma alla

“Valascia”, i veicoli degli spettatori vengono fatti parcheggiare sulla pista

dell’ex-aerodromo militare, su più file ordinate, a destra e a sinistra

dell’ideale prolungamento del raccordo che conduce i velivoli dalla pista di

rullaggio alla pista di atterraggio e di quello che in uscita da quest’ultima

permette di accedere all’area di fronte all’hangar, in cui hanno la possibilità

di parcheggiare i membri del gruppo di sostegno della locale compagine sportiva

e, proseguendo, all’abitato di Ambrì;

che

fra i veicoli così parcheggiati si forma quindi un collegamento stradale che

taglia perpendicolarmente la pista di atterraggio e che permette l’accesso e

l’uscita dalle zone adibite a posteggio. Quando non vi sono incontri sportivi,

questa strada - ai cui lati è posato il cartello indicante la velocità massima

autorizzata (50 km/h - Limite generale; segnale n. 2.30.1) - è invece

utilizzata dai contadini per accedere ai terreni da pascolo siti nell’area

dell’aeroporto;

che

pertanto, pur non essendovi una demarcazione orizzontale o verticale, si

formano degli incroci alle intersezioni fra gli sbocchi delle vie di accesso

agli stalli provvisori e questo collegamento stradale;

che,

come detto, al momento dell’urto la ricorrente stava percorrendo una di queste

vie tra due file di veicoli parcheggiati, mentre l’altro protagonista circolava

sulla citata strada, provenendo dall’area di fronte all’hangar;

che

non si può quindi ritenere che l’insorgente circolasse su una strada

prioritaria rispetto ai veicoli provenienti dalla citata stradina, né che

quest’ultima dovesse o potesse essere considerata principale per il solo fatto

che fosse percorsa dalla maggioranza degli automobilisti;

che

non avendo accordato la precedenza al veicolo proveniente da destra, la

ricorrente ha dunque violato le norme enunciate dalla decisione impugnata;

che

in ogni caso si giungerebbe alla medesima conclusione anche qualora si volesse

considerare il punto in cui è avvenuto il sinistro come un’intersezione fra due

strade di pari categoria, in quanto nessuna di esse è designata quale

principale;

che

alla multata non giova neppure invocare di non aver potuto scorgere il veicolo

prioritario a causa delle numerose auto presenti. Tale circostanza avrebbe

semmai dovuto indurla ad essere più prudente, riducendo ulteriormente la sua

andatura;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1

LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

RI 1, ,

DI 1, ,

Sezione della circolazione, Camorino.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con

medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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