30.2007.184
Non concedere la precedenza ad un veicolo proveniente da destra
20 maggio 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
30.2007.184
Data decisione, Autorità:
20.05.2008, PRPEN
Titolo:
Non concedere la precedenza ad un veicolo proveniente da destra
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PRECEDENZA
art. 36 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2007.184
15841/810
Bellinzona
20
maggio 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 2 luglio 2007 presentato da
RI 1
difesa da: DI 1
contro
la decisione 15
giugno 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Camorino,
viste le osservazioni 11 luglio 2007 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 15 giugno 2007, ha inflitto a RI
1 una multa di fr. 200.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr.
40.-- e le spese di fr. 70.--, per i seguenti fatti accertati il 10 marzo
Fatti
2007 in territorio di Quinto;
“alla
guida della vettura __________ s’inoltrava in un’intersezione senza concedere
la precedenza ad un autoveicolo sopraggiungente da destra, collidendo
conseguentemente con quest’ultimo”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 36 cpv. 4, 90 cifra 1
LCStr e 14 cpv. 1 ONC;
che
RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 2 luglio 2007, con il
quale chiede l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni dell’11 luglio 2007 la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
secondo l’art. 36 cpv. 2 LCStr, alle intersezioni, la precedenza spetta al
veicolo che giunge da destra. I veicoli che circolano sulle strade designate
principali hanno la precedenza anche se giungono da sinistra. E’ riservato
qualsiasi altro disciplinamento mediante segnali od ordine della polizia;
che,
giusta l'art. 14 cpv. 1 ONC, chi è tenuto a dare la precedenza non deve altresì
ostacolare la marcia di chi ne ha diritto; egli deve ridurre per tempo la
velocità e, se è obbligato ad aspettare, fermarsi prima dell’intersezione. Chi
gode della precedenza deve usare riguardo per gli utenti della strada che hanno
raggiunto l’intersezione prima di poter scorgere il suo veicolo (cpv. 2). I
conducenti devono usare speciale prudenza e intendersi sull’ordine delle
precedenze nei casi non regolati dalle prescrizioni, per esempio quando veicoli
provenienti da tutte le direzioni giungono contemporaneamente a una
intersezione (cpv. 5);
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente
legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che,
nel caso in esame, la dinamica del sinistro, è stata così riassunta dalla
Polizia cantonale (cfr. rapporto di constatazione del 14 marzo 2007, pag. 4):
“La
pista dell’aeroporto di Ambrì, nel caso specifico, era adibita a parcheggio in
merito alla partita di disco su ghiaccio tra la locale squadra ed il Basilea. I
militi dei pompieri di Quinto provvedevano a far parcheggiare le innumerevoli
autovetture, tra cui quelle dei protagonisti. A partita terminata, RI 1, in
qualità di allieva conducente, regolarmente accompagnata, si poneva alla guida
dell’autovettura Subaru __________. A suo dire percorreva all’incirca duecento
metri, ad una velocità di circa 30 km/h, tra due lunghe file di auto
parcheggiate. Ad un dato momento entrava in collisione con l’auto condotta dal __________,
il quale proveniente da destra, rispetto la direzione della RI 1, pure lui
circolando tra dei veicoli parcheggiati. L’urto avveniva tra la parte anteriore
destra del veicolo RI 1 e la parte anteriore sinistra dell’auto __________.”;
che
la ricorrente nega ogni responsabilità nel sinistro, adducendo di aver
percorso, per raggiungere l’uscita, longitudinalmente la pista d’atterraggio,
seguendo la maggioranza degli altri veicoli, ciò che le ha dato la convinzione
di essere sulla via di scorrimento principale, ritenuto inoltre che non c’era
alcuna demarcazione (cfr. ricorso, pagg. 2-3);
che,
a suo parere, non vi sarebbe quindi un preciso incrocio in cui avrebbe dovuto
concedere la precedenza, ma soltanto una serie di veicoli in procinto di
partire. Inoltre l’auto con cui è entrata in collisione nonostante giungesse da
destra, proveniva dall’hangar, ossia da una strada chiusa e secondaria rispetto
alla via di scorrimento principale, e stava attraversando perpendicolarmente la
pista per guadagnare l’uscita, quando invece avrebbe potuto raggiungerla più
velocemente svoltando a destra e proseguendo nella direzione di marcia della
maggioranza degli altri veicoli;
che
pertanto, sempre a suo avviso, trovandosi sulla via di scorrimento principale,
Considerandi
non vigerebbe il principio della precedenza da destra, tantomeno avrebbe dovuto
immaginarsi di doverla concedere. Essa non avrebbe quindi dovuto attendersi la
repentina fuoriuscita dell’altro veicolo;
che
inoltre, a causa delle numerose auto ivi presenti, non le sarebbe stato
possibile avvedersi per tempo del pericolo costituito dal sopraggiungere
dell’altro veicolo proveniente da destra;
che,
infine, ritenendo che la fattispecie non sia stata sufficientemente chiarita
dal rapporto di polizia e dal disegno ivi allegato, la ricorrente ne ha
allestito uno di proprio pugno, dal quale, a suo dire, si può desumere che
stava percorrendo la via di scorrimento principale;
che,
innanzitutto, va ricordato che in materia contravvenzionale ognuno risponde delle
proprie azioni od omissioni;
che
pertanto il comportamento antigiuridico altrui non discrimina né attenua la
propria responsabilità per una violazione di prescrizioni imputabile a propria
colpa;
che
tale questione, semmai, deve essere risolta dal giudice civile qualora dovesse
insorgere una controversia in punto alla suddivisione, fra le parti, della
responsabilità per i pregiudizio cagionato dall'infortunio. La concolpa non
elimina né sminuisce la propria;
che
di conseguenza, le deduzioni intese a mettere in evidenza le presunte colpe
dell'altro conducente non sono liberatorie.
che
si può senz’altro concordare circa la poca chiarezza dello schizzo allestito
dagli agenti di polizia, in quanto riporta soltanto la disposizione dei
numerosi veicoli parcheggiati e la direzione di marcia dei due protagonisti,
senza tuttavia fornire alcuna descrizione dei luoghi, mentre quello
dell’insorgente permette una migliore comprensione della zona in cui è avvenuto
l’incidente - peraltro perfettamente nota a questa autorità - nonché della
dinamica dello stesso;
che
malgrado ciò, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, a mente di
questo giudice, la stessa non si trovava a circolare sulla via principale e
dunque non godeva della precedenza;
che,
in effetti, in occasione delle partite di disco su ghiaccio in programma alla
“Valascia”, i veicoli degli spettatori vengono fatti parcheggiare sulla pista
dell’ex-aerodromo militare, su più file ordinate, a destra e a sinistra
dell’ideale prolungamento del raccordo che conduce i velivoli dalla pista di
rullaggio alla pista di atterraggio e di quello che in uscita da quest’ultima
permette di accedere all’area di fronte all’hangar, in cui hanno la possibilità
di parcheggiare i membri del gruppo di sostegno della locale compagine sportiva
e, proseguendo, all’abitato di Ambrì;
che
fra i veicoli così parcheggiati si forma quindi un collegamento stradale che
taglia perpendicolarmente la pista di atterraggio e che permette l’accesso e
l’uscita dalle zone adibite a posteggio. Quando non vi sono incontri sportivi,
questa strada - ai cui lati è posato il cartello indicante la velocità massima
autorizzata (50 km/h - Limite generale; segnale n. 2.30.1) - è invece
utilizzata dai contadini per accedere ai terreni da pascolo siti nell’area
dell’aeroporto;
che
pertanto, pur non essendovi una demarcazione orizzontale o verticale, si
formano degli incroci alle intersezioni fra gli sbocchi delle vie di accesso
agli stalli provvisori e questo collegamento stradale;
che,
come detto, al momento dell’urto la ricorrente stava percorrendo una di queste
vie tra due file di veicoli parcheggiati, mentre l’altro protagonista circolava
sulla citata strada, provenendo dall’area di fronte all’hangar;
che
non si può quindi ritenere che l’insorgente circolasse su una strada
prioritaria rispetto ai veicoli provenienti dalla citata stradina, né che
quest’ultima dovesse o potesse essere considerata principale per il solo fatto
che fosse percorsa dalla maggioranza degli automobilisti;
che
non avendo accordato la precedenza al veicolo proveniente da destra, la
ricorrente ha dunque violato le norme enunciate dalla decisione impugnata;
che
in ogni caso si giungerebbe alla medesima conclusione anche qualora si volesse
considerare il punto in cui è avvenuto il sinistro come un’intersezione fra due
strade di pari categoria, in quanto nessuna di esse è designata quale
principale;
che
alla multata non giova neppure invocare di non aver potuto scorgere il veicolo
prioritario a causa delle numerose auto presenti. Tale circostanza avrebbe
semmai dovuto indurla ad essere più prudente, riducendo ulteriormente la sua
andatura;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 36 cpv. 2, 90 cifra 1
LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico della ricorrente.
3. Intimazione a:
RI 1, ,
DI 1, ,
Sezione della circolazione, Camorino.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con
medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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