30.2007.186
Travolgere un veicolo fermo sulla carreggiata
4 agosto 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2007.186
Data decisione, Autorità:
04.08.2008, PRPEN
Titolo:
Travolgere un veicolo fermo sulla carreggiata
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.186
15662/806
Bellinzona
4
agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 30 giugno 2007 presentato da
RI 1
contro
la decisione 15
giugno 2007 emessa d CRTE 1
viste le osservazioni 7 agosto 2007
presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 15 giugno 2007, ha inflitto a RI
1 una multa di fr. 500.--, addebitandole inoltre una tassa di giustizia di fr.
100.-- e le spese di fr. 80.--, somma già versata a titolo di cauzione, per i
seguenti fatti accertati il __________ in territorio di __________;
“Alla
guida della vettura (I) __________ non si avvedeva che un autoveicolo fermo
sulla sua destra invadeva parzialmente la sua corsia di marcia e continuando lo
urtava. A seguito di ciò la vettura si capovolgeva”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr e 3 cpv. 1 ONC;
che
RI 1 è insorta contro tale decisione con ricorso del 30 giugno 2007, con il
quale chiede l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni del 7 agosto 2007, la Sezione della circolazione ha
postulato la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 31 cpv. 1 LCStr, il conducente deve costantemente padroneggiare
Fatti
il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;
che,
per l’art. 3 cpv. 1 ONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla
strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la
manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta
in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di
comunicazione o di informazione;
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente
legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che
la ricorrente, premettendo di non ricordare la dinamica del sinistro, contesta
l’adempimento della fattispecie ravvisata dalla Sezione della circolazione. In
particolare, ella sostiene che l’autofurgone, che invadeva parzialmente la sua
corsia di marcia, non fosse fermo, come dimostrerebbero le tracce di frenata
lasciate sull’asfalto da detto veicolo. Inoltre, sempre a suo dire, non sarebbe
possibile che non si sia avveduta del suddetto veicolo, in quanto sulla
carreggiata sarebbero state evidenti le tracce del tentativo di frenata del sua
vettura (cfr. ricorso, pag. 1);
che,
a suo avviso, il conducente dell’altro veicolo stava compiendo una manovra di
inversione di marcia per immettersi nella strada laterale immediatamente
successiva al luogo dell’incidente. Tale considerazione, sarebbe, a suo dire,
confermata dal fatto che la ruota anteriore destra dell’autofurgone sia stata
danneggiata soltanto nella parte interna, ciò che dimostrerebbe che lo sterzo
fosse completamente girato verso destra (cfr. ricorso, pag. 3);
che
ella aggiunge altresì che il conducente dell’altro veicolo avrebbe spostato
quest’ultimo al di fuori della carreggiata subito dopo l’incidente (cfr. ricorso,
pag. 2);
che
di fronte agli agenti di polizia la ricorrente aveva affermato: “Mentre
percorrevo questo tratto di strada rettilineo a velocità moderata, da me
stimata in 30/40 km/h, non ricordo cosa sia esattamente successo, sta di fatto
che mi sono sentita sobbalzare e mi sono ritrovata con la vettura capovolta.
Nei miei ricordi rammento di aver notato una vettura ferma sul ciglio destro
della strada (rispetto alla mia direzione di marcia) ma non ho presente di
essergli andata contro”. Quale giustificazione per l’assenza di ricordi
ella aveva avanzato l’ipotesi di un repentino malore (cfr. suo verbale di
interrogatorio 21 aprile 2007, pagg. 1-2);
che,
da canto suo, il conducente dell’autofurgone ha dichiarato agli agenti di
polizia: “Appena immesso su Via Motta incrociavo la mia convivente, la quale
proveniva in senso opposto al mio. Da parte mia, siccome la mia compagna si era
arrestata a lato destro della carreggiata, sua direzione di marcia,
attraversavo il campo stradale e mi posizionavo sul ciglio della strada in
direzione opposta a quella del mio senso di marcia, quindi alla mia sinistra.
Considerandi
Preciso che, in quel frangente, il mio veicolo non invadeva per nulla la
strada. (…) nell’accingermi a ripartire alla volta di __________, notavo
sopraggiungere una fila di veicoli, circa 6/7 automobili. Pertanto dovevo
attendere il loro passaggio per immettermi nuovamente sulla carreggiata.
Sortivo leggermente dal prato, ove avevo posteggiato il veicolo, ma unicamente
invadevo con la parte anteriore del mio veicolo, il marciapiede a lato della
strada. Giunto quindi al confine con l’inizio della carreggiata, arrestavo il
mio veicolo e attendevo il momento buono. Dopo il passaggio di alcune
autovetture, una in particolare la notavo, poiché manteneva una traiettoria
strana. In effetti vedevo che pian piano quest’autovettura si dirigeva incontro
a me. Uno sguardo nei confronti della conducente rivelava che la stessa
guardava in direzione della carreggiata antistante; per contro non ci siamo incrociati
lo sguardo. Poco dopo, l’autovettura condotta dalla ragazza si scontrava con la
parte anteriore destra del mio autofurgone. A seguito dell’urto l’autovettura
che mi era venuta addosso si sollevava da terra e si adagiava sul tetto al
centro della strada. (…) ADR era assolutamente fermo, avevo il piede sul freno
e sono sicuro di non aver invaso la carreggiata; semmai con lo spigolo destro
del muso, dato che trattasi di pick-up, sono fuoriuscito di 10-20 cm sulla
carreggiata. ADR a seguito del forte impatto non ricordo si essere stato
sospinto all’indietro, semmai comunque di poco.” (cfr. verbale di
interrogatorio 21 aprile 2007 di __________, pag. 1);
che
il testimone __________, che circolava alla guida del suo veicolo dietro quello
condotto dalla sua compagna, qui ricorrente, ha riferito agli agenti di polizia
che “ADR il pick-up era all’esterno della carreggiata, sul marciapiede; per
contro la ruota anteriore destra dello stesso invadeva la carreggiata forse di
10-20 cm.” ADR la traiettoria di RI 1 è rimasta sempre la stessa; posso
affermare con sicurezza che non si è spostata verso destra. ADR la mia ragazza
non ha accennato a frenare; lo deduco dalle luci posteriori che non si sono
commutate su “stop”.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 21 aprile 2007,
pag. 2);
che,
in base ai rilievi effettuati, gli agenti di polizia hanno constatato la
presenza di una traccia di sfregamento all’indietro lasciata dalla ruota
anteriore destra dell’autofurgone, ciò che ha permesso di stabilire che, prima
della collisione, la stessa sporgesse per circa 50 cm dal marciapiede. Dalle verifiche
intraprese è stato inoltre possibile appurare che il ribaltamento della vettura
non è stato causato dalla velocità, ma dall’effetto trampolino provocato dalla
ruota anteriore dell’autofurgone (cfr. rapporto di constatazione incidente
della circolazione con ferimento 10 maggio 2007, pag. 4, e documentazione
fotografica allegata allo stesso);
che,
per contro, dal suddetto rapporto non risulta che siano state rilevate tracce
di frenata della vettura condotta dall’insorgente;
che
in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato attentamente gli atti
istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l’insorgente
abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratale dalla Sezione della
circolazione, in particolare per non essersi accorta che la parte anteriore
destra dell’autofurgone, fermo al lato della strada, sporgeva parzialmente
sulla sua corsia di marcia, urtando la stessa e perdendo conseguentemente la
padronanza di guida;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1
LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 150.-- e le spese di fr. 100.--, già anticipate dalla ricorrente, rimangono
a suo carico.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Entro lo stesso termine può essere, con
medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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