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Decisione

30.2007.186

Travolgere un veicolo fermo sulla carreggiata

4 agosto 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

il veicolo, in modo da potersi conformare ai suoi doveri di prudenza;

che,

per l’art. 3 cpv. 1 ONC, il conducente deve rivolgere la sua attenzione alla

strada e alla circolazione. Egli non deve compiere movimenti che impediscono la

manovra sicura del veicolo. Inoltre la sua attenzione non deve essere distratta

in particolare né da apparecchi riproduttori del suono né da sistemi di

comunicazione o di informazione;

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente

legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che

la ricorrente, premettendo di non ricordare la dinamica del sinistro, contesta

l’adempimento della fattispecie ravvisata dalla Sezione della circolazione. In

particolare, ella sostiene che l’autofurgone, che invadeva parzialmente la sua

corsia di marcia, non fosse fermo, come dimostrerebbero le tracce di frenata

lasciate sull’asfalto da detto veicolo. Inoltre, sempre a suo dire, non sarebbe

possibile che non si sia avveduta del suddetto veicolo, in quanto sulla

carreggiata sarebbero state evidenti le tracce del tentativo di frenata del sua

vettura (cfr. ricorso, pag. 1);

che,

a suo avviso, il conducente dell’altro veicolo stava compiendo una manovra di

inversione di marcia per immettersi nella strada laterale immediatamente

successiva al luogo dell’incidente. Tale considerazione, sarebbe, a suo dire,

confermata dal fatto che la ruota anteriore destra dell’autofurgone sia stata

danneggiata soltanto nella parte interna, ciò che dimostrerebbe che lo sterzo

fosse completamente girato verso destra (cfr. ricorso, pag. 3);

che

ella aggiunge altresì che il conducente dell’altro veicolo avrebbe spostato

quest’ultimo al di fuori della carreggiata subito dopo l’incidente (cfr. ricorso,

pag. 2);

che

di fronte agli agenti di polizia la ricorrente aveva affermato: “Mentre

percorrevo questo tratto di strada rettilineo a velocità moderata, da me

stimata in 30/40 km/h, non ricordo cosa sia esattamente successo, sta di fatto

che mi sono sentita sobbalzare e mi sono ritrovata con la vettura capovolta.

Nei miei ricordi rammento di aver notato una vettura ferma sul ciglio destro

della strada (rispetto alla mia direzione di marcia) ma non ho presente di

essergli andata contro”. Quale giustificazione per l’assenza di ricordi

ella aveva avanzato l’ipotesi di un repentino malore (cfr. suo verbale di

interrogatorio 21 aprile 2007, pagg. 1-2);

che,

da canto suo, il conducente dell’autofurgone ha dichiarato agli agenti di

polizia: “Appena immesso su Via Motta incrociavo la mia convivente, la quale

proveniva in senso opposto al mio. Da parte mia, siccome la mia compagna si era

arrestata a lato destro della carreggiata, sua direzione di marcia,

attraversavo il campo stradale e mi posizionavo sul ciglio della strada in

direzione opposta a quella del mio senso di marcia, quindi alla mia sinistra.

Considerandi

Preciso che, in quel frangente, il mio veicolo non invadeva per nulla la

strada. (…) nell’accingermi a ripartire alla volta di __________, notavo

sopraggiungere una fila di veicoli, circa 6/7 automobili. Pertanto dovevo

attendere il loro passaggio per immettermi nuovamente sulla carreggiata.

Sortivo leggermente dal prato, ove avevo posteggiato il veicolo, ma unicamente

invadevo con la parte anteriore del mio veicolo, il marciapiede a lato della

strada. Giunto quindi al confine con l’inizio della carreggiata, arrestavo il

mio veicolo e attendevo il momento buono. Dopo il passaggio di alcune

autovetture, una in particolare la notavo, poiché manteneva una traiettoria

strana. In effetti vedevo che pian piano quest’autovettura si dirigeva incontro

a me. Uno sguardo nei confronti della conducente rivelava che la stessa

guardava in direzione della carreggiata antistante; per contro non ci siamo incrociati

lo sguardo. Poco dopo, l’autovettura condotta dalla ragazza si scontrava con la

parte anteriore destra del mio autofurgone. A seguito dell’urto l’autovettura

che mi era venuta addosso si sollevava da terra e si adagiava sul tetto al

centro della strada. (…) ADR era assolutamente fermo, avevo il piede sul freno

e sono sicuro di non aver invaso la carreggiata; semmai con lo spigolo destro

del muso, dato che trattasi di pick-up, sono fuoriuscito di 10-20 cm sulla

carreggiata. ADR a seguito del forte impatto non ricordo si essere stato

sospinto all’indietro, semmai comunque di poco.” (cfr. verbale di

interrogatorio 21 aprile 2007 di __________, pag. 1);

che

il testimone __________, che circolava alla guida del suo veicolo dietro quello

condotto dalla sua compagna, qui ricorrente, ha riferito agli agenti di polizia

che “ADR il pick-up era all’esterno della carreggiata, sul marciapiede; per

contro la ruota anteriore destra dello stesso invadeva la carreggiata forse di

10-20 cm.” ADR la traiettoria di RI 1 è rimasta sempre la stessa; posso

affermare con sicurezza che non si è spostata verso destra. ADR la mia ragazza

non ha accennato a frenare; lo deduco dalle luci posteriori che non si sono

commutate su “stop”.” (cfr. suo verbale di interrogatorio 21 aprile 2007,

pag. 2);

che,

in base ai rilievi effettuati, gli agenti di polizia hanno constatato la

presenza di una traccia di sfregamento all’indietro lasciata dalla ruota

anteriore destra dell’autofurgone, ciò che ha permesso di stabilire che, prima

della collisione, la stessa sporgesse per circa 50 cm dal marciapiede. Dalle verifiche

intraprese è stato inoltre possibile appurare che il ribaltamento della vettura

non è stato causato dalla velocità, ma dall’effetto trampolino provocato dalla

ruota anteriore dell’autofurgone (cfr. rapporto di constatazione incidente

della circolazione con ferimento 10 maggio 2007, pag. 4, e documentazione

fotografica allegata allo stesso);

che,

per contro, dal suddetto rapporto non risulta che siano state rilevate tracce

di frenata della vettura condotta dall’insorgente;

che

in siffatte evenienze questo giudice, dopo aver vagliato attentamente gli atti

istruttori, non ritiene sussistere alcun ragionevole dubbio che l’insorgente

abbia effettivamente commesso l’infrazione rimproveratale dalla Sezione della

circolazione, in particolare per non essersi accorta che la parte anteriore

destra dell’autofurgone, fermo al lato della strada, sporgeva parzialmente

sulla sua corsia di marcia, urtando la stessa e perdendo conseguentemente la

padronanza di guida;

che

la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione

commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti

concessi dalla legge;

che

il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese

(art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 31 cpv. 1, 90 cifra 1

LCStr; 3 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la

decisione impugnata è confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.-- e le spese di fr. 100.--, già anticipate dalla ricorrente, rimangono

a suo carico.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto

ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.

LTF) entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Entro lo stesso termine può essere, con

medesima istanza, interposto ricorso in materia costituzionale (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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