30.2007.187
Circolare con un veicolo in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg
6 agosto 2008Italiano9 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
30.2007.187
Data decisione, Autorità:
06.08.2008, PRPEN
Titolo:
Circolare con un veicolo in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg
EBRIETÀ AL VOLANTE O ALCOL
art. 91 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.187
16353/805
Bellinzona
6 agosto 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 3 luglio 2007 presentato da
RI 1
difeso da: DI 1
contro
la decisione 15
giugno 2007 emessa dalla Sezione della circolazione, Ufficio giuridico,
Camorino,
viste le osservazioni 11 luglio 2007 presentate
dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti;
considerato in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 15 giugno 2007, ha inflitto a RI
1 una multa di fr. 350.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
80.-- e le spese di fr. 30.--, per i seguenti fatti accertati l’__________ in
territorio di __________;
“ha
circolato con il veicolo TI __________ in stato di ebrietà con una
concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 31 cpv. 2, 55 cpv. 6,
Fatti
91 cifra 1 LCStr, 2 cpv. 1 ONC e 1 cpv. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea
federale del 21 marzo 2003;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 3 luglio 2007, con il
quale chiede l’annullamento della multa;
che,
con scritto dell’11 luglio 2007, la Sezione della circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a
questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 31 cpv. 2 LCStr, le persone che, sotto l’influsso di alcol,
stupefacenti, o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le attitudini
fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo
non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo;
che,
secondo l’art. 55 cpv. 1 LCStr, i conducenti di veicoli come anche gli altri
utenti della strada coinvolti in infortuni possono essere sottoposti a
un’analisi dell’alito. È ordinata una prova del sangue se vi sono indizi di
inattitudine alla guida (cpv. 3, lett. a), o se la persona interessata si
oppone all’esecuzione dell’analisi dell’alito, vi si sottrae o elude lo scopo
di questo provvedimento (cpv. 3, lett. b). L’Assemblea federale fissa il tasso
alcolemico a contare dal quale si ammette l’inattitudine alla guida secondo la
presente legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado di individuale
di sopportabilità all’alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione
di alcol nel sangue è da considerare qualificata (cpv. 6). Il Consiglio
federale emana prescrizioni sugli esami preliminari, sulla procedura di analisi
dell’alito e del sangue, sulla valutazione di siffatte analisi e sull’esame
sanitario completivo della persona indiziata di inattitudine alla guida (cpv.
7, lett. b);
che
chiunque, per spossatezza, influsso dell’alcol, di medicamenti o di
stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un
veicolo (art. 2 cpv. 1 ONC);
che
chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa.
Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è
rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 91 cifra 1
LCStr);
che,
in base all’art. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori
limite di alcolemia nella circolazione stradale, un conducente è considerato in
ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una
concentrazione di alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha
nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione
(cpv. 1). E’ considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue
dello 0.8 per mille o più (cpv. 2);
che,
come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in
applicazione delle precitate norme, di aver circolato alla guida di un veicolo
a motore in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.50
a 0.79 g/kg;
che
il ricorrente si è opposto alla contravvenzione, sostenendo che la
constatazione del suo stato di ebrietà non sarebbe avvenuta in modo certo da
parte degli agenti di polizia. In effetti, egli sarebbe stato sottoposto a tre
analisi dell’alito, le prime due, effettuate nell’intervallo di due minuti, avrebbero
dato delle concentrazioni di alcol superiori al limite massimo consentito dello
0.5 per mille (0.50 per mille la prima e 0.54 per mille la seconda), mentre la
terza, eseguita circa 20 minuti dopo la redazione del rapporto di constatazione
per sospetta guida in stato di inattitudine, avrebbe dato un risultato dello
0.32 per mille (cfr. ricorso, pag. 2);
che,
dopo quest’ultima misurazione, peraltro nemmeno riportata nel citato rapporto
di constatazione, gli agenti di polizia gli avrebbero permesso di ripartire alla
guida del proprio veicolo. Egli ritiene pertanto di non essere stato trovato in
uno stato di inattitudine alla guida, in quanto il risultato delle prime
Considerandi
misurazioni sarebbe inveritiero, a differenza di quello della terza (cfr.
ricorso, pag. 2)
che
l’insorgente sostiene quindi di dover profittare di tale incertezza, in
applicazione del principio in dubio pro reo, malgrado abbia sottoscritto il
rapporto di constatazione, peraltro senza nemmeno prenderne compiutamente atto
(cfr. ricorso, pag. 3);
che,
giusta l’art. 138 cpv. 1 OAC, in vigore fino al 31 dicembre 2007, per accertare
il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l’analisi
preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebrietà. Se l’analisi
preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha
rinunciato all’impiego di un apparecchio per l’analisi preliminare, è
necessario eseguire un’analisi dell’alito (cpv. 5);
che,
secondo l’art. 139 OAC, in vigore fino al 31 dicembre 2007, l’analisi
dell’alito si effettua almeno venti minuti dopo l’assunzione di bevande o dopo
che la persona controllata si è sciacquata la bocca. Le analisi dell’alito
vanno eseguite con apparecchi che: permettano di misure valori corrispondenti a
un tasso alcolemico compreso almeno tra lo 0.20 e il 3.00 per mille (cpv. 2,
lett. a), permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso
alcolemico tra lo 0.02 e l’1.00 per mille con una precisione al massimo dello
0.05
per mille (cpv. 2, lett. b), e convertano con un fattore di 2000 il tasso
alcolico dell’alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg) (cpv. 2, lett. c). Per
un’analisi sono necessarie due misurazioni. Se lo scarto tra le due misurazioni
risulta superiore a un tasso alcolemico dello 0.10 per mille, è necessario
effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta
uno scarto superiore allo 0.10 per mille, si applica l’art. 140 capoverso 1
lettera c (cpv. 3). L’inabilità alla guida della persona interessata è
accertata se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso
alcolemico pari o superiore allo 0.50 per mille, ma inferiore allo 0.80 per
mille e la persona interessata riconosce questo valore (cpv. 4);
che
dal rapporto di costatazione per sospetta guida in stato di inattitudine
risulta che l’insorgente è stato effettivamente sottoposto a due analisi dell’alito
mediante apparecchio etilometro: la prima eseguita alle ore 05:45 ha dato un
risultato di 0.50 grammi per mille, la seconda, eseguita alle 05:47, uno di
0.54
grammi per mille (cfr. rapporto, punto n. 7);
che
relativamente all’assunzione di alcool l’interessato ha dichiarato di aver
ingerito prima dell’evento 2 birre da 3 dl alle ore 05:15 (cfr. rapporto, punto
n. 5, nelle sue osservazioni del 5 maggio 2007 egli afferma per contro di
aver bevuto 3 birre da 3 dl sull’arco di tutta la serata);
che
il ricorrente, dopo aver preso conoscenza delle conseguenze giuridiche, ha
riconosciuto il risultato delle analisi, non richiedendo l’analisi del sangue
(cfr. rapporto, pag. 2);
che
dalle contro-osservazioni del 26 maggio 2007 dell’agente denunciante si evince
che alle ore 06:20, al termine della redazione del citato rapporto, il
ricorrente è stato nuovamente sottoposto alla prova etanografica dell’alito,
per verificarne l’attitudine alla guida, con un risultato di 0.32 grammi per
mille, ciò che gli ha permesso di continuare il viaggio (cfr. rapporto di
contro-osservazioni);
che,
come visto, l’insorgente ha accettato il risultato delle analisi dell’alito,
ciò che comporta pure l’accertamento della propria inabilità alla guida ai
sensi dell’art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr (art. 149 cpv. 4 OAC);
che,
in tali circostanze, ci si può dunque legittimamente chiedere per quale motivo
gli agenti di polizia abbiano deciso di sottoporre il denunciato ad un
ulteriore controllo 33 minuti dopo;
che,
sia detto per inciso, l’affermazione secondo cui egli avrebbe firmato il
rapporto senza neppure aver preso compiutamente atto del suo contenuto, non gli
è di alcun giovamento. Al contrario, spettava a lui sincerarsi di quanto vi
stava scritto prima di apporre la propria firma;
che,
nonostante ciò, tralasciando la questione a sapere se l’abrogato art. 149 cpv.
4.
OAC (peraltro ripreso senza modifiche sostanziali dall’art. 11 cpv. 5 OCCS)
abbia una sufficiente base legale, nel caso concreto ci si può legittimamente
chiedere se al momento dei fatti il ricorrente fosse effettivamente in stato di
inattitudine alla guida, ritenuto che la terza analisi dell’alito ha dato un
risultato di ben 0.22 grammi per mille inferiore a quello della misurazione effettuata
poco più di mezz’ora prima, allorq uando il tasso di eliminazione
oraria dell’alcolemia è compreso tra 0.10 e 0.20 grammi per mille (cfr.
Istruzioni concernenti l’accertamento dell’inattitudine alla guida, emanate
dall’USTRA il 1. dicembre 2004, pagg. 22-23);
che
secondo l’art. 32 cpv. 1 Cost. ognuno è presunto innocente fino a quando non è
stato dimostrato il contrario;
che
in virtù del principio “in dubio pro reo”, ritenuto che in base a quanto qui
sopra rilevato sussistono dubbi circa l’affidabilità delle prime due
misurazioni del tasso alcolemico del ricorrente, quest’ultimo va pertanto
prosciolto dall’accusa formulata nei suoi confronti;
che
visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa né spese di giustizia;
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 2, 55, 91
cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1 ONC; 138 e seg. vOAC; 1 cpv. 1 dell’Ordinanza
dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella
circolazione stradale; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si
prelevano né tassa né spese di giustizia.
3. Intimazione a:
,
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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