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Decisione

30.2007.187

Circolare con un veicolo in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.5 a 0.79 g/kg

6 agosto 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

91 cifra 1 LCStr, 2 cpv. 1 ONC e 1 cpv. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea

federale del 21 marzo 2003;

che

RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 3 luglio 2007, con il

quale chiede l’annullamento della multa;

che,

con scritto dell’11 luglio 2007, la Sezione della circolazione ha dichiarato di astenersi dal formulare osservazioni lasciando a

questo giudice la più ampia facoltà di giudizio;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 31 cpv. 2 LCStr, le persone che, sotto l’influsso di alcol,

stupefacenti, o medicamenti oppure per altri motivi non hanno le attitudini

fisiche o psichiche necessarie per guidare un veicolo, durante questo periodo

non sono ritenute idonee alla guida e non devono condurre un veicolo;

che,

secondo l’art. 55 cpv. 1 LCStr, i conducenti di veicoli come anche gli altri

utenti della strada coinvolti in infortuni possono essere sottoposti a

un’analisi dell’alito. È ordinata una prova del sangue se vi sono indizi di

inattitudine alla guida (cpv. 3, lett. a), o se la persona interessata si

oppone all’esecuzione dell’analisi dell’alito, vi si sottrae o elude lo scopo

di questo provvedimento (cpv. 3, lett. b). L’Assemblea federale fissa il tasso

alcolemico a contare dal quale si ammette l’inattitudine alla guida secondo la

presente legge (ebrietà), indipendentemente da altre prove e dal grado di individuale

di sopportabilità all’alcol, e definisce a partire da quale livello la concentrazione

di alcol nel sangue è da considerare qualificata (cpv. 6). Il Consiglio

federale emana prescrizioni sugli esami preliminari, sulla procedura di analisi

dell’alito e del sangue, sulla valutazione di siffatte analisi e sull’esame

sanitario completivo della persona indiziata di inattitudine alla guida (cpv.

7, lett. b);

che

chiunque, per spossatezza, influsso dell’alcol, di medicamenti o di

stupefacenti oppure per altri motivi è inabile alla guida, non può condurre un

veicolo (art. 2 cpv. 1 ONC);

che

chiunque conduce un veicolo a motore in stato di ebrietà è punito con la multa.

Una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria è inflitta quando è

rilevata una concentrazione qualificata di alcol nel sangue (art. 91 cifra 1

LCStr);

che,

in base all’art. 1 dell’Ordinanza dell’Assemblea federale concernente i valori

limite di alcolemia nella circolazione stradale, un conducente è considerato in

ogni caso inabile alla guida per influsso alcolico (ebrietà) se presenta una

concentrazione di alcol nel sangue dello 0.5 per mille o più oppure se ha

nell’organismo una quantità di alcol che determina una tale concentrazione

(cpv. 1). E’ considerata qualificata una concentrazione di alcol nel sangue

dello 0.8 per mille o più (cpv. 2);

che,

come detto, la Sezione della circolazione rimprovera al multato, in

applicazione delle precitate norme, di aver circolato alla guida di un veicolo

a motore in stato di ebrietà con una concentrazione di alcol nel sangue da 0.50

a 0.79 g/kg;

che

il ricorrente si è opposto alla contravvenzione, sostenendo che la

constatazione del suo stato di ebrietà non sarebbe avvenuta in modo certo da

parte degli agenti di polizia. In effetti, egli sarebbe stato sottoposto a tre

analisi dell’alito, le prime due, effettuate nell’intervallo di due minuti, avrebbero

dato delle concentrazioni di alcol superiori al limite massimo consentito dello

0.5 per mille (0.50 per mille la prima e 0.54 per mille la seconda), mentre la

terza, eseguita circa 20 minuti dopo la redazione del rapporto di constatazione

per sospetta guida in stato di inattitudine, avrebbe dato un risultato dello

0.32 per mille (cfr. ricorso, pag. 2);

che,

dopo quest’ultima misurazione, peraltro nemmeno riportata nel citato rapporto

di constatazione, gli agenti di polizia gli avrebbero permesso di ripartire alla

guida del proprio veicolo. Egli ritiene pertanto di non essere stato trovato in

uno stato di inattitudine alla guida, in quanto il risultato delle prime

Considerandi

misurazioni sarebbe inveritiero, a differenza di quello della terza (cfr.

ricorso, pag. 2)

che

l’insorgente sostiene quindi di dover profittare di tale incertezza, in

applicazione del principio in dubio pro reo, malgrado abbia sottoscritto il

rapporto di constatazione, peraltro senza nemmeno prenderne compiutamente atto

(cfr. ricorso, pag. 3);

che,

giusta l’art. 138 cpv. 1 OAC, in vigore fino al 31 dicembre 2007, per accertare

il consumo di alcol, la polizia può utilizzare apparecchi per l’analisi

preliminare che danno indicazioni sullo stato di ebrietà. Se l’analisi

preliminare del consumo di alcol fornisce un risultato positivo o la polizia ha

rinunciato all’impiego di un apparecchio per l’analisi preliminare, è

necessario eseguire un’analisi dell’alito (cpv. 5);

che,

secondo l’art. 139 OAC, in vigore fino al 31 dicembre 2007, l’analisi

dell’alito si effettua almeno venti minuti dopo l’assunzione di bevande o dopo

che la persona controllata si è sciacquata la bocca. Le analisi dell’alito

vanno eseguite con apparecchi che: permettano di misure valori corrispondenti a

un tasso alcolemico compreso almeno tra lo 0.20 e il 3.00 per mille (cpv. 2,

lett. a), permettano di misurare valori corrispondenti a un tasso

alcolemico tra lo 0.02 e l’1.00 per mille con una precisione al massimo dello

0.05

per mille (cpv. 2, lett. b), e convertano con un fattore di 2000 il tasso

alcolico dell’alito (mg/l) nel tasso alcolemico (g/kg) (cpv. 2, lett. c). Per

un’analisi sono necessarie due misurazioni. Se lo scarto tra le due misurazioni

risulta superiore a un tasso alcolemico dello 0.10 per mille, è necessario

effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta

uno scarto superiore allo 0.10 per mille, si applica l’art. 140 capoverso 1

lettera c (cpv. 3). L’inabilità alla guida della persona interessata è

accertata se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso

alcolemico pari o superiore allo 0.50 per mille, ma inferiore allo 0.80 per

mille e la persona interessata riconosce questo valore (cpv. 4);

che

dal rapporto di costatazione per sospetta guida in stato di inattitudine

risulta che l’insorgente è stato effettivamente sottoposto a due analisi dell’alito

mediante apparecchio etilometro: la prima eseguita alle ore 05:45 ha dato un

risultato di 0.50 grammi per mille, la seconda, eseguita alle 05:47, uno di

0.54

grammi per mille (cfr. rapporto, punto n. 7);

che

relativamente all’assunzione di alcool l’interessato ha dichiarato di aver

ingerito prima dell’evento 2 birre da 3 dl alle ore 05:15 (cfr. rapporto, punto

n. 5, nelle sue osservazioni del 5 maggio 2007 egli afferma per contro di

aver bevuto 3 birre da 3 dl sull’arco di tutta la serata);

che

il ricorrente, dopo aver preso conoscenza delle conseguenze giuridiche, ha

riconosciuto il risultato delle analisi, non richiedendo l’analisi del sangue

(cfr. rapporto, pag. 2);

che

dalle contro-osservazioni del 26 maggio 2007 dell’agente denunciante si evince

che alle ore 06:20, al termine della redazione del citato rapporto, il

ricorrente è stato nuovamente sottoposto alla prova etanografica dell’alito,

per verificarne l’attitudine alla guida, con un risultato di 0.32 grammi per

mille, ciò che gli ha permesso di continuare il viaggio (cfr. rapporto di

contro-osservazioni);

che,

come visto, l’insorgente ha accettato il risultato delle analisi dell’alito,

ciò che comporta pure l’accertamento della propria inabilità alla guida ai

sensi dell’art. 91 cpv. 1 prima frase LCStr (art. 149 cpv. 4 OAC);

che,

in tali circostanze, ci si può dunque legittimamente chiedere per quale motivo

gli agenti di polizia abbiano deciso di sottoporre il denunciato ad un

ulteriore controllo 33 minuti dopo;

che,

sia detto per inciso, l’affermazione secondo cui egli avrebbe firmato il

rapporto senza neppure aver preso compiutamente atto del suo contenuto, non gli

è di alcun giovamento. Al contrario, spettava a lui sincerarsi di quanto vi

stava scritto prima di apporre la propria firma;

che,

nonostante ciò, tralasciando la questione a sapere se l’abrogato art. 149 cpv.

4.

OAC (peraltro ripreso senza modifiche sostanziali dall’art. 11 cpv. 5 OCCS)

abbia una sufficiente base legale, nel caso concreto ci si può legittimamente

chiedere se al momento dei fatti il ricorrente fosse effettivamente in stato di

inattitudine alla guida, ritenuto che la terza analisi dell’alito ha dato un

risultato di ben 0.22 grammi per mille inferiore a quello della misurazione effettuata

poco più di mezz’ora prima, allorq uando il tasso di eliminazione

oraria dell’alcolemia è compreso tra 0.10 e 0.20 grammi per mille (cfr.

Istruzioni concernenti l’accertamento dell’inattitudine alla guida, emanate

dall’USTRA il 1. dicembre 2004, pagg. 22-23);

che

secondo l’art. 32 cpv. 1 Cost. ognuno è presunto innocente fino a quando non è

stato dimostrato il contrario;

che

in virtù del principio “in dubio pro reo”, ritenuto che in base a quanto qui

sopra rilevato sussistono dubbi circa l’affidabilità delle prime due

misurazioni del tasso alcolemico del ricorrente, quest’ultimo va pertanto

prosciolto dall’accusa formulata nei suoi confronti;

che

visto l’esito del gravame, non si prelevano né tassa né spese di giustizia;

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 31 cpv. 2, 55, 91

cifra 1 LCStr; 2 cpv. 1 ONC; 138 e seg. vOAC; 1 cpv. 1 dell’Ordinanza

dell’Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella

circolazione stradale; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si

prelevano né tassa né spese di giustizia.

3. Intimazione a:

,

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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