30.2007.189
Carente ordine e pulizia presso un ristorante; sistema di autocontrollo insufficiente
2 dicembre 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2007.189
Data decisione, Autorità:
02.12.2009, PRPEN
Titolo:
Carente ordine e pulizia presso un ristorante; sistema di autocontrollo insufficiente
DERRATE ALIMENTARI
art. 48 cpv. 1 LDERR
art. 49 ODERR
art. 51 ODERR
art. 53 cpv. 1 ODERR
art. 7 ORI
art. 16 ORI
Incarto
n.
30.2007.189
271/2007/045
Bellinzona
2
dicembre 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 4 luglio 2007 presentato da
RI 1 domiciliato a
contro
la decisione 28
giugno 2007 emessa dal CRTE 1, Bellinzona,
viste le osservazioni 23 luglio 2007 presentate
dal CRTE 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in
fatto:
che
il Laboratorio cantonale, con decisione 28 giugno 2007, ha inflitto a RI 1, nella sua qualità di responsabile per la sicurezza degli alimenti dell’__________
(__________), __________, una multa di fr. 500.--, addebitandogli inoltre la
tassa di giustizia di fr. 105.--, le spese di intervento di fr. 336.-- e le
spese di cancelleria di fr. 45.--, per un’insufficienza nel sistema di
autocontrollo e per una carente situazione di ordine e pulizia presso il citato
albergo;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 15, 23, 48 cpv. 1
LDerr, 47, 49, 51, 53, 55 ODerr, 7, 10 cpv. 2, 14, 16, 18 ORI, 37 OCDerr,
nonché degli art. 2 della Legge cantonale di applicazione della LDerr, 8 del
Regolamento di applicazione della Legge cantonale di applicazione della LDerr e
1 segg. LPContr;
che
RI 1 è insorto contro tale decisione con ricorso del 4 luglio 2007, con il
quale ha chiesto l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni dell’11 luglio 2007 il CRTE 1 ha postulato la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
ai sensi dell’art. 15 cpv. 1 LDerr, chiunque fabbrica, tratta, deposita,
trasporta o distribuisce derrate alimentari deve provvedere affinché esse:
siano depositate in modo ordinato e pulito (lett. a); siano depositate,
trasportate o distribuite in modo che non vengano alterate da sostanze che
possono mettere in pericolo la salute o alterate in qualsiasi altro modo (lett.
b); entrino in contatto diretto o indiretto soltanto con recipienti, materiale
d’imballaggio, installazioni, attrezzi o altri oggetti simili puliti e in buon
stato (lett. c); siano depositate e trasportate unicamente in locali e veicoli
puliti, sufficientemente grandi e sistemati adeguatamente per consentire un
deposito corretto (lett. d); non vengano per quanto possibile alterate da
organismi nocivi e da parassiti (lett. e). Il Consiglio federale emana
prescrizioni concernenti l’igiene nel contatto con le derrate alimentari (cpv.
3);
che,
secondo l’art. 23 cpv. 1 LDerr, chiunque fabbrica, tratta, distribuisce,
importa od esporta derrate alimentari, additivi e oggetti d’uso deve
provvedere, nel quadro della sua attività, affinché le merci siano conformi
alle esigenze legali. Deve analizzarle o farle analizzare secondo le regole di
una buona pratica di fabbricazione. Il controllo ufficiale non libera
dall’obbligo del controllo autonomo (cpv. 2). Il Consiglio federale stabilisce
a quali condizioni è possibile, nel singolo caso, rinunciare ad un’analisi
(cpv. 3). Il Consiglio federale può disciplinare la documentazione del
controllo autonomo (cpv. 5);
che,
in base all’art. 3 cpv. 1 ODerr, per ogni azienda occorre designare una persona
che, oltre alla direzione dell’impresa, assuma la responsabilità ultima per
sicurezza dei prodotti (responsabile). Se non è designato un responsabile, la
direzione dell’impresa è responsabile per la sicurezza dei prodotti
dell’azienda alimentare (cpv. 2);
che,
in virtù dell’art. 47 cpv. 1 ODerr, il responsabile deve provvedere affinché:
le derrate alimentari e gli oggetti d’uso non siano modificati sfavorevolmente
da microrganismi, sostanze estranee o in altro modo (lett. a); una derrata
alimentare, considerata la sua destinazione, sia idonea al consumo umano (lett.
b). Deve adottare tutte le misure e i provvedimenti necessari per premunirsi
nei confronti dei pericoli per gli esseri umani (cpv. 2);
che,
ai sensi dell’art. 49 cpv. 1 ODerr, il responsabile provvede, nell’ambito delle
sue attività a tutti i livelli di produzione, trasformazione e distribuzione,
affinché le derrate alimentari e gli oggetti d’uso siano conformi alle esigenze
legali, in particolare in relazione alla protezione della salute, alla
protezione da inganni e all’igiene nell’utilizzazione di derrate alimentari e
oggetti d’uso. Per adempiere le esigenze di cui al capoverso 1, il responsabile
è tenuto ad effettuare un controllo autonomo (cpv. 2). Strumenti importanti del
controllo autonomo sono in particolare: la garanzia di buone prassi procedurali
(buona prassi igienica, buona prassi di fabbricazione) (lett. a);
l’applicazione di procedimenti basati sui principi del sistema HACCP (art. 51)
(lett. b); la rintracciabilità (lett. c); la campionatura e l’analisi di
derrate alimentari e oggetti d’uso (lett. d);
che,
in base all’art. 53 cpv. 1 ODerr, chiunque fabbrica, trasforma, tratta,
deposita, trasporta o consegna derrate alimentari deve mettere a punto e
applicare uno o più procedimenti, fondati sui principi del sistema HACCP, di
sorveglianza permanente sui pericoli specifici di natura biologica, chimica e
fisica. E’ fatto salvo l’art. 53. Un tale procedimento deve comprendere le
seguenti fasi: identificare e valutare i pericoli che devono essere evitati,
eliminati o ridotti a livello accettabili (“hazard analysis” HA) (lett. a); determinare
Fatti
i punti critici di controllo nelle fasi di trattamento in cui si rende
necessario porre sotto controllo un pericolo, ossia evitarlo, eliminarlo o
ridurlo a un livello accettabile (“critical control point(s)” CCP; punti
critici di controllo) (lett. b); stabilire valori indicativi di riferimento
nelle fasi di trattamento menzionate per distinguere i valori accettabili da
quelli inaccettabili al fine di evitare, eliminare o ridurre i pericoli
identificati (lett. c); stabilire e applicare un sistema efficiente di
sorveglianza dei punti critici di controllo (lett. d); stabilire correttivi per
il caso in cui la sorveglianza indichi che un punto critico di controllo non
funziona più in modo corretto (lett. e); stabilire una procedura per verificare
se le prescrizioni di cui alle lettere a-e sono rispettate; le verifiche devono
essere effettuate regolarmente, in ogni caso ogni qualvolta una modifica del
processo di produzione potrebbe pregiudicare la sicurezza della derrata
alimentare fabbricata (lett. f); predisporre documenti e registrazioni, con i
quali possa essere comprovato che le prescrizioni di cui alle lettere a-f sono
rispettate; i documenti e le registrazioni devono essere adeguati alla natura e
alle dimensioni dell’impresa; devono essere costantemente aggiornati e
conservati per un periodo adeguato (lett. g) (cpv. 2). Il sistema HACCP va
applicato in una forma adeguata al rischio per la sicurezza e al volume della
produzione (cpv. 3);
che,
giusta l’art. 53 cpv. 1 ODerr, il responsabile deve poter provare alla
competente autorità cantonale d’esecuzione che: è stato applicato un
procedimento conforme al sistema HACCP (lett. a) o qualora esistano linee
direttive approvate dall’UFSP per una buona prassi procedurale: si è proceduto
secondo queste linee direttive per una buona prassi procedurale (lett. b);
che,
in virtù dell’art. 55 cpv. 1 ODerr, tutti i provvedimenti adottati nell’ambito
del controllo autonomo devono essere giustificati per scritto o mediante una
procedura equivalente. Il DFI può disciplinare il genere di controllo autonomo
e i dettagli della documentazione (cpv. 2);
che,
ai sensi dell’art. 7 cpv. 1 ORI, i locali e gli impianti delle aziende che
trattano derrate alimentari devono essere puliti e mantenuti sempre in buono
Considerandi
stato. I locali e gli impianti delle aziende che trattano derrate alimentari
devono essere concepiti, sistemati, costruiti, ubicati e dimensionati affinché
siano adempiti i seguenti requisiti: devono poter essere mantenuti nello stato
appropriato all’uso, puliti e disinfettati in modo conveniente; devono essere
evitate o limitate al minimo le contaminazioni aerogene. Devono disporre di
superfici di lavoro sufficienti all’esecuzione delle singole fasi di
lavorazione in condizioni igienicamente ineccepibili (lett. a); devono poter
essere evitati l’accumulo di sporcizia, il contatto con sostanze tossiche, la
penetrazione nelle derrate alimentari di particelle estranee, la formazione di
vapore acqueo e muffa indesiderata sulle superfici (lett. b); deve essere
garantita una buona igiene delle derrate alimentari che protegga anche da
contaminazioni; si deve disporre, se necessario, di appropriati locali di
lavorazione e depositi sufficientemente grandi, dotati di un sistema per il
controllo della temperatura, che consentano di conservare gli alimenti in
condizioni termiche adeguate e di sorvegliare o, se necessario, registrare la
temperatura di conservazione (lett. d); i sistemi di eliminazione delle
acque di scarico devono essere concepiti e costruiti in modo da escludere qualsiasi
rischio di contaminazione delle derrate alimentari. Le acque di scarico che
scorrono in canali di scolo aperti o semiaperti non devono fluire da settori
contaminati a settori puliti, in particolare verso settori dove sono trattate
le derrate alimentari, se ciò può comportare un elevato rischio per i
consumatori (lett. e); i settori nei quali sono trattate le derrate alimentari
devono essere sufficientemente illuminati da luce naturale o artificiale (lett.
f); i locali e gli impianti devono essere privi di parassiti e organismi
nocivi. Se necessario devono essere predisposti gli adeguati procedimenti per
eliminarli (lett. g); i prodotti di pulizia e di disinfezione non possono
essere conservati nei locali nei quali sono manipolate le derrate alimentari
(lett. h) (cpv. 2);
che,
secondo l’art. 10 cpv. 2 ORI, le aziende alimentari devono disporre di un
numero sufficiente di lavandini, adeguatamente collocati, muniti di acqua
corrente fredda e calda, nonché del materiale necessario per lavarsi e
asciugarsi le mani in modo igienico (cpv. 2);
che,
giusta l’art. 14 cpv. 1 ORI, i recipienti, gli apparecchi, gli strumenti e
altri oggetti e attrezzature che entrano in contatto con le derrate alimentari
(attrezzature) devono essere: regolarmente puliti a fondo e, se necessario,
disinfettati, per evitare ogni rischio di contaminazione. Fanno eccezione i
contenitori e gli imballaggi a perdere (lett. a); concepiti, costruiti e
mantenuti in modo da limitare nella misura del possibile i rischi di
contaminazione (lett. b); installati in modo da consentire un’adeguata pulizia
dell’area circostante (lett. c); muniti, se necessario, degli appositi
Dispositivo
dispositivi di controllo (lett. d). Se, per impedire la corrosione delle
attrezzature e dei contenitori, è necessario utilizzare additivi chimici, ciò
deve essere fatto secondo la prassi corretta (cpv. 2);
che,
in base all’art. 16 cpv. 1 ORI, i rifiuti alimentari, i sottoprodotti non
commestibili e gli altri scarti devono essere rimossi al più presto dai locali
che entrano in contatto con le derrate alimentari. Devono essere depositati in
contenitori sigillabili. Questi devono essere funzionali, mantenuti in buono
stato, facili da pulire e, se necessario, da disinfettare (cpv. 2). I rifiuti
alimentari, i sottoprodotti non commestibili e gli altri scarti devono essere
depositati temporaneamente ed eliminati in modo adeguato (cpv. 3). I locali di
deposito dei rifiuti devono essere concepiti e gestiti in modo da poter essere
mantenuti puliti ed esenti da animali e altri organismi nocivi. Se necessario,
la temperatura di tali locali deve essere abbassata (cpv. 4). I rifiuti devono
essere eliminati in maniera igienicamente ineccepibile. Non devono costituire
una fonte di contaminazione diretta né indiretta delle derrate alimentari (cpv.
5). Se usa altri tipi di contenitori o altri sistemi di eliminazione, il
responsabile è tenuto a dimostrare alle competenti autorità cantonali di
esecuzione che essi sono altrettanto adeguati (cpv. 6);
che,
secondo l’art. 18 cpv. 1 ORI, il responsabile non deve accettare materie prime
o ingredienti, se risultano contaminati o se si può ragionevolmente presumere
che siano contaminati da parassiti, microrganismi patogeni o sostanze tossiche,
decomposte o estranee in misura tale che, anche dopo la normale cernita o dopo
procedimenti igienicamente ineccepibili di pretrattamento o trasformazione, il
prodotto finale risulti non idoneo al consumo. Le derrate alimentari crude non
pronte al consumo devono essere conservate separatamente dalle derrate
alimentari pronte al consumo. Durante la trasformazione o la lavorazione
(lavaggio, preparazione, ecc.) è opportuno adottare adeguati provvedimenti in
tal senso (cpv. 2). Le materie prime e gli ingredienti depositati in un’azienda
alimentare devono essere conservati in modo da evitare la contaminazione e un
deterioramento pericoloso per la salute (cpv. 3). Durante la fabbricazione, la
trasformazione, il trattamento, il deposito, l’imballaggio, la consegna e il
trasporto le derrate alimentari devono essere protette dalla contaminazione che
le rende non idonee al consumo (cpv. 4). Le sostanze pericolose per la salute o
non commestibili devono essere adeguatamente etichettate e immagazzinate in
contenitori separati e ben chiusi (cpv. 5);
che,
giusta l’art. 48 cpv. 1 LDerr, è punito con la multa sino a fr. 40’000.--
chiunque, intenzionalmente: contravviene alle prescrizioni sulle norme di
igiene nel contatto con le derrate alimentari (lett. a); contravviene alle
prescrizioni concernenti l’obbligo di autorizzazione e di annuncio ai sensi
dell’articolo 17a, il controllo autonomo ai sensi dell’art. 23 capoverso 1,
l’obbligo d’informazione ai sensi dell’articolo 23 capoverso 2bis lettera a o
la rintracciabilità ai sensi dell’articolo 23a. Chi agisce per negligenza è
punito con la multa sino a fr. 20’000.-- (cpv. 1bis). Il tentativo e la
complicità sono punibili (cpv. 2). In casi di esigua gravità, si può
prescindere dal procedimento penale e dalla pena (cpv. 3);
che
il Laboratorio cantonale è l’autorità competente per eseguire le analisi
necessarie per il controllo delle derrate alimentari e degli oggetti d’uso,
nonché per perseguire le contravvenzioni ai sensi dell’art. 48 LDerr (art. 2
della Legge cantonale di applicazione della LDerr in combinazione con gli art.
2, 4 e 8 del relativo Regolamento di applicazione);
che,
come detto, nel caso specifico, il Laboratorio cantonale ha sanzionato il
ricorrente nella sua qualità di responsabile per la sicurezza per gli alimenti
per un’insufficienza nel sistema di autocontrollo ed una carente situazione di
ordine e pulizia presso __________ (__________);
che la decisione impugnata si
fonda sull’ispezione eseguita il 7 marzo 2007 presso il suddetto albergo, in
occasione della quale sono state constatate le seguenti non conformità:
- “Autocontrollo:
Il sistema di autocontrollo presentato e attualmente in vigore risulta
insufficiente, in particolare non esiste un manuale, l’accettazione della merce
avviene con metodi sbrigativi e la temperatura non è verificata, non vi sono
direttive atte a monitore le diverse fasi di produzione
(cotture-raffreddamenti), servizio, ecc.). Un sistema di autocontrollo adeguato
alla vs. produzione deve essere concepito entro 15 giorni.
- Derrate
alimentari: La caratterizzazione dei prodotti congelati incompleta.
- Processi
ed attività: Il controllo della merce, la conduzione dei processi termici non
sono definiti, non è presente alcuna scheda di verifica. Documentazione
assente. Operazioni di pulizia e manutenzione, in parte, insufficiente.
Taglieri sporchi, utensili rotti, cassetti, ripiani in cattivo stato di
manutenzione.
- Strutture:
Vano lavandino in cattivo stato di manutenzione, necessario pulizia mani
assente, presenza di contenitori rifiuti ricolmi. Le operazioni di ripristino
di una situazione igienica e strutturale conforme devono essere effettuate
subito.” (cfr. rapporto d’ispezione n. 45 del 7 marzo 2007, doc. A);
che
il Laboratorio cantonale, avendo constatato durante l’ispezione di verifica
effettuata l’11 aprile 2007 che “ad eccezione del controllo delle
temperature, delle verifiche della merce all’accettazione, della pulizia e
piallatura dei taglieri, della posa del necessario per la pulizia delle mani,
non sono stati eseguiti altri lavori o presi provvedimenti come indicato nel
verbale d’ispezione n. 45 del 7.3.07”, ha informato i responsabili che
sarebbe stata avviata una procedura contravvenzionale nei loro confronti ed ha
nuovamente intimato loro l’esecuzione dei lavori di ripristino di una
situazione igienica conforme e la preparazione di un sistema di autocontrollo
adeguato e commisurato alla produzione entro fine mese (cfr. rapporto
d’ispezione n. 67 dell’11 aprile 2007, doc. B);
che,
in data 22 maggio 2007, il Laboratorio cantonale, dopo aver appurato che
l’insorgente era il responsabile per la sicurezza degli alimenti dell’albergo
in questione, ha pertanto avviato nei suoi confronti la presente procedura
contravvenzionale, rimproverandogli la mancata preparazione di un sistema di
autocontrollo adeguato al tipo di attività ed il ripristino parziale della
situazione igienica ed intimandogli nuovamente, con la comminatoria di cui
all’art. 292 CPS in caso di disobbedienza, di metterle in atto (cfr.
intimazione di contravvenzione 22 maggio 2007, doc. G);
che,
dal canto suo, il ricorrente nel proprio gravame sostiene che:
- vi
era “qualche piastrella rotta”,
- i
contenitori dei rifiuti, essendo alti cm 60, non erano ricolmi, ma erano pieni
soltanto per un quarto di tovaglioli di carta ed altri rifiuti della prima
colazione, in quanto i sacchi da lt. 110 sono alti cm 100. Inoltre quest’ultimi
“tutte le sere dopo l’ultimo servizio vengono cambiati”,
- “le
derrate alimentari (pesce e carne) da noi congelate vengono prese fresche,
pulite, messe sotto vuoto e poi congelate. La vendita avviene entro e non oltre
10 giorni. Per questo motivo non abbiamo ritenuto necessario scrivere la data.
Vista comunque la disposizione abbiamo provveduto ad aggiungere la data”,
- “Non
è vero che non esisteva un sistema di autocontrollo delle derrate alimentari,
ma come scritto a verbale avevamo sì un sistema di autocontollo sbrigativo, ma
dal punto di vista igienico-sanitario migliore di tanti altri”. In effetti,
il metodo prevedeva che “al ricevimento delle derrate alimentari (pesce,
carne, verdure, insalate, formaggi e latticini) vengono controllate
separatamente. Le carni sporzionate vengono messe sotto vuoto e riposte in
celle frigorifere a C°0. Il pesce viene lavato, filettato, messo sotto vuoto e
surgelato a C°-20. Le insalate vengono lavate, asciugate, preparate e riposte
in contenitori di plastica chiusi, che poi vengono messi in celle a C°4, come
pure i formaggi. Questo metodo è più conforme che l’autocontrollo prescritto
dalle normative vigenti. Dopo oltre 10 anni di esperienza in questo ristorante
nessuno ha mai criticato questo nostro metodo” (cfr. ricorso, pag. 2);
che
l’insorgente contesta inoltre le risultanze dell’ispezione di controllo. In
effetti, a suo dire, non si può asserire che nulla o quasi nulla sia stato
fatto, in quanto la cucina era chiusa dal 1. aprile 2007 e i lavori erano in
corso. In particolare sarebbero state cambiate diverse piastrelle rotte,
sostituite completamente le quattro lampade sotto la cappa ed installate nuove
prese elettriche, pulita a fondo la cappa e fatte tutte le pulizie generali di
normale routine che vengono eseguite annualmente. Infine, egli, pur
condividendo di essere un po’ disordinato, rifiuta di considerare il suo metodo
gravemente carente dal profilo igienico-sanitario (cfr. ricorso, pag. 2);
che nelle proprie osservazioni
il Laboratorio cantonale precisa che:
- le “piastrelle
rotte facilitano l’accumulo di sporcizia che, in un ambiente umido e caldo come
quello di una cucina, sono terreno ideale per la crescita dei batteri e la
proliferazione di insetti”, per cui non rispettano l’art. 8 cpv. 2
lett. a ORI, che prescrive che i pavimenti devono essere mantenuti in modo
ineccepibile,
- la
prassi di lasciare nei contenitori dei rifiuti tovagliolini ed altri rifiuti
della prima colazione (l’ispezione si è svolta alle ore 18:30, cfr. doc. A) e
quella di cambiare i sacchi dei rifiuti tutte le sere dopo l’ultimo servizio
sono igienicamente scorrette e contrarie ai dettami dell’art. 16 cpv. 1 ORI,
che dispone la loro rimozione al più presto,
- al
momento dell’ispezione di verifica non si era ancora provveduto ad iscrivere le
date di congelamento sulle derrate congelate. La sola condizione che, come
sostenuto dal ricorrente, il ciclo delle derrate, da fresco al congelamento
fino alla vendita, avviene in un massimo di 10 giorni, non permette la
distinzione, ad esempio, tra derrate dello stesso tipo congelate in date
diverse. Distinzione importante per evitare che vecchie confezioni rimangano a
lungo inutilizzate a scapito di quelle preparate in date più recenti,
- in
occasione dell’ispezione di verifica non era ancora stato predisposto un
sistema di autocontrollo adeguato e commisurato al tipo di attività, di una
certa rilevanza, del ristorante. Le procedure riferite dall’interessato
descrivono unicamente le operazioni di lavorazione dei prodotti, che tuttavia
non devono essere confuse con quelle riguardanti le valutazioni che deve fare,
i controlli che deve eseguire, le misure che deve adottare a dipendenze delle
situazioni riscontrate e la documentazione di tutte queste operazioni di
autocontrollo. Inoltre, a riprova dell’inadeguatezza del sistema, lo stesso
insorgente ha riconosciuto che il suo metodo era sbrigativo, mentre
l’amministratore dell’albergo ha ammesso che vi era una carenza nel sistema di
autocontrollo e di aver ripreso sia il cuoco che il gerente,
infine,
nel corso dell’ispezione di verifica non era stato indicato che il ristorante
fosse chiuso, tantomeno è stato mostrato il documento “Avviso al personale”.
Inoltre, per quanto concerne i lavori di pulizia della cappa, la documentazione
allegata al ricorso smentisce la tesi secondo cui sarebbero già stati eseguiti,
in quanto l’offerta della ditta incaricata riporta quale data del sopralluogo
quella del 18 aprile 2007, quindi posteriore a quella dell’ispezione (cfr.
osservazioni 23 luglio 2007, pagg. 2-4);
che,
visto quanto precede, ben ponderati tutti gli atti istruttori, risulta
ampiamente comprovato che il ricorrente abbia commesso le infrazioni
rimproverategli dal Laboratorio cantonale, ovvero quella di non avere
predisposto il necessario sistema di autocontrollo e quella di non avere
integralmente ripristinato la situazione igienica del ristorante in oggetto,
entro i termini assegnatigli, contravvenendo così alle disposizioni indicate nella
decisione impugnata;
che
la multa inflitta è convenientemente proporzionata alla gravità dell’infrazione
commessa, rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti
concessi dalla legge;
che
il ricorso deve pertanto essere respinto, seguito da tassa di giustizia e spese
(art. 15 LPContr);
per questi motivi, visti gli art. 15, 23 e 48 cpv. 1
LDerr; 47, 49, 51, 53 e 55 ODerr; 7, 10 cpv. 2, 14, 16 e 18 ORI; 37
dell’OCDerr, 2 della Legge cantonale di applicazione della LDerr, 8 del Regolamento
di applicazione della Legge cantonale di applicazione della LDerr; 1 segg.
LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e la
decisione impugnata è confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.-- e le spese di fr. 100.-- sono a carico ricorrente.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto
ricorso in materia penale al Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg.
LTF) per i motivi previsti dagli art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla
notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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