30.2007.19
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23 luglio 2007Italiano32 min
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Numero d'incarto:
30.2007.19
Data decisione, Autorità:
23.07.2007, TCA
Titolo:
Interessi di mora su contributi per indipendenti sono riscossi solo se i contributi d'acconto già versati sono inferiori del 25% all'importo dovuto.L'assicurato deve segnalare alla Cassa la modifica del reddito e chiedere l'adeguamento dei contributi d'acconto.OAVS 41bis cpv.1 lett.f conforme a Cost
ACCONTO
CONTRIBUTI
INTERESSI DI RITARDO
LAVORATORE INDIPENDENTE
art. 14 cpv. 4 let. e LAVS
art. 24 OAVS
art. 24 cpv. 4 OAVS
art. 41bis cpv. 1 let. f OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.19
TB
Lugano
23 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 14 marzo 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 14
febbraio 2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
A. Il
25 aprile 2005 (doc. 1) la Cassa CO 1 ha emesso il conguaglio dei contributi
personali di RI 1 come indipendente per l'anno 2001. Dall'importo
totale di Fr. 124'121,95 dovuto
dall'assicurato per contributi
e spese, è stato dedotto il versamento degli acconti ammontanti a Fr. 77'510,20 già effettuato nel 2001 e nel 2002,
per ottenere un saldo a favore della Cassa di compensazione di Fr. 46'611,75. Questa somma doveva essere
accreditata sul conto dell'amministrazione
entro 30 giorni dalla data della fattura.
Con un'analoga
decisione del 28 giugno 2007 (doc. 3), la Cassa ha
fissato in Fr. 200'155,55 i contributi personali e le spese dovuti dall'assicurato
per il 2002. Da questa somma è stato poi dedotto l'importo di Fr. 77'510,20 versato
come acconto, perciò la Cassa gli ha chiesto il
pagamento di Fr. 122'645,35 a saldo.
B. Il
30 novembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che
fissavano per l'anno 2001 (doc.
6) e per il 2002 (doc. 7) degli interessi di mora sui citati contributi
personali AVS/AI/IPG che l'assicurato
doveva versare, conteggiando gli importi di Fr. 5'599,90 rispettivamente di Fr. 9'658,30 da pagare entro trenta giorni dalla data della decisione.
L'assicurato si è opposto a queste decisioni
attribuendo l'origine degli
interessi di mora unicamente al ritardo con cui la Cassa di compensazione ha
fissato i conguagli dei contributi dovuti come indipendente (nell'aprile e nel giugno 2005), malgrado
disponesse da tempo delle necessarie informazioni per fissare il totale dovuto
(notifica di tassazione del 14 giugno 2004) (doc. 8).
C. Contro
la decisione su opposizione del 14 febbraio 2007 (doc. A) della Cassa che ha
respinto la citata opposizione, il 14 marzo 2007 (doc. I) l'assicurato ha formulato ricorso al TCA, contestando il calcolo dei giorni di
ritardo nel pagamento degli acconti. L'insorgente ha osservato che gli interessi di mora vanno calcolati
per il 2001 dal 14 giugno 2004 (data della notifica di tassazione) al 25 aprile
2005 (data della decisione di fissazione del conguaglio per i contributi del
2001) e per il 2002 dal 14 giugno 2004 al 28 giugno 2005 (data della decisione
di fissazione dei contributi ancora da versare nell'anno 2002). Questi
ritardi sarebbero unicamente dovuti alla negligenza della Cassa – e non del
ricorrente – che ha tardato ad emettere i conguagli, e meglio quasi un anno
dopo la notifica di tassazione.
D. Con
risposta del 26 marzo 2007 (doc. III) la Cassa convenuta ha confermato la
decisione su opposizione, ribadendo che le tassazioni fiscali sono vincolanti
per le autorità amministrative e che la decisione definitiva di fissazione dei
contributi personali può essere emanata soltanto posteriormente alla notifica
di tassazione.
Il ricorrente ha nuovamente
contestato l'accollamento di
interessi di ritardo a far conto dalla notifica di tassazione fino all'accredito dei versamenti a conguaglio,
evidenziando che vi sarebbero così 341 giorni in più per il 2001 e 403 per il
2002 (doc. V).
La Cassa ha osservato
di aver dovuto attendere la comunicazione dell'autorità fiscale emanata l'11 aprile 2005 (doc. 9) per procedere con la fissazione definitiva
dei contributi il 25 aprile 2005 ed il 28 giugno 2005 (doc. VII).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3)
questo Tribunale ha emanato una decisione di principio concernente una
fattispecie analoga alla presente, nella composizione di tre giudici, ed ha
respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in questa
sede.
2.Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003
della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla
LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere
valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24
gennaio 2007 consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160
consid. 5.1; DTF 129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V
166 consid. 4b).
Per contro, per quanto
attiene alle disposizioni formali (procedurali) della LPGA, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa
specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la
necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola,
siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007
consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione di interessi di mora dovuti
dal ricorrente sull'apparente
ritardo nel pagamento di contributi personali AVS/AI/IPG concernenti gli anni
2001 e 2002. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa sono invece
state emanate nel 2006 e nel 2007.
Pertanto, mentre per
l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per
quanto concerne la fissazione degli interessi di mora vanno applicate le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel merito
3. L'art.
14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida,
una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie
per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv.
4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei
contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio
(lett. b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli
pagati in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati
(lett. d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi
rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e
dell'art. 14 cpv. 4 LAVS
relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi
rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle
prestazioni sono retti dall'art.
26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.
4. Giusta
l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso
2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona
tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il
reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a
pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se
entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non
vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano
Fatti
i contributi d'acconto dovuti
in una decisione.
In virtù dell'art. 25
cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno
di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i
contributi d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non
versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla
fatturazione.
Le casse di
compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25
cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione
domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie
al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG
(art. 27 cpv. 1 OAVS).
Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le
autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno
fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha
ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.
23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di
compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione
competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).
5. Oltre
ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che
hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono
entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il
capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art.
41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal
termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i
contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano
entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a
partire da tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente
dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno
civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale
termine.
Gli interessi cessano
di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,
sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.
2 OAVS).
In virtù dell'art. 42
cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di
mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.
2 OAVS).
Gli interessi sono
calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.
3 OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).
A proposito degli
articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni
finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire
dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1
lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da
pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente
per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Infine, le summenzionate
disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di
specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo
rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto
per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di
perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).
6. Nel
caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione
degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali
per gli anni 2001 e 2002.
Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi
personali sottoforma di quattro acconti da Fr. 19'377,55 ciascuno, per complessivi Fr. 77'510,20 (doc. 2).
Il 25 aprile 2005
(doc. 1) la Cassa ha calcolato in Fr. 124'121,95 i contributi personali totali, emettendo una fattura di Fr. 46'611,75 a saldo.
Medesimo discorso vale
per i contributi del 2002, corrisposti sempre nella misura di Fr. 19'377,55 per ogni trimestre (doc. 4). Il
conteggio finale emesso il 28 giugno 2005 (doc. 3) enumerava un importo di Fr. 200'155,55, per una differenza di contributi
personali ancora da corrispondere pari a Fr. 122'645,35.
Più specificatamente,
il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2001 è stato richiesto all'assicurato il 25 aprile 2005 ed il
pagamento è giunto alla Cassa il 25 maggio seguente (doc. 2).
Il versamento del
conguaglio per il 2002, preteso il 28 giugno 2005, è stato effettuato dall'assicurato il 25 luglio 2005 (doc. V/2) ed
è giunto alla Cassa due giorni dopo (doc. 4).
Gli interessi maturati
a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione
definitiva dei contributi totali da pagare per il 2001, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati
calcolati dal 1° gennaio 2003 al 25 maggio 2005, quindi su 865 giorni di
ritardo e sempre sull'importo
ancora da corrispondere alla Cassa a saldo (Fr. 46'611,75), per un interesse di Fr. 5'599,90 (doc. 6).
Quanto ai contributi
da pagare per l'anno 2002, la
questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i
contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora
di Fr. 9'658,30 calcolati dal
1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi definitivi fissati con
la relativa decisione (27 luglio 2005), quindi su 567 giorni (doc. 7).
7. In
merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle
Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare
sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito
questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di
contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi
d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno
di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare
corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come
indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).
Si devono riscuotere
interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente
l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25%
inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,
in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).
Gli interessi
decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di
contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv.
1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure
alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato
non preveda disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente,
al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi
nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.
Nel caso concreto va
evidenziato come l’assicurato abbia effettivamente versato acconti
insufficienti (cfr. consid. 6), siccome eccessivamente bassi, alla luce del
reddito conseguito nella sua attività indipendente, a lui noto, nel periodo
d’interesse.
È circostanza notoria
che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli
acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione
solo dopo l’emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006 nella causa G.B.,
inc. n. 30.2006.2) ciò che, in taluni casi, può avvenire anche alcuni anni dopo
il conseguimento del reddito. Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio
2001 dell’OAVS costituiscono la conseguenza del mancato obbligo dell’assicurato
di segnalare tempestivamente alla Cassa una modifica significativa (si tenga conto
del limite del 25% di cui alla norma citata) del proprio reddito.
Gli interessi di mora
possono dunque essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i
contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio,
sempre che quest'ultimo importo
sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È dunque solo al
momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi
diventano esigibili.
8. Quanto
all'applicazione dei disposti
OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare
che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi
d'acconto sulla base del
reddito presumibile dell'anno
di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito
determinante per l'ultima
decisione di fissazione dei contributi.
Tuttavia, è
altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o
persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di
compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile.
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui
le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione
le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,
se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d’acconto
in una decisione. L’assicurato debitore di contributi ha quindi l’obbligo di
segnalare tempestivamente le modifiche di reddito rispetto al periodo
precedente che funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, salvo
appunto un'indicazione
contraria dell’assicurato.
In effetti, quest'ultimo non è soggetto passivo della
procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi
non solo riguardo al pagamento (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali
per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche
significative che incidano sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo
favore che a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, senza necessità di far
capo alle Direttive UFAS che precisano il contenuto di questo capoverso.
Secondo questa norma, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato
di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga a seguito di una
richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un
termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente
alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso
in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date
da quest'ultimo per fissare i
contributi d'acconto che si
basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24
cpv. 5 OAVS).
Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi
parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse
improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di
acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla
Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002
(art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi
personali AVS/AI/IPG da versare per quei singoli anni.
Questa inattività, a
mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha fatto sì che si sia
configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal
ricorrente, tale da imporre l'applicazione
dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f
OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.
Precisamente, il
ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la
fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non
inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini,
Considerandi
l'importo da versare a
conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi
effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che
però non è stato fatto.
In questo senso, va
osservato che quando nel 2005 l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi
con l'indicazione del
conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, egli era già in
ritardo con il relativo pagamento.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati
caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più
dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha
emanato le decisioni di conguaglio (nel 2005) non ha avuto alcuna
influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente
contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Alla stessa stregua,
totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha comunicato la tassazione
2003A e quando l'ha trasmessa
alla Cassa di compensazione.
Il pagamento della
somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, nel maggio
rispettivamente nel giugno 2005. L'insorgente si è quindi trovato in una situazione simile alle altre
ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.
L’interesse di mora,
dunque, tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della
prestazione che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto
manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per
il mancato pagamento di congrui acconti.
9.
È
lapalissiano che l'assicurato
conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno
d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la
decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla
Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi
lassi di tempo in __________ sembrano essere divenuti particolarmente lunghi a
seguito del cambiamento di tassazione nel 2003.
Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato il tema di fondo qui posto
in discussione (STCA del 19
aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di
tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i
rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "…
dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"
appare lunga ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di
trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla
tassazione biennale a quella annuale.".
Tale evidenza, che
deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,
nulla toglie agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione alla Cassa che
gli incombe, sotto pena di versamento degli interessi moratori.
Nel caso in esame, le
richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base della
notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento,
verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 1999/2000, portante sui
redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998.
Più concretamente, al
termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel
2002.
(per i guadagni conseguiti sino al 31.12.2001) rispettivamente nel 2003
(per quanto conseguito sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del
proprio reddito quale indipendente, e ciò senza la necessità di attendere la
notifica di tassazione 2003A dell'Ufficio di tassazione – la quale, trattandosi di periodo fiscale
caduto nel vuoto di tassazione, peraltro non può crescere in giudicato, poiché
è una semplice comunicazione e non una decisione impugnabile. Il ricorrente
disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere
alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai
redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima ancora che
venissero emesse le due decisioni di conguaglio dei contributi personali (nel
2005).
L’assicurato,
nonostante gli obblighi fissati dalla norma in oggetto conforme alla legge ed
alla Costituzione, ha omesso una tempestiva comunicazione dei suoi redditi; se
vi avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione
di mora, dato che gli acconti versati si palesavano sin da allora – come si
sono poi rivelati essere – inferiori ai contributi effettivamente dovuti per
quell'anno, e ciò oltre il
limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Come detto, alla Cassa
non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto
all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato
correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una
comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS),
i contributi d'acconto sulla
base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS).
Come indicato, l’amministrazione non poteva sapere che il reddito
effettivo del ricorrente divergeva dal reddito presumibile ed in maniera così
importante. La Cassa non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -
correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta nel
2005, solo una volta conosciuti dall'amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel
2001.
e nel 2002 (doc. 9: la comunicazione dell'11 aprile 2005 dell'Ufficio
circondariale di tassazione di __________ alla Cassa, con cui le ha comunicato
il reddito conseguito dal ricorrente nel 2001).
Stanti le
considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza essendo semmai
riconducibile al solo ricorrente per non avere tempestivamente segnalato le
concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo
reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.
Da questo profilo,
dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela
corretta.
10.
La
questione dell'accollamento di
interessi di mora all'assicurato
"per colpa" della Cassa è stata di recente affrontata dalla Cassa CO
1, che il 21 dicembre 2006 l'ha
sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).
Come rammentato nella
citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,
consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:
" (…) Per quanto concerne i lavoratori
indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è
spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per
i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di
regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i
contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25%
per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede
all'assicurato di segnalare alla cassa di
compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in
virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di
pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno
contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le
informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al
meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in
alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo
nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei
contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto
che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo
dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la
differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.
Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di
compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui
loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo
nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare
alla riscossione degli interessi."
Occorre ancora
evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver
informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati
riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore
dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°
gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i
contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al
25% dei contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in
materia di interessi moratori e compensativi (decisione dell’8 ottobre 2002 in
re Z.; 30.2002.93), il TCA
aveva già evidenziato tale informazione dell’amministrazione ai (in quel caso)
datori di lavoro.
Va comunque osservato
che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe
prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA
del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215,
consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S., Inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J.,
Inc. n. 30.2002.201).
Sempre a proposito di
questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio
degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha
chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli
interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo
del pagamento non è imputabile al contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il
Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):
" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS
gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite
d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che
invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.
Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla
sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel
versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato.
È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po'
schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione.
D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso.
Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino
più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo
di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la
funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i
contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di
mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella
comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.
Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di
compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti
siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe
considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie
legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente
imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare
soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del
5.
per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle
casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora
essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di
compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati
contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e
onerosi.
Pertanto il Consiglio
federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora
dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si
è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",
ed
ha quindi proposto di respingere il postulato.
11.
Gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto
con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2
OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali
dell'assicurato dovuti per gli
anni 2001 e 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è
possibile non conteggiare all'interessato
degli interessi di ritardo.
E ciò,
indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati
definitivamente fissati dalla Cassa.
Con decisioni del 25
aprile 2005 e del 28 giugno 2005 la Cassa ha fissato i contributi personali
(ancora) dovuti dall'assicurato
per il 2001 ed il 2002. Ciò significa che non tutti i contributi
personali per questi due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede,
discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.
Ora, dagli atti (docc.
V/1 e V/2) si evince che il ricorrente ha già pagato i contributi da compensare
fissati con la citata decisione. Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno
prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).
Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che
i contributi d'acconto versati
dall'insorgente nel corso dell'anno 2001 (Fr. 77'510,20) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva
effettivamente versare - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 124'121,95). In altri termini, il conteggio
finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 46'611,75), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 31'030,50), corrispondente al 25% dei
contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.
Pertanto, sulla
differenza ancora dovuta per il 2001 - siccome gli interessi vengono calcolati
sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 46'611,75) e quindi non solo sulla parte
superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli
interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal
1° gennaio 2003 (cfr. consid. 6).
Alla stessa
conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel
2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari
a Fr. 9'658,30, dato che il
conteggio finale dei contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 122'645,35) era superiore al 25% (Fr. 50'038,90) dei contributi personali definitivi
effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. 200'155,55).
Questi interessi
decorrono poi, come detto, fino al momento del loro versamento completo,
che in specie si è realizzato con l'accreditamento del dovuto sul conto corrente della Cassa di
compensazione il 25 maggio 2005 rispettivamente il 27 luglio 2005. Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava
in mora.
Sulla scorta di quanto
precede, anche la data di partenza degli interessi di
mora indicata dal ricorrente nel 14 giugno 2004,
corrispondente al momento della notifica di tassazione (verosimilmente la 2003A
che, come esposto, tuttavia non è una decisione formale, ma una semplice
comunicazione non impugnabile dall'assicurato), non può essere ritenuta. Essa è infatti contraria alla
lettera dell'art. 41bis cpv. 1
lett. f OAVS, che fissa al 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione la decorrenza degli interessi di mora.
Questa censura, alla
pari della proposta dell'insorgente
di calcolare questi interessi fino al 25 aprile 2005 per il 2001 rispettivamente
fino al 28 giugno 2005 per il 2002, va pertanto respinta.
Di conseguenza, sulla
base della summenzionata norma, la Cassa di compensazione ha correttamente
proceduto calcolando degli interessi di mora dal 1° gennaio 2003 al 25
maggio 2005, pari a Fr. 5'599,90
per i contributi dovuti nel 2001 e dal 1° gennaio 2004 al 27 luglio 2005,
pari a Fr. 9'658,30, per i
contributi personali dovuti nel 2002.
Occorre infine
specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e
quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal
caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,
implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti
rappresentano il 100%. La legge medesima, quindi, senza necessariamente fare
capo alle Direttive dell'UFAS,
contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per
determinare l'esistenza di
interessi moratori.
12.
Da
quanto precede, discende che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei
confronti della Cassa per aver addebitato al ricorrente degli interessi
moratori di Fr. 5'599,90 e di
Fr. 9'658,30 in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Il ricorso
è respinto.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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