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Decisione

30.2007.19

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

23 luglio 2007Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d'acconto dovuti

in una decisione.

In virtù dell'art. 25

cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno

di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i

contributi d'acconto pagati.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non

versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla

fatturazione.

Le casse di

compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25

cpv. 3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione

domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie

al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG

(art. 27 cpv. 1 OAVS).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le

autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.

23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

5. Oltre

ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che

hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono

entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il

capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art.

41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i

contributi sono dovuti;

c. i datori di lavoro,

sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano

entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a

partire da tale fatturazione;

f. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente

dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno

civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale

termine.

Gli interessi cessano

di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fatturazione,

sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato (art. 41bis cpv.

2 OAVS).

In virtù dell'art. 42

cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del

pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di

mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.

2 OAVS).

Gli interessi sono

calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.

3 OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).

A proposito degli

articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni

finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire

dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1

lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da

pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente

per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Infine, le summenzionate

disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali sulla base di

specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di calcolo

rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto

per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di

perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).

6. Nel

caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione

degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali

per gli anni 2001 e 2002.

Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi

personali sottoforma di quattro acconti da Fr. 19'377,55 ciascuno, per complessivi Fr. 77'510,20 (doc. 2).

Il 25 aprile 2005

(doc. 1) la Cassa ha calcolato in Fr. 124'121,95 i contributi personali totali, emettendo una fattura di Fr. 46'611,75 a saldo.

Medesimo discorso vale

per i contributi del 2002, corrisposti sempre nella misura di Fr. 19'377,55 per ogni trimestre (doc. 4). Il

conteggio finale emesso il 28 giugno 2005 (doc. 3) enumerava un importo di Fr. 200'155,55, per una differenza di contributi

personali ancora da corrispondere pari a Fr. 122'645,35.

Più specificatamente,

il saldo dei contributi (conguaglio) per il 2001 è stato richiesto all'assicurato il 25 aprile 2005 ed il

pagamento è giunto alla Cassa il 25 maggio seguente (doc. 2).

Il versamento del

conguaglio per il 2002, preteso il 28 giugno 2005, è stato effettuato dall'assicurato il 25 luglio 2005 (doc. V/2) ed

è giunto alla Cassa due giorni dopo (doc. 4).

Gli interessi maturati

a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione

definitiva dei contributi totali da pagare per il 2001, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati

calcolati dal 1° gennaio 2003 al 25 maggio 2005, quindi su 865 giorni di

ritardo e sempre sull'importo

ancora da corrispondere alla Cassa a saldo (Fr. 46'611,75), per un interesse di Fr. 5'599,90 (doc. 6).

Quanto ai contributi

da pagare per l'anno 2002, la

questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i

contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora

di Fr. 9'658,30 calcolati dal

1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi definitivi fissati con

la relativa decisione (27 luglio 2005), quindi su 567 giorni (doc. 7).

7. In

merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle

Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare

sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito

questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di

contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi

d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno

di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare

corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come

indicato, e gli acconti versati (N. 2029 CIM).

Si devono riscuotere

interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente

l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono almeno il 25%

inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti fungono da base di calcolo o,

in altre parole, costituiscono il 100% (N. 2030 CIM).

Gli interessi

decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di

contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv.

1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure

alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato

non preveda disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente,

al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi

nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.

Nel caso concreto va

evidenziato come l’assicurato abbia effettivamente versato acconti

insufficienti (cfr. consid. 6), siccome eccessivamente bassi, alla luce del

reddito conseguito nella sua attività indipendente, a lui noto, nel periodo

d’interesse.

È circostanza notoria

che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli

acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione

solo dopo l’emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006 nella causa G.B.,

inc. n. 30.2006.2) ciò che, in taluni casi, può avvenire anche alcuni anni dopo

il conseguimento del reddito. Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio

2001 dell’OAVS costituiscono la conseguenza del mancato obbligo dell’assicurato

di segnalare tempestivamente alla Cassa una modifica significativa (si tenga conto

del limite del 25% di cui alla norma citata) del proprio reddito.

Gli interessi di mora

possono dunque essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i

contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio,

sempre che quest'ultimo importo

sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È dunque solo al

momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi

diventano esigibili.

8. Quanto

all'applicazione dei disposti

OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare

che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi

d'acconto sulla base del

reddito presumibile dell'anno

di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito

determinante per l'ultima

decisione di fissazione dei contributi.

Tuttavia, è

altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o

persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di

compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze

sostanziali dal reddito presumibile.

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui

le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione

le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,

se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d’acconto

in una decisione. L’assicurato debitore di contributi ha quindi l’obbligo di

segnalare tempestivamente le modifiche di reddito rispetto al periodo

precedente che funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, salvo

appunto un'indicazione

contraria dell’assicurato.

In effetti, quest'ultimo non è soggetto passivo della

procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi

non solo riguardo al pagamento (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali

per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche

significative che incidano sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo

favore che a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, senza necessità di far

capo alle Direttive UFAS che precisano il contenuto di questo capoverso.

Secondo questa norma, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato

di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga a seguito di una

richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un

termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente

alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso

in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date

da quest'ultimo per fissare i

contributi d'acconto che si

basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24

cpv. 5 OAVS).

Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi

parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse

improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di

acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla

Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002

(art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi

personali AVS/AI/IPG da versare per quei singoli anni.

Questa inattività, a

mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha fatto sì che si sia

configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal

ricorrente, tale da imporre l'applicazione

dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.

Precisamente, il

ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la

fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non

inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini,

Considerandi

l'importo da versare a

conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi

effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che

però non è stato fatto.

In questo senso, va

osservato che quando nel 2005 l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi

con l'indicazione del

conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, egli era già in

ritardo con il relativo pagamento.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati

caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più

dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha

emanato le decisioni di conguaglio (nel 2005) non ha avuto alcuna

influenza sulla realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente

contabilizzazione di interessi di mora giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Alla stessa stregua,

totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale la sua dichiarazione fiscale, quando quest'ultima gli ha comunicato la tassazione

2003A e quando l'ha trasmessa

alla Cassa di compensazione.

Il pagamento della

somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, nel maggio

rispettivamente nel giugno 2005. L'insorgente si è quindi trovato in una situazione simile alle altre

ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e del citato disposto dell'OAVS.

L’interesse di mora,

dunque, tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento di congrui acconti.

9.

È

lapalissiano che l'assicurato

conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno

d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la

decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla

Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi

lassi di tempo in __________ sembrano essere divenuti particolarmente lunghi a

seguito del cambiamento di tassazione nel 2003.

Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA ha esaminato il tema di fondo qui posto

in discussione (STCA del 19

aprile 2007, inc. n. 30.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di

tassazione nell’avviso alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i

rappresentanti dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "…

dati fiscali definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato"

appare lunga ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di

trasmissione di questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla

tassazione biennale a quella annuale.".

Tale evidenza, che

deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,

nulla toglie agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione alla Cassa che

gli incombe, sotto pena di versamento degli interessi moratori.

Nel caso in esame, le

richieste di versamento degli acconti sono state fissate sulla base della

notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento,

verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 1999/2000, portante sui

redditi conseguiti negli anni 1997 e 1998.

Più concretamente, al

termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel

2002.

(per i guadagni conseguiti sino al 31.12.2001) rispettivamente nel 2003

(per quanto conseguito sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del

proprio reddito quale indipendente, e ciò senza la necessità di attendere la

notifica di tassazione 2003A dell'Ufficio di tassazione – la quale, trattandosi di periodo fiscale

caduto nel vuoto di tassazione, peraltro non può crescere in giudicato, poiché

è una semplice comunicazione e non una decisione impugnabile. Il ricorrente

disponeva quindi dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere

alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai

redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima ancora che

venissero emesse le due decisioni di conguaglio dei contributi personali (nel

2005).

L’assicurato,

nonostante gli obblighi fissati dalla norma in oggetto conforme alla legge ed

alla Costituzione, ha omesso una tempestiva comunicazione dei suoi redditi; se

vi avesse provveduto, avrebbe certamente evitato di trovarsi in una situazione

di mora, dato che gli acconti versati si palesavano sin da allora – come si

sono poi rivelati essere – inferiori ai contributi effettivamente dovuti per

quell'anno, e ciò oltre il

limite del 25% specificatamente previsto dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Come detto, alla Cassa

non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto

all’amministrazione un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato

correttamente i disposti della citata Ordinanza fissando, in assenza di una

comunicazione contraria da parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS),

i contributi d'acconto sulla

base del reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS).

Come indicato, l’amministrazione non poteva sapere che il reddito

effettivo del ricorrente divergeva dal reddito presumibile ed in maniera così

importante. La Cassa non era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e -

correttamente - la decisione di fissazione dei contributi definitivi è giunta nel

2005, solo una volta conosciuti dall'amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel

2001.

e nel 2002 (doc. 9: la comunicazione dell'11 aprile 2005 dell'Ufficio

circondariale di tassazione di __________ alla Cassa, con cui le ha comunicato

il reddito conseguito dal ricorrente nel 2001).

Stanti le

considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza essendo semmai

riconducibile al solo ricorrente per non avere tempestivamente segnalato le

concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo

reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.

Da questo profilo,

dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela

corretta.

10.

La

questione dell'accollamento di

interessi di mora all'assicurato

"per colpa" della Cassa è stata di recente affrontata dalla Cassa CO

1, che il 21 dicembre 2006 l'ha

sottoposta, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella

citata pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3,

consid. 2.9), l'UFAS così si è espresso in merito:

" (…) Per quanto concerne i lavoratori

indipendenti la tassazione definitiva e dunque la fissazione dei contributi è

spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo determinante. Non è raro che gli acconti versati per

i contributi siano troppo bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di

regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i

contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25%

per cento all'importo effettivamente dovuto, si chiede

all'assicurato di segnalare alla cassa di

compensazione le divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in

virtù della chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di

pagare la differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno

contributivo, iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non hanno comunicato le

informazioni richieste e non hanno versato la differenza, dando così il via al

meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare interessi di mora non è dunque da ricondurre in

alcun caso al ritardo nella fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo

nella trasmissione delle dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei

contributi contribuisce solo ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli interessi. Il semplice fatto

che la decisione relativa ai contributi si faccia attendere così a lungo

dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a versare quanto prima la

differenza, al fine di evitare elevati interessi di mora.

Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la cassa di

compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori indipendenti sui

loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante il ritardo

nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo di rinunciare

alla riscossione degli interessi."

Occorre ancora

evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver

informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati

riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore

dal 1° gennaio 2001 (doc. A punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°

gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i

contributi ancora dovuti a conguaglio per il 2001 sarebbero stati superiori al

25% dei contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in

materia di interessi moratori e compensativi (decisione dell’8 ottobre 2002 in

re Z.; 30.2002.93), il TCA

aveva già evidenziato tale informazione dell’amministrazione ai (in quel caso)

datori di lavoro.

Va comunque osservato

che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe

prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA

del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215,

consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S., Inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J.,

Inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di

questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio

degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha

chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli

interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo

del pagamento non è imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il

Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS

gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite

d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che

invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.

Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla

sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel

versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o all'assicurato.

È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS è un po'

schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse dell'assicurazione.

D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale per ogni caso.

Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli assicurati versino

più rapidamente i contributi dovuti.

Far dipendere l'obbligo

di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la

funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i

contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di

mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella

comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.

Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di

compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti

siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe

considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie

legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente

imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare

soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi del

5.

per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati dalle

casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe allora

essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la cassa di

compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono stati versati

contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti delicati e

onerosi.

Pertanto il Consiglio

federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora

dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si

è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",

ed

ha quindi proposto di respingere il postulato.

11.

Gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto

con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2

OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali

dell'assicurato dovuti per gli

anni 2001 e 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è

possibile non conteggiare all'interessato

degli interessi di ritardo.

E ciò,

indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati

definitivamente fissati dalla Cassa.

Con decisioni del 25

aprile 2005 e del 28 giugno 2005 la Cassa ha fissato i contributi personali

(ancora) dovuti dall'assicurato

per il 2001 ed il 2002. Ciò significa che non tutti i contributi

personali per questi due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede,

discende che, a buon diritto, degli interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.

Ora, dagli atti (docc.

V/1 e V/2) si evince che il ricorrente ha già pagato i contributi da compensare

fissati con la citata decisione. Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1 OAVS), vanno

prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che

i contributi d'acconto versati

dall'insorgente nel corso dell'anno 2001 (Fr. 77'510,20) sono almeno il 25% inferiori ai contributi che egli doveva

effettivamente versare - entro il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 124'121,95). In altri termini, il conteggio

finale degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. 46'611,75), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 31'030,50), corrispondente al 25% dei

contributi effettivamente dovuti nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla

differenza ancora dovuta per il 2001 - siccome gli interessi vengono calcolati

sul differenziale, ovvero sui contributi da compensare (Fr. 46'611,75) e quindi non solo sulla parte

superante il 25%, come ricordato nella citata sentenza 30.2007.3 -, l'assicurato deve pagare degli

interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal

1° gennaio 2003 (cfr. consid. 6).

Alla stessa

conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel

2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari

a Fr. 9'658,30, dato che il

conteggio finale dei contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 122'645,35) era superiore al 25% (Fr. 50'038,90) dei contributi personali definitivi

effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. 200'155,55).

Questi interessi

decorrono poi, come detto, fino al momento del loro versamento completo,

che in specie si è realizzato con l'accreditamento del dovuto sul conto corrente della Cassa di

compensazione il 25 maggio 2005 rispettivamente il 27 luglio 2005. Fino a quell'istante, dunque, il ricorrente si trovava

in mora.

Sulla scorta di quanto

precede, anche la data di partenza degli interessi di

mora indicata dal ricorrente nel 14 giugno 2004,

corrispondente al momento della notifica di tassazione (verosimilmente la 2003A

che, come esposto, tuttavia non è una decisione formale, ma una semplice

comunicazione non impugnabile dall'assicurato), non può essere ritenuta. Essa è infatti contraria alla

lettera dell'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS, che fissa al 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione la decorrenza degli interessi di mora.

Questa censura, alla

pari della proposta dell'insorgente

di calcolare questi interessi fino al 25 aprile 2005 per il 2001 rispettivamente

fino al 28 giugno 2005 per il 2002, va pertanto respinta.

Di conseguenza, sulla

base della summenzionata norma, la Cassa di compensazione ha correttamente

proceduto calcolando degli interessi di mora dal 1° gennaio 2003 al 25

maggio 2005, pari a Fr. 5'599,90

per i contributi dovuti nel 2001 e dal 1° gennaio 2004 al 27 luglio 2005,

pari a Fr. 9'658,30, per i

contributi personali dovuti nel 2002.

Occorre infine

specificare che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e

quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal

caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,

implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti

rappresentano il 100%. La legge medesima, quindi, senza necessariamente fare

capo alle Direttive dell'UFAS,

contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi di calcolo per

determinare l'esistenza di

interessi moratori.

12.

Da

quanto precede, discende che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei

confronti della Cassa per aver addebitato al ricorrente degli interessi

moratori di Fr. 5'599,90 e di

Fr. 9'658,30 in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS. Il ricorso

è respinto.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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