30.2007.191
Posteggio senza mettere in marcia il parchimetro
26 marzo 2009Italiano6 min
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Numero d'incarto:
30.2007.191
Data decisione, Autorità:
26.03.2009, PRPEN
Titolo:
Posteggio senza mettere in marcia il parchimetro
PARCHEGGIO
art. 27 cpv. 1 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 48 cpv. 6 OSSTR
Incarto
n.
30.2007.191
30.2007.192
15912/806
17185/803
Bellinzona
26
marzo 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sui ricorsi 4 luglio 2007 presentati da
RI 1, ,
difeso da: DI
1
contro
le decisioni
15 e 22 giugno 2007 n. 15912/806 e 17185/803 emesse dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26 luglio 2007 presentate
dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
A. La CRTE 1 con decisioni 15
e 22 giugno 2007 ha inflitto a RI 1 due multe di fr. 40.-, oltre a tasse di
giustizia di fr. 20.- e spese di fr. 10.-, per aver, in due occasioni, “posteggiato
il veicolo TI __________ omettendo di mettere in marcia il parchimetro”.
Fatti accertati
rispettivamente il 21 febbraio e il 7 marzo 2007 in territorio di Lugano.
Le risoluzioni sono state rese
in applicazione degli art. 3, 27 cpv. 1 e 90 cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr.
B. Contro predette pronunce
dipartimentali RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice con due atti
ricorsuali distinti ma di pari data, chiedendone l'annullamento.
C. La CRTE 1 con
osservazioni 26 luglio 2007 propone, per contro, che i gravami siano respinti e
che le decisioni impugnate siano confermate.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
2. Giusta l’art. 27 cpv. 1
LCStr l’utente della strada deve osservare i segnali e le demarcazioni
stradali, come anche le istruzioni della polizia. I segnali e le demarcazioni
hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni della polizia hanno la
priorità sulle norme generali, i segnali e le demarcazioni
Il segnale «Parcheggio
contro pagamento» (4.20) indica i luoghi dove gli autoveicoli possono essere
parcheggiati solo contro il pagamento di una tassa e secondo le prescrizioni
indicate sui parchimetri (art. 48 cpv. 6 OSStr).
Chiunque contravviene alle
norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle prescrizioni di
esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art. 90 cifra 1
LCStr). Per l’omissione di mettere in marcia il parchimetro, l’allegato 1
all’Ordinanza concernente le multe disciplinari (OMD; RS 741.031) commina una
sanzione pecuniaria di fr. 40.- (infrazione n. 203.3).
3. La CRTE 1 rimprovera al
multato – in applicazione delle predette disposizioni – di aver, in due
occasioni distinte, omesso di mettere in marcia il parchimetro.
Le due decisioni si fondano su
altrettanti rapporti di contravvenzione emessi rispettivamente il 2 e il 16
aprile 2007 dalla Polizia Città di __________.
4. Il ricorrente si
proclama estraneo ai fatti, invocando per entrambe le infrazioni la medesima
argomentazione, ovvero che la sua autovettura non poteva essere posteggiata nei
parcheggi pubblici, disponendo egli di un parcheggio in via __________ a __________.
A sostegno di tale asserzione, produce due dichiarazioni scritte di data 4
luglio 2007 della __________ S.A. __________, identiche nel loro contenuto,
tranne che per la data delle presunte infrazioni, nelle quali si afferma che
egli avrebbe “lavorato dalle 07.00 fino alle ore 19.00, come risulta dalle
timbrature del nostro sistema delle presenze”.
In sostanza, sostiene
che vi è stata una svista da parte dell’agente accertatore.
5. In concreto, da
accertamenti eseguiti dalla Polizia comunale di __________ è emerso che il
ricorrente non aveva diritto ad alcun posteggio nello stabile della __________
SA (cfr. scritto 18 luglio 2007 della responsabile del personale, che ha finalmente
condotto all’apertura di un procedimento penale a suo carico per il reato di
falsità in documenti). Dai tabulati del sistema di timbratura relativi ai mesi
di febbraio, giugno e luglio 2007 – prodotti dall’autorità inquirente con il
rapporto di controsservazioni 17 luglio 2007, sul quale l’insorgente è per
finire rimasto silente, nonostante il termine assegnatogli da questo giudice – è
poi risultato che il 21 febbraio 2007 (data della prima infrazione in esame)
egli si trovava in ferie; d’altra parte gli orari di lavoro normalmente
effettuati non corrispondevano a quelli indicati nella dichiarazione prodotta.
Orbene, non solo la
giustificazione addotta risulta inveritiera, ma non sarebbe comunque
liberatoria, in quanto non è minimamente atta a sconfessare gli accertamenti
eseguiti dall’agente nell’ambito del traffico stazionario, tramite controlli
successivi, in occasione dei quali ha riscontrato la presenza della vettura TI __________
in orari diversi (alle 15:20 e alle 15:40 il 21 febbraio 2007 su Piazzale __________;
alle 9:45 e alle 10:25 il 7 marzo 2007 su via __________). In siffatte
evenienze, non v’è quindi alcun motivo di dubitare delle infrazioni contestate
all’insorgente, entrambe frutto di una constatazione di agevole momento.
Non può infine non essere rilevato,
ancorché ininfluente ai fini del giudizio, che dall’elenco delle
contravvenzioni pendenti a carico del ricorrente risulta una caterva di multe
disciplinari (fino a quattro in un mese) per infrazioni identiche o simili a
quelle qui poste a giudizio, per cui ben difficilmente si può immaginare che si
tratti di sviste sistematiche da parte degli agenti di polizia.
In definitiva, il ricorrente
non evoca circostanze né adduce giustificazioni che consentano a questo giudice
di scostarsi dalle decisioni impugnate.
6. A giusta ragione
la gli ha inflitto due multe di fr. 40.-, pari alla sanzione prevista
dall’allegato 1 all’OMD per siffatto genere d’infrazione (n. 203.3),
aumentandole delle tasse e spese previste dalla legge in sede di procedura
ordinaria.
.
Fatti
I ricorsi – manifestamente
temerari – vanno pertanto respinti, seguiti da tassa di giustizia e spese (art.
15 LPContr).
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 3, 27 cpv. 1 e 90
cifra 1 LCStr; 48 cpv. 6 OSStr; 1 e segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. I ricorsi sono respinti
e le decisioni impugnate confermate.
2. La tassa di giustizia di
fr. 200.- e le spese di fr. 50.- per l’odierno giudizio sono a carico del
ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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