30.2007.2
Ripresa parziale di spese rimborsate forfetariamente a due dirigenti di SA. Rimborsi di spese effettive E di spese non giustificate. Cassa deve accertare le spese non comprovate e,se non ci riesce,sti
13 luglio 2007Italiano20 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2007.2
Data decisione, Autorità:
13.07.2007, TCA
Titolo:
Ripresa parziale di spese rimborsate forfetariamente a due dirigenti di SA. Rimborsi di spese effettive E di spese non giustificate. Cassa deve accertare le spese non comprovate e,se non ci riesce,stimarle con rimborso forfetario tipico per rappresentanti di commercio. Non c'è violazione buona fede.
CONTRIBUTI
LAVORATORE DIPENDENTE
RIPRESA SALARIALE DI RIMBORSI SPESE CONCESSI AI DIPENDENTI
art. 7 OAVS
art. 9 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.2
TB
Lugano
13 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato
del Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattrice:
Tanja Balmelli, vicecancelliera
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso dell'8 gennaio 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 28
dicembre 2006 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS
ritenuto in
fatto
Fatti
A. Nell’ambito
del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo
1° gennaio 2002-31 dicembre 2005 eseguito nel 2006, la Cassa di compensazione ha
effettuato delle riprese nei confronti di RI 1 di __________, affiliata come
datrice di lavoro, per spese generali forfetarie non giustificate (Fr. 81'400.-) considerate come salario poiché rimborsate
ugualmente a due dipendenti, sulle quali non sono stati prelevati i contributi
AVS/AI/IPG/AD e AF.
B. Il
20 dicembre 2006 (doc. 4) la Cassa di compensazione ha fissato con tassazione
d'ufficio in Fr. 11'233,95 i
contributi paritetici dovuti dalla datrice di lavoro per gli anni 2002-2005.
C. Contro
la decisione su opposizione del 28 dicembre 2006 (doc. A) con cui la Cassa di
compensazione ha respinto l'opposizione
della SA, quest'ultima ha
formulato ricorso al TCA l'8 gennaio 2007 (doc. I), chiedendo di
annullarla. L'insorgente ha
precisato che se le spese per trasferte dei dirigenti sono facilmente
giustificabili e quindi rimborsabili, per contro le spese generali sostenute dai
due direttori sono sempre state difficilmente documentabili (omaggi
floreali ai clienti, entrate in locali pubblici, pernottamenti di clienti), pertanto
sono sempre stati loro riconosciuti dei rimborsi forfetari massimi,
oltre i quali i dirigenti si assumevano personalmente i costi. Tale soluzione è
stata da sempre adottata per motivi amministrativi e per evitare abusi
con la presentazione di giustificativi non pertinenti all'attività svolta. La ricorrente non accetta
quindi la riduzione dei forfait rimborsati.
D. Con
risposta di causa del 29 gennaio 2007 (doc. III) la Cassa ha proposto la
reiezione del ricorso. L'Amministrazione
ha ribadito che accanto alle spese effettive rimborsate separatamente dal
datore di lavoro ai due dirigenti, le altre indennità forfetarie versate loro
(a __________: Fr. 1'900.- al
mese, ad __________: Fr. 1'000.-
al mese) non sarebbero invece state giustificate. Così, per l'anno 2002 la Cassa ha ripreso al direttore __________,
come in precedenza, l'importo
di Fr. 8'000.-, mentre dal 1°
gennaio 2003 gli ha concesso un rimborso forfetario mensile di Fr. 500.- (Fr. 6'000.- annui) – sebbene nel precedente
rapporto di revisione, l'Amministrazione
avesse indicato che dal 2003 non avrebbe più concesso rimborsi forfetari di
spese. Dal marzo 2003, la Cassa ha concesso un importo forfetario di pari
importo anche nei confronti del direttore __________ (Fr. 5'000.- nel 2002). Infine, la Cassa ha
precisato che i costi dell'automobile
e del telefono portatile aziendali messi loro a disposizione sono già presi a
carico dalla società.
La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di
prova (doc. IV).
considerato in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Considerandi
2.
Con
l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte
generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,
sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in
vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 24 gennaio 2007
consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF
129.
V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto
attiene alle disposizioni procedurali (formali) della LPGA, il TFA (dal 1°
gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa
specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la
necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola,
siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 24 gennaio
2007.
consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2;
DTF 117 V 93 consid. 6b).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali
AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ricorrente per un periodo sia antecedente il 31
dicembre 2002 sia posteriore. Le decisioni (formale e su opposizione) sono
invece state emanate nel corso del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne
l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative
modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme
materiali LAVS e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo
anno esaminato, le nuove disposizioni LAVS per gli anni 2003-2005.
nel merito
3.
Oggetto
del contendere è la qualifica dell'importo di Fr. 81'400.- ripreso dalla Cassa a due dipendenti – direttori della società - quale
rimborsi forfetari parziali di spese non giustificati, aggiunti ai loro redditi
a titolo di salari soggetti ai contributi sociali.
La ripresa annua nei
confronti di __________ ammonta a Fr. 16'800.- per gli anni 2003-2005 e scaturisce dalla differenza tra il
forfait ricevuto dalla società (Fr. 1'900.- x 12 mesi = Fr. 22'800.-) e la somma riconosciuta dalla Cassa a titolo di rimborso
spese (Fr. 500.- x 12 mesi = Fr. 6'000.-). Per l'anno
2002, la Cassa ha ripreso soltanto Fr. 8'000.-, come negli anni precedenti. Di conseguenza, la differenza di
Fr. 14'800.- è stata riconosciuta
come rimborso spese non assimilabile a salario determinante.
Per __________, il
rimborso forfetario mensile di Fr. 1'000.- è stato ridotto dalla Cassa a Fr. 500.-, ossia una metà è
stata riconosciuta a titolo di rimborso spese, l'altra metà è stata integrata nel salario determinante dell'assicurato, sulla quale sia la datrice di
lavoro sia il lavoratore stesso devono pagare i contributi sociali. Quindi, per
gli anni 2003-2005 la ripresa ammonta a Fr. 6'000.- (Fr. 500.- x 12 mesi), mentre per il 2002 è di Fr. 5'000.-.
Gli importi di Fr. 16'800.- rispettivamente di Fr. 6'000.- sono stati quindi aggiunti ai redditi
dei due assicurati a titolo di salario determinante soggetto al prelievo dei
contributi sociali (doc. V).
4.
Come
ha ben evidenziato la Cassa di compensazione, per ottenere il salario
determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal
datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al
salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro
quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario
quali spese generali (art. 9 OAVS).
Secondo l'art. 7 OAVS,
il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.
Ai sensi dell’art. 9
cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte:
il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.
Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli
spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e
per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità
rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).
Infine, l'art. 9 cpv.
3.
OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o
parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,
queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%
del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il
datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese
devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del
salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b;
RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).
Configurano spese
generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le
spese di rappresentanza e quelle per la clientela (STFA del 20 aprile 2006
nella causa M. SA, H 57/04, consid. 7.1, STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa G. T. SA, H 257/03, consid. 4.3.1,
concernente la ricorrente); le spese per il materiale e per il vestiario
professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi
sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese
supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono
considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti
che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del
domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il
pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento
professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.),
che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato
(Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT
II-1992 n. 60, pag. 140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a
edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 164-166).
Di principio si deve
dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982
pag. 354, RCC 1983 pag. 310).
5.
Conformemente
alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono
fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere
siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;
Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Occorre
infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese
effettive (citata STFA dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2). Difatti, il
risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve
corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate
(Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a
fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente
dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34;
STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA, H 216/96). Le prove offerte
devono essere concrete e non generiche.
Nei casi in cui è
stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere
comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione
incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di
lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione
considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979
pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op.
cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).
L'amministrazione non
può tuttavia limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a
provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto
agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia
possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310
consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).
A tale scopo è
sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a
fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre
1981.
nella causa T. & Co. N.J.).
Alla luce del
principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad
entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea
difficoltà eccessive (citata STFA dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC 1990
pag. 42 consid. 4).
È ammissibile derogare
a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese
generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo
certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; Käser, op.
cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo
forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD; citata STFA del 20 aprile 2006, H 57/04,
consid. 7.1, citata STFA dell’11 gennaio 2005, H 257/03, consid. 4.3.2).
Questa modalità di
calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio,
artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (citate STFA del
20.
aprile 2006 e dell’11 gennaio 2005; Käser, op. cit., pag.
166).
Se le spese generali
non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire
personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il
salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):
- si devono prendere in
considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento
del salario;
- non è ammessa la
deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9
cpv. 3 OAVS).
Se le spese
effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il
salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo
l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).
Se l'indennità per le
spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria,
questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè
essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito
deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1
DSD).
6.
Come
ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso
sotto forma di importi forfetari deve corrispondere complessivamente
alle spese che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le
stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960
pag. 34).
Nel caso presente, le
parti sono concordi nell'affermare
che ad alcuni dipendenti venivano mensilmente rimborsate da un lato le spese
effettive, corredate dai rispettivi documenti giustificativi, dall'altro a taluni dipendenti veniva versato anche
un importo forfetario, quindi non su presentazione di giustificativi.
La stessa ricorrente
ha d'altronde affermato che "I
nostri dirigenti oltre alle trasferte per le quali godono del rimborso spese a
pié di lista alla presentazione di giustificativi facilmente riconducibili all'evento, hanno una serie di spese di
rappresentanza non facilmente documentabili, sia verso la clientela svizzera,
ma anche nei confronti dei nostri partners __________. Tali spese sono
riconducibili all'espletamento
della propria attività e sono di varia natura e la contabilizzazione con
giustificativi, comporterebbe un notevole aumento dei costi amministrativi e/o
possibilità di abusi, anche se non intenzionali."
(doc. I). L'insorgente ha
quindi osservato che gli importi riconosciuti dalla Cassa non coprono
integralmente i costi sopportati dai dirigenti, tanto che la riduzione a
"soli" Fr. 500.- al mese non considererebbe l'attività commerciale della società e gli obblighi di rappresentanza
dei suoi dirigenti.
Da quanto precede
emerge dunque che la società ha rifuso separatamente dal salario (art. 7 OAVS)
ai due citati dipendenti le spese generali sostenute per rappresentanza,
trasferte, pranzi, pernottamenti, ecc. contabilizzandole nei rispettivi conti.
La Cassa ha considerato queste spese come effettive.
Oltre ad esse, la società ha versato un forfait mensile, variante tra i Fr. 1'000.- ed i Fr. 1'900.-.
In proposito va
ricordato che questo Tribunale ha già avuto modo di confermare delle riprese
parziali effettuate dalla Cassa di rimborsi forfetari concessi a dei
dipendenti, ai quali venivano rifuse anche le spese effettivamente
sostenute (ultima: STCA del 23
maggio 2007 nella causa. G.T., Inc. n. 30.2006.12, STCA del 9 febbraio 2004 nella causa M. SA, Inc. n. 30.2003.44, confermata
dalla citata STFA del 20 maggio 2006, H 57/04, STCA del 9 ottobre 2003 nella causa E. SA, Inc. n. 30.2003.48; STCA del 22 settembre 2003 nella causa T.P.,
Inc. n. 30.2003.50; STCA del 22
luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n. 30.2003.21; STCA del 16 giugno 2003 nella causa G.M. SA e L.C., Inc. n.
30.2002
/237; STCA del 6
giugno 2003 nella causa S. SA, Inc. n. 30.2002.269; STCA del 24 marzo 2003 nella causa S.Z. & SA S.Z. e Co., Inc. n.
30.2002
/178; STCA del 20
febbraio 2003 nella causa F. SA & L.B., Inc. n. 20.2002.150/151; STCA del 10 settembre 2002 nella causa T.
SA, P.M., N.C., Inc. n. 30.2001.154/160/162; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C. SA, Inc. n. 30.2002.16; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA,
Inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997, H 216/96).
7.
Nella
contestata decisione, la Cassa ha stabilito di considerare come salario
determinante parte dei rimborsi spese forfetari che la ricorrente ha esposto
nei confronti di due suoi dirigenti.
Ora, come detto - e soprattutto
per ammissione dell'insorgente
stessa – emerge che mentre per le spese individuali esistono le distinte
dettagliate per ogni spesa effettuata, per le altre non vi sono i
corrispettivi giustificativi ed il rimborso avviene pertanto in modo forfetario.
La società ha elencato
degli esempi a sostegno della necessità di rimborsare forfetariamente ai direttori
tali altri costi sopportati. Essa ha citato: "1) Ospitalità di
clienti di riguardo o partners italiani presso il proprio domicilio: si
potrebbe contabilizzare le spese sostenute per tali ricevimenti? 2) Regalie di
vario genere: si potrebbe contabilizzare l'acquisto di fiori o altro? 3) Dopo cena in ritrovi pubblici: si
potrebbero contabilizzare alcune spese extra?" (doc. I).
8.
Con
la citata sentenza federale (H 257/03), l'Alta Corte ha ammesso che per una ditta la cui attività
consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci,
deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono
sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario
e che quindi sono rimborsabili. È infatti notorio che un autista, soprattutto
se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire
regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., ciò che comporta
evidentemente costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti
per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo
spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre, il luogo di
lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una
certa frequenza (Käser, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un rimborso spese -
non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere di principio
giustificato (cfr. consid. 6).
Il TFA ha tratto la
medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di
verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la
propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare
non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese
di rappresentanza per conto del datore di lavoro (cfr. consid. 6; Käser, op.
cit., pag. 165).
In effetti, per
autisti, artisti, fotografi, giornalisti, musicisti e rappresentanti di
commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente, il rimborso forfetario,
come detto, è ammesso (Käser, op. cit., pag. 165). Appare in realtà difficile e dispendioso
tenere un regolare conteggio di tutte le spese generali insorte durante un
viaggio, soprattutto se i viaggi sono effettuati frequentemente (e ciò
nonostante i sussidi informatici considerati nella sentenza del 10 dicembre
2004, H 308/03).
9.
Nel caso in esame, l'insorgente non ha
apportato prove riguardo all'esistenza
di questi altri rimborsi (forfetari) di spese generali ad __________ e __________,
rappresentanti di commercio aventi entrambi funzione di direttore in seno alla
società ricorrente. Essa ha anzi espressamente affermato che non vi sono mai
stati giustificativi in tal senso ed ha indicato genericamente alcuni tipi di
spesa possibili, senza ulteriormente fornire elementi concreti circa
l'effettiva assunzione di dette spese e relativamente alla loro entità.
Il TCA non si esprime circa l'effettiva
possibilità di sussistenza di tali situazioni, oltre all'esistenza dei rimborsi delle spese
effettive, anche se le spese - così come esposte - appaiono, almeno in parte,
estranee allo scopo aziendale.
Come ha fatto notare
la Cassa, queste spese straordinarie non sono comunque state rese verosimili,
da un lato, e sufficientemente giustificate dall'altro. La ricorrente non ha
infatti reso verosimile sia le spese che il loro risarcimento oltre a quanto concesso
sotto forma d’importi forfetari e complessivamente agli importi che sono
effettivamente assunti.
In concreto dunque non
può trovare applicazione la giurisprudenza federale riferita agli agenti di
commercio ed all'obbligo fatto all'amministrazione di commisurare, fissandole,
le spese non comprovabili.
In specie poi, la
società ricorrente non ha prodotto la necessaria documentazione per comprovare
le altre spese sopportate dai due direttori, considerata inoltre la
particolare funzione esercitata dai due citati assicurati, a mente di questo
Tribunale, l'Amministrazione ha
correttamente proceduto stimando il forfait mensile da ammettere quale rimborso
di spese esente dall'assoggettamento
al prelievo dei contributi sociali.
Riferendosi con tutta
verosimiglianza alla prassi commerciale la Cassa, ha valutato l'ammontare delle spese generali
difficilmente giustificabili proprie dei rappresentanti di commercio, e meglio
della funzione di direttore di una società. L'importo che ne è scaturito (Fr. 600.- al mese) appare consono all'attività svolta ed equo; non v'è quindi motivo per non confermarlo anche
in questa sede.
10.
In
merito all'affermazione della
società ricorrente secondo la quale da sempre la Cassa di compensazione
avrebbe riconosciuto ai suoi dirigenti dei rimborsi spese forfetari di Fr. 1'000.- ed addirittura di Fr. 1'900.- al mese, è a giusta ragione che l'Amministrazione ha rilevato come negli anni
precedenti sia già stato loro concesso soltanto un rimborso parziale forfetario
di spese, così come emerge dal rapporto di revisione del 1994 prodotto dalla
Cassa (doc. 1). Anche l'estratto
conto individuale di __________, agli atti (doc. 2), indica che dal 1990 – con
eccezione per gli anni 1992 e 1993 (Fr. 10'000.-) – la Cassa ha sempre ripreso un importo di Fr. 8'000.- a titolo di rimborso forfetario di
spese non giustificate, che è stato così integrato nel salario determinante
dell'assicurato ed assoggettato
al prelievo dei contributi sociali.
Di conseguenza, la
decisione impugnata non comporta un cambio di prassi né una violazione della
buona fede della ricorrente.
Anzi, a ben vedere,
viene incontro a quest'ultima,
ritenuto come con il penultimo rapporto di controllo del 9 dicembre 2002 la
Cassa di compensazione aveva avvisato la datrice di lavoro che non avrebbe più
ammesso rimborsi spese forfetari dal 1° gennaio 2003, mentre con il rapporto in
oggetto, del 13 dicembre 2006, ha comunque concesso - nonostante l'attività
dirigente svolta - a titolo di spese rimborsate escluse dal salario, una parte
delle spese forfetarie esposte.
11.
Di
conseguenza, il ricorso deve essere respinto e le riprese dei rimborsi spese ai
due direttori mediante importi forfetari, siccome non giustificati, confermate.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la
decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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