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Decisione

30.2007.2

Ripresa parziale di spese rimborsate forfetariamente a due dirigenti di SA. Rimborsi di spese effettive E di spese non giustificate. Cassa deve accertare le spese non comprovate e,se non ci riesce,sti

13 luglio 2007Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito

del controllo dei conteggi dei salari (art. 162 segg. OAVS) relativi al periodo

1° gennaio 2002-31 dicembre 2005 eseguito nel 2006, la Cassa di compensazione ha

effettuato delle riprese nei confronti di RI 1 di __________, affiliata come

datrice di lavoro, per spese generali forfetarie non giustificate (Fr. 81'400.-) considerate come salario poiché rimborsate

ugualmente a due dipendenti, sulle quali non sono stati prelevati i contributi

AVS/AI/IPG/AD e AF.

B. Il

20 dicembre 2006 (doc. 4) la Cassa di compensazione ha fissato con tassazione

d'ufficio in Fr. 11'233,95 i

contributi paritetici dovuti dalla datrice di lavoro per gli anni 2002-2005.

C. Contro

la decisione su opposizione del 28 dicembre 2006 (doc. A) con cui la Cassa di

compensazione ha respinto l'opposizione

della SA, quest'ultima ha

formulato ricorso al TCA l'8 gennaio 2007 (doc. I), chiedendo di

annullarla. L'insorgente ha

precisato che se le spese per trasferte dei dirigenti sono facilmente

giustificabili e quindi rimborsabili, per contro le spese generali sostenute dai

due direttori sono sempre state difficilmente documentabili (omaggi

floreali ai clienti, entrate in locali pubblici, pernottamenti di clienti), pertanto

sono sempre stati loro riconosciuti dei rimborsi forfetari massimi,

oltre i quali i dirigenti si assumevano personalmente i costi. Tale soluzione è

stata da sempre adottata per motivi amministrativi e per evitare abusi

con la presentazione di giustificativi non pertinenti all'attività svolta. La ricorrente non accetta

quindi la riduzione dei forfait rimborsati.

D. Con

risposta di causa del 29 gennaio 2007 (doc. III) la Cassa ha proposto la

reiezione del ricorso. L'Amministrazione

ha ribadito che accanto alle spese effettive rimborsate separatamente dal

datore di lavoro ai due dirigenti, le altre indennità forfetarie versate loro

(a __________: Fr. 1'900.- al

mese, ad __________: Fr. 1'000.-

al mese) non sarebbero invece state giustificate. Così, per l'anno 2002 la Cassa ha ripreso al direttore __________,

come in precedenza, l'importo

di Fr. 8'000.-, mentre dal 1°

gennaio 2003 gli ha concesso un rimborso forfetario mensile di Fr. 500.- (Fr. 6'000.- annui) – sebbene nel precedente

rapporto di revisione, l'Amministrazione

avesse indicato che dal 2003 non avrebbe più concesso rimborsi forfetari di

spese. Dal marzo 2003, la Cassa ha concesso un importo forfetario di pari

importo anche nei confronti del direttore __________ (Fr. 5'000.- nel 2002). Infine, la Cassa ha

precisato che i costi dell'automobile

e del telefono portatile aziendali messi loro a disposizione sono già presi a

carico dalla società.

La ricorrente non ha prodotto ulteriori mezzi di

prova (doc. IV).

considerato in

diritto

in ordine

1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi

degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio

2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.

Considerandi

2.

Con

l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003 della Legge federale sulla parte

generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000,

sono state apportate diverse modifiche di carattere formale alla LAVS.

Da un punto di vista

temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali (materiali) in

vigore al momento in cui si realizza la fattispecie che deve essere valutata

giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STFA del 24 gennaio 2007

consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF

129.

V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).

Per contro, per quanto

attiene alle disposizioni procedurali (formali) della LPGA, il TFA (dal 1°

gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa

specifica che regola la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la

necessità di ricorrere al principio generale secondo il quale, di regola,

siffatte disposizioni entrano immediatamente in vigore (STFA del 24 gennaio

2007.

consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2;

DTF 117 V 93 consid. 6b).

In concreto, la

decisione impugnata si riferisce alla fissazione dei contributi sociali

AVS/AI/IPG/AD e AF dovuti dalla ricorrente per un periodo sia antecedente il 31

dicembre 2002 sia posteriore. Le decisioni (formale e su opposizione) sono

invece state emanate nel corso del 2006. Pertanto, mentre per quanto concerne

l'aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA e le relative

modifiche apportate alla LAVS, per la fissazione dei contributi dovuti dall'insorgente vanno applicate le norme

materiali LAVS e le Direttive in vigore fino al 31 dicembre 2002 per il primo

anno esaminato, le nuove disposizioni LAVS per gli anni 2003-2005.

nel merito

3.

Oggetto

del contendere è la qualifica dell'importo di Fr. 81'400.- ripreso dalla Cassa a due dipendenti – direttori della società - quale

rimborsi forfetari parziali di spese non giustificati, aggiunti ai loro redditi

a titolo di salari soggetti ai contributi sociali.

La ripresa annua nei

confronti di __________ ammonta a Fr. 16'800.- per gli anni 2003-2005 e scaturisce dalla differenza tra il

forfait ricevuto dalla società (Fr. 1'900.- x 12 mesi = Fr. 22'800.-) e la somma riconosciuta dalla Cassa a titolo di rimborso

spese (Fr. 500.- x 12 mesi = Fr. 6'000.-). Per l'anno

2002, la Cassa ha ripreso soltanto Fr. 8'000.-, come negli anni precedenti. Di conseguenza, la differenza di

Fr. 14'800.- è stata riconosciuta

come rimborso spese non assimilabile a salario determinante.

Per __________, il

rimborso forfetario mensile di Fr. 1'000.- è stato ridotto dalla Cassa a Fr. 500.-, ossia una metà è

stata riconosciuta a titolo di rimborso spese, l'altra metà è stata integrata nel salario determinante dell'assicurato, sulla quale sia la datrice di

lavoro sia il lavoratore stesso devono pagare i contributi sociali. Quindi, per

gli anni 2003-2005 la ripresa ammonta a Fr. 6'000.- (Fr. 500.- x 12 mesi), mentre per il 2002 è di Fr. 5'000.-.

Gli importi di Fr. 16'800.- rispettivamente di Fr. 6'000.- sono stati quindi aggiunti ai redditi

dei due assicurati a titolo di salario determinante soggetto al prelievo dei

contributi sociali (doc. V).

4.

Come

ha ben evidenziato la Cassa di compensazione, per ottenere il salario

determinante ai fini dell'AVS, è necessario dedurre le indennità versate dal

datore di lavoro a titolo di risarcimento spese. Queste spese, che incombono al

salariato, vengono rimborsate sia separatamente dal datore di lavoro

quale risarcimento delle spese (art. 7 OAVS), sia incluse nel salario

quali spese generali (art. 9 OAVS).

Secondo l'art. 7 OAVS,

il rimborso delle spese sostenute non costituisce salario determinante.

Ai sensi dell’art. 9

cpv. 1 OAVS, sono considerate spese generali quelle cui il datore di lavoro (recte:

il salariato) deve far fronte nell’ambito della propria attività.

Non fanno parte di queste spese le indennità periodiche per gli

spostamenti del salariato dal luogo di domicilio al luogo di lavoro abituale e

per i pasti usuali presi a domicilio o sul luogo di lavoro; queste indennità

rientrano di norma nel salario determinante (art. 9 cpv. 2 OAVS).

Infine, l'art. 9 cpv.

3.

OAVS dispone che per i salariati che sopportano loro stessi, interamente o

parzialmente, le spese generali risultanti dall'esecuzione dei loro lavori,

queste spese possono essere dedotte se è provato che raggiungono almeno il 10%

del salario versato. La norma non è invece applicabile per le spese che il

datore di lavoro rimborsa separatamente dal salario versato. Queste spese

devono essere tenute in considerazione anche se sono inferiori al 10% del

salario determinante (RCC 1990 pag. 42 consid. 3; RCC 1987 pag. 386 consid. 3b;

RCC 1979 pag. 77 consid. 2a; RCC 1978 pag. 557 consid. 2).

Configurano spese

generali rimborsabili le spese di viaggio (viaggio, vitto e alloggio), le

spese di rappresentanza e quelle per la clientela (STFA del 20 aprile 2006

nella causa M. SA, H 57/04, consid. 7.1, STFA dell'11 gennaio 2005 nella causa G. T. SA, H 257/03, consid. 4.3.1,

concernente la ricorrente); le spese per il materiale e per il vestiario

professionale; le spese d'uso di locali di servizio, nella misura in cui essi

sono utilizzati per lo svolgimento dell'attività lucrativa; le spese

supplementari di viaggio dal domicilio al luogo di lavoro, se questi sono

considerevolmente lontani l'uno dall'altro; le spese supplementari per i pasti

che il salariato deve consumare fuori dal domicilio a causa della distanza del

domicilio dal luogo di lavoro, come pure le spese d'alloggio per il

pernottamento fuori casa nonché le spese di formazione e di perfezionamento

professionali (tasse d'iscrizione a corsi o ad esami, libri o materiale, ecc.),

che sono in stretta relazione con l'attività professionale del salariato

(Direttive sul salario determinante (DSD), edite dall’UFAS, N. 3003; RDAT

II-1992 n. 60, pag. 140; Käser, Unterstellung und Beitragswesen in der obligatorischen AHV, 2a

edizione, Berna 1996, N. 4.151, pag. 164-166).

Di principio si deve

dedurre l'importo effettivo delle spese generali (RCC 1979 pag. 79, RCC 1982

pag. 354, RCC 1983 pag. 310).

5.

Conformemente

alla costante giurisprudenza del TFA, il datore di lavoro o il salariato devono

fornire la prova o per lo meno rendere verosimile che le spese fatte valere

siano state effettivamente sostenute (Pratique VSI 1996 pag. 265 consid. 3b;

Pratique VSI 1994 pag. 171; RCC 1983 pag. 310, RCC 1979 pag. 79). Occorre

infatti dimostrare i costi rimborsati, siccome si tiene conto soltanto delle spese

effettive (citata STFA dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2). Difatti, il

risarcimento per le spese concesso sotto forma d’importi forfetari deve

corrispondere complessivamente alle spese che sono effettivamente risultate

(Pratique VSI 1994 pag. 170). Di conseguenza, gli interessati sono tenuti a

fornire indicazioni precise, producendo un conteggio esaurientemente

dettagliato ed allegando le relative pezze giustificative (RCC 1960 pag. 34;

STFA dell'11 settembre 1997 nella causa E. SA, H 216/96). Le prove offerte

devono essere concrete e non generiche.

Nei casi in cui è

stabilita l'esistenza delle spese generali, ma queste non possono essere

comprovate in modo certo a causa di circostanze speciali, la loro valutazione

incombe alla Cassa di compensazione, tenuto conto delle spese che il datore di

lavoro e/o il salariato rendono verosimili e che sono usuali nella professione

considerata (Pratique VSI 1994 pagg. 171-172; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa R.C. SA; RCC 1990 pag. 41; RCC 1979

pag. 77; RCC 1955 pag. 101; RDAT II-1992 n. 60 pag. 140; Käser, op.

cit., N. 4.151, pag. 165; vedi pure: RCC 1983 pag. 310 e RCC 1982 pag. 356).

L'amministrazione non

può tuttavia limitarsi a constatare che il contribuente non è riuscito a

provare o a rendere verosimile l'esistenza di tali spese. Essa deve piuttosto

agire d'ufficio, affinché le necessarie prove siano raccolte, in quanto ciò sia

possibile senza eccessive difficoltà (RCC 1990 pag. 42, RCC 1983 pag. 310

consid. 3, RCC 1982 pag. 355, RCC 1979 pag. 79 consid. 2b).

A tale scopo è

sufficiente invitare il contribuente ad intraprendere i passi necessari ed a

fornire i documenti utili (RCC 1979 pag. 79 consid. 2b; STFA del 1° ottobre

1981.

nella causa T. & Co. N.J.).

Alla luce del

principio inquisitorio a cui è tenuta, la Cassa deve quindi provvedere ad

entrare in possesso della documentazione probatoria necessaria, se ciò non crea

difficoltà eccessive (citata STFA dell’11 gennaio 2005, consid. 4.3.2; RCC 1990

pag. 42 consid. 4).

È ammissibile derogare

a questo principio solo nel caso in cui, pur essendo l’esistenza di spese

generali dimostrata, l’importo dettagliato non può essere comprovato in modo

certo a causa di circostanze particolari (Pratique VSI 1994 pag. 170 seg.; Käser, op.

cit., pag. 165). In tal caso la Cassa dovrà stimarne l’ammontare fissando un importo

forfetario (N. 3005 e N. 3011 DSD; citata STFA del 20 aprile 2006, H 57/04,

consid. 7.1, citata STFA dell’11 gennaio 2005, H 257/03, consid. 4.3.2).

Questa modalità di

calcolo viene in particolare applicata a rappresentanti di commercio,

artisti, giornalisti, fotografi per la stampa e musicisti (citate STFA del

20.

aprile 2006 e dell’11 gennaio 2005; Käser, op. cit., pag.

166).

Se le spese generali

non vengono indicate separatamente ed il salariato deve quindi coprire

personalmente le spese generali necessariamente legate alla sua professione, il

salario determinante deve essere fissato come segue (N. 3007 DSD):

- si devono prendere in

considerazione le spese generali separatamente per ogni periodo di pagamento

del salario;

- non è ammessa la

deduzione di spese generali inferiori al 10% del versamento globale (art. 9

cpv. 3 OAVS).

Se le spese

effettivamente sostenute vengono indicate separatamente di caso in caso, il

salario pagato costituisce il salario determinante. La regola del 10% secondo

l'art. 9 cpv. 3 OAVS non è applicabile (RCC 1990 pag. 41, N. 3008 DSD).

Se l'indennità per le

spese generali viene versata dal datore di lavoro come indennità forfetaria,

questa deve corrispondere almeno globalmente alle spese effettive, deve cioè

essere adeguata alla realtà in ogni singolo caso. Ogni decisione in proposito

deve basarsi sulla realtà di situazioni concrete (RCC 1990 pag. 41, N. 3011.1

DSD).

6.

Come

ricordato al considerando precedente, il risarcimento per le spese concesso

sotto forma di importi forfetari deve corrispondere complessivamente

alle spese che effettivamente sono risultate (Pratique VSI 1994 pag. 170) e le

stesse devono essere accompagnate dalle relative pezze giustificative (RCC 1960

pag. 34).

Nel caso presente, le

parti sono concordi nell'affermare

che ad alcuni dipendenti venivano mensilmente rimborsate da un lato le spese

effettive, corredate dai rispettivi documenti giustificativi, dall'altro a taluni dipendenti veniva versato anche

un importo forfetario, quindi non su presentazione di giustificativi.

La stessa ricorrente

ha d'altronde affermato che "I

nostri dirigenti oltre alle trasferte per le quali godono del rimborso spese a

pié di lista alla presentazione di giustificativi facilmente riconducibili all'evento, hanno una serie di spese di

rappresentanza non facilmente documentabili, sia verso la clientela svizzera,

ma anche nei confronti dei nostri partners __________. Tali spese sono

riconducibili all'espletamento

della propria attività e sono di varia natura e la contabilizzazione con

giustificativi, comporterebbe un notevole aumento dei costi amministrativi e/o

possibilità di abusi, anche se non intenzionali."

(doc. I). L'insorgente ha

quindi osservato che gli importi riconosciuti dalla Cassa non coprono

integralmente i costi sopportati dai dirigenti, tanto che la riduzione a

"soli" Fr. 500.- al mese non considererebbe l'attività commerciale della società e gli obblighi di rappresentanza

dei suoi dirigenti.

Da quanto precede

emerge dunque che la società ha rifuso separatamente dal salario (art. 7 OAVS)

ai due citati dipendenti le spese generali sostenute per rappresentanza,

trasferte, pranzi, pernottamenti, ecc. contabilizzandole nei rispettivi conti.

La Cassa ha considerato queste spese come effettive.

Oltre ad esse, la società ha versato un forfait mensile, variante tra i Fr. 1'000.- ed i Fr. 1'900.-.

In proposito va

ricordato che questo Tribunale ha già avuto modo di confermare delle riprese

parziali effettuate dalla Cassa di rimborsi forfetari concessi a dei

dipendenti, ai quali venivano rifuse anche le spese effettivamente

sostenute (ultima: STCA del 23

maggio 2007 nella causa. G.T., Inc. n. 30.2006.12, STCA del 9 febbraio 2004 nella causa M. SA, Inc. n. 30.2003.44, confermata

dalla citata STFA del 20 maggio 2006, H 57/04, STCA del 9 ottobre 2003 nella causa E. SA, Inc. n. 30.2003.48; STCA del 22 settembre 2003 nella causa T.P.,

Inc. n. 30.2003.50; STCA del 22

luglio 2003 nella causa G.T. SA, Inc. n. 30.2003.21; STCA del 16 giugno 2003 nella causa G.M. SA e L.C., Inc. n.

30.2002

/237; STCA del 6

giugno 2003 nella causa S. SA, Inc. n. 30.2002.269; STCA del 24 marzo 2003 nella causa S.Z. & SA S.Z. e Co., Inc. n.

30.2002

/178; STCA del 20

febbraio 2003 nella causa F. SA & L.B., Inc. n. 20.2002.150/151; STCA del 10 settembre 2002 nella causa T.

SA, P.M., N.C., Inc. n. 30.2001.154/160/162; STCA del 18 ottobre 2002 nella causa C. SA, Inc. n. 30.2002.16; STCA del 5 giugno 1996 nella causa E. SA,

Inc. n. 30.1995.307, confermata dalla STFA dell'11 settembre 1997, H 216/96).

7.

Nella

contestata decisione, la Cassa ha stabilito di considerare come salario

determinante parte dei rimborsi spese forfetari che la ricorrente ha esposto

nei confronti di due suoi dirigenti.

Ora, come detto - e soprattutto

per ammissione dell'insorgente

stessa – emerge che mentre per le spese individuali esistono le distinte

dettagliate per ogni spesa effettuata, per le altre non vi sono i

corrispettivi giustificativi ed il rimborso avviene pertanto in modo forfetario.

La società ha elencato

degli esempi a sostegno della necessità di rimborsare forfetariamente ai direttori

tali altri costi sopportati. Essa ha citato: "1) Ospitalità di

clienti di riguardo o partners italiani presso il proprio domicilio: si

potrebbe contabilizzare le spese sostenute per tali ricevimenti? 2) Regalie di

vario genere: si potrebbe contabilizzare l'acquisto di fiori o altro? 3) Dopo cena in ritrovi pubblici: si

potrebbero contabilizzare alcune spese extra?" (doc. I).

8.

Con

la citata sentenza federale (H 257/03), l'Alta Corte ha ammesso che per una ditta la cui attività

consiste nell’organizzazione di viaggi in torpedone e trasporto merci,

deve essere considerato provato con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nelle assicurazioni sociali, che gli autisti devono

sopportare spese supplementari, non sussumibili quale usuale consumo di salario

e che quindi sono rimborsabili. È infatti notorio che un autista, soprattutto

se supera i confini nazionali e quindi percorre lunghe distanze, deve dormire

regolarmente lontano da casa, mangiare al ristorante, ecc., ciò che comporta

evidentemente costi supplementari, non paragonabili per entità a quelli assunti

per i pasti a casa o sul luogo di lavoro rispettivamente a quelli relativi allo

spostamento dal luogo di lavoro a quello di domicilio. Inoltre, il luogo di

lavoro muta in continuazione e quindi le spese supplementari insorgono con una

certa frequenza (Käser, op. cit., pag. 163 seg.). In tali circostanze, un rimborso spese -

non solo per pasti e spese per telefonate - si rivela essere di principio

giustificato (cfr. consid. 6).

Il TFA ha tratto la

medesima conclusione per l’attività di acquisizione di clientela e di

verifica dei luoghi di villeggiatura, dovendo il lavoratore svolgere la

propria attività in luoghi sempre differenti, ciò che lo costringe a sopportare

non solo costi di viaggio, per vitto e alloggio fuori casa, bensì anche spese

di rappresentanza per conto del datore di lavoro (cfr. consid. 6; Käser, op.

cit., pag. 165).

In effetti, per

autisti, artisti, fotografi, giornalisti, musicisti e rappresentanti di

commercio, il cui luogo di lavoro cambia continuamente, il rimborso forfetario,

come detto, è ammesso (Käser, op. cit., pag. 165). Appare in realtà difficile e dispendioso

tenere un regolare conteggio di tutte le spese generali insorte durante un

viaggio, soprattutto se i viaggi sono effettuati frequentemente (e ciò

nonostante i sussidi informatici considerati nella sentenza del 10 dicembre

2004, H 308/03).

9.

Nel caso in esame, l'insorgente non ha

apportato prove riguardo all'esistenza

di questi altri rimborsi (forfetari) di spese generali ad __________ e __________,

rappresentanti di commercio aventi entrambi funzione di direttore in seno alla

società ricorrente. Essa ha anzi espressamente affermato che non vi sono mai

stati giustificativi in tal senso ed ha indicato genericamente alcuni tipi di

spesa possibili, senza ulteriormente fornire elementi concreti circa

l'effettiva assunzione di dette spese e relativamente alla loro entità.

Il TCA non si esprime circa l'effettiva

possibilità di sussistenza di tali situazioni, oltre all'esistenza dei rimborsi delle spese

effettive, anche se le spese - così come esposte - appaiono, almeno in parte,

estranee allo scopo aziendale.

Come ha fatto notare

la Cassa, queste spese straordinarie non sono comunque state rese verosimili,

da un lato, e sufficientemente giustificate dall'altro. La ricorrente non ha

infatti reso verosimile sia le spese che il loro risarcimento oltre a quanto concesso

sotto forma d’importi forfetari e complessivamente agli importi che sono

effettivamente assunti.

In concreto dunque non

può trovare applicazione la giurisprudenza federale riferita agli agenti di

commercio ed all'obbligo fatto all'amministrazione di commisurare, fissandole,

le spese non comprovabili.

In specie poi, la

società ricorrente non ha prodotto la necessaria documentazione per comprovare

le altre spese sopportate dai due direttori, considerata inoltre la

particolare funzione esercitata dai due citati assicurati, a mente di questo

Tribunale, l'Amministrazione ha

correttamente proceduto stimando il forfait mensile da ammettere quale rimborso

di spese esente dall'assoggettamento

al prelievo dei contributi sociali.

Riferendosi con tutta

verosimiglianza alla prassi commerciale la Cassa, ha valutato l'ammontare delle spese generali

difficilmente giustificabili proprie dei rappresentanti di commercio, e meglio

della funzione di direttore di una società. L'importo che ne è scaturito (Fr. 600.- al mese) appare consono all'attività svolta ed equo; non v'è quindi motivo per non confermarlo anche

in questa sede.

10.

In

merito all'affermazione della

società ricorrente secondo la quale da sempre la Cassa di compensazione

avrebbe riconosciuto ai suoi dirigenti dei rimborsi spese forfetari di Fr. 1'000.- ed addirittura di Fr. 1'900.- al mese, è a giusta ragione che l'Amministrazione ha rilevato come negli anni

precedenti sia già stato loro concesso soltanto un rimborso parziale forfetario

di spese, così come emerge dal rapporto di revisione del 1994 prodotto dalla

Cassa (doc. 1). Anche l'estratto

conto individuale di __________, agli atti (doc. 2), indica che dal 1990 – con

eccezione per gli anni 1992 e 1993 (Fr. 10'000.-) – la Cassa ha sempre ripreso un importo di Fr. 8'000.- a titolo di rimborso forfetario di

spese non giustificate, che è stato così integrato nel salario determinante

dell'assicurato ed assoggettato

al prelievo dei contributi sociali.

Di conseguenza, la

decisione impugnata non comporta un cambio di prassi né una violazione della

buona fede della ricorrente.

Anzi, a ben vedere,

viene incontro a quest'ultima,

ritenuto come con il penultimo rapporto di controllo del 9 dicembre 2002 la

Cassa di compensazione aveva avvisato la datrice di lavoro che non avrebbe più

ammesso rimborsi spese forfetari dal 1° gennaio 2003, mentre con il rapporto in

oggetto, del 13 dicembre 2006, ha comunque concesso - nonostante l'attività

dirigente svolta - a titolo di spese rimborsate escluse dal salario, una parte

delle spese forfetarie esposte.

11.

Di

conseguenza, il ricorso deve essere respinto e le riprese dei rimborsi spese ai

due direttori mediante importi forfetari, siccome non giustificati, confermate.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la

decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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