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Decisione

30.2007.20

Società che fa capo, per il montaggio di cucine, a collaboratore. Attività dipendente per l'entità degli introiti conseguiti e l'intensità della collaborazione

1 febbraio 2008Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

A. La

ditta RI 1 di __________, amministrata da __________ e diretta da __________, ha

quale scopo "l'acquisto, la vendita, il montaggio e il trasporto in

Svizzera ed all'estero di mobili e di arredamento in generale..." La

società, in particolare, provvede alla consegna di "mobili,

elettrodomestici, divani e cucine e il re­lativo montaggio a nome e per conto

di __________" (doc. 1). In so­stanza, con la collaborazione di 3 persone,

la ricorrente riceve in deposito la merce __________ che provvede poi a

recapitare ai clienti, dove viene montata. __________, nell'ambito dei rapporti

con RI 1, si occupa esclusivamente del montaggio cucine, recandosi con la sua

autovettura direttamente presso i clienti (attività per RI 1 stimata dalla

Cassa CO 1 in un 60%). Presso il ma­gazzino RI 1 __________ dispone di uno

spazio strutturato per la sua at­tività di falegname. Il piano di lavoro del

signor __________ viene stabilito di­rettamente da RI 1. Quest'ultima stima in

circa 18-20'000 km le trasferte effettuate in un anno dal collaboratore in

favore della ditta (doc. 1).

A

seguito del rapporto sul controllo dei datori di lavoro no. 72/2006 effettuato

dalla Cassa il 30 ottobre 2006 a norma dell'art. 68 LAVS e degli art. 162 e 163

OAVS sul periodo tra il 1° gennaio 2002 ed il 31 dicembre 2005 (doc. 4), la

Cassa ha de­terminato una retribuzione della RI 1 al signor __________, tra il

2003 ed il 2005, di fr. 170'294. Ritenendo tale retribuzione provento da

attività lucrativa dipendente, e pertanto soggetta alla trattenuta dei

contributi AVS-AD ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 LAVS, la Cassa ha fissato me­diante

tassazione d'ufficio dell'8 gennaio 2007, in applicazione dell'art. 14 LAVS e

dell'art. 34 OAVS, alla RI 1 i relativi con­tributi paritetici per un importo

complessivo di fr. 20'890.85, di cui fr. 10'446.20 per l'attività di __________.

B. Con

opposizione del 5 febbraio 2007 la RI 1, patrocinata dall'avv. RA 1, ha contestato

le riprese sa­lariali del signor __________ (cfr. doc. A). Dal canto suo, il 12

febbraio 2007 la Cassa ha respinto l'opposizione della RI 1, confermando la

tassazione d'ufficio dell'8 gennaio 2007 (doc. A).

C. Il

15 marzo 2007 (doc. I) la RI 1 ha contestato dinanzi al Tri­bunale cantonale

delle assicurazioni (TCA) l’importo chiesto dalla Cassa per l'attività di __________,

fa­cendo valere che la RI 1 e la ditta individuale __________ hanno scopi

simili e sono quindi due ditte concorrenti; che i rapporti d'affari tra le due

ditte si basavano sul contratto d'appalto e pertanto il signor __________ era

responsabile nei confronti della RI 1 per danni ed errori commessi in tale

ambito; che la retribuzione di __________ avveniva solo al termine del

subappalto e non in termini "salariali"; che la ditta individuale __________

svolgeva, contemporane­amente all'attività di subappalto per la RI 1, anche

altre attività a nome proprio e per conto di terzi; non v'era perciò accordo di

esclusiva tra le parti; e da ultimo che __________ era proprietario di

macchinari ed utensili che utilizzava per lo svolgimento della propria

attività.

D. Con

risposta del 26 marzo 2007 la Cassa ha proposto la reie­zione del ricorso (doc.

III) con argomenti che saranno ripresi lad­dove necessario. Il 6 aprile 2007

l'insorgente ha prodotto nuove prove (doc. V e Vbis). Dal canto suo

l'amministrazione ha pro­dotto il rapporto 01.01.1995-31.12.1999 relativo alla __________.

Su tali documenti la ricorrente ha potuto esprimersi.

Nelle more della procedura le parti hanno trasmesso al Tribunale

Cantonale delle Assicurazioni diversa documentazione ed hanno richiesto

l’acquisizione di specifiche prove. In particolare __________, del quale sono

state acquisite gli incarti fiscali relativi agli anni in discussione, è stato

interpellato il 9 maggio 2007 e, visto l’assenza totale di reazione con

manifestazione di nessun interesse per la procedura in oggetto, è stato

nuovamente interpellato con specifici e dettagliati quesiti il 4 settembre successivo

con concessione di un congruo termine per la formulazione delle risposte di

causa. Anche in questo caso il signor __________ non ha degnato l’autorità

giudiziaria nemmeno di una risposta o di una presa di contatto con dimostrazione

non solo di disinteresse per la procedura in questione ma anche di disinteresse

verso il Tribunale. Infatti neppure il sollecito del 27 settembre 2007 ha scaturito

una reazione. Ulteriore tentativo del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni

di ottenere una presa di posizione da parte del lavoratore è stata fatta

mediante sua citazione per il suo interrogatorio quale teste, citazione

staccata il 29 ottobre 2007 per il successivo 4 dicembre 2007. Inutile evidenziare

che il disinteresse precedentemente manifestato da __________ ha continuato a

sussistere siccome il teste non ha fatto atto di comparsa il 4 dicembre 2007.

L’istruttoria ha permesso di accertare che __________ si è comunque opposto

alla decisione della Cassa CO 1 di fissazione dei contributi a seguito della

ripresa in discussione, e la decisione 12 febbraio 2007 gli è stata notificata

regolarmente. Sempre in sede istruttoria, e meglio in occasione dell’udienza

del 4 dicembre 2007, è stato possibile accertare come le RI 1 sia stata

costituita nel dicembre 2000, che uno dei fondatori della stessa è stato il signor

__________, che la RI 1 non ha però ripreso attivi e passivi della __________

esistente in precedenza. E’ stato possibile accertare che __________ non ha

sostanzialmente allestito la dichiarazione fiscale del 2004. Nel corso

dell’udienza la patrocinatrice della società ricorrente ha specificato come __________

sarebbe fallito nel settembre 2006, che da quel momento non si sarebbe più

visto (circostanza comunque smentita dai doc. B12 e B13 trasmessi dalla RI 1

documenti da cui si desume che il 25 gennaio 2007 __________ si sarebbe

presentato a pagare l’affitto del locale a lui attribuito presso il magazzino RI

1 ed il noleggio del furgone della RI 1 e ciò per l’anno 2006 e quindi relativo

ad un periodo indifferente alla causa in discussione.

L’istruttoria non ha permesso di stabilire l’esistenza, per il periodo

in causa, di documentazione relativa alla pretesa locazione dello spazio

interno al magazzino RI 1 in favore del signor Romano al di fuori dei libri

contabili della ricorrente in cui sono annotate entrate per la locazione in

discussione.

Sempre a tale proposito è stato comunque accertato che lo spazio

destinato a __________ all’interno del magazzino RI 1, era destinato

all’attività di falegnameria di questi e non al montaggio delle cucine,

attività per la quale il salario è stato ripreso. Con il rilievo che – per il

2003 – il lavoro fatturato da __________ a RI 1 è assommato a CHF 62'120.-- a

fronte di un introito complessivo dichiarato nel 2003 al fisco di CHF 70'000.--

circa. Come evidenziato ancora in sede d’udienza, pur in assenza del teste, nel

2003 l’importo fatturato a RI 1 da parte di __________, sull’importo

complessivo degli introiti accertati di __________, è stato del 93%, nel 2004

del 90% e nel 2005 75%.

A richiesta del Tribunale Cantonale delle Assicurazioni RI 1 ha

prodotto ulteriore documentazione in parte già contenuta agli atti ed ha

prodotto i doc. B12 e B13 riferiti a periodo indifferente rispetto all’oggetto

della causa.

in

diritto

in

ordine

1. Il

ricorso, tempestivo siccome inoltrato nei 30 giorni dall'intima­zione della

decisione emessa su reclamo, è ricevibile siccome sufficientemente motivato e

le conclusioni appaiono chiaramente desumibili.

Considerandi

2.

La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dun­que decidere nella composizione di un Giudice unico ai

sensi dell'articolo 49 cpv. 2

della Legge sull'organizzazione

giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00).

nel

merito

3.

Oggetto

del contendere è la questione a sapere se __________, quando ha lavorato per la

RI 1 nel periodo tra il 2003 ed il 2005, andava qualificato quale dipendente con

la conse­guente tassazione del guadagno conseguito.

4.

A norma dell'art. 4 della Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione

per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) i contri­buti degli assicurati che

esercitano un’attività lucrativa sono cal­colati in percento del reddito

proveniente da qualsiasi attività lu­crativa dipendente e indipendente. L’art.

5.

cpv. 2 prima frase LAVS prevede che il salario determinante comprende

qualsiasi retribuzione del lavoro a dipendenza d’altri per un tempo deter­minato

o indeterminato. Giusta l’art. 9 cpv. 1 LAVS il reddito pro­veniente da

un’attività lucrativa indipendente comprende qual­siasi reddito che non sia

mercede per lavoro a dipendenza d’altri. Per l’art. 10 della Legge federale del

6.

ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA)

è considerato salariato chi per un lavoro dipendente riceve un sa­lario determinante

secondo la pertinente legge. È considerato datore di lavoro chi impiega

salariati (art. 11 LPGA).

L’art.

12.

LPGA prevede che è considerato lavoratore indipen­dente chi non consegue un

reddito dall’esercizio di un’attività di salariato (cpv. 1). Un indipendente

può essere contemporanea­mente anche un salariato, se consegue un reddito per

un lavoro dipendente (cpv. 2). Per quanto concerne la qualifica dell'attività

esercitata da un assicurato, il Tribunale federale delle assicura­zioni (dal 1°

gennaio 2007: Tribunale federale) ha precisato che gli accordi, le

dichiarazioni delle parti, la natura dal profilo del di­ritto civile del

contratto vincolante un assicurato a un datore di lavoro non costituiscono, in

materia di AVS, elementi decisivi per stabilire se una persona eserciti

un'attività lucrativa a titolo di­pendente o indipendente (STFA dell’11 marzo

2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04). In particolare, insolite co­struzioni

di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione

qui non hanno alcun valore (RCC 1986, pag. 650). Di principio si deve ammettere

un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto

all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'orga­nizzazione

del lavoro (STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04;

STFA dell'8 agosto 2005, H 119/04). Un altro indizio può essere dato da un

rapporto di di­pendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non sop­porti

il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale di­rige la sua

impresa e ne assume la responsabilità. Questi prin­cipi non comportano

comunque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica

infatti possono assumere forme diverse e impreviste, così che è necessario

lasciare alla prassi delle Autorità amministrative e alla prudenza dei Giudici

il compito di stabilire in ogni caso parti­colare se ci si trovi di fronte ad

attività indipendente. La deci­sione sarà determinata general­mente dalla

priorità di certi ele­menti, quali il rapporto di subordi­nazione o il rischio

sopportato rispetto ad altri che militano in fa­vore di soluzioni diverse (STFA

dell'8 agosto 2005, H 119/04; STFA del 21 marzo 2005, H 31/04; STFA dell’11

marzo 2005, H 322/03; STFA del 16 dicembre 2002, H 279/00; DTF 123 V 162

consid. 1, DTF 122 V 171 consid. 3a, pag. 172 consid. 3c e pag. 283 consid. 2a;

DTF 119 V 161 consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si

dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA

dell'8 agosto 2005, H 119/04; STFA dell’11 marzo 2005, H 322/03; STFA del 18

set­tembre 2000 nella causa F.M., H 59/00).

5.

Secondo

la giurisprudenza del TFA (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284

consid. 2b) i criteri caratteristici di una atti­vità indipendente sono ad

esempio: investimenti di una certa im­portanza fatti dall’assicurato, utilizzo

di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI

1993.

pag. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando,

indipendentemente dal risultato dell’attività, le spese generali incorse sono

sopportate dall’assicurato (RCC 1986 pag. 331 consid. 2d, RCC 1986 pag. 120

consid. 2b). Un altro indizio di un’attività lucrativa indipendente è

l’esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse

attività per altret­tante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza

con le stesse (RCC 1982 pag. 176). A riguardo, non è la possibilità giu­ridica

di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determi­nante, ma la situazione

effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 pag. 208). Si è in presenza di

un’attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono

adem­piute, vale a dire quando l’assicurato fornisce un lavoro entro un termine

prestabilito, è economicamente dipendente dal “datore di lavoro” e, durante

l’attività svolta, è integrato nell’azienda di quest’ultimo, e non può

praticamente esercitare un’altra attività lucrativa (REHBINDER, Schweizerisches

Arbeitsrecht, 12a ed., pag. 34 segg.; VISCHER, Der

Arbeitsvertrag, SPR VII/1, pag. 306 citati in: Pratique VSI

1996.

pag. 258 consid. 3c). Costitui­scono indizi in questo senso l’esistenza di

un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito,

come la di­pendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 pag.

176). Il rischio economico dell’assicurato, in questo caso, ri­siede nella dipendenza

(esclusiva) dal risultato del lavoro perso­nale (RCC 1986 pag. 126 consid. 2b;

RCC 1986 pag. 347 con­sid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che

nell'eventua­lità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi

in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo im­piego

(DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3b). Il TFA ha

inoltre precisato che la comunicazione fiscale è vinco­lante per l'amministrazione

e per il Giudice delle assicurazioni sociali solo per quanto attiene alla

determinazione degli importi. Le questioni relative alla qualificazione

giuridica costituiscono un'eccezione a questa disposizione (STCA del 19 giugno

2000.

nella causa A.G.; Pratique VSI 1993 pag. 242 segg.; GREBER, DUC, SCARTAZZINI,

Commentaire des articles 1 à 16 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse

et survivants (LAVS), pag. 313, n. 149 ad art. 9 LAVS). In una sentenza

pubblicata in Prati­que VSI 2001 pag. 55, a pagina 63 il TFA ha precisato:

"

(…) Il est vrai que, selon

la jurisprudence, la qualification fiscale du re­venu ne constitue qu'un

indice, d'une certaine importance certes, qui doit être apprécié en fonction de

l'ensemble des conditions éco­nomiques (ATF 122 V 289 = VSI 1997 p. 105 consid.

5d et les référen­ces citées). Une harmonisation de l'application du droit

commande toutefois, notamment dans les cas douteux, de ne pas s'é­carter sans

nécessité de l'appréciation fiscale. (…)."

6.

Il

TFA ha pure stabilito che la qualificazione dell'assicurato come dipendente o

indipendente non dipende dal fatto puramente for­male della sua affiliazione

avvenuta d'ufficio o su richiesta per­sonale dell'interessato in una o

nell'altra categoria. L'affiliazione di un assicurato, anche se formalmente

confermata dalla Cassa di compensazione, come tale non lo qualifica

definitivamente, in quanto lo scopo principale dell'affiliazione è quello di

assicurare la persona che esercita un'attività lucrativa e non di qualificarne

lo stato professionale definitivamente.

Solo la natura di tale

attività, considerata nell'ambito dei rapporti economici e di lavoro, è

determinante ai fini della qualificazione. Non può quindi essere escluso a priori

che un assicurato qualifi­cato dalla Cassa di compensazione come indipendente,

eserciti un'attività di natura dipendente (STFA del 24 febbraio 1989 nella

causa D. SA; STCA del 3 ottobre 1991 nella causa B.; Pratique VSI 1993 pag. 226

consid. 3c = DTF 119 V 165). Per questi mo­tivi un assicurato può essere

qualificato simultaneamente come salariato per un lavoro e indipendente per un

altro lavoro. In questi casi per ogni reddito bisogna esaminare se proviene da

un’attività dipendente o meno (Pratique VSI 1995 pag. 145 con­sid. 5a; DTF 104

V 127).

7.

Giusta

l'art. 12 cpv. 1 LAVS è considerato datore di lavoro chiun­que paghi, a persone

obbligatoriamente assicurate, una retribu­zione giusta l'art. 5 cpv. 2 LAVS.

Sono tenuti al pa­gamento dei contributi tutti i datori di lavoro che hanno uno

stabi­limento d'im­presa in Svizzera o che, nella loro economia dome­stica,

impie­gano personale di servizio obbligatoriamente assicu­rato (cpv. 2). È

riservata l'esenzione dall'obbligo di pagare i con­tributi in virtù di

convenzioni internazionali o di consuetudini sta­bilite dal diritto delle genti

(cpv. 3).

Il datore di lavoro è

la persona per la quale il salariato esegue un lavoro, su retribuzione, in una

situazione dipendente e per un tempo determinato o indeterminato (Direttive

UFAS sulla riscos­sione dei contributi (DRC), N. 1001). In generale il datore

di la­voro è la persona che paga il salario determinante al salariato (art. 12

cpv. 1 LAVS). Si considera salario determinante secondo l'art. 5 cpv. 2 LAVS

qualsiasi retribuzione di un lavoro dipendente fornito per un tempo determinato

o indeterminato (Direttive UFAS sul salario determinante (DSD), N. 1001).

La LAVS presume che la

persona che paga dei salari è un da­tore di lavoro (GREBER, DUC, SCARTAZZINI,

op. cit., pag. 364, n. 4 ad art. 12 LAVS).

8.

Nel

caso in esame, la Cassa ha tassato d'ufficio la società relativamente ai versamenti

in favore di __________. L'am­ministrazione ha infatti ritenuto che la

ricorrente ha occupato il signor __________, du­rante il periodo 2002-2005,

quale dipendente. __________ ha dimostrato inizialmente un interesse per la

procedura di cui si tratta (opposizione alla decisione della Cassa CO 1) salvo

poi accettare la decisione su opposizione e rimanere completamente indifferente

alla procedura tanto da non dare seguito alcuno alle numerose sollecitazioni

del TCA. Ne discende che, i principi nuovi, dedotti dal Tribunale Federale, relativi

alla chiamata in causa (H 162/06 del 20 dicembre 2007), non possono trovare qui

applicazione. Il Tribunale ha posto in atto sforzi che vanno ben al di là di

quanto dovuto e necessario per coinvolgere __________ nella procedura in

questione.

9.

Dagli atti emerge che __________

si occupava del montaggio di cucine __________ per la RI 1. I piani di lavoro

per l'assicurato venivano stabiliti direttamente dalla RI 1. __________ si recava

con la sua autovettura direttamente presso il cliente RI 1: la merce era invece

consegnata dalla RI 1. Nel magazzino della RI 1 era affittato uno spazio

all'assicurato per la sua attività di falegname; in questo spazio era presente

una sega circolare, di proprietà dell'interessato, che rimaneva fissa sul posto

e non veniva utilizzata per l'attività __________. In generale è stato possibile

accertare che lo spazio a disposizione di __________ e da questi locato (ancorché

non sia stato concluso un contratto scritto ed a dimostrazione del rapporto

contrattuale vi siano le iscrizioni contabili della ricorrente) non veniva

usato dallo stesso per lavori connessi con gli incarichi ricevuti dalla ricorrente.

Dai

documenti agli atti e dall’insieme dell’istruttoria di causa emerge palesemente

che l'attività esercitata dall'assicurato per la ricorrente nel 2003-2005 era

di tipo dipendente.

Innanzitutto

la circostanza secondo cui oltre all'attività svolta per la ricorrente durante

gli anni 2003-2005 l'assicurato ha pure as­sunto altri incarichi ricevuti da

altri committenti non è decisiva, nella misura in cui, come indicato,

ogni singolo rapporto lavorativo deve essere esaminato distintamente ed

indipendentemente dagli altri. Va infatti rammentato che un

assicurato può essere qualificato quale dipendente per un'attività ed

indipendente per un'altra. Un assicurato può pure trovarsi simultaneamente in

condizione d'indipendente e di dipendente nei confronti di una stessa persona

(DTF 105 V 113). In particolare, nel caso di specie la qualifica di

dipendente presso la società ricorrente non mette in discussione lo statuto di

indipendente dell'assicurato per i lavori eseguiti per altri committenti. A

prescindere da ciò va evidenziato, come emerge dagli accertamenti svolti e dal

verbale d’udienza nonché dai documenti fiscali acquisiti, che nel periodo 2003-2005

__________ ha svolto la sua attività sostanzialmente solo per

la società ricorrente nel 2003 e 2004 (con tassi del 93% e 90%) ed in modo

preponderante nel 2005 (75%) per RI 1, In altri termini il tempo lavorativo

annuo di __________ e quasi la totalità dei suoi introiti è derivata, nel periodo

in discussione, dall’attività svolta per la ricorrente che è stata la

committente principale, se non l'unica, dell'interessato. Va ammesso allora un

rapporto di dipendenza economica molto forte. Avendo infatti un solo

committente, in caso di mancanza di lavoro da parte della ricorrente,

l'assicurato non aveva sostanzialmente altri lavori che gli permettessero di

sopravvivere economicamente. Egli si trovava pertanto nella stessa situazione

di un lavoratore dipen­dente. In caso di mancanza di lavoro fornito dalla

ricorrente, non avrebbe avuto praticamente alcun'altra risorsa finanziaria (ed

infatti la ditta individuale __________ è stata dichiarata in fallimento con

decreto del 28 settembre 2006, cfr. doc. III). Ciò a maggior ragione

considerato l'ingente importo conseguito (in totale CHF 185'759.-- negli anni

sottoposti a revisione), il cui ammontare, inoltre, è simile nei tre anni

considerati (CHF 62'120.-- nel 2003, CHF 66'845.-- nel 2004, CHF 56'794.-- nel

2005), ed ha le caratteristiche di un reddito proveniente da attività dipendente.

A titolo

abbondanziale, la scrivente Corte osserva che la quali­fica a livello fiscale è

irrilevante nella misura in cui il giudice non è vincolato alle decisioni

dell'autorità fiscale, se non per quanto concerne l'ammontare del reddito

soggetto a contribuzione (cfr. art. 23 OAVS per analogia). Spetta infatti al

giudice delle assicu­razioni sociali, sulla base degli elementi a sua

disposizione, sta­bilire in tutta indipendenza la qualifica dell'attività

svolta da ogni singolo assicurato.

Alla luce di quanto

appena esposto questa Corte ritiene che per gli anni di contribuzione

2003-2005 la dipendenza economica dell'assicurato nei

confronti della ditta sia evidente. I compensi lordi versati dalla società

insorgente al collaboratore nel periodo 2003-2005 erano importanti. Le

summenzionate cifre sottoline­ano di conseguenza che la collaborazione con la

ditta era in­tensa e costituiva sicuramente la primaria fonte di sostegno dell'assicurato.

Non è pertanto

determinante la circostanza secondo la quale l'interessato ha ottenuto una

rimunerazione superiore rispetto agli altri dipendenti dell'insorgente. Da una

parte infatti il datore di lavoro, nei limiti dei contratti collettivi di lavoro

e delle norme del CO, può stabilire liberamente la rimunerazione dei propri di­pendenti,

a maggior ragione se i salari sono superiori rispetto alla media. Del resto,

come evidenziato al punto 10 del ricorso (doc. I pag. 7), era solo per via del

pagamento dei costi di ge­stione che gli importi fatturati da __________ alla RI

1.

erano superiori ai salari dei dipendenti della ditta. Ciò significa che dal

punto di vista della quantificazione della retribuzione la RI 1 trattava __________

come i dipendenti, con l'unica differenza che all'interessato venivano

indennizzate le spese.

La locazione di uno

spazio nel magazzino della RI 1 da parte di __________ e l’utilizzo di una sega

circolare di sua proprietà non sono elementi decisivi. __________ ha usato

detto materiale per lavori estranei all’attività RI 1 e solo per lavori di

falegnameria e non di montaggio, l’investimento non è di rilievo e non comporta

palesemente l’assunzione di un concreto e decisivo rischio economico.

Va rammentato che un

assicurato qualificato dalla Cassa di compensazione come indipendente può

esercitare anche un'atti­vità di natura dipendente (STFA 24 febbraio 1989 nella

causa D. SA; STCA del 3 luglio 2001 nella causa N. Sagl – Inc. n.

30.2001

; cfr. Pratique VSI 1993 pag. 226 consid. 3c = DTF 119 V 165).

__________ doveva poi recarsi presso i

clienti della RI 1, seguendo le istruzioni della stessa, reperendo sia il

materiale in magazzino sia presso il fornitore principale, doveva montare le

cucine ai clienti finali che davano l’ordine a RI 1 e che a questa pagavano.

Responsabile per la eventuale cattiva esecuzione del lavoro verso i clienti

finali era solo la qui ricorrente unica creditrice nei loro confronti. __________

era estraneo al rapporto committente – prestatore dell’opera e, qualora RI 1

non avesse incassato dai clienti egli avrebbe avuto come unico interlocutore (e

debitore del suo salario) la RI 1 trovandosi nella medesima posizione in cui si

trovano i lavoratori dipendenti che non debbono recuperare i loro crediti dai

diversi (e spesso numerosi, come nel caso concreto) clienti dell’azienda

incaricante ma hanno un unico e solo debitore: il datore di lavoro. Le modalità

d’esecuzione del lavoro (cfr. verbale doc. 4/5) appaiono quindi significative

per la qualifica dell’attività svolta da __________ per la ricorrente.

10.

RI

1.

sostiene da una parte che l'interessato ha già lavorato per l'insorgente

quale indipendente, senza che la Cassa avesse obiettato alcunché, e dall'altra

che altre persone hanno lavorato per la ricorrente o per altre società quali

indipendenti senza che ciò avesse comportato l'intervento della Cassa.

La

ricorrente fa valere il principio della buona fede.

Secondo

la giurisprudenza (cfr. SZS 1998 pag. 41; DTF 121 V 66; RAMI 1993 pag. 120-121,

Pratique VSI 1993 pag. 21-22, RCC 1991 pag. 220 consid. 3a, RCC 1983 pag. 195 consid. 3, RCC 1982 pag. 368 consid. 2, RCC

1981.

pag. 194 consid. 3, RCC 1979 pag. 155, DLAD 1992 p. 106; DTF 119 V 307

consid. 3a; DTF 118 Ia 254 consid. 4b; DTF 118 V 76 consid. 7; DTF 117 Ia 287

consid. 2b, 418 consid. 3b e sentenze ivi citate; RDAT I-1992 n° 63, DTF 116 V

298ss) e la dottrina (Grisel, Traité de droit administratif, vol. I, pag. 390ss; Knapp, Précis de droit administratif, 4a ed., n° 509, pag. 108-109; Haefliger, Alle Schweizer sind

vor dem Gesetze gleich, pag. 217ss) affinché la buona fede di

un assicurato possa essere tutelata, nei casi in cui l'amministrazione formula

una promessa o crea un'aspettativa in modo contrario alla legge, devono essere

adempiute cumulati­vamente le seguenti condizioni:

1.

- l'informazione deve riferirsi ad una situazione individuale e con­creta;

2.

- essa deve emanare da un organo competente o che possa es­sere

ritenuto tale compatibilmente con l'attenzione esigibile dalle circostanze.

3.

- la promessa dev'essere propria a ispirare fiducia.

Ciò significa che l'interessato, date le circostanze, non

deve poter riconoscere l'erroneità della disposi­zione. La comuni­cazione

dell'amministrazione deve infatti essere interpretata come il destinatario può

e deve capirla usando tutta l'atten­zione da lui esigibile (protezione della

buona fede dell'assicu­rato).

Una mancanza di chiarezza di un'informazione da parte della

cassa non può trarre seco conseguenze sfavorevoli per il cittadino (cfr. DTF

106.

V 33, consid. 4; 104 V 18 consid. 4; RAMI 1991, p. 68).

Inoltre l'informazione deve essere incondizionata. Qualora

l'or­gano amministrativo che fornisce la comu­nicazione esprime - almeno

implicitamente, ma con chiarezza - che la comunicazione non è definitiva, il

destinatario della comuni­cazione non può far valere la propria buona fede

(cfr. Imbo­den-Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, 5a ed., n. 75 B III b 3);

4.

- l'informazione deve aver indotto il destinatario ad adottare un

comportamento che gli è pregiudizievole.

5.

- la legge non deve essere cambiata dal momento in cui l'infor­mazione

è stata data (RAMI 1991 p. 68ss; DTF 113 V 87 consid. 4c; 112 V 199 consid. 3a;

111.

V 71; 110 V 155 con­sid. 4b; 109 V 55).

La

giurisprudenza applicabile in materia, in relazione con il vec­chio art. 4

Cost. (DTF 121 V 66 consid. 2) è applicabile anche in virtù del nuovo art. 9

Cost. (RAMI 2000 p. 223).

A mente

del TCA, nel caso di specie, i presupposti per tutelare la buona fede non sono

dati.

In realtà la ditta __________

é stata sottoposta ad una revisione nel 2000 (doc. VII). Durante tale ispezione

l'ispettore non aveva riscontrato alcuna irregolarità, la ditta ha regolarmente

pagato i contributi sulla base di quanto ritenuto dalla Cassa, considerando altri

suoi collaboratori con mansioni analoghe a quella di __________ quali persone

indi­pendenti. Nel citato rapporto di revisione della __________ dell'8 maggio

2000.

e relativo al periodo 1.1.1995-31.12.1999, l'ispettore della Cassa, __________,

aveva inoltre af­fermato che "dal controllo dei salari notificati per

il periodo 01.01.1995 al 31.12.1999 non sono stati riscontrati errori o diffe­renze".

Da tale elemento non può essere tratto in favore della ricorrente alcunché, in

effetti la società interessata è altra e diversa poiché la SA qui ricorrente è

stata fondata successivamente a quella revisione, nulla ha a che vedere (se non

che uno dei soci fondatori era titolare della precedente azienda) con la stessa

di cui non ha assunto neppure attivi e passivi al momento della costituzione.

Ne discende che la buona fede non può essere qui ritenuta.

Il ricorso va

conseguentemente respinto senza carico di tasse di giustizia e spese e senza

attribuzione di ripetibili.

11.

Con il 1° gennaio 2007 è

entrata in vigore la Legge federale sul Tri­bunale federale del 17

giugno 2005 (LTF), applicabile in con­creto poiché, per l’art.

132.

cpv. 1 LTF, la nuova legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al

Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si

applica sol­tanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua

entrata in vigore.

A proposito della materia qui in causa (cause di diritto pubblico), la nuova legge prevede la via del

ricorso in materia di diritto pub­blico (art. 82 lett. a LTF; cfr. anche l’art.

83.

LTF che elenca i casi di inammissibilità del ricorso in materia di diritto

pubblico). Per l’art. 86 cpv. 1 lett. d LTF il

ricorso è ammissibile contro le deci­sioni delle autorità cantonali di ultima

istanza, sempreché non sia ammissibile il ricorso al Tribunale amministrativo

federale. L’art. 95 LTF prevede che il

ricorrente può far valere la violazione del diritto federale (lett. a), del

diritto internazionale (lett. b), dei diritti costituzionali cantonali (lett.

c), delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e

di elezioni e votazioni po­polari (lett. d), del diritto intercantonale (lett.

e). A norma dell’art. 97 cpv. 1 LTF il

ricorrente può censurare l’accertamento dei fatti soltanto se è stato svolto in

modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell’articolo

95.

e l’eliminazione del vizio può essere determinante per l’esito del

procedimento.

Possono essere addotti nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sol­tanto

se ne dà motivo la decisione dell’autorità inferiore. Non sono ammissibili

nuove conclusioni (art. 99 LTF). Il ricorso contro una decisione

deve essere depositato presso il Tribunale fede­rale entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Va ancora rilevato che, laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia di diritto pubblico, è aperta la via del ricorso in materia

costituzionale (art. 113 LTF). A norma dell’art. 116 LTF con il ri­corso

in materia costituzionale può essere censurata la viola­zione di diritti

costituzionali. A proposito di quest’ultimo ricorso, va evidenziato come,

affinché sia ammissibile, è necessario che il ricorso ordinario sia escluso, o

perché il valore litigioso non è raggiunto o perché il caso figura in un

catalogo di eccezioni, che la decisione impugnata emani da un’autorità

cantonale di ultima istanza e che venga fatta valere una censura in ambito di

diritto costituzionale (cfr., a questo proposito, Bernard Corboz, Intro­duction

à la nouvelle loi sur le Tribunal fédéral, SJ 2006, n. 8, pag.

319.

segg., in particolare pag. 351 segg.).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il pre­sente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribu­nale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motiva­zione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la bu­sta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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