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Decisione

30.2007.22

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

13 giugno 2007Italiano40 min

Source ti.ch

Fatti

i contributi d'acconto dovuti

in una decisione.

In virtù dell'art. 25

cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno

di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi

d'acconto pagati.

Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non

versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla

fatturazione.

Le casse di

compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25 cpv.

3 OAVS).

È compito delle casse di compensazione

domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie

al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa

indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG

(art. 27 cpv. 1 OAVS).

Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le

autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno

fiscale alle casse di compensazione.

L'autorità fiscale cantonale che non ha

ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività

lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.

23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di

compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione

competente (art. 27 cpv. 3 OAVS).

5. Oltre

ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che

hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono

entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il

capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.

Infatti, giusta l'art.

41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:

a. di regola, le persone

tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal

termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;

b. le persone tenute a

pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a

partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i

contributi sono dovuti;

c. i datori di lavoro,

sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla

fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale

fatturazione;

d. i datori di lavoro,

sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio

entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°

gennaio dopo tale termine;

e. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano

entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a

partire da tale fatturazione;

f. le persone che

esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano

un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a

pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi

d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente

dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno

civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale

termine.

Gli interessi cessano

di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del

regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di

reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la

fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato

(art. 41bis cpv. 2 OAVS).

In virtù dell'art. 42

cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del

pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di

mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.

2 OAVS).

Gli interessi sono

calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.

3 OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).

A proposito degli

articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni

finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire

dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1

lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da

pagare o da restituire (cpv. 4).

Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente

per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).

Infine, le

summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali

sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di

calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è previsto

per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per l'indennità di

perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).

6. Nel

caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione

degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali

per gli anni 2001 e 2002.

Come detto, il

ricorrente ha invocato la non sussistenza di una base legale sufficiente per

poter prelevare interessi di mora nel senso inteso dall'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS i quali, a suo parere, non potevano

essere prelevati siccome gli importi da compensare non erano ancora esigibili e

quindi non ancora dovuti come esatto dall'art. 26 LPGA.

Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi

personali sottoforma di quattro acconti da Fr. 1'476.- ciascuno, per complessivi Fr. 5'904.- (doc. 10).

Il 25 novembre 2005

(doc. 8) la Cassa ha calcolato in Fr. 33'476,30 i contributi personali totali, emettendo una fattura di Fr. 27'572,30 a saldo.

Medesimo discorso vale

per i contributi del 2002, corrisposti nella misura di Fr. 3'065,15 per tre volte e di Fr. 1'476.- per il primo trimestre. Il conteggio

finale emesso il 23 dicembre 2005 enumerava un importo di Fr. 36'112,60, per una differenza di contributi

personali ancora da versare pari a Fr. 25'441,15.

Più specificatamente,

il saldo dei contributi per il 2001 è stato richiesto all'assicurato il 25 novembre 2005 ed il

pagamento è giunto alla Cassa il 30 dicembre seguente. Il conguaglio richiesto

con la fattura del 23 dicembre 2005 relativa ai contributi personali del 2002 è

stato accreditato sul conto della Cassa di compensazione il 2 febbraio 2006.

Gli interessi maturati

a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione

definitiva dei contributi totali da pagare, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati calcolati dal 1° gennaio

2003 al 30 dicembre 2005, quindi su 1'080 giorni di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla Cassa a saldo (Fr. 25'572,30), per un interesse di Fr. 4'135,85.

Quanto ai contributi

da pagare per l'anno 2002, la

questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i

contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora

di Fr. 2'657,20 calcolati dal

1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi definitivi fissati con la

relativa decisione (2 febbraio 2006), quindi su 752 giorni.

7. In

merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle

Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare

sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito

questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di

contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi

d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno

di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare

corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come

indicato, e gli acconti versati (n. 2029 CIM).

Si

devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno

civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono

almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti

fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100 per cento

(n. 2030 CIM).

Gli interessi

decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di

contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv.

1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure

alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato

non preveda disposizioni divergenti.

La CIM definisce poi specificatamente,

al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi

nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.

Nel caso concreto va

evidenziato come l’assicurato abbia effettivamente versato acconti

insufficienti (cfr. consid. 6), siccome eccessivamente bassi, alla luce del

reddito conseguito nella sua attività indipendente, a lui noto, nel periodo

d’interesse.

È circostanza notoria

che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli

acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione

solo dopo l’emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006 nella causa G.B.,

inc. n. 30.2006.2) ciò che, in taluni casi, può avvenire anche alcuni anni dopo

il conseguimento del reddito. Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio

2001 dell’OAVS costituiscono la conseguenza del mancato obbligo dell’assicurato

di segnalare tempestivamente alla Cassa una modifica significativa (si tenga

conto del limite del 25% di cui alla norma citata) del proprio reddito.

Gli interessi di mora

possono dunque essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i

contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio, sempre

che quest'ultimo importo sia

inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È dunque solo al momento

della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi

diventano esigibili.

Ora, la citazione dell'insorgente relativa all'applicabilità dell'art. 102 CO sulla messa in mora del debitore da parte del creditore non

torna applicabile nella fattispecie, poiché norma di diritto privato che contravviene

alla regolamentazione – propria e specifica (lex specialis) al campo dei

contributi AVS/AI/IPG – dell'art.

41bis OAVS. In questo senso, neppure l'art. 26 LPGA può tornare utile, siccome disposto d'ordine generale applicabile a tutti i campi

del diritto delle assicurazioni sociali, ma che deve lasciare spazio alla

regola speciale dell'art. 41bis

cpv. 1 lett. f OAVS.

8. In

merito alla contestazione dell'applicazione

dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre evidenziare

che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS, stabilire i contributi

d'acconto sulla base del

reddito presumibile dell'anno

di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul reddito determinante

per l'ultima decisione di

fissazione dei contributi.

Tuttavia, è

altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o

persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di

compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze

sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).

Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui

le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione

le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,

se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal

reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d’acconto

in una decisione. L’assicurato debitore di contributi ha quindi l’obbligo di

segnalare tempestivamente le modifiche di reddito rispetto al periodo

precedente che funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, salvo

appunto un'indicazione

contraria dell’assicurato.

In effetti, contrariamente

a quanto sembra ritenere il ricorrente, egli non è soggetto passivo della

procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con precisi obblighi

non solo riguardo al pagamento (ed alla corretta compilazione dei dati fiscali

per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione di modifiche

significative che incidano sulla percezione dei contributi d’acconto, sia a suo

favore che a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto chiaramente dall'art. 24 cpv. 4 OAVS, senza necessità di far

capo alle Direttive UFAS che precisano il contenuto di questo capoverso. Secondo

questa norma, infatti, non è vero che l'obbligo dell'assicurato

di dare alla Cassa tutti gli elementi necessari per fissare i contributi d'acconto sorga a seguito di una

richiesta formulata dalla Cassa stessa, la quale fissa a tal proposito un

termine (art. 24 cpv. 5 OAVS). Questo termine si riferisce in realtà unicamente

alla presentazione di giustificativi che la Cassa può richiedere all'assicurato (art. 24 cpv. 4 OAVS) nel caso

in cui debba appurare, per verifica, i contenuti delle nuove indicazioni date da

quest'ultimo per fissare i

contributi d'acconto che si

basano su determinati giustificativi che tardano ad essere prodotti (art. 24

cpv. 5 OAVS).

Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi

parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse

improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di

acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla

Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002

(art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi

personali AVS/AI/IPG da versare per quei singoli anni.

Questa inattività, a

mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha fatto sì che si sia

configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal

ricorrente, tale da imporre l'applicazione

dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.

In effetti, il

ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la

fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non

inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini,

l'importo da versare a

conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi

effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che però

non è stato fatto.

In questo senso, va

osservato che quando nel 2005 l'assicurato ha ricevuto le due decisioni di fissazione dei contributi

con l'indicazione del

conguaglio dei contributi personali ancora da pagare, egli era già in ritardo

con il relativo pagamento.

Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati

caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più

dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha

emanato le decisioni di conguaglio non ha avuto alcuna influenza sulla

realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di

interessi di mora giusta l'art.

41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

Alla stessa stregua,

totalmente marginale è pure il momento in cui l'assicurato ha spedito all'autorità fiscale le sue dichiarazioni fiscali e quest'ultima, a sua volta, le ha trasmesse alla

Cassa di compensazione.

Ne consegue che la

tesi del ricorrente su questo aspetto si rivela infondata.

Il pagamento della

somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, a fine 2005

per il 2001 e ad inizio 2006 per l'anno 2002. L'insorgente

si è quindi trovato in una situazione simile alle altre ipotesi di ritardo

trattate dalle lettere a-e della norma.

L’interesse di mora, dunque,

tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della

prestazione che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto

manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per

il mancato pagamento di congrui acconti.

9. È

lapalissiano che l'assicurato

conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno

d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la

decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla

Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi

lassi di tempo in __________ sembrano essere divenuti particolarmente lunghi a

seguito del cambiamento di tassazione nel 2003. Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA

ha esaminato il tema di fondo qui posto in discussione (ST 19 aprile 2007,

36.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell’avviso alle

Casse preposte all’applicazione della LAVS, i rappresentanti

dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "… dati fiscali

definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato" appare lunga

Considerandi

ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di trasmissione di

questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a

quella annuale." (cfr. sentenza 19 aprile 2007 TCA, 30.2007.3).

Tale evidenza, che

deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,

nulla toglie agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione che gli

incombe, sotto pena di versamento degli interessi moratori.

Nel caso in esame, le

richieste di versamento degli acconti trimestrali (di Fr. 1'476.- e poi di Fr. 3'065,15) sono stati fissati sulla base della

notifica di tassazione fiscale conosciuta dalla Cassa a quel momento,

verosimilmente quella riferita al periodo fiscale 1999/2000, dato che la

tassazione 2001/2002 - relativa ai redditi conseguiti nel biennio 1999-2000 - è

pervenuta al ricorrente il 12 maggio 2003 (doc. 12/5), mentre la 2003A è giunta

addirittura il 3 novembre 2005 (doc. 12/8).

Più concretamente, al

termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel

2002.

(per i guadagni conseguiti sino al 31.12.2001) rispettivamente nel 2003

(per quanto conseguito sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del proprio reddito quale

indipendente, e ciò senza la necessità di attendere la notifica di tassazione 2003A

dell'Ufficio di tassazione –

che peraltro è giunta per i redditi straordinari, trattandosi di periodo

fiscale caduto nel vuoto di tassazione, con comunicazione del 3 novembre 2005

(doc. 12/8). Il ricorrente disponeva dei dati necessari e della possibilità

concreta di trasmettere alla Cassa le informazioni (ed eventualmente la

documentazione) relative ai redditi definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima

ancora che venissero emesse le due decisioni di conguaglio dei contributi

personali (nel 2005).

L’assicurato,

nonostante gli obblighi fissati dalla norma - come si vedrà comunque conforme

alla legge ed alla Costituzione -, ha omesso una tempestiva comunicazione dei

suoi redditi, se vi avesse provveduto avrebbe certamente evitato di trovarsi in

una situazione di mora, dato che gli acconti versati si palesavano sin da

allora – come si sono poi rivelati essere – ben inferiori ai contributi

effettivamente dovuti in entrambi gli anni, e ciò oltre il limite del 25%.

Come detto, alla Cassa

non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all’amministrazione

un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti

della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da

parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante

per l'ultima decisione di

fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS). Come indicato,

l’amministrazione non poteva sapere che il reddito effettivo del ricorrente

divergeva dal reddito presumibile ed in maniera così importante. La Cassa non

era nelle condizioni di adeguare i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS) e - correttamente - le decisioni di

fissazione dei contributi definitivi sono giunte nel 2005, una volta conosciuti

dall’amministrazione i redditi che l'insorgente ha effettivamente conseguito nel 2001 e nel 2002.

Stanti le

considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da recriminare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza essendo semmai

riconducibile al solo ricorrente per non avere tempestivamente segnalato le

concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo

reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.

Da questo profilo,

dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela

corretta.

10.

Il

tema oggetto del presente giudizio è stato di recente affrontato dalla Cassa CO

1, che - come evidenziato nella sentenza 19 aprile 2007 (30.2007.32 al cons.

2.9

- il 21 dicembre 2006 l'ha

sottoposto, per chiarimenti, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS).

Come rammentato nella

pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile scorso (citata, pag. 13) l'UFAS

così si è espresso in merito:

"

(…)

Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque

la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo

determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo

bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di

regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i

contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente

dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le

divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della

chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la

differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo,

iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis

capoverso 1 lettera f OAVS.

Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non

hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza,

dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare

interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella

fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle

dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo

ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli

interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia

attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a

versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di

mora.

Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la

cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori

indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione,

nonostante il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun

motivo di rinunciare alla riscossione degli interessi.".

Occorre ancora

evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver

informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati

riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore

dal 1° gennaio 2001 doc. A punto 3). E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1°

gennaio 2003 gli interessi di mora sarebbero stati prelevati qualora i

contributi ancora dovuti a conguaglio sarebbero stati superiori al 25% dei

contributi totali definitivi da versare. In uno dei primi giudizi in materia di

interessi moratori e compensativi (decisione dell’8 ottobre 2002 in re Z.;

30.2002

), questo Tribunale aveva già evidenziato tale informazione

dell’amministrazione ai (in quel caso) datori di lavoro.

Va comunque osservato

che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe

prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA

del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215,

consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S., Inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa A.J.,

Inc. n. 30.2002.201).

Sempre a proposito di

questa tematica, il 18 dicembre 2006 Maximilian Reimann, membro del Consiglio

degli Stati, ha sottoposto al Consiglio federale un postulato con cui ha

chiesto di verificare se le Casse di compensazione non debbano condonare gli

interessi di mora del 5% applicati sui contributi AVS arretrati se il ritardo

del pagamento non è imputabile al contribuente.

Il 28 febbraio 2007 il

Consiglio Federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):

" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale,

nell'AVS gli interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle

perdite d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati,

che invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.

Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla

sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel

versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o

all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS

è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse

dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale

per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli

assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.

Far

dipendere l'obbligo di versare interessi di mora dalla responsabilità del

ritardo ne inficerebbe la funzione compensativa e implicherebbe complicazioni

amministrative. Se i contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la

riscossione d'interessi di mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno

gravi ritardi nella comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare

interessi di mora. Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa,

le casse di compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i

contribuenti siano responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo

aumenterebbe considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso

alle vie legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è

chiaramente imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si

possono trovare soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi

interessi compensativi del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono

restituiti o compensati dalle casse di compensazione. Il principio di

dipendenza da una colpa dovrebbe allora essere applicato anche agli interessi

compensativi. In questo caso la cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni

volta il motivo per cui sono stati versati contributi troppo elevati. Questo

richiederebbe accertamenti delicati e onerosi.

Pertanto

il Consiglio federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi

di mora dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il

Parlamento si è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione

dell'AVS.",

ed

ha quindi proposto di respingere il postulato.

11.

Gli

interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto

con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2

OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali

dell'assicurato dovuti per gli

anni 2001 e 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è

possibile non conteggiare all'interessato

degli interessi di ritardo.

E ciò,

indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati

definitivamente fissati dalla Cassa.

Con due decisioni del 25

novembre e del 23 dicembre 2005 la Cassa ha fissato i contributi personali

(ancora) dovuti dall'assicurato

per il 2001 ed il 2002. Ciò significa che non tutti i contributi personali per

questi due anni erano già stati pagati dall'interessato. In virtù di quanto precede, discende che degli

interessi di ritardo sono dovuti sull'importo rimasto scoperto.

Ora, dagli atti si

evince che il ricorrente ha già pagato i contributi da compensare fissati con

le citate decisioni (docc. 12/11 e 12/13). Ma fino ad allora (art. 42 cpv. 1

OAVS), vanno prelevati degli interessi di mora del 5% (art. 42 cpv. 2 OAVS).

Infatti, applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che

i contributi d'acconto versati

dall'insorgente nel corso del

2001.

(Fr. 5'904.-) sono almeno

il 25% inferiori ai contributi che egli doveva effettivamente versare - entro

il 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile seguente l'anno di contribuzione - per l'anno di contribuzione 2001 (Fr. 33'476,30). In altri termini, il conteggio finale degli importi ancora da

versare, ossia il conguaglio (Fr. 27'572,30), è superiore all'importo limite rilevante (Fr. 8'369,10), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente dovuti

nell'anno di contribuzione.

Pertanto, sulla

differenza ancora dovuta, siccome gli interessi vengano calcolati sul

differenziale e quindi non solo sulla parte superante il 25%, ovvero sui

contributi da compensare (Fr. 27'572,30), come ricordato nella sentenza 30.2007.3 citata, l'assicurato deve pagare degli

interessi di mora del 5% a far data dal 1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1°

gennaio 2003 (cfr. consid. 6).

Di conseguenza, la

Cassa di compensazione ha proceduto correttamente calcolando degli interessi di

mora di Fr. 4'135,85 sulla base

della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS (doc. 6).

Alla stessa

conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel

2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari

a Fr. 2'657,20, dato che il

conteggio finale dei contributi personali ancora da conguagliare (Fr. 25'441,15) era superiore al 25% (Fr. 9'028,15) dei contributi personali definitivi

effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. 36'112,60).

Occorre specificare,

su invito del ricorrente stesso, che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta

ragione, il 100% da versare e quindi vanno utilizzati come base di calcolo per

fissare l'importo limite che

indica se v'è stato un

superamento del 25% che, in tal caso, viene sanzionato con il computo di

interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso, implicitamente, puntualizza che i contributi

effettivamente dovuti rappresentano il 100%. La legge medesima, quindi, senza

necessariamente fare capo alle Direttive dell'UFAS, contiene già la regolamentazione sufficiente che pone le basi

di calcolo per determinare l'esistenza

di interessi moratori.

La lamentela dell'insorgente su questa tematica va dunque

respinta.

Da quanto precede,

discende che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa

per aver addebitato al ricorrente degli interessi moratori in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.

12.

Va

ulteriormente esaminata la censura sollevata dal ricorrente relativa alla

conformità dell'art. 41bis cpv.

1.

lett. f OAVS con la Costituzione federale, siccome, a suo dire, questo

disposto violerebbe sia il principio della legalità sancito dall'art. 5 cpv. 1 Cost. fed., sia il principio

dell'uguaglianza di trattamento

di cui all'art. 8 cpv. 1 Cost.

fed.

Questa Corte osserva,

a tale proposito, che con sentenza del 21 agosto 2003 (H 268/02) il Tribunale

Federale delle Assicurazioni ha considerato che promulgando gli articoli 41bis

e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha introdotto delle disposizioni più

severe in materia di riscossione degli interessi moratori in ambito AVS e che

l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche di fronte ad un interesse di

modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò qualsiasi sia il motivo del

ritardo. L'unica eccezione a questo principio concerne la riscossione di

interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà riservatagli dal Consiglio federale

di autorizzare le Casse di compensazione di rinunciare a prelevare degli

interessi di mora in tali situazioni (cfr. la CIM citata n. 4024). Il Tribunale

federale ha così ammesso che l'applicazione

di questa nuova regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi

moratori siano percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del

termine di pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di

compensazione.

Nella sentenza H

328/02 del 30 gennaio 2004 l’alta Corte ha ripreso i medesimi concetti in

questi termini:

"

(…)

Dans un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de

l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143

ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie

scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps

allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO. La Cour de céans a eu

l'occasion de trancher la question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21

août 2003 (H 268/02). Elle a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al.

1.

RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière

d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et

que l'AVS doit se montrer intransigeante (…). Le Conseil fédéral a d'ailleurs

admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour

conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit

déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent

trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175). (…)".

D'avviso del Tribunale Cantonale delle

Assicurazioni, quanto appena esposto confuta la tesi del ricorrente, laddove

ritiene che l'art. 41bis cpv. 1

lett. f OAVS violi alcuni principi costituzionali e quindi che non sia conforme

alla Costituzione federale.

Infatti, se è vero che

il TFA ha specificatamente applicato l'art. 41bis lett. c OAVS al caso da esso stesso trattato, è

innegabile però che la Massima istanza si sia pronunciata sull'art. 41bis OAVS in generale, implicitamente

negando la difformità di detta norma alla Costituzione Federale.

L’esame svolto dal

TFA, riguardante l’art. 41bis OAVS, dimostra che l'Alta

corte non l'ha ritenuta incostituzionale.

Pertanto, è indubbio che

il TFA abbia dichiarato conforme alla Costituzione federale sia questo disposto

sia anche, quindi, entrambi i suoi capoversi ed indirettamente le sei

ipotesi contemplate al capoverso 1, fra cui la citata lettera f qui in

discussione.

Lo scrivente Tribunale

osserva ancora che il TFA ha confermato espressamente la conformità dell'art.

42.

cpv. 1 OAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2001, alla Costituzione

federale ed alla legge (Pratique VSI 2003 pag. 143 segg.). Questa norma ha

codificato la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 41bis cpv. 3 vOAVS, che regolava diversi casi concernenti la

decorrenza degli interessi di mora.

La Corte federale,

come esposto, ha riaffermato il principio secondo cui il debitore che paga con

moneta scritturale sopporta i rischi del ritardo e della perdita nel lasso di

tempo che intercorre fra l'ordine

di pagamento e l'esecuzione

dello stesso (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO; DTF 124 III 117 consid. 2a). Inoltre, situandosi nell'ambito dell'ampio

margine d'apprezzamento di cui

dispone il Consiglio federale sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, il TFA (H 268/02 consid 5.1) ha

stabilito che la regolamentazione contemplata dall'art. 42 cpv. 1 OAVS non è né

sprovvista di significato, né è inutile e non crea nemmeno delle ingiustificate

differenze giuridiche (Pratique VSI 2003 pag. 144 consid. 3.3).

Più concretamente, la norma censurata

dal ricorrente non viola il principio di parità di trattamento dinanzi alla

legge; anzi, proprio la percezione degli interessi moratori a fronte di una

situazione come quella qui in discussione, ossia conseguente ad insufficiente

versamento di acconti per la mancata segnalazione da parte del debitore dell'aumento

dei suoi redditi, tende a volere trattare tutti gli assicurati in maniera conforme

alla legge. Inoltre, la norma stessa non crea discriminazioni tra gli

assicurati trattando gli stessi in maniera uguale.

Dal tenore dell’impugnativa l'assicurato

sembra ricondurre tali violazioni all’obbligo fatto di segnalare spontaneamente

all’amministrazione l’aumentato reddito e quindi l’obbligo di maggiore

versamento di contributi. Se il sistema della segnalazione spontanea da parte

di un contribuente è sostanzialmente sconosciuto nel diritto fiscale laddove si

tratti di imposte dirette, diversa è la situazione per le imposte indirette.

Nella LIVA è espressamente previsto un

obbligo di spontanea dichiarazione dell'imposta (art. 46) non diversamente

viene trattato il contribuente nell'ambito dell'imposta preventiva che è tenuto

a presentare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni il

rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo

l'imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 38 LIP).

Quindi, la modalità

della segnalazione spontanea imposta dalle evocate norme LAVS, e che tratta sia

dell’aumento che della diminuzione del reddito sul quale debbono essere

percepiti i contributi, non può certo essere considerata un’eccezione ed appare

comunque rispondere a tutti i requisiti di parità di trattamento e di

protezione all’arbitrio.

Nemmeno l’art. 29 cpv.

1.

Cost. fed. è di sussidio al ricorrente. Tale norma costituzionale prevede

l’obbligo, per le autorità amministrative e giudiziarie, di garantire la parità

e l’equità di trattamento. Ebbene il ricorrente è stato trattato

dall’amministrazione con equità e parimenti ad altri contribuenti come la

pendenza di diverse procedure analoghe presso questo Tribunale dimostra. Egli

non ha reso minimamente verosimile di essere stato trattato differentemente

dall’amministrazione. La Cassa ha proceduto nei suoi confronti come nei

confronti di altri assicurati; quando ha ricevuto la decisione di tassazione ha

eseguito la verifica dei presupposti di cui all’art. 41bis OAVS ed ha emesso la

sua decisione di fissazione degli interessi moratori. In alcun modo il

ricorrente è stato discriminato.

Data dunque la costituzionalità dell'art.

41bis OAVS che trova anch'esso, occorre ribadirlo, il proprio fondamento nel

citato art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, vengono così a cadere le lamentele del

ricorrente riguardo alla presunta violazione che l'art. 41bis cpv. 1 lett. f

OAVS genererebbe nei confronti dei princìpi costituzionali evocati dagli artt.

5.

cpv. 1, 8 cpv. 1 e 29 cpv. 1 Cost. fed.

13.

Viste

le considerazioni esposte, il TCA rinuncia a richiamare gli incarti fiscali 2001-2002 e 2003A del

ricorrente, siccome ininfluenti ai fini del presente giudizio (cfr. consid. 8).

Ne discende, pertanto,

che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso del 30 marzo

2007.

integralmente respinto. Si prescinde dal carico di tassa di giustizia e

spese e non vengono accollate ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello

Stato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30

giorni dalla comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà

essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha

ricevuta.

terzi implicati

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il giudice

delegato Il segretario

Ivano Ranzanici Fabio

Zocchetti

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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