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Decisione

30.2007.233

Consentire l'accesso ad un esercizio pubblico a 9 minorenni permettendo a 5 di loro di sorbire bevande alcoliche

1 settembre 2008Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti

rimproverati all’insorgente sono stati accertati in seguito a un controllo

effettuato dalla Polizia comunale di __________ in data __________ 2007 alle

ore 00.01 nell’esercizio pubblico in questione (cfr. rapporto di intervento di

pari data).

4. La

ricorrente, dal canto suo, non contesta di per sé gli addebiti a lei mossi, ad

eccezione dell’omissione di avere un piano di lavoro, ma nega in ogni caso l’esistenza

di una sua qualsiasi responsabilità, giustificando l’accaduto come segue:

“Le bevande alcoliche non

sono state servite direttamente dal cameriere ai minorenni. Ma il cameriere [ha]

servito le bevande alcoliche a un maggiorenne che poi [le] [ha] dat[e], a

nostra insaputa, agli amici suoi minorenni. Quella sera c’era solo un cameriere

al bar, avendo a disposizione due sale nel locale, non [ha] potuto controllare

attentamente le due sale. Per quanto concerne i 9 avventori minorenni si sono

presentati al bar chiedendo di voler mangiare un panino e lì per lì il

cameriere non [ha] pensato di chiedere i documenti visto che volevano solo mangiarsi

un panino. Per quel che concerne il piano di lavoro, posso solo dirvi che il

piano esiste e esisteva anche quel giorno che si sono presentati gli agenti. Al

cameriere è stato chiesto se nel locale era presente il gerente e la risposta

fu che il gerente si trovava in vacanza. Dopodiché l’agente non [ha] chiesto il

piano di lavoro settimanale al nostro cameriere” (cfr. ricorso 16 agosto

2007).

In prima battuta, la gerente aveva

invece sostenuto di non dover rispondere dei fatti avvenuti in sua assenza,

scaricando, tra l’altro, la responsabilità sul titolare e gestore

dell’esercizio pubblico, __________, di servizio al momento del controllo

eseguito dalla polizia. In particolare, ha sottolineato che era una semplice

dipendente del Bar __________, impiegata come una normalissima cameriera, per

cui non aveva nessun controllo e non poteva sapere cosa succedeva durante la

sua assenza (cfr. osservazioni 23 maggio 2007 al rapporto di contravvenzione).

Specifica inoltre di aver concluso un contratto di lavoro in qualità di gerente

unicamente per mettere a disposizione del gestore il certificato di capacità

tipo 1 in suo possesso e permettergli così di continuare a esercitare

l’attività legata al bar. Di fatto, il signor __________ esercitava le funzioni

di gerente, decidendo dei controlli e dell’organizzazione (cfr. verbale di

interrogatorio RI 1 __________ 2007).

5. A titolo preliminare, si

ricorda che la responsabilità del gerente - sia esso attivo in

proprio o per conto del gestore, in un rapporto di subordinazione - sancita

dall’art. 53 Les pubb, è estesa anche alla sua assenza. In questi casi egli

deve sapere chi è il suo sostituto (cfr. Marco

Garbani, Commentario alla LEP, Bellinzona 2005, n. 53.17 ad art. 53 Les

pubb). In caso di impedimento temporaneo non superiore al mese (vacanza, breve

malattia, servizio militare, ecc.) il gerente è tenuto a farsi sostituire,

rispettivamente il gestore è tenuto a sostituire il gerente, con una persona di

sua fiducia, ritenuto che in ogni caso la sostituzione non svincola il gerente

dalle sue responsabilità (art. 87 cpv. 1 e 2 RLes pubb).

Tale discorso

vale a maggior ragione per il finto gerente, ossia colui che mette a

disposizione (di regola dietro ricompensa) il proprio certificato a terze

persone per permettere l’apertura di un esercizio senza che in realtà egli

effettui tale mansione. Si tratta di un prestito rischioso in quanto se succede

qualcosa di grave il finto gerente avrà senz’altro dei problemi (cfr. Marco Garbani, op. cit., pag. 292). In

definitiva, il gerente non si sottrae alle proprie responsabilità argomentando

che egli era assente o che fungeva solo da prestanome (cfr. Marco Garbani, op. cit., n. 53.17 ad

art. 53 Les pubb).

In concreto,

la ricorrente era assente in occasione del controllo, in quanto si trovava in

vacanza (cfr. verbale di interrogatorio di RI 1 __________ 2007). Durante

questa assenza, era comunque responsabile dell’esercizio pubblico, anche se il

gestore la sostituiva. Dagli atti risulta che era stata assunta dal 1° dicembre

2006 come gerente del locale, ancorché dalle sue stesse affermazioni si evince

che in realtà era impiegata in qualità di cameriera e che la gerenza era svolta

di fatto dal gestore, il quale organizzava e controllava il locale. Si è quindi

in presenza di una gerenza fittizia che però, come detto, non giustifica, né

scagiona la ricorrente dalle sue responsabilità in relazione a eventuali

infrazioni alla legislazione sugli esercizi pubblici.

6. Riguardo

alla violazione dell’obbligo di tenere a disposizione dell’autorità un piano di

lavoro settimanale o quindicinale (art. 86 RLes pubb), la ricorrente ritiene

tale rimprovero ingiustificato, in quanto, a suo dire, al momento del controllo

il piano esisteva, ma la polizia non l’ha richiesto (cfr. ricorso 16 agosto 2007).

A sostegno del suo assunto ha prodotto i piani di lavoro relativi alle ultime

due settimane di impiego, dai quali risulta che ha interrotto la sua attività

Considerandi

il 20 marzo 2006, ritenuto che dopo tale data e fino alla cessazione del

rapporto contrattuale ha effettuato le vacanze residue, senza allestire nessun

piano.

Benché ci si

possa interrogare sulla correttezza di quest’ultima omissione, la versione

della ricorrente risulta plausibile e non è stata rimessa in discussione

dall’autorità di prime cure, la quale nelle osservazioni 11 settembre 2007 si è

invero espressa sulle infrazioni più gravi a giustificazione dell’ammontare

della multa.

7.

In

particolare, alla ricorrente si rimprovera di aver permesso l’acquisto di

bevande alcoliche da parte di cinque minorenni all’interno del Bar __________

in applicazione dell’art. 50 lett. b Les pubb. Si noti che questa

disposizione riguarda unicamente il gerente, ad esclusione dei suoi

collaboratori. Il gerente può liberarsi dalla sua responsabilità dimostrando che

ha impartito le necessarie direttive ai propri collaboratori e che non ha

oggettivamente potuto impedire la consegna della bevanda alcolica al minorenne.

Il gerente è tenuto a verificare chi ordina e a chi fornisce le bevande

alcoliche, ma non chi poi le consuma (cfr. Marco

Garbani, op. cit., n. 50.4 ad art. 50 Les pubb). In caso di dubbi circa

l’età del cliente il gerente deve esigere la presentazione di un documento

ufficiale di legittimazione (art. 53a Les pubb).

Nel gravame la

ricorrente, cambiando sostanzialmente la sua tesi difensiva, sostiene per la

prima volta che: “Le bevande alcoliche non sono state servite direttamente

dal cameriere ai minorenni. Ma il cameriere [ha] servito le bevande alcoliche a

un maggiorenne che poi [le] [ha] dat[e],

a nostra insaputa, agli amici suoi minorenni”.

Tale circostanza non

trova tuttavia alcuna conferma agli atti e risulta poco credibile se comparata con

le dichiarazioni dei cinque minorenni (uno dei quali risulta essere entrato

nell’esercizio pubblico accompagnato da un adulto responsabile, circostanza che

tuttavia non esclude, né attenua la responsabilità del gerente nell’ottica

dell’art. 50 Les pubb), i quali sostengono all’unanimità di

aver acquistato delle bevande alcoliche all’interno dell’esercizio pubblico. Si

noti inoltre che il gestore sostiene di non aver servito bevande alcoliche ai

minorenni, senza escluderne tuttavia la possibilità. Egli si giustifica

affermando che “può essere che abbia servito bevande alcoliche a dei

minorenni i quali mi mostravano dei documenti di altre persone maggiorenni” (cfr.

verbale di interrogatorio di __________ __________ 2007), versione che

differisce con quanto avanzato dall’insorgente.

A prescindere

da tale incongruenza, il solo fatto per quest’ultima di aver assunto una finta

gerenza (ripetutamente proclamata in sede di interrogatorio e anche nelle

osservazioni 23 maggio 2007 a sostegno della sua estraneità alla vicenda),

senza impartire le dovute direttive ai collaboratori e senza sincerarsi di

quanto accadeva in sua assenza, non la esime dalle sue responsabilità per le

violazioni alla legislazione sugli esercizi pubblici.

Le giustificazioni apportate

dalla ricorrente non sono dunque liberatorie.

8.

Infine, alla ricorrente

si rimprovera di aver permesso l’entrata di 9 avventori minorenni nell’esercizio

pubblico. Secondo l’art. 49 Les pubb dopo le 21.00 l’accesso è

vietato a tutte le persone di età inferiore ai 16 anni non accompagnate da un

maggiorenne responsabile del loro comportamento. Anche in tale situazione, in

caso di dubbi, il gerente è tenuto ad accertarsi dell’età degli avventori del

suo locale (art. 53a Les pubb).

Dai verbali d’interrogatorio

del gestore e dei 9 minorenni, risulta che nessuno di essi è stato

effettivamente controllato all’entrata del locale al fine di verificarne l’età

e quindi la legalità dell’accesso dopo le ore 21.00, circostanza peraltro

confermata dal signor __________. La gerente, seppur per la prima volta nel

gravame, giustifica la presenza dei minorenni, sostenendo che nessun controllo

dei documenti è stato effettuato dal cameriere, poiché essi si sono presentati

al bar dicendo di voler unicamente mangiare un panino (cfr. ricorso 16 agosto

2007). A prescindere dall’attendibilità dell’asserzione (che non trova

riscontro agli atti), tale argomento non libera l’insorgente dalle sue

responsabilità, in quanto i minori di 16 anni non hanno il diritto di entrare

in locali pubblici dopo le 21.00 se non accompagnati da un maggiorenne

responsabile del loro comportamento, neanche per consumare un panino.

Ciò posto, si noti, come rettamente

rilevato dalla Sezione dei permessi e dell’immigrazioni nelle osservazioni 11

settembre 2007, che solo uno dei 9 avventori minorenni, al momento dei fatti

appena quindicenne, non adempiva i requisiti posti dall’art. 49 Les pubb. Il

minorenne in questione aveva meno di 16 anni e non era accompagnato da un

maggiorenne responsabile del suo comportamento. L’accesso all’esercizio

pubblico era quindi consentito agli 8 minorenni restanti in quanto avevano

un’età compresa tra i 16 e i 17 anni.

9.

Quanto alla

commisurazione della multa, tenuto conto del fatto che la prima imputazione

(relativa alle bevande alcoliche) va confermata per 5 avventori, mentre la

seconda (relativa all’accesso all’esercizio pubblico, ancorché di minor

importanza rispetto alla prima, va confermata per un solo minorenne e la terza

(concernente il piano di lavoro) viene a cadere, questo giudice ritiene che un

importo di fr. 850.- risulti confacentemente proporzionato alla gravità dell'infrazione

commessa (caratterizzata da una finta gerenza, fatto di per sé molto grave), rettamente

commisurato al grado di colpa e contenuto nei limiti concessi dalla legge.

Il ricorso deve pertanto

essere accolto nella misura che precede, con conseguente adeguamento degli

oneri di primo grado.

Tasse e spese per l’odierno

giudizio seguono la soccombenza preponderante della ricorrente (art. 15

LPContr).

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 49, 50 lett. b, 53 cpv. 2 e 66 Les pubb; art. 80, 81, 86 RLes pubb.1 segg.

LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente

accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a RI 1 è

inflitta una multa di fr. 850.-, oltre alla tassa di giustizia di fr. 200.- e

alle spese di fr. 30.-.

2. La tassa di giustizia di

fr. 150.- e le spese di fr. 50.- sono a carico della ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso sussidiario in materia

costituzionale al Tribunale federale di Losanna (art. 113 e segg. LTF) entro 30

giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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