30.2007.25
Calcolo degli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento dei contirbuti AVS/AI/IPG dovuti.
11 luglio 2007Italiano37 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
30.2007.25
Data decisione, Autorità:
11.07.2007, TCA
Titolo:
Calcolo degli interessi di mora in caso di ritardo nel pagamento dei contirbuti AVS/AI/IPG dovuti.
INTERESSI DI MORA
INTERESSI DI RITARDO
art. 5 COST
art. 8 COST
art. 9 COST
art. 14 LAVS
art. 26 LPGA
art. 24 OAVS
art. 25 OAVS
art. 41 OAVS
Raccomandata
Incarto n.
30.2007.25
cs
Lugano
11 luglio
2007
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il giudice delegato del Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Giudice Ivano Ranzanici
con redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Fabio Zocchetti
statuendo sul ricorso del 3 aprile 2007 di
RI 1
contro
la decisione su opposizione del 2 marzo
2007 emanata da
Cassa CO 1
in materia di contributi AVS (interessi
di mora)
ritenuto, in
fatto
A. Il
23 dicembre 2004 (doc. 1) la Cassa CO 1 ha emesso il conguaglio dei contributi
personali dovuti dall’avv. RI 1 come indipendente per l'anno 2001.
Dall'importo totale di Fr. __________ dovuto
dall'assicurato per contributi
e spese, è stato dedotto il versamento degli acconti ammontanti a Fr. __________
già effettuato in precedenza, per ottenere un saldo a favore della Cassa di
compensazione di Fr. __________. Questa somma doveva essere accreditata sul
conto dell'amministrazione
entro 30 giorni dalla data della fattura.
Con analogo atto,
sempre del 23 dicembre 2004 (doc. 3), la Cassa ha
fissato in Fr. __________ i contributi personali e le spese dovute dall'assicurato
per il 2002. Da questa somma è stato poi dedotto l'importo di Fr. __________ versato come acconto, perciò la Cassa gli ha chiesto il pagamento di Fr. __________ a saldo.
B. Il
29 novembre 2006 la Cassa di compensazione ha emesso due distinte decisioni che
fissavano per l'anno 2001 (allegato
al doc. 8) e per il 2002 (allegato al doc. 8) gli interessi di mora sui citati
contributi personali AVS/AI/IPG che l'assicurato doveva versare, conteggiando gli importi di Fr. __________
rispettivamente di Fr. __________, da pagare entro trenta giorni dalla data
della decisione.
C. Contro
la decisione su opposizione del 2 marzo 2007 (doc. B) che ha respinto le
censure dell’assicurato, il 3 aprile 2007 (doc. I) l’avv. RI 1 è
tempestivamente insorto, chiedendo l’annullamento della decisione che conferma
la fissazione degli interessi di mora. L’insorgente fa innanzitutto valere che
l’art. 41 bis cpv. 1 lett. f OAVS sarebbe incomprensibile, per cui
inapplicabile. La Cassa sarebbe stata negligente nel fissare acconti
appropriati e nell’avvertire il contribuente circa la modifica legislativa. In
particolare la Cassa non avrebbe mai fornito alcuna informazione circa la
modifica dell’ordinanza. L’interessato rileva che da informazioni telefoniche ottenute
prima dell’inoltro dell’opposizione da un funzionario della Cassa, di cui
l’interessato chiede la testimonianza, emergerebbe che a differenza di quanto
succede per i contributi paritetici, agli indipendenti non viene spedita
nessuna lettera con cui vengono formulate richieste di acconto (cfr. anche doc.
V).
L’insorgente
afferma poi di non essersi mai appellato all’ignoranza della legge ma di aver
affermato che “non potevo conoscere la norma di ordinanza, poiché la stessa
è incomprensibile: pertanto non mi può essere imputata una contravvenzione di
quella norma, se non nel caso in cui l’amministrazione mi avesse puntualmente
reso attento.” Un contribuente medio alla lettura dell’art. 41 bis lett. f
OAVS non avrebbe avuto nessuno stimolo di esaminare la propria situazione alla
luce degli acconti richiestigli e di offrire il pagamento di acconti superiori
ai fini di evitare il pagamento di interessi di mora.
La
Cassa, inviando una circolare il 13 marzo 2007, a tutti i contribuenti, tramite
la quale spiega l’applicazione del contestato articolo, avrebbe implicitamente
ammesso di aver sbagliato nel passato.
Infine
il ricorrente ritiene che dando ragione alla Cassa si aprirebbe la porta ai
peggiori abusi e arbitri, poiché il legislatore potrebbe emanare norme
incomprensibili. L’amministrazione avrebbe dovuto accettare l’opposizione del
ricorrente già per motivi di buona fede che impedisce all’amministrazione di
commettere arbitri.
D. Con
risposta del 27 aprile 2007 (doc. III) la Cassa ha proposto di respingere il
ricorso con argomentazioni che, laddove necessario, saranno riprese in corso di
motivazione.
E. Con scritto
9 maggio 2007 l’insorgente ha chiesto l’assunzione di numerosi mezzi di prova
(doc. V).
in
diritto
in ordine
1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi
degli articoli 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio
2003 nella causa N., I 707/00) e 2 cpv. 1 LPTCA.
Infatti, con STCA del 19 aprile 2007 (inc. n. 30.2007.3)
questo Tribunale ha emanato una decisione di principio concernente una
fattispecie analoga alla presente, nella composizione di tre giudici, ed ha
respinto il ricorso con argomentazioni che verranno riprese anche in questa
sede (cfr. anche STCA del 2 maggio 2007, inc. 30.2007.6; STCA del 14 maggio
2007, inc. 30.2007.16; STCA del 14 maggio 2007, inc. 30.2007.21).
2.Con l'entrata in vigore il 1° gennaio 2003
della Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni
sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, sono state apportate diverse modifiche alla
LAVS.
Da un punto di vista
temporale sono di principio determinanti le norme sostanziali in vigore al
momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato
giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (STF del 24 gennaio 2007
consid. 6.1, H 178/05; DTF 130 V 160 consid. 5.1; DTF
129 V 4 consid. 1.2, DTF 127 V 467 consid. 1, DTF 126 V 166 consid. 4b).
Per contro, per quanto
attiene alle disposizioni formali della LPGA, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF)
ha già avuto modo di accertare l’assenza di una normativa specifica che regola
la questione intertemporale stabilendo di conseguenza la necessità di ricorrere
al principio generale secondo il quale, di regola, siffatte disposizioni
entrano immediatamente in vigore (STF del 24 gennaio 2007 consid. 6.1, H
178/05; DTF 130 V 4 consid. 3.2).
In concreto, la
decisione impugnata si riferisce alla fissazione di interessi di mora dovuti
dal ricorrente sull'apparente
ritardo nel pagamento di contributi personali AVS/AI/IPG concernenti gli anni
2001 e 2002. Le decisioni (formale e su opposizione) della Cassa sono invece
state emanate nel 2006 e nel 2007.
Pertanto, mentre per
l’aspetto procedurale trovano subito applicazione le norme della LPGA, per
quanto concerne la fissazione degli interessi di mora vanno applicate le norme
sostanziali in vigore fino al 31 dicembre 2002.
nel merito
3. L'art.
14 cpv. 2 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività
lucrativa indipendente, i contributi degli assicurati che non esercitano
un'attività lucrativa e quelli degli assicurati i cui datori di lavoro non sono
soggetti all'obbligo di pagare i contributi devono essere stabiliti e versati
periodicamente. Il Consiglio federale fissa i periodi di calcolo e di
contribuzione.
Per l'art. 14 cpv. 3 LAVS se, nonostante diffida,
una persona tenuta al pagamento dei contributi non dà le indicazioni necessarie
per il calcolo di essi, questi sono stabiliti mediante tassazione d'ufficio.
Giusta l'art. 14 cpv.
4 LAVS, il Consiglio federale emana prescrizioni sui termini di pagamento dei
contributi (lett. a), sulla procedura di diffida e di tassazione d'ufficio (lett.
b), sul pagamento dei contributi arretrati e la restituzione di quelli pagati
in troppo (lett. c), sul condono del pagamento di contributi arretrati (lett.
d) e sulla riscossione di interessi di mora e il pagamento di interessi
rimunerativi (lett. e).
A quest'ultimo proposito va osservato che con l'entrata in vigore della LPGA, la lettera e
dell'art. 14 cpv. 4 LAVS
relativa alla riscossione di interessi di mora ed il pagamento di interessi
rimunerativi è stata abrogata. Dal 1° gennaio 2003 gli interessi di mora sulle
prestazioni sono retti dall'art.
26 LPGA e quindi dagli artt. 6 e 7 OPGA.
4. Giusta
l'art. 24 cpv. 1 OAVS, nell'anno di contribuzione corrente le persone
tenute a pagare i contributi devono pagare i contributi d'acconto a scadenze periodiche.
Secondo il capoverso
2, le casse di compensazione stabiliscono i contributi d'acconto sulla base del reddito presumibile
dell'anno di contribuzione.
Possono fondarsi sul reddito determinante per l'ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona
tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde
manifestamente al reddito presumibile.
Se durante o dopo l'anno di contribuzione risulta che il
reddito diverge sostanzialmente dal reddito presumibile, le casse di
compensazione adeguano i contributi d'acconto (art. 24 cpv. 3 OAVS).
Giusta l'art. 24 cpv. 4 OAVS, le persone tenute a
pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni
necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, presentare, se richiesto, i giustificativi e segnalare le
divergenze sostanziali dal reddito presumibile.
Per il capoverso 5, se
entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non
vengono presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d'acconto, le casse di compensazione fissano
Fatti
i contributi d'acconto dovuti
in una decisione.
In virtù dell'art. 25
cpv. 1 OAVS, le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l'anno
di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i
contributi d'acconto pagati.
Secondo l'art. 25 cpv. 2 OAVS, i contributi non
versati dagli assicurati vanno pagati entro trenta giorni a contare dalla
fatturazione.
Le casse di
compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti (art. 25
cpv. 3 OAVS).
È compito delle casse di compensazione
domandare alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazioni necessarie
al calcolo dei contributi per le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente. Le autorità fiscali devono aggiungere i contributi versati all'AVS/AI/IPG
(art. 27 cpv. 1 OAVS).
Secondo l'art. 27 cpv. 2 OAVS, le
autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno
fiscale alle casse di compensazione.
L'autorità fiscale cantonale che non ha
ricevuto nessuna domanda di comunicazione per una persona esercitante un'attività
lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all'art.
23 trasmette spontaneamente gli elementi di calcolo alla cassa cantonale di compensazione.
Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente (art. 27
cpv. 3 OAVS).
5. Oltre
ai citati disposti sulla fissazione e la determinazione dei contributi che
hanno modificato le norme di esecuzione dell'AVS, con il 1° gennaio 2001 sono
entrate in vigore delle disposizioni che hanno mutato in maniera sostanziale il
capitolo relativo alla fissazione degli interessi di mora.
Infatti, giusta l'art.
41bis cpv. 1 OAVS devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone
tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pagano entro 30 giorni dal
termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine;
b. le persone tenute a
pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a
partire dal 1° gennaio dopo il termine dell'anno civile per il quale i
contributi sono dovuti;
c. i datori di lavoro,
sui contributi salariali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla
fatturazione da parte della cassa di compensazione, a partire da tale
fatturazione;
d. i datori di lavoro,
sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio
entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1°
gennaio dopo tale termine;
e. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano
entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a
partire da tale fatturazione;
f. le persone che
esercitano un'attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano
un'attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non sono obbligati a
pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi
d'acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente
dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell'anno
civile seguente l'anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale
termine.
Gli interessi cessano
di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del
regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In caso di
reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la
fatturazione, sempre che i contributi siano pagati entro il termine fissato
(art. 41bis cpv. 2 OAVS).
In virtù dell'art. 42
cpv. 1 OAVS, i contributi sono considerati pagati con la ricezione del
pagamento da parte della Cassa di compensazione. Il tasso per gli interessi di
mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all'anno (art. 42 cpv.
2 OAVS).
Gli interessi sono
calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni (art. 42 cpv.
3 OAVS; STFA del 10 novembre 2003 nella causa M. SA, H 148/03).
A proposito degli
articoli riguardanti gli interessi di mora, va ricordato che le Disposizioni
finali della modifica del 1° marzo 2000 prevedono espressamente che a partire
dalla loro entrata in vigore (dal 1° gennaio 2001), gli artt. 41bis cpv. 1
lett. a-e e 2, 41ter e 42 OAVS si applicano a tutti i contributi ancora da
pagare o da restituire (cpv. 4).
Per contro, l'art. 41bis cpv. 1 lett. f vale solamente
per i contributi che sono dovuti dopo la sua entrata in vigore (cpv. 5).
Infine, le
summenzionate disposizioni sono pure applicabili agli altri contributi sociali
sulla base di specifiche normative che rinviano espressamente, in materia di
calcolo rispettivamente riscossione dei relativi contributi, alla LAVS. Ciò è
previsto per l'assicurazione per l'invalidità (artt. 3 LAI e 1 OAI) e per
l'indennità di perdita di guadagno (art. 27 cpv. 2 IPG).
6. Nel
caso di specie, la Cassa di compensazione ha chiesto al ricorrente la rifusione
degli interessi di mora per il ritardo nel pagamento dei contributi personali
per gli anni 2001 e 2002.
Come detto, il
ricorrente ha invocato l’incomprensibilità dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, la mancata informazione dell’entrata
in vigore di questo disposto, nonché la negligenza della Cassa nel non chiedere
all’interessato se intendeva adeguare gli acconti.
Egli sostiene inoltre
che la decisione impugnata viola il principio della buona fede che impedisce
all’amministrazione di commettere arbitri.
Per l'anno di contribuzione 2001, l'assicurato ha versato dei contributi
personali sottoforma di quattro acconti da Fr. __________, per complessivi Fr. __________
(doc. 2).
Il 23 dicembre 2004
(doc. 1) la Cassa ha calcolato in Fr. __________ i contributi personali totali,
emettendo una fattura di Fr. __________ a saldo.
Medesimo discorso vale
per i contributi del 2002, corrisposti nella misura di Fr. __________ per 4
volte (doc. 4). Il conteggio finale emesso il 23 dicembre 2004 enumerava un
importo di Fr. __________, per una differenza di contributi personali ancora da
versare pari a Fr. __________.
Più specificatamente,
il saldo dei contributi per il 2001 e per il 2002 è stato richiesto all'assicurato il 23 dicembre 2004 ed il pagamento
è giunto alla Cassa il 27 gennaio 2005 (doc. 2 e 4).
Gli interessi maturati
a causa della discrepanza riscontrata tra gli acconti versati e la fissazione
definitiva dei contributi totali da pagare, giusta l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, sono stati calcolati dal 1° gennaio
2003 al 27 gennaio 2005, quindi su 747 giorni di ritardo e sempre sull'importo ancora da corrispondere alla Cassa
a saldo (Fr. __________), per un interesse di Fr. __________.
Quanto ai contributi
da pagare per l'anno 2002, la
questione del superamento del limite soglia del 25% esistente fra l'ammontare degli acconti versati ed i
contributi effettivamente dovuti in totale, ha dato luogo ad interessi di mora
di Fr. __________ calcolati dal 1° gennaio 2004 fino al momento dell'accreditamento del pagamento dei contributi
definitivi fissati con la relativa decisione (27 gennaio 2005), quindi su 387
giorni.
7. In
merito alla tematica giuridica relativa all'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, l’Ufficio Federale delle
Assicurazioni Sociali ha emanato, aggiornandola sino al 2006, la Circolare
sugli interessi di mora e compensativi (CIM) nell’AVS AI e IPG. Al proposito
questa CIM rammenta come i contributi effettivamente dovuti per l’anno di
contribuzione sono quelli fissati giusta l’art. 25 cpv. 1 OAVS. Per contributi
d’acconto vanno intesi gli acconti pagati in base a quelli fissati per l’anno
di contribuzione in virtù dell’art. 24 OAVS. I contributi da compensare
corrispondono alla differenza tra i contributi effettivamente dovuti, come
indicato, e gli acconti versati (n. 2029 CIM).
Si
devono riscuotere interessi di mora se, il 1° gennaio dopo il termine dell'anno
civile seguente l'anno di contribuzione, i contributi d'acconto versati sono
almeno il 25 per cento inferiori ai contributi effettivamente dovuti (art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS). I contributi effettivamente dovuti
fungono da base di calcolo o, in altre parole, costituiscono il 100 per cento
(n. 2030 CIM).
Gli interessi
decorrono dal 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile seguente l’anno di
contribuzione fino al pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv.
1 lett. f e cpv. 2 OAVS) o all'apertura del fallimento (art. 209 LEF) oppure
alla concessione della moratoria concordataria, a condizione che il concordato
non preveda disposizioni divergenti.
La CIM definisce poi specificatamente,
al N. 4012, il pagamento ed al N. 4014 le modalità di calcolo degli interessi
nonché, al N. 4020, la decorrenza degli interessi in caso d’esecuzione.
Nel caso concreto va
evidenziato come l’assicurato abbia effettivamente versato acconti
insufficienti (cfr. consid. 6), siccome eccessivamente bassi, alla luce del
reddito conseguito nella sua attività indipendente nel periodo d’interesse.
È circostanza notoria
che gli importi definitivi dei contributi, e quindi la differenza tra gli
acconti versati e quanto dovuto, possono essere fatturati dall’amministrazione
solo dopo l’emanazione della decisione di tassazione (STCA del 23 febbraio 2006 nella causa X.,
inc. n. 30.2006.2) ciò che, in taluni casi, può avvenire anche alcuni anni dopo
il conseguimento del reddito. Le norme volute con le modifiche dal 1° gennaio
2001 dell’OAVS costituiscono la conseguenza del mancato obbligo dell’assicurato
di segnalare tempestivamente alla Cassa una modifica significativa (si tenga
conto del limite del 25% di cui alla norma citata) del proprio reddito.
Gli interessi di mora
possono dunque essere fissati unicamente dopo che sono stati stabiliti i
contributi definitivi e con essi anche i contributi da versare a conguaglio,
sempre che quest'ultimo importo
sia inferiore al 25% dei contributi effettivamente dovuti. È dunque solo al
momento della determinazione di questa somma (il conguaglio) che gli interessi
diventano esigibili.
L'art. 26 LPGA non può tornare utile, siccome
disposto d'ordine generale
applicabile a tutti i campi del diritto delle assicurazioni sociali, ma che
deve lasciare spazio alla regola speciale dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
8. In
merito alla contestazione dell'applicazione
dei disposti OAVS che regolano la riscossione degli interessi di mora, occorre
evidenziare che è corretto ritenere che spetta alla Cassa di compensazione, in
virtù dell'art. 24 cpv. 2 OAVS,
stabilire i contributi d'acconto
sulla base del reddito presumibile dell'anno di contribuzione e che, per fare ciò, essa può fondarsi sul
reddito determinante per l'ultima
decisione di fissazione dei contributi.
Tuttavia, è
altrettanto vero che i debitori dei contributi personali quali indipendenti o
persone senza attività devono, come evidenziato, fornire alle Casse di
compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, segnalando le divergenze
sostanziali dal reddito presumibile (art. 24 cpv. 4 OAVS).
Come impone l'art. 24 cpv. 4 OAVS, infatti, secondo cui
le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione
le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d'acconto, gli assicurati devono presentare,
se richiesti, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal
reddito presumibile, in difetto di che le casse fissano i contributi d’acconto
in una decisione. L’assicurato debitore di contributi ha quindi l’obbligo di
segnalare tempestivamente le modifiche di reddito rispetto al periodo
precedente che funge da base di calcolo per la percezione degli acconti, salvo
appunto un'indicazione
contraria dell’assicurato.
In effetti,
contrariamente a quanto sembra ritenere il ricorrente, egli non è soggetto
passivo della procedura che compete unicamente alla Cassa, ma è attore con
precisi obblighi non solo riguardo al pagamento (ed alla corretta compilazione
dei dati fiscali per la percezione dei contributi), ma anche alla segnalazione
di modifiche significative che incidano sulla percezione dei contributi
d’acconto, sia a suo favore che a suo svantaggio. Questo obbligo traspare molto
chiaramente dall'art. 24 cpv. 4
OAVS.
Nella fattispecie, l'insorgente avrebbe pertanto dovuto farsi
parte diligente - come senz’altro avrebbe fatto se il suo reddito fosse
improvvisamente calato in maniera significativa, postulando il versamento di
acconti inferiori rispetto al periodo precedente - e segnalare subito alla
Cassa di compensazione i redditi effettivi conseguiti negli anni 2001 e 2002
(art. 24 cpv. 4 OAVS), in modo tale che la Cassa potesse fissare i contributi
personali AVS/AI/IPG da versare per quei singoli anni.
Questa inattività, a
mente del Tribunale cantonale delle assicurazioni, ha fatto sì che si sia
configurata una situazione di ritardo nel pagamento dei contributi dovuti dal
ricorrente, tale da imporre l'applicazione
dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f
OAVS e tale così da obbligare l'assicurato a versare degli interessi moratori.
In effetti, il
ricorrente avrebbe dovuto versare, entro il 1° gennaio dell’anno seguente la
fine dell’anno civile successivo a quello di contribuzione, degli acconti non
inferiori al 25% dei contributi effettivamente dovuti - detto in altri termini,
l'importo da versare a
conguaglio non doveva essere superiore al 25% dei contributi
effettivamente dovuti -, onde non incorrere nella sanzione dell'accollamento di interessi di mora; ciò che
però non è stato fatto.
In questo senso, va
osservato che quando l'assicurato
ha ricevuto le decisioni di fissazione dei contributi con l'indicazione del conguaglio dei contributi
personali ancora da pagare, egli era già in ritardo con il relativo
pagamento.
Questo è l'unico motivo per il quale gli sono stati
caricati degli interessi di mora. Pertanto, come specificato più
dettagliatamente in seguito, il ritardo con cui la Cassa di compensazione ha
emanato le decisioni di conguaglio non ha avuto alcuna influenza sulla
realizzazione di questo stato di fatto e sulla conseguente contabilizzazione di
interessi di mora giusta l'art.
41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
Il pagamento della
somma a conguaglio è avvenuto, a richiesta dell’amministrazione, a fine 2004. L'insorgente si è quindi trovato in una
situazione simile alle altre ipotesi di ritardo trattate dalle lettere a-e
della norma.
L’interesse di mora,
dunque, tende a compensare un ingiustificato arricchimento del debitore della
prestazione che versa sul contributo effettivamente dovuto un acconto
manifestamente insufficiente, conseguendo implicitamente un finanziamento per
il mancato pagamento di congrui acconti.
9. È
lapalissiano che l'assicurato
conosca sempre prima della Cassa i suoi redditi effettivi conseguiti nell’anno
d’interesse. La realtà evidenzia anche che l’assicurato viene a conoscere la
decisione finale di tassazione degli stessi con largo anticipo rispetto alla
Cassa, che invece deve attendere la comunicazione ufficiale da parte dell'Ufficio di tassazione competente. Questi
lassi di tempo in __________ sembrano essere divenuti particolarmente lunghi a
seguito del cambiamento di tassazione nel 2003. Nel corso dell'udienza esperita per la causa in cui il TCA
ha esaminato il tema di fondo qui posto in discussione (STCA del 19 aprile
2007, 36.2007.3), in merito ai ritardi delle autorità di tassazione nell’avviso
alle Casse preposte all’applicazione della LAVS, i rappresentanti
dell’amministrazione hanno osservato che l’attesa dei "… dati fiscali
definitivi ossia delle decisioni cresciute in giudicato" appare lunga
ed "è indubbio che in __________ vi sia un problema di trasmissione di
questi dati, in particolare alla luce del passaggio dalla tassazione biennale a
quella annuale." (cfr. sentenza 19 aprile 2007 TCA, 30.2007.3).
Tale evidenza, che
deve essere comunque affrontata e risolta a livello delle due amministrazioni __________,
nulla toglie agli obblighi dell’assicurato ed alla segnalazione che gli
incombe, sotto pena di versamento degli interessi moratori.
Più concretamente, al
termine degli anni per i quali il contributo era chiesto, ma certamente nel
2002 (per i guadagni conseguiti sino al 31.12.2001) rispettivamente nel 2003
(per quanto conseguito sino al 31.12.2002), l'assicurato conosceva l’entità del proprio reddito quale
indipendente, e ciò senza la necessità di attendere la notifica di tassazione
2003A dell'Ufficio di
tassazione – che peraltro è giunta per i redditi straordinari, trattandosi di
periodo fiscale caduto nel vuoto di tassazione.
Il ricorrente
disponeva dei dati necessari e della possibilità concreta di trasmettere alla
Cassa le informazioni (ed eventualmente la documentazione) relative ai redditi
definitivi conseguiti nel 2001 e nel 2002 prima ancora che venissero emesse le
due decisioni di conguaglio dei contributi personali (nel 2004).
L’assicurato,
nonostante gli obblighi fissati dalla norma - come si vedrà conforme alla legge
ed alla Costituzione -, ha omesso una tempestiva comunicazione dei suoi
redditi, se vi avesse provveduto avrebbe certamente evitato di trovarsi in una
situazione di mora, dato che gli acconti versati si palesavano sin da allora –
come si sono poi rivelati essere – ben inferiori ai contributi effettivamente
dovuti in entrambi gli anni, e ciò oltre il limite del 25%.
Come detto, alla Cassa
non può essere mosso alcun rimprovero, non essendo imposto all’amministrazione
un puntuale controllo ed avendo la stessa applicato correttamente i disposti
della citata Ordinanza fissando, in assenza di una comunicazione contraria da
parte del diretto interessato (art. 24 cpv. 4 OAVS), i contributi d'acconto sulla base del reddito determinante
per l'ultima decisione di
fissazione dei contributi (art. 24 cpv. 2 OAVS). Come indicato, l’amministrazione
non poteva sapere che il reddito effettivo del ricorrente divergeva dal reddito
presumibile ed in maniera così importante. La Cassa non era nelle condizioni di
adeguare i contributi d'acconto
(art. 24 cpv. 3 OAVS).
Stanti le
considerazioni che precedono, non v'è pertanto nulla da rimproverare all'amministrazione per il suo agire, una negligenza essendo semmai
riconducibile al solo ricorrente per non avere tempestivamente segnalato le
concrete divergenze – peraltro da lui facilmente riconoscibili – fra il suo
reddito effettivo e gli acconti versati negli anni precedenti.
Quanto all’asserita
incomprensibilità del disposto, va evidenziato come l’insorgente sia un
professionista, attivo da diversi anni, e dunque avvezzo all’interpretazione di
norme poco chiare. Se riteneva che l’art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS non era
abbastanza chiaro, avrebbe potuto chiedere spiegazioni sia alla Cassa che
all’Ufficio assicurazioni sociali. Non avendolo fatto, deve ora sopportarne le
conseguenze.
Da questo profilo,
dunque, l'applicazione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS si rivela
corretta.
10. Il
tema oggetto del presente giudizio è stato di recente affrontato dalla Cassa CO
1, che - come evidenziato nella sentenza 19 aprile 2007 (30.2007.3 al cons.
Considerandi
2.
) - il 21 dicembre 2006 l'ha
sottoposto all'Ufficio federale
delle assicurazioni sociali (UFAS).
Come rammentato nella
pronuncia di questo Tribunale del 19 aprile scorso (citata, pag. 13) l'UFAS
così si è espresso in merito:
"
(…)
Per quanto concerne i lavoratori indipendenti la tassazione definitiva e dunque
la fissazione dei contributi è spesso effettuata molto tempo dopo l'anno contributivo
determinante. Non è raro che gli acconti versati per i contributi siano troppo
bassi e che l'importo mancante possa essere fatturato solo qualche anno dopo. Di
regola, in questi casi gli interessi di mora non vengono riscossi. Solo se i
contributi d'acconto sono inferiori di almeno il 25% per cento all'importo effettivamente
dovuto, si chiede all'assicurato di segnalare alla cassa di compensazione le
divergenze esistenti non appena è in grado di determinarle in virtù della
chiusura dei conti (art. 24 cpv. 4 OAVS; N. 1144 DIN). Se omette di pagare la
differenza entro la fine dell'anno civile seguente l'anno contributivo,
iniziano a correre gli interessi di mora secondo l'articolo 41bis
capoverso 1 lettera f OAVS.
Nei casi da voi menzionati, gli assicurati non
hanno comunicato le informazioni richieste e non hanno versato la differenza,
dando così il via al meccanismo degli interessi di mora. L'obbligo di versare
interessi di mora non è dunque da ricondurre in alcun caso al ritardo nella
fissazione dei contributi. In realtà, il ritardo nella trasmissione delle
dichiarazioni fiscali e nella determinazione dei contributi contribuisce solo
ad allungare il periodo di mora e aumentare così l'importo dovuto per gli
interessi. Il semplice fatto che la decisione relativa ai contributi si faccia
attendere così a lungo dovrebbe, ben al contrario, spingere gli interessati a
versare quanto prima la differenza, al fine di evitare elevati interessi di
mora.
Dal canto nostro, partiamo dal presupposto che la
cassa di compensazione abbia informato sufficientemente i lavoratori
indipendenti sui loro obblighi in materia. Considerata la situazione, nonostante
il ritardo nella fissazione dei contributi, non vi è per principio alcun motivo
di rinunciare alla riscossione degli interessi.".
Occorre ancora
evidenziare che nella decisione impugnata la Cassa ha rilevato di aver
informato (nel mese di dicembre 2000) tutti gli assicurati ad essa affiliati
riguardo all'importante modifica del calcolo degli interessi di mora in vigore
dal 1° gennaio 2001. E meglio che, in virtù dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, dal 1° gennaio 2003 gli interessi di
mora sarebbero stati prelevati qualora i contributi ancora dovuti a conguaglio
sarebbero stati superiori al 25% dei contributi totali definitivi da versare.
In uno dei primi giudizi in materia di interessi moratori e compensativi
(decisione dell’8 ottobre 2002 nella causa Z.; 30.2002.93), questo Tribunale
aveva già evidenziato tale informazione dell’amministrazione ai (in quel caso)
datori di lavoro.
Va comunque osservato
che se l'insorgente non avesse ricevuto tale informazione, egli non potrebbe
prevalersene, ritenuto come nessuno è protetto dall'ignoranza della legge (STFA
del 18 gennaio 2000 nella causa L., C 366/99, consid. 2 pag. 3; DTF 124 V 215,
consid. 2b)aa) e la giurisprudenza ivi citata; STCA del 14 novembre 2006 nella causa S., inc. n. 30.2006.46, STCA del 4 dicembre 2002 nella causa J.,
inc. n. 30.2002.201).
Abbondanzialmente va
rilevato che, sempre a proposito di questa tematica, il 18 dicembre 2006
Maximilian Reimann, membro del Consiglio degli Stati, ha sottoposto al
Consiglio federale un postulato con cui ha chiesto di verificare se le Casse di
compensazione non debbano condonare gli interessi di mora del 5% applicati sui
contributi AVS arretrati se il ritardo del pagamento non è imputabile al
contribuente.
Il 28 febbraio 2007 il
Consiglio federale ha espresso il suo parere nei seguenti termini (http://search.parlament.ch/i/print/homepage/cv-geschaefte.htm?gesch_id=20063736):
" Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'AVS gli
interessi di mora mirano alla compensazione forfetaria delle perdite
d'interessi subite dall'assicurazione - al contrario degli assicurati, che
invece ne beneficiano - in caso di ritardo nel pagamento di contributi.
Pertanto, per quanto attiene all'obbligo di versare interessi di mora e alla
sua durata, è del tutto irrilevante se il ritardo nella fissazione o nel
versamento dei contributi sia imputabile alla cassa di compensazione o
all'assicurato. È vero che il sistema degli interessi di mora previsto nell'AVS
è un po' schematico e relativamente severo, ma lo è nell'interesse
dell'assicurazione. D'altro canto non si può cercare una soluzione individuale
per ogni caso. Inoltre una severa regolamentazione in merito fa sì che gli
assicurati versino più rapidamente i contributi dovuti.
Far dipendere l'obbligo
di versare interessi di mora dalla responsabilità del ritardo ne inficerebbe la
funzione compensativa e implicherebbe complicazioni amministrative. Se i
contribuenti adempiono ai loro obblighi legali, la riscossione d'interessi di
mora è praticamente esclusa. In questi casi, nemmeno gravi ritardi nella
comunicazione fiscale comportano l'obbligo di versare interessi di mora.
Ciononostante, se tale versamento dipendesse da una colpa, le casse di
compensazione dovrebbero verificare in ogni singolo caso se i contribuenti siano
responsabili o meno del ritardo nel pagamento. Questo aumenterebbe
considerevolmente gli oneri e renderebbe più frequente il ricorso alle vie
legali. Nei rari casi in cui il versamento d'interessi di mora è chiaramente
imputabile alla cassa di compensazione, nel diritto vigente si possono trovare
soluzioni adeguate. Infine va notato che sono concessi interessi compensativi
del 5 per cento per contributi non dovuti che vengono restituiti o compensati
dalle casse di compensazione. Il principio di dipendenza da una colpa dovrebbe
allora essere applicato anche agli interessi compensativi. In questo caso la
cassa di compensazione dovrebbe chiarire ogni volta il motivo per cui sono
stati versati contributi troppo elevati. Questo richiederebbe accertamenti
delicati e onerosi.
Pertanto il Consiglio
federale non ritiene adeguato far dipendere il versamento d'interessi di mora
dell'AVS dalla responsabilità del ritardo. D'altra parte anche il Parlamento si
è espresso in tal senso nell'ambito della 10a revisione dell'AVS.",
ed ha quindi
proposto di respingere il postulato.
11.
Gli
interessi di mora regolamentati dall'art. 41bis cpv. 1 OAVS, come visto, cessano di decorrere soltanto
con il pagamento completo dei contributi (art. 41bis cpv. 2
OAVS). Questo significa che fintanto che tutti i contributi personali
dell'assicurato dovuti per gli
anni 2001 e 2002 non sono stati versati alla Cassa di compensazione, non è
possibile non conteggiare all'interessato
degli interessi di ritardo.
E ciò,
indipendentemente da quando questi contributi personali siano stati
definitivamente fissati dalla Cassa.
Applicando l'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS, risulta che
i contributi d'acconto versati
dall'insorgente per i
contributi del 2001 (Fr. __________) sono almeno il 25% inferiori ai
contributi che egli doveva effettivamente versare - entro il 1° gennaio dopo il
termine dell'anno civile
seguente l'anno di
contribuzione - per l'anno di
contribuzione 2001 (Fr. __________). In altri termini, il conteggio finale
degli importi ancora da versare, ossia il conguaglio (Fr. __________), è
superiore all'importo limite
rilevante (Fr. __________), corrispondente al 25% dei contributi effettivamente
dovuti nell'anno di
contribuzione.
Pertanto, sulla
differenza ancora dovuta, siccome gli interessi vengono calcolati sul
differenziale e quindi non solo sulla parte superante il 25%, ovvero sui
contributi da compensare (Fr. __________), come ricordato nella sentenza del 19
aprile 2007 (inc. 30.2007.3) citata, l'assicurato deve pagare degli interessi di mora del 5% a far data dal
1° gennaio dopo il 31 dicembre dell'anno civile seguente (2002) l'anno di contribuzione (2001), quindi dal 1° gennaio 2003 (cfr.
consid. 5 e 6).
Di conseguenza, la
Cassa di compensazione ha proceduto correttamente calcolando degli interessi di
mora di Fr. __________ sulla base della summenzionata lettera f dell'art. 41bis cpv. 1 OAVS.
Alla stessa
conclusione questo Tribunale giunge per quanto attiene ai contributi dovuti nel
2002, giacché anche in questo caso sono maturati degli interessi di mora, pari
a Fr. __________, dato che il conteggio finale dei contributi personali ancora
da conguagliare (Fr. __________) era superiore al 25% (Fr. __________) dei
contributi personali definitivi effettivamente dovuti in totale per quell'anno (Fr. __________).
Occorre specificare
che i contributi totali dovuti dall'assicurato sono considerati, a giusta ragione, il 100% da versare e
quindi vanno utilizzati come base di calcolo per fissare l'importo limite che indica se v'è stato un superamento del 25% che, in tal
caso, viene sanzionato con il computo di interessi di mora. L'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS stesso,
implicitamente, puntualizza che i contributi effettivamente dovuti
rappresentano il 100%.
Da quanto precede,
discende che alcun rimprovero può dunque essere mosso nei confronti della Cassa
per aver addebitato al ricorrente gli interessi moratori in funzione dell'art. 41bis cpv. 1 lett. f OAVS.
12.
Va
qui rammentato che nelle già citate sentenze di questo Tribunale (STCA del 2
maggio 2007, inc. 30.2007.6; STCA del 14 maggio 2007, inc. 30.2007.16; STCA del
14.
maggio 2007, inc. 30.2007.21), questa Corte ha già avuto modo di accertare
la conformità dell'art. 41bis
cpv. 1 lett. f OAVS con la Costituzione federale, per i motivi seguenti.
Con sentenza del 21
agosto 2003 (H 268/02) il Tribunale Federale delle Assicurazioni ha considerato
che promulgando gli articoli 41bis e 42 cpv. 1 OAVS il Consiglio federale ha
introdotto delle disposizioni più severe in materia di riscossione degli interessi
moratori in ambito AVS e che l'AVS stessa si deve mostrare intransigente, anche
di fronte ad un interesse di modesto importo e di un ritardo minimo, e ciò
qualsiasi sia il motivo del ritardo. L'unica eccezione a questo principio
concerne la riscossione di interessi moratori inferiori a Fr. 30.-, poiché l'UFAS ha fatto uso della facoltà
riservatagli dal Consiglio federale di autorizzare le Casse di compensazione di
rinunciare a prelevare degli interessi di mora in tali situazioni (cfr. la CIM
citata n. 4024). Il Tribunale federale ha così ammesso che l'applicazione di questa nuova
regolamentazione possa avere come conseguenza che gli interessi moratori siano
percepiti retroattivamente (ossia già prima della scadenza del termine di
pagamento), quando i pagamenti giungano troppo tardi alla Cassa di
compensazione.
Nella sentenza H
328/02 del 30 gennaio 2004 l’alta Corte ha ripreso i medesimi concetti in
questi termini:
"
(…)
Dans un arrêt du 28 novembre 2002, la cour de céans a confirmé la conformité de
l'art. 42 al. 1 RAVS à la Constitution fédérale et à la loi (VSI 2003 p. 143
ss). Elle a réaffirmé le principe selon lequel le débiteur qui paie par monnaie
scripturale supporte les risques de retard et de perte dans l'espace de temps
allant de l'ordre de paiement à l'exécution (art. 74 al. 2 ch. 1 CO. La Cour de céans a eu
l'occasion de trancher la question soumise à son examen dans un arrêt X. du 21
août 2003 (H 268/02). Elle a considéré qu'en édictant les art. 41bis et 42 al.
1.
RAVS, le Conseil fédéral a introduit des dispositions plus sévères en matière
d'encaissement (notamment) des intérêts moratoires dans le régime de l'AVS et
que l'AVS doit se montrer intransigeante (…). Le Conseil fédéral a d'ailleurs
admis que l'application de cette nouvelle réglementation puisse avoir pour
conséquence que les intérêts moratoires soient perçus rétroactivement (soit
déjà avant l'échéance du délai de paiement), lorsque les paiements parviennent
trop tard à la caisse (BO 2001 CN Annexe IV p. 175). (…)".
Se è vero che il TFA ha
specificatamente applicato l'art.
41bis lett. c OAVS al caso da esso stesso trattato, è innegabile però che la
Massima istanza si sia pronunciata sull'art. 41bis OAVS in generale, implicitamente negando la difformità di
detta norma alla Costituzione Federale.
L’esame svolto dal
TFA, riguardante l’art. 41bis OAVS, dimostra che l'Alta
corte non l'ha ritenuta incostituzionale.
Pertanto, è indubbio
che il TFA abbia dichiarato conforme alla Costituzione federale sia questo
disposto sia anche, quindi, entrambi i suoi capoversi ed indirettamente
le sei ipotesi contemplate al capoverso 1, fra cui la citata lettera f qui in
discussione.
Lo scrivente Tribunale
osserva ancora che il TFA (dal 1. gennaio 2007: TF) ha confermato espressamente
la conformità dell'art. 42 cpv. 1 OAVS, nella versione in vigore dal 1° gennaio
2001, alla Costituzione federale ed alla legge (Pratique VSI 2003 pag. 143
segg.). Questa norma ha codificato la giurisprudenza sviluppata in merito all'art. 41bis cpv. 3 vOAVS, che regolava
diversi casi concernenti la decorrenza degli interessi di mora.
La Corte federale,
come esposto, ha riaffermato il principio secondo cui il debitore che paga con
moneta scritturale sopporta i rischi del ritardo e della perdita nel lasso di
tempo che intercorre fra l'ordine
di pagamento e l'esecuzione
dello stesso (art. 74 cpv. 2 cifra 1 CO; DTF 124 III 117 consid. 2a). Inoltre, situandosi nell'ambito dell'ampio
margine d'apprezzamento di cui
dispone il Consiglio federale sulla base dell'art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, il TFA (H 268/02 consid 5.1, dal
1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che la regolamentazione contemplata dall'art.
42.
cpv. 1 OAVS non è né sprovvista di significato, né è inutile e non crea
nemmeno delle ingiustificate differenze giuridiche (Pratique VSI 2003 pag. 144
consid. 3.3).
Più concretamente, la norma non viola
il principio di parità di trattamento dinanzi alla legge; anzi, proprio la
percezione degli interessi moratori a fronte di una situazione come quella qui
in discussione, ossia conseguente ad insufficiente versamento di acconti per la
mancata segnalazione da parte del debitore dell'aumento dei suoi redditi, tende
a volere trattare tutti gli assicurati in maniera conforme alla legge. Inoltre,
la norma stessa non crea discriminazioni tra gli assicurati trattando gli
stessi in maniera uguale. In nessun caso la legge prevede una franchigia del
25%.
Se il sistema della segnalazione
spontanea da parte di un contribuente è sostanzialmente sconosciuto nel diritto
fiscale laddove si tratti di imposte dirette, diversa è la situazione per le
imposte indirette.
Nella LIVA è espressamente previsto un
obbligo di spontanea dichiarazione dell'imposta (art. 46) non diversamente
viene trattato il contribuente nell'ambito dell'imposta preventiva che è tenuto
a presentare spontaneamente all'Amministrazione federale delle contribuzioni il
rendiconto prescritto, corredato dei giustificativi, e a pagare in pari tempo
l'imposta o a fare la notifica sostitutiva del pagamento (art. 38 LIP).
Quindi, la modalità
della segnalazione spontanea imposta dalle evocate norme LAVS, e che tratta sia
dell’aumento che della diminuzione del reddito sul quale debbono essere
percepiti i contributi, non può certo essere considerata un’eccezione ed appare
comunque rispondere a tutti i requisiti di parità di trattamento e di
protezione all’arbitrio.
Data dunque la costituzionalità dell'art.
41bis OAVS che trova anch'esso, occorre ribadirlo, il proprio fondamento nel
citato art. 14 cpv. 4 lett. e LAVS, vengono così a cadere le lamentele del ricorrente
riguardo alla presunta violazione del principio della buona fede e
dell’arbitrio della decisione.
Ne discende, pertanto,
che la decisione impugnata deve essere confermata ed il ricorso integralmente
respinto. Si prescinde dal carico di tassa di giustizia e spese e non vengono
accollate ripetibili.
13.
Con
istanza del 9 maggio 2007 l’insorgente chiede che la Cassa dia la prova
positiva che il doc. 6 prodotto in sede di risposta (“modifiche a partire
dal 1° gennaio 2001 nel campo dei contributi all’AVS, all’AI e alle IPG delle
persone indipendenti e delle persone senza attività lucrativa”) sia stato
trasmesso al ricorrente. Egli domanda inoltre l’audizione di un funzionario
della Cassa affinché confermi di aver detto telefonicamente ad un’assistente del
ricorrente che “a differenza di quello che capita per i contributi
paritetici l’amministrazione non spedisce ai contribuenti indipendenti nessuna
lettera a dicembre di ogni anno con cui vengono formulati i dettagli della
richiesta di acconto.” e che “invece per i contributi paritetici, da
anni viene invece scritta una lettera con cui si dice espressamente.” Se
l’acconto proposto dalla cassa non corrisponde alla situazione reale vogliate,
entro 15 giorni, comunicarci l’importo da voi ritenuto più confacente indicando
gli elementi della vostra valutazione. Se entro il termine indicato non ci
perverrà comunicazione contraria, riterremo che la misura dell’acconto proposto
è accettata.”
L’assunzione
delle prove chieste dal ricorrente si rivela superflua. Questo Tribunale ha
infatti già indicato ai consid. 8 e 9, che in ogni caso spettava all’insorgente
farsi parte diligente e che l’interessato non poteva ignorare la presenza
dell’art. 24 OAVS cpv. 4 OAVS che gli impone di informare la cassa della modifica
del reddito soggetto a contribuzione.
Il
TCA rinuncia pertanto all’assunzione di ulteriori prove.
Conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si percepisce tassa di giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello
Stato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30
giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
terzi implicati
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il giudice
delegato Il segretario
Ivano Ranzanici Fabio
Zocchetti
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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