30.2007.251
Rientrare repentinamente da una manovra di sorpasso, creando ostacolo e pericolo; sorpasso in una curva senza visuale
30 settembre 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
30.2007.251
Data decisione, Autorità:
30.09.2008, PRPEN
Titolo:
Rientrare repentinamente da una manovra di sorpasso, creando ostacolo e pericolo; sorpasso in una curva senza visuale
INCROCIO E SORPASSO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
art. 35 cpv. 2 LCSTR
art. 35 cpv. 4 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
Incarto
n.
30.2007.251
21349/806
Bellinzona
30
settembre 2008
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Giudice della Pretura penale
Damiano Stefani
sedente con il
segretario Marco Agustoni per statuire sul ricorso 10 settembre 2007 presentato
da
RI 1
contro
la decisione 24
agosto 2007 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 26 settembre
2008 presentate dalla Sezione della circolazione;
letti ed esaminati gli atti,
considerato in
fatto:
che
la Sezione della circolazione, con decisione del 24 agosto 2007, ha inflitto a
una multa di fr. 300.--, addebitandogli inoltre una tassa di giustizia di fr.
60.-- e le spese di fr. 20.--, per i seguenti fatti, accertati il 30 aprile
Fatti
2007 in territorio di __________:
“alla
guida della vettura __________ rientrava rapidamente da una manovra di
sorpasso, a causa del sopraggiungere di un veicolo in senso inverso, creando
ostacolo e pericolo al veicolo superato. In seguito effettuava nuovamente una
manovra di sorpasso in prossimità di una curva senza visuale”;
che
la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 35 cpv. 2 e 4 nonché
90 cifra 1 LCStr;
che RI 1 è insorto
contro tale decisione con ricorso del 10 settembre 2007, mediante il quale ha
postulato l’annullamento della multa;
che
nelle sue osservazioni 26 settembre 2007, la Sezione della circolazione ha chiesto che la reiezione del gravame e la conferma della
decisione impugnata;
considerato in
diritto:
che
la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la
tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il
ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a
norma dell’art. 12 LPContr;
che,
giusta l’art. 35 cpv. 2 LCStr, è permesso fare
un sorpasso o aggirare un ostacolo solo se la visuale è libera, il tratto di
strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che
giungono in senso inverso. Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo
chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la
circolazione degli altri veicoli. È vietato sorpassare nelle curve senza
visuale, ai passaggi a livello sprovvisti di barriere e immediatamente prima di
essi o prima di un dosso. Alle intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la
visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della strada
non viene ostacolato (cpv. 4);
che
chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente
legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la
multa (art. 90 cifra 1 LCStr);
che
il postulante, nel suo allegato ricorsuale con cui riprende le argomentazioni
già esposte nei suoi scritti di osservazione precedenti, ha innanzitutto
sollevato dubbi circa la valenza delle asserzioni del denunciante, che a suo
modo di vedere ha esposto i fatti in maniera soggettiva, dunque di parte. In
effetti, a suo modo di vedere, non si può dimenticare che egli non era solo un
agente di polizia fuori servizio, ma pure parte direttamente coinvolta nella
vicenda in quanto conducente del veicolo davanti al quale il ricorrente sarebbe
spericolatamente rientrato dopo il primo sorpasso. A mente di quest’ultimo la
denuncia sarebbe pertanto incompleta, imprecisa, manifestamente contraddittoria,
faziosa al limite del diffamatorio, polemica e priva di quell’equilibrio
indispensabile per ritenerla degna di fede;
che,
qualora i fatti fossero confermati, non vi sarebbero dubbi circa l’adempimento
della fattispecie;
che
in base all’art. 16 cpv. 3 Legge sulla polizia, gli agenti esercitano i compiti
di polizia anche fuori dai loro turni di servizio, quando le circostanze lo
richiedono (sentenza del Tribunale federale 28 febbraio 2008,6B_213/2007);
che
le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono di per sé di una
presunzione di veridicità e fedefacenza, né tanto meno hanno maggior valenza
probatoria rispetto ad un’affermazione privata. Viceversa, quest’ultima non
deve necessariamente essere suffragata da altri elementi probatori per essere
ritenuta attendibile e suscettibile di giustificare l’abbandono di un
procedimento contravvenzionale. Rientra in ogni caso nel quadro delle
attribuzioni dell’autorità giudicante apprezzare liberamente la concludenza
delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminando la
Considerandi
pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo altresì conto delle eccezioni
e degli elementi di discolpa addotti dal multato;
che
nel rapporto di contravvenzione il denunciante ha tra l’altro dichiarato che il
ricorrente “effettuava il sorpasso del veicolo che lo precedeva nonostante
in senso contrario sopraggiungesse l’autopostale. Per evitare un frontale
rientrava repentinamente tra i due veicoli obbligando il secondo ad una frenata
per evitare di tamponarlo. Incrociato l’autopostale usciva nuovamente in
sorpasso che terminava all’inizio di una curva piegante a sinistra e senza
visuale.”;
che
l’agente, dopo aver preso atto delle osservazioni del prevenuto, con il proprio
“rapporto di contro-osservazioni” del 31 maggio 2007 ha anzitutto
precisato che ogni agente di Polizia, sia egli in servizio o fuori servizio, ha
l’obbligo ed il dovere di segnalare chi commettendo infrazioni alla LCStr mette
in pericolo gli altri utenti della strada. Egli ha poi illustrato come esista “un
codice deontologico per chi occupa determinate cariche pubbliche, che e a maggior
ragione, dovrebbe regolare il loro comportamento sia in pubblico che in
privato” ed ha nuovamente descritto i fatti asserendo che il ricorrente “quando
ha iniziato la manovra di sorpasso non poteva vedere il “postale” che
sopraggiungeva dalla direzione opposta poiché lo stesso era nascosto dalla
curva senza visuale. Lui l’ho visto solo a sorpasso iniziato e cioè quando era
all’altezza del veicolo che stava sorpassando e cioè quello del sottoscritto.
Rendendosi conto che, data la breve distanza tra lui e l’autopostale, non
poteva portare a termine il sorpasso dell’altra vettura, rientrava
repentinamente obbligandomi ad una brusca frenata. A questo punto cercavo di
attirare l’attenzione del conducente del veicolo mediante segnalatore ottico e
acustico perché ho ritenuto che la manovra da lui fatta fosse pericolosa.
Oltretutto, come già precisato sopra, ero ancora in divisa ragione per cui se
si fosse fermato gli avrei intimato la contravvenzione. Questi però, appena
incrociato l’autopostale effettuava il sorpasso della seconda vettura, che
terminava poco prima della curva citata, quella piegante a sinistra senza
visuale”;
che
nello stesso allegato il denunciante, a fronte dell’obiezione mossa dal
ricorrente, per la quale non sarebbe verosimile che questi sia stato costretto
ad effettuare una brusca frenata poiché circolava ad una velocità stimabile in al
massimo 40 km/h, ha replicato asserendo: “è solo una sua considerazione non
supportata da qualsiasi prova tecnica.”;
che
le dichiarazioni dell’agente sono una mera esposizione dei fatti da parte di un
denunciante. Non hanno quindi il peso di una deposizione testimoniale e, per
fungere da fondamento per una decisione di condanna, devono risultare essere
credibili, coerenti e verosimili;
che
in primo luogo il denunciante, esprimendo considerazioni che esulano dalla
fattispecie circa i doveri deontologici che un giudice è chiamato a rispettare
anche nella vita privata, ha formulato considerazioni inopportune, non necessarie
al chiarimento del caso concreto, assumendo una posizione inutilmente critica nei
confronti del comportamento di controparte. Così facendo egli si è esposto in
maniera tale da rendere inevitabile l’insorgere di dubbi sulla sua oggettività;
che
nelle sue illustrazioni dei fatti, seppur sintetiche, il segnalante si è
contraddetto su un punto determinante: nel rapporto di contravvenzione egli ha
affermato che il sorpasso del suo veicolo è stato effettuato nonostante stesse
sopraggiungendo l’autopostale, mentre nelle contro-osservazioni ha asserito che
quest’ultimo, all’inizio della manovra, non poteva ancora essere scorto perché
nascosto dalla curva;
che
pure significativo è il fatto che a puntuali osservazioni del denunciato circa
la ridotta velocità del veicolo dell’agente, questi abbia semplicemente
ribattuto che esse non meritano alcuna considerazione poiché non supportate da
prove tecniche, senza nemmeno tentare di rendere verosimile la sua versione con
una più dettagliata illustrazione degli estremi in cui sarebbe avvenuta la
manovra incriminata;
che
d’altro canto l’esposizione dei fatti presentata dal ricorrente appare coerente
e realistica, per cui è immaginabile che egli, effettuando i sorpassi in esame,
non abbia infranto alcuna norma della LCStr e che l’inconveniente che ha fatto
reagire il denunciante potrebbe addirittura essere stato cagionato dal suo
comportamento stesso, ad esempio attraverso una riduzione dello spazio che lo
separava dal veicolo circolante di fronte a lui, che potrebbe aver
effettivamente rallentato;
che quindi, essendovi forti perplessità
circa l’attendibilità, l’oggettività e la precisione delle asserzioni
dell’agente denunciante, in applicazione del principio in dubio pro reo
che regge ogni procedimento di natura penale, l’insorgente deve essere
prosciolto dall’addebito mossogli. Di conseguenza, il ricorso è accolto e la
decisione impugnata viene annullata, senza prelievo di tasse e spese di
giustizia (art. 15 LPContr);
Dispositivo
per questi motivi visti gli art. 35 cpv. 2 e 4, 90
cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la
decisione impugnata è annullata.
2. Non si prelevano né
tasse di giustizia, né spese.
3. Intimazione a:
.
Il giudice: Il
segretario:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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