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Decisione

30.2007.251

Rientrare repentinamente da una manovra di sorpasso, creando ostacolo e pericolo; sorpasso in una curva senza visuale

30 settembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

2007 in territorio di __________:

“alla

guida della vettura __________ rientrava rapidamente da una manovra di

sorpasso, a causa del sopraggiungere di un veicolo in senso inverso, creando

ostacolo e pericolo al veicolo superato. In seguito effettuava nuovamente una

manovra di sorpasso in prossimità di una curva senza visuale”;

che

la risoluzione è stata emessa in applicazione degli art. 35 cpv. 2 e 4 nonché

90 cifra 1 LCStr;

che RI 1 è insorto

contro tale decisione con ricorso del 10 settembre 2007, mediante il quale ha

postulato l’annullamento della multa;

che

nelle sue osservazioni 26 settembre 2007, la Sezione della circolazione ha chiesto che la reiezione del gravame e la conferma della

decisione impugnata;

considerato in

diritto:

che

la competenza di questo giudice, la legittimazione attiva dell’insorgente e la

tempestività dell’impugnativa sono date dall’art. 4 LPContr, ragion per cui il

ricorso è ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a

norma dell’art. 12 LPContr;

che,

giusta l’art. 35 cpv. 2 LCStr, è permesso fare

un sorpasso o aggirare un ostacolo solo se la visuale è libera, il tratto di

strada necessario è sgombro e la manovra non è d’impedimento per i veicoli che

giungono in senso inverso. Nella circolazione in colonna, può sorpassare solo

chi ha la certezza di poter rientrare tempestivamente senza ostacolare la

circolazione degli altri veicoli. È vietato sorpassare nelle curve senza

visuale, ai passaggi a livello sprovvisti di barriere e immediatamente prima di

essi o prima di un dosso. Alle intersezioni, il sorpasso è permesso solo se la

visuale è libera e se il diritto di precedenza degli altri utenti della strada

non viene ostacolato (cpv. 4);

che

chiunque contravviene alle norme della circolazione contenute nella presente

legge o nelle prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la

multa (art. 90 cifra 1 LCStr);

che

il postulante, nel suo allegato ricorsuale con cui riprende le argomentazioni

già esposte nei suoi scritti di osservazione precedenti, ha innanzitutto

sollevato dubbi circa la valenza delle asserzioni del denunciante, che a suo

modo di vedere ha esposto i fatti in maniera soggettiva, dunque di parte. In

effetti, a suo modo di vedere, non si può dimenticare che egli non era solo un

agente di polizia fuori servizio, ma pure parte direttamente coinvolta nella

vicenda in quanto conducente del veicolo davanti al quale il ricorrente sarebbe

spericolatamente rientrato dopo il primo sorpasso. A mente di quest’ultimo la

denuncia sarebbe pertanto incompleta, imprecisa, manifestamente contraddittoria,

faziosa al limite del diffamatorio, polemica e priva di quell’equilibrio

indispensabile per ritenerla degna di fede;

che,

qualora i fatti fossero confermati, non vi sarebbero dubbi circa l’adempimento

della fattispecie;

che

in base all’art. 16 cpv. 3 Legge sulla polizia, gli agenti esercitano i compiti

di polizia anche fuori dai loro turni di servizio, quando le circostanze lo

richiedono (sentenza del Tribunale federale 28 febbraio 2008,6B_213/2007);

che

le constatazioni di un agente di polizia non fruiscono di per sé di una

presunzione di veridicità e fedefacenza, né tanto meno hanno maggior valenza

probatoria rispetto ad un’affermazione privata. Viceversa, quest’ultima non

deve necessariamente essere suffragata da altri elementi probatori per essere

ritenuta attendibile e suscettibile di giustificare l’abbandono di un

procedimento contravvenzionale. Rientra in ogni caso nel quadro delle

attribuzioni dell’autorità giudicante apprezzare liberamente la concludenza

delle dichiarazioni rese dall’autore dell’accertamento, esaminando la

Considerandi

pertinenza della descrizione dei fatti e tenendo altresì conto delle eccezioni

e degli elementi di discolpa addotti dal multato;

che

nel rapporto di contravvenzione il denunciante ha tra l’altro dichiarato che il

ricorrente “effettuava il sorpasso del veicolo che lo precedeva nonostante

in senso contrario sopraggiungesse l’autopostale. Per evitare un frontale

rientrava repentinamente tra i due veicoli obbligando il secondo ad una frenata

per evitare di tamponarlo. Incrociato l’autopostale usciva nuovamente in

sorpasso che terminava all’inizio di una curva piegante a sinistra e senza

visuale.”;

che

l’agente, dopo aver preso atto delle osservazioni del prevenuto, con il proprio

“rapporto di contro-osservazioni” del 31 maggio 2007 ha anzitutto

precisato che ogni agente di Polizia, sia egli in servizio o fuori servizio, ha

l’obbligo ed il dovere di segnalare chi commettendo infrazioni alla LCStr mette

in pericolo gli altri utenti della strada. Egli ha poi illustrato come esista “un

codice deontologico per chi occupa determinate cariche pubbliche, che e a maggior

ragione, dovrebbe regolare il loro comportamento sia in pubblico che in

privato” ed ha nuovamente descritto i fatti asserendo che il ricorrente “quando

ha iniziato la manovra di sorpasso non poteva vedere il “postale” che

sopraggiungeva dalla direzione opposta poiché lo stesso era nascosto dalla

curva senza visuale. Lui l’ho visto solo a sorpasso iniziato e cioè quando era

all’altezza del veicolo che stava sorpassando e cioè quello del sottoscritto.

Rendendosi conto che, data la breve distanza tra lui e l’autopostale, non

poteva portare a termine il sorpasso dell’altra vettura, rientrava

repentinamente obbligandomi ad una brusca frenata. A questo punto cercavo di

attirare l’attenzione del conducente del veicolo mediante segnalatore ottico e

acustico perché ho ritenuto che la manovra da lui fatta fosse pericolosa.

Oltretutto, come già precisato sopra, ero ancora in divisa ragione per cui se

si fosse fermato gli avrei intimato la contravvenzione. Questi però, appena

incrociato l’autopostale effettuava il sorpasso della seconda vettura, che

terminava poco prima della curva citata, quella piegante a sinistra senza

visuale”;

che

nello stesso allegato il denunciante, a fronte dell’obiezione mossa dal

ricorrente, per la quale non sarebbe verosimile che questi sia stato costretto

ad effettuare una brusca frenata poiché circolava ad una velocità stimabile in al

massimo 40 km/h, ha replicato asserendo: “è solo una sua considerazione non

supportata da qualsiasi prova tecnica.”;

che

le dichiarazioni dell’agente sono una mera esposizione dei fatti da parte di un

denunciante. Non hanno quindi il peso di una deposizione testimoniale e, per

fungere da fondamento per una decisione di condanna, devono risultare essere

credibili, coerenti e verosimili;

che

in primo luogo il denunciante, esprimendo considerazioni che esulano dalla

fattispecie circa i doveri deontologici che un giudice è chiamato a rispettare

anche nella vita privata, ha formulato considerazioni inopportune, non necessarie

al chiarimento del caso concreto, assumendo una posizione inutilmente critica nei

confronti del comportamento di controparte. Così facendo egli si è esposto in

maniera tale da rendere inevitabile l’insorgere di dubbi sulla sua oggettività;

che

nelle sue illustrazioni dei fatti, seppur sintetiche, il segnalante si è

contraddetto su un punto determinante: nel rapporto di contravvenzione egli ha

affermato che il sorpasso del suo veicolo è stato effettuato nonostante stesse

sopraggiungendo l’autopostale, mentre nelle contro-osservazioni ha asserito che

quest’ultimo, all’inizio della manovra, non poteva ancora essere scorto perché

nascosto dalla curva;

che

pure significativo è il fatto che a puntuali osservazioni del denunciato circa

la ridotta velocità del veicolo dell’agente, questi abbia semplicemente

ribattuto che esse non meritano alcuna considerazione poiché non supportate da

prove tecniche, senza nemmeno tentare di rendere verosimile la sua versione con

una più dettagliata illustrazione degli estremi in cui sarebbe avvenuta la

manovra incriminata;

che

d’altro canto l’esposizione dei fatti presentata dal ricorrente appare coerente

e realistica, per cui è immaginabile che egli, effettuando i sorpassi in esame,

non abbia infranto alcuna norma della LCStr e che l’inconveniente che ha fatto

reagire il denunciante potrebbe addirittura essere stato cagionato dal suo

comportamento stesso, ad esempio attraverso una riduzione dello spazio che lo

separava dal veicolo circolante di fronte a lui, che potrebbe aver

effettivamente rallentato;

che quindi, essendovi forti perplessità

circa l’attendibilità, l’oggettività e la precisione delle asserzioni

dell’agente denunciante, in applicazione del principio in dubio pro reo

che regge ogni procedimento di natura penale, l’insorgente deve essere

prosciolto dall’addebito mossogli. Di conseguenza, il ricorso è accolto e la

decisione impugnata viene annullata, senza prelievo di tasse e spese di

giustizia (art. 15 LPContr);

Dispositivo

per questi motivi visti gli art. 35 cpv. 2 e 4, 90

cifra 1 LCStr; 1 segg. LPContr;

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la

decisione impugnata è annullata.

2. Non si prelevano né

tasse di giustizia, né spese.

3. Intimazione a:

.

Il giudice: Il

segretario:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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