30.2007.252
Eseguire una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso
9 gennaio 2009Italiano8 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
30.2007.252
Data decisione, Autorità:
09.01.2009, PRPEN
Titolo:
Eseguire una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
PRECEDENZA
art. 34 cpv. 3 LCSTR
art. 36 cpv. 3 LCSTR
art. 90 cf. 1 LCSTR
art. 14 cpv. 1 ONCS
Incarto
n.
30.2007.252
20434/809
Bellinzona
9
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 6 settembre 2007 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
24 agosto 2007 n. 20434/809 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 24 settembre
2007 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. La CRTE 1 con decisione 24 agosto 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di
fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:
"Alla guida della
vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza concedere
la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo
conseguentemente con lo stesso”.
Fatti accertati il 25 aprile 2007 in territorio di __________.
La risoluzione è stata resa in
applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.
B. Contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo
l'annullamento o perlomeno la riduzione della multa.
C. La CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata.
considerato in diritto
1. La competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr.
Considerandi
2.
Per l’art. 34 cpv. 3
LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per
voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra,
deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.
Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che
giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr).
Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi
ne ha diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad
aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).
Chiunque
contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle
prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.
90.
cifra 1 LCStr).
3.
La
CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di
aver eseguito una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza
ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente
con lo stesso.
4.
Il ricorrente contesta
l’infrazione ascrittagli, asserendo quanto segue:
“Al momento di
effettuare la manovra di svolta a sinistra il motociclo sopraggiungendo in
senso inverso non era visibile in quanto nascosto da un furgoncino fermo
proveniente in senso inverso.
A mio avviso la mia manovra
è stata corretta, non potendo prevedere che un motociclo che sopraggiungeva in
senso inverso ad una velocità non adeguata sbucasse all’improvviso eseguendo
un’azzardata manovra di sorpasso ai danni del furgoncino sopraccitato.
Sempre a mio avviso se il
motociclo avesse adeguato la velocità in modo da potersi fermare in metà dello
spazio a lui visibile, come da codice della circolazione, il tutto non sarebbe
avvenuto, quindi essendo il primo incidente in 29 anni che possiedo la licenza
di condurre, chiedo l’annullamento della multa o una riduzione della stessa”
(cfr. ricorso 6 settembre 2007).
5.
In concreto, la versione
del ricorrente diverge sostanzialmente da quella del co-protagonista. Il primo
ha così descritto la dinamica dei fatti:
“(…) Poco dopo la piazza di
__________ era mia intenzione svoltare a sinistra per immettermi in una stradina
secondaria che porta verso il campo di calcio. Viaggiavo a circa 20-30 km/h siccome in quel punto la strada è molto stretta e non è possibile incrociare con altri
veicoli.
Prima di iniziare la
manovra di svolta a sinistra inserivo l’indicatore di direzione, in seguito
controllavo che dalla direzione opposta non sopraggiungesse nessuno. A quel
punto senza fermarmi imboccavo la strada che volevo percorrere. Preciso che
quando ormai il mio veicolo era già quasi totalmente all’interno della strada
secondaria, notavo il sopraggiungere di un motociclista che viaggiava a
velocità sostenuta. Io ormai ero quasi alla fine della mia svolta, non ho
potuto più fare nulla per evitare che lo stesso mi venisse addosso”. (cfr.
verbale di interrogatorio 25 aprile 2007, pag. 1 e 2)
Il co-protagonista ha dal
canto suo asserito quanto segue:
“(…) Poco prima del
sinistro viaggiavo a una velocità di circa 40/50 km/h, le luci anabbaglianti
erano accese e il campo stradale era asciutto.
Mentre percorrevo via __________,
poco prima dell’intersezione con via __________, vedevo davanti a me un furgone
di colore rosso fermo a destra della mia carreggiata. A questo punto rallentavo
la mia velocità e mi avvicinavo al furgone. Giunto a pochi metri dal furgone
l’ho superato sulla mia sinistra.
Mentre ero in sorpasso in
procinto al rientro vedevo una vettura ferma nella corsia opposta in direzione
di __________. Vedendo l’automobile ferma ho pensato che quest’ultima mi avesse
visto e che mi avrebbe lasciato passare concedendomi la precedenza dovuta. Per
questo motivo ho continuato la mia corsa verso __________. Purtroppo quando ho
girato la manopola dell’acceleratore, la vettura si è messa in movimento
svoltando su via __________. Così facendo mi tagliava la strada senza darmi la
possibilità di frenare o di scansarmi”. Egli ha poi precisato che “se
l’automobilista avesse avuto inserito il suo indicatore di direzione sinistro,
avrei capito le sue intenzioni e sicuramente avrei potuto rallentare e così
evitare il sinistro”. (cfr. verbale di interrogatorio 26 aprile 2007 __________,
pag. 1 e 2)
6.
Orbene, nonostante lasci
alquanto perplessi il fatto che l’insorgente – sul momento – non abbia
ricordato la presenza del furgone di colore rosso fermo sulla carreggiata in
direzione opposta, egli ha più volte affermato con certezza che il motociclo è
sbucato all’improvviso e a velocità inadeguata, quando aveva quasi ultimato la
propria manovra di svolta. Tale versione, sostenuta sin dall’inizio in modo
lineare, è del resto compatibile con il punto d’impatto dei due veicoli (parte
anteriore del motoveicolo – parte posteriore destra, e meglio portiera destra
della vettura da lui condotta).
Si noti che l’affermazione del
co-protagonista secondo cui la visuale gli permetteva di vedere oltre il
furgone, non solo è stata smentita dalla teste che circolava dietro di lui alla
guida di una vettura, la quale ha dichiarato l’esatto contrario (cfr. verbale
di interrogatorio 25 aprile 2007 __________, pag. 1, in cui afferma che il furgone le toglieva la visuale nella misura del 70% e non vedeva se nel
senso inverso dopo il furgone giungevano dei veicoli), ma risulta palesemente
in contraddizione con il fatto che egli stesso si è accorto del veicolo
dell’insorgente solo quando era in procinto di rientrare dal sorpasso del
furgone, ciò fa invero sorgere qualche dubbio sulla sua credibilità.
Non può poi essere disatteso,
ancorché ininfluente ai fini del giudizio sul comportamento dell’insorgente,
che la velocità dichiarata dal co-protagonista (40-50 km/h) risulta essere
inadeguata alle circostanze concrete, in particolare alla particolare
configurazione della strada, caratterizzata dal restringimento della
carreggiata, e, soprattutto, dalla scarsa visuale, fortemente pregiudicata
dalla presenza del furgoncino fermo nella medesima direzione di marcia, come
peraltro confermato dalla teste.
7.
A prescindere da tali
considerazioni, non essendo per nulla chiara la dinamica dei fatti, questo
giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente
commesso l’infrazione ascrittagli. In particolare non può essere escluso con
sufficiente sicurezza che il motociclista abbia sorpassato il furgone fermo
quando il ricorrente si apprestava a eseguire la manovra di svolta, sbucando
improvvisamente e sorprendendo quindi l’automobilista che a quel momento già
stava svoltando.
Sussistendo
un ragionevole dubbio sullo svolgimento dei fatti e non potendosi di
conseguenza avallare la versione del co-protagonista, fatta sua dall’autorità
di prime cure, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli.
Di
conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.
Visto
l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 4 cpv. 3, 36 cpv. 3,
90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e
la decisione impugnata annullata.
2. Non si prelevano né
tasse né spese.
3. Intimazione a:
Il presidente: Le
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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