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Decisione

30.2007.252

Eseguire una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente con lo stesso

9 gennaio 2009Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. La CRTE 1 con decisione 24 agosto 2007 ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 300.-, oltre alla tassa di giustizia di

fr. 60.- e alle spese di fr. 70.-, per i seguenti motivi:

"Alla guida della

vettura TI __________ eseguiva una manovra di svolta a sinistra senza concedere

la precedenza ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo

conseguentemente con lo stesso”.

Fatti accertati il 25 aprile 2007 in territorio di __________.

La risoluzione è stata resa in

applicazione degli art. 34 cpv. 3, 36 cpv. 3, 90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC.

B. Contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice chiedendo

l'annullamento o perlomeno la riduzione della multa.

C. La CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata.

considerato in diritto

1. La competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr. Il ricorso è pertanto

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr.

Considerandi

2.

Per l’art. 34 cpv. 3

LCStr il conducente che vuole cambiare la direzione di marcia, ad esempio per

voltare, sorpassare, mettersi in preselezione, passare da una corsia a un’altra,

deve badare ai veicoli che giungono in senso inverso e a quelli che seguono.

Prima di voltare a sinistra, la precedenza deve essere data ai veicoli che

giungono in senso inverso (art. 36 cpv. 3 LCStr).

Chi è tenuto a dare la precedenza non deve ostacolare la marcia di chi

ne ha diritto, dovendo egli ridurre per tempo la velocità e, se è obbligato ad

aspettare, fermarsi prima dell’intersezione (art. 14 cpv. 1 ONC).

Chiunque

contravviene alle norme della circolazione contenute nella LCStr o nelle

prescrizioni di esecuzione del Consiglio federale è punito con la multa (art.

90.

cifra 1 LCStr).

3.

La

CRTE 1 – in applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato di

aver eseguito una manovra di svolta a sinistra senza concedere la precedenza

ad un motoveicolo sopraggiungente in senso inverso, collidendo conseguentemente

con lo stesso.

4.

Il ricorrente contesta

l’infrazione ascrittagli, asserendo quanto segue:

“Al momento di

effettuare la manovra di svolta a sinistra il motociclo sopraggiungendo in

senso inverso non era visibile in quanto nascosto da un furgoncino fermo

proveniente in senso inverso.

A mio avviso la mia manovra

è stata corretta, non potendo prevedere che un motociclo che sopraggiungeva in

senso inverso ad una velocità non adeguata sbucasse all’improvviso eseguendo

un’azzardata manovra di sorpasso ai danni del furgoncino sopraccitato.

Sempre a mio avviso se il

motociclo avesse adeguato la velocità in modo da potersi fermare in metà dello

spazio a lui visibile, come da codice della circolazione, il tutto non sarebbe

avvenuto, quindi essendo il primo incidente in 29 anni che possiedo la licenza

di condurre, chiedo l’annullamento della multa o una riduzione della stessa”

(cfr. ricorso 6 settembre 2007).

5.

In concreto, la versione

del ricorrente diverge sostanzialmente da quella del co-protagonista. Il primo

ha così descritto la dinamica dei fatti:

“(…) Poco dopo la piazza di

__________ era mia intenzione svoltare a sinistra per immettermi in una stradina

secondaria che porta verso il campo di calcio. Viaggiavo a circa 20-30 km/h siccome in quel punto la strada è molto stretta e non è possibile incrociare con altri

veicoli.

Prima di iniziare la

manovra di svolta a sinistra inserivo l’indicatore di direzione, in seguito

controllavo che dalla direzione opposta non sopraggiungesse nessuno. A quel

punto senza fermarmi imboccavo la strada che volevo percorrere. Preciso che

quando ormai il mio veicolo era già quasi totalmente all’interno della strada

secondaria, notavo il sopraggiungere di un motociclista che viaggiava a

velocità sostenuta. Io ormai ero quasi alla fine della mia svolta, non ho

potuto più fare nulla per evitare che lo stesso mi venisse addosso”. (cfr.

verbale di interrogatorio 25 aprile 2007, pag. 1 e 2)

Il co-protagonista ha dal

canto suo asserito quanto segue:

“(…) Poco prima del

sinistro viaggiavo a una velocità di circa 40/50 km/h, le luci anabbaglianti

erano accese e il campo stradale era asciutto.

Mentre percorrevo via __________,

poco prima dell’intersezione con via __________, vedevo davanti a me un furgone

di colore rosso fermo a destra della mia carreggiata. A questo punto rallentavo

la mia velocità e mi avvicinavo al furgone. Giunto a pochi metri dal furgone

l’ho superato sulla mia sinistra.

Mentre ero in sorpasso in

procinto al rientro vedevo una vettura ferma nella corsia opposta in direzione

di __________. Vedendo l’automobile ferma ho pensato che quest’ultima mi avesse

visto e che mi avrebbe lasciato passare concedendomi la precedenza dovuta. Per

questo motivo ho continuato la mia corsa verso __________. Purtroppo quando ho

girato la manopola dell’acceleratore, la vettura si è messa in movimento

svoltando su via __________. Così facendo mi tagliava la strada senza darmi la

possibilità di frenare o di scansarmi”. Egli ha poi precisato che “se

l’automobilista avesse avuto inserito il suo indicatore di direzione sinistro,

avrei capito le sue intenzioni e sicuramente avrei potuto rallentare e così

evitare il sinistro”. (cfr. verbale di interrogatorio 26 aprile 2007 __________,

pag. 1 e 2)

6.

Orbene, nonostante lasci

alquanto perplessi il fatto che l’insorgente – sul momento – non abbia

ricordato la presenza del furgone di colore rosso fermo sulla carreggiata in

direzione opposta, egli ha più volte affermato con certezza che il motociclo è

sbucato all’improvviso e a velocità inadeguata, quando aveva quasi ultimato la

propria manovra di svolta. Tale versione, sostenuta sin dall’inizio in modo

lineare, è del resto compatibile con il punto d’impatto dei due veicoli (parte

anteriore del motoveicolo – parte posteriore destra, e meglio portiera destra

della vettura da lui condotta).

Si noti che l’affermazione del

co-protagonista secondo cui la visuale gli permetteva di vedere oltre il

furgone, non solo è stata smentita dalla teste che circolava dietro di lui alla

guida di una vettura, la quale ha dichiarato l’esatto contrario (cfr. verbale

di interrogatorio 25 aprile 2007 __________, pag. 1, in cui afferma che il furgone le toglieva la visuale nella misura del 70% e non vedeva se nel

senso inverso dopo il furgone giungevano dei veicoli), ma risulta palesemente

in contraddizione con il fatto che egli stesso si è accorto del veicolo

dell’insorgente solo quando era in procinto di rientrare dal sorpasso del

furgone, ciò fa invero sorgere qualche dubbio sulla sua credibilità.

Non può poi essere disatteso,

ancorché ininfluente ai fini del giudizio sul comportamento dell’insorgente,

che la velocità dichiarata dal co-protagonista (40-50 km/h) risulta essere

inadeguata alle circostanze concrete, in particolare alla particolare

configurazione della strada, caratterizzata dal restringimento della

carreggiata, e, soprattutto, dalla scarsa visuale, fortemente pregiudicata

dalla presenza del furgoncino fermo nella medesima direzione di marcia, come

peraltro confermato dalla teste.

7.

A prescindere da tali

considerazioni, non essendo per nulla chiara la dinamica dei fatti, questo

giudice non può pervenire con affidante e tranquilla persuasione al convincimento che il ricorrente abbia effettivamente

commesso l’infrazione ascrittagli. In particolare non può essere escluso con

sufficiente sicurezza che il motociclista abbia sorpassato il furgone fermo

quando il ricorrente si apprestava a eseguire la manovra di svolta, sbucando

improvvisamente e sorprendendo quindi l’automobilista che a quel momento già

stava svoltando.

Sussistendo

un ragionevole dubbio sullo svolgimento dei fatti e non potendosi di

conseguenza avallare la versione del co-protagonista, fatta sua dall’autorità

di prime cure, l’insorgente deve essere prosciolto dall’addebito mossogli.

Di

conseguenza, il ricorso va accolto e la decisione impugnata annullata.

Visto

l’esito del gravame non si prelevano né tasse né spese per l’odierno giudizio.

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 4 cpv. 3, 36 cpv. 3,

90 cifra 1 LCStr; 14 cpv. 1 ONC; 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e

la decisione impugnata annullata.

2. Non si prelevano né

tasse né spese.

3. Intimazione a:

Il presidente: Le

segretaria:

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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