30.2007.253
Circolare con la vettura alla quale sono state apportate delle modifiche senza sottoporla a nuovo esame
19 gennaio 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
30.2007.253
Data decisione, Autorità:
19.01.2009, PRPEN
Titolo:
Circolare con la vettura alla quale sono state apportate delle modifiche senza sottoporla a nuovo esame
COSTRUZIONE ED EQUIPAGGIAMENTO
art. 13 cpv. 3 LCSTR
art. 103 cpv. 1 LCSTR
art. 106 cpv. 1 LCSTR
art. 34 OETV
art. 219 cpv. 2 let. f OETV
Incarto
n.
30.2007.253
22047/890
Bellinzona
19
gennaio 2009
Sentenza
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Presidente della Pretura penale
Marco Kraushaar
sedente con __________
in qualità di segretaria per statuire sul ricorso 3 settembre 2007 presentato
da
RI 1,
contro
la decisione
24 agosto 2007 n. 22047/890 emessa dalla CRTE 1
viste le osservazioni 23 dicembre 2008 presentate dalla CRTE 1,;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto:
che la CRTE 1, con decisione
del 24 agosto 2007, ha inflitto a RI 1 una multa di fr. 100.-, addebitandogli
inoltre una tassa di giustizia di fr. 20.- e le spese di fr. 10.-, per i
seguenti fatti accertati il 23 giugno 2007 in territorio di __________:
"Ha circolato con la vettura
TI __________ alla quale sono state apportate delle modifiche (cerchioni e
molle) senza sottoporla a nuovo esame";
che la risoluzione è stata
emessa in applicazione degli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1 e 106 cpv. 1 LCStr; 34,
Fatti
219 cpv. 2 lett. f OETV;
che contro la predetta
pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice
chiedendone l’annullamento;
che la CRTE 1 propone, per
contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia
confermata;
e considerato in diritto:
che la competenza di questo
giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività
dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è
ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma
dell'art. 12 LPContr;
che giusta l’art. 13 cpv. 3
LCStr il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere
sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è
dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza; in particolare,
l’art. 34 cpv. 2 OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di
immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli
modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore
impiego; l’esame concerne segnatamente le ruote non omologate per il tipo
di veicolo (lett. f);
che per l’art. 219 cpv. 2 OETV
(applicabile in virtù della delega contenuta nell’art. 103 cpv. 1 LCStr,
secondo cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che
violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla legge sulla circolazione
stradale) è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa,
Considerandi
chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è
necessaria una notificazione (lett. f);
che la CRTE 1 – in
applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato, in qualità di
detentore, di aver circolato con il veicolo TI __________ al quale sono state
apportate delle modifiche (cerchioni e molle) senza sottoporlo a nuovo esame;
che il ricorrente nel gravame
si esaurisce nelle seguenti considerazioni:
“In riferimento al decreto
di multa del 24.8.2007 no 22047, vi comunico come sia possibile emettermi una
multa. Al momento del controllo (blocco) della polizia era già in possesso
della convocazione per presentare il mio veicolo con le modifiche apportate in
pista 3, avrei dovuto presentarmi circa 10 giorni dopo. Posso richiedere
all’Ufficio Cantonale della Circolazione Collaudi i documenti dove confermano
la mia richiesta e il giorno stabilito al collaudo”;
che, sebbene questo giudice
non abbia alcun motivo di dubitare del fatto che l’insorgente fosse in possesso
di una convocazione indetta per il 10 luglio 2007 al fine di sottoporre il
veicolo a collaudo specifico, egli non poteva circolare prima di tale data con
la vettura modificata: rimprovero che gli viene per l’appunto mosso con il
procedimento che ci occupa;
che non avendo egli atteso il
collaudo prima di utilizzare la vettura con le modifiche in esame, l’addebito
mossogli dall’autorità di prime cure risulta essere fondato e tale da
giustificare una sanzione;
che la multa inflitta,
peraltro contenuta in considerazione delle giustificazioni da lui presentate, risulta
essere confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,
rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla
legge;
che il ricorso va pertanto
respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15
LPContr);
Dispositivo
per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1
e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV 1 segg. LPContr;
dichiara e
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e
la decisione impugnata confermata.
2. La tassa di giustizia di
fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.
3. Intimazione a:
Il presidente: La
segretaria:
Avvertenza: contro
il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al
Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli
art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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