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Decisione

30.2007.253

Circolare con la vettura alla quale sono state apportate delle modifiche senza sottoporla a nuovo esame

19 gennaio 2009Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

219 cpv. 2 lett. f OETV;

che contro la predetta

pronuncia dipartimentale RI 1 si aggrava ora davanti a questo giudice

chiedendone l’annullamento;

che la CRTE 1 propone, per

contro, che il gravame sia respinto e che la decisione impugnata sia

confermata;

e considerato in diritto:

che la competenza di questo

giudice, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività

dell'impugnativa sono date dall'art. 4 LPContr, ragion per cui il ricorso è

ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla base degli atti a norma

dell'art. 12 LPContr;

che giusta l’art. 13 cpv. 3

LCStr il veicolo può essere controllato in ogni tempo; esso deve essere

sottoposto a un nuovo esame se ha subito modificazioni essenziali oppure se è

dubbio che esso dia ancora tutte le garanzie di sicurezza; in particolare,

l’art. 34 cpv. 2 OETV sancisce che il detentore deve notificare all’autorità di

immatricolazione le modifiche apportate ai veicoli e che i veicoli

modificati devono essere sottoposti a esame successivo prima di un ulteriore

impiego; l’esame concerne segnatamente le ruote non omologate per il tipo

di veicolo (lett. f);

che per l’art. 219 cpv. 2 OETV

(applicabile in virtù della delega contenuta nell’art. 103 cpv. 1 LCStr,

secondo cui il Consiglio federale può comminare la multa alle persone che

violano le sue prescrizioni d’esecuzione alla legge sulla circolazione

stradale) è punito con la multa, a meno che sia applicabile una pena più severa,

Considerandi

chiunque come detentore del veicolo non annuncia modificazioni per cui è

necessaria una notificazione (lett. f);

che la CRTE 1 – in

applicazione delle predette disposizioni – rimprovera al multato, in qualità di

detentore, di aver circolato con il veicolo TI __________ al quale sono state

apportate delle modifiche (cerchioni e molle) senza sottoporlo a nuovo esame;

che il ricorrente nel gravame

si esaurisce nelle seguenti considerazioni:

“In riferimento al decreto

di multa del 24.8.2007 no 22047, vi comunico come sia possibile emettermi una

multa. Al momento del controllo (blocco) della polizia era già in possesso

della convocazione per presentare il mio veicolo con le modifiche apportate in

pista 3, avrei dovuto presentarmi circa 10 giorni dopo. Posso richiedere

all’Ufficio Cantonale della Circolazione Collaudi i documenti dove confermano

la mia richiesta e il giorno stabilito al collaudo”;

che, sebbene questo giudice

non abbia alcun motivo di dubitare del fatto che l’insorgente fosse in possesso

di una convocazione indetta per il 10 luglio 2007 al fine di sottoporre il

veicolo a collaudo specifico, egli non poteva circolare prima di tale data con

la vettura modificata: rimprovero che gli viene per l’appunto mosso con il

procedimento che ci occupa;

che non avendo egli atteso il

collaudo prima di utilizzare la vettura con le modifiche in esame, l’addebito

mossogli dall’autorità di prime cure risulta essere fondato e tale da

giustificare una sanzione;

che la multa inflitta,

peraltro contenuta in considerazione delle giustificazioni da lui presentate, risulta

essere confacentemente proporzionata alla gravità dell'infrazione commessa,

rettamente commisurata al grado di colpa e contenuta nei limiti concessi dalla

legge;

che il ricorso va pertanto

respinto, seguito da tassa di giustizia e spese per l’odierno giudizio (art. 15

LPContr);

Dispositivo

per questi motivi, visti gli art. 13 cpv. 3, 103 cpv. 1

e 106 cpv. 1 LCStr; 34, 219 cpv. 2 lett. f OETV 1 segg. LPContr;

dichiara e

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto e

la decisione impugnata confermata.

2. La tassa di giustizia di

fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono a carico del ricorrente.

3. Intimazione a:

Il presidente: La

segretaria:

Avvertenza: contro

il presente giudizio può essere interposto ricorso in materia penale al

Tribunale federale di Losanna (art. 78 e segg. LTF) per i motivi previsti dagli

art. 95 e 97 LTF, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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